Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2025, proposto da AJ SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Zappone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Latina, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio/inadempimento/rifiuto illegittimamente serbato dalle Amministrazioni sopra indicate sull'istanza volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EL LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette, in fatto, il ricorrente che:
- in data 29.04.2023, in riscontro all’istanza presentata dalla ditta IU LL e AN Società Agricola Semplice” il SUI di Latina, gli rilasciava un nulla osta al lavoro subordinato stagionale e visto d’ingresso che gli consentiva di entrare in Italia;
- in data 30.04.2024 otteneva il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, essendo stato assunto della suddetta ditta;
- in data 11.01.2025 presentava al SUI di Latina domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- in data 21.02.2025 il SUI di Latina gli rilasciava il nulla osta alla conversione;
- in data 19.06.2025 il SUI di Latina gli inviava un avvio di procedimento di revoca del suddetto nulla osta in quanto il permesso di soggiorno del richiedente era già scaduto da 3 mesi al momento dell’invio della domanda;
- in data 27.06.2025, il difensore del ricorrente inviava a mezzo pec alla suddetta amministrazione una diffida a rispondere alla richiesta di annullamento del preavviso di revoca del nulla osta già rilasciato, avendo evidenziato le motivazioni giuridiche di tale richiesta, ma che, a distanza di tre mesi da tale richiesta e oltre 8 mesi dalla presentazione della sopra richiamata istanza di conversione, il SUI di Latina non ha ancora provveduto a definire il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente con la presentazione dell’istanza in questione.;
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 19 settembre 2025, deduce, pertanto, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in merito alle istanze dal medesimo presentate e chiede la declaratoria dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di pronunciarsi dando corso alle attività necessarie al completamento della procedura con contestuale nomina di un commissario ad acta.
Il 26 settembre 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato con atto di mero stile; quindi, in data 18 novembre 2025, ha depositato il provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina n. 83911 del 14 novembre 2025.
Il difensore di parte ricorrente, con memoria dell’8 gennaio 2026, ha dichiarato che a seguito del ricorso il SUI di Latina ha rilasciato un provvedimento del 30 giugno 2025, conclusivo del procedimento avviato con le istanze di cui sopra, ritenendo, pertanto, cessata la materia del contendere, ma insistendo per la condanna alle spese.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Tanto precisato in fatto, ritiene il Collegio che nella specie il ricorso sia divenuto improcedibile, come agevolmente ricavabile dallo svolgimento dei fatti di cui sopra si è dato un sintetico quadro, essendo venuto meno, in corso di giudizio, il presupposto della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato.
Come ripetutamente osservato, nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 27/11/2024, n.9543).
Come dalla documentazione versata in atti, il Prefetto di Latina ha adottato successivamente alla instaurazione del giudizio un ulteriore provvedimento come da deposito in atti e che, ancorché susseguente ad altro adottato anteriormente al deposito del ricorso in esame - che invece avrebbe determinato l’inammissibilità del gravame e non la cessazione della materia del contendere come richiesto da parte ricorrente - ha comunque posto fine alla situazione di inerzia lamentata con il ricorso in esame.
Ritiene il Collegio che dalla natura del rito sul silenzio, come affermati dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, discendono precisi corollari processuali, come sopra accennati, con la conseguenza che l’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla istanza/diffida dell’interessato, determina l’inammissibilità del ricorso, o improcedibilità del ricorso, a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo.
Con riferimento, dunque, al caso in controversia, ritiene il Collegio che lo stato degli atti, come evidenziati dalla resistente Amministrazione, consente di rilevare come l’adozione di un provvedimento espresso - intervenuto successivamente la proposizione del ricorso - determina, ex se una sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione ricorso, peraltro espressa anche dal ricorrente con la memoria dell’8 gennaio 2026.
L’andamento particolare del processo consente di disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL LA |
IL SEGRETARIO