Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Flora Scelza, lette le note scritte di trattazione depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 22-5-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2945/2023 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(7-12-1952), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Ciccone, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana CP_1
Cavalcanti, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25-5-2023, adiva il Tribunale di Nola, in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, lamentando di aver ricevuto in data 10-2-2023 comunicazione con CP_ cui l' sede di Nola, accertava un indebito previdenziale di € 2.858,54, dovuta a indebita percezione di ratei di , cat.AS n.04210602, per il periodo dal 01 01 2020 al 31 Controparte_2
01 2023. Affermava che l'indebito di cui al presente atto non fosse ripetibile in quanto era venuta a conoscenza dell'indebito in data 10 02 2023 e perciò successivamente al periodo oggetto dell'indebito (01/2020 – 01/2023) e i ratei di pensione sono stati riscossi in buona fede e senza dolo.
Si costituiva l' esponendo che la ricorrente è titolare di assegno sociale con decorrenza CP_1 Pt_1 dal 01.01.2020 n. 04210602, e l'indebito, di importo pari ad euro 2.858,54, periodo 01.01.2020-
31.01.2023, trae origine dal superamento dei limiti reddituali coniugali. La stessa è coniugata con il signor titolare a far data dal 10/2004 di pensione categoria VR (gestione Controparte_3 coltivatori diretti, mezzadri e coloni). Quest'ultimo ha ottenuto, a seguito di domanda di ricostituzione reddituale n. domus ricalcolo della prestazione, comprendente sia la concessione P.IVA_1 della maggiorazione sociale che la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 finanziaria 2002 (aumento al milione) comportando, conseguentemente, il superamento dei limiti reddituali coniugali previsti dalla legge per la concessione dell'assegno sociale. Sosteneva L' che la condotta omissiva della ricorrente, che non ha prontamente CP_4 dichiarato tale circostanza all' , esclude che possa dirsi ricorrere quella assenza di dolo che è CP_1 situazione idonea a generare affidamento e che determinerebbe l'irripetibilità della prestazione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso.
All'udienza del 22 maggio 2025, tenuta in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisione della causa.
La controversia può essere decisa alla stregua del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. L - n. 13915 del 20/05/2021, cui questo Giudicante presta adesione: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del
d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del
1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Va escluso, inoltre, che si possa configurare un indebito ripetibile nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già comunicato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' , che sin dal D.L. CP_1
n. 269/2003, art. 42, conv. in l. n. 326 del 2003, è onerato del controllo telematico dei requisiti reddituali mediante accesso ai redditi dichiarati.
Ancor più chiaramente, l'art. 15 del D.L. n. 78/2009, conv. con modif. dalla l. n. 102/2009, ha previsto che, dall'1.1.2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1 informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1 Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. 78/2010, art. 13, conv. con modif. dalla l. n. 122/2010 che prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" CP_1 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, ed al comma 6, modificando l'art. 35 del D.L. n. 207/2008, conv. in l. n. 14/2009, stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" (dell'art. 35 D.L. n. 207/2008 cit.) devono comunicare all' soltanto CP_1
i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati “integralmente” comunicati all'Amministrazione finanziaria: da ciò discende, evidentemente, che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale che sia stata già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
Piuttosto, il suddetto obbligo di comunicazione riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato) devono essere dichiarati all' ai fini che qui interessano. CP_1
Ad abundantiam, va ribadito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso già CP_1 CP_4 conosce.
Nel caso di specie il provvedimento con cui l' ha accertato l'indebito previdenziale, inerente i CP_1 ratei di pensione dal 1-1-2020 al 31-1-2023, è datato 16-1-2023, e comunicato in data 10-2-2023.
Di conseguenza il ricorrente non è tenuto alla restituzione dei ratei precedenti tale data, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. per esigenze di tutela dell'affidamento dell'accipiens e non sussistendo alcuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere, come CP_1 accaduto nel caso di specie, in cui il superamento dei limiti reddituali è stato pacificamente accertato dall' sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate. CP_4
Il ricorso deve essere accolto, e deve dichiararsi non dovuta all' da parte di CP_1 Parte_1
la somma di euro 2858,54 richiesta con provvedimento del 16-1-2023, comunicato in data
[...]
10-2-2023.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta all' da parte di la CP_1 Parte_1 somma di euro 2858,54 richiesta con provvedimento del 16-1-2023, comunicato in data 10-
2-2023; b) Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 1500,00, oltre CP_1
IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv. Vincenzo Ciccone, antistatario. Così deciso in Nola, a seguito della riserva del 22-5-2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Flora Scelza