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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 08/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2204/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 134/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IRAP 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030324950002 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030324950002 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030324950002 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030324950002 IRAP 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 516/2025 depositato il
12/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come sinteticamente riportato negli atti di parte, la controversia ha ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi n. 07984202300001398/001, notificato il 03.08.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR
602/1973, veniva pignorato il conto corrente bancario in essere presso il Banca_1 SpA, in ragione dell'omesso pagamento della complessiva somma di € 3.899.326,25.
A motivo della pretesa, veniva evidenziato l'omesso versamento IVA, IRPEF e IRAP, interessi e sanzioni pecuniarie, relativo agli anni di imposta 2004-2005-2006, già oggetto delle cartelle n. 07920110014775350
002, notificata il 26 maggio 2011 dell'importo di euro 1.239.710,28, n. 07920110016015179 000 notificata il
1 giugno 2011 dell'importo di euro 299.179,96, n. 07920110030265716 000 notificata il 14 marzo 2012 - presso il curatore fallimentare - dell'importo di euro 252.577,84 e n. 07920110030324950 002 notificata il
17 ottobre 2011 – presso il curatore fallimentare – dell'importo di euro 835.922,46, e dei relativi avvisi di intimazione, tutte sottese all'atto impugnato.
Il Resistente_1, con ricorso in opposizione notificato il 24/10/2023 e depositato il 28/10/2023, impugnava l'atto di pignoramento innanzi indicato, instando per l'annullamento con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni, sostenendone l'illegittimità ed invocandone la conseguente nullità per: a) inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, per inesistenza giuridica e/o nullità della rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
b) violazione dell'art. 2946 del codice civile, per decorso del termine decennale di prescrizione per la proposizione dell'azione esecutiva;
c) nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 8 comma 3 della Legge 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva ritualmente in giudizio, adducendo le seguenti controdeduzioni: a) inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21
D Lgs. 543/92, attesa la corretta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato così come del successivo avviso di intimazione n. 07920229004704049000, notificato il 06/12/2022; b) legittimità e tempestività dell'attività di riscossione, non essendo intervenuta decadenza e/o prescrizione del relativo diritto di credito;
c) infondatezza della dedotta nullità del pignoramento, anche sotto il censurato profilo della motivazione ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, attesa la piena rispondenza documentale dell'atto alla normativa di riferimento.
La Corte di Giustizia Tributaria di Pavia, rigettata l'istanza di sospensione, accoglieva poi il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento spese di lite liquidate in Euro 8.600,00, sostenendo l'avvenuto decorso del termine di prescrizione per la riscossione, siccome tra la data di notifica delle cartelle di pagamento, tutte avvenute nel 2011 e 2012, e quella di notifica dell'intimazione di pagamento prodotta dall'Agente della
Riscossione, avvenuta il 06/12/2022, erano trascorsi ben più di 10 anni.
L'agente della riscossione ha proposto appello riproponendo in sostanza i motivi alla base delle proprie deduzioni in primo grado.
Si è costituito il contribuente, deducendo in via preliminare l'inammissibilità e comunque invalidità dell'appello per essere l'agente della riscossione rappresentato e difeso da avvocato del libero foro, nonché la inammissibilità di nuove prove e documenti in appello per violazione dell'art. 58 del d. lgs. n. 546/1992.
Nel merito, il Resistente_1 ha riproposto tutti i motivi di ricorso chiedendo la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la manifesta infondatezza della tesi dell'appellato sulla necessità della difesa erariale in sede di merito, da parte dell'agente della riscossione: Tanto l'Agenzia delle Entrate, quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, possono avvalersi di avvocati del libero Foro nelle controversie davanti al giudice tributario, con l'eccezione dei casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato (cfr. da ultimo
'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria della S.C.), al di fuori dei quali non è consentito un sindacato alle controparti private sulle relative convenzioni.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello, a parte il fatto che il richiamo al Comune di Taranto nell'atto di appello è un refuso del tutto evidente a qualunque lettore in buona fede, e che è svolta senza fare alcun riferimento specifico, essa non consente di revocare in dubbio la conclusione di inammissibilità del ricorso e, comunque, di infondatezza dell'appello.
L'Agenzia delle entrate – Riscossione ha sostenuto già in primo grado, in fase di costituzione in giudizio
(argomento esposto, ma non trattato dalla lapidaria motivazione di primo grado), che l'eccepita prescrizione delle cartelle sottese all'atto impugnato non poteva dirsi maturata, per avvenuta notifica dell'avviso intimazione n. 07920229004704049000 notificato il 6/12/2022 a mani del debitore e già prodotto in primo grado. Esso fa, in realtà, riferimento alle prime tre cartelle (07920110014775350 002, notificata il 26 maggio
2011, n. 07920110016015179 000 notificata il 1° giugno 2011, n. 07920110030324950 002, notificata il 17 ottobre 2011 – presso il curatore fallimentare): per tutte e tre tali cartelle, qualunque vizio ed eccezione è inopponibile da parte dal Resistente_1, che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale atto prodromico consegnatogli a mani.
La sola cartella n. 07920110030265716 000, notificata il 14 marzo 2012 - presso il curatore fallimentare, non è stata seguita dalla notificazione di altri atti ritualmente depositati in primo grado, ma l'applicazione del combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (decreto cura Italia) e dell'art. 12 D. Lgs. 159/2015, ha decretato la sospensione dei relativi termini di prescrizione per complessivi ulteriori 541 giorni (dal 08/03/2020 al 31/08/2021); sospensione a fronte della quale la notifica del 03.08.2023 è stata tempestiva.
Quanto agli altri motivi di ricorso, non trattati dal giudice di primo grado:
- La notifica della cartella 07920110030265716 000 (l'unica di cui permanga interesse a trattare) è correttamente avvenuta tramite ufficiale postale al curatore fallimentare (produzione già in primo grado), e il vizio di mancata indicazione di taluno dei requisiti di legge è eccepito del tutto genericamente (e comunque non ne determina la nullità).
- La notifica dell'avviso di intimazione del 6.12.2022 (prime tre cartelle) è avvenuta tramite ufficiale postale con consegna a mani (produzione già in primo grado).
- L'istanza di ammissione al passivo (poi accolta, al privilegio) del credito vantato dal curatore nei confronti del socio illimitatamente responsabile Resistente_1, avvenuta il 13.10.2011, ha interrotto la prescrizione (anche) nei confronti del suddetto ex art. 94 L.F. fino alla chiusura del fallimento (2022). Infatti, trattandosi di crediti concorsuali, certamente debbono transitare attraverso l'ammissione al passivo – come
è stato – e in questo caso l'effetto conoscitivo e interruttivo nei confronti del fallito si attua con l'istanza di ammissione, in seno alla procedura che lo vede debitore solidale.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Ufficio e , in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna al rimborso delle spese liquidate in euro 10.000 per il primo grado ed in euro
14.000 per il grado di appello, oltre spese generali del 15%.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
05/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Relatore
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2204/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Pavia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 134/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IRAP 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110014775350002 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110016015179000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030265716000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030324950002 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030324950002 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030324950002 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920110030324950002 IRAP 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRPEF-ALTRO 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IVA-ALTRO 2008
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2004
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2005
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2006
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2007
- PIGNORAMENTO n. 07984202300001398001 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 516/2025 depositato il
12/03/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come sinteticamente riportato negli atti di parte, la controversia ha ad oggetto l'atto di pignoramento presso terzi n. 07984202300001398/001, notificato il 03.08.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR
602/1973, veniva pignorato il conto corrente bancario in essere presso il Banca_1 SpA, in ragione dell'omesso pagamento della complessiva somma di € 3.899.326,25.
A motivo della pretesa, veniva evidenziato l'omesso versamento IVA, IRPEF e IRAP, interessi e sanzioni pecuniarie, relativo agli anni di imposta 2004-2005-2006, già oggetto delle cartelle n. 07920110014775350
002, notificata il 26 maggio 2011 dell'importo di euro 1.239.710,28, n. 07920110016015179 000 notificata il
1 giugno 2011 dell'importo di euro 299.179,96, n. 07920110030265716 000 notificata il 14 marzo 2012 - presso il curatore fallimentare - dell'importo di euro 252.577,84 e n. 07920110030324950 002 notificata il
17 ottobre 2011 – presso il curatore fallimentare – dell'importo di euro 835.922,46, e dei relativi avvisi di intimazione, tutte sottese all'atto impugnato.
Il Resistente_1, con ricorso in opposizione notificato il 24/10/2023 e depositato il 28/10/2023, impugnava l'atto di pignoramento innanzi indicato, instando per l'annullamento con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni, sostenendone l'illegittimità ed invocandone la conseguente nullità per: a) inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, per inesistenza giuridica e/o nullità della rituale notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
b) violazione dell'art. 2946 del codice civile, per decorso del termine decennale di prescrizione per la proposizione dell'azione esecutiva;
c) nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 8 comma 3 della Legge 212/2000.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva ritualmente in giudizio, adducendo le seguenti controdeduzioni: a) inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21
D Lgs. 543/92, attesa la corretta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato così come del successivo avviso di intimazione n. 07920229004704049000, notificato il 06/12/2022; b) legittimità e tempestività dell'attività di riscossione, non essendo intervenuta decadenza e/o prescrizione del relativo diritto di credito;
c) infondatezza della dedotta nullità del pignoramento, anche sotto il censurato profilo della motivazione ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, attesa la piena rispondenza documentale dell'atto alla normativa di riferimento.
La Corte di Giustizia Tributaria di Pavia, rigettata l'istanza di sospensione, accoglieva poi il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento spese di lite liquidate in Euro 8.600,00, sostenendo l'avvenuto decorso del termine di prescrizione per la riscossione, siccome tra la data di notifica delle cartelle di pagamento, tutte avvenute nel 2011 e 2012, e quella di notifica dell'intimazione di pagamento prodotta dall'Agente della
Riscossione, avvenuta il 06/12/2022, erano trascorsi ben più di 10 anni.
L'agente della riscossione ha proposto appello riproponendo in sostanza i motivi alla base delle proprie deduzioni in primo grado.
Si è costituito il contribuente, deducendo in via preliminare l'inammissibilità e comunque invalidità dell'appello per essere l'agente della riscossione rappresentato e difeso da avvocato del libero foro, nonché la inammissibilità di nuove prove e documenti in appello per violazione dell'art. 58 del d. lgs. n. 546/1992.
Nel merito, il Resistente_1 ha riproposto tutti i motivi di ricorso chiedendo la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la manifesta infondatezza della tesi dell'appellato sulla necessità della difesa erariale in sede di merito, da parte dell'agente della riscossione: Tanto l'Agenzia delle Entrate, quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, possono avvalersi di avvocati del libero Foro nelle controversie davanti al giudice tributario, con l'eccezione dei casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato (cfr. da ultimo
'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria della S.C.), al di fuori dei quali non è consentito un sindacato alle controparti private sulle relative convenzioni.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello, a parte il fatto che il richiamo al Comune di Taranto nell'atto di appello è un refuso del tutto evidente a qualunque lettore in buona fede, e che è svolta senza fare alcun riferimento specifico, essa non consente di revocare in dubbio la conclusione di inammissibilità del ricorso e, comunque, di infondatezza dell'appello.
L'Agenzia delle entrate – Riscossione ha sostenuto già in primo grado, in fase di costituzione in giudizio
(argomento esposto, ma non trattato dalla lapidaria motivazione di primo grado), che l'eccepita prescrizione delle cartelle sottese all'atto impugnato non poteva dirsi maturata, per avvenuta notifica dell'avviso intimazione n. 07920229004704049000 notificato il 6/12/2022 a mani del debitore e già prodotto in primo grado. Esso fa, in realtà, riferimento alle prime tre cartelle (07920110014775350 002, notificata il 26 maggio
2011, n. 07920110016015179 000 notificata il 1° giugno 2011, n. 07920110030324950 002, notificata il 17 ottobre 2011 – presso il curatore fallimentare): per tutte e tre tali cartelle, qualunque vizio ed eccezione è inopponibile da parte dal Resistente_1, che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale atto prodromico consegnatogli a mani.
La sola cartella n. 07920110030265716 000, notificata il 14 marzo 2012 - presso il curatore fallimentare, non è stata seguita dalla notificazione di altri atti ritualmente depositati in primo grado, ma l'applicazione del combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (decreto cura Italia) e dell'art. 12 D. Lgs. 159/2015, ha decretato la sospensione dei relativi termini di prescrizione per complessivi ulteriori 541 giorni (dal 08/03/2020 al 31/08/2021); sospensione a fronte della quale la notifica del 03.08.2023 è stata tempestiva.
Quanto agli altri motivi di ricorso, non trattati dal giudice di primo grado:
- La notifica della cartella 07920110030265716 000 (l'unica di cui permanga interesse a trattare) è correttamente avvenuta tramite ufficiale postale al curatore fallimentare (produzione già in primo grado), e il vizio di mancata indicazione di taluno dei requisiti di legge è eccepito del tutto genericamente (e comunque non ne determina la nullità).
- La notifica dell'avviso di intimazione del 6.12.2022 (prime tre cartelle) è avvenuta tramite ufficiale postale con consegna a mani (produzione già in primo grado).
- L'istanza di ammissione al passivo (poi accolta, al privilegio) del credito vantato dal curatore nei confronti del socio illimitatamente responsabile Resistente_1, avvenuta il 13.10.2011, ha interrotto la prescrizione (anche) nei confronti del suddetto ex art. 94 L.F. fino alla chiusura del fallimento (2022). Infatti, trattandosi di crediti concorsuali, certamente debbono transitare attraverso l'ammissione al passivo – come
è stato – e in questo caso l'effetto conoscitivo e interruttivo nei confronti del fallito si attua con l'istanza di ammissione, in seno alla procedura che lo vede debitore solidale.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'Ufficio e , in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente che condanna al rimborso delle spese liquidate in euro 10.000 per il primo grado ed in euro
14.000 per il grado di appello, oltre spese generali del 15%.