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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 309/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2585/2024 depositato il 11/10/2024, relativo alla sentenza n.
1550/2023 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 SRL, in persona del suo legale rappresentante Sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, e dalla Rag. Difensore_1, ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 70 D. Lgs. n. 546/1992 lamentando il mancato adempimento, da parte della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1550/2023 del
27.04.2023, depositata in segreteria il 07.06.2023, notificata ai fini esecutivi prima in data 11 dicembre
2023 e poi in data 17 maggio 2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catanzaro.
Con comunicazione inviata alla società ricorrente, la Camera di Commercio chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto avrebbe provveduto al pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non avendo però ottemperato, nonostante il successivo sollecito notificatole dalla ricorrente, il ricorso deve essere accolto.
Invero, vi è prova in atti tanto del passaggio in giudicato della sentenza quanto dell'avvenuta notificazione della stessa.
Poiché non vi è prova che la sentenza in considerazione sia stata eseguita, occorre accogliere il ricorso e assumere i necessari provvedimenti.
In particolare, si ritiene necessario:
a) fissare in 30 giorni il termine entro il quale la Camera di Commercio di Catanzaro dovrà corrispondere le somme dovute, maggiorate di interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza a quella dell'effettivo soddisfo;
b) nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nella persona dell'avv. Nominativo_2, iscritto all'albo degli avvocati di Catanzaro, con studio in Catanzaro, Indirizzo_1
pec: Email_3;
c) fissare al commissario un termine di giorni 120 dalla notificazione nei suoi confronti della presente sentenza, da effettuarsi a cura dell'istante, per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'ottemperanza della sentenza in oggetto e di quanto stabilito nel presente giudizio, ivi compreso il compenso da liquidarsi in favore del commissario nominato;
d) fissare in € 200,00 oltre accessori come per legge e oltre ad eventuali spese documentate, il compenso dovuto al commissario ad acta nel caso in cui sia richiesto il suo intervento;
e) condannare la Camera di Commercio alla rifusione, in favore de dei difensori della Ricorrente_1 srl, delle spese e competenze del presente giudizio di ottemperanza, che si liquidano nella misura di € 200,00, oltre ad accessori dovuti per legge;
f) fissare un'udienza per l'adozione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sezione I, in composizione monocratica:
a) fissa in 30 giorni il termine entro il quale la Camera di Commercio di Catanzaro dovrà corrispondere le somme dovute;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nella persona dell'avv. Nominativo_2, iscritto all'albo degli avvocati di Catanzaro, con studio in Catanzaro, Indirizzo_1
pec: Email_3;
c) fissa al commissario un termine di giorni 120 dalla notificazione nei suoi confronti della presente sentenza, da effettuarsi a cura dell'istante, per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'ottemperanza della sentenza in oggetto e di quanto stabilito nel presente giudizio, ivi compreso il compenso da liquidarsi in favore del commissario nominato;
d) fissa in € 200,00, oltre accessori come per legge e oltre ad eventuali spese documentate, il compenso dovuto al commissario ad acta nel caso in cui sia richiesto il suo intervento;
e) condanna la Camera di Commercio di Catanzaro alla rifusione, in favore dei difensori della Ricorrente_1 srl, delle spese e competenze del presente giudizio di ottemperanza, che si liquidano nella misura di
€ 200,00, oltre ad accessori dovuti per legge;
f) rinvia la causa a nuovo ruolo per l'adozione dell'ordinanza conclusiva del presente giudizio.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2025
Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2585/2024 depositato il 11/10/2024, relativo alla sentenza n.
1550/2023 sezione 01
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Ricorrente_1 SRL, in persona del suo legale rappresentante Sig. Nominativo_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_2, e dalla Rag. Difensore_1, ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 70 D. Lgs. n. 546/1992 lamentando il mancato adempimento, da parte della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1550/2023 del
27.04.2023, depositata in segreteria il 07.06.2023, notificata ai fini esecutivi prima in data 11 dicembre
2023 e poi in data 17 maggio 2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catanzaro.
Con comunicazione inviata alla società ricorrente, la Camera di Commercio chiedeva venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto avrebbe provveduto al pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non avendo però ottemperato, nonostante il successivo sollecito notificatole dalla ricorrente, il ricorso deve essere accolto.
Invero, vi è prova in atti tanto del passaggio in giudicato della sentenza quanto dell'avvenuta notificazione della stessa.
Poiché non vi è prova che la sentenza in considerazione sia stata eseguita, occorre accogliere il ricorso e assumere i necessari provvedimenti.
In particolare, si ritiene necessario:
a) fissare in 30 giorni il termine entro il quale la Camera di Commercio di Catanzaro dovrà corrispondere le somme dovute, maggiorate di interessi al saggio legale dalla data di pubblicazione della sentenza a quella dell'effettivo soddisfo;
b) nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nella persona dell'avv. Nominativo_2, iscritto all'albo degli avvocati di Catanzaro, con studio in Catanzaro, Indirizzo_1
pec: Email_3;
c) fissare al commissario un termine di giorni 120 dalla notificazione nei suoi confronti della presente sentenza, da effettuarsi a cura dell'istante, per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'ottemperanza della sentenza in oggetto e di quanto stabilito nel presente giudizio, ivi compreso il compenso da liquidarsi in favore del commissario nominato;
d) fissare in € 200,00 oltre accessori come per legge e oltre ad eventuali spese documentate, il compenso dovuto al commissario ad acta nel caso in cui sia richiesto il suo intervento;
e) condannare la Camera di Commercio alla rifusione, in favore de dei difensori della Ricorrente_1 srl, delle spese e competenze del presente giudizio di ottemperanza, che si liquidano nella misura di € 200,00, oltre ad accessori dovuti per legge;
f) fissare un'udienza per l'adozione dell'ordinanza conclusiva del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, Sezione I, in composizione monocratica:
a) fissa in 30 giorni il termine entro il quale la Camera di Commercio di Catanzaro dovrà corrispondere le somme dovute;
b) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta, individuato nella persona dell'avv. Nominativo_2, iscritto all'albo degli avvocati di Catanzaro, con studio in Catanzaro, Indirizzo_1
pec: Email_3;
c) fissa al commissario un termine di giorni 120 dalla notificazione nei suoi confronti della presente sentenza, da effettuarsi a cura dell'istante, per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'ottemperanza della sentenza in oggetto e di quanto stabilito nel presente giudizio, ivi compreso il compenso da liquidarsi in favore del commissario nominato;
d) fissa in € 200,00, oltre accessori come per legge e oltre ad eventuali spese documentate, il compenso dovuto al commissario ad acta nel caso in cui sia richiesto il suo intervento;
e) condanna la Camera di Commercio di Catanzaro alla rifusione, in favore dei difensori della Ricorrente_1 srl, delle spese e competenze del presente giudizio di ottemperanza, che si liquidano nella misura di
€ 200,00, oltre ad accessori dovuti per legge;
f) rinvia la causa a nuovo ruolo per l'adozione dell'ordinanza conclusiva del presente giudizio.
Così deciso in Catanzaro il 30 gennaio 2025
Il Giudice monocratico