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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT RA, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 458/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore.
3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
2 e pubblicata il 13/06/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0014890.27-01-2025.U IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 0014890.27-01-2025.U IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 0014890.27-01-2025.U IRPEF-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cagliari ha comunicato all'Ingegnere Resistente_1 di potergli riconoscere il rimborso richiesto nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, dalla quale emergeva un credito a rimborso per complessivi euro 122.485, solo in minima parte, rigettando la sua richiesta per la somma di euro 121.812.
Il rimborso derivava dalla maggiore trattenuta applicata in busta paga al contribuente dal datore di lavoro , cui non era stata comunicata l'applicazione del regime di favore riservato ai lavoratori "impatriati" dall'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, avendo l'ing. Resistente_1 optato per l'agevolazione in dichiarazione.
Avverso il provvedimento dell'ufficio il contribuente presentava ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI che, con sentenza n. 406/2025, lo accoglieva, condannando l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari al rimborso in favore del ricorrente Resistente_1 della somma di euro 121.812,00 oltre interessi legali e compensando le spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma e, con appello incidentale, la condanna alle spese di giudizio per entrambi in gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio contesta la sentenza ritenendo che il contribuente non ha dato prova dell'esistenza delle condizioni utili per usufruire del regime agevolato riconosciuto ai cd. “impatriati”, in quanto il beneficio del regime fiscale agevolato non sussiste nelle ipotesi in cui la presenza, e quindi il lavoro all'estero aveva una predeterminata durata, essendo poi già previsto il rientro in Italia.
Nel caso in specie, l'ing. Resistente_1, assunto in Italia a tempo indeterminato da Società_1 S.p.A. nell'anno 2001, aveva poi firmato nell'anno 2015 un accordo di Espatrio internazionale per ricoprire la posizione di
Incarico_1 presso Società_2 S.A., poi risolto, e nell'anno 2016 aveva sottoscritto un contratto accordo con Società 3 S.A. Luogo_1ome Incarico 2
prorogato fino a dicembre 2020, per poi tornare a lavorare in Italia nel gennaio 2021 quale " Incarico 3
Per l'Ufficio, pertanto, l'ingegnere è certamente rientrato dopo un periodo lavorativo e di residenza all'estero, ma a seguito della cessazione del previsto periodo di distacco lavorativo, per cui si era allontanato dall'Italia in ragione di precipui accordi contrattuali e per un periodo di tempo, appunto, predeterminato.
In altri termini, egli non è rientrato volontariamente perché attratto da un regime fiscale di favore, ma perché il suo distacco è venuto a conclusione, ciò svilendo la ratio e la funzione sottesa al regime di favore in argomento.
La tesi dell'ufficio è stata disattesa dai primi giudici che hanno affermato “La norma, chiaramente ispirata all'intento di promuovere il trasferimento in Italia di figure lavorative di elevato livello, indica esclusivamente i presupposti dianzi descritti, che pacificamente sono presenti nel caso dell'odierno ricorrente. Difatti l'Agenzia ha (quasi interamente) respinto la richiesta di quest'ultimo per avere ritenuto necessario, sulla scorta di una propria precedente Circolare, anche l'ulteriore requisito della "discontinuità" rispetto all'attività lavorativa svolta in Italia prima del distacco all'estero, requisito che l'ing. Resistente_1, invece, non possiede.
Ma a giudizio del Collegio tale prospettazione non può essere condivisa perché si fonda sull'indebita aggiunta di un requisito non richiesto dalla legge e ciò sulla scorta soltanto di una circolare, che, come noto, non può derogare al quadro normativo vigente (cfr., ex multis, Cassazione 10 marzo 2017, n. 6185), come più ampiamente illustrato nella precedente sentenza di questa Sezione n. 602/2023, alla cui lettura si fa, per il resto, integrale rinvio.”
Questa Corte condivide la motivazione dei primi giudici.
È evidente che nell'assoluto silenzio sul punto del D.lgs. n. 147 del 2015, non può una circolare dell'Agenzia delle Entrate, derogare o specificare una norma avente forza di legge, né tanto meno introdurre ex novo criteri più restrittivi per ridurre l'ambito di applicazione della normativa sui lavoratori impatriati. Peraltro, come detto, la discontinuità lavorativa non è elemento in alcun modo indicato nel D.lgs. n. 147 del 2015 che individua tre precisi requisiti soggettivi, tutti rispettati dall'ingegnere. Resistente_1, come rilevato dai primi giudici e non contestato dall'ufficio, che al rientro in Italia ha assunto, come risulta dal contratto prodotto, una posizione di maggiore importanza e responsabilità, a cui corrisponde pure una maggiore retribuzione, circostanza che, peraltro, sembra integrare gli stessi requisiti indicati nella circolare 76/E/2018 per godere dei benefici in oggetto.
Quindi, a prescindere che il requisito della discontinuità non è previsto come requisito per usufruire del regime degli impatriati ex d.lgs. n. 147/2015, il nuovo contratto sottoscritto al rientro in Italia che l'ufficio non ha considerato, prevede che l'ing. Resistente_1 assume un nuovo e più importante ruolo, per cui, come indicato nella citata risoluzione 76/E, se “il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all'estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo, si ritiene che ricorrano i presupposti di cui all'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 147 del 2015, non oggetto di controllo in questa sede, per cui egli possa essere ammesso a beneficiare dell'agevolazione in argomento dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, del TUIR.”
Pertanto, l'appello principale deve essere respinto.
In ordine all'appello incidentale, si osserva che nel caso in specie sussiste un contrasto giurisdizionale in quanto su analoghe vertenze sono state emesse dai giudici di merito sentenze con orientamento diverso rispetto a quello assunto da questa Corte, per cui sussistono, gravi motivi per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto sopra, si accoglie l'appello incidentale e si respinge l'appello incidentale. Spese compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Compensa interamente le spese di lite tra le parti, per questo grado di giudizio
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TT RA, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 458/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore.
3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 406/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
2 e pubblicata il 13/06/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0014890.27-01-2025.U IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 0014890.27-01-2025.U IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2023
- DINIEGO RIMBORSO n. 0014890.27-01-2025.U IRPEF-ALTRO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cagliari ha comunicato all'Ingegnere Resistente_1 di potergli riconoscere il rimborso richiesto nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, dalla quale emergeva un credito a rimborso per complessivi euro 122.485, solo in minima parte, rigettando la sua richiesta per la somma di euro 121.812.
Il rimborso derivava dalla maggiore trattenuta applicata in busta paga al contribuente dal datore di lavoro , cui non era stata comunicata l'applicazione del regime di favore riservato ai lavoratori "impatriati" dall'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015, avendo l'ing. Resistente_1 optato per l'agevolazione in dichiarazione.
Avverso il provvedimento dell'ufficio il contribuente presentava ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI che, con sentenza n. 406/2025, lo accoglieva, condannando l'Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari al rimborso in favore del ricorrente Resistente_1 della somma di euro 121.812,00 oltre interessi legali e compensando le spese processuali.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma e, con appello incidentale, la condanna alle spese di giudizio per entrambi in gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio contesta la sentenza ritenendo che il contribuente non ha dato prova dell'esistenza delle condizioni utili per usufruire del regime agevolato riconosciuto ai cd. “impatriati”, in quanto il beneficio del regime fiscale agevolato non sussiste nelle ipotesi in cui la presenza, e quindi il lavoro all'estero aveva una predeterminata durata, essendo poi già previsto il rientro in Italia.
Nel caso in specie, l'ing. Resistente_1, assunto in Italia a tempo indeterminato da Società_1 S.p.A. nell'anno 2001, aveva poi firmato nell'anno 2015 un accordo di Espatrio internazionale per ricoprire la posizione di
Incarico_1 presso Società_2 S.A., poi risolto, e nell'anno 2016 aveva sottoscritto un contratto accordo con Società 3 S.A. Luogo_1ome Incarico 2
prorogato fino a dicembre 2020, per poi tornare a lavorare in Italia nel gennaio 2021 quale " Incarico 3
Per l'Ufficio, pertanto, l'ingegnere è certamente rientrato dopo un periodo lavorativo e di residenza all'estero, ma a seguito della cessazione del previsto periodo di distacco lavorativo, per cui si era allontanato dall'Italia in ragione di precipui accordi contrattuali e per un periodo di tempo, appunto, predeterminato.
In altri termini, egli non è rientrato volontariamente perché attratto da un regime fiscale di favore, ma perché il suo distacco è venuto a conclusione, ciò svilendo la ratio e la funzione sottesa al regime di favore in argomento.
La tesi dell'ufficio è stata disattesa dai primi giudici che hanno affermato “La norma, chiaramente ispirata all'intento di promuovere il trasferimento in Italia di figure lavorative di elevato livello, indica esclusivamente i presupposti dianzi descritti, che pacificamente sono presenti nel caso dell'odierno ricorrente. Difatti l'Agenzia ha (quasi interamente) respinto la richiesta di quest'ultimo per avere ritenuto necessario, sulla scorta di una propria precedente Circolare, anche l'ulteriore requisito della "discontinuità" rispetto all'attività lavorativa svolta in Italia prima del distacco all'estero, requisito che l'ing. Resistente_1, invece, non possiede.
Ma a giudizio del Collegio tale prospettazione non può essere condivisa perché si fonda sull'indebita aggiunta di un requisito non richiesto dalla legge e ciò sulla scorta soltanto di una circolare, che, come noto, non può derogare al quadro normativo vigente (cfr., ex multis, Cassazione 10 marzo 2017, n. 6185), come più ampiamente illustrato nella precedente sentenza di questa Sezione n. 602/2023, alla cui lettura si fa, per il resto, integrale rinvio.”
Questa Corte condivide la motivazione dei primi giudici.
È evidente che nell'assoluto silenzio sul punto del D.lgs. n. 147 del 2015, non può una circolare dell'Agenzia delle Entrate, derogare o specificare una norma avente forza di legge, né tanto meno introdurre ex novo criteri più restrittivi per ridurre l'ambito di applicazione della normativa sui lavoratori impatriati. Peraltro, come detto, la discontinuità lavorativa non è elemento in alcun modo indicato nel D.lgs. n. 147 del 2015 che individua tre precisi requisiti soggettivi, tutti rispettati dall'ingegnere. Resistente_1, come rilevato dai primi giudici e non contestato dall'ufficio, che al rientro in Italia ha assunto, come risulta dal contratto prodotto, una posizione di maggiore importanza e responsabilità, a cui corrisponde pure una maggiore retribuzione, circostanza che, peraltro, sembra integrare gli stessi requisiti indicati nella circolare 76/E/2018 per godere dei benefici in oggetto.
Quindi, a prescindere che il requisito della discontinuità non è previsto come requisito per usufruire del regime degli impatriati ex d.lgs. n. 147/2015, il nuovo contratto sottoscritto al rientro in Italia che l'ufficio non ha considerato, prevede che l'ing. Resistente_1 assume un nuovo e più importante ruolo, per cui, come indicato nella citata risoluzione 76/E, se “il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all'estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo, si ritiene che ricorrano i presupposti di cui all'art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 147 del 2015, non oggetto di controllo in questa sede, per cui egli possa essere ammesso a beneficiare dell'agevolazione in argomento dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, del TUIR.”
Pertanto, l'appello principale deve essere respinto.
In ordine all'appello incidentale, si osserva che nel caso in specie sussiste un contrasto giurisdizionale in quanto su analoghe vertenze sono state emesse dai giudici di merito sentenze con orientamento diverso rispetto a quello assunto da questa Corte, per cui sussistono, gravi motivi per compensare le spese in entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto sopra, si accoglie l'appello incidentale e si respinge l'appello incidentale. Spese compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Compensa interamente le spese di lite tra le parti, per questo grado di giudizio