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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1498/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
12/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PASTRELLO LAURA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. QUARANTA FRANCESCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, all'udienza del 20.3.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue (anche con riguardo alla dazione una tantum), rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/10/1998 da (nata Parte_1
a CAGLIARI il 05/05/1963) e nato a [...] il [...]), trascritto al Parte_2
n. 533, Parte II, Serie A, Anno 1998 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CAGLIARI alle seguenti condizioni:
Per
- Il sig. continuerà a versare alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia , fino alla sua Pt_2 Pt_1
autosufficienza economica, un assegno rideterminato nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a decorrere dalla data della sentenza di divorzio, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo del Tribunale di Treviso.
- Il sig. definizione dei rapporti patrimoniali, anche obbligatori e restitutori, relativi alla proprietà dell'immobile di cui Pt_2
sopra nonché dei rapporti patrimoniali, anche obbligatori e restitutori, derivanti dal matrimonio e dei rapporti economici connessi e dipendenti dal divorzio, cede e trasferisce senza ricevere corrispettivo la sua quota pari ad ½ (una metà) alla
2 signora che accetta ed acquista, la piena proprietà, divenendone così unica proprietaria, delle unità immobiliari Parte_1
così censite al N.C.E.U. COMUNE DI CASIER – SEZIONE B – FOGLIO 2 (due)
M.N. 407 sub. 1 Via Peschierette n. 3/B
M.N. 407 sub. 2 Via Peschierette n. 3/B, piano T, cat. A/2, cl. 2^, vani 4, R.C. € 433,82
M.N. 407 sub. 81 Via Peschierette n. 3/B, piano S1, Cat. C/6, cl. 2^, mq. 20, R.C. € 46,48
Confini a corpo dell'area: mappali n. 367, 368, 366, 362, 363, 394, 402, 398, 397, 393, strada, mappale n. 34 e 19, salvo altri, più precisi o variati.
Trattasi di abitazione al piano terra con pertinenziale area scoperta esclusiva estesa per circa mq. 90 (novanta) e di un garage al piano primo sottostrada esteso per mq. 20 (venti).
Ai sensi della legge n. 122 del 30 luglio 2010 la parte cedente dichiara che i sopra riportati dati catastali e le relative planimetrie depositate al Catasto dei Fabbricati in data 05.03.2000 protocollo n.RO 1856 sono conformi allo stato di fatto dei luoghi, planimetrie che unitamente all'elaborato planimetrico vengo allegate al presente atto rispettivamente sub. doc.
n. 18 planimetrie e doc. n. 19 elaborato planimetrico.
Si precisa che le unità immobiliari oggetto del presente atto risultano intestate catastalmente alla parte cedente per la quota precisata in coincidenza con quanto risulta dai Registri Immobiliari.
1) i beni comuni vengono altresì trasferite alla parte acquirente, per la quota millesimale di sua spettanza, precisamente la quota le parti comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 codice civile quali anche identificate nell'elaborato planimetrico catastale ed elenco dei subalterni assegnati già sopra allegato.
2) I diritti di proprietà in capo all'odierna parte cedente per la quota precisata dipende da atto di compravendita stipulato innanzi al Notaio di Treviso in data 16 gennaio 2001, n. 10305 di suo repertorio, registrato a Treviso il Persona_2
3 Il possesso di diritto e di fatto, per la quota precisata, con ogni utile e peso relativo, viene trasfuso a parte cessionaria con effetto immediato.
4) La parte cedente garantisce la piena e legittima titolarità del diritto trasferito contro l'evizione e la sua immunità da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. A tale riguardo la parte cedente dichiara che sugli immobili oggetto del presente atto
è iscritta la seguente ipoteca presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Treviso in data
29.01.2001 dipendente da contratto di mutuo sottoscritto in data il 16 gennaio 2001, a favore della Banca Commerciale
Italiana S.p.a.., ipoteca in corso di cancellazione al seguito della chiusura della posizione come meglio sopra specificato (doc.
21 iscrizione ipotecaria/visura ipotecaria).
5) Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 come integrato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 301, parte cedente dichiara che il fabbricato condominiale a cui le unità in oggetto afferiscono è stato edificato in forza dei seguenti provvedimenti urbanistici:
1) concessione edilizia n. 98/182, rilasciata dal Sindaco di Casier in data 8 febbraio 1999 e successive varianti ed i relativi lavori risultano essere stati ultimati in data 29 giugno 2000;
2) il certificato di abitabilità è stato rilasciato in data 10 luglio 2000;
Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380 come integrato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 301, parte cedente dichiara, inoltre, che oltre a quanto sin qui precisato, non sono intervenute modificazioni che importino il rilascio di altri provvedimenti edilizi/urbanistici e che alla data odierna le unità immobiliari di cui al presente atto non hanno formato oggetto di provvedimenti sanzionatori in forza di leggi in materia urbanistica.
6) Con riferimento alla normativa in attuazione delle Direttive Comunitarie 2002/91/CE e 2010/31/UE di cui alla legge 90/2013 del 3 agosto 2013, al D.L. 23 dicembre 2013 N. 145, Legge 27 dicembre 2013 N. 147 e legge n. 9 del
21 febbraio 2014:
- il cessionario attesta di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
- la parte cedente produce l'attestato di certificazione energetica redatto e sottoscritto in data 4/6/2024 che, in originale, si
4 allega al presente atto sub doc. n. 22 attestato di prestazione energetica.
7) La parte cessionaria dichiara di avere preso atto e di ben conoscere lo stato degli impianti e di rinunciare a qualsiasi garanzia della parte cedente sulla conformità degli impianti, di cui all'art.1 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 alla normativa vigente in materia di sicurezza, esonerando la parte cedente dalla consegna della relativa documentazione amministrativa e tecnica.
8) Le parti dichiarano in Euro 60.000,00 (sessantamila/) il valore complessivo della quota oggetto della presente compravendita, il cui pagamento è già avvenuto prima d'ora con l'assunzione del debito residuo del mutuo come meglio già specificato nelle premesse.
9) La proprietà di quanto oggi trasferito e il materiale godimento della stessa per tutti gli effetti utili ed onerosi vengono trasferiti alla parte acquirente a partire da oggi.
10) Vengono autorizzate le volture catastali e la trascrizione presso l'Agenzia del Territorio competente di quest'atto con espressa rinuncia all'ipoteca legale.
Si ribadisce comunque che il presente atto risulta essere esente dall'imposta, di bollo, di registro e da ogni altra tassa ex art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n.ro 74;
11) Le spese e tasse tutte, eventuali, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico della parte cedente, signor Pt_2
12) Al fine di ottenere le agevolazioni "prima casa" le cui condizioni sono previste dal D.P.R. 131/1986 la parte cessionaria dichiara:
a) che l'immobile ricevuto è ubicato nel territorio del Comune di Casier ove ha già la residenza;
b) di non essere titolare esclusiva o in comunione legale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'acquirente con le agevolazioni prima casa previste dalla normativa vigente sopracitata e da tutta la normativa agevolativa previgente introdotta a decorrere dalla legge 22 aprile 1982 n. 168 fino alla legge 28 dicembre 1995 n. 549;
d) di essere a conoscenza delle cause di decadenza prevista dalla normativa vigente in tema di agevolazioni prima casa.
5 Le parti dichiarano che il fabbricato in oggetto è destinato ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 e richiedono espressamente per detti immobili l'applicazione delle agevolazioni sopra menzionate.
Agli effetti della legge 19/05/1975 n. 151, i signori e 13) sono tra loro legalmente separati. Parte_2 Parte_1
14) Agli effetti fiscali la parte acquirente dichiara:
- che il presente atto ha per oggetto una cessione fra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciale, artistica o professionale bensì in esecuzione degli accordi di separazione omologati IL 5/11/2009;
- che la presente cessione non è soggetta ad I.V.A. ed ha per oggetto immobili e pertinenze ad uso abitativo e pertanto chiede che la base imponibile ai fini della tassazione sia costituita dal valore catastale degli immobili che ammonta ad euro
28.513,48.
15) Con riferimento all'art. 35, comma 22 del decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n.
248 e ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,i signori e con Parte_2 Parte_1
richiamo circa le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. predetto cui sono soggetti in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
a) che il prezzo come sopra convenuto è stato già corrisposto come meglio specificato al superiore art. 8);
b) che la presente compravendita si è conclusa senza l'ausilio di alcuna mediazione in quanto in esecuzione degli accordi di separazione più volte citati.
16) Legge sulla privacy - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 196/03 i signori e Parte_2 [...]
dichiarano di essere informati delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei Pt_1
diritti di cui all'art. 13 dello stesso D.P.R. n. 196/03.
18) La parte cedente esonera i sottoscritti difensori da ogni indagine e responsabilità e si impegnano ad effettuare detto trasferimento con atto notarile nel caso dovessero insorgere difficoltà, per qualsiasi motivo, per la valida ed efficace trascrizione del trasferimento immobiliare, ivi rendendo le dichiarazioni di legge ai sensi della normativa urbanistica, fiscale ed ambientale.
19) I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto nonché al rilascio di altro documento equipollente valido all'espatrio.
6 - Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 gennaio 2001 al n. 706/v Pubblici e trascritto a Treviso il 29.01.2001 ai n.ri reg. gen. n. 3421 reg. part. n. 2559, allegato come (cfr. doc. n. 17; doc. n. 20 trascrizione atto di compravendita).
3) Detti beni vengono ceduti, considerati a corpo, nello stato e grado in cui oggi si trovano, visti e piaciuti da parte cessionaria, liberi e sgomberi da persone e cose anche interposte, con accessioni, diritti e pertinenze, con le eventuali servitù attive e passive, in particolare con quelle derivanti dalla tipologia del fabbricato.