CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 713/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3223/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Recco N.23 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15999/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400001839000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in primo grado la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400001839000 relativa alla cartella di pagamento n. 07120190080045301000 per TARSU
2011-2012. La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e, soprattutto, la carenza di legittimazione passiva, essendo titolare solo di una quota di usufrutto (97/1000) di un immobile condominiale locato a terzi (tale Nominativo_1) che vi svolgeva attività di autorimessa e pagava regolarmente la Tarsu.
L'Agenzia Entrate Riscossione (AER) e il Comune di Napoli si costituivano in primo grado chiedendo il rigetto del ricorso. L'AER documentava la notifica della cartella in data 20/09/2019, eccependo la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione nei termini di legge. Il Comune di Napoli eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo il Concessionario per la Riscossione l'unico responsabile nella fase della riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sez. 29, con sentenza n. 15999/2024, pubblicata in data
15.11.2024, rigettava il ricorso. Il Collegio riteneva che i rapporti tributari si fossero instaurati ritualmente, risultando la cartella notificata il 20/09/2019, e che le pretese fossero divenute definitive stante la mancata impugnazione nei termini. Le doglianze sul difetto di legittimazione erano ritenute irrilevanti e non adeguatamente documentate. La ricorrente veniva condannata alle spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza, in particolare riguardo alle spese di lite. L'appellante, evidenzia la cessata materia del contendere, in quanto, nelle more del giudizio, l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente era stata accolta il 16/05/2024, e la cartella di pagamento n. 07120190080045301000 era stata annullata (sgravio) proprio per la accertata carenza della propria legittimazione passiva. L'appellante insisteva per l'attribuzione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a carico delle parti appellate, stante l'evidente legittimità delle sue ragioni sin dall'origine.
L'Agenzia Entrate Riscossione si è costituita in appello confermando l'avvenuto sgravio e l'intervenuta cessata materia del contendere. Tuttavia, l'AER insiste per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in ragione dei principi della soccombenza virtuale, poiché il ricorso di primo grado era originariamente inammissibile (violazione dell'art. 21 cod. proc. trib.) per decadenza processuale evidenziando che l'annullamento amministrativo (autotutela facoltativa, art. 10 quinquies L. 212/2000) non sanava il vizio di inammissibilità della lite giudiziaria.
6. Il Comune di Napoli si è costituita ribadendo la propria estraneità e mancanza di legittimazione passiva in relazione al contenzioso, che verteva sulla fase della riscossione di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione.
Nella seduta del 16 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte prende atto che, in pendenza del giudizio di appello, l'atto presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ossia la cartella di pagamento n. 07120190080045301000, è stato annullato in via amministrativa dalla S.A.P.NA. (ente competente ratione temporis per l'accertamento/ gestione della TARSU 2011-2012). Tale annullamento è avvenuto in accoglimento dell'istanza di riesame presentata dalla Ric_1, per accertata carenza di legittimazione passiva. Lo sgravio del ruolo è pacificamente intervenuto. Ne consegue che, non sussistendo più l'atto impugnato né l'atto presupposto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della natura della decisione e considerando l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Ricorrente_1.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
UCCI PASQUALE, Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3223/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Recco N.23 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15999/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202400001839000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 145/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in primo grado la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400001839000 relativa alla cartella di pagamento n. 07120190080045301000 per TARSU
2011-2012. La ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti e, soprattutto, la carenza di legittimazione passiva, essendo titolare solo di una quota di usufrutto (97/1000) di un immobile condominiale locato a terzi (tale Nominativo_1) che vi svolgeva attività di autorimessa e pagava regolarmente la Tarsu.
L'Agenzia Entrate Riscossione (AER) e il Comune di Napoli si costituivano in primo grado chiedendo il rigetto del ricorso. L'AER documentava la notifica della cartella in data 20/09/2019, eccependo la definitività della pretesa tributaria per mancata impugnazione nei termini di legge. Il Comune di Napoli eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo il Concessionario per la Riscossione l'unico responsabile nella fase della riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sez. 29, con sentenza n. 15999/2024, pubblicata in data
15.11.2024, rigettava il ricorso. Il Collegio riteneva che i rapporti tributari si fossero instaurati ritualmente, risultando la cartella notificata il 20/09/2019, e che le pretese fossero divenute definitive stante la mancata impugnazione nei termini. Le doglianze sul difetto di legittimazione erano ritenute irrilevanti e non adeguatamente documentate. La ricorrente veniva condannata alle spese.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1, chiedendo la riforma della sentenza, in particolare riguardo alle spese di lite. L'appellante, evidenzia la cessata materia del contendere, in quanto, nelle more del giudizio, l'istanza di riesame proposta dalla ricorrente era stata accolta il 16/05/2024, e la cartella di pagamento n. 07120190080045301000 era stata annullata (sgravio) proprio per la accertata carenza della propria legittimazione passiva. L'appellante insisteva per l'attribuzione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a carico delle parti appellate, stante l'evidente legittimità delle sue ragioni sin dall'origine.
L'Agenzia Entrate Riscossione si è costituita in appello confermando l'avvenuto sgravio e l'intervenuta cessata materia del contendere. Tuttavia, l'AER insiste per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in ragione dei principi della soccombenza virtuale, poiché il ricorso di primo grado era originariamente inammissibile (violazione dell'art. 21 cod. proc. trib.) per decadenza processuale evidenziando che l'annullamento amministrativo (autotutela facoltativa, art. 10 quinquies L. 212/2000) non sanava il vizio di inammissibilità della lite giudiziaria.
6. Il Comune di Napoli si è costituita ribadendo la propria estraneità e mancanza di legittimazione passiva in relazione al contenzioso, che verteva sulla fase della riscossione di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione.
Nella seduta del 16 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio, ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte prende atto che, in pendenza del giudizio di appello, l'atto presupposto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ossia la cartella di pagamento n. 07120190080045301000, è stato annullato in via amministrativa dalla S.A.P.NA. (ente competente ratione temporis per l'accertamento/ gestione della TARSU 2011-2012). Tale annullamento è avvenuto in accoglimento dell'istanza di riesame presentata dalla Ric_1, per accertata carenza di legittimazione passiva. Lo sgravio del ruolo è pacificamente intervenuto. Ne consegue che, non sussistendo più l'atto impugnato né l'atto presupposto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della natura della decisione e considerando l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Ricorrente_1.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.