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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/03/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Ajello Presidente Relatore dott. Filomena Piccirillo Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4825/2023 promossa da:
(C.F. , nato il [...] a [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Andrea Guadagnini del Foro di Gorizia, domiciliatario
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della protezione speciale
Conclusioni
La parte ricorrente ha così concluso:
“Nel merito
- accertato e dichiarato che il ricorrente possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1 T.U.I., annullare, per tutte le causali di cui in narrativa, il provvedimento n.
AMM/SOC/A12/2023/IMM/58 notificato dalla Questura di Gorizia in data 24/10/2023 e per l'effetto
pagina 1 di 6 ordinare alla Questura di Gorizia di accogliere l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata in data 17/11/2022, con conseguente rilascio di p.d.s. per protezione speciale.
Salvis juribus.
Spese di lite rifuse”.
La parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
cittadino della Georgia di 46 anni, ha formulato, in data 17.11.2022, istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Gorizia ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 12.09.2023 e notificato il
24.10.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato innanzi al Tribunale di Parte_1
Trieste, proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il D.L.
130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della
“tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione pagina 2 di 6 umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020).
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
pagina 3 di 6 1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità
- può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n.
12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia circa dal 2010 (doc. 3 e verbale di audizione), quando è entrato Parte_1 nel paese per raggiungere la compagna con cui aveva avviato una relazione in Georgia.
Il signor il 22 agosto 2022 ha infatti contratto matrimonio con la cittadina georgiana Pt_1 [...]
presso l'Ambasciata della Georgia in Italia (doc. 4). Pur dando atto che il matrimonio non è CP_2 stato registrato in Italia, tale elemento è comunque indice di un legame molto forte fra queste due persone.
Sua moglie ha poi sottoscritto un contratto di locazione per un'abitazione a Gorizia, dal 20.09.2022 al 19.09.2025, (doc. 9), in cui ha vissuto con il ricorrente (doc. 11), di cui è a carico (doc. 12). Il signor
è attualmente residente nel comune di Trieste (come risulta da certificato di residenza del Pt_1
21.08.2024) in un'unità immobiliare presa in affitto dalla moglie dal 01.08.2024 al 31.07.2027. Il figlio della moglie, tale nato in [...] il [...] e orfano di padre (doc. 7), ha Persona_1 raggiunto la madre in Italia e sta proseguendo il suo percorso d'istruzione, avviato nel paese d'origine
(doc. 8), a Gorizia e poi a Trieste. Vive con la madre e il ricorrente.
Di recente, il signor è stato assunto dal 29.07.2023 al 24.09.2023 come lavoratore in Pt_1 somministrazione, in qualità di addetto alle pulizie, presso la società “Markas Srl” (doc. 5). Tale contratto è stato poi prorogato sino a tempi recenti (l'ultima busta paga risale a dicembre 2024).
pagina 4 di 6 Inoltre, dalla Banca dati del Casellario depositato dalla controparte il 24.09.2024 (doc. 3) risultano i seguenti provvedimenti:
- sentenza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia del 14.11.2013, con sospensione condizionale della pena, per i seguenti reati:
o art. 628 comma 1 c.p.; Per_2
o Danneggiamento, art. 635 comma 1 n. 3 c.p.;
- Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Piacenza del 12.03.2014, con sospensione condizionale della pena per il reato di tentato furto, art. 56, 624 c.p.;
- Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 30.05.2016, con la pena della reclusione di mesi tre sostituita con la multa di euro 22.500,00 per il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati, art. 477, 482 c.p.
Il Collegio rileva che i fatti di reato indicati, e le relative condanne, risalgono a diversi anni addietro e pertanto ritiene che abbiano un peso minimo all'interno di un quadro di bilanciamento con gli elementi di integrazione raggiunti dal ricorrente in territorio italiano. Non vengono quindi ritenuti ostativi al riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto in quanto non emerge un profilo di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato alla luce dell'art. 5, comma 5-bis dlgs. 286/1998. Infatti, il radicamento del signor in Italia è evidente, soprattutto alla luce dei legami affettivi presenti nel Pt_1 territorio, quali la moglie e il di lei figlio.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia, più di quindici anni,
e dai forti legami familiari presenti nel territorio, i quali devono essere tutelati in quanto rientranti nell'alveo della “vita privata e famigliare” così come indicata nell'art. 8 CEDU. Pertanto, il diritto del signor alla propria vita privata, ormai consolidata in Italia, verrebbe certamente pregiudicato da un Pt_1 eventuale allontanamento dal paese. Può essere quindi riconosciuta a la protezione Parte_1 speciale come prevista dalla nuova normativa sopra esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 4825/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di C.F. Parte_1
C.F._1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Ajello Presidente Relatore dott. Filomena Piccirillo Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4825/2023 promossa da:
(C.F. , nato il [...] a [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Andrea Guadagnini del Foro di Gorizia, domiciliatario
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della protezione speciale
Conclusioni
La parte ricorrente ha così concluso:
“Nel merito
- accertato e dichiarato che il ricorrente possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione speciale di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1 T.U.I., annullare, per tutte le causali di cui in narrativa, il provvedimento n.
AMM/SOC/A12/2023/IMM/58 notificato dalla Questura di Gorizia in data 24/10/2023 e per l'effetto
pagina 1 di 6 ordinare alla Questura di Gorizia di accogliere l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata in data 17/11/2022, con conseguente rilascio di p.d.s. per protezione speciale.
Salvis juribus.
Spese di lite rifuse”.
La parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
cittadino della Georgia di 46 anni, ha formulato, in data 17.11.2022, istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Gorizia ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 12.09.2023 e notificato il
24.10.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato innanzi al Tribunale di Parte_1
Trieste, proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge 132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il D.L.
130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della
“tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione pagina 2 di 6 umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs. 286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020).
Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
pagina 3 di 6 1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità
- può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore (Cass., sez. VI civ., n.
12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia circa dal 2010 (doc. 3 e verbale di audizione), quando è entrato Parte_1 nel paese per raggiungere la compagna con cui aveva avviato una relazione in Georgia.
Il signor il 22 agosto 2022 ha infatti contratto matrimonio con la cittadina georgiana Pt_1 [...]
presso l'Ambasciata della Georgia in Italia (doc. 4). Pur dando atto che il matrimonio non è CP_2 stato registrato in Italia, tale elemento è comunque indice di un legame molto forte fra queste due persone.
Sua moglie ha poi sottoscritto un contratto di locazione per un'abitazione a Gorizia, dal 20.09.2022 al 19.09.2025, (doc. 9), in cui ha vissuto con il ricorrente (doc. 11), di cui è a carico (doc. 12). Il signor
è attualmente residente nel comune di Trieste (come risulta da certificato di residenza del Pt_1
21.08.2024) in un'unità immobiliare presa in affitto dalla moglie dal 01.08.2024 al 31.07.2027. Il figlio della moglie, tale nato in [...] il [...] e orfano di padre (doc. 7), ha Persona_1 raggiunto la madre in Italia e sta proseguendo il suo percorso d'istruzione, avviato nel paese d'origine
(doc. 8), a Gorizia e poi a Trieste. Vive con la madre e il ricorrente.
Di recente, il signor è stato assunto dal 29.07.2023 al 24.09.2023 come lavoratore in Pt_1 somministrazione, in qualità di addetto alle pulizie, presso la società “Markas Srl” (doc. 5). Tale contratto è stato poi prorogato sino a tempi recenti (l'ultima busta paga risale a dicembre 2024).
pagina 4 di 6 Inoltre, dalla Banca dati del Casellario depositato dalla controparte il 24.09.2024 (doc. 3) risultano i seguenti provvedimenti:
- sentenza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia del 14.11.2013, con sospensione condizionale della pena, per i seguenti reati:
o art. 628 comma 1 c.p.; Per_2
o Danneggiamento, art. 635 comma 1 n. 3 c.p.;
- Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Piacenza del 12.03.2014, con sospensione condizionale della pena per il reato di tentato furto, art. 56, 624 c.p.;
- Decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Bologna del 30.05.2016, con la pena della reclusione di mesi tre sostituita con la multa di euro 22.500,00 per il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati, art. 477, 482 c.p.
Il Collegio rileva che i fatti di reato indicati, e le relative condanne, risalgono a diversi anni addietro e pertanto ritiene che abbiano un peso minimo all'interno di un quadro di bilanciamento con gli elementi di integrazione raggiunti dal ricorrente in territorio italiano. Non vengono quindi ritenuti ostativi al riconoscimento del permesso di soggiorno richiesto in quanto non emerge un profilo di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato alla luce dell'art. 5, comma 5-bis dlgs. 286/1998. Infatti, il radicamento del signor in Italia è evidente, soprattutto alla luce dei legami affettivi presenti nel Pt_1 territorio, quali la moglie e il di lei figlio.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia, più di quindici anni,
e dai forti legami familiari presenti nel territorio, i quali devono essere tutelati in quanto rientranti nell'alveo della “vita privata e famigliare” così come indicata nell'art. 8 CEDU. Pertanto, il diritto del signor alla propria vita privata, ormai consolidata in Italia, verrebbe certamente pregiudicato da un Pt_1 eventuale allontanamento dal paese. Può essere quindi riconosciuta a la protezione Parte_1 speciale come prevista dalla nuova normativa sopra esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 4825/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di C.F. Parte_1
C.F._1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020,
n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
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