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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/12/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G n. 1049 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.V.G n. 1049/2023, avente ad oggetto “Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione” promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI IO e presso il suo studio domiciliata giusto mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BU EL ER e dall'Avv. LAURA FASUO, presso il loro studio domiciliato giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;
resistente nonché Avv. GAETANO NOVI, Curatore Speciale
delle minori , e , nominato con provvedimento del 05.04.2024 Per_1 Per_2 Per_3
nonché
il PM in sede parte necessaria Ragioni di fatto e di diritto della decisione In via del tutto preliminare, al fine di una maggiore chiarezza delle questioni di fatto e di diritto esaminate, le stesse verranno indicate con successione cronologica e logica a sostegno della decisione definitivamente assunta.
Al medesimo fine, peraltro, verranno riportate – per estratto e in relazione al contenuto utile ai fini della presente decisione – le parti di rilievo in relazione ai precitati provvedimenti assunti nel presente giudizio ed alla C.T.U. espletata, elementi processuali assunti a sostegno della decisione definitiva.
Ciò premesso,
con ricorso depositato il 25/07/2023, , dando atto della fine della Parte_1 relazione con , ha chiesto regolamentarsi le questioni concernenti le Controparte_1 figlie minori, , nata il [...] a [...], , nata il [...] Persona_4 Persona_5
a Salerno, , nata il [...] e, dando del pari atto della definitiva disgregazione Persona_6 del nucleo familiare – all'uopo imputandola all'eccessiva interferenza dei genitori del resistente
(e, in particolare, della madre) – ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“affidare le figlie minori , e in modo condiviso ad Persona_4 Persona_5 Persona_6 entrambi i genitori, disponendo la residenza prevalente e abituale con la madre presso la casa familiare e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé:
a. il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 nonché il sabato e la domenica a settimane alterne dalle 10.00 del sabato alle 17.00 della domenica;
b. nel periodo natalizio ad anni alterni il 24 dicembre insieme al 1 gennaio, o il 25 dicembre insieme al 31 dicembre;
c. ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. Il tutto salvo improrogabili impegni lavorativi del signor , che andranno comunicati alla signora Controparte_1 Parte_1 il prima possibile, al fine di concordare un diverso giorno di visita, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche delle bambine;
II. assegnare la casa familiare, sita a VA de' NI (SA) in via Lauro n. 18, con ogni arredo e pertinenza in godimento alla signora , al fine di abitarvi insieme alle tre figlie;
Parte_1
III. disporre a carico del signor un assegno mensile di € 900,00 (salvo una Controparte_1 maggiore quantificazione all'esito dell'esame della documentazione reddituale e finanziaria del resistente) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 300,00 per ognuna), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT costo-vita, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche, purché previamente concordate e poi documentate;
IV. disporre che lo “assegno unico e universale per i figli a carico”, istituito con il D.Lgs 29 dicembre 2021 n 230, sia escluso dal suddetto assegno di mantenimento ed attribuito interamente alla signora . Parte_1
, costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e, imputando Controparte_1 la fine dell'unione alla ricorrente – valorizzando, contestualmente, l'aiuto ricevuto nella gestione della prole, da parte della madre –, sul ritenuto presupposto della inidoneità della madre ad occuparsi delle bambine, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Per_
“1) a. affidare in via esclusiva le figlie , e al padre, sig. Per_5 Persona_6 CP_1
, disponendo che le minori stiano con lui per tutta la settimana, con diritto della madre di
[...] vederle e tenerle con sé secondo le modalità che Codesto Tribunale riterrà più opportune nell'interesse delle stesse e, se del caso, prevedere che gli incontri madre – figlie avvengano alla presenza del padre o di altro adulto responsabile individuato da Codesto Tribunale;
b. in subordine, qualora non si ravvisino le condizioni per disporre il collocamento delle minori presso il padre, disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi genitori e confermare le modalità di visita attualmente vigenti, ovvero la permanenza delle minori con il padre dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, al lunedì mattina ( allorquando verranno ricondotte a scuola) di ogni settimana, rimettendosi all'equo apprezzamento di Codesto Tribunale in merito alla calendarizzazione delle varie festività, ricorrenze e ferie estive;
2) a. disporre che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento delle minori, ponendo in capo a ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie che verranno rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione del giustificativo fiscale;
b. in subordine, qualora venga disposto il collocamento delle minori presso la madre, disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie con un importo non superiore a 200,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) assegnare la casa familiare sita in a VA de' NI alla via Lauro, 18 al padre, sig. CP_1
;
[...] 4) prescrivere alla sig.ra , previa valutazione psicodiagnostica, un percorso di Parte_1 sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico;
5) Emettere ogni e più opportuno provvedimento a tutela e nell'interesse delle minori.”
Nella memoria di costituzione, peraltro, dava atto della pendenza del ricorso ex art. 333 c.c., promosso dalla Procura minorile di Salerno per alcuni comportamenti assunti dalla madre nei confronti delle bambine.
All'udienza del 06.02.2024, udite le parti ed i loro procuratori, venivano emessi i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., nei termini di seguito indicati:
“preliminarmente considerato come, tenuto conto dei contenuti delle relazioni dei Servizi Sociali
(e, in particolare, di quella allegata da parte resistente, del 25.05.2023), emergano degli indici Per_ preoccupanti in ordine alla gestione concreta della prole ( , e , nate a Per_7 Per_2
Salerno, rispettivamente il 07.10.2018, il 06.11.2019 il 28.04.2021) giacché:
- è stata immotivatamente interrotta l'educativa domiciliare, stante la ferma opposizione della madre, la quale avrebbe anche inveito contro il Servizio Sociale, come incaricato dal Tribunale minorile (poi dichiaratosi incompetente) e che ciò, all'evidenza, incide, con prevalenza processuale, in ordine egli indici non particolarmente che erano emersi nella prima relazione;
- ha assunti comportamenti ingiustificabili, finanche alla presenza delle bambine che, evidentemente, sono rimaste turbate dalla reazione della madre;
- il Servizio Sociale ha condiviso le preoccupazioni del padre in ordine agli effetti emotivi negativi che i comportamenti della madre potrebbero avere sulla prole;
- sussistono, inoltre, rapporti altamente conflittuali tra le parti;
considerato come appare necessario che le minori continuino a risiedere nella casa coniugale, ciò al fine di perpetuare l'ambito domestico a loro familiare, tuttavia unitamente al padre e ciò per le ragioni in premessa indicate;
considerato come l'assegnazione della casa coniugale al padre si manifesta vieppiù imprescindibile, ciò avuto riguardo al ruolo fondamentale, anche da lui rivestito nella cura delle minori;
ritenuto, infine, come “nella scelta del genitore presso cui collocare il minore in via prevalente, da effettuarsi in base a un giudizio sulla capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto col minore, può essere preferito il padre, più presente, più educativo, e garante di maggiore stabilità” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 20 novembre 2019, n. 30191), di talché, avuto riguardo ai fatti come dedotti ed in parte provati, alla documentazione prodotta agli atti di causa, appaia opportuno, allo stato e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, nel superiore e prevalente interesse delle figlie minori che hanno diritto a continuare a vivere nell'abitazione coniugale:
- disporne la domiciliazione presso il padre (ciò non volendo significare come la madre sia priva di capacità genitoriale, ma, più semplicemente che il padre è parimenti idoneo ad occuparsi, in via ordinaria della prole), fermo restando, tuttavia, l'affido condiviso e la necessità che la madre, per l'effetto, partecipi nelle scelte di vita di maggiore rilevanza riguardanti la prole;
- ritenuto, infine, come l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale vada disposto nell'esclusivo interesse della prole ed avuto riguardo ai parametri di valutazione sopra indicati (il padre è, parimenti, senz'altro in grado di potersi occupare in via ordinaria delle figlie);
- ritenuto, poi, sotto il profilo economico, allo stato e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento di tipo istruttorio, la madre appaia, oggi, come il coniuge economicamente più debole (giacché svolge lavori occasionali ed è proprietaria di sola quota, parte dell'immobile come indicati in atti;
avuto riguardo, invece, al reddito in parte provato e dedotto dal resistente tramite i CU, gestendo, in autonomia, l'attività di elettricista), onde occorre disporre un assegno di mantenimento per le figlie, a carico della , come quantificato, per le ragioni innanzi indicate, nei termini Parte_1 di cui al dispositivo;
- ritenuto, pertanto, come la domiciliazione della prole presso il padre imponga di prevedere (e tenuto conto di tutti gli indici reddituali sopra evidenziati) un assegno di mantenimento ordinario in favore della prole ed a carico della madre;
ritenuto, poi, necessario dover nominare un Curatore
Speciale che rappresenti processualmente gli interessi delle minori, tenuto conto di come i gravi fatti come emersi dalle relazioni del Servizio Sociale, in uno all'oggettiva difficoltà di entrambi i genitori di rappresentare, validamente e sotto il profilo squisitamente processuale, le minori e ciò ai sensi dell'art. 473bis n. 8 comma II c. tenuto conto:
- dell'oggettiva situazione di criticità, come emersa dalle relazioni del Servizio;
- inoltre, delle richieste come formulate dal padre sin dal proprio atto introduttivo, avuto riguardo, in particolare, all'affido esclusivo ed alle ragioni poste a sostegno di tale richiesta
(sostanzialmente, l'inadeguatezza della madre a svolgerne il ruolo che le è proprio) e che, all'evidenza, potrebbero necessitare di una compiuta e complessa istruttoria processuale;
precisato come il nominato Curatore Speciale, da individuare peraltro nella persona dell'Avv.
BA AN ( del foro di Nocera Inferiore, la quale, previa C.F._3 audizione delle parti, dei Servizi Sociali incaricati e presa cognizione delle condizioni psicofisiche come riscontrate nelle minori, dovrà provvedere a costituirsi entro il termine di cui al dispositivo,
a salvaguardia e tutela del loro superiore e prevalente interesse, all'uopo valutando l'adozione di ogni più opportuna iniziativa processuale;
ritenuto, pertanto, medio tempore, di dovere:
- disporre la domiciliazione delle minori presso il padre, all'uopo assegnatario della casa coniugale, sita in VA E' NI, alla via Lauro n. 18;
- regolamentare, in via provvisoria e nel superiore e prevalente interesse delle minori gli incontri con la madre, prevedendoli conformemente alle modalità come indicate dal padre, ovvero alla presenza di costui o di altra persona di comune fiducia (se del caso anche la Curatrice Speciale nominata), delegando il Servizio Sociale a prevedere un calendario di visite libere che, invero, tenga di conto delle esigenze delle minori e dell'attività lavorativa svolta da entrambe le parti;
in subordine, qualora ciò non fosse possibile (da parte del padre e nel senso dell'omessa indicazione della persona di fiducia), prevederli in forma protetta, all'uopo delegando il Servizio Sociale di
VA E' NI, luogo di attuale domiciliazione delle bambine, delegando il Servizio a prevedere un calendario e conferendo al Servizio il più ampio mandato in ordine all'an ed al quomodo di detti incontri;
- del pari, delegare il Servizio Sociale incaricato ad avvalersi di propri professionisti di fiducia, ove ritenuto anche di psicologi o neuro-psichiatri infantili, affinché valutino se, in concreto, ricorrano i presupposti per prevedere dei percorsi psicologico-individuali per le minori, previa sottoposizione a visita delle minori da parte di propri professionisti di fiducia e purché detti percorsi, all'esito della visita, non risultino superflui o addirittura dannosi;
- disporre un servizio di educativa domiciliare, per entrambe le parti, del quale si farà carico il
Servizio precedentemente incaricato, ciò al fine di supportare il nucleo familiare in atti, tenuto conto, peraltro, anche delle criticità familiari riscontrate,
- all'uopo mandando altresì il Servizio a compiere attività di periodico monitoraggio sul nucleo familiare in premessa indicato;
- il Servizio Sociale incaricato dovrà, poi, relazionare, in ordine agli incombenti sopra disposti allo Scrivente Tribunale con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta la situazione e l'urgenza del caso concreto lo richieda (e, pertanto, anche prima della scadenza mensile); - il Servizio Sociale incaricato dovrà, inoltre e preliminarmente, relazionare anche in ordine alle condizioni personali ed abitative, come riscontrate presso il domicilio del padre, della madre e nei confronti delle figlie (i rapporti tra costoro ed i rispettivi genitori, nonché con eventuali persone conviventi), disponendo la trasmissione della relazione, a questo Ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni dalla data della prossima udienza, come fissata (fermo restando l'eventuale l'urgenza informativa al punto che precede indicata);
- con riguardo, poi, all'effettivo domicilio della madre (ove successivamente non coincidente con quello in premessa indicato, tenuto conto della disposta assegnazione della casa coniugale al padre), il Servizio Sociale incaricato dovrà relazionare in ordine alle condizioni abitative riscontrate ed agli eventuali rapporti della prole con le figlie minori, nonché con eventuali persone ivi conviventi;
ritenuto, inoltre, allo stato e fatta salva ogni diversa determinazione, contrario all'interesse delle minori un loro ascolto in sede giudiziale ex art. 473bis n. 4 c.p.c., tenuto conto della loro tenera età
e del fatto che le bambine, sulla base di quanto dedotto e documentato dal padre, già versino in una situazione psicologica precaria, fermo restando ogni più opportuno accertamento come sopra delegato al Servizio Sociale;
PMQ
dato atto di quanto sopra, poiché l'esperito tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo, così provvede in via temporanea: visti gli artt.337-bis e segg. C.c., come modificato dal D.lgs. n.
154/2013 nonché dal D.lgs. n. 149/2022, nonché l'art. 473bis n. 22 c.p.c.;
a. affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
b. attribuisce il godimento della casa coniugale a ove vi abiterà insieme Controparte_1 alle figlie, assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria delle medesime;
c. concede a termine fino al 02.04.2024 per lasciare l'abitazione coniugale, Parte_1
Per_ portando con sé i propri effetti ed oggetti personali;
d. dispone che , e vedano Per_3 Per_2 la madre con le modalità e nei termini di cui in parte motiva;
e. dispone che il Servizio Sociale di
VA E' NI(Sa) ottemperi a quanto statuito e relazioni a questo Ufficio, senza indugio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
Per_ f. nomina Curatrice Speciale di , e , l'Avv. AN BA, affinché Per_3 Per_2 provveda costituirsi entro dieci giorni dalla data della prossima udienza, come fissata, all'uopo ponendo in essere tutte le iniziative processuali a tutela del minore;
g. dispone che il Servizio Sociale delegato di effettui attività di monitoraggio, all'uopo relazionando entro quindici giorni dalla data della prossima udienza, come fissata, salvo che riscontri, in concreto, situazioni di urgenza tali che inducono ad effettuare comunicazioni all'Ufficio anche prima della scadenza suindicata;
h. riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito.
i. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze delle figlie, del tenore di vita delle medesime goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza delle medesime presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dalla documentazione economico-reddituale in atti, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, - dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento delle figlie in misura proporzionale al proprio reddito;
- dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Parte_1 mantenimento delle figlie previa corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 (di cui € 100,00 per ciascuna figlia), da versare al padre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
- dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici
ISTAT;
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di nella misura del 75% ed a carico di nella residua Controparte_1 Parte_1 misura del 25%;
- determina, nella misura del 50%, a favore di ciascuno dei genitori, l'assegno unico, come peraltro ex lege previsto”.
Sennonché, in data 15.03.2024, dopo l'assunta riserva all'esito dell'udienza del 06.02.2024, veniva comunicata d'ufficio la pronuncia di declaratoria di incompetenza del Tribunale minorile in favore di questo Tribunale in relazione al procedimento promosso ex art. 333 c.c., assunta precedentemente, ovvero in data 15.01.2024, tramite la quale veniva dichiarata l'incompetenza funzionale, con correlata trasmissione degli atti, da parte dell'Autorità minorile, a questo Tribunale, all'uopo, pertanto, così provvedendo:
“DICHIARA l'incompetenza funzionale di questo Tribunale per essere competente il Tribunale
Ordinario di Nocera Inferiore (Sa), dinanzi al quale pende tra le stesse parti il giudizio di separazione iscritto al n. 1049/2023 R.G. ;
- DISPONE la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti del fascicolo alla indicata
A.G.;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”.
Nel caso di specie, con particolare riferimento ai comportamenti come censurati ai danni della madre, il Tribunale minorile così motivava:
“Non emergono, infine, ragioni di urgenza per provvedere in questa sede sull'affido delle minori, non emergendo situazioni di reale emergenza che impongano un affido diverso delle minori
Invero, sul punto deve darsi atto che effettivamente le innumerevoli segnalazioni dei Servizi Sociali sono state determinate dalle denunce della sig.ra che anche a questo Tribunale ha Persona_8 inviato un suo manoscritto nel quale si dice preoccupata per le condizioni, anche di salute, delle bambine. Non può sottacersi, tuttavia, che tutte le criticità sulla capacità genitoriale della sig.ra non hanno, allo stato, alcun riscontro oggettivo e che è più che Parte_1 ragionevole riferire il forte stato di ansia della madre delle piccole al suo essere stata lasciata sola nella gestione delle bambine, vicinissime di età e l'ultima nata nell'imminenza del volontario allontanamento del padre dalla casa famigliare, con un minimo aiuto economico del padre e con la necessità di lavorare per la sopravvivenza sua e delle figlie. Ciò nondimeno, e contrariamente agli assunti di parte, con l'ultima relazione del 10/11/2023 i Servizi competenti hanno dovuto riferire che da un confronto con i responsabili della Scuola d'infanzia frequentata dalle minori emerge che “la madre si rapporta alle figlie in modo amorevole, le bambine sono SEMPRE pulite, non sono MAI emerse problematiche, le bambine sono Per_ tranquille;
è molto autonoma;
quest'anno socializza dipiù; non sono trascurate Per_4 nel vestiario e la madre si mostra sempre garbata ed educata con le insegnanti”. E, dunque, dall'unico accertamento oggettivo sulla genitorialità della madre non emergono criticità a suo carico;
al contrario, le bambine sono serene ed appaiono ben curate e ciò rappresenta l'indice migliore, e comunque sufficiente in questa sede, per una delibazione positiva sulle competenze genitoriali della madre, sulle quali, va ribadito, non v'è alcuna urgenza di intervenire. Certamente la situazione, in qualche modo contaminata, in questa delicata fase successiva alla separazione, dall'inserimento di terzi nella coppia genitoriale, merita un approfondito lavoro sulla genitorialità, ma di entrambi i genitori, e di una complessa opera di mediazione familiare, gradatamente allargata anche ai nonni, perché possa essere garantita in concreto alle minori una serena vita familiare estesa anche alle figure dei nonni, realmente utili alla loro crescita equilibrata”.
Medio tempore, stante il rifiuto dell'Avv. BA ad accettare l'incarico di Curatrice , Pt_2 veniva nominato, con il provvedimento in epigrafe indicato, l'Avv. NOVI GAETANO, quale
Curatore Speciale delle minori. il quale, invece, accettava l'incarico conferitogli.
Questi, pertanto, costituitosi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito stabilire precise modalità e tempi di visita del genitore non collocatario, ossia la madre, magari valutando anche la possibilità di concedere qualche pernottamento settimanale, tenendo conto della tenerissima età delle minori. In via istruttoria, interpellare i Servizi Sociali del Comune di VA de' NI per comprendere l'attuale situazione delle minori e le loro imminenti esigenze;
disporre CTU psicologica su entrambi i coniugi per accertare la capacità genitoriale degli stessi anche al fine di determinare il regime di affidamento e le modalità di frequentazione del genitore non collocatario che meglio tuteli il benessere psico- fisico delle minori”.
Nel corso del giudizio, previo coinvolgimento dei Servizi Sociali incaricati di VA E' NI:
- con la relazione del 30.05.2024 si dava atto del clima sereno riscontrato presso l'abitazione paterna, ove erano state, provvisoriamente, domiciliate le figlie, dando, del pari atto di come, medio tempore, la Corte d'Appello avesse riformato il provvedimento provvisorio, ricollocando le bambine presso la madre e riassegnandole la casa coniugale;
- prendeva atto della dichiarata volontà della di sottoporsi a percorsi di Parte_1 sostegno psicologico e rafforzamento delle funzioni genitoriali.
Veniva, per l'effetto, depositata ordinanza di reclamo, resa dalla Corte d'Appello di Salerno, tramite la quale, pertanto, venivano adottate le seguenti statuizioni:
“1)accoglie il reclamo principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza:
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori delle parti del presente giudizio con collocazione prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare;
il padre potrà esercitare il diritto di visita delle figlie il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00
e il fine settimana in via alternata dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
in occasione delle festività natalizie, le figlie staranno con la madre il giorno 24 e il 31 dicembre e con il padre il giorno 25 dicembre e il 1 gennaio e così' in prosieguo in via alternata negli anni successivi;
le figlie staranno con la madre a Pasqua e con il padre a Pasquetta e così in via alternata negli anni successivi;
determina a carico del padre e a favore delle figlie un assegno mensile di mantenimento di 200,00
E al mese per ciascuna figlia, assegno da corrispondere entro il 5 di ogni mese alla madre , somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2)condanna la parte reclamata a pagare allo Stato le spese spettanti alla reclamante e al curatore speciale entrambi ammessi al gratuito patrocinio a favore dello Stato, spese che liquida – in relazione alla reclamante in E 3473,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e in relazione al curatore speciale in E 3473,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali”.
Detto Giudice, pertanto, perveniva a tali conclusioni, dando atto della sopravvenienza ai provvedimenti provvisori del decisum del Tribunale minorile, pervenuto tramite trasmissione d'ufficio il 15.03.2024 (caricato, telematicamente, il 19.03.2024) e valorizzando le motivazioni ivi adottate a sostegno dell'assenza di criticità nella madre (in particolare, relazione del
30.11.2023 che, alla data del provvedimento provvisorio, non era pervenuta a questo
Tribunale) e, conclusivamente, confermando, de residuo, i plurimi percorsi come disposti a supporto del nucleo familiare e delle minori.
Sennonché, medio tempore, la difesa di produceva report fotografico dell'abitazione CP_1 coniugale, ove era ritornata la madre con le figlie, di cui si evinceva una situazione di oggettiva incuria, relativa all'ambiente domestico ed ai vestititi delle bimbe e, per l'effetto, veniva richiesta una relazione urgente al Servizio Sociale.
Medio tempore, il Curatore Speciale ed i Servizi davano atto di aver disposto l'educativa domiciliare presso il domicilio materno ed i percorsi di sostegno psicologico per le minori, ciò
a far data dal 10.06.2024, in ossequio ai provvedimenti provvisori resi dal Giudice delegato e, sul punto, confermati, de residuo, dal Giudice del reclamo.
In data 26.06.2024 perveniva la richiesta relazione del Servizio Sociale che dava atto:
- dell'attivazione dei percorsi suddetti;
- della fissazione del primo incontro per la mediazione familiare in data 10.07.2024;
- della circostanza che, come riferito dall'educatrice, la casa apparisse in ordine e ben tenuta, differentemente dal report fotografico, come prodotto dalla difesa del
CP_1
Va, tuttavia, precisato come delle tre minori, abbia sovente assunto comportamenti Per_3 oppositivi nei confronti della madre, sino al punto di costringerla a chiedere l'aiuto del
(sul punto nota di trattazione del 29.06.2024). CP_1
Detto atteggiamento della bambina, peraltro, appare anche confermato dalla relazione del
Servizio Sociale incaricato, laddove, invero, sottolineava le continue richieste di relative Per_3 alla presenza della figura paterna.
Con l'ulteriore relazione del 05.11.2024, invero, il Servizio Sociale rappresentava:
- la necessità che seguisse un percorso psicologico;
Parte_1
- dava atto di come la diade stesse seguendo la mediazione Parte_3 familiare;
- significative modalità organizzative di nella gestione delle tre Parte_1 figlie, valorizzandone l'irritabilità ed una scarsa rete familiare a supporto, la difficoltà a gestire i capricci delle bambine che si rifiutavano di andare a scuola, il necessario supporto a che frequentava la prima elementare;
Per_3
- difficoltà di nel relazionarsi con la figura materna e, più in generale, nell'obbedire Per_3 ai propri genitori;
- significativa è, a tal fine, la reazione avuta all'atto di recarsi a scuola, quando, ivi portata dalla madre, ha cominciato a calciare ed a sputare;
- dalla relazione dell'istituto scolastico, emergeva, poi, una condizione di incuria nel vestiario nelle bambine e di assenza di regolarità negli ingressi scolastici, precisando come, durante il periodo di affidamento al padre, le stesse si recassero a scuola felici e serene;
- l'istituto scolastico, poi, segnalava atti di violenza familiare, senza, tuttavia, chiarirne la portata ed i contenuti.
Il Curatore Speciale, peraltro, recatosi sul posto, apprendeva, come riferito dall'Istituto scolastico, di come, in occasione di un litigio di con la madre, costei l'avesse rinchiusa Per_3 nella cameretta, circostanza, peraltro, riferita dalla minore al padre. Pertanto, con successivo provvedimento del 11.11.2024, il Giudice delegato così provvedeva:
“ PMQ
a. dispone che il Servizio Sociale di VA E' NI (Sa), se del caso coadiuvato dal Servizio Sociale limitrofo, ottemperi a quanto statuito e relazioni a questo Ufficio, senza indugio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
b. conferma i provvedimenti provvisori emessi il 11.03.2024, come risultanti dalle modifiche intervenute in sede di reclamo e, in particolare, tenuto conto dei motivi di urgenza, come sopra evidenziati dalle relazioni pervenute, confermando:
- i percorsi individuali per la prole, all'uopo autorizzando, per quanto occorrer possa (giacché già delegati), detti Servizi, qualora ritenuto necessario da professionisti di proprio riferimento, ad effettuate le visite neuropsichiatriche nei confronti delle minori sopra generalizzate, previamente, tuttavia, chiedendo il consenso ai rispettivi genitori, stante la persistenza delle condizioni di affido condiviso, fermo restando la delega suddetta, laddove detto consenso non dovesse essere fornito;
- l'educativa domiciliare presso il domicilio delle minori che, come deciso dal Giudice del reclamo, sono stati domiciliati con la madre e presso la casa coniugale;
- la mediazione familiare ed i percorsi di sostegno alla genitorialità, per entrambe le parti;
- il monitoraggio, con necessità di relazionare mensilmente e comunque entro la prossima udienza, come di seguito fissata, salva la necessità di relazionare con urgenza, laddove il caso concreto lo richieda;
c. invita a sottoporsi a percorsi di sostegno individuali, previo suo consenso, Parte_1 all'uopo delegando il Servizio Sociale sopra indicato…”,
dando, peraltro, mandato al Servizio Sociale di relazionare in merito:
“1. a quanto riferito dalle docenti delle minori, avuto riguardo alle paventate violenze domestiche sopra evidenziate, posto che, dalle relazioni prodotte, al netto di una fisiologica difficoltà della madre di gestire le figlie, con il supporto del Servizio Sociale è emerso come costei ponga in essere quanto necessario per la loro cura e per il loro sostegno, anche di tipo scolastico e ciò secondo le proprie possibilità;
2. alle attuali condizioni di salute delle minori e, più in generale, rappresentando nel dettaglio le condizioni socio-ambientali e personali nelle quali, attualmente, si trovano, valutando anche accessi domiciliari non preventivamente comunicati”. Detto Servizio, con successiva comunicazione del 27.11.2024 ha, peraltro messo in evidenza:
- l'esito negativo del percorso di mediazione familiare, al quale la non si Parte_1 sarebbe presentata, giacché risentita nei confronti del che, secondo la propria CP_1 prospettazione, l'accusava di continuo, avendo partecipato, entrambe le parti, solamente a tre incontri;
- la circostanza che avesse, più volte, manifestato il desiderio di vivere con il padre;
Per_3
- l'aver riscontrato, presso il domicilio materno, alcune difficoltà gestionali della madre (che, con fatica, rispondeva alle esigenze emotive delle bimbe), avuto riguardo, in particolare, alla minore , sottolineando, invece, un ambiente confortevole e Per_3 sicuro quello della residenza paterna;
- tuttavia, in relazione alle cure primarie (pasti ed igiene), fornite dalla madre, le stesse risultavano adeguate.
Con successiva relazione del 05.12.2024, redatta in seguito all'educativa domiciliare, invero, tenuto conto della vicenda relativa alla vicina di casa, tale , l'educatrice, recatasi in loco, Pt_4 non aveva percepito, né aveva avuto evidenza di comportamenti maltrattanti nei confronti delle minori, salvo NI affermare che – la vicina di casa – a volte si arrabbiasse “se Pt_4 facevano le brave” (rectius, se “non facevano le brave”).
Pertanto, con successivo provvedimento del 20.12.2024, veniva disposta una C.T.U., previamente confermando i provvedimenti provvisori vigenti – come intervenuti dalle modifiche in sede di reclamo – e le misure a sostegno del nucleo familiare materno e delle minori.
In particolare, il Giudice delegato così provvedeva, peraltro disponendo una C.T.U., in conformità e nei termini di seguito indicati:
“ritenuto, per l'effetto, in via del tutto preliminare, come il Servizio Sociale incaricato:
- prosegua, se del caso facendosi coadiuvare dal Servizio Sociale limitrofo, avendo rappresentato difficoltà pratico-logistiche, nell'educativa domiciliare;
- attui, inoltre, i percorsi di sostegno psicologico-individuali per le minori, anche alla luce di quanto relazionato dai rispettivi istituti scolatici, nella persona delle docenti delle minori, Servizi che, con il presente provvedimento, sono nuovamente delegati, come già disposto con precedente provvedimento del 11.03.2024, essendo, altresì, autorizzati ad effettuare le visite neuropsichiatriche nei confronti delle minori, ove ritenute necessarie da propri professionisti di riferimento della Struttura e previa naturale acquisizione del parare conforme dei genitori, stante la persistenza dell'affido condiviso, in difetto del quale resta ferma la delega precitata;
- prosegua, inoltre, con il disposto monitoraggio, all'uopo ribandendo la necessità di relazionare periodicamente e comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
letta, poi, la nota di chiarimenti del Servizio Sociale, laddove non emergono – allo stato – forme di violenza et similia nei confronti delle bambine, da parte della vicina di casa;
lette, poi, le considerazioni conclusive, sul punto rese dal nominato Curatore Speciale, di seguito riportate: Orbene, alla luce dei suddetti fatti e delle rassicurazioni fornite dalla educatrice sulle presunte violenze patite dalle minori ad opera della vicina di casa, resta l'urgenza di procedere alla consulenza neuropsichiatrica infantile sulle minori (peraltro, già fissata per il 19.12.2024), nonché un accertamento tecnico psicologico sui sigg. per accertare la loro capacità Parte_3 genitoriale”;
lette, infine, le ulteriori note autorizzate, come comunicate dai procuratori di
[...]
e precisato, peraltro, come, in occasione delle imminenti Parte_1 Controparte_1 festività natalizie, il padre potrà stare con le minori conformemente a quanto deciso, in sede di reclamo, dal Giudice ivi interessato;
ritenuto, pertanto, come appaia prodromico all'assunzione di ogni ulteriore provvedimento, tenuto conto dell'acceso tasso di conflittualità che caratterizza il nucleo familiare in oggetto, effettuare una consulenza tecnica, all'uopo incaricando la Dott.ssa
(C.F. ), affinché risponda ai quesiti di seguito indicati: CP_2 C.F._4
“ 1. Dica il CTU esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e le figlie minori ed i loro eventuali CTP, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione ad effettuare visite domiciliari, scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti, quali siano le condizioni psicologiche del minore ed il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, e eventuali conviventi se presenti;
2. fornisca ogni elemento utile alle decisioni su quale debba essere la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale (se in capo ad entrambi – indicando in tale caso l'opportunità di un esercizio disgiunto per eventuali atti di ordinaria amministrazione – o ad uno solo dei due genitori, al Servizio), sulla collocazione delle minori e sulla regolamentazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro dei genitori.
3. Suggerisca inoltre i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse delle minori.
4. Svolga attività di “conciliazione” e supporto ad entrambi i genitori anche al fine di consentire una soluzione amichevole del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso.
Dispone che il CTU qualora ritenga opportuno che le parti seguano percorsi di sostegno genitoriale, ovvero il minore segua percorsi di sostegno, prenda contatto con il servizio pubblico territorialmente competente per la presa in carico dei genitori e del minore, ove già detti percorsi non siano stati attivati dal Servizio Sociale incaricato” Ribadito, poi, come il Servizio Sociale di
VA E' NI sia, altresì, delegato a predisporre percorsi di sostegno psicologico-individuale per la prole, come più volte, anche in tal sede, previsto, avuto riguardo, in particolare, alle visite neuro-psichiatriche per la prole”.
Sennonché, fissata l'udienza del 04.03.2025, il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, con comunicazione allarmante del 28.02.2025, peraltro comunicata anche alla Procura in sede, riferiva di un episodio di presunta violenza ai danni di che era stata accompagnata dalla Per_3 madre al Pronto Soccorso in data 26.02.2025 per un dolore addominale, ove, poi, non venivano riscontrati segni di percosse, salvo poi, in data 27.02.2025, effettuare un ricovero diagnostico
(Dott.ssa ) di per sospetta violenza domestica. Persona_9 Per_3
Pertanto, il Giudice delegato, confermando l'udienza sopra fissata del 04.03.2025, disponeva quanto di seguito trascritto:
“- un accesso domiciliare immediato presso l'abitazione della madre, a cura del Servizio Sociale di
VA E' NI, al fine di appurare l'andamento dei fatti, per come descritto dalla suddetta relazione, per la quale, secondo quanto ivi riportato (e riferito dall'Assistente Sociale al Tes_1
Servizio Sociale di VA E' NI, su segnalazione della Dirigente Medico di U.O. Pediatria), la minore avrebbe riferito di essere stata percossa dalla madre;
Per_3
- la trasmissione immediata al PM in sede della suddetta relazione, in uno al presente provvedimento, all'uopo per il tramite del canale di trasmissione delle ipotetiche notizie di reato;
- la fissazione dell'udienza in presenza, all'orario di seguito indicato, onde valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni, per ivi disporre la comparizione delle parti, del Curatore Speciale e di un delegato del Servizio Sociale di VA E' NI;
- l'acquisizione dell'esito degli accertamenti medico-diagnostici, in relazione alla minore
[...] nata a [...] il [...], giacché, secondo quanto ivi riportato, sarebbe stata, in Per_4 un primo momento, ricevuta al Pronto Soccorso dell'Ospedale suddetto e, poi, ricoverata presso il suddetto reparto pediatrico del medesimo in premessa indicato;
Parte_5
- un accesso immediato, altresì, a cura del nominato Curatore Speciale, presso il nucleo familiare materno, al fine di relazionare, a questo Ufficio, dettagliatamente i fatti come svoltisi e riportati nella relazione del Servizio Sociale di VA E' NI, provvedendo all'audizione della madre e della minore ”. Per_3
Va, invero, precisato come l'audizione di e della madre non sia stata disposta in forma Per_3 delegata ai sensi dell'art. 473 bis n. 4 c.p.c., ma nell'esclusiva prerogativa delle facoltà proprie del Curatore Speciale e ciò, peraltro, ai sensi dell'art. 473 bis n.
8. c.p.c., giacché, in virtù del potere di rappresentanza sostanziale e processuale che gli è proprio, avrebbe senz'altro potuto procedere alla cognizione di fatti e/o accadimenti rilevanti, appresi presso il nucleo familiare materno e, pertanto, anche tramite e la madre (nei confronti della quale, peraltro, il Per_3
Curatore era stato delegato ad assumere informazioni); senza, invero, necessariamente attuare, in senso tecnico-giuridico, un ascolto vero e proprio.
Infatti, sulla base della disposizione normativa sopra richiamata, il Curatore, poi, ha reso i dovuti chiarimenti, desunti, peraltro:
- non solo (e non tanto) da quanto riferito dalla bambina che, naturalmente, vista l'età e lo stato emotivo compromesso, avrebbe potuto riferire fatti non rispondenti al vero;
- ma anche quanto appreso dalla madre e desunto dall'ambiente domestico riscontrato
- nonché, da ultimo ma non per ultimo, dalle istituzioni scolastiche che, invero, avevano denunciato il presunto episodio di violenza, così relazionando prontamente all'Ufficio.
All'esito dell'udienza succitata, tenutasi alla presenza delle parti, dei loro difensori e del
Curatore Speciale, pertanto, il Giudice delegato ha così provveduto:
“presa già visione della comunicazione del Servizio Sociale di VA E' NI, pervenuta il
28.02.2025, laddove, su relazione dell'Assistente Sociale , riferiva: - che la Testimone_2 piccola si sarebbe recata, unitamente alla madre, in data 26.02.2025 al Pronto Soccorso Per_3 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona, Presidio
Ospedaliero, Santa Maria dell'Incoronata dell'Olmo, Via De Marinis n. 4, VA E' NI (Sa), accusando dolori addominali e che, peraltro, secondo quanto ivi riportato, in uno primo momento il medico pediatra – che l'aveva visitata – non aveva riscontrato segni di percosse o elementi di preoccupazione, tant'è che la minore era ritornata a casa con la madre
- sennonché, in data 27.02.2025, il Dirigente medico del reparto di Pediatria, dell'indicato
Dott.ssa , riferiva all'Assistente sociale che la minore , per Parte_5 Persona_9 Per_3 sospetto di violenza domestica, era stata ricoverata per approfondimenti diagnostici;
- con riferimento al suddetto ricovero, l'Assistente Sociale, secondo quanto riferito dal padre (alla presenza di ), dichiaratosi all'oscuro del precedente accesso (del 26.02.2025), la Dirigente Per_3 scolastica lo aveva contattato, all'uopo rappresentandogli come la piccola avesse riferito di Per_3 aver subito percosse dalla madre;
considerato invero, come, in seguito all'audizione della minore da parte del Curatore Per_3
Speciale, giusta relazione in atti (e conferma in sede di udienza) è chiaramente emersa una volontà della minore di non risiedere più stabilmente con la madre, bensì con il padre, avendo rappresentato tale esigenza al nominato Curatore, all'uopo precisando come il dolore, secondo quanto riferito dalla minore, fosse presumibilmente stato provocato dall'averla la madre afferrata per la maglietta, all'altezza dell'addome, all'uscita della scuola;
considerato, altresì, come la madre, udita dal Curatore, abbia affermato quanto segue:
Per_ verso le ore 13.00 circa, sono andata a prendere a scuola per portarla a casa. Come spesso accade, ha cominciato a fare capricci e a dire che nel pomeriggio non sarebbe voluta andare al doposcuola. Oltre a contraddire ad ogni mia indicazione, di tenermi la mano, di prendere lo zainetto e così via, tentava di svincolarsi ed io, nell'intento di bloccarla, l'afferravo con forza per la maglia, all'altezza dell'addome, la stringevo e la strattonavo per evitare che mi Per_ sfuggisse dal controllo. Subito dopo, cominciava a piangere e a dire che aveva male al pancino. Io, per metterla alla prova e capire se lo diceva solo per farmi impietosire, l'avvertivo che se veramente aveva male al pancino dovevamo recarci all'ospedale per farsi visitare dal medico.
Ebbene, acconsentiva dicendo che voleva andare all'ospedale. Gli ripetevo la cosa più Per_4 volte, nel tragitto fino all'ospedale e finanche davanti all'entrata del Pronto Soccorso, ma lei rispondeva sempre di volersi far visitare. A quel punto siamo entrate e il dottore di turno la visitava e, rilevato che non vi era nulla di preoccupante, la dimetteva. Da quel momento in poi e fino a quando la mattina successiva tornava a scuola non lamentava più alcun dolore al pancino. Anzi, verso le ore 11.00 circa del giorno 27.02.2025, venivo contattata dalla maestra la quale mi Per_ raccontava che quella mattina si era tenuto in classe l'evento “latte nella scuola” e , particolarmente euforica per l'evento, si era bagnata e sporcata i vestiti e quindi era il caso di Per_ portarle un cambio di vestiario. La maestra mi inviava anche diverse foto dell'evento, in cui giocava spensieratamente con gli amici di scuola. Poi nel pomeriggio, ho appreso dal mio ex compagno che siccome all'uscita dalla scuola lamentava dolore al pancino l'aveva Per_4 portata per un controllo nuovamente al pronto soccorso di VA E' NI”;
considerato, altresì, come, dalla documentazione pervenuta dall'Ospedale presso cui , in data Per_3
27.02.2025, è stata ricoverata per accertamenti (ivi condotta, questa volta, dal padre)ed ove, alla data odierna, è ancora ricoverata, è emerso come, al netto dell'assenza di rilievi clinici significativi (nulla facendo emergere l'ecografia addominale), la minore ha continuato a lamentare il dolore nella zona addominale, presumibilmente provocato dalla energica discussione, intervenuta con la madre fuori della scuola, come sopra riportata;
considerato, altresì, come emerge anche dalla relazione del 03.03.2025, redatta dalla Dott.ssa
, Medico in servizio presso il Reparto di Pediatria del Nosocomio sopra indicato Persona_9 ove è stata ricoverata, come, per effetto degli accertamenti strumentali, non siano state Per_3 evidenziati segni di lesione evidente – nemmeno, per quel che risulta dalla documentazione comunicata, in seguito all'ecografia addominale, come disposta – ma la bambina riferiva dolenzia nella zona addominale, presumibilmente provocata dalla discussione intervenuta con la madre che, per calmarla, l'aveva energicamente strattonata per la maglietta, come, peraltro, anche confermato dalla madre stessa in sede di udienza e, dapprima, proprio al pronto soccorso, in occasione dell'accesso del 26.02.2025;
considerato, pertanto, come, in disparte di ogni più compiuto accertamento, tenuto conto di come l'evento suddetto abbia, all'evidenza, fatto emergere un'evidente distonia relazionale tra la minore e la madre di talché appare, oggi, necessario, anche tenuto conto della dichiarata Per_3 volontà della minore, rappresentata anche al Curatore Speciale, di assecondarla, onde poter ristabilire la giusta serenità familiare e, peraltro, riportare nell'alveo di una genitorialità equilibrata l'esercizio della funzione genitoriale materna, già provata dall'oggettiva difficoltà di dover attendere, da sola, alle cure di tre figlie minori;
considerato, peraltro, come la stessa madre – al nominato Curatore Speciale – abbia affermato di avere difficoltà nella gestione, in modo particolare, di , giacché il Per_3 rapporto, con lei instaurato, sarebbe particolarmente problematico e conflittuale, al netto, peraltro, delle reazioni che le altre due sorelline avrebbero, ogni qual volta la madre cerca di imporsi come figura genitoriale;
ritenuto, pertanto, in via d'urgenza ed a salvaguardia del superiore e prevalente interesse della minore come la sua dichiarata volontà, in uno ai fatti come avvenuti i giorni 26 e 27 Per_3 febbraio u.s. impongano allo stato, in attesa di un più compiuto accertamento (peraltro in corso), di disporne la domiciliazione presso il padre in via prevalente, fermo restando il resto dei provvedimenti provvisori, come modificati anche in sede di reclamo, prendendo, infine, atto di come sia ancora ricoverata;
Per_3
considerato, a tal fine, come, prendendo atto della richiesta “autorizzazione” alla dimissione, come formulata dal reparto di Pediatria del suddetto ospedale, questo Giudice non abbia alcun potere al riguardo, giacché le condizioni cliniche, per l'eventuale dimissione di , non possono che Per_3 essere valutate dai medici che l'hanno in cura, ai quali, pertanto, questo Giudice delega l'incombente, tuttavia precisando, invero, come la consegna della minore potrà essere effettuata al padre, , attuale domiciliatario, in via prevalente, della figlia;
Controparte_1
Per_ preso, poi, atto di come, ad oggi, e stiano presso la nonna paterna, per le Per_2 dichiarate – dal padre – ragioni all'udienza odierna, tuttavia contro la volontà della
, la quale si è opposta a tale domiciliazione;
Parte_1
Per_ precisato, inoltre, come, in relazione alle sorelline e , occorra, sul punto, Per_2 confermare i provvedimenti provvisori vigenti, come peraltro riformati dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, giacché, in disparte delle difficoltà fisiologiche manifestate dalla madre nella gestione del rapporto con le figlie – difficoltà, peraltro, già messe in evidenza dal contenuto motivazionale dell'ordinanza emessa in sede di reclamo e ritenute, in quella sede, inidonee a sorreggere il contenuto motivazionale del provvedimento di questo Giudice, poi riformato –, allo stato e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento di tipo istruttorio, non ricorrono affatto elementi sopravvenuti idonei a comportare una riforma integrale dei provvedimenti provvisori vigenti, poiché, come peraltro anche emerso dall'educativa in corso, nei confronti della non è mai stata messa in evidenza una congenita difficoltà a Parte_1 gestire il proprio ruolo materno, ma, più semplicemente, una difficoltà fisiologica, derivante dall'essere sola e dal doversi occupare di ben tre minori;
valorizzate, a tal fine, anche le informazioni, come ribadite in sede di udienza dal Curatore, Per_ laddove la criticità maggiore riguardava , non avendo e mai riferitogli Per_3 Per_2 di voler risiedere stabilmente con il padre e che, invero, le criticità riportate dal anche CP_1 in sede di udienza e per il tramite dei propri procuratori, pertengono, invero, alla più volte ribadita difficoltà della madre di occuparsi di tutte e tre le minori, difficoltà che, tuttavia, non è mai stata tale da rescinderne la funzione genitoriale materna, dovendo, invero, semmai essere supportata, anche dal Servizio Sociale, nella cura ed educazione delle figlie;
considerato, pertanto, come, avendo riguardato i fatti, per come esposti e come risultante dalla documentazione pervenuta in relazione a , la modifica non potrà che concernere unicamente Per_3 detta minore, anche all'uopo valorizzando il contenuto delle relazioni del Servizio Sociale, medio tempore pervenute, da cui, lo si ripete, non sono mai emerse serie criticità gestionali, tali da comportare l'integrale riforma dei provvedimenti vigenti, nel senso suindicato e, lo si ripete, come già osservato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo;
ritenuto, altresì, di dover conferire l'incarico alla nominata Consulente che già ha fatto pervenire il proprio giuramento telematico;
considerato, infine, come, prendendo atto della richiesta “autorizzazione” alla dimissione, come formulata dal reparto di Pediatria del suddetto ospedale, in persona della Responsabile Dott.ssa
, questo Giudice non abbia alcun potere al riguardo, giacché le condizioni cliniche, Persona_9 per l'eventuale dimissione di , non possono che essere valutate dai medici che l'hanno in cura, Per_3 ai quali, pertanto, questo Giudice non può che delegare l'incombente, tuttavia precisando, invero, come la consegna della minore potrà essere effettuata al padre, , attuale Controparte_1 domiciliatario, in via prevalente, della figlia, naturalmente al ricorrere dei presupposti clinici e secondo la loro scienza ed esperienza;
IL GIUDICE
Letto l'art. 473 bis n. 23 c.p.c., a parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti,
Dispone che , nata a [...] il [...], sia domiciliata, in via prevalente, Persona_4 presso il padre, , disponendo, altresì che si adoperi per andare a prelevare Controparte_1 la minore presso il Nosocomio, ove la minore è ricoverata, non appena i sanitari – che l'hanno in cura – ne disporranno la dimissione tenuto conto del quadro clinico da costoro accertato;
delega, peraltro, il Curatore Speciale a rappresentare, con il mezzo più celere e con urgenza, all'Ospedale – in persona del Responsabile che, attualmente, ha in cura – l'attuale e diversa Per_3 domiciliazione di , come in tal sede disposta presso il padre, il quale, pertanto, Persona_4 avrà facoltà di ritirare la minore presso il Nosocomio suddetto;
conferma, de residuo, i provvedimenti provvisori emessi e come risultanti dalla modifica intervenuta in sede di reclamo e, per l'effetto, ponendo il mantenimento di a carico della madre, come già quantificato in euro Per_3
200,00 ed in favore del padre, attuale domiciliatario della minore;
dispone, inoltre, a cura del Servizio Sociale di VA E' NI (Sa), uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, sia materno che paterno, con invito a relazionare allo Scrivente con cadenza periodica (non oltre i 15 giorni), anche solo per comunicare l'andamento della nuova domiciliazione, come disposta ed il rapporto delle tre figlie minori con entrambi i genitori, disponendo, altresì, la necessità di relazionale, con urgenza, a questo Giudice, qualora siffatta necessità sorga prima della scadenza del termine precitato, nonché, infine, proseguendo nell'attività di sostegno al nucleo familiare e nei percorsi individuali, anche nei confronti delle minori, come da tempo attivati”.
Con tale provvedimento, pertanto, si procedeva al conferimento dell'incarico peritale ed all'uopo rinviando per l'esame della relazione.
Medio tempore, effettuate le visite neuropsichiatriche per le minori, emergeva come, pur in assenza di elementi psicopatologici rilevanti, apparisse fondamentale riaffidare il caso al
Servizio Sociale incaricato, al fine di proseguire nell'educativa domiciliare e nei percorsi individuali dei rispettivi genitori posto che il fatto familiare – altamente conflittuale – nel lungo periodo avrebbe potuto costituire un fattore di rischio per lo sviluppo dei quadri psicopatologici per le minori.
In particolare, è stato messo in evidenza:
- per “difficoltà nella regolazione emozionale”, di cui, peraltro, in plurime occasioni Per_3 la bambina ha dato prova nelle reazioni oppositive assunte, sovente, nei confronti della madre;
- per NI un “disturbo semplice del linguaggio”;
- per GAIA “difficoltà nella regolazione del controllo sfinterico e nella regolazione emozionale” (conclusioni di cui alle relazioni in atti).
Conclusivamente, gli specialisti – che hanno visitato le minori – mettevano in evidenza la necessità che l'alta conflittualità, invero da sempre emersa nella diade
, cedesse il passo ad un ambiente familiare più sereno, con implicito Parte_3 invito ad entrambi i genitori ad assumersi le proprie responsabilità, al fine di collaborare proficuamente nell'ambito della gestione della prole.
Va, invero, precisato come, con successivo reclamo avverso il provvedimento reso il
04.03.2025, la Corte d'Appello di Salerno, con provvedimento del 14.05.2025, ha così provveduto:
“La Corte di Appello di Salerno, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma parziale del provvedimento impugnato dispone che
, affidata in via condivisa ai genitori, sia collocata in via prevalente presso la madre Persona_4
e revoca l'assegno di mantenimento di 200,00 E posto a carico di a favore della Parte_1 figlia;
conferma nel resto il provvedimento impugnato;
Persona_4
2)condanna il reclamato a pagare le spese a favore della reclamante e per essa, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali. La Corte di Appello di Salerno, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1)accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma parziale del provvedimento impugnato dispone che , affidata Persona_4 in via condivisa ai genitori, sia collocata in via prevalente presso la madre e revoca l'assegno di mantenimento di 200,00 E posto a carico di a favore della figlia;
Parte_1 Persona_4 conferma nel resto il provvedimento impugnato;
2)condanna il reclamato a pagare le spese a favore della reclamante e per essa, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali”.
In sintesi, in sede di reclamo, al netto della eccepita audizione di per il tramite del Per_3
Curatore (su cui si è chiarito sopra), è stata messa in evidenza la circostanza di come l'evento del litigio intercorso tra e la madre – conclusosi con l'accesso della bambina al Pronto Per_3
Soccorso, da cui, poi, non erano emersi segni di violenza – non potesse da sé solo valere quale motivo di modifica, non essendo state ravvisate ragioni tali da disporre difformemente ai provvedimenti come precedentemente assunti in sede di prima riforma e dovendosi, pertanto, attendere gli esiti della disposta C.T.U. Pertanto, all'esito della riforma del provvedimento provvisorio, le minori erano, nuovamente, tutte domiciliate presso la madre, confermando, de residuo, i provvedimenti provvisori vigenti
(assegnazione casa coniugale;
mantenimento delle bambine a carico del padre e diritto di visita paterno).
Va, peraltro, dato atto di come, dopo la provvisoria domiciliazione di presso il padre, Per_3
l'ambiente domestico materno era apparso più sereno ed equilibrato, peraltro riuscendo la a gestire più efficacemente e – trovate più serene – anche grazie Parte_1 Per_1 Per_2 all'aiuto della propria madre, precisando come la avesse accolto gli inviti a Parte_1 favorire il rinforzo delle competenze prosociali delle piccole, inserite in contesti educativi e di relazione tra pari;
si dava, inoltre, atto di come la rispettasse l'educativa Parte_1 domiciliare, come disposta dal Giudicante.
Medio tempore, in data 31.05.2025 era depositata la C.T.U.
In via del tutto preliminare, a prescindere dal contenuto motivazionale che ne ha recepito alcune conclusioni (su cui infra), in relazione alle doglianze dei procuratori della Parte_1
e del Curatore Speciale, veniva messo in evidenza come, mentre con la bozza la C.T.U. aveva concluso per la conferma dello status quo – ovvero la domiciliazione di e Per_1 Per_2 presso la madre e di presso il padre – con la risposta alle osservazioni delle parti, la C.T.U. Per_3 aveva, invece, concluso differentemente, all'uopo optando per la domiciliazione di tutte e tre le bambine presso il e, peraltro, questa era stata, in definitiva, la versione trasmessa CP_1 all'Ufficio.
Pertanto, tenuto conto della lesione del contraddittorio processuale derivatane, giacché le parti nulla avevano potuto osservare in relazione alle nuove parziali conclusioni rassegnate (posto che, quanto al regime di affido ed ai percorsi da seguire, erano rimaste le medesime) con provvedimento del 30.06.2025, Il Giudice delegato salvaguardava il diritto di difesa processuale delle parti, nei termini di seguito indicati:
“a. delega il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI all'attuazione di quanto dettagliatamente esposto in premessa, ivi compreso il rientro di presso il domicilio materno, come da Per_3 statuizioni emesse dal Giudice del reclamo;
b. dà atto dell'efficacia dei provvedimenti provvisori a tutela e salvaguardia della prole minore, come risultanti dalle intervenute modifiche in sede di reclamo;
c. dispone che la Consulente, sotto il vincolo del giuramento già prestato, fornisca i suddetti chiarimenti, all'uopo assegnando:
- termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito della bozza,
- ulteriore termine, alle parti, di giorni 15 per le proprie osservazioni e decorrente dalla scadenza del primo termine,
- nonché, infine, termine di giorni 10, per la nominata C.T.U., per il deposito dell'elaborato definitivo, decorrente dalla scadenza del termine per le osservazioni delle parti…”.
Va, invero, precisato come i quesiti integrativi resi siano stati i seguenti:
Per_
“1. indichi, con urgenza, il CTU un percorso concreto per attuare il ricongiungimento tra e la madre, suggerendo un cronoprogramma che veda anche il supporto materno (nei confronti della quale, in atto, già vi è, in atto, l'educativa domiciliare) come un aiuto parallelo e non come una pregiudiziale ostativa al ricongiungimento, laddove non di diverso avviso, all'uopo, per l'effetto, fornendo ausilio al Servizio Sociale sul punto delegato;
2. motivi le ragioni, circa la difformità – peraltro sostanziale – tra le conclusioni come assunte nella bozza e quelle, invece, riportate nell'elaborato definitivo, poi sottoposto all'attenzione di questo Giudice;
3. esaminata l'ordinanza della Corte d'Appello del 19.05.2025 e, più in generale, i provvedimenti come emessi in corso di causa dal Giudicante (ivi compresi quelli del Tribunale minorile), fornisca le motivazioni e le sottese ragioni che hanno indotto ad assumere atteggiamenti oppositivi Per_3 nei confronti della madre, valutando se l'attuale atteggiamento della bambina sia una reazione al contesto familiare paterno e materno ed al conflitto genitoriale scaturito, oppure costituisca un indicatore di eventuali criticità pregresse nel rapporto con la madre;
4. accerti, altresì, quale sia, all'attualità, la migliore domiciliazione della prole, descrivendo, per l'effetto, se scaturiscono pregiudizi all'equilibrio psico-fisico delle bambine, ove si propenda per una o per l'altra domiciliazione (presso il padre o presso la madre), motivandone, coerentemente, le ragioni;
5. accerti, inoltre, in relazione al nucleo familiare materno e paterno, se le scelte assunte nell'ambito della gestione della prole siano frutto di un condizionamento del contesto familiare in cui i genitori vivono o esterno ad esso, oppure siano la conseguenza di scelte deliberatamente ed incondizionatamente assunte dai rispettivi genitori nel pieno esercizio della propria responsabilità genitoriale;
6. renda, infine, i più opportuni chiarimenti, all'uopo fornendo le risposte ai quesiti avuto riguardo ai provvedimenti giudiziali emessi, anche dal Tribunale minorile di Salerno”.
Pertanto:
- depositata la perizia integrativa con successivo deposito del 29.07.2025 (a cui, previamente, era stata disposta, d'ufficio, la rinnovazione, giacché non era stata data la possibilità, alle parti, di presentare le proprie osservazioni)
- e, medio tempore, disposto il piano di rientro di (proposto del C.T.U. il 01.07.2025, Per_3 con la collaborazione del Servizio Sociale incaricato e coevo provvedimento del
08.07.2025 di convalida del Giudice delegato) presso l'abitazione familiare, il tutto in esecuzione del provvedimento reso dalla Corte d'Appello,
è stato disposto un rinvio per la decisione, ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., all'udienza del 18.12.2025, all'uopo assegnando termini ridotti per il deposito delle memorie conclusive.
Sennonché, medio tempore, sono insorte difficoltà nell'attuazione del provvedimento come risultante dalle ultime modifiche, intervenute in sede di reclamo, avuto riguardo, in particolare, all'evento del 07.10.2025, giorno del compleanno di , quando la bambina, dopo un'iniziale Per_3 atteggiamento sereno, manifestava una ferma opposizione nel volersi intrattenere con la madre.
Pertanto, previo ricorso ex art. 473 bis n. 38 c.p.c. – in tal senso riqualificato dal Giudice delegato
– si è tenuta l'udienza del 04.11.2025 ove, udite le parti, all'esito sono stati resi i seguenti provvedimenti attuativi del decisum della Corte d'Appello, come intervenuto in sede di reclamo che, allo stato, risultava essere vigente e, per l'effetto, attuabile:
“5. ammonisce al rispetto del percorso di riavvicinamento di presso Controparte_1 Per_3 la madre, adoperandosi per una collaborazione efficace ed efficiente con il Servizio Sociale delegato di CAVA DE' TIRRENI, nonché con l'ulteriore SERVIZIO SOCIALE INCARICATO a supporto, dell'Ambito territoriale di riferimento che il Servizio Sociale di VA E' NI vorrà, con urgenza, individuare, essendo all'uopo delegato in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
6. ammonisce ad assumere, conseguentemente, comportamenti Parte_1 collaborativi nella gestione del cronoprogramma, astenendosi dal porre in essere eventuali reazioni incontrollate a comportamenti del (come sopra ammonito) che, seppur mosse CP_1 da intenti benevoli, tuttavia potrebbero provocare ritardi e/o impedimenti alla piena attuazione del cronoprogramma in parte motiva indicato;
7. invita e a sopporsi a percorsi di sostegno alla Parte_1 Controparte_1 genitorialità e di mediazione familiare, all'uopo incaricando il Servizio Sociale di CAVA DE'
TIRRENI che, nell'attuazione dello specifico mandato, vorrà anche avvalersi di professionisti di altro SERVIZIO SOCIALE operante nel medesimo AMBITO e/o PIANO DI ZONA, onde consentire, alle parti di approcciarsi serenamente con gli operatori sociali, al fine di consentire loro di intraprendere e, per l'effetto, concludere, i suddetti percorsi positivamente;
8. dispone, a carico del Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, in uno al SERVIZIO SOCIALE come sopra individuato dagli operatori di VA E' NI, l'immediata ripresa del piano di riavvicinamento di alla madre, nonché all'attuazione dei provvedimenti comunque vigenti;
Per_3
9. riserva ogni ulteriore e più opportuna – nonché definitiva – determinazione alla statuizione collegiale;
10. dispone, a cura della Cancelleria, la definizione del presente sub-procedimento, fermo restando il rinvio, come già disposto, all'udienza del 18.12.2025 p.v. per il procedimento principale”.
Per l'effetto, il procedimento è pervenuto all'udienza del 18.12.2025, ove le parti ed il Curatore speciale, previo inoltro delle note conclusive, hanno rassegnato le definitive conclusioni ed il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.
In definitiva, , per il tramite dei propri procuratori, ha così concluso: Controparte_1
“1) In via preliminare: a) rigettare tutte le richieste della sig.ra , comprese quelle di Parte_1 inutilizzabilità e, in subordine, di rinnovazione della Ctu;
Nel merito:
Per_ 2) affidare in via super- esclusiva le minori , e al padre, sig. Per_5 Persona_6 CP_1
, con collocamento presso di sé, quale figura di riferimento attualmente in grado di
[...] garantire un ambiente sereno, coerente e rispondente ai bisogni affettivi ed educativi delle bambine.
Per_
3) Relativamente alla minore : a) disporre la sospensione, ad horas, degli incontri obbligati Per_ tra la minore e la madre, sig.ra , demandando alla libera e spontanea Parte_1 volontà della minore la determinazione dei tempi e delle modalità di eventuali incontri, al fine di tutelarne la serenità emotiva e la stabilità psicologica;
b) Prevedere la possibilità di una più puntuale calendarizzazione degli incontri soltanto all'esito di un percorso psicologico obbligatorio da parte della sig.ra , da svolgersi presso struttura pubblica individuata Parte_1 dai Servizi competenti, percorso finalizzato alla rielaborazione delle proprie condotte e al recupero di adeguate competenze genitoriali da parte della stessa;
c) Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti la supervisione del percorso terapeutico individuale della sig.ra e la valutazione dei tempi e delle modalità di una ripresa dei contatti madre–figlia, Parte_1 secondo una prefissata calendarizzazione, solo qualora ricorrano condizioni rispettose del Per_ benessere psicologico e relazionale di;
Per_ 4) Quanto alle modalità di incontro tra la madre e e : disporre che avvengano previa Per_5 supervisione iniziale degli incontri madre-figlie, con supporto da parte di un operatore terzo, al fine di osservare e correggere eventuali dinamiche disfunzionali e valutare, in corso d'opera,
l'evoluzione della relazione, evitando esposizioni non protette delle minori a potenziali stress emotivi;
5) disporre un assegno di mantenimento a carico della sig.ra , quale genitore non Parte_1 domiciliatario della prole, per contribuire al mantenimento delle tre figlie da quantificarsi in misura ritenuta equa, da versare al padre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
Controparte_1
6) Disporre che il sig. , in ragione dell'affidamento super-esclusivo delle minori e del CP_1 collocamento prevalente presso di sè, percepisca il 100% dell'assegno unico ed universale;
7) Disporre che ciascun genitore provveda, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori;
8) assegnare la casa familiare sita in a VA de' NI alla via Lauro, 18 al padre, sig. CP_1
;
[...]
9) Prescrivere alla sig.ra , un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto Parte_1 psicologico, oltre che una terapia farmacologica secondo le modalità prescritte dal Ctu;
10) Emettere ogni e più opportuno provvedimento a tutela e nell'interesse delle minori;
11) Porre a carico integrale della sig.ra le spese sostenute per l'espletamento della Ctu;
Parte_1
12) Revocare la condanna alle spese di lite del reclamo disposta a carico del sig. , CP_1 potendosi, nella specie, applicare la medesima normativa prevista per i procedimenti cautelari in ragione del definitivo esito positivo del giudizio di merito;
13) Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione”,
laddove , invece, ha così concluso: Parte_1
“1. Dichiarare la relazione di CTU (dott.ssa ), e la relativa integrazione, inutilizzabili ai fini CP_2 della decisione per i motivi esposti negli atti di causa;
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, disporre il rinnovo integrale delle operazioni peritali, affidandole a un nuovo Consulente;
3. Disporre un'autonoma indagine psicologica sulla minore , affidata a struttura Persona_4 pubblica o a professionista terzo e imparziale, al fine di accertare la reale origine del suo comportamento oppositivo e di fornirle un adeguato sostegno per superare l'evidente conflitto di lealtà cui è sottoposta.
Nel merito:
4. Dare piena ed immediata attuazione a quanto già statuito dalla Corte d'Appello di Salerno, disponendo il rientro immediato della minore presso l'abitazione materna e, per Persona_4
l'effetto, confermare la domiciliazione di tutte e tre le minori presso la madre, con contestuale assegnazione della casa familiare.
5. Affidare le figlie minori , e in modo condiviso ad Persona_4 Persona_5 Persona_6 entrambi i genitori, disponendo la residenza prevalente e abituale con la madre presso la casa familiare e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé come segue: a. il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00, nonché il sabato e la domenica a settimane alterne dalle 10.00 del sabato alle 17.00 della domenica;
b. nel periodo natalizio ad anni alterni il 24 dicembre insieme al 1 gennaio, o il 25 dicembre insieme al 31 dicembre;
c. ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
il tutto salvo improrogabili impegni lavorativi del signor che Controparte_1 andranno comunicati alla signora il prima possibile, al fine di concordare un Parte_1 diverso giorno di visita, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche delle bambine;
6. Assegnare la casa familiare, sita a VA de' NI (SA) in via Lauro n. 18, in godimento alla signora , al fine di abitarvi insieme alle tre figlie;
Parte_1 7. Disporre a carico del signor un assegno mensile di € 1.050,00 (€ 350,00 per Controparte_1 ognuna) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, oltre il 70% delle spese straordinarie (mediche, ludiche e scolastiche) previamente concordate e documentate;
8. Disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico sia attribuito interamente alla signora;
Parte_1
9. Accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata del signor per aver CP_1 resistito nel presente giudizio con malafede e colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, in favore della ricorrente;
10. Condannare il signor , ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., al risarcimento del Controparte_1 danno arrecato alla minore e alla sig.ra a causa della sua grave Persona_4 Parte_1
e reiterata condotta ostruzionistica, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
11. Ammonire formalmente il signor per la grave condotta tenuta in palese Controparte_1 violazione dei provvedimenti giudiziari e dei doveri genitoriali, avvertendolo che ogni ulteriore comportamento elusivo o manipolatorio potrà comportare, oltre alle sanzioni pecuniarie, una riconsiderazione complessiva delle sue competenze genitoriali che potrà condurre a una revisione in senso restrittivo delle modalità di frequentazione anche con le altre figlie;
12. Liquidare i compensi professionali di causa, oltre maggiorazione ex art 4 comma 1-bis del D.M.
55/2014, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, come per legge, come da istanza ex art. 82 D.P.R.
115/2002 che si depositerà telematicamente, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'ammissione della signora Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato;
13. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno
[...] nell'interesse delle minori”,
mentre, infine, il Curatore Speciale ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, preliminarmente disporre il rinnovo della C.T.U., e, in ogni caso, così provvedere:
a) affidare le minori , e , in forma condivisa, ad Persona_4 Persona_5 Persona_6 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa familiare e la sig.ra Parte_1
, con facoltà del padre di vederle e tenere con sé almeno due volte a settimana e un week
[...] alterno, oltre che nelle diverse festività Natalizie, Pasquali e periodo estivo come da calendario a farsi;
b) disporre la continuazione delle misure di sostegno già in essere, quali educativa domiciliare e il monitoraggio del nucleo familiare per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di VA de' NI nonché affiancare la sig.ra con un percorso individuale e/o genitoriale e psicologico;
Parte_1
c) emettere qualsivoglia e opportuno provvedimento a tutela e nell'interesse esclusivo e preminente delle minori”.
∗∗∗
Sul regime di affidamento delle minori.
Ciò premesso, sul piano procedurale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento e il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i Minorenni.
Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della
Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti,
l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI,
2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
In concreto, la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli, fulcro dell'affidamento condiviso, è imprescindibilmente collegata alla condivisione dei compiti di cura, istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita.
Nel caso di specie, all'attualità ed all'esito dell'istruttoria disposta (di cui supra), ivi comprendendo, pertanto, anche le integrazioni peritali come disposte a salvaguardia del contraddittorio processuale, non sono affatto emerse circostanze ostative all'affidamento condiviso, per il quale, oltretutto, conclude anche il nominato Curatrice Speciale, nonché la ricorrente stessa e che, invero, è stato – peraltro, da sempre – disposto in via provvisoria e mai oggetto di riforma in sede di reclamo.
In relazione alle problematiche processuali intercorse in seno alla C.T.U. – che, peraltro, verrà utilizzata nella sola parte relativa alle conclusioni, da ultimo, condivise, in parte, anche dalla ricorrente – occorre, in via del tutto preliminare, precisare quanto segue:
- l'elaborato peritale ha dato ampio conto dei criteri scientifici utilizzati, al fine di pervenire alle conclusioni rassegnate, procedendo all'audizione dei genitori, delle minori, dei Servizi Sociali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche che sono state convolte nella vicenda;
- ha, peraltro, in relazione alle osservazioni delle parti, dato conto delle ragioni che hanno portato la Consulente a rassegnare le conclusioni rese;
- il lavoro si è sostanziato in un operato altamente qualificato, istruito e completo
(circostanza di cui, peraltro, ne ha dato atto anche il Curatore Speciale con la nota del
09.07.2025), ancorché questi si sia opposto (come anche il procuratore di [...] ), alla difformità tra conclusioni peritali “definitive” e quelle Parte_1 precedentemente comunicate come “bozza”, con riferimento, peraltro, alla diversa domiciliazione di e , dapprima disposta presso la madre e, poi, insieme Per_1 Per_2
a , presso il padre;
Per_3
- sono, peraltro, state sentite, dalla nominata C.T.U. le minori, le parti, gli Istituti scolastici di riferimento ed i Servizi Sociali, di talché la C.T.U. ha avuto a disposizione un ampio bagaglio conoscitivo di fatti e circostanze che poi, nelle rassegnate conclusioni, ha posto alla base dell'elaborato peritale, come da ultimo integrato con deposito del 29.07.2025;
- in relazione, poi, alla divergenza tra la prima conclusione rassegnata (domiciliazione di presso il padre;
di e presso la madre) rispetto a quella definitiva, Per_3 Per_1 Per_2 resa all'esito delle fornite osservazioni (di tutte e tre le minori presso il padre) va, tuttavia, precisato come, nel corso del giudizio, sia stata disposta un'integrazione peritale (con i quesiti in parte espositiva riportati, all'uopo, peraltro, anche recependo le indicazioni della difesa della ) che, pertanto, ha dato ampio conto delle Parte_1 ragioni di tale difformità, concludendo, in via definitiva, per la domiciliazione delle minori presso il CP_1
- va, tuttavia, sin d'ora precisato come il Tribunale, sulla base delle considerazioni di seguito indicate, ritiene di aderire alle prime conclusioni come rassegnate dalla C.T.U., alle quali, pertanto, le parti hanno potuto rendere le proprie osservazioni (senza comportare il cosiddetto “effetto sorpresa” e sulle quali, poi, la C.T.U. (lo si ripete) è stata chiamata a rendere i più opportuni chiarimenti integrativi, depositati il 29.07.2025, ove ha coerentemente concluso come già preannunciato nella versione della “bozza” del rinnovato chiarimento (ovvero ribadendo la domiciliazione delle minori presso il padre)
a cui le parti hanno potuto presentare le proprie osservazioni.
Ciò premesso,
in relazione al regime di affido, va confermato quello condiviso.
A tal fine, infatti, la C.T.U. ha, invero, così concluso (peraltro, senza divergenza alcuna tra “bozza”
e versione “definitiva”):
“L'esercizio della responsabilità genitoriale resterà condiviso, con giorni di visita invariati:
- Martedì e giovedì pomeriggio: le bambine potranno riunirsi con la madre, favorendo una continuità nella relazione affettiva e nella gestione quotidiana.
- Sabato o domenica alternati: le bambine trascorreranno il sabato e la domenica a settimane alterne con la madre in attesa che vengano attivati e consolidati i percorsi di supporto indicati.
Sarebbe opportuno prevedere una supervisione iniziale degli incontri madre-figlie, con supporto da parte di un operatore terzo, al fine di osservare e correggere eventuali dinamiche disfunzionali e valutare, in corso d'opera, l'evoluzione della relazione, evitando esposizioni non protette delle minori a potenziali stress emotivi. Quanto proposto con verifica periodica da parte dei Servizi
Sociali, con relazioni bimestrali al Tribunale, sulla qualità delle relazioni familiari, sull'aderenza della madre al percorso terapeutico e sull'andamento del benessere delle minori. Se le relazioni dei Servizi Sociali attesteranno l'adesione della signora ai percorsi indicati, la sua Parte_1 crescente collaborazione e un atteggiamento più empatico e maturo nei confronti delle bambine, si riterrà opportuno prevedere un progressivo ritorno alla modalità di visita con weekend alternati per poi rivalutare la possibilità che le bambine le vengano riaffidate.
Si accoglie inoltre quanto suggerito dal dr. “In ossequio a quanto emerso dalla valutazione Per_10 specialistica psichiatrica della sig.ra – nonché confermato dalla valutazione Parte_1 psicodiagnostica – si ritiene necessario, in questa sede, sottolineare la necessità che il CTU proponga alla signora la sottoposizione ad adeguata terapia psicofarmacologica, Parte_1 posto che, nelle condizioni diagnosticate la psicoterapia è considerata il trattamento di prima scelta, ma la psicofarmacologia può avere un ruolo complementare, in particolare per il trattamento sintomatico (sintomi quali instabilità dell'umore, impulsività, irritabilità o aggressività, ansia e sintomi depressivi, ideazione paranoide o dissociativa transitoria) nonché dei disturbi comorbidi (es. depressione, ansia). Più specificatamente si segnala, a mero titolo di esempio, l'utilizzo degli stabilizzatori dell'umore (es. lamotrigina, valproato) nel controllo dell'impulsività e del discontrollo affettivo e degli antipsicotici atipici (es. aripiprazolo, olanzapina) per il trattamento dell'aggressività e dei sintomi dissociativi.”
Va, peraltro, precisato come, al netto delle richieste del la domanda di affido CP_1 condiviso sia stata espressamente richiesta dalla sin dal primo atto difensivo – Parte_1 all'uopo, pertanto, dimostrando un interesse processuale e sostanziale alla condivisione delle scelte di maggiore rilevanza con il – e, di fatto, mai avversata dal Curatore Speciale CP_1 che, invero, ha parimenti concluso in conformità.
D'altronde, anche dalle relazioni del Servizio Sociale, medio tempore pervenute, non sono mai emersi indicatori contrastanti con tale regime di gestione della prole. Il Collegio, pertanto, ritiene di uniformarsi, sul punto, alle conclusioni come – da sempre – rassegnate dalla C.T.U., giacché il benessere psico-fisico delle bambine non potrà che passare, evidentemente, da una responsabile e collaborativa gestione da parte di entrambi i genitori.
Si precisa come, il diritto di visita come sopra riportato e previsto in favore della madre, oggi andrà inteso in favore del padre (perlomeno con riferimento a e , con le Per_1 Per_2 precisazioni che, invece, seguiranno quanto a ), pertanto ciò non incide in alcun modo Per_3 sulla tipologia di affido che è e rimane condiviso e sul quale, pertanto, la C.T.U. non ha mai mutato convincimento.
Sulla domiciliazione della prole.
In relazione alla domiciliazione della prole, tenuto conto delle resistenze, anche da ultimo manifestate dalla minore (sul punto, si fa espresso rinvio alle problematiche emerse in Per_3 attuazione del cronoprogramma di rientro presso la madre) alla frequentazione della madre e valorizzando, sul punto, le conclusioni a cui la C.T.U. era pervenuta con la perizia comunicata ai procuratori per consentire loro di rendere le proprie osservazioni (poi rese), si ritiene di confermarne la domiciliazione presso il padre, tuttavia confermando, altresì, la domiciliazione di e presso la madre, nei termini di seguito indicati. Per_1 Per_2
Sul punto, infatti, la Consulente aveva reso le seguenti conclusioni (pag. 43 e ss “bozza” C.T.U.
“prima versione”):
“Le tre bambine manifestano segnali di disagio legati alla situazione familiare, ciascuna esprimendo le difficoltà in modo diverso, in relazione al proprio temperamento e vissuto.
, la primogenita, risulta essere particolarmente legata al padre e ha sofferto Per_4 profondamente per il suo allontanamento. Ciò trova anche conferma in una risposta data dalla madre nel questionario sulle competenze genitoriali, che la bambina mostrava segni di malessere, spesso perdendosi nei pensieri e fissando il vuoto. Attualmente, vive con grande difficoltà Per_4 il rapporto con la madre, tanto che, nel test della doppia luna, l'ha raffigurata al di fuori del proprio mondo, indicando una percezione di distanza emotiva. Parallelamente, Per_4 ha sviluppato una forte complicità con il padre, con cui condivide un senso di protezione reciproca. Questo si manifesta nella sua scelta di non rivedere la madre e nel modo in cui interviene in difesa del padre quando la madre lo critica. Sebbene siano stati segnalati Per_ atteggiamenti oppositivi sia dalla madre sia dalle figure scolastiche, appare più matura Per_ rispetto alle sorelle, in particolare con , verso la quale assume un ruolo di guida. È una bambina riflessiva e aperta al dialogo, e da quanto riferito dagli insegnanti, da quando vive con il Per_ padre, è più curata nell'aspetto. Nei confronti della madre, mostra un comportamento evitante, come confermato dai risultati del SAT. Dal protocollo emerge che: Nel gioco vicino ai genitori, manifesta un atteggiamento di controllo sulle situazioni, Dimostra ostilità verso di loro e difficoltà nel riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, spesso rispondendo con frasi come Per_ "boh", "non lo so" o "niente". Il suo stile narrativo suggerisce che abbia sviluppato uno stile di attaccamento evitante tendente al disorganizzato. L'attaccamento evitante è tipico di un ambiente in cui il bambino percepisce che i propri bisogni emotivi non vengono accolti o vengono trascurati. Di conseguenza, il bambino impara a non affidarsi agli altri e tende a reprimere le proprie emozioni per evitare il rischio del rifiuto e della conseguente frustrazione.
manifesta il proprio disagio attraverso atteggiamenti capricciosi, che emergono ogni
Per_5 volta che non si sente accontentata o perde il controllo delle situazioni. Questa difficoltà si esprime in diversi contesti: durante il gioco del palloncino, quando non era lei a condurre l'attività; in presenza della dott.ssa che ha disegnato un albero per la sorella più piccola;
o ancora, Tes_3 nel corso della visita domiciliare, quando non si è dedicato sufficiente tempo al gioco con lei. Nei momenti di frustrazione, si arrabbia, piange e tenta di imporre le sue volontà in modo
Per_5 prepotente, e l'energia che investe nel gioco lascia trasparire una certa rabbia. Di fronte ai suoi capricci, il padre risponde con affetto, utilizzando il gioco e i baci come strategia di contenimento, oppure proponendo soluzioni alternative. La madre, invece, interviene consolandola, e la bambina sembra essere particolarmente legata a lei. Questa relazione emerge chiaramente nel corso degli incontri in cui , quando in occasione dell'incontro per la valutazione
Per_5 psicodiagnostica, ha manifestato un forte bisogno di vicinanza, impedendole di allontanarsi. Si nota una marcata tendenza di a coinvolgere attivamente la madre
Per_5
e a dimostrarle attenzioni, comportamento che sembra riflettere un meccanismo inconscio volto a compensare la percezione delle fragilità della donna. Dal riscontro degli insegnanti, emerge che la bambina si presenta a scuola in modo trasandato e, in alcuni momenti, tende a isolarsi. Questi aspetti suggeriscono che il suo disagio emotivo possa avere ripercussioni anche nella quotidianità scolastica, incidendo sul benessere complessivo e sulle sue interazioni sociali. Per_
, la più piccola delle tre sorelle, si distingue per la sua natura affettuosa e riservata. Essendo nata quando la famiglia era già in una situazione di separazione, sembra aver sviluppato un legame più forte con le sorelle, in particolare con , la cui assenza le pesa più di Per_4
Per_ quella dei genitori. Di temperamento silenzioso, comunica principalmente attraverso lo sguardo, mostrando un'abilità sottile nell'esprimere le proprie emozioni senza ricorrere alle parole. Sebbene appaia equamente legata sia alla mamma che al papà, sembra essersi adattata alle dinamiche familiari con una certa naturalezza. Tuttavia, presenta un problema intestinale che potrebbe aver risentito di una gestione farmacologica non sempre chiara da parte Per_ della madre, interferendo con la continuità delle cure necessarie. Le maestre riferiscono che si presenta in modo trasandato e che ha ripreso a mettersi il pollice in bocca. In merito alle relazioni della Neuropsichiatria Infantile, In riferimento a , dalla relazione redatta Persona_4 dalla Dr.ssa , specialista in Neuropsichiatria Infantile, si evidenzia che, pur in Persona_11 assenza di disturbi psicopatologici diagnosticabili, viene comunque sottolineata una significativa difficoltà nella regolazione emozionale, elemento che ha motivato la richiesta di valutazione. La specialista mette in luce una situazione familiare complessa, che viene definita come fattore di rischio per lo sviluppo di quadri psicopatologici strutturati. Pertanto, si afferma con chiarezza che qualsiasi intervento diretto alla minore risulterebbe inefficace in assenza di un lavoro specifico sull'ambiente di riferimento e sugli adulti che si prendono cura di lei. Per quanto riguarda
, nella documentazione raccolta dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile viene Per_5 confermata la tendenza all'impulsività, già rilevata precedentemente sia in sede consulenziale di
CTU che da entrambi i genitori. Anche in questo caso, viene ribadito che la conflittualità familiare osservata in fase valutativa costituisce un ulteriore fattore di rischio per l'evoluzione di problematiche psicopatologiche. Inoltre, viene rilevato un Disturbo semplice del linguaggio, per il quale è stato prescritto un percorso riabilitativo che, ad oggi, non risulta ancora avviato. In merito Per_ a , la relazione conclude che le difficoltà osservate, in particolare nell'acquisizione del controllo sfinterico e nella regolazione emozionale, non sono attualmente inquadrabili in un disturbo psicopatologico conclamato, tenuto conto dell'età e dell'intensità della sintomatologia.
Tuttavia, anche in questo caso, si ribadisce che la situazione familiare valutata costituisce un rischio concreto per l'instaurarsi di disturbi psicopatologici in futuro.
È stato effettuato un tentativo di “conciliazione” alla presenza della dott.ssa della Tes_3 dott.ssa , CTP del sig. , e del dr. , CTP della sig.ra . Fin da subito Per_12 CP_1 Per_13 Parte_1 sono emerse difficoltà comunicative tra le parti, caratterizzate da una scarsa capacità di ascolto reciproco e da un confronto poco costruttivo. Nonostante i tentativi di mediazione, il dialogo è stato compromesso da atteggiamenti provocatori che hanno acuito le tensioni già esistenti. La sig.ra ha manifestato un tono spesso irrispettoso nei confronti dei professionisti Parte_1 presenti, percependo un attacco laddove non vi era intenzione. Nel sostenere le proprie ragioni in modo animato, ha mostrato una gestualità marcata, arrivando persino a contattare fisicamente una collega seduta accanto a lei, senza tenere in considerazione il ruolo e il contesto dell'incontro.
Nel corso della discussione, la sig.ra ha accusato il sig. di diffondere voci false Parte_1 CP_1 sul suo conto e ha espresso un persistente senso di minaccia da parte di e della sua CP_1 famiglia, percependo un tentativo di svalutazione della propria figura. Uno dei temi centrali ha Per_ riguardato la difficoltà di accesso della madre a . sostiene che ostacoli il Pt_1 CP_1 rapporto con la figlia, mentre il padre ribadisce di non aver influenzato negativamente la bambina e descrive i suoi sforzi per favorire un riavvicinamento. Tuttavia, si è cercato di far comprendere alla sig.ra il forte carico emotivo vissuto dalla figlia maggiore e le aspettative che la Parte_1 madre ha inconsciamente trasferito su di lei, pretendendo di essere compresa. È stato sottolineato Per_ che ha solo sei anni e che spetta all'adulto comprendere la bambina, non il contrario. La sig.ra ha riconosciuto le proprie difficoltà nella gestione delle figlie, ma ha accusato Parte_1 interferenze da parte degli ex suoceri. Durante l'incontro, si sono affrontati anche i cambiamenti Per_ comportamentali di a scuola, evidenziando la necessità di un supporto adeguato. È emersa una profonda mancanza di fiducia reciproca tra i genitori e una difficoltà nel credere alle intenzioni dell'altro. Inoltre, la gestione degli appuntamenti e della puntualità ha rappresentato un ulteriore punto critico: ha mostrato carenze in questo ambito, con possibili conseguenze Pt_1 spiacevoli, in particolare nel mancato rispetto di appuntamenti medici. Pur cercando di giustificarsi evidenziando le difficoltà di una gestione familiare solitaria, ha minimizzato l'importanza della questione o ha negato che il problema esista. Sono state discusse anche le incomprensioni relative alla gestione delle visite durante le festività, con l'invito per entrambi i genitori a porre al centro i bisogni delle bambine e a favorire un confronto costruttivo, essenziale per garantire loro serenità. Nel tentativo di evidenziare le dinamiche relazionali emerse durante l'incontro, non si è giunti a un esito positivo, poiché la sig.ra ha risposto in modo Parte_1 alterato. È emerso un forte senso di identificazione della madre con il trauma e l'abbandono vissuto, condividendolo con le figlie al punto da assumere una posizione di vittimismo, senza riuscire a ricoprire il ruolo di adulto di protezione nei loro confronti. È stato spiegato alla sig.ra l'importanza di separare il proprio dolore personale, da affrontare in sedi terapeutiche Parte_1 adeguate, dalla responsabilità adulta di tutela delle figlie. Questo aspetto sembra essere Per_ Per_ relativamente presente nel rapporto con e , ma fortemente carente con . Infine, Per_5
ha riconosciuto la necessità di lavorare sulla propria impulsività, tuttavia ciò non è stato Pt_1 sufficiente al raggiungimento di accordi civili e funzionali ad una bi-genitorialità collaborativa.
Alla luce delle valutazioni effettuate, il collocamento di presso l'abitazione dei nonni Per_4 paterni, insieme al padre, resta invariato fino a quando non verrà ristabilita una vicinanza emotiva con la madre. Per favorire questo processo, si ritiene necessario avviare incontri protetti con cadenza settimanale della durata di un'ora tra e la madre, alla presenza Per_4 di una psicologa. Tale figura professionale avrà il compito di facilitare la comprensione reciproca tra madre e figlia e supportare la signora nel migliorare la propria capacità di entrare Parte_1
Per_ in sintonia con .
Parallelamente, la signora dovrà obbligatoriamente intraprendere un Parte_1 percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità, essenziale per affrontare e gestire la propria impulsività e per elaborare i vissuti dolorosi pregressi, che ad oggi risultano ancora irrisolti. Come emerge dalla relazione psichiatrica del dott. “la competenza Per_14 genitoriale della signora è presente, ma non pienamente adeguata in modo autonomo, Parte_1 rendendo necessario un intervento esterno di supporto. La sua funzione genitoriale appare modulata dal contesto, risultando adeguata in situazioni di stabilità ma compromessa in presenza di conflitti acuti o percepite minacce esterne.” Per cui, con l'obiettivo esclusivo di tutelare il benessere delle bambine, si ritiene pertanto opportuno che: - La signora inizi Parte_1
NECESSARIAMENTE un percorso psicologico individuale, sia per l'elaborazione dei propri vissuti personali sia con finalità di supporto alla genitorialità.
Venga monitorata dai servizi sociali territoriali per garantire un adeguato percorso di recupero e responsabilizzazione. Tuttavia, si intende precisare che nonostante la disponibilità dichiarata da parte della sig.ra nel corso della CTU a intraprendere i percorsi prescritti e Parte_1 collaborare con i servizi, dai riscontri più recenti emerge una mancata adesione agli appuntamenti fissati. In particolare, la signora non si è presentata all'incontro con la Parte_1 dott.ssa il 29 aprile 2025, né a quello del 13 maggio, dichiarando di non voler iniziare Per_15 alcun percorso. Di conseguenza, si invita la signora a intraprendere i percorsi indicati, Parte_1 sottolineando che un'eventuale mancata collaborazione dovrà essere immediatamente segnalata Per_ e potrà comportare il collocamento anche di e presso l'abitazione paterna. Al Per_5 contrario, una piena collaborazione della signora sarà segno di presa di responsabilità, sia per la propria cura che per il benessere delle bambine.
Per il sig. , si ritiene opportuno che prosegua il percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità, al fine di consolidare le proprie competenze educative e relazionali nel rapporto con le figlie. Si auspica, inoltre, che qualora la signora aderisse al percorso Parte_1 individuale indicato, possa instaurarsi un approccio più collaborativo anche all'interno del percorso di mediazione familiare attualmente in corso, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti e un miglior equilibrio nelle dinamiche genitoriali”. Sennonché, con la perizia definitiva – al netto del fatto che, dal punto di vista processuale, il termine “bozza” vada utilizzato in senso atecnico, giacché l'unica versione giuridicamente ammissibile di una perizia è, appunto, quella definitiva ma comunicata prima dell'invio delle osservazioni delle parti e sopra riportata nella sua versione originale – ha mutato intendimento, optando per la domiciliazione di tutte e tre bambine presso il padre, e, pertanto, così relazionando (pagine 64 e ss C.T.U. “seconda versione” ed effettivamente depositata dalla
Consulente):
” Tuttavia, come evidenziato anche dalla relazione dei servizi sociali, nonostante la disponibilità dichiarata da parte della sig.ra nel corso della CTU a intraprendere i percorsi prescritti Parte_1
e collaborare con i servizi, dai riscontri più recenti emerge una mancata adesione agli appuntamenti fissati. In particolare, la signora non si è presentata all'incontro Parte_1 con la dott.ssa il 29 aprile 2025, né a quello del 13 maggio, dichiarando di Per_15 non voler iniziare alcun percorso. Ad oggi la signora persiste nel suo rifiuto di Parte_1 avviare i percorsi indicati, privando le bambine della stabilità emotiva e relazionale di cui hanno urgente bisogno. L'influenza degli stati emotivi variabili della madre sulle bambine rischia di compromettere il loro benessere psicologico e il loro sviluppo armonioso. È dunque prioritario garantire un ambiente sereno, privo di turbamenti, dove possano crescere con la necessaria sicurezza affettiva.
Per tale motivo, al fine di salvaguardare il loro equilibrio emotivo e relazionale, risulta
NECESSARIO disporre il collocamento di tutte e tre le bambine presso l'abitazione dei nonni paterni, insieme al padre. Tale soluzione permetterebbe alle minori di godere di una continuità affettiva e di un ambiente stabile, evitando ulteriori tensioni e disagi derivanti da una situazione incerta e imprevedibile oltre che salvaguardare l'unità fraterna, con il ricongiungimento delle tre sorelle in un contesto abitativo comune. Solo nel momento in cui la signora dimostrerà Parte_1 concretamente di aver intrapreso con serietà i percorsi di supporto proposti e i professionisti incaricati ne confermeranno un effettivo cambiamento, tale da garantire alle bambine un'interazione serena e costruttiva con la madre, si potrà valutare una diversa sistemazione. La tutela delle bambine deve rimanere la priorità assoluta, assicurando loro un ambiente in cui possano crescere protette, amate e libere da condizionamenti emotivi destabilizzanti. Di conseguenza, si invita la signora a intraprendere i percorsi indicati, sottolineando che Parte_1 la persistenza a sottrarsi protrarrà il rientro delle figlie presso di lei. Al contrario, una piena collaborazione della signora sarà segno di presa di responsabilità, sia per la propria cura che per il benessere delle bambine”.
Il Tribunale, pertanto, in linea di principio, condivide le censure mosse dal procuratore della e dal Curatore Speciale avverso le conclusioni della bozza comunicata all'Ufficio, Parte_1 laddove, appunto, la Consulente aveva domiciliato le minori presso il padre.
Infatti, la motivazione addotta – relativa, alla mancata sottoposizione di Parte_1 ai percorsi di sostegno individuale, in uno alla diffidenza, più volte, manifestata verso il Servizio
Sociale – tuttavia non può essere, da sé sola, affatto idonea a giustificare, oggi, un provvedimento così drastico, tenuto conto degli esiti della C.T.U. e dei percorsi come avviati e, soprattutto, alla luce della situazione attuale familiare, venutasi a creare che pare, peraltro, oggi consolidatasi.
In definitiva, all'esito della complessa istruttoria eseguita, disporre un'ulteriore e diversa domiciliazione delle minori e presso il padre, potrebbe – oggi – comportarne Per_1 Per_2 un serio pregiudizio a quell'equilibrio che, seppur faticosamente, la madre sta cercando di raggiungere nell'ambito della propria gestione quotidiana.
D'altronde, anche con i rinnovati chiarimenti richiesti, la C.T.U. a (pag. 20), è stato relazionato quanto di seguito trascritto:
Per_
”Nel caso in cui e restino domiciliate con la madre, il principale vantaggio risiede Per_5 nella continuità del legame affettivo, nella stabilità dell'ambiente conosciuto e nella possibilità di mantenere una relazione diretta e quotidiana con una figura che – pur con limiti – rappresenta per loro una fonte di accudimento e conforto. Tuttavia, affinché tale collocazione sia realmente tutelante nel tempo, è indispensabile che la madre venga accompagnata in un percorso di sostegno psicologico e genitoriale, volto a rafforzare le sue capacità organizzative, a migliorare la gestione emotiva e a rendere più stabile e coerente la qualità della cura offerta alle figlie. In assenza di tale supporto, esiste il rischio che le fatiche personali della madre possano, nel lungo periodo, ripercuotersi sulla serenità delle bambine, con il possibile insorgere di disagio emotivo, soprattutto in fasi critiche dello sviluppo”, mettendo in evidenza la necessità di avviare, contestualmente, i percorsi come anche in tal sede ribaditi.
Allo stato, pertanto, domiciliare le tre minori presso il padre costituirebbe una scelta estremamente punitiva, non solo per la madre, ma anche per le bambine stesse (in particolare,
e ) che, a ben vedere (anche tenuto conto di quanto infra chiarito) comunque Per_1 Per_2 trovano – e, a ben vedere, hanno sempre trovato, sul punto conclusioni della C..T.U. prima della rinnovazione – nella madre un sicuro rifugio e potrebbe immediatamente esporle ad una situazione di disagio e disorientamento che il Tribunale, anche alla luce del vissuto familiare, vuole senz'altro evitare.
Beninteso, ciò non equivale ad affermare che non debbano essere attuati i percorsi, come più volte disposti – o che gli stessi, ad oggi, abbiano raggiunto il loro scopo – ma, più semplicemente, ritenere che detti percorsi debbano svolgersi contestualmente alla presenza delle bambine con la madre, la quale, come anche più volte dimostrato, potrà giovarsi dell'amore filiale e, per l'effetto, essere anche aiutata a superare le proprie difficoltà gestionali e relazionali che, invero, all'esito dell'istruttoria svolta, non hanno fatto emergere criticità tali da disporre, in questa sede, l'immediata domiciliazione delle figlie ( e ) presso il padre. Per_1 Per_2
Infatti ed a tal fine occorre evidenziare:
- come la stessa C.T.U. ed i Servizi Sociali, invero, abbiano evidenziato la capacità della madre di adoperarsi per il benessere delle figlie, a cui, peraltro, e erano Per_1 Per_2
e sono molto legate;
- alla circostanza, poi che , pur manifestando una forte opposizione verso la figura Per_3 materna, a ben vedere (come anche da ultimo chiarito dalla C.T.U. e dal Servizio Sociale, nella relazione a firma congiunta) non la rifiuta a priori, bensì a causa di una figura paterna che, seppur accudente, risulta debole e, in un certo senso, superata nell'attuazione delle proprie funzioni genitoriali dalla madre, la nonna paterna di Per_3 che, come anche chiarito dalla C.T.U. (ed invero anche come emerso dal decisum del
Tribunale minorile), ha assunto spesso un ruolo ultroneo rispetto a quello posseduto, andando anche a svolgere funzioni genitoriali materne, unilateralmente sostituendosi alla madre;
- le difficoltà emerse, invero, attengono, più che altro, a profili di natura organizzativa, giacché la è sempre stata da sola nell'occuparsi delle bambine, Parte_1 differentemente dal che, da sempre, ha potuto avvalersi dell'aiuto dei propri CP_1 genitori e, in particolare, della madre (circostanza di cui, peraltro, la C.T.U. dà ampio conto);
- va, invero, precisato come l'attuale domiciliazione di presso il padre deve Per_3 intendersi provvisoriamente limitata ad un pieno recupero del rapporto genitoriale materno, tenuto conto delle resistenze, da ultimo, manifestate con il piano di rientro presso la madre;
- a ben vedere, l'elemento prevalente che, peraltro, contribuisce a rendere difficoltosa la gestione delle bambine è da rinvenirsi in responsabilità proprie sia della madre (laddove ha, più volte, giustificato la mancata partecipazione ai piani di recupero per la sfiducia verso il compagno e, da ultimo, anche verso il Servizio Sociale) che del padre che, invero, ha sovente delegato le proprie funzioni genitoriali alla propria madre (sul punto, si vedano gli esiti della C.T.U. e, peraltro, anche della relazione illustrativa di seguito indicata), dimostrando anche lui di aver bisogno di un serio supporto genitoriale che sia la nominata C.T.U. che, invero, anche i Servizi Sociali hanno da sempre suggerito (e, invero, attuato sin dal primo provvedimento provvisorio);
- l'accesa conflittualità emersa nella coppia, pertanto, costituisce, ad avviso di questo
Tribunale, il motivo prevalente dell'attuale situazione di disagio vissuta, si noti, da tutte e tre le bambine (sul punto, si rinvia alle relazioni neuropsichiatriche in atti), onde appare necessario, anche in questa sede, ammonire formalmente entrambe le parti a seguire i percorsi come da sempre previsti in loro favore e, faticosamente, attuati dal
Servizio Sociale incaricato;
- per tali motivi, non si riscontrano, allo stato, responsabilità unilaterali di un genitore, ma un'insufficiente collaborazione nella gestione delle bambine (differenziata tra il padre e la madre per quanto sopra chiarito) che, pertanto, ha costituito la causa efficiente dei disagi da costoro, oggi, vissuti e che, conseguentemente, non può portare, perlomeno in questa sede, a disporre la condanna, come pur richiesta da , ex art. Parte_1
96 c.p.c. ai danni di , essendo, lo si ripete, corresponsabili nella Controparte_1 superficiale gestione della vita quotidiana delle figlie.
A tale ultimo riguardo, infatti, con la relazione illustrativa del 27.10.2025, a firma congiunta della nominata C.T.U. e del Servizio Sociale, chiesta all'esito delle emerse difficoltà, in , nel Per_3 rientro presso il domicilio materno, è stato messo in evidenza quanto di seguito trascritto:
Per_
“Un episodio significativo è avvenuto in occasione del compleanno di , il 7 ottobre.
L'educatrice, dott.ssa , ha riferito che il padre aveva accompagnato la bambina sotto Tes_4 casa della madre, dopo aver svolto insieme un'attività educativa in auto per favorire la predisposizione positiva all'incontro. La bambina era salita serenamente e la madre aveva predisposto una piccola festa con decorazioni, musica e pacchetti regalo. Tuttavia, è Per_4 entrata improvvisamente in una forte emozione negativa e ha manifestato il desiderio di andar via, prendendo i regali e scendendo dal padre. L'educatrice ha cercato di coinvolgere il padre nel favorire un riavvicinamento, poiché la bambina sembra fidarsi principalmente di lui. Di fronte alla proposta di risalire insieme, il padre ha acconsentito, ma al suo ingresso nelle scale, la madre ha reagito con rabbia, inveendo contro di lui e alzando la voce davanti alla bambina, costringendo così tutti a interrompere l'incontro. Questo episodio ha suscitato ampie riflessioni nell'équipe. È apparso evidente che la bambina viva un profondo conflitto di lealtà: il desiderio di stare con entrambi i genitori coesiste con la paura che la loro vicinanza generi nuovi scontri.
Per_ L'educatrice ha osservato che vive attualmente in una sorta di “bolla protettiva”, tendenzialmente isolata dal contesto esterno, in un ambiente caratterizzato dalla costante presenza della nonna paterna, la quale supplisce alle assenze del padre dovute a motivi di lavoro. All'interno di questo equilibrio fragile, la bambina manifesta una naturale preferenza per la figura paterna, che incontra principalmente nei momenti di accompagnamento e di prelievo dalla casa materna;
tale predilezione non appare direttamente riconducibile a un rifiuto della madre, bensì al desiderio di sfruttare quei brevi spazi temporali per stare con il padre, percepito come presenza rara e rassicurante e al timore che ogni momento di vicinanza tra i genitori possa degenerare in conflitto. È importante sottolineare che questa dinamica non rimane circoscritta Per_ a : la ripetuta esposizione a modalità comunicative conflittuali rischiano di riverberarsi anche sulle sorelline più piccole, le quali possono assumere ruoli di protezione o alleanza, interiorizzare modelli relazionali disfunzionali e sviluppare strategie adattive che, se protratte, possono incrementare il rischio di esiti emotivo-comportamentali Per_ negativi nel medio-lungo termine. ha dunque sviluppato strategie difensive di tipo evitante e silenzioso, funzionali alla propria sopravvivenza emotiva. Ha compreso che tacere o non esporsi troppo le consente di evitare reazioni negative da parte dell'uno o dell'altro genitore.
Questa dinamica, pur rappresentando un meccanismo adattivo, evidenzia la sua esposizione prolungata a un contesto di conflitto cronico e di comunicazioni disfunzionali, configurando una condizione di violenza assistita. Talvolta con il supporto dell'educatrice, Per_
riesce a sperimentare una progressiva normalizzazione delle proprie condivisioni emotive, poiché, tendenzialmente silenziosa e contenuta. Tuttavia, se le reazioni dei genitori alle sue condivisioni risultano condizionanti o negative, la bambina si chiude ulteriormente, rinforzando il suo silenzio come forma di protezione. È stato inoltre rilevato che la presenza della nonna paterna, se da un lato garantisce stabilità e continuità, dall'altro costituisce per la madre un elemento di ulteriore frustrazione, in quanto percepita come sostitutiva del suo ruolo genitoriale. L'assenza di una chiara regolamentazione di tale ruolo genera confusione e rischia di consolidare dinamiche di esclusione e competizione. Nel corso degli incontri, gli operatori hanno registrato anche discontinuità nei contatti telefonici tra la madre e la figlia, con periodi di silenzio alternati a momenti di blocco da parte del padre o della bambina stessa. È stato ipotizzato che tali blocchi possano derivare da messaggi o audio inviati dalla madre, i cui contenuti non sempre risultano adeguati all'età della minore, e che potrebbero essere percepiti dalla bambina come invasivi o destabilizzanti. In questo senso, il silenzio o il rifiuto di comunicare possono essere letti come un tentativo di autoprotezione.
Nel complesso, l'équipe concorda nel ritenere che, allo stato attuale, non sussistano le condizioni per il rientro stabile di presso la madre. Tale considerazione è stata Per_4 condivisa, in alcuni momenti di lucidità, anche dalla stessa signora , che ha Parte_1 riconosciuto la necessità di ristabilire un equilibrio nella relazione prima di poter accogliere pienamente la figlia.
Si sottolinea tuttavia che la conflittualità genitoriale rimane elevata e che la prosecuzione del piano di ricongiungimento risulta compromessa da una comunicazione ancora impregnata di rabbia, rivendicazione e sfiducia reciproca.
Il signor , da parte sua, ha più volte dichiarato la volontà di mantenere una CP_1
Per_ partecipazione bigenitoriale e di favorire la presenza materna nella vita di , purché la madre riesca a mantenere stabilità emotiva e continuità di comportamento.
In tale ottica, appare indispensabile che la signora intraprenda con urgenza un Parte_1 percorso psicoterapeutico individuale, da seguire con costanza e impegno, finalizzato al miglioramento delle proprie competenze emotive e genitoriali e al riconoscimento della separazione tra conflitto di coppia e ruolo di madre.
In conclusione, il principale ostacolo alla prosecuzione del piano di ricongiungimento risiede nella persistente e non elaborata conflittualità tra i genitori, che continua a ripercuotersi sulla figlia sotto forma di ansia, ambivalenza e confusione affettiva. La signora mostra un umore altalenante che alterna momenti di apertura collaborativa Parte_1
a momenti di chiusura, rabbia e vissuti di esclusione o sostituzione. Tale instabilità condiziona anche il comportamento degli operatori, costretti a modulare di volta in volta il proprio intervento. La figura della nonna paterna, divenuta caregiver prevalente, garantisce sì continuità ma rafforza la centralità del ramo paterno, riducendo ulteriormente lo spazio affettivo e decisionale della madre.
A distanza di poche settimane dall'episodio del 7 Ottobre, è stato tuttavia osservato un momento di apparente distensione tra i genitori, che hanno deciso di organizzarsi autonomamente per festeggiare il compleanno di , in data 21 ottobre 2025, presso una ludoteca. Entrambi Per_4 erano presenti e hanno condiviso, almeno sul piano pratico, la gestione dell'evento. Questo episodio, pur configurandosi come una iniziativa spontanea e non mediata dal Servizio, rappresenta un segnale di potenziale evoluzione relazionale, in quanto ha permesso ai genitori di cooperare, seppur in modo limitato e non strutturato, per il benessere della figlia. Dal punto di vista psicologico, tale comportamento può essere letto come un tentativo implicito di recupero di una funzione genitoriale congiunta, dove il focus si sposta temporaneamente dal conflitto alla cura condivisa. Tuttavia, la mancanza di una cornice protettiva e di un supporto professionale espone questa fragile collaborazione al rischio di ricadute disfunzionali, soprattutto laddove riemergano antiche dinamiche di sfiducia, rivalità o bisogno di controllo reciproco.
Per , la possibilità di vedere entrambi i genitori insieme in un contesto positivo Per_4 costituisce un evento emotivamente significativo, potenzialmente correttivo rispetto al modello abituale di relazione conflittuale. Tale esperienza, se consolidata nel tempo e vissuta in modo coerente e non intermittente, può contribuire al rafforzamento del senso di sicurezza affettiva e alla riduzione dell'ansia da separazione o da lealtà divisa. Al contrario, se tali momenti restano episodici o contraddittori, rischiano di amplificare la confusione interna della bambina e di generare sentimenti di ambivalenza e disorientamento. Sul piano sistemico, questa organizzazione autonoma ha un effetto riflesso su tutto il nucleo familiare: per la madre, può rappresentare un'occasione di rivalutazione del proprio ruolo genitoriale, a condizione che riesca a contenere l'ansia di controllo e la paura di esclusione;
per il padre, un banco di prova della capacità di cooperare senza assumere un ruolo dominante, sostenendo il dialogo piuttosto che la contrapposizione;
per le sorelline più piccole, un modello potenzialmente riparativo di co- genitorialità, che può mitigare gli effetti del conflitto cronico e promuovere una rappresentazione più sicura delle relazioni familiari.
Affinché tale dinamica possa assumere valore evolutivo e continuativo, è tuttavia indispensabile che i genitori vengano accompagnati in un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, volto a consolidare le competenze comunicative e a rendere stabile questa forma di cooperazione, prevenendo ricadute nella consueta escalation conflittuale.
Si ritiene pertanto che sia necessario un intervento immediato e coordinato, volto a promuovere un percorso di mediazione familiare centrato sulla metacomunicazione e sul recupero della fiducia reciproca tra i genitori.
Solo la riduzione della conflittualità e la stabilizzazione emotiva della madre potranno consentire un graduale e sereno ricongiungimento tra e la figura materna, Per_4 all'interno di un contesto relazionale più protetto, coerente e sicuro”.
Ancora una volta, pertanto, viene messa in evidenza l'assenza di una collaborazione ottimale quale elemento preponderante nella dinamica familiare della diade Parte_3
e, per l'effetto, attuale causa efficiente del disagio vissuto dalle piccole.
In definitiva, nell'attesa che i percorsi sopra disposti (percorso individuale per
[...]
, previo suo consenso;
percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi, previo Parte_1 loro consenso;
educativa domiciliare a supporto, come, da ultimo, anche confermata con il provvedimento attuativo del 01.12.2025) giungano alla loro completa ed efficace attuazione, occorre confermare la domiciliazione di e presso la madre e di presso il Per_1 Per_2 Per_3 padre, quest'ultima, tuttavia, da intendersi provvisoria e, invero, finalizzata ad un pieno recupero del rapporto con la figura genitoriale materna e, per l'effetto, ad un effettivo e definitivo:
- ricongiungimento con la madre in relazione al diritto di visita;
- rientro definitivo, in un secondo momento, presso la sua abitazione.
Pertanto, in relazione al diritto di visita come sopra riportato per (e ne confronti della Per_3 figura materna) lo stesso potrà:
- essere liberamente attuato contestualmente al piano di riavvicinamento della bambina alla madre
- che, pertanto ed all'inizio, vedrà, necessariamente, anche la partecipazione di un professionista incaricato dal Servizio Sociale delegato (eventualmente di VI SU
RE, o di altro Servizio subdelegato da quello di CAVA DE' TIRRENI), il quale, pazientemente, dovrà supportare la minore nel rapporto con la madre,
- fino al rientro definitivo presso l'abitazione materna e, corrispondentemente, al ripristino delle condizioni di visita, per , come già previste per le sorelline e nei Per_3 confronti del padre.
Il Tribunale ritiene, invero, come i suddetti percorsi di ravvicinamento, disposti in attuazione dei provvedimenti emessi in sede di reclamo, proseguano senza indugio, giacché il loro esito favorevole non potrà che dipendere:
- da un impegno serio, continuo e constante di entrambi i genitori a rapportarsi l'uno verso l'altra nel rispetto reciproco, giacché, come emerso nel corso del procedimento ed evidenziato anche da ultimo, nella relazione descrittiva della C.T.U., è dato incontestabile come il conflitto generatosi nuoce al sereno sviluppo delle bambine e, più in generale, al loro equilibrio psico- fisico, incidendo, peraltro, negativamente anche su che, oltretutto, ha sempre manifestato Per_3 un disagio maggiore nel rapporto con la figura materna, peraltro anche emerso nel corso dell'istruttoria;
- l'impegno di ad approcciarsi con maggiore equilibrio verso la minore Parte_1
, valorizzando, sul punto, anche l'autonoma volontà di sottoporsi a percorsi di sostegno Per_3 individuale, posto che, ancorché di riflesso, le reazioni della sottolineate dalla Parte_1 relazione di chiarimenti della C.T.U. e dei Servizi Sociali, sono la conseguenza del conflitto e delle incomprensioni che, nell'ambito della gestione delle figlie, sono emersi nella fase di attuazione del programma di riavvicinamento della figlia alla madre e, più in generale, nella gestione della prole;
- il peraltro, dovrà astenersi dall'assumere decisioni d'imperio (come, ad esempio, CP_1 quella resa all'esito dell'evento del 07.10.2025, laddove ha manifestato, rectius, “formalizzato”
l'intenzione di voler sospendere gli incontri), posto che ciò costituisce, a ben vedere, un comportamento che, seppure – si noti – in linea di principio, apparentemente giustificato dalle reazioni oppositive di e dal timore che la bambina possa essere costretta a fare ciò che, Per_3 apparentemente, non vuole (ovvero ricostruire il legale con la madre), tuttavia, nel concreto dovrà necessariamente adoperarsi, al fine di ripristinare un rapporto genitoriale materno continuo e costante con , accettando di buon grado l'operato di tutti i professionisti che Per_3 stanno lavorando alla delicata vicenda familiare, al fine di supportare il nucleo familiare nell'attuazione concreta delle proprie prerogative genitoriali, in Parte_3 funzione del benessere delle bambine;
- , peraltro, fermo restando la ripresa del cronoprogramma nei termini di seguito indicati, Per_3 non dovrà essere forzata al riavvicinamento alla madre, ma supportata a tal fine, apparendo indubbio come abbia diritto a giovarsi dell'amore paterno e materno, senza filtro e distinzione alcuna e, per l'effetto, dover necessariamente recuperare il rapporto genitoriale materno conformemente agli indici inizialmente positivi che il cronoprogramma stava senz'altro dando. Il Tribunale, poi, ritiene come l'uso di metodi di esecuzione – rectius attuazione – forzosa tramite prelievi più o meno coatti (nel senso che vengono effettuati tout court o dopo un breve periodo), al netto dell'opposizione, sul punto, avanzata anche dal Curatore Speciale all'udienza del 04.11.2025, se attuati, possono essere davvero destabilizzanti e fortemente nocivi per una bambina di soli 7 anni da poco compiuti e, peraltro, sortire l'effetto contrario rispetto a quello effettivamente voluto: riavvicinare, gradualmente, alla madre, riconsegnandola anche Per_3 alle cure materne.
D'altronde, l'uso della “forza”, nell'attuazione di provvedimenti aventi ad oggetto minori, è, peraltro, fortemente sconsigliato non solo dalla normativa sovranazionale, ma anche dai principi della giurisprudenza nazionale conformemente alla pronuncia di seguito riportata;
considerato, sul punto, come anche la Corte di cassazione, sezione Civile (ord. n. 9691/2022), in relazione all'uso della forza nell'ambito delle operazioni di prelievo dei minori ha perentoriamente stabilito come “..In proposito, sebbene l'istanza della PG non sia inerente al thema decidendum, non essendo in questa sede dibattute le modalità di esecuzione del provvedimento impugnato, per la rilevanza della questione, comunque connessa all'oggetto di causa, può osservarsi che la prospettata ed ordinata esecuzione coattiva del decreto della Corte
d'appello in questione, anche con il successivo Decreto del 21.11.2021, consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, e a prescindere dai vizi del decreto come sopra rilevati, non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto in quanto prescinde del tutto dall'età del minore, ormai dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacità di discernimento, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore..”, decisum da cui, a prescindere dall'età posseduta dal minore, sia fortemente sconsigliato l'uso della forza nell'attuazione di provvedimenti riguardanti minori, fatta salva la presenza di situazione di pregiudizio imminente ed irreparabile (come violenze conclamate) che, invero, nel caso di specie non sono state riscontrate.
Il Tribunale, pertanto, ritiene come l'immediata attuazione dei provvedimenti vigenti, a cui è stato dato prontamente corso durante il giudizio e che viene ribadita, da ultimo, anche in tale sede, debba, tuttavia, necessariamente considerare le peculiarità del caso concreto, avendo ad oggetto un “facere” del tutto peculiare, ovvero riavvicinare alla figura materna che, Per_3 pertanto, può e deve essere attuato, ma, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra riportati, con le precauzioni già disposte e di seguito precisate, tutte dirette a salvaguardare l'equilibrio psico-fisico di;
Per_3
Compiti attuativi del Servizio Sociale incaricato di CAVA DE' TIRRENI e di VI SU RE
(o altro Servizio Sociale eventualmente incaricato dal primo).
A tal fine, pertanto, vanno invero confermate le seguenti statuizioni, come rese, da ultimo, con il provvedimento emesso il 01.12.2025 ex art. 473 bis n. 38 c.p.c.:
- disporre l'immediata ripresa del cronoprogramma di riavvicinamento di alla madre, Per_3 da intendersi non solo quale mezzo finalizzato al ritorno presso il domicilio materno (fine ultimo del programma), ma anche quale strumento utile per favorire, medio tempore, il diritto di visita materno, come sopra individuato;
- delegare il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI a farsi supportare, in tale attuazione, dal
Servizio Sociale limitrofo, appartenente allo stesso Ambito territoriale e che il Servizio vorrà, con sollecitudine, individuare nei professionisti di riferimento, essendo all'uopo delegato, tenuto conto di come, dopo l'episodio del 07.10.2025, è emersa la necessità di introdurre, in detto percorso, figure professionali ulteriori ed esterne al Servizio che possano ricondurre, nell'alveo della serenità dei rapporti, il percorso che, comunque ed all'inizio, aveva dato ottimi risultati, favorendo, per l'effetto, anche una fattiva e responsabile collaborazione di entrambi i genitori (in particolare, della madre, tenuto conto delle perplessità come, sul punto, da costei manifestate e delle correlate richieste, in via subordinata, avanzate, per il tramite del proprio procuratore, all'attuazione del programma, di farsi supportare da altro Servizio Sociale);
- nuovamente invitare le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare come, da ultimo, suggerito dalla relazione a firma congiunta del Servizi Sociali e della nominata Consulente, giacché il buon esito degli stessi è fondamentale per il pieno recupero del rapporto genitoriale materno e, comunque, per una gestione responsabile, serena e condivisa delle bambine;
- delegare, conformemente a quanto sopra e, per l'effetto, con la collaborazione di un SERVIZIO
SOCIALE LIMITROFO, appartenente allo stesso e come sopra Parte_6 individuato, il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI anche ad avvalersi di professionisti di fiducia ulteriori rispetto a quelli già individuati (e da ricondurre al Servizio come concretamente individuato), al fine di proseguire nell'attuazione del cronoprogramma di riavvicinamento di alla madre, con la consapevolezza, degli operatori e delle parti stesse Per_3 che eventuali momenti di arresto e regressione potranno anche essere fisiologicamente normali (tenuto conto delle resistenze, manifestate dalla bambina, durante tutto il processo e, da ultimo, nell'attuazione del cronoprogramma dopo i fatti del 07.10.2025) ma non affatto perentoriamente ostativi, ma, anzi, dovranno fungere da ulteriore momento di riflessione, per proseguire il programma positivamente iniziato, magari apportandovi correttivi e/o integrazioni;
- stante la complessità della vicenda e la necessità di dover, giorno per giorno, appurare come tale percorso si svolga, non appare opportuno dare, ex ante, dei vincoli e/o limiti alla sua attuazione, anche di tipo temporale (e d'altronde, non sarebbe nemmeno possibile, tenuto conto di come, dovendo attuare un provvedimento relativo ad una minore, le reazioni da questa manifestate, in corso di esecuzione, sono, ex ante, non preventivabili), salvo rendere le seguenti coordinate di massima, nei termini di seguito indicati:
1. quanto alle modalità, le stesse dovranno sempre e comunque salvaguardare i desiderata di
, nel senso di supportarla dolcemente nel recupero del rapporto genitoriale materno, Per_3 senza costringerla e ponendo in essere tutte le precauzioni tali da indurla, con gradualità, a ritrovare un rapporto di complicità amorevole con la madre;
2. quanto al fine, tuttavia, lo stesso deve necessariamente coincidere con il pieno recupero del rapporto genitoriale materno di (invero mai messo in discussione nemmeno dagli esiti Per_3 della C.T.U), posto che anche da questo non potrà che dipendere una crescita sana ed equilibrata della bambina;
3. quanto ai soggetti che vi prenderanno parte, il Servizio dovrà necessariamente dare priorità ai genitori (gli unici, pertanto che potranno e dovranno avere voce in capitolo, sempre, tuttavia, nel rispetto dei compiti come affidati dal Giudicante ai Servizi Sociali), escludendo, pertanto, interferente da parte di terzi che, in linea di principio, potrebbero agire con funzione ostativa nel recupero del rapporto genitoriale materno di , ma anche e soprattutto (giacché da Per_3 questo dipenderà il buon esito dei percorsi avviati) nel recupero di una relazione genitoriale equilibrata che, all'unisono, porti e a cooperare Parte_1 Controparte_1 responsabilmente, per dare alle loro figlie il diritto di vivere una crescita sana ed equilibrata;
4. il buon esito, pertanto, non potrà che dipendere, in tutta evidenza, dal comportamento che tutti gli attori della vicenda (parti in primis, Servizi Sociali, professionisti incaricati dal Servizio, et similia) assumeranno nella vicenda familiare, giacché dovranno responsabilmente collaborare al fine di remare in un'unica e salvifica direzione: tutelare il benessere psicofisico delle minori e, per quel che in tal sede rileva, di stessa che, appunto, non potrà che Per_3 coincidere con la necessità fisiologica, prima che giuridica, di alimentarsi dell'amore genitoriale della madre e del padre;
- pertanto, in relazione alle parti, sia che dovranno Parte_1 Controparte_1 essere, anche in tal sede, ammoniti, al fine di rispettare il cronoprogramma suddetto, senza frapporre ostacoli comportamenti alla sua attuazione, avendo cura, invero, di guardare – anteponendolo al proprio – al prioritario diritto di (e, naturalmente, anche di Per_3 Per_2
e ) di crescere in maniera sana ed equilibrata, senza turbamenti emotivi e di vivere, in Per_1 maniera spensierata, la loro tenera età;
- detto ammonimento, peraltro, non va affatto visto e percepito come una sanzione fine a se stessa, ma, più semplicemente, un'esortazione ad adoperarsi per entrambi, al fine di porre in essere comportamenti genitorialmente responsabili, scevri da intime convinzioni che, seppur comprensibili (il timore di un padre di vedere la propria figlia avere reazioni di sofferenza emotiva;
il timore di una madre di vedersi esautorata nell'attuazione delle scelte assunte per la propria figlia), nel corso del tempo potrebbero sortire l'effetto opposto a quello voluto e, peraltro, mai messo in discussione: il desiderio di amare incondizionatamente (ma anche Per_3
e ) e di viverla, senza differenza alcuna, nella sua delicata fase di crescita;
Per_1 Per_2
- in particolare, dovrà osservare le decisioni assunte, senza porre in Controparte_1 essere determinazioni (o comportamenti) che li contrastino, posto che ciò, all'evidenza, preclude l'ottimale attuazione dei programmi di recupero, come sopra individuati;
- , per le ipotesi in cui dovessero sorgere delle incomprensioni, con il Parte_1
nel corso dell'attuazione del programma di riavvicinamento a , dovrà CP_1 Per_3 impegnarsi ad assumere comportamenti idonei a salvaguardarne il confronto (che pur potrà verificarsi), rappresentando le proprie eventuali rimostranze con serenità agli operatori che saranno incaricati di attuare il programma suindicato;
- confermare, per l'effetto, l'educativa domiciliare già disposta (con la collaborazione del
Servizio Sociale di VI SU RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, già incaricato), ciò al fine di supportare il nucleo familiare in atti, tenuto conto, peraltro, anche delle criticità familiari riscontrate;
- del pari, delegare il Servizio Sociale incaricato (con la collaborazione del Servizio Sociale di
VI SU RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio
Sociale di CAVA DE' TIRRENI, già incaricato) ad avvalersi di propri professionisti di fiducia, ove ritenuto anche di psicologi o neuro-psichiatri infantili, affinché valutino se, in concreto, ricorrano i presupposti per prevedere degli ulteriori percorsi psicologico-individuali per le minori (e, in particolare, per ), anche tenuto conto degli esiti delle relazioni Per_3 neuropsichiatriche che, pur escludendo elementi psicopatologici, hanno, tuttavia, fatto emergere difficoltà relazionali (e quanto a anche di linguaggio), previa sottoposizione a Per_1 visita delle minori da parte di propri professionisti di fiducia e purché detti percorsi, all'esito della visita, non risultino superflui o addirittura dannosi;
- delegare il Servizio Sociale incaricato (con la collaborazione del Servizio Sociale di VI SU
RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio Sociale di CAVA
DE' TIRRENI, già incaricato) a supportare il diritto di visita materno nei confronti di in Per_3 conformità e nei termini che seguono, nella sezione relativa;
- all'uopo mandando altresì il Servizio (con la collaborazione del Servizio Sociale di VI
SU RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio Sociale di
CAVA DE' TIRRENI, già incaricato) a compiere attività di periodico monitoraggio sul nucleo familiare in premessa indicato;
- il Servizio Sociale incaricato di VI SU RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, già incaricato, dovrà, poi, relazionare, in ordine agli incombenti sopra disposti al Giudice Tutelare in sede, con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta la situazione e l'urgenza del caso concreto lo richieda (e, pertanto, anche prima della scadenza mensile);
- al Giudice Tutelare, poi, verrà comunicato il presente provvedimento, al fine di dare corso alla vigilanza attiva ex art. 337 c.c. e, pertanto, sorvegliare sui compiti come attribuiti al Servizio
e sei percorsi come disposti a favore delle minori e dei rispettivi genitori, nell'interesse delle prime.
DIRITTO DI VISITA.
Quanto a e e in relazione al diritto di visita paterno, vanno, per l'effetto, Per_1 Per_2 confermate le statuizioni provvisorie vigenti, ovvero: - il padre potrà esercitare il diritto di visita delle figlie il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e il fine settimana in via alternata dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
in occasione delle festività natalizie, le figlie staranno con la madre il giorno 24 e il 31 dicembre e con il padre il giorno 25 dicembre e il 1 gennaio e così' in prosieguo in via alternata negli anni successivi;
le figlie staranno con la madre a Pasqua e con il padre a Pasquetta e così in via alternata negli anni successivi;
- le figlie, inoltre, staranno con il padre e con la madre in occasione delle rispettive feste compleanno, di onomastico, della Festa del Papà e della Mamma, con diritto al recupero del giorno di visita ordinario, non fruito, nel primo giorno utile;
- durante il periodo estivo, poi, staranno con il padre almeno quindici giorni consecutivi che, in difetto di accordo, vanno individuati dal 01 a 15 agosto e con la madre dal 16 al
31 agosto, alternandosi di anno in anno.
Quanto a , invece, la regolamentazione del diritto di visita deve, naturalmente, intendersi Per_3 quella sopra indicata (da riferirsi alla madre, essendo provvisoriamente domiciliata presso il padre) che, tuttavia, troverà piena e pratica attuazione:
- in relazione al diritto di visita in sé, in fase di attuazione del piano di riavvicinamento della bambina alla madre, nel senso che il Servizio Sociale sopra delegato dovrà adoperarsi per consentire alla madre di poter usufruire dei giorni e degli orari di visita verso , attuando il piano di supporto come più volte indicato, trattandosi, per Per_3
l'effetto, di un diritto di visita supervisionato e supportato dal Servizio Sociale incaricato;
- con l'attuazione del piano di riavvicinamento di alla madre, peraltro, la logica Per_3 dovrà essere quella dell'affrancamento dal Servizio, onde consentire a
[...]
di esercitare, in forma libera, il diritto di visita nei confronti anche della Parte_1 figlia (tenuto conto di come e già siano domiciliate presso di lei); Per_3 Per_1 Per_2
- e, all'esito dell'attuazione integrale del piano di rientro della figlia presso il domicilio materno insieme alle sorelline, pertanto, il diritto di visita, come sopra disposto, sarà, invece, goduto dal padre come già avviene per e , giacché anche Per_1 Per_2 Per_3 sarà domiciliata presso la madre. A tal fine, pertanto, pur nella necessaria consapevolezza della necessità che le sorelline vivano, in via prevalente, insieme (ed essendo, anche a tale scopo, stato previsto il piano di riavvicinamento di alla madre), allo stato, tenuto conto: Per_3
- delle forti ed attuali resistenze manifestate da al rientro definitivo presso Per_3
l'abitazione materna che, ove eluse, potrebbero senz'altro cagionarle un pregiudizio irreparabile sotto il profilo della sua crescita sana ed equilibrata;
- dell'incongrua domiciliazione delle tre bambine presso il padre, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in merito all'assenza, allo stato attuale, di elementi ostativi alla permanenza di e presso la madre (entrambe, oltretutto, molto legate a Per_1 Per_2 lei);
- della circostanza che, come anche emerso nella relazione del Servizio Sociale del
25.03.2025, i bisogni primari sono sempre stati garantiti alle bambine e che, invero, la necessitava di un supporto maggiore nella gestione delle bambine (ben Parte_1 tre), tant'è che, come emerso anche dall'ultima educativa del mese di ottobre, la propria madre si recava quotidianamente per supportarla;
- peraltro, dall'ultima relazione del 25.10.2025, anche le maestre di e Per_1 Per_2 chiariscono come, a fronte delle difficoltà inziali, oggi frequentino con regolarità e proficuamente la scuola e, peraltro, quanto a , anche dimostrando progressi Per_1 nell'apprendimento, laddove , pur indugiando, a volte, nell'entrare a scuola, Per_2 poi si relaziona positivamente con gli altri alunni e con le maestre stesse;
- d'altronde, dalla medesima relazione, pure l'andamento scolastico di ha un Per_3 andamento senz'altro positivo;
- dell'evidente necessità, tuttavia, di supportare la madre nella gestione quotidiana delle bambine, ciò, peraltro, anche attraverso l'educativa domiciliare già disposta e che il
Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, in uno al Servizio Sociale di VI SU RE
(o di altro Servizio a supporto come sopra chiarito) sono tenuti a proseguire, in uno ai percorsi come sopra disposti,
la domiciliazione di presso il padre deve intendersi quale passaggio provvisorio per un Per_3 completo e definitivo recupero delle prerogative genitoriali materne e del rapporto tra la bambina e la madre.
In esecuzione, pertanto, dei provvedimenti provvisori vigenti a supporto – ed invero mai modificati sotto tale profilo – del nucleo familiare, le parti, ovvero e Parte_1
sono, per l'effetto, invitate: Controparte_1 - a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, come, da ultimo, suggerito dalla relazione a firma congiunta del Servizi Sociali e della nominata
Consulente, giacché il buon esito degli stessi è fondamentale per il pieno recupero del rapporto genitoriale materno e, comunque, per una gestione responsabile, serena e condivisa delle bambine;
- , poi, è del pari invitata a seguire percorsi di sostegno individuale Parte_1
a cui, peraltro, ha dato atto di volervisi sottoporre con l'ultima produzione del
03.11.2025, di presa in carico per un percorso di psicoterapia che possa aiutarla a rapportarsi adeguatamente nei confronti delle figlie e nel rapporto con la figura genitoriale paterna;
- a tal fine, peraltro, si delega il Servizio Sociale di VI SU RE (o altro Servizio come individuato da quello di CAVA DE' TIRRENI), ciò, peraltro, tenuto conto delle frizioni che sono emerse tra la madre e detto ultimo Servizio e con la consapevolezza che la serenità delle parti che, autonomamente vorranno sottoporvisi, non potrà che passare anche dalla fiducia che ripongono nelle Istituzioni a cui sono affidate;
- anche peraltro, è del pari, invitato a seguire percorsi Controparte_1 psicoterapeutici individuali, come, da ultimo, emerso dalla relazione del Servizio Sociale del 25.10.2025, suggerendo il prosieguo presso il Dott. ; Parte_7
- resta, peraltro, inteso come, qualora e Parte_1 Controparte_1 decidano di sottoporsi, in autonomia, a visita e supporto presso professionisti da lei scelti (come, peraltro, da ultimo dato atto), i compiti dei Servizi Sociali incaricati rimarranno circoscritti alle altre e residue incombenze sopra ampiamente indicate.
Medio tempore, poi e tenuto conto di come il rapporto genitoriale materno, allo stato, sia in fieri ed oggetto, peraltro, anche del piano di attuazione del riavvicinamento e definitivo rientro di presso la madre, occorre senza indugio comunicare gli atti al Giudice Tutelare, affinché, Per_3 ex art. 337 c.c., eserciti i poteri di vigilanza ex lege riservatigli;
ciò, peraltro, anche tenuto conto della situazione familiare in divenire che, oggi, riguarda la coppia genitoriale e della necessità, pertanto che, sotto la supervisione del Giudice Parte_3
Tutelare, il Servizio continui a monitorare il nucleo familiare, attuando il piano disposto ed i percorsi di sostegno stabiliti e, ove necessario e fermo restando le relazioni periodiche, comunicare con solerzia fatti e/o accadimenti che necessitino di un pronto intervento del
Giudicante.
Infatti, all'esito del rientro definitivo di presso la madre – che il Servizio Sociale Per_3 documenterà con apposito verbale/relazione definitiva al Giudice Tutelare – e comunque riservando, sul punto al Giudice tutelare ogni più opportuna decisione, il piano di recupero del rapporto genitoriale materno potrà dirsi concluso con conseguente sopravvenuta efficacia delle statuizioni che, solamente per , sono state emesse in via “provvisoria”, ovvero subordinata Per_3 all'attuazione dei percorsi come sopra complessivamente indicati.
Va, infine, precisato come la domiciliazione di e presso la madre comporti, ipso Per_1 Per_2 iure, l'assegnazione della casa coniugale a , nel loro esclusivo interesse. Parte_1
Detta assegnazione, peraltro, è altresì disposta, ex ante, comunque anche nell'interesse di Per_3 che – perdurante il piano di rientro presso l'abitazione materna ed all'esito del pieno recupero del rapporto genitoriale materno, si conferma, allo stato, la sua domiciliazione provvisoria presso il padre, come sopra ampiamente chiarito – potrà giovarsene, all'uopo confermandone la domiciliazione definitiva presso la madre all'esito del completamento dei percorsi sopra indicati.
Con riguardo, poi, all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, vista la documentazione in atti, nonché, di fatto, comparata la rispettiva capacità reddituale nonché, più in generale, delle richieste delle parti,
si ritiene congruo confermare, sul punto, i provvedimenti provvisori emessi in sede di reclamo e, per l'effetto, disporre che il padre versi alla madre, per il mantenimento di e , Per_1 Per_2 con le modalità di cui in parte dispositiva, la somma di euro 400,00 mensili (di cui euro 200,00
a figlia), rivalutabili come di legge, disponendo la decorrenza dalla data della domanda processuale;
si ritiene detto importo congruo alla luce sia dell'età delle minori e della sua domiciliazione presso la madre, nonché, peraltro, valorizzando le dichiarazioni reddituali prodotte agli atti.
, infatti, oltre ad essere ammessa al gratuito patrocinio e a non disporre di Parte_1 una propria abitazione, non lavora, mentre (CUD 2021/2022/2023) ha Controparte_1 dichiarato redditi per circa euro 10,000,00 annui, usufruendo, peraltro, dell'aiuto costante e del supporto, anche pratico-logistico, della propria famiglia di origine. Detto importo, peraltro, è stato già disposto in via provvisoria, come risultante dalle modifiche intervenute in sede di reclamo e non sono intervenute, sotto il profilo economico-reddituale, variazioni tali da disporre difformemente.
Quanto a , poi, tenuto conto delle precarie condizioni economiche della , Per_3 Parte_1 anche avuto riguardo alla necessità di doversi occupare, in via prevalente, delle bambine e, corrispondentemente, dei redditi come maturati dal CP_1
- va posto a carico di questi, ovvero il padre, il mantenimento diretto ordinario di;
Per_3
- va, invero, posto a carico di questi il mantenimento di , quantificato in ulteriori Per_3 euro 200,00 mensili, da aggiungersi al mantenimento come già disposto in favore di e , con efficacia decorrente dal rientro definitivo di presso il Per_1 Per_2 Per_3 domicilio materno e, pertanto, all'esito della piena attuazione del programma.
, poi, anche in ragione dell'evidente sproporzione reddituale in suo Controparte_1 favore (godendo questi, oltretutto, del supporto, anche pratico-logistico, dei propri genitori), contribuirà nella misura del 70% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
In relazione, poi, all'Assegno Unico percepito per le minori, occorre disporre che il genitore collocatario della prole (il padre per;
la madre per e ) avrà diritto a Per_3 Per_1 Per_2 percepire la quota per intero e, per l'effetto, al 100% (ex plurimis, Corte di cassazione, ord. n.
4672/2025). Resta inteso come, al momento del rientro definitivo di presso la madre, costei avrà Per_3 diritto a percepire l'intera quota anche di lei.
I provvedimenti in tal sede resi, pertanto, riguardano – e per l'effetto, decidono – altresì le questioni come poste alla base del giudizio ex art. 333 c.c., come originariamente introdotto presso il Tribunale minorile e ciò, pertanto, sulla base delle ampie motivazioni come sopra rese.
Spese di lite.
Vi sono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti
[...]
e , tenuto conto della particolare natura del giudizio e Parte_8 Controparte_1 degli esiti della C.T.U. che, ha pur concluso per un affido condiviso, tuttavia, di fatto, imputando le difficoltà insorte nella gestione della prole all'elevata conflittualità emersa in corso di causa
(per la quale, oltretutto, sono stati suggeriti percorsi di sostegno individuale per entrambi i genitori), dando, peraltro, atto di come sia parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio con delibera del locale Consiglio del 29.09.2023, precisando come sulla relativa liquidazione si procederà con separato decreto.
Va, peraltro, dato atto di come le spese di C.T.U. sono poste a carico dei genitori
[...]
e con le modalità di cui al decreto di liquidazione Parte_1 Controparte_1 collegiale reso separatamente e, pertanto, nella misura del 50% ciascuno, come ivi previsto, dando, tuttavia, atto di come è parte ammessa al gratuito patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato e, pertanto, la relativa quota sarà posta a carico dell'Erario.
In relazione, infine, alle spese processuali per il nominato Curatrice Speciale, Avv. GAETANO
NOVI, si cui, del pari, si provvederà con separato decreto, ivi applicandovi la riduzione come prevista per legge, va, invero, dato atto come ex lege i compensi debbano essere posti a carico di entrambi i genitori ed in via solidale, tenuto conto del principio di responsabilità genitoriale che, pertanto, ha comportato la nomina del Curatore per l'evidente conflitto genitoriale Pt_2
– e processuale – generatosi, nonché degli esiti del presente giudizio, ove non è emersa una soccombenza processuale reciproca stricto sensu, i cui compensi, peraltro, saranno posti a carico delle parti ed a vantaggio dello Stato, essendo , e , per il tramite del Per_1 Per_2 Per_3 proprio Curatore Speciale, state ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 14.04.2024.
In relazione alla quantificazione, preso atto dell'istanza promossa, tenuto conto:
- della natura di procedimento di “volontaria giurisdizione”;
- del valore indeterminabile della controversia;
- della sua complessità media;
- applicando l'aumento del 10% per la difesa processuale di tre minori;
- comprendendo, pertanto, la liquidazione del merito e del sub-procedimento (R.G.V.G. n.
1049/2023 sub 1)
- tuttavia, applicando i parametri minimi per il sub-procedimento (tenuto conto della ridotta attività difensiva, ivi articolata) ed i medi, invece, per il procedimento principale,
si quantificano in complessivi euro 4440,00, da pagarsi in favore dello Stato, essendo le minori, astrattamente vittoriose, ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato e contenuti, peraltro, nella quantificazione come effettuata dal Curatore, oltre 15%, IVA e CPA come di legge.
Per la liquidazione delle spese di lite in favore del difensore di , e per i Parte_1 criteri adottati, parte ammessa al gratuito patrocinio con delibera del locale Consiglio del
29.09.2023, si rinvia al separato decreto collegiale.
In relazione, infine, alle domande di condanna processuale, ex art. 96 c.p.c. e comunque la condanna al risarcimento del danno, ex art. 473 bis n. 39 c.p.c., va, peraltro, dato atto di come non ne ricorrano i presupposti.
Infatti, a ben vedere:
- la necessità che entrambe le parti debbano seguire i percorsi individuali, ciò tenuto conto delle ampie motivazioni sul punto rese, a cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- unitamente all'incontestabile conflitto genitoriale emerso in corso di causa (che, come più volte sottolineato dal Servizio Sociale) va assolutamente sopito, pena il pregiudizio delle minori ad una crescita sana ed equilibrata ed a tal fine sono finalizzati i percorsi complessivamente sopra disposti,
fanno emergere una corresponsabilità di entrambi i genitori che, se non è tale da incidere (ad oggi) sul regime di affidamento, per il quale la C.T.U. ed il Curatore speciale concludono per la forma condivisa, senz'altro opera con efficacia processuale escludente degli invocati presupposti a sostegno della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 25/07/2023 e, poi, Parte_1 iscritto a ruolo Volontaria Giurisdizione con provvedimento presidenziale reso in pari data, contro , così provvede: Controparte_1
- rigetta le domande proposte ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 473 bis n. 39 c.p.c., per le ragioni di cui in parte motiva;
- affida , e in forma condivisa ad entrambi i genitori, che Per_3 Per_2 Persona_6 eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo,
- disponendo che le questioni di ordinaria amministrazione vengano esercitate, separatamente, da entrambi i genitori e durante il tempo nel quale il minore starà con ciascuno di essi;
- dispone che e siano prevalentemente domiciliate presso la madre, Per_2 Per_1
, alla quale è assegnata la casa coniugale;
Parte_1
- dispone che sia, allo stato, domiciliata presso il padre, , Per_3 Controparte_1
- con domiciliazione definitiva presso la madre, , all'esito Parte_1 dell'attuazione dei percorsi come individuati in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- dispone che e vedano il padre, , salvo diverso Per_1 Per_2 Controparte_1 accordo delle parti:
- il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e il fine settimana in via alternata dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
- in occasione delle festività natalizie, le figlie staranno con la madre il giorno 24 e il 31 dicembre e con il padre il giorno 25 dicembre e il 1 gennaio e così' in prosieguo in via alternata negli anni successivi;
- con la madre a Pasqua e con il padre a Pasquetta e così in via alternata negli anni successivi;
- in occasione delle rispettive feste compleanno, di onomastico, della Festa del Papà e della Mamma, con diritto al recupero del giorno di visita ordinario, non fruito, il primo giorno utile;
- durante il periodo estivo, poi, staranno con il padre almeno quindici giorni consecutivi che, in difetto di accordo, vanno individuati dal 01 a 15 agosto e con la madre dal 16 al
31 agosto, alternandosi di anno in anno;
- dispone che veda la madre, conformemente al calendario sopra indicato, Per_3 subordinato all'attuazione del cronoprogramma di riavvicinamento e rientro di Per_3 presso il domicilio materno, per le ragioni di cui in parte motiva,
- restando inteso come, una volta attuato, pari diritto di vista spetterà al padre anche nei confronti di;
Per_3
- ammonisce al rispetto del percorso di riavvicinamento di Controparte_1 Per_3 presso la madre, adoperandosi per una collaborazione efficace ed efficiente con il
Servizio Sociale delegato di CAVA DE' TIRRENI, nonché con l'ulteriore SERVIZIO
SOCIALE INCARICATO a supporto, dell'Ambito territoriale di riferimento, essendo all'uopo delegato in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- ammonisce ad assumere, conseguentemente, comportamenti Parte_1 collaborativi nella gestione del cronoprogramma, astenendosi dal porre in essere eventuali reazioni incontrollate a comportamenti del (come sopra CP_1 ammonito) che, seppur mosse da intenti benevoli, tuttavia potrebbero provocare ritardi e/o impedimenti alla piena attuazione del cronoprogramma in parte motiva indicato;
- dispone che il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, in collaborazione con il Servizio Sociale di VI SU RE (o con altro Servizio come incaricato ai sensi del provvedimento attuativo del 01.12.2025, in tal sede interamente richiamato) ottemperi a tutto quanto statuito con il presente provvedimento (percorsi individuali di supporto per le minori;
percorsi di sostegno alla genitorialità per le parti;
mediazione familiare;
percorso di sostegno individuale per e ) e Parte_1 Controparte_1 ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva,
- previo continuo monitoraggio del nucleo familiare, relazioni periodicamente al Giudice
Tutelare, salvo che riscontrino, in concreto, situazioni di urgenza tali che inducono ad effettuare comunicazioni all'Ufficio del Giudice Tutelare anche prima della scadenza suindicata;
- dispone che le minori , e seguano percorsi psicologico- Per_3 Per_1 Per_2 individuali, all'uopo delegando il Servizio Sociale sopra indicato (nonché quelli ulteriormente delegati), in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- invita le parti a cominciare e/o proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità ed i percorsi individuali come in parte motiva indicati, all'uopo delegando il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, in collaborazione con il Servizio Sociale di VI SU RE (o con altro Servizio come incaricato) e ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- tenuto conto, poi: delle attuali esigenze del figlie del tenore di vita delle medesime goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza delle medesime presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dalle dichiarazioni reddituali in atti, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
- dispone che quale genitore non domiciliatario della prole, Controparte_1 contribuisca al mantenimento di e previa corresponsione di un assegno Per_1 Per_2 mensile di € 400,00, da versare alla madre, a mezzo vaglia postale, Parte_1 bonifico bancario o postale, e/o ricarica Postepay, entro il giorno 4 di ogni mese;
- pone, in forma diretta, a carico di , quale genitore domiciliatario, Controparte_1 allo stato, di , il suo mantenimento ordinario;
Per_3
- dispone, inoltre, come, all'atto del rientro definitivo di presso la madre, Per_3
, quale genitore non domiciliatario della prole, Controparte_1
- contribuisca al suo mantenimento, da quantificarsi in euro 200,00 mensili, con le medesime modalità sopra richiamate per e;
Per_1 Per_2
- dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- dispone che il mantenimento, come sopra quantificato (euro 400,00) per e Per_1
, decorra dalla data della domanda processuale, con decorrenza di quello Per_2 previsto per (euro 200,00) al momento del rientro definitivo presso la madre e ciò Per_3 in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- pone il 100% dell'Assegno Unico, percepito per e , a Per_1 Persona_5 vantaggio della madre, ; Parte_1
- pone invece il 100% dell'Assegno Unico, percepito per , a vantaggio del Persona_4 padre, , Controparte_1
- prevedendo sin d'ora come, all'atto del rientro definitivo di presso la madre, pari Per_3 quota sarà percepita da;
Parte_1
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di nella misura del 70% e di nella Controparte_1 Parte_1 misura del 30%;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al GIUDICE TUTELARE in sede, al quale, ex art. 337 c.c., è comunicato il presente provvedimento, onde consentirgli di poter effettuare la vigilanza attiva e, pertanto, attivare i Servizi Sociali sopra indicati di CAVA
DE' TIRRENI, VI SU RE (nonché gli ulteriori Servizi individuati a supporto) per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti e , dando atto Parte_8 Controparte_1 di come sia parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio a Spese Parte_8 dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 29.09.2023.
Pone le spese di C.T.U. come liquidate da separato decreto collegiale, in tal sede confermato anche avuto riguardo alla percentuale di ripartizione, ivi prevista tra i genitori
[...]
, ammessa al gratuito patrocinio e . Parte_8 Controparte_1
Pone le spese del Curatore Speciale in solido tra i genitori, e Parte_1 CP_1
e, per l'effetto,
[...]
condanna e al pagamento, in favore dello STATO, Parte_8 Controparte_1 delle spese sostenute dal Curatore Speciale e così per la somma di euro 4.400,00, oltre al rimborso del 15%, IVA e CPA come di legge, essendo le minori, , e Per_1 Per_2 [...] astrattamente vittoriose, ammesse al gratuito patrocinio. Per_4
Così deciso, nella Camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.V.G n. 1049/2023, avente ad oggetto “Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione” promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI IO e presso il suo studio domiciliata giusto mandato in calce al ricorso;
ricorrente e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
BU EL ER e dall'Avv. LAURA FASUO, presso il loro studio domiciliato giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;
resistente nonché Avv. GAETANO NOVI, Curatore Speciale
delle minori , e , nominato con provvedimento del 05.04.2024 Per_1 Per_2 Per_3
nonché
il PM in sede parte necessaria Ragioni di fatto e di diritto della decisione In via del tutto preliminare, al fine di una maggiore chiarezza delle questioni di fatto e di diritto esaminate, le stesse verranno indicate con successione cronologica e logica a sostegno della decisione definitivamente assunta.
Al medesimo fine, peraltro, verranno riportate – per estratto e in relazione al contenuto utile ai fini della presente decisione – le parti di rilievo in relazione ai precitati provvedimenti assunti nel presente giudizio ed alla C.T.U. espletata, elementi processuali assunti a sostegno della decisione definitiva.
Ciò premesso,
con ricorso depositato il 25/07/2023, , dando atto della fine della Parte_1 relazione con , ha chiesto regolamentarsi le questioni concernenti le Controparte_1 figlie minori, , nata il [...] a [...], , nata il [...] Persona_4 Persona_5
a Salerno, , nata il [...] e, dando del pari atto della definitiva disgregazione Persona_6 del nucleo familiare – all'uopo imputandola all'eccessiva interferenza dei genitori del resistente
(e, in particolare, della madre) – ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“affidare le figlie minori , e in modo condiviso ad Persona_4 Persona_5 Persona_6 entrambi i genitori, disponendo la residenza prevalente e abituale con la madre presso la casa familiare e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé:
a. il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 nonché il sabato e la domenica a settimane alterne dalle 10.00 del sabato alle 17.00 della domenica;
b. nel periodo natalizio ad anni alterni il 24 dicembre insieme al 1 gennaio, o il 25 dicembre insieme al 31 dicembre;
c. ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. Il tutto salvo improrogabili impegni lavorativi del signor , che andranno comunicati alla signora Controparte_1 Parte_1 il prima possibile, al fine di concordare un diverso giorno di visita, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche delle bambine;
II. assegnare la casa familiare, sita a VA de' NI (SA) in via Lauro n. 18, con ogni arredo e pertinenza in godimento alla signora , al fine di abitarvi insieme alle tre figlie;
Parte_1
III. disporre a carico del signor un assegno mensile di € 900,00 (salvo una Controparte_1 maggiore quantificazione all'esito dell'esame della documentazione reddituale e finanziaria del resistente) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 300,00 per ognuna), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT costo-vita, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche, purché previamente concordate e poi documentate;
IV. disporre che lo “assegno unico e universale per i figli a carico”, istituito con il D.Lgs 29 dicembre 2021 n 230, sia escluso dal suddetto assegno di mantenimento ed attribuito interamente alla signora . Parte_1
, costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e, imputando Controparte_1 la fine dell'unione alla ricorrente – valorizzando, contestualmente, l'aiuto ricevuto nella gestione della prole, da parte della madre –, sul ritenuto presupposto della inidoneità della madre ad occuparsi delle bambine, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
Per_
“1) a. affidare in via esclusiva le figlie , e al padre, sig. Per_5 Persona_6 CP_1
, disponendo che le minori stiano con lui per tutta la settimana, con diritto della madre di
[...] vederle e tenerle con sé secondo le modalità che Codesto Tribunale riterrà più opportune nell'interesse delle stesse e, se del caso, prevedere che gli incontri madre – figlie avvengano alla presenza del padre o di altro adulto responsabile individuato da Codesto Tribunale;
b. in subordine, qualora non si ravvisino le condizioni per disporre il collocamento delle minori presso il padre, disporre l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi genitori e confermare le modalità di visita attualmente vigenti, ovvero la permanenza delle minori con il padre dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola, al lunedì mattina ( allorquando verranno ricondotte a scuola) di ogni settimana, rimettendosi all'equo apprezzamento di Codesto Tribunale in merito alla calendarizzazione delle varie festività, ricorrenze e ferie estive;
2) a. disporre che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento delle minori, ponendo in capo a ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie che verranno rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione del giustificativo fiscale;
b. in subordine, qualora venga disposto il collocamento delle minori presso la madre, disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie con un importo non superiore a 200,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
3) assegnare la casa familiare sita in a VA de' NI alla via Lauro, 18 al padre, sig. CP_1
;
[...] 4) prescrivere alla sig.ra , previa valutazione psicodiagnostica, un percorso di Parte_1 sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico;
5) Emettere ogni e più opportuno provvedimento a tutela e nell'interesse delle minori.”
Nella memoria di costituzione, peraltro, dava atto della pendenza del ricorso ex art. 333 c.c., promosso dalla Procura minorile di Salerno per alcuni comportamenti assunti dalla madre nei confronti delle bambine.
All'udienza del 06.02.2024, udite le parti ed i loro procuratori, venivano emessi i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis n. 22 c.p.c., nei termini di seguito indicati:
“preliminarmente considerato come, tenuto conto dei contenuti delle relazioni dei Servizi Sociali
(e, in particolare, di quella allegata da parte resistente, del 25.05.2023), emergano degli indici Per_ preoccupanti in ordine alla gestione concreta della prole ( , e , nate a Per_7 Per_2
Salerno, rispettivamente il 07.10.2018, il 06.11.2019 il 28.04.2021) giacché:
- è stata immotivatamente interrotta l'educativa domiciliare, stante la ferma opposizione della madre, la quale avrebbe anche inveito contro il Servizio Sociale, come incaricato dal Tribunale minorile (poi dichiaratosi incompetente) e che ciò, all'evidenza, incide, con prevalenza processuale, in ordine egli indici non particolarmente che erano emersi nella prima relazione;
- ha assunti comportamenti ingiustificabili, finanche alla presenza delle bambine che, evidentemente, sono rimaste turbate dalla reazione della madre;
- il Servizio Sociale ha condiviso le preoccupazioni del padre in ordine agli effetti emotivi negativi che i comportamenti della madre potrebbero avere sulla prole;
- sussistono, inoltre, rapporti altamente conflittuali tra le parti;
considerato come appare necessario che le minori continuino a risiedere nella casa coniugale, ciò al fine di perpetuare l'ambito domestico a loro familiare, tuttavia unitamente al padre e ciò per le ragioni in premessa indicate;
considerato come l'assegnazione della casa coniugale al padre si manifesta vieppiù imprescindibile, ciò avuto riguardo al ruolo fondamentale, anche da lui rivestito nella cura delle minori;
ritenuto, infine, come “nella scelta del genitore presso cui collocare il minore in via prevalente, da effettuarsi in base a un giudizio sulla capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto col minore, può essere preferito il padre, più presente, più educativo, e garante di maggiore stabilità” (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 20 novembre 2019, n. 30191), di talché, avuto riguardo ai fatti come dedotti ed in parte provati, alla documentazione prodotta agli atti di causa, appaia opportuno, allo stato e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, nel superiore e prevalente interesse delle figlie minori che hanno diritto a continuare a vivere nell'abitazione coniugale:
- disporne la domiciliazione presso il padre (ciò non volendo significare come la madre sia priva di capacità genitoriale, ma, più semplicemente che il padre è parimenti idoneo ad occuparsi, in via ordinaria della prole), fermo restando, tuttavia, l'affido condiviso e la necessità che la madre, per l'effetto, partecipi nelle scelte di vita di maggiore rilevanza riguardanti la prole;
- ritenuto, infine, come l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale vada disposto nell'esclusivo interesse della prole ed avuto riguardo ai parametri di valutazione sopra indicati (il padre è, parimenti, senz'altro in grado di potersi occupare in via ordinaria delle figlie);
- ritenuto, poi, sotto il profilo economico, allo stato e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento di tipo istruttorio, la madre appaia, oggi, come il coniuge economicamente più debole (giacché svolge lavori occasionali ed è proprietaria di sola quota, parte dell'immobile come indicati in atti;
avuto riguardo, invece, al reddito in parte provato e dedotto dal resistente tramite i CU, gestendo, in autonomia, l'attività di elettricista), onde occorre disporre un assegno di mantenimento per le figlie, a carico della , come quantificato, per le ragioni innanzi indicate, nei termini Parte_1 di cui al dispositivo;
- ritenuto, pertanto, come la domiciliazione della prole presso il padre imponga di prevedere (e tenuto conto di tutti gli indici reddituali sopra evidenziati) un assegno di mantenimento ordinario in favore della prole ed a carico della madre;
ritenuto, poi, necessario dover nominare un Curatore
Speciale che rappresenti processualmente gli interessi delle minori, tenuto conto di come i gravi fatti come emersi dalle relazioni del Servizio Sociale, in uno all'oggettiva difficoltà di entrambi i genitori di rappresentare, validamente e sotto il profilo squisitamente processuale, le minori e ciò ai sensi dell'art. 473bis n. 8 comma II c. tenuto conto:
- dell'oggettiva situazione di criticità, come emersa dalle relazioni del Servizio;
- inoltre, delle richieste come formulate dal padre sin dal proprio atto introduttivo, avuto riguardo, in particolare, all'affido esclusivo ed alle ragioni poste a sostegno di tale richiesta
(sostanzialmente, l'inadeguatezza della madre a svolgerne il ruolo che le è proprio) e che, all'evidenza, potrebbero necessitare di una compiuta e complessa istruttoria processuale;
precisato come il nominato Curatore Speciale, da individuare peraltro nella persona dell'Avv.
BA AN ( del foro di Nocera Inferiore, la quale, previa C.F._3 audizione delle parti, dei Servizi Sociali incaricati e presa cognizione delle condizioni psicofisiche come riscontrate nelle minori, dovrà provvedere a costituirsi entro il termine di cui al dispositivo,
a salvaguardia e tutela del loro superiore e prevalente interesse, all'uopo valutando l'adozione di ogni più opportuna iniziativa processuale;
ritenuto, pertanto, medio tempore, di dovere:
- disporre la domiciliazione delle minori presso il padre, all'uopo assegnatario della casa coniugale, sita in VA E' NI, alla via Lauro n. 18;
- regolamentare, in via provvisoria e nel superiore e prevalente interesse delle minori gli incontri con la madre, prevedendoli conformemente alle modalità come indicate dal padre, ovvero alla presenza di costui o di altra persona di comune fiducia (se del caso anche la Curatrice Speciale nominata), delegando il Servizio Sociale a prevedere un calendario di visite libere che, invero, tenga di conto delle esigenze delle minori e dell'attività lavorativa svolta da entrambe le parti;
in subordine, qualora ciò non fosse possibile (da parte del padre e nel senso dell'omessa indicazione della persona di fiducia), prevederli in forma protetta, all'uopo delegando il Servizio Sociale di
VA E' NI, luogo di attuale domiciliazione delle bambine, delegando il Servizio a prevedere un calendario e conferendo al Servizio il più ampio mandato in ordine all'an ed al quomodo di detti incontri;
- del pari, delegare il Servizio Sociale incaricato ad avvalersi di propri professionisti di fiducia, ove ritenuto anche di psicologi o neuro-psichiatri infantili, affinché valutino se, in concreto, ricorrano i presupposti per prevedere dei percorsi psicologico-individuali per le minori, previa sottoposizione a visita delle minori da parte di propri professionisti di fiducia e purché detti percorsi, all'esito della visita, non risultino superflui o addirittura dannosi;
- disporre un servizio di educativa domiciliare, per entrambe le parti, del quale si farà carico il
Servizio precedentemente incaricato, ciò al fine di supportare il nucleo familiare in atti, tenuto conto, peraltro, anche delle criticità familiari riscontrate,
- all'uopo mandando altresì il Servizio a compiere attività di periodico monitoraggio sul nucleo familiare in premessa indicato;
- il Servizio Sociale incaricato dovrà, poi, relazionare, in ordine agli incombenti sopra disposti allo Scrivente Tribunale con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta la situazione e l'urgenza del caso concreto lo richieda (e, pertanto, anche prima della scadenza mensile); - il Servizio Sociale incaricato dovrà, inoltre e preliminarmente, relazionare anche in ordine alle condizioni personali ed abitative, come riscontrate presso il domicilio del padre, della madre e nei confronti delle figlie (i rapporti tra costoro ed i rispettivi genitori, nonché con eventuali persone conviventi), disponendo la trasmissione della relazione, a questo Ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni dalla data della prossima udienza, come fissata (fermo restando l'eventuale l'urgenza informativa al punto che precede indicata);
- con riguardo, poi, all'effettivo domicilio della madre (ove successivamente non coincidente con quello in premessa indicato, tenuto conto della disposta assegnazione della casa coniugale al padre), il Servizio Sociale incaricato dovrà relazionare in ordine alle condizioni abitative riscontrate ed agli eventuali rapporti della prole con le figlie minori, nonché con eventuali persone ivi conviventi;
ritenuto, inoltre, allo stato e fatta salva ogni diversa determinazione, contrario all'interesse delle minori un loro ascolto in sede giudiziale ex art. 473bis n. 4 c.p.c., tenuto conto della loro tenera età
e del fatto che le bambine, sulla base di quanto dedotto e documentato dal padre, già versino in una situazione psicologica precaria, fermo restando ogni più opportuno accertamento come sopra delegato al Servizio Sociale;
PMQ
dato atto di quanto sopra, poiché l'esperito tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo, così provvede in via temporanea: visti gli artt.337-bis e segg. C.c., come modificato dal D.lgs. n.
154/2013 nonché dal D.lgs. n. 149/2022, nonché l'art. 473bis n. 22 c.p.c.;
a. affida i figli minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
b. attribuisce il godimento della casa coniugale a ove vi abiterà insieme Controparte_1 alle figlie, assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria delle medesime;
c. concede a termine fino al 02.04.2024 per lasciare l'abitazione coniugale, Parte_1
Per_ portando con sé i propri effetti ed oggetti personali;
d. dispone che , e vedano Per_3 Per_2 la madre con le modalità e nei termini di cui in parte motiva;
e. dispone che il Servizio Sociale di
VA E' NI(Sa) ottemperi a quanto statuito e relazioni a questo Ufficio, senza indugio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
Per_ f. nomina Curatrice Speciale di , e , l'Avv. AN BA, affinché Per_3 Per_2 provveda costituirsi entro dieci giorni dalla data della prossima udienza, come fissata, all'uopo ponendo in essere tutte le iniziative processuali a tutela del minore;
g. dispone che il Servizio Sociale delegato di effettui attività di monitoraggio, all'uopo relazionando entro quindici giorni dalla data della prossima udienza, come fissata, salvo che riscontri, in concreto, situazioni di urgenza tali che inducono ad effettuare comunicazioni all'Ufficio anche prima della scadenza suindicata;
h. riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito.
i. Tenuto conto, poi: delle attuali esigenze delle figlie, del tenore di vita delle medesime goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza delle medesime presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dalla documentazione economico-reddituale in atti, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, - dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento delle figlie in misura proporzionale al proprio reddito;
- dispone che , quale genitore non domiciliatario della prole, contribuisca al Parte_1 mantenimento delle figlie previa corresponsione di un assegno mensile di € 300,00 (di cui € 100,00 per ciascuna figlia), da versare al padre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale entro il giorno 4 di ogni mese;
- dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base deli indici
ISTAT;
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di nella misura del 75% ed a carico di nella residua Controparte_1 Parte_1 misura del 25%;
- determina, nella misura del 50%, a favore di ciascuno dei genitori, l'assegno unico, come peraltro ex lege previsto”.
Sennonché, in data 15.03.2024, dopo l'assunta riserva all'esito dell'udienza del 06.02.2024, veniva comunicata d'ufficio la pronuncia di declaratoria di incompetenza del Tribunale minorile in favore di questo Tribunale in relazione al procedimento promosso ex art. 333 c.c., assunta precedentemente, ovvero in data 15.01.2024, tramite la quale veniva dichiarata l'incompetenza funzionale, con correlata trasmissione degli atti, da parte dell'Autorità minorile, a questo Tribunale, all'uopo, pertanto, così provvedendo:
“DICHIARA l'incompetenza funzionale di questo Tribunale per essere competente il Tribunale
Ordinario di Nocera Inferiore (Sa), dinanzi al quale pende tra le stesse parti il giudizio di separazione iscritto al n. 1049/2023 R.G. ;
- DISPONE la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti del fascicolo alla indicata
A.G.;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”.
Nel caso di specie, con particolare riferimento ai comportamenti come censurati ai danni della madre, il Tribunale minorile così motivava:
“Non emergono, infine, ragioni di urgenza per provvedere in questa sede sull'affido delle minori, non emergendo situazioni di reale emergenza che impongano un affido diverso delle minori
Invero, sul punto deve darsi atto che effettivamente le innumerevoli segnalazioni dei Servizi Sociali sono state determinate dalle denunce della sig.ra che anche a questo Tribunale ha Persona_8 inviato un suo manoscritto nel quale si dice preoccupata per le condizioni, anche di salute, delle bambine. Non può sottacersi, tuttavia, che tutte le criticità sulla capacità genitoriale della sig.ra non hanno, allo stato, alcun riscontro oggettivo e che è più che Parte_1 ragionevole riferire il forte stato di ansia della madre delle piccole al suo essere stata lasciata sola nella gestione delle bambine, vicinissime di età e l'ultima nata nell'imminenza del volontario allontanamento del padre dalla casa famigliare, con un minimo aiuto economico del padre e con la necessità di lavorare per la sopravvivenza sua e delle figlie. Ciò nondimeno, e contrariamente agli assunti di parte, con l'ultima relazione del 10/11/2023 i Servizi competenti hanno dovuto riferire che da un confronto con i responsabili della Scuola d'infanzia frequentata dalle minori emerge che “la madre si rapporta alle figlie in modo amorevole, le bambine sono SEMPRE pulite, non sono MAI emerse problematiche, le bambine sono Per_ tranquille;
è molto autonoma;
quest'anno socializza dipiù; non sono trascurate Per_4 nel vestiario e la madre si mostra sempre garbata ed educata con le insegnanti”. E, dunque, dall'unico accertamento oggettivo sulla genitorialità della madre non emergono criticità a suo carico;
al contrario, le bambine sono serene ed appaiono ben curate e ciò rappresenta l'indice migliore, e comunque sufficiente in questa sede, per una delibazione positiva sulle competenze genitoriali della madre, sulle quali, va ribadito, non v'è alcuna urgenza di intervenire. Certamente la situazione, in qualche modo contaminata, in questa delicata fase successiva alla separazione, dall'inserimento di terzi nella coppia genitoriale, merita un approfondito lavoro sulla genitorialità, ma di entrambi i genitori, e di una complessa opera di mediazione familiare, gradatamente allargata anche ai nonni, perché possa essere garantita in concreto alle minori una serena vita familiare estesa anche alle figure dei nonni, realmente utili alla loro crescita equilibrata”.
Medio tempore, stante il rifiuto dell'Avv. BA ad accettare l'incarico di Curatrice , Pt_2 veniva nominato, con il provvedimento in epigrafe indicato, l'Avv. NOVI GAETANO, quale
Curatore Speciale delle minori. il quale, invece, accettava l'incarico conferitogli.
Questi, pertanto, costituitosi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito stabilire precise modalità e tempi di visita del genitore non collocatario, ossia la madre, magari valutando anche la possibilità di concedere qualche pernottamento settimanale, tenendo conto della tenerissima età delle minori. In via istruttoria, interpellare i Servizi Sociali del Comune di VA de' NI per comprendere l'attuale situazione delle minori e le loro imminenti esigenze;
disporre CTU psicologica su entrambi i coniugi per accertare la capacità genitoriale degli stessi anche al fine di determinare il regime di affidamento e le modalità di frequentazione del genitore non collocatario che meglio tuteli il benessere psico- fisico delle minori”.
Nel corso del giudizio, previo coinvolgimento dei Servizi Sociali incaricati di VA E' NI:
- con la relazione del 30.05.2024 si dava atto del clima sereno riscontrato presso l'abitazione paterna, ove erano state, provvisoriamente, domiciliate le figlie, dando, del pari atto di come, medio tempore, la Corte d'Appello avesse riformato il provvedimento provvisorio, ricollocando le bambine presso la madre e riassegnandole la casa coniugale;
- prendeva atto della dichiarata volontà della di sottoporsi a percorsi di Parte_1 sostegno psicologico e rafforzamento delle funzioni genitoriali.
Veniva, per l'effetto, depositata ordinanza di reclamo, resa dalla Corte d'Appello di Salerno, tramite la quale, pertanto, venivano adottate le seguenti statuizioni:
“1)accoglie il reclamo principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza:
dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori delle parti del presente giudizio con collocazione prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare;
il padre potrà esercitare il diritto di visita delle figlie il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00
e il fine settimana in via alternata dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
in occasione delle festività natalizie, le figlie staranno con la madre il giorno 24 e il 31 dicembre e con il padre il giorno 25 dicembre e il 1 gennaio e così' in prosieguo in via alternata negli anni successivi;
le figlie staranno con la madre a Pasqua e con il padre a Pasquetta e così in via alternata negli anni successivi;
determina a carico del padre e a favore delle figlie un assegno mensile di mantenimento di 200,00
E al mese per ciascuna figlia, assegno da corrispondere entro il 5 di ogni mese alla madre , somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
2)condanna la parte reclamata a pagare allo Stato le spese spettanti alla reclamante e al curatore speciale entrambi ammessi al gratuito patrocinio a favore dello Stato, spese che liquida – in relazione alla reclamante in E 3473,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e in relazione al curatore speciale in E 3473,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali”.
Detto Giudice, pertanto, perveniva a tali conclusioni, dando atto della sopravvenienza ai provvedimenti provvisori del decisum del Tribunale minorile, pervenuto tramite trasmissione d'ufficio il 15.03.2024 (caricato, telematicamente, il 19.03.2024) e valorizzando le motivazioni ivi adottate a sostegno dell'assenza di criticità nella madre (in particolare, relazione del
30.11.2023 che, alla data del provvedimento provvisorio, non era pervenuta a questo
Tribunale) e, conclusivamente, confermando, de residuo, i plurimi percorsi come disposti a supporto del nucleo familiare e delle minori.
Sennonché, medio tempore, la difesa di produceva report fotografico dell'abitazione CP_1 coniugale, ove era ritornata la madre con le figlie, di cui si evinceva una situazione di oggettiva incuria, relativa all'ambiente domestico ed ai vestititi delle bimbe e, per l'effetto, veniva richiesta una relazione urgente al Servizio Sociale.
Medio tempore, il Curatore Speciale ed i Servizi davano atto di aver disposto l'educativa domiciliare presso il domicilio materno ed i percorsi di sostegno psicologico per le minori, ciò
a far data dal 10.06.2024, in ossequio ai provvedimenti provvisori resi dal Giudice delegato e, sul punto, confermati, de residuo, dal Giudice del reclamo.
In data 26.06.2024 perveniva la richiesta relazione del Servizio Sociale che dava atto:
- dell'attivazione dei percorsi suddetti;
- della fissazione del primo incontro per la mediazione familiare in data 10.07.2024;
- della circostanza che, come riferito dall'educatrice, la casa apparisse in ordine e ben tenuta, differentemente dal report fotografico, come prodotto dalla difesa del
CP_1
Va, tuttavia, precisato come delle tre minori, abbia sovente assunto comportamenti Per_3 oppositivi nei confronti della madre, sino al punto di costringerla a chiedere l'aiuto del
(sul punto nota di trattazione del 29.06.2024). CP_1
Detto atteggiamento della bambina, peraltro, appare anche confermato dalla relazione del
Servizio Sociale incaricato, laddove, invero, sottolineava le continue richieste di relative Per_3 alla presenza della figura paterna.
Con l'ulteriore relazione del 05.11.2024, invero, il Servizio Sociale rappresentava:
- la necessità che seguisse un percorso psicologico;
Parte_1
- dava atto di come la diade stesse seguendo la mediazione Parte_3 familiare;
- significative modalità organizzative di nella gestione delle tre Parte_1 figlie, valorizzandone l'irritabilità ed una scarsa rete familiare a supporto, la difficoltà a gestire i capricci delle bambine che si rifiutavano di andare a scuola, il necessario supporto a che frequentava la prima elementare;
Per_3
- difficoltà di nel relazionarsi con la figura materna e, più in generale, nell'obbedire Per_3 ai propri genitori;
- significativa è, a tal fine, la reazione avuta all'atto di recarsi a scuola, quando, ivi portata dalla madre, ha cominciato a calciare ed a sputare;
- dalla relazione dell'istituto scolastico, emergeva, poi, una condizione di incuria nel vestiario nelle bambine e di assenza di regolarità negli ingressi scolastici, precisando come, durante il periodo di affidamento al padre, le stesse si recassero a scuola felici e serene;
- l'istituto scolastico, poi, segnalava atti di violenza familiare, senza, tuttavia, chiarirne la portata ed i contenuti.
Il Curatore Speciale, peraltro, recatosi sul posto, apprendeva, come riferito dall'Istituto scolastico, di come, in occasione di un litigio di con la madre, costei l'avesse rinchiusa Per_3 nella cameretta, circostanza, peraltro, riferita dalla minore al padre. Pertanto, con successivo provvedimento del 11.11.2024, il Giudice delegato così provvedeva:
“ PMQ
a. dispone che il Servizio Sociale di VA E' NI (Sa), se del caso coadiuvato dal Servizio Sociale limitrofo, ottemperi a quanto statuito e relazioni a questo Ufficio, senza indugio, in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
b. conferma i provvedimenti provvisori emessi il 11.03.2024, come risultanti dalle modifiche intervenute in sede di reclamo e, in particolare, tenuto conto dei motivi di urgenza, come sopra evidenziati dalle relazioni pervenute, confermando:
- i percorsi individuali per la prole, all'uopo autorizzando, per quanto occorrer possa (giacché già delegati), detti Servizi, qualora ritenuto necessario da professionisti di proprio riferimento, ad effettuate le visite neuropsichiatriche nei confronti delle minori sopra generalizzate, previamente, tuttavia, chiedendo il consenso ai rispettivi genitori, stante la persistenza delle condizioni di affido condiviso, fermo restando la delega suddetta, laddove detto consenso non dovesse essere fornito;
- l'educativa domiciliare presso il domicilio delle minori che, come deciso dal Giudice del reclamo, sono stati domiciliati con la madre e presso la casa coniugale;
- la mediazione familiare ed i percorsi di sostegno alla genitorialità, per entrambe le parti;
- il monitoraggio, con necessità di relazionare mensilmente e comunque entro la prossima udienza, come di seguito fissata, salva la necessità di relazionare con urgenza, laddove il caso concreto lo richieda;
c. invita a sottoporsi a percorsi di sostegno individuali, previo suo consenso, Parte_1 all'uopo delegando il Servizio Sociale sopra indicato…”,
dando, peraltro, mandato al Servizio Sociale di relazionare in merito:
“1. a quanto riferito dalle docenti delle minori, avuto riguardo alle paventate violenze domestiche sopra evidenziate, posto che, dalle relazioni prodotte, al netto di una fisiologica difficoltà della madre di gestire le figlie, con il supporto del Servizio Sociale è emerso come costei ponga in essere quanto necessario per la loro cura e per il loro sostegno, anche di tipo scolastico e ciò secondo le proprie possibilità;
2. alle attuali condizioni di salute delle minori e, più in generale, rappresentando nel dettaglio le condizioni socio-ambientali e personali nelle quali, attualmente, si trovano, valutando anche accessi domiciliari non preventivamente comunicati”. Detto Servizio, con successiva comunicazione del 27.11.2024 ha, peraltro messo in evidenza:
- l'esito negativo del percorso di mediazione familiare, al quale la non si Parte_1 sarebbe presentata, giacché risentita nei confronti del che, secondo la propria CP_1 prospettazione, l'accusava di continuo, avendo partecipato, entrambe le parti, solamente a tre incontri;
- la circostanza che avesse, più volte, manifestato il desiderio di vivere con il padre;
Per_3
- l'aver riscontrato, presso il domicilio materno, alcune difficoltà gestionali della madre (che, con fatica, rispondeva alle esigenze emotive delle bimbe), avuto riguardo, in particolare, alla minore , sottolineando, invece, un ambiente confortevole e Per_3 sicuro quello della residenza paterna;
- tuttavia, in relazione alle cure primarie (pasti ed igiene), fornite dalla madre, le stesse risultavano adeguate.
Con successiva relazione del 05.12.2024, redatta in seguito all'educativa domiciliare, invero, tenuto conto della vicenda relativa alla vicina di casa, tale , l'educatrice, recatasi in loco, Pt_4 non aveva percepito, né aveva avuto evidenza di comportamenti maltrattanti nei confronti delle minori, salvo NI affermare che – la vicina di casa – a volte si arrabbiasse “se Pt_4 facevano le brave” (rectius, se “non facevano le brave”).
Pertanto, con successivo provvedimento del 20.12.2024, veniva disposta una C.T.U., previamente confermando i provvedimenti provvisori vigenti – come intervenuti dalle modifiche in sede di reclamo – e le misure a sostegno del nucleo familiare materno e delle minori.
In particolare, il Giudice delegato così provvedeva, peraltro disponendo una C.T.U., in conformità e nei termini di seguito indicati:
“ritenuto, per l'effetto, in via del tutto preliminare, come il Servizio Sociale incaricato:
- prosegua, se del caso facendosi coadiuvare dal Servizio Sociale limitrofo, avendo rappresentato difficoltà pratico-logistiche, nell'educativa domiciliare;
- attui, inoltre, i percorsi di sostegno psicologico-individuali per le minori, anche alla luce di quanto relazionato dai rispettivi istituti scolatici, nella persona delle docenti delle minori, Servizi che, con il presente provvedimento, sono nuovamente delegati, come già disposto con precedente provvedimento del 11.03.2024, essendo, altresì, autorizzati ad effettuare le visite neuropsichiatriche nei confronti delle minori, ove ritenute necessarie da propri professionisti di riferimento della Struttura e previa naturale acquisizione del parare conforme dei genitori, stante la persistenza dell'affido condiviso, in difetto del quale resta ferma la delega precitata;
- prosegua, inoltre, con il disposto monitoraggio, all'uopo ribandendo la necessità di relazionare periodicamente e comunque ogni qual volta l'urgenza del caso concreto lo richieda;
letta, poi, la nota di chiarimenti del Servizio Sociale, laddove non emergono – allo stato – forme di violenza et similia nei confronti delle bambine, da parte della vicina di casa;
lette, poi, le considerazioni conclusive, sul punto rese dal nominato Curatore Speciale, di seguito riportate: Orbene, alla luce dei suddetti fatti e delle rassicurazioni fornite dalla educatrice sulle presunte violenze patite dalle minori ad opera della vicina di casa, resta l'urgenza di procedere alla consulenza neuropsichiatrica infantile sulle minori (peraltro, già fissata per il 19.12.2024), nonché un accertamento tecnico psicologico sui sigg. per accertare la loro capacità Parte_3 genitoriale”;
lette, infine, le ulteriori note autorizzate, come comunicate dai procuratori di
[...]
e precisato, peraltro, come, in occasione delle imminenti Parte_1 Controparte_1 festività natalizie, il padre potrà stare con le minori conformemente a quanto deciso, in sede di reclamo, dal Giudice ivi interessato;
ritenuto, pertanto, come appaia prodromico all'assunzione di ogni ulteriore provvedimento, tenuto conto dell'acceso tasso di conflittualità che caratterizza il nucleo familiare in oggetto, effettuare una consulenza tecnica, all'uopo incaricando la Dott.ssa
(C.F. ), affinché risponda ai quesiti di seguito indicati: CP_2 C.F._4
“ 1. Dica il CTU esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e le figlie minori ed i loro eventuali CTP, acquisita ogni informazione utile anche presso uffici pubblici, con immediata autorizzazione ad effettuare visite domiciliari, scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti, quali siano le condizioni psicologiche del minore ed il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, e eventuali conviventi se presenti;
2. fornisca ogni elemento utile alle decisioni su quale debba essere la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale (se in capo ad entrambi – indicando in tale caso l'opportunità di un esercizio disgiunto per eventuali atti di ordinaria amministrazione – o ad uno solo dei due genitori, al Servizio), sulla collocazione delle minori e sulla regolamentazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro dei genitori.
3. Suggerisca inoltre i provvedimenti che ritiene più opportuni nell'interesse delle minori.
4. Svolga attività di “conciliazione” e supporto ad entrambi i genitori anche al fine di consentire una soluzione amichevole del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso.
Dispone che il CTU qualora ritenga opportuno che le parti seguano percorsi di sostegno genitoriale, ovvero il minore segua percorsi di sostegno, prenda contatto con il servizio pubblico territorialmente competente per la presa in carico dei genitori e del minore, ove già detti percorsi non siano stati attivati dal Servizio Sociale incaricato” Ribadito, poi, come il Servizio Sociale di
VA E' NI sia, altresì, delegato a predisporre percorsi di sostegno psicologico-individuale per la prole, come più volte, anche in tal sede, previsto, avuto riguardo, in particolare, alle visite neuro-psichiatriche per la prole”.
Sennonché, fissata l'udienza del 04.03.2025, il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, con comunicazione allarmante del 28.02.2025, peraltro comunicata anche alla Procura in sede, riferiva di un episodio di presunta violenza ai danni di che era stata accompagnata dalla Per_3 madre al Pronto Soccorso in data 26.02.2025 per un dolore addominale, ove, poi, non venivano riscontrati segni di percosse, salvo poi, in data 27.02.2025, effettuare un ricovero diagnostico
(Dott.ssa ) di per sospetta violenza domestica. Persona_9 Per_3
Pertanto, il Giudice delegato, confermando l'udienza sopra fissata del 04.03.2025, disponeva quanto di seguito trascritto:
“- un accesso domiciliare immediato presso l'abitazione della madre, a cura del Servizio Sociale di
VA E' NI, al fine di appurare l'andamento dei fatti, per come descritto dalla suddetta relazione, per la quale, secondo quanto ivi riportato (e riferito dall'Assistente Sociale al Tes_1
Servizio Sociale di VA E' NI, su segnalazione della Dirigente Medico di U.O. Pediatria), la minore avrebbe riferito di essere stata percossa dalla madre;
Per_3
- la trasmissione immediata al PM in sede della suddetta relazione, in uno al presente provvedimento, all'uopo per il tramite del canale di trasmissione delle ipotetiche notizie di reato;
- la fissazione dell'udienza in presenza, all'orario di seguito indicato, onde valutare l'adozione dei provvedimenti più opportuni, per ivi disporre la comparizione delle parti, del Curatore Speciale e di un delegato del Servizio Sociale di VA E' NI;
- l'acquisizione dell'esito degli accertamenti medico-diagnostici, in relazione alla minore
[...] nata a [...] il [...], giacché, secondo quanto ivi riportato, sarebbe stata, in Per_4 un primo momento, ricevuta al Pronto Soccorso dell'Ospedale suddetto e, poi, ricoverata presso il suddetto reparto pediatrico del medesimo in premessa indicato;
Parte_5
- un accesso immediato, altresì, a cura del nominato Curatore Speciale, presso il nucleo familiare materno, al fine di relazionare, a questo Ufficio, dettagliatamente i fatti come svoltisi e riportati nella relazione del Servizio Sociale di VA E' NI, provvedendo all'audizione della madre e della minore ”. Per_3
Va, invero, precisato come l'audizione di e della madre non sia stata disposta in forma Per_3 delegata ai sensi dell'art. 473 bis n. 4 c.p.c., ma nell'esclusiva prerogativa delle facoltà proprie del Curatore Speciale e ciò, peraltro, ai sensi dell'art. 473 bis n.
8. c.p.c., giacché, in virtù del potere di rappresentanza sostanziale e processuale che gli è proprio, avrebbe senz'altro potuto procedere alla cognizione di fatti e/o accadimenti rilevanti, appresi presso il nucleo familiare materno e, pertanto, anche tramite e la madre (nei confronti della quale, peraltro, il Per_3
Curatore era stato delegato ad assumere informazioni); senza, invero, necessariamente attuare, in senso tecnico-giuridico, un ascolto vero e proprio.
Infatti, sulla base della disposizione normativa sopra richiamata, il Curatore, poi, ha reso i dovuti chiarimenti, desunti, peraltro:
- non solo (e non tanto) da quanto riferito dalla bambina che, naturalmente, vista l'età e lo stato emotivo compromesso, avrebbe potuto riferire fatti non rispondenti al vero;
- ma anche quanto appreso dalla madre e desunto dall'ambiente domestico riscontrato
- nonché, da ultimo ma non per ultimo, dalle istituzioni scolastiche che, invero, avevano denunciato il presunto episodio di violenza, così relazionando prontamente all'Ufficio.
All'esito dell'udienza succitata, tenutasi alla presenza delle parti, dei loro difensori e del
Curatore Speciale, pertanto, il Giudice delegato ha così provveduto:
“presa già visione della comunicazione del Servizio Sociale di VA E' NI, pervenuta il
28.02.2025, laddove, su relazione dell'Assistente Sociale , riferiva: - che la Testimone_2 piccola si sarebbe recata, unitamente alla madre, in data 26.02.2025 al Pronto Soccorso Per_3 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona, Presidio
Ospedaliero, Santa Maria dell'Incoronata dell'Olmo, Via De Marinis n. 4, VA E' NI (Sa), accusando dolori addominali e che, peraltro, secondo quanto ivi riportato, in uno primo momento il medico pediatra – che l'aveva visitata – non aveva riscontrato segni di percosse o elementi di preoccupazione, tant'è che la minore era ritornata a casa con la madre
- sennonché, in data 27.02.2025, il Dirigente medico del reparto di Pediatria, dell'indicato
Dott.ssa , riferiva all'Assistente sociale che la minore , per Parte_5 Persona_9 Per_3 sospetto di violenza domestica, era stata ricoverata per approfondimenti diagnostici;
- con riferimento al suddetto ricovero, l'Assistente Sociale, secondo quanto riferito dal padre (alla presenza di ), dichiaratosi all'oscuro del precedente accesso (del 26.02.2025), la Dirigente Per_3 scolastica lo aveva contattato, all'uopo rappresentandogli come la piccola avesse riferito di Per_3 aver subito percosse dalla madre;
considerato invero, come, in seguito all'audizione della minore da parte del Curatore Per_3
Speciale, giusta relazione in atti (e conferma in sede di udienza) è chiaramente emersa una volontà della minore di non risiedere più stabilmente con la madre, bensì con il padre, avendo rappresentato tale esigenza al nominato Curatore, all'uopo precisando come il dolore, secondo quanto riferito dalla minore, fosse presumibilmente stato provocato dall'averla la madre afferrata per la maglietta, all'altezza dell'addome, all'uscita della scuola;
considerato, altresì, come la madre, udita dal Curatore, abbia affermato quanto segue:
Per_ verso le ore 13.00 circa, sono andata a prendere a scuola per portarla a casa. Come spesso accade, ha cominciato a fare capricci e a dire che nel pomeriggio non sarebbe voluta andare al doposcuola. Oltre a contraddire ad ogni mia indicazione, di tenermi la mano, di prendere lo zainetto e così via, tentava di svincolarsi ed io, nell'intento di bloccarla, l'afferravo con forza per la maglia, all'altezza dell'addome, la stringevo e la strattonavo per evitare che mi Per_ sfuggisse dal controllo. Subito dopo, cominciava a piangere e a dire che aveva male al pancino. Io, per metterla alla prova e capire se lo diceva solo per farmi impietosire, l'avvertivo che se veramente aveva male al pancino dovevamo recarci all'ospedale per farsi visitare dal medico.
Ebbene, acconsentiva dicendo che voleva andare all'ospedale. Gli ripetevo la cosa più Per_4 volte, nel tragitto fino all'ospedale e finanche davanti all'entrata del Pronto Soccorso, ma lei rispondeva sempre di volersi far visitare. A quel punto siamo entrate e il dottore di turno la visitava e, rilevato che non vi era nulla di preoccupante, la dimetteva. Da quel momento in poi e fino a quando la mattina successiva tornava a scuola non lamentava più alcun dolore al pancino. Anzi, verso le ore 11.00 circa del giorno 27.02.2025, venivo contattata dalla maestra la quale mi Per_ raccontava che quella mattina si era tenuto in classe l'evento “latte nella scuola” e , particolarmente euforica per l'evento, si era bagnata e sporcata i vestiti e quindi era il caso di Per_ portarle un cambio di vestiario. La maestra mi inviava anche diverse foto dell'evento, in cui giocava spensieratamente con gli amici di scuola. Poi nel pomeriggio, ho appreso dal mio ex compagno che siccome all'uscita dalla scuola lamentava dolore al pancino l'aveva Per_4 portata per un controllo nuovamente al pronto soccorso di VA E' NI”;
considerato, altresì, come, dalla documentazione pervenuta dall'Ospedale presso cui , in data Per_3
27.02.2025, è stata ricoverata per accertamenti (ivi condotta, questa volta, dal padre)ed ove, alla data odierna, è ancora ricoverata, è emerso come, al netto dell'assenza di rilievi clinici significativi (nulla facendo emergere l'ecografia addominale), la minore ha continuato a lamentare il dolore nella zona addominale, presumibilmente provocato dalla energica discussione, intervenuta con la madre fuori della scuola, come sopra riportata;
considerato, altresì, come emerge anche dalla relazione del 03.03.2025, redatta dalla Dott.ssa
, Medico in servizio presso il Reparto di Pediatria del Nosocomio sopra indicato Persona_9 ove è stata ricoverata, come, per effetto degli accertamenti strumentali, non siano state Per_3 evidenziati segni di lesione evidente – nemmeno, per quel che risulta dalla documentazione comunicata, in seguito all'ecografia addominale, come disposta – ma la bambina riferiva dolenzia nella zona addominale, presumibilmente provocata dalla discussione intervenuta con la madre che, per calmarla, l'aveva energicamente strattonata per la maglietta, come, peraltro, anche confermato dalla madre stessa in sede di udienza e, dapprima, proprio al pronto soccorso, in occasione dell'accesso del 26.02.2025;
considerato, pertanto, come, in disparte di ogni più compiuto accertamento, tenuto conto di come l'evento suddetto abbia, all'evidenza, fatto emergere un'evidente distonia relazionale tra la minore e la madre di talché appare, oggi, necessario, anche tenuto conto della dichiarata Per_3 volontà della minore, rappresentata anche al Curatore Speciale, di assecondarla, onde poter ristabilire la giusta serenità familiare e, peraltro, riportare nell'alveo di una genitorialità equilibrata l'esercizio della funzione genitoriale materna, già provata dall'oggettiva difficoltà di dover attendere, da sola, alle cure di tre figlie minori;
considerato, peraltro, come la stessa madre – al nominato Curatore Speciale – abbia affermato di avere difficoltà nella gestione, in modo particolare, di , giacché il Per_3 rapporto, con lei instaurato, sarebbe particolarmente problematico e conflittuale, al netto, peraltro, delle reazioni che le altre due sorelline avrebbero, ogni qual volta la madre cerca di imporsi come figura genitoriale;
ritenuto, pertanto, in via d'urgenza ed a salvaguardia del superiore e prevalente interesse della minore come la sua dichiarata volontà, in uno ai fatti come avvenuti i giorni 26 e 27 Per_3 febbraio u.s. impongano allo stato, in attesa di un più compiuto accertamento (peraltro in corso), di disporne la domiciliazione presso il padre in via prevalente, fermo restando il resto dei provvedimenti provvisori, come modificati anche in sede di reclamo, prendendo, infine, atto di come sia ancora ricoverata;
Per_3
considerato, a tal fine, come, prendendo atto della richiesta “autorizzazione” alla dimissione, come formulata dal reparto di Pediatria del suddetto ospedale, questo Giudice non abbia alcun potere al riguardo, giacché le condizioni cliniche, per l'eventuale dimissione di , non possono che Per_3 essere valutate dai medici che l'hanno in cura, ai quali, pertanto, questo Giudice delega l'incombente, tuttavia precisando, invero, come la consegna della minore potrà essere effettuata al padre, , attuale domiciliatario, in via prevalente, della figlia;
Controparte_1
Per_ preso, poi, atto di come, ad oggi, e stiano presso la nonna paterna, per le Per_2 dichiarate – dal padre – ragioni all'udienza odierna, tuttavia contro la volontà della
, la quale si è opposta a tale domiciliazione;
Parte_1
Per_ precisato, inoltre, come, in relazione alle sorelline e , occorra, sul punto, Per_2 confermare i provvedimenti provvisori vigenti, come peraltro riformati dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, giacché, in disparte delle difficoltà fisiologiche manifestate dalla madre nella gestione del rapporto con le figlie – difficoltà, peraltro, già messe in evidenza dal contenuto motivazionale dell'ordinanza emessa in sede di reclamo e ritenute, in quella sede, inidonee a sorreggere il contenuto motivazionale del provvedimento di questo Giudice, poi riformato –, allo stato e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento di tipo istruttorio, non ricorrono affatto elementi sopravvenuti idonei a comportare una riforma integrale dei provvedimenti provvisori vigenti, poiché, come peraltro anche emerso dall'educativa in corso, nei confronti della non è mai stata messa in evidenza una congenita difficoltà a Parte_1 gestire il proprio ruolo materno, ma, più semplicemente, una difficoltà fisiologica, derivante dall'essere sola e dal doversi occupare di ben tre minori;
valorizzate, a tal fine, anche le informazioni, come ribadite in sede di udienza dal Curatore, Per_ laddove la criticità maggiore riguardava , non avendo e mai riferitogli Per_3 Per_2 di voler risiedere stabilmente con il padre e che, invero, le criticità riportate dal anche CP_1 in sede di udienza e per il tramite dei propri procuratori, pertengono, invero, alla più volte ribadita difficoltà della madre di occuparsi di tutte e tre le minori, difficoltà che, tuttavia, non è mai stata tale da rescinderne la funzione genitoriale materna, dovendo, invero, semmai essere supportata, anche dal Servizio Sociale, nella cura ed educazione delle figlie;
considerato, pertanto, come, avendo riguardato i fatti, per come esposti e come risultante dalla documentazione pervenuta in relazione a , la modifica non potrà che concernere unicamente Per_3 detta minore, anche all'uopo valorizzando il contenuto delle relazioni del Servizio Sociale, medio tempore pervenute, da cui, lo si ripete, non sono mai emerse serie criticità gestionali, tali da comportare l'integrale riforma dei provvedimenti vigenti, nel senso suindicato e, lo si ripete, come già osservato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo;
ritenuto, altresì, di dover conferire l'incarico alla nominata Consulente che già ha fatto pervenire il proprio giuramento telematico;
considerato, infine, come, prendendo atto della richiesta “autorizzazione” alla dimissione, come formulata dal reparto di Pediatria del suddetto ospedale, in persona della Responsabile Dott.ssa
, questo Giudice non abbia alcun potere al riguardo, giacché le condizioni cliniche, Persona_9 per l'eventuale dimissione di , non possono che essere valutate dai medici che l'hanno in cura, Per_3 ai quali, pertanto, questo Giudice non può che delegare l'incombente, tuttavia precisando, invero, come la consegna della minore potrà essere effettuata al padre, , attuale Controparte_1 domiciliatario, in via prevalente, della figlia, naturalmente al ricorrere dei presupposti clinici e secondo la loro scienza ed esperienza;
IL GIUDICE
Letto l'art. 473 bis n. 23 c.p.c., a parziale modifica dei provvedimenti provvisori vigenti,
Dispone che , nata a [...] il [...], sia domiciliata, in via prevalente, Persona_4 presso il padre, , disponendo, altresì che si adoperi per andare a prelevare Controparte_1 la minore presso il Nosocomio, ove la minore è ricoverata, non appena i sanitari – che l'hanno in cura – ne disporranno la dimissione tenuto conto del quadro clinico da costoro accertato;
delega, peraltro, il Curatore Speciale a rappresentare, con il mezzo più celere e con urgenza, all'Ospedale – in persona del Responsabile che, attualmente, ha in cura – l'attuale e diversa Per_3 domiciliazione di , come in tal sede disposta presso il padre, il quale, pertanto, Persona_4 avrà facoltà di ritirare la minore presso il Nosocomio suddetto;
conferma, de residuo, i provvedimenti provvisori emessi e come risultanti dalla modifica intervenuta in sede di reclamo e, per l'effetto, ponendo il mantenimento di a carico della madre, come già quantificato in euro Per_3
200,00 ed in favore del padre, attuale domiciliatario della minore;
dispone, inoltre, a cura del Servizio Sociale di VA E' NI (Sa), uno stretto monitoraggio del nucleo familiare, sia materno che paterno, con invito a relazionare allo Scrivente con cadenza periodica (non oltre i 15 giorni), anche solo per comunicare l'andamento della nuova domiciliazione, come disposta ed il rapporto delle tre figlie minori con entrambi i genitori, disponendo, altresì, la necessità di relazionale, con urgenza, a questo Giudice, qualora siffatta necessità sorga prima della scadenza del termine precitato, nonché, infine, proseguendo nell'attività di sostegno al nucleo familiare e nei percorsi individuali, anche nei confronti delle minori, come da tempo attivati”.
Con tale provvedimento, pertanto, si procedeva al conferimento dell'incarico peritale ed all'uopo rinviando per l'esame della relazione.
Medio tempore, effettuate le visite neuropsichiatriche per le minori, emergeva come, pur in assenza di elementi psicopatologici rilevanti, apparisse fondamentale riaffidare il caso al
Servizio Sociale incaricato, al fine di proseguire nell'educativa domiciliare e nei percorsi individuali dei rispettivi genitori posto che il fatto familiare – altamente conflittuale – nel lungo periodo avrebbe potuto costituire un fattore di rischio per lo sviluppo dei quadri psicopatologici per le minori.
In particolare, è stato messo in evidenza:
- per “difficoltà nella regolazione emozionale”, di cui, peraltro, in plurime occasioni Per_3 la bambina ha dato prova nelle reazioni oppositive assunte, sovente, nei confronti della madre;
- per NI un “disturbo semplice del linguaggio”;
- per GAIA “difficoltà nella regolazione del controllo sfinterico e nella regolazione emozionale” (conclusioni di cui alle relazioni in atti).
Conclusivamente, gli specialisti – che hanno visitato le minori – mettevano in evidenza la necessità che l'alta conflittualità, invero da sempre emersa nella diade
, cedesse il passo ad un ambiente familiare più sereno, con implicito Parte_3 invito ad entrambi i genitori ad assumersi le proprie responsabilità, al fine di collaborare proficuamente nell'ambito della gestione della prole.
Va, invero, precisato come, con successivo reclamo avverso il provvedimento reso il
04.03.2025, la Corte d'Appello di Salerno, con provvedimento del 14.05.2025, ha così provveduto:
“La Corte di Appello di Salerno, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma parziale del provvedimento impugnato dispone che
, affidata in via condivisa ai genitori, sia collocata in via prevalente presso la madre Persona_4
e revoca l'assegno di mantenimento di 200,00 E posto a carico di a favore della Parte_1 figlia;
conferma nel resto il provvedimento impugnato;
Persona_4
2)condanna il reclamato a pagare le spese a favore della reclamante e per essa, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali. La Corte di Appello di Salerno, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1)accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma parziale del provvedimento impugnato dispone che , affidata Persona_4 in via condivisa ai genitori, sia collocata in via prevalente presso la madre e revoca l'assegno di mantenimento di 200,00 E posto a carico di a favore della figlia;
Parte_1 Persona_4 conferma nel resto il provvedimento impugnato;
2)condanna il reclamato a pagare le spese a favore della reclamante e per essa, in quanto ammessa al gratuito patrocinio, a favore dello Stato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali”.
In sintesi, in sede di reclamo, al netto della eccepita audizione di per il tramite del Per_3
Curatore (su cui si è chiarito sopra), è stata messa in evidenza la circostanza di come l'evento del litigio intercorso tra e la madre – conclusosi con l'accesso della bambina al Pronto Per_3
Soccorso, da cui, poi, non erano emersi segni di violenza – non potesse da sé solo valere quale motivo di modifica, non essendo state ravvisate ragioni tali da disporre difformemente ai provvedimenti come precedentemente assunti in sede di prima riforma e dovendosi, pertanto, attendere gli esiti della disposta C.T.U. Pertanto, all'esito della riforma del provvedimento provvisorio, le minori erano, nuovamente, tutte domiciliate presso la madre, confermando, de residuo, i provvedimenti provvisori vigenti
(assegnazione casa coniugale;
mantenimento delle bambine a carico del padre e diritto di visita paterno).
Va, peraltro, dato atto di come, dopo la provvisoria domiciliazione di presso il padre, Per_3
l'ambiente domestico materno era apparso più sereno ed equilibrato, peraltro riuscendo la a gestire più efficacemente e – trovate più serene – anche grazie Parte_1 Per_1 Per_2 all'aiuto della propria madre, precisando come la avesse accolto gli inviti a Parte_1 favorire il rinforzo delle competenze prosociali delle piccole, inserite in contesti educativi e di relazione tra pari;
si dava, inoltre, atto di come la rispettasse l'educativa Parte_1 domiciliare, come disposta dal Giudicante.
Medio tempore, in data 31.05.2025 era depositata la C.T.U.
In via del tutto preliminare, a prescindere dal contenuto motivazionale che ne ha recepito alcune conclusioni (su cui infra), in relazione alle doglianze dei procuratori della Parte_1
e del Curatore Speciale, veniva messo in evidenza come, mentre con la bozza la C.T.U. aveva concluso per la conferma dello status quo – ovvero la domiciliazione di e Per_1 Per_2 presso la madre e di presso il padre – con la risposta alle osservazioni delle parti, la C.T.U. Per_3 aveva, invece, concluso differentemente, all'uopo optando per la domiciliazione di tutte e tre le bambine presso il e, peraltro, questa era stata, in definitiva, la versione trasmessa CP_1 all'Ufficio.
Pertanto, tenuto conto della lesione del contraddittorio processuale derivatane, giacché le parti nulla avevano potuto osservare in relazione alle nuove parziali conclusioni rassegnate (posto che, quanto al regime di affido ed ai percorsi da seguire, erano rimaste le medesime) con provvedimento del 30.06.2025, Il Giudice delegato salvaguardava il diritto di difesa processuale delle parti, nei termini di seguito indicati:
“a. delega il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI all'attuazione di quanto dettagliatamente esposto in premessa, ivi compreso il rientro di presso il domicilio materno, come da Per_3 statuizioni emesse dal Giudice del reclamo;
b. dà atto dell'efficacia dei provvedimenti provvisori a tutela e salvaguardia della prole minore, come risultanti dalle intervenute modifiche in sede di reclamo;
c. dispone che la Consulente, sotto il vincolo del giuramento già prestato, fornisca i suddetti chiarimenti, all'uopo assegnando:
- termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per il deposito della bozza,
- ulteriore termine, alle parti, di giorni 15 per le proprie osservazioni e decorrente dalla scadenza del primo termine,
- nonché, infine, termine di giorni 10, per la nominata C.T.U., per il deposito dell'elaborato definitivo, decorrente dalla scadenza del termine per le osservazioni delle parti…”.
Va, invero, precisato come i quesiti integrativi resi siano stati i seguenti:
Per_
“1. indichi, con urgenza, il CTU un percorso concreto per attuare il ricongiungimento tra e la madre, suggerendo un cronoprogramma che veda anche il supporto materno (nei confronti della quale, in atto, già vi è, in atto, l'educativa domiciliare) come un aiuto parallelo e non come una pregiudiziale ostativa al ricongiungimento, laddove non di diverso avviso, all'uopo, per l'effetto, fornendo ausilio al Servizio Sociale sul punto delegato;
2. motivi le ragioni, circa la difformità – peraltro sostanziale – tra le conclusioni come assunte nella bozza e quelle, invece, riportate nell'elaborato definitivo, poi sottoposto all'attenzione di questo Giudice;
3. esaminata l'ordinanza della Corte d'Appello del 19.05.2025 e, più in generale, i provvedimenti come emessi in corso di causa dal Giudicante (ivi compresi quelli del Tribunale minorile), fornisca le motivazioni e le sottese ragioni che hanno indotto ad assumere atteggiamenti oppositivi Per_3 nei confronti della madre, valutando se l'attuale atteggiamento della bambina sia una reazione al contesto familiare paterno e materno ed al conflitto genitoriale scaturito, oppure costituisca un indicatore di eventuali criticità pregresse nel rapporto con la madre;
4. accerti, altresì, quale sia, all'attualità, la migliore domiciliazione della prole, descrivendo, per l'effetto, se scaturiscono pregiudizi all'equilibrio psico-fisico delle bambine, ove si propenda per una o per l'altra domiciliazione (presso il padre o presso la madre), motivandone, coerentemente, le ragioni;
5. accerti, inoltre, in relazione al nucleo familiare materno e paterno, se le scelte assunte nell'ambito della gestione della prole siano frutto di un condizionamento del contesto familiare in cui i genitori vivono o esterno ad esso, oppure siano la conseguenza di scelte deliberatamente ed incondizionatamente assunte dai rispettivi genitori nel pieno esercizio della propria responsabilità genitoriale;
6. renda, infine, i più opportuni chiarimenti, all'uopo fornendo le risposte ai quesiti avuto riguardo ai provvedimenti giudiziali emessi, anche dal Tribunale minorile di Salerno”.
Pertanto:
- depositata la perizia integrativa con successivo deposito del 29.07.2025 (a cui, previamente, era stata disposta, d'ufficio, la rinnovazione, giacché non era stata data la possibilità, alle parti, di presentare le proprie osservazioni)
- e, medio tempore, disposto il piano di rientro di (proposto del C.T.U. il 01.07.2025, Per_3 con la collaborazione del Servizio Sociale incaricato e coevo provvedimento del
08.07.2025 di convalida del Giudice delegato) presso l'abitazione familiare, il tutto in esecuzione del provvedimento reso dalla Corte d'Appello,
è stato disposto un rinvio per la decisione, ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., all'udienza del 18.12.2025, all'uopo assegnando termini ridotti per il deposito delle memorie conclusive.
Sennonché, medio tempore, sono insorte difficoltà nell'attuazione del provvedimento come risultante dalle ultime modifiche, intervenute in sede di reclamo, avuto riguardo, in particolare, all'evento del 07.10.2025, giorno del compleanno di , quando la bambina, dopo un'iniziale Per_3 atteggiamento sereno, manifestava una ferma opposizione nel volersi intrattenere con la madre.
Pertanto, previo ricorso ex art. 473 bis n. 38 c.p.c. – in tal senso riqualificato dal Giudice delegato
– si è tenuta l'udienza del 04.11.2025 ove, udite le parti, all'esito sono stati resi i seguenti provvedimenti attuativi del decisum della Corte d'Appello, come intervenuto in sede di reclamo che, allo stato, risultava essere vigente e, per l'effetto, attuabile:
“5. ammonisce al rispetto del percorso di riavvicinamento di presso Controparte_1 Per_3 la madre, adoperandosi per una collaborazione efficace ed efficiente con il Servizio Sociale delegato di CAVA DE' TIRRENI, nonché con l'ulteriore SERVIZIO SOCIALE INCARICATO a supporto, dell'Ambito territoriale di riferimento che il Servizio Sociale di VA E' NI vorrà, con urgenza, individuare, essendo all'uopo delegato in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
6. ammonisce ad assumere, conseguentemente, comportamenti Parte_1 collaborativi nella gestione del cronoprogramma, astenendosi dal porre in essere eventuali reazioni incontrollate a comportamenti del (come sopra ammonito) che, seppur mosse CP_1 da intenti benevoli, tuttavia potrebbero provocare ritardi e/o impedimenti alla piena attuazione del cronoprogramma in parte motiva indicato;
7. invita e a sopporsi a percorsi di sostegno alla Parte_1 Controparte_1 genitorialità e di mediazione familiare, all'uopo incaricando il Servizio Sociale di CAVA DE'
TIRRENI che, nell'attuazione dello specifico mandato, vorrà anche avvalersi di professionisti di altro SERVIZIO SOCIALE operante nel medesimo AMBITO e/o PIANO DI ZONA, onde consentire, alle parti di approcciarsi serenamente con gli operatori sociali, al fine di consentire loro di intraprendere e, per l'effetto, concludere, i suddetti percorsi positivamente;
8. dispone, a carico del Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, in uno al SERVIZIO SOCIALE come sopra individuato dagli operatori di VA E' NI, l'immediata ripresa del piano di riavvicinamento di alla madre, nonché all'attuazione dei provvedimenti comunque vigenti;
Per_3
9. riserva ogni ulteriore e più opportuna – nonché definitiva – determinazione alla statuizione collegiale;
10. dispone, a cura della Cancelleria, la definizione del presente sub-procedimento, fermo restando il rinvio, come già disposto, all'udienza del 18.12.2025 p.v. per il procedimento principale”.
Per l'effetto, il procedimento è pervenuto all'udienza del 18.12.2025, ove le parti ed il Curatore speciale, previo inoltro delle note conclusive, hanno rassegnato le definitive conclusioni ed il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis n. 28 c.p.c.
In definitiva, , per il tramite dei propri procuratori, ha così concluso: Controparte_1
“1) In via preliminare: a) rigettare tutte le richieste della sig.ra , comprese quelle di Parte_1 inutilizzabilità e, in subordine, di rinnovazione della Ctu;
Nel merito:
Per_ 2) affidare in via super- esclusiva le minori , e al padre, sig. Per_5 Persona_6 CP_1
, con collocamento presso di sé, quale figura di riferimento attualmente in grado di
[...] garantire un ambiente sereno, coerente e rispondente ai bisogni affettivi ed educativi delle bambine.
Per_
3) Relativamente alla minore : a) disporre la sospensione, ad horas, degli incontri obbligati Per_ tra la minore e la madre, sig.ra , demandando alla libera e spontanea Parte_1 volontà della minore la determinazione dei tempi e delle modalità di eventuali incontri, al fine di tutelarne la serenità emotiva e la stabilità psicologica;
b) Prevedere la possibilità di una più puntuale calendarizzazione degli incontri soltanto all'esito di un percorso psicologico obbligatorio da parte della sig.ra , da svolgersi presso struttura pubblica individuata Parte_1 dai Servizi competenti, percorso finalizzato alla rielaborazione delle proprie condotte e al recupero di adeguate competenze genitoriali da parte della stessa;
c) Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti la supervisione del percorso terapeutico individuale della sig.ra e la valutazione dei tempi e delle modalità di una ripresa dei contatti madre–figlia, Parte_1 secondo una prefissata calendarizzazione, solo qualora ricorrano condizioni rispettose del Per_ benessere psicologico e relazionale di;
Per_ 4) Quanto alle modalità di incontro tra la madre e e : disporre che avvengano previa Per_5 supervisione iniziale degli incontri madre-figlie, con supporto da parte di un operatore terzo, al fine di osservare e correggere eventuali dinamiche disfunzionali e valutare, in corso d'opera,
l'evoluzione della relazione, evitando esposizioni non protette delle minori a potenziali stress emotivi;
5) disporre un assegno di mantenimento a carico della sig.ra , quale genitore non Parte_1 domiciliatario della prole, per contribuire al mantenimento delle tre figlie da quantificarsi in misura ritenuta equa, da versare al padre a mezzo vaglia postale, bonifico bancario o postale al sig. entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat;
Controparte_1
6) Disporre che il sig. , in ragione dell'affidamento super-esclusivo delle minori e del CP_1 collocamento prevalente presso di sè, percepisca il 100% dell'assegno unico ed universale;
7) Disporre che ciascun genitore provveda, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle minori;
8) assegnare la casa familiare sita in a VA de' NI alla via Lauro, 18 al padre, sig. CP_1
;
[...]
9) Prescrivere alla sig.ra , un percorso di sostegno alla genitorialità e di supporto Parte_1 psicologico, oltre che una terapia farmacologica secondo le modalità prescritte dal Ctu;
10) Emettere ogni e più opportuno provvedimento a tutela e nell'interesse delle minori;
11) Porre a carico integrale della sig.ra le spese sostenute per l'espletamento della Ctu;
Parte_1
12) Revocare la condanna alle spese di lite del reclamo disposta a carico del sig. , CP_1 potendosi, nella specie, applicare la medesima normativa prevista per i procedimenti cautelari in ragione del definitivo esito positivo del giudizio di merito;
13) Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione”,
laddove , invece, ha così concluso: Parte_1
“1. Dichiarare la relazione di CTU (dott.ssa ), e la relativa integrazione, inutilizzabili ai fini CP_2 della decisione per i motivi esposti negli atti di causa;
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, disporre il rinnovo integrale delle operazioni peritali, affidandole a un nuovo Consulente;
3. Disporre un'autonoma indagine psicologica sulla minore , affidata a struttura Persona_4 pubblica o a professionista terzo e imparziale, al fine di accertare la reale origine del suo comportamento oppositivo e di fornirle un adeguato sostegno per superare l'evidente conflitto di lealtà cui è sottoposta.
Nel merito:
4. Dare piena ed immediata attuazione a quanto già statuito dalla Corte d'Appello di Salerno, disponendo il rientro immediato della minore presso l'abitazione materna e, per Persona_4
l'effetto, confermare la domiciliazione di tutte e tre le minori presso la madre, con contestuale assegnazione della casa familiare.
5. Affidare le figlie minori , e in modo condiviso ad Persona_4 Persona_5 Persona_6 entrambi i genitori, disponendo la residenza prevalente e abituale con la madre presso la casa familiare e con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé come segue: a. il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00, nonché il sabato e la domenica a settimane alterne dalle 10.00 del sabato alle 17.00 della domenica;
b. nel periodo natalizio ad anni alterni il 24 dicembre insieme al 1 gennaio, o il 25 dicembre insieme al 31 dicembre;
c. ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
il tutto salvo improrogabili impegni lavorativi del signor che Controparte_1 andranno comunicati alla signora il prima possibile, al fine di concordare un Parte_1 diverso giorno di visita, nel rispetto delle esigenze ludiche e scolastiche delle bambine;
6. Assegnare la casa familiare, sita a VA de' NI (SA) in via Lauro n. 18, in godimento alla signora , al fine di abitarvi insieme alle tre figlie;
Parte_1 7. Disporre a carico del signor un assegno mensile di € 1.050,00 (€ 350,00 per Controparte_1 ognuna) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, oltre il 70% delle spese straordinarie (mediche, ludiche e scolastiche) previamente concordate e documentate;
8. Disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico sia attribuito interamente alla signora;
Parte_1
9. Accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata del signor per aver CP_1 resistito nel presente giudizio con malafede e colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa, in favore della ricorrente;
10. Condannare il signor , ai sensi dell'art. 473-bis.39 c.p.c., al risarcimento del Controparte_1 danno arrecato alla minore e alla sig.ra a causa della sua grave Persona_4 Parte_1
e reiterata condotta ostruzionistica, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
11. Ammonire formalmente il signor per la grave condotta tenuta in palese Controparte_1 violazione dei provvedimenti giudiziari e dei doveri genitoriali, avvertendolo che ogni ulteriore comportamento elusivo o manipolatorio potrà comportare, oltre alle sanzioni pecuniarie, una riconsiderazione complessiva delle sue competenze genitoriali che potrà condurre a una revisione in senso restrittivo delle modalità di frequentazione anche con le altre figlie;
12. Liquidare i compensi professionali di causa, oltre maggiorazione ex art 4 comma 1-bis del D.M.
55/2014, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA, come per legge, come da istanza ex art. 82 D.P.R.
115/2002 che si depositerà telematicamente, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'ammissione della signora Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato;
13. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno
[...] nell'interesse delle minori”,
mentre, infine, il Curatore Speciale ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, preliminarmente disporre il rinnovo della C.T.U., e, in ogni caso, così provvedere:
a) affidare le minori , e , in forma condivisa, ad Persona_4 Persona_5 Persona_6 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la casa familiare e la sig.ra Parte_1
, con facoltà del padre di vederle e tenere con sé almeno due volte a settimana e un week
[...] alterno, oltre che nelle diverse festività Natalizie, Pasquali e periodo estivo come da calendario a farsi;
b) disporre la continuazione delle misure di sostegno già in essere, quali educativa domiciliare e il monitoraggio del nucleo familiare per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di VA de' NI nonché affiancare la sig.ra con un percorso individuale e/o genitoriale e psicologico;
Parte_1
c) emettere qualsivoglia e opportuno provvedimento a tutela e nell'interesse esclusivo e preminente delle minori”.
∗∗∗
Sul regime di affidamento delle minori.
Ciò premesso, sul piano procedurale, deve osservarsi che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 219 del 10/11/2012, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., così come sostituito, sono divenuti di competenza del Tribunale ordinario i provvedimenti di cui all'art. 317 bis c.c., oggi previsti dagli art. 337 bis e ss. c.c., concernenti l'affidamento e il mantenimento della prole nel caso di figli di coppie non sposate, prima di competenza del Tribunale per i Minorenni.
Nel merito, in tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della
Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai "provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti,
l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI,
2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
In concreto, la partecipazione del genitore non convivente alle decisioni relative ai figli, fulcro dell'affidamento condiviso, è imprescindibilmente collegata alla condivisione dei compiti di cura, istruzione ed educazione dei minori e deve necessariamente corrispondere ad una concreta partecipazione alla quotidianità della loro vita.
Nel caso di specie, all'attualità ed all'esito dell'istruttoria disposta (di cui supra), ivi comprendendo, pertanto, anche le integrazioni peritali come disposte a salvaguardia del contraddittorio processuale, non sono affatto emerse circostanze ostative all'affidamento condiviso, per il quale, oltretutto, conclude anche il nominato Curatrice Speciale, nonché la ricorrente stessa e che, invero, è stato – peraltro, da sempre – disposto in via provvisoria e mai oggetto di riforma in sede di reclamo.
In relazione alle problematiche processuali intercorse in seno alla C.T.U. – che, peraltro, verrà utilizzata nella sola parte relativa alle conclusioni, da ultimo, condivise, in parte, anche dalla ricorrente – occorre, in via del tutto preliminare, precisare quanto segue:
- l'elaborato peritale ha dato ampio conto dei criteri scientifici utilizzati, al fine di pervenire alle conclusioni rassegnate, procedendo all'audizione dei genitori, delle minori, dei Servizi Sociali e dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche che sono state convolte nella vicenda;
- ha, peraltro, in relazione alle osservazioni delle parti, dato conto delle ragioni che hanno portato la Consulente a rassegnare le conclusioni rese;
- il lavoro si è sostanziato in un operato altamente qualificato, istruito e completo
(circostanza di cui, peraltro, ne ha dato atto anche il Curatore Speciale con la nota del
09.07.2025), ancorché questi si sia opposto (come anche il procuratore di [...] ), alla difformità tra conclusioni peritali “definitive” e quelle Parte_1 precedentemente comunicate come “bozza”, con riferimento, peraltro, alla diversa domiciliazione di e , dapprima disposta presso la madre e, poi, insieme Per_1 Per_2
a , presso il padre;
Per_3
- sono, peraltro, state sentite, dalla nominata C.T.U. le minori, le parti, gli Istituti scolastici di riferimento ed i Servizi Sociali, di talché la C.T.U. ha avuto a disposizione un ampio bagaglio conoscitivo di fatti e circostanze che poi, nelle rassegnate conclusioni, ha posto alla base dell'elaborato peritale, come da ultimo integrato con deposito del 29.07.2025;
- in relazione, poi, alla divergenza tra la prima conclusione rassegnata (domiciliazione di presso il padre;
di e presso la madre) rispetto a quella definitiva, Per_3 Per_1 Per_2 resa all'esito delle fornite osservazioni (di tutte e tre le minori presso il padre) va, tuttavia, precisato come, nel corso del giudizio, sia stata disposta un'integrazione peritale (con i quesiti in parte espositiva riportati, all'uopo, peraltro, anche recependo le indicazioni della difesa della ) che, pertanto, ha dato ampio conto delle Parte_1 ragioni di tale difformità, concludendo, in via definitiva, per la domiciliazione delle minori presso il CP_1
- va, tuttavia, sin d'ora precisato come il Tribunale, sulla base delle considerazioni di seguito indicate, ritiene di aderire alle prime conclusioni come rassegnate dalla C.T.U., alle quali, pertanto, le parti hanno potuto rendere le proprie osservazioni (senza comportare il cosiddetto “effetto sorpresa” e sulle quali, poi, la C.T.U. (lo si ripete) è stata chiamata a rendere i più opportuni chiarimenti integrativi, depositati il 29.07.2025, ove ha coerentemente concluso come già preannunciato nella versione della “bozza” del rinnovato chiarimento (ovvero ribadendo la domiciliazione delle minori presso il padre)
a cui le parti hanno potuto presentare le proprie osservazioni.
Ciò premesso,
in relazione al regime di affido, va confermato quello condiviso.
A tal fine, infatti, la C.T.U. ha, invero, così concluso (peraltro, senza divergenza alcuna tra “bozza”
e versione “definitiva”):
“L'esercizio della responsabilità genitoriale resterà condiviso, con giorni di visita invariati:
- Martedì e giovedì pomeriggio: le bambine potranno riunirsi con la madre, favorendo una continuità nella relazione affettiva e nella gestione quotidiana.
- Sabato o domenica alternati: le bambine trascorreranno il sabato e la domenica a settimane alterne con la madre in attesa che vengano attivati e consolidati i percorsi di supporto indicati.
Sarebbe opportuno prevedere una supervisione iniziale degli incontri madre-figlie, con supporto da parte di un operatore terzo, al fine di osservare e correggere eventuali dinamiche disfunzionali e valutare, in corso d'opera, l'evoluzione della relazione, evitando esposizioni non protette delle minori a potenziali stress emotivi. Quanto proposto con verifica periodica da parte dei Servizi
Sociali, con relazioni bimestrali al Tribunale, sulla qualità delle relazioni familiari, sull'aderenza della madre al percorso terapeutico e sull'andamento del benessere delle minori. Se le relazioni dei Servizi Sociali attesteranno l'adesione della signora ai percorsi indicati, la sua Parte_1 crescente collaborazione e un atteggiamento più empatico e maturo nei confronti delle bambine, si riterrà opportuno prevedere un progressivo ritorno alla modalità di visita con weekend alternati per poi rivalutare la possibilità che le bambine le vengano riaffidate.
Si accoglie inoltre quanto suggerito dal dr. “In ossequio a quanto emerso dalla valutazione Per_10 specialistica psichiatrica della sig.ra – nonché confermato dalla valutazione Parte_1 psicodiagnostica – si ritiene necessario, in questa sede, sottolineare la necessità che il CTU proponga alla signora la sottoposizione ad adeguata terapia psicofarmacologica, Parte_1 posto che, nelle condizioni diagnosticate la psicoterapia è considerata il trattamento di prima scelta, ma la psicofarmacologia può avere un ruolo complementare, in particolare per il trattamento sintomatico (sintomi quali instabilità dell'umore, impulsività, irritabilità o aggressività, ansia e sintomi depressivi, ideazione paranoide o dissociativa transitoria) nonché dei disturbi comorbidi (es. depressione, ansia). Più specificatamente si segnala, a mero titolo di esempio, l'utilizzo degli stabilizzatori dell'umore (es. lamotrigina, valproato) nel controllo dell'impulsività e del discontrollo affettivo e degli antipsicotici atipici (es. aripiprazolo, olanzapina) per il trattamento dell'aggressività e dei sintomi dissociativi.”
Va, peraltro, precisato come, al netto delle richieste del la domanda di affido CP_1 condiviso sia stata espressamente richiesta dalla sin dal primo atto difensivo – Parte_1 all'uopo, pertanto, dimostrando un interesse processuale e sostanziale alla condivisione delle scelte di maggiore rilevanza con il – e, di fatto, mai avversata dal Curatore Speciale CP_1 che, invero, ha parimenti concluso in conformità.
D'altronde, anche dalle relazioni del Servizio Sociale, medio tempore pervenute, non sono mai emersi indicatori contrastanti con tale regime di gestione della prole. Il Collegio, pertanto, ritiene di uniformarsi, sul punto, alle conclusioni come – da sempre – rassegnate dalla C.T.U., giacché il benessere psico-fisico delle bambine non potrà che passare, evidentemente, da una responsabile e collaborativa gestione da parte di entrambi i genitori.
Si precisa come, il diritto di visita come sopra riportato e previsto in favore della madre, oggi andrà inteso in favore del padre (perlomeno con riferimento a e , con le Per_1 Per_2 precisazioni che, invece, seguiranno quanto a ), pertanto ciò non incide in alcun modo Per_3 sulla tipologia di affido che è e rimane condiviso e sul quale, pertanto, la C.T.U. non ha mai mutato convincimento.
Sulla domiciliazione della prole.
In relazione alla domiciliazione della prole, tenuto conto delle resistenze, anche da ultimo manifestate dalla minore (sul punto, si fa espresso rinvio alle problematiche emerse in Per_3 attuazione del cronoprogramma di rientro presso la madre) alla frequentazione della madre e valorizzando, sul punto, le conclusioni a cui la C.T.U. era pervenuta con la perizia comunicata ai procuratori per consentire loro di rendere le proprie osservazioni (poi rese), si ritiene di confermarne la domiciliazione presso il padre, tuttavia confermando, altresì, la domiciliazione di e presso la madre, nei termini di seguito indicati. Per_1 Per_2
Sul punto, infatti, la Consulente aveva reso le seguenti conclusioni (pag. 43 e ss “bozza” C.T.U.
“prima versione”):
“Le tre bambine manifestano segnali di disagio legati alla situazione familiare, ciascuna esprimendo le difficoltà in modo diverso, in relazione al proprio temperamento e vissuto.
, la primogenita, risulta essere particolarmente legata al padre e ha sofferto Per_4 profondamente per il suo allontanamento. Ciò trova anche conferma in una risposta data dalla madre nel questionario sulle competenze genitoriali, che la bambina mostrava segni di malessere, spesso perdendosi nei pensieri e fissando il vuoto. Attualmente, vive con grande difficoltà Per_4 il rapporto con la madre, tanto che, nel test della doppia luna, l'ha raffigurata al di fuori del proprio mondo, indicando una percezione di distanza emotiva. Parallelamente, Per_4 ha sviluppato una forte complicità con il padre, con cui condivide un senso di protezione reciproca. Questo si manifesta nella sua scelta di non rivedere la madre e nel modo in cui interviene in difesa del padre quando la madre lo critica. Sebbene siano stati segnalati Per_ atteggiamenti oppositivi sia dalla madre sia dalle figure scolastiche, appare più matura Per_ rispetto alle sorelle, in particolare con , verso la quale assume un ruolo di guida. È una bambina riflessiva e aperta al dialogo, e da quanto riferito dagli insegnanti, da quando vive con il Per_ padre, è più curata nell'aspetto. Nei confronti della madre, mostra un comportamento evitante, come confermato dai risultati del SAT. Dal protocollo emerge che: Nel gioco vicino ai genitori, manifesta un atteggiamento di controllo sulle situazioni, Dimostra ostilità verso di loro e difficoltà nel riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, spesso rispondendo con frasi come Per_ "boh", "non lo so" o "niente". Il suo stile narrativo suggerisce che abbia sviluppato uno stile di attaccamento evitante tendente al disorganizzato. L'attaccamento evitante è tipico di un ambiente in cui il bambino percepisce che i propri bisogni emotivi non vengono accolti o vengono trascurati. Di conseguenza, il bambino impara a non affidarsi agli altri e tende a reprimere le proprie emozioni per evitare il rischio del rifiuto e della conseguente frustrazione.
manifesta il proprio disagio attraverso atteggiamenti capricciosi, che emergono ogni
Per_5 volta che non si sente accontentata o perde il controllo delle situazioni. Questa difficoltà si esprime in diversi contesti: durante il gioco del palloncino, quando non era lei a condurre l'attività; in presenza della dott.ssa che ha disegnato un albero per la sorella più piccola;
o ancora, Tes_3 nel corso della visita domiciliare, quando non si è dedicato sufficiente tempo al gioco con lei. Nei momenti di frustrazione, si arrabbia, piange e tenta di imporre le sue volontà in modo
Per_5 prepotente, e l'energia che investe nel gioco lascia trasparire una certa rabbia. Di fronte ai suoi capricci, il padre risponde con affetto, utilizzando il gioco e i baci come strategia di contenimento, oppure proponendo soluzioni alternative. La madre, invece, interviene consolandola, e la bambina sembra essere particolarmente legata a lei. Questa relazione emerge chiaramente nel corso degli incontri in cui , quando in occasione dell'incontro per la valutazione
Per_5 psicodiagnostica, ha manifestato un forte bisogno di vicinanza, impedendole di allontanarsi. Si nota una marcata tendenza di a coinvolgere attivamente la madre
Per_5
e a dimostrarle attenzioni, comportamento che sembra riflettere un meccanismo inconscio volto a compensare la percezione delle fragilità della donna. Dal riscontro degli insegnanti, emerge che la bambina si presenta a scuola in modo trasandato e, in alcuni momenti, tende a isolarsi. Questi aspetti suggeriscono che il suo disagio emotivo possa avere ripercussioni anche nella quotidianità scolastica, incidendo sul benessere complessivo e sulle sue interazioni sociali. Per_
, la più piccola delle tre sorelle, si distingue per la sua natura affettuosa e riservata. Essendo nata quando la famiglia era già in una situazione di separazione, sembra aver sviluppato un legame più forte con le sorelle, in particolare con , la cui assenza le pesa più di Per_4
Per_ quella dei genitori. Di temperamento silenzioso, comunica principalmente attraverso lo sguardo, mostrando un'abilità sottile nell'esprimere le proprie emozioni senza ricorrere alle parole. Sebbene appaia equamente legata sia alla mamma che al papà, sembra essersi adattata alle dinamiche familiari con una certa naturalezza. Tuttavia, presenta un problema intestinale che potrebbe aver risentito di una gestione farmacologica non sempre chiara da parte Per_ della madre, interferendo con la continuità delle cure necessarie. Le maestre riferiscono che si presenta in modo trasandato e che ha ripreso a mettersi il pollice in bocca. In merito alle relazioni della Neuropsichiatria Infantile, In riferimento a , dalla relazione redatta Persona_4 dalla Dr.ssa , specialista in Neuropsichiatria Infantile, si evidenzia che, pur in Persona_11 assenza di disturbi psicopatologici diagnosticabili, viene comunque sottolineata una significativa difficoltà nella regolazione emozionale, elemento che ha motivato la richiesta di valutazione. La specialista mette in luce una situazione familiare complessa, che viene definita come fattore di rischio per lo sviluppo di quadri psicopatologici strutturati. Pertanto, si afferma con chiarezza che qualsiasi intervento diretto alla minore risulterebbe inefficace in assenza di un lavoro specifico sull'ambiente di riferimento e sugli adulti che si prendono cura di lei. Per quanto riguarda
, nella documentazione raccolta dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile viene Per_5 confermata la tendenza all'impulsività, già rilevata precedentemente sia in sede consulenziale di
CTU che da entrambi i genitori. Anche in questo caso, viene ribadito che la conflittualità familiare osservata in fase valutativa costituisce un ulteriore fattore di rischio per l'evoluzione di problematiche psicopatologiche. Inoltre, viene rilevato un Disturbo semplice del linguaggio, per il quale è stato prescritto un percorso riabilitativo che, ad oggi, non risulta ancora avviato. In merito Per_ a , la relazione conclude che le difficoltà osservate, in particolare nell'acquisizione del controllo sfinterico e nella regolazione emozionale, non sono attualmente inquadrabili in un disturbo psicopatologico conclamato, tenuto conto dell'età e dell'intensità della sintomatologia.
Tuttavia, anche in questo caso, si ribadisce che la situazione familiare valutata costituisce un rischio concreto per l'instaurarsi di disturbi psicopatologici in futuro.
È stato effettuato un tentativo di “conciliazione” alla presenza della dott.ssa della Tes_3 dott.ssa , CTP del sig. , e del dr. , CTP della sig.ra . Fin da subito Per_12 CP_1 Per_13 Parte_1 sono emerse difficoltà comunicative tra le parti, caratterizzate da una scarsa capacità di ascolto reciproco e da un confronto poco costruttivo. Nonostante i tentativi di mediazione, il dialogo è stato compromesso da atteggiamenti provocatori che hanno acuito le tensioni già esistenti. La sig.ra ha manifestato un tono spesso irrispettoso nei confronti dei professionisti Parte_1 presenti, percependo un attacco laddove non vi era intenzione. Nel sostenere le proprie ragioni in modo animato, ha mostrato una gestualità marcata, arrivando persino a contattare fisicamente una collega seduta accanto a lei, senza tenere in considerazione il ruolo e il contesto dell'incontro.
Nel corso della discussione, la sig.ra ha accusato il sig. di diffondere voci false Parte_1 CP_1 sul suo conto e ha espresso un persistente senso di minaccia da parte di e della sua CP_1 famiglia, percependo un tentativo di svalutazione della propria figura. Uno dei temi centrali ha Per_ riguardato la difficoltà di accesso della madre a . sostiene che ostacoli il Pt_1 CP_1 rapporto con la figlia, mentre il padre ribadisce di non aver influenzato negativamente la bambina e descrive i suoi sforzi per favorire un riavvicinamento. Tuttavia, si è cercato di far comprendere alla sig.ra il forte carico emotivo vissuto dalla figlia maggiore e le aspettative che la Parte_1 madre ha inconsciamente trasferito su di lei, pretendendo di essere compresa. È stato sottolineato Per_ che ha solo sei anni e che spetta all'adulto comprendere la bambina, non il contrario. La sig.ra ha riconosciuto le proprie difficoltà nella gestione delle figlie, ma ha accusato Parte_1 interferenze da parte degli ex suoceri. Durante l'incontro, si sono affrontati anche i cambiamenti Per_ comportamentali di a scuola, evidenziando la necessità di un supporto adeguato. È emersa una profonda mancanza di fiducia reciproca tra i genitori e una difficoltà nel credere alle intenzioni dell'altro. Inoltre, la gestione degli appuntamenti e della puntualità ha rappresentato un ulteriore punto critico: ha mostrato carenze in questo ambito, con possibili conseguenze Pt_1 spiacevoli, in particolare nel mancato rispetto di appuntamenti medici. Pur cercando di giustificarsi evidenziando le difficoltà di una gestione familiare solitaria, ha minimizzato l'importanza della questione o ha negato che il problema esista. Sono state discusse anche le incomprensioni relative alla gestione delle visite durante le festività, con l'invito per entrambi i genitori a porre al centro i bisogni delle bambine e a favorire un confronto costruttivo, essenziale per garantire loro serenità. Nel tentativo di evidenziare le dinamiche relazionali emerse durante l'incontro, non si è giunti a un esito positivo, poiché la sig.ra ha risposto in modo Parte_1 alterato. È emerso un forte senso di identificazione della madre con il trauma e l'abbandono vissuto, condividendolo con le figlie al punto da assumere una posizione di vittimismo, senza riuscire a ricoprire il ruolo di adulto di protezione nei loro confronti. È stato spiegato alla sig.ra l'importanza di separare il proprio dolore personale, da affrontare in sedi terapeutiche Parte_1 adeguate, dalla responsabilità adulta di tutela delle figlie. Questo aspetto sembra essere Per_ Per_ relativamente presente nel rapporto con e , ma fortemente carente con . Infine, Per_5
ha riconosciuto la necessità di lavorare sulla propria impulsività, tuttavia ciò non è stato Pt_1 sufficiente al raggiungimento di accordi civili e funzionali ad una bi-genitorialità collaborativa.
Alla luce delle valutazioni effettuate, il collocamento di presso l'abitazione dei nonni Per_4 paterni, insieme al padre, resta invariato fino a quando non verrà ristabilita una vicinanza emotiva con la madre. Per favorire questo processo, si ritiene necessario avviare incontri protetti con cadenza settimanale della durata di un'ora tra e la madre, alla presenza Per_4 di una psicologa. Tale figura professionale avrà il compito di facilitare la comprensione reciproca tra madre e figlia e supportare la signora nel migliorare la propria capacità di entrare Parte_1
Per_ in sintonia con .
Parallelamente, la signora dovrà obbligatoriamente intraprendere un Parte_1 percorso di sostegno psicologico e/o alla genitorialità, essenziale per affrontare e gestire la propria impulsività e per elaborare i vissuti dolorosi pregressi, che ad oggi risultano ancora irrisolti. Come emerge dalla relazione psichiatrica del dott. “la competenza Per_14 genitoriale della signora è presente, ma non pienamente adeguata in modo autonomo, Parte_1 rendendo necessario un intervento esterno di supporto. La sua funzione genitoriale appare modulata dal contesto, risultando adeguata in situazioni di stabilità ma compromessa in presenza di conflitti acuti o percepite minacce esterne.” Per cui, con l'obiettivo esclusivo di tutelare il benessere delle bambine, si ritiene pertanto opportuno che: - La signora inizi Parte_1
NECESSARIAMENTE un percorso psicologico individuale, sia per l'elaborazione dei propri vissuti personali sia con finalità di supporto alla genitorialità.
Venga monitorata dai servizi sociali territoriali per garantire un adeguato percorso di recupero e responsabilizzazione. Tuttavia, si intende precisare che nonostante la disponibilità dichiarata da parte della sig.ra nel corso della CTU a intraprendere i percorsi prescritti e Parte_1 collaborare con i servizi, dai riscontri più recenti emerge una mancata adesione agli appuntamenti fissati. In particolare, la signora non si è presentata all'incontro con la Parte_1 dott.ssa il 29 aprile 2025, né a quello del 13 maggio, dichiarando di non voler iniziare Per_15 alcun percorso. Di conseguenza, si invita la signora a intraprendere i percorsi indicati, Parte_1 sottolineando che un'eventuale mancata collaborazione dovrà essere immediatamente segnalata Per_ e potrà comportare il collocamento anche di e presso l'abitazione paterna. Al Per_5 contrario, una piena collaborazione della signora sarà segno di presa di responsabilità, sia per la propria cura che per il benessere delle bambine.
Per il sig. , si ritiene opportuno che prosegua il percorso di sostegno alla CP_1 genitorialità, al fine di consolidare le proprie competenze educative e relazionali nel rapporto con le figlie. Si auspica, inoltre, che qualora la signora aderisse al percorso Parte_1 individuale indicato, possa instaurarsi un approccio più collaborativo anche all'interno del percorso di mediazione familiare attualmente in corso, favorendo un dialogo costruttivo tra le parti e un miglior equilibrio nelle dinamiche genitoriali”. Sennonché, con la perizia definitiva – al netto del fatto che, dal punto di vista processuale, il termine “bozza” vada utilizzato in senso atecnico, giacché l'unica versione giuridicamente ammissibile di una perizia è, appunto, quella definitiva ma comunicata prima dell'invio delle osservazioni delle parti e sopra riportata nella sua versione originale – ha mutato intendimento, optando per la domiciliazione di tutte e tre bambine presso il padre, e, pertanto, così relazionando (pagine 64 e ss C.T.U. “seconda versione” ed effettivamente depositata dalla
Consulente):
” Tuttavia, come evidenziato anche dalla relazione dei servizi sociali, nonostante la disponibilità dichiarata da parte della sig.ra nel corso della CTU a intraprendere i percorsi prescritti Parte_1
e collaborare con i servizi, dai riscontri più recenti emerge una mancata adesione agli appuntamenti fissati. In particolare, la signora non si è presentata all'incontro Parte_1 con la dott.ssa il 29 aprile 2025, né a quello del 13 maggio, dichiarando di Per_15 non voler iniziare alcun percorso. Ad oggi la signora persiste nel suo rifiuto di Parte_1 avviare i percorsi indicati, privando le bambine della stabilità emotiva e relazionale di cui hanno urgente bisogno. L'influenza degli stati emotivi variabili della madre sulle bambine rischia di compromettere il loro benessere psicologico e il loro sviluppo armonioso. È dunque prioritario garantire un ambiente sereno, privo di turbamenti, dove possano crescere con la necessaria sicurezza affettiva.
Per tale motivo, al fine di salvaguardare il loro equilibrio emotivo e relazionale, risulta
NECESSARIO disporre il collocamento di tutte e tre le bambine presso l'abitazione dei nonni paterni, insieme al padre. Tale soluzione permetterebbe alle minori di godere di una continuità affettiva e di un ambiente stabile, evitando ulteriori tensioni e disagi derivanti da una situazione incerta e imprevedibile oltre che salvaguardare l'unità fraterna, con il ricongiungimento delle tre sorelle in un contesto abitativo comune. Solo nel momento in cui la signora dimostrerà Parte_1 concretamente di aver intrapreso con serietà i percorsi di supporto proposti e i professionisti incaricati ne confermeranno un effettivo cambiamento, tale da garantire alle bambine un'interazione serena e costruttiva con la madre, si potrà valutare una diversa sistemazione. La tutela delle bambine deve rimanere la priorità assoluta, assicurando loro un ambiente in cui possano crescere protette, amate e libere da condizionamenti emotivi destabilizzanti. Di conseguenza, si invita la signora a intraprendere i percorsi indicati, sottolineando che Parte_1 la persistenza a sottrarsi protrarrà il rientro delle figlie presso di lei. Al contrario, una piena collaborazione della signora sarà segno di presa di responsabilità, sia per la propria cura che per il benessere delle bambine”.
Il Tribunale, pertanto, in linea di principio, condivide le censure mosse dal procuratore della e dal Curatore Speciale avverso le conclusioni della bozza comunicata all'Ufficio, Parte_1 laddove, appunto, la Consulente aveva domiciliato le minori presso il padre.
Infatti, la motivazione addotta – relativa, alla mancata sottoposizione di Parte_1 ai percorsi di sostegno individuale, in uno alla diffidenza, più volte, manifestata verso il Servizio
Sociale – tuttavia non può essere, da sé sola, affatto idonea a giustificare, oggi, un provvedimento così drastico, tenuto conto degli esiti della C.T.U. e dei percorsi come avviati e, soprattutto, alla luce della situazione attuale familiare, venutasi a creare che pare, peraltro, oggi consolidatasi.
In definitiva, all'esito della complessa istruttoria eseguita, disporre un'ulteriore e diversa domiciliazione delle minori e presso il padre, potrebbe – oggi – comportarne Per_1 Per_2 un serio pregiudizio a quell'equilibrio che, seppur faticosamente, la madre sta cercando di raggiungere nell'ambito della propria gestione quotidiana.
D'altronde, anche con i rinnovati chiarimenti richiesti, la C.T.U. a (pag. 20), è stato relazionato quanto di seguito trascritto:
Per_
”Nel caso in cui e restino domiciliate con la madre, il principale vantaggio risiede Per_5 nella continuità del legame affettivo, nella stabilità dell'ambiente conosciuto e nella possibilità di mantenere una relazione diretta e quotidiana con una figura che – pur con limiti – rappresenta per loro una fonte di accudimento e conforto. Tuttavia, affinché tale collocazione sia realmente tutelante nel tempo, è indispensabile che la madre venga accompagnata in un percorso di sostegno psicologico e genitoriale, volto a rafforzare le sue capacità organizzative, a migliorare la gestione emotiva e a rendere più stabile e coerente la qualità della cura offerta alle figlie. In assenza di tale supporto, esiste il rischio che le fatiche personali della madre possano, nel lungo periodo, ripercuotersi sulla serenità delle bambine, con il possibile insorgere di disagio emotivo, soprattutto in fasi critiche dello sviluppo”, mettendo in evidenza la necessità di avviare, contestualmente, i percorsi come anche in tal sede ribaditi.
Allo stato, pertanto, domiciliare le tre minori presso il padre costituirebbe una scelta estremamente punitiva, non solo per la madre, ma anche per le bambine stesse (in particolare,
e ) che, a ben vedere (anche tenuto conto di quanto infra chiarito) comunque Per_1 Per_2 trovano – e, a ben vedere, hanno sempre trovato, sul punto conclusioni della C..T.U. prima della rinnovazione – nella madre un sicuro rifugio e potrebbe immediatamente esporle ad una situazione di disagio e disorientamento che il Tribunale, anche alla luce del vissuto familiare, vuole senz'altro evitare.
Beninteso, ciò non equivale ad affermare che non debbano essere attuati i percorsi, come più volte disposti – o che gli stessi, ad oggi, abbiano raggiunto il loro scopo – ma, più semplicemente, ritenere che detti percorsi debbano svolgersi contestualmente alla presenza delle bambine con la madre, la quale, come anche più volte dimostrato, potrà giovarsi dell'amore filiale e, per l'effetto, essere anche aiutata a superare le proprie difficoltà gestionali e relazionali che, invero, all'esito dell'istruttoria svolta, non hanno fatto emergere criticità tali da disporre, in questa sede, l'immediata domiciliazione delle figlie ( e ) presso il padre. Per_1 Per_2
Infatti ed a tal fine occorre evidenziare:
- come la stessa C.T.U. ed i Servizi Sociali, invero, abbiano evidenziato la capacità della madre di adoperarsi per il benessere delle figlie, a cui, peraltro, e erano Per_1 Per_2
e sono molto legate;
- alla circostanza, poi che , pur manifestando una forte opposizione verso la figura Per_3 materna, a ben vedere (come anche da ultimo chiarito dalla C.T.U. e dal Servizio Sociale, nella relazione a firma congiunta) non la rifiuta a priori, bensì a causa di una figura paterna che, seppur accudente, risulta debole e, in un certo senso, superata nell'attuazione delle proprie funzioni genitoriali dalla madre, la nonna paterna di Per_3 che, come anche chiarito dalla C.T.U. (ed invero anche come emerso dal decisum del
Tribunale minorile), ha assunto spesso un ruolo ultroneo rispetto a quello posseduto, andando anche a svolgere funzioni genitoriali materne, unilateralmente sostituendosi alla madre;
- le difficoltà emerse, invero, attengono, più che altro, a profili di natura organizzativa, giacché la è sempre stata da sola nell'occuparsi delle bambine, Parte_1 differentemente dal che, da sempre, ha potuto avvalersi dell'aiuto dei propri CP_1 genitori e, in particolare, della madre (circostanza di cui, peraltro, la C.T.U. dà ampio conto);
- va, invero, precisato come l'attuale domiciliazione di presso il padre deve Per_3 intendersi provvisoriamente limitata ad un pieno recupero del rapporto genitoriale materno, tenuto conto delle resistenze, da ultimo, manifestate con il piano di rientro presso la madre;
- a ben vedere, l'elemento prevalente che, peraltro, contribuisce a rendere difficoltosa la gestione delle bambine è da rinvenirsi in responsabilità proprie sia della madre (laddove ha, più volte, giustificato la mancata partecipazione ai piani di recupero per la sfiducia verso il compagno e, da ultimo, anche verso il Servizio Sociale) che del padre che, invero, ha sovente delegato le proprie funzioni genitoriali alla propria madre (sul punto, si vedano gli esiti della C.T.U. e, peraltro, anche della relazione illustrativa di seguito indicata), dimostrando anche lui di aver bisogno di un serio supporto genitoriale che sia la nominata C.T.U. che, invero, anche i Servizi Sociali hanno da sempre suggerito (e, invero, attuato sin dal primo provvedimento provvisorio);
- l'accesa conflittualità emersa nella coppia, pertanto, costituisce, ad avviso di questo
Tribunale, il motivo prevalente dell'attuale situazione di disagio vissuta, si noti, da tutte e tre le bambine (sul punto, si rinvia alle relazioni neuropsichiatriche in atti), onde appare necessario, anche in questa sede, ammonire formalmente entrambe le parti a seguire i percorsi come da sempre previsti in loro favore e, faticosamente, attuati dal
Servizio Sociale incaricato;
- per tali motivi, non si riscontrano, allo stato, responsabilità unilaterali di un genitore, ma un'insufficiente collaborazione nella gestione delle bambine (differenziata tra il padre e la madre per quanto sopra chiarito) che, pertanto, ha costituito la causa efficiente dei disagi da costoro, oggi, vissuti e che, conseguentemente, non può portare, perlomeno in questa sede, a disporre la condanna, come pur richiesta da , ex art. Parte_1
96 c.p.c. ai danni di , essendo, lo si ripete, corresponsabili nella Controparte_1 superficiale gestione della vita quotidiana delle figlie.
A tale ultimo riguardo, infatti, con la relazione illustrativa del 27.10.2025, a firma congiunta della nominata C.T.U. e del Servizio Sociale, chiesta all'esito delle emerse difficoltà, in , nel Per_3 rientro presso il domicilio materno, è stato messo in evidenza quanto di seguito trascritto:
Per_
“Un episodio significativo è avvenuto in occasione del compleanno di , il 7 ottobre.
L'educatrice, dott.ssa , ha riferito che il padre aveva accompagnato la bambina sotto Tes_4 casa della madre, dopo aver svolto insieme un'attività educativa in auto per favorire la predisposizione positiva all'incontro. La bambina era salita serenamente e la madre aveva predisposto una piccola festa con decorazioni, musica e pacchetti regalo. Tuttavia, è Per_4 entrata improvvisamente in una forte emozione negativa e ha manifestato il desiderio di andar via, prendendo i regali e scendendo dal padre. L'educatrice ha cercato di coinvolgere il padre nel favorire un riavvicinamento, poiché la bambina sembra fidarsi principalmente di lui. Di fronte alla proposta di risalire insieme, il padre ha acconsentito, ma al suo ingresso nelle scale, la madre ha reagito con rabbia, inveendo contro di lui e alzando la voce davanti alla bambina, costringendo così tutti a interrompere l'incontro. Questo episodio ha suscitato ampie riflessioni nell'équipe. È apparso evidente che la bambina viva un profondo conflitto di lealtà: il desiderio di stare con entrambi i genitori coesiste con la paura che la loro vicinanza generi nuovi scontri.
Per_ L'educatrice ha osservato che vive attualmente in una sorta di “bolla protettiva”, tendenzialmente isolata dal contesto esterno, in un ambiente caratterizzato dalla costante presenza della nonna paterna, la quale supplisce alle assenze del padre dovute a motivi di lavoro. All'interno di questo equilibrio fragile, la bambina manifesta una naturale preferenza per la figura paterna, che incontra principalmente nei momenti di accompagnamento e di prelievo dalla casa materna;
tale predilezione non appare direttamente riconducibile a un rifiuto della madre, bensì al desiderio di sfruttare quei brevi spazi temporali per stare con il padre, percepito come presenza rara e rassicurante e al timore che ogni momento di vicinanza tra i genitori possa degenerare in conflitto. È importante sottolineare che questa dinamica non rimane circoscritta Per_ a : la ripetuta esposizione a modalità comunicative conflittuali rischiano di riverberarsi anche sulle sorelline più piccole, le quali possono assumere ruoli di protezione o alleanza, interiorizzare modelli relazionali disfunzionali e sviluppare strategie adattive che, se protratte, possono incrementare il rischio di esiti emotivo-comportamentali Per_ negativi nel medio-lungo termine. ha dunque sviluppato strategie difensive di tipo evitante e silenzioso, funzionali alla propria sopravvivenza emotiva. Ha compreso che tacere o non esporsi troppo le consente di evitare reazioni negative da parte dell'uno o dell'altro genitore.
Questa dinamica, pur rappresentando un meccanismo adattivo, evidenzia la sua esposizione prolungata a un contesto di conflitto cronico e di comunicazioni disfunzionali, configurando una condizione di violenza assistita. Talvolta con il supporto dell'educatrice, Per_
riesce a sperimentare una progressiva normalizzazione delle proprie condivisioni emotive, poiché, tendenzialmente silenziosa e contenuta. Tuttavia, se le reazioni dei genitori alle sue condivisioni risultano condizionanti o negative, la bambina si chiude ulteriormente, rinforzando il suo silenzio come forma di protezione. È stato inoltre rilevato che la presenza della nonna paterna, se da un lato garantisce stabilità e continuità, dall'altro costituisce per la madre un elemento di ulteriore frustrazione, in quanto percepita come sostitutiva del suo ruolo genitoriale. L'assenza di una chiara regolamentazione di tale ruolo genera confusione e rischia di consolidare dinamiche di esclusione e competizione. Nel corso degli incontri, gli operatori hanno registrato anche discontinuità nei contatti telefonici tra la madre e la figlia, con periodi di silenzio alternati a momenti di blocco da parte del padre o della bambina stessa. È stato ipotizzato che tali blocchi possano derivare da messaggi o audio inviati dalla madre, i cui contenuti non sempre risultano adeguati all'età della minore, e che potrebbero essere percepiti dalla bambina come invasivi o destabilizzanti. In questo senso, il silenzio o il rifiuto di comunicare possono essere letti come un tentativo di autoprotezione.
Nel complesso, l'équipe concorda nel ritenere che, allo stato attuale, non sussistano le condizioni per il rientro stabile di presso la madre. Tale considerazione è stata Per_4 condivisa, in alcuni momenti di lucidità, anche dalla stessa signora , che ha Parte_1 riconosciuto la necessità di ristabilire un equilibrio nella relazione prima di poter accogliere pienamente la figlia.
Si sottolinea tuttavia che la conflittualità genitoriale rimane elevata e che la prosecuzione del piano di ricongiungimento risulta compromessa da una comunicazione ancora impregnata di rabbia, rivendicazione e sfiducia reciproca.
Il signor , da parte sua, ha più volte dichiarato la volontà di mantenere una CP_1
Per_ partecipazione bigenitoriale e di favorire la presenza materna nella vita di , purché la madre riesca a mantenere stabilità emotiva e continuità di comportamento.
In tale ottica, appare indispensabile che la signora intraprenda con urgenza un Parte_1 percorso psicoterapeutico individuale, da seguire con costanza e impegno, finalizzato al miglioramento delle proprie competenze emotive e genitoriali e al riconoscimento della separazione tra conflitto di coppia e ruolo di madre.
In conclusione, il principale ostacolo alla prosecuzione del piano di ricongiungimento risiede nella persistente e non elaborata conflittualità tra i genitori, che continua a ripercuotersi sulla figlia sotto forma di ansia, ambivalenza e confusione affettiva. La signora mostra un umore altalenante che alterna momenti di apertura collaborativa Parte_1
a momenti di chiusura, rabbia e vissuti di esclusione o sostituzione. Tale instabilità condiziona anche il comportamento degli operatori, costretti a modulare di volta in volta il proprio intervento. La figura della nonna paterna, divenuta caregiver prevalente, garantisce sì continuità ma rafforza la centralità del ramo paterno, riducendo ulteriormente lo spazio affettivo e decisionale della madre.
A distanza di poche settimane dall'episodio del 7 Ottobre, è stato tuttavia osservato un momento di apparente distensione tra i genitori, che hanno deciso di organizzarsi autonomamente per festeggiare il compleanno di , in data 21 ottobre 2025, presso una ludoteca. Entrambi Per_4 erano presenti e hanno condiviso, almeno sul piano pratico, la gestione dell'evento. Questo episodio, pur configurandosi come una iniziativa spontanea e non mediata dal Servizio, rappresenta un segnale di potenziale evoluzione relazionale, in quanto ha permesso ai genitori di cooperare, seppur in modo limitato e non strutturato, per il benessere della figlia. Dal punto di vista psicologico, tale comportamento può essere letto come un tentativo implicito di recupero di una funzione genitoriale congiunta, dove il focus si sposta temporaneamente dal conflitto alla cura condivisa. Tuttavia, la mancanza di una cornice protettiva e di un supporto professionale espone questa fragile collaborazione al rischio di ricadute disfunzionali, soprattutto laddove riemergano antiche dinamiche di sfiducia, rivalità o bisogno di controllo reciproco.
Per , la possibilità di vedere entrambi i genitori insieme in un contesto positivo Per_4 costituisce un evento emotivamente significativo, potenzialmente correttivo rispetto al modello abituale di relazione conflittuale. Tale esperienza, se consolidata nel tempo e vissuta in modo coerente e non intermittente, può contribuire al rafforzamento del senso di sicurezza affettiva e alla riduzione dell'ansia da separazione o da lealtà divisa. Al contrario, se tali momenti restano episodici o contraddittori, rischiano di amplificare la confusione interna della bambina e di generare sentimenti di ambivalenza e disorientamento. Sul piano sistemico, questa organizzazione autonoma ha un effetto riflesso su tutto il nucleo familiare: per la madre, può rappresentare un'occasione di rivalutazione del proprio ruolo genitoriale, a condizione che riesca a contenere l'ansia di controllo e la paura di esclusione;
per il padre, un banco di prova della capacità di cooperare senza assumere un ruolo dominante, sostenendo il dialogo piuttosto che la contrapposizione;
per le sorelline più piccole, un modello potenzialmente riparativo di co- genitorialità, che può mitigare gli effetti del conflitto cronico e promuovere una rappresentazione più sicura delle relazioni familiari.
Affinché tale dinamica possa assumere valore evolutivo e continuativo, è tuttavia indispensabile che i genitori vengano accompagnati in un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare, volto a consolidare le competenze comunicative e a rendere stabile questa forma di cooperazione, prevenendo ricadute nella consueta escalation conflittuale.
Si ritiene pertanto che sia necessario un intervento immediato e coordinato, volto a promuovere un percorso di mediazione familiare centrato sulla metacomunicazione e sul recupero della fiducia reciproca tra i genitori.
Solo la riduzione della conflittualità e la stabilizzazione emotiva della madre potranno consentire un graduale e sereno ricongiungimento tra e la figura materna, Per_4 all'interno di un contesto relazionale più protetto, coerente e sicuro”.
Ancora una volta, pertanto, viene messa in evidenza l'assenza di una collaborazione ottimale quale elemento preponderante nella dinamica familiare della diade Parte_3
e, per l'effetto, attuale causa efficiente del disagio vissuto dalle piccole.
In definitiva, nell'attesa che i percorsi sopra disposti (percorso individuale per
[...]
, previo suo consenso;
percorsi di sostegno alla genitorialità per entrambi, previo Parte_1 loro consenso;
educativa domiciliare a supporto, come, da ultimo, anche confermata con il provvedimento attuativo del 01.12.2025) giungano alla loro completa ed efficace attuazione, occorre confermare la domiciliazione di e presso la madre e di presso il Per_1 Per_2 Per_3 padre, quest'ultima, tuttavia, da intendersi provvisoria e, invero, finalizzata ad un pieno recupero del rapporto con la figura genitoriale materna e, per l'effetto, ad un effettivo e definitivo:
- ricongiungimento con la madre in relazione al diritto di visita;
- rientro definitivo, in un secondo momento, presso la sua abitazione.
Pertanto, in relazione al diritto di visita come sopra riportato per (e ne confronti della Per_3 figura materna) lo stesso potrà:
- essere liberamente attuato contestualmente al piano di riavvicinamento della bambina alla madre
- che, pertanto ed all'inizio, vedrà, necessariamente, anche la partecipazione di un professionista incaricato dal Servizio Sociale delegato (eventualmente di VI SU
RE, o di altro Servizio subdelegato da quello di CAVA DE' TIRRENI), il quale, pazientemente, dovrà supportare la minore nel rapporto con la madre,
- fino al rientro definitivo presso l'abitazione materna e, corrispondentemente, al ripristino delle condizioni di visita, per , come già previste per le sorelline e nei Per_3 confronti del padre.
Il Tribunale ritiene, invero, come i suddetti percorsi di ravvicinamento, disposti in attuazione dei provvedimenti emessi in sede di reclamo, proseguano senza indugio, giacché il loro esito favorevole non potrà che dipendere:
- da un impegno serio, continuo e constante di entrambi i genitori a rapportarsi l'uno verso l'altra nel rispetto reciproco, giacché, come emerso nel corso del procedimento ed evidenziato anche da ultimo, nella relazione descrittiva della C.T.U., è dato incontestabile come il conflitto generatosi nuoce al sereno sviluppo delle bambine e, più in generale, al loro equilibrio psico- fisico, incidendo, peraltro, negativamente anche su che, oltretutto, ha sempre manifestato Per_3 un disagio maggiore nel rapporto con la figura materna, peraltro anche emerso nel corso dell'istruttoria;
- l'impegno di ad approcciarsi con maggiore equilibrio verso la minore Parte_1
, valorizzando, sul punto, anche l'autonoma volontà di sottoporsi a percorsi di sostegno Per_3 individuale, posto che, ancorché di riflesso, le reazioni della sottolineate dalla Parte_1 relazione di chiarimenti della C.T.U. e dei Servizi Sociali, sono la conseguenza del conflitto e delle incomprensioni che, nell'ambito della gestione delle figlie, sono emersi nella fase di attuazione del programma di riavvicinamento della figlia alla madre e, più in generale, nella gestione della prole;
- il peraltro, dovrà astenersi dall'assumere decisioni d'imperio (come, ad esempio, CP_1 quella resa all'esito dell'evento del 07.10.2025, laddove ha manifestato, rectius, “formalizzato”
l'intenzione di voler sospendere gli incontri), posto che ciò costituisce, a ben vedere, un comportamento che, seppure – si noti – in linea di principio, apparentemente giustificato dalle reazioni oppositive di e dal timore che la bambina possa essere costretta a fare ciò che, Per_3 apparentemente, non vuole (ovvero ricostruire il legale con la madre), tuttavia, nel concreto dovrà necessariamente adoperarsi, al fine di ripristinare un rapporto genitoriale materno continuo e costante con , accettando di buon grado l'operato di tutti i professionisti che Per_3 stanno lavorando alla delicata vicenda familiare, al fine di supportare il nucleo familiare nell'attuazione concreta delle proprie prerogative genitoriali, in Parte_3 funzione del benessere delle bambine;
- , peraltro, fermo restando la ripresa del cronoprogramma nei termini di seguito indicati, Per_3 non dovrà essere forzata al riavvicinamento alla madre, ma supportata a tal fine, apparendo indubbio come abbia diritto a giovarsi dell'amore paterno e materno, senza filtro e distinzione alcuna e, per l'effetto, dover necessariamente recuperare il rapporto genitoriale materno conformemente agli indici inizialmente positivi che il cronoprogramma stava senz'altro dando. Il Tribunale, poi, ritiene come l'uso di metodi di esecuzione – rectius attuazione – forzosa tramite prelievi più o meno coatti (nel senso che vengono effettuati tout court o dopo un breve periodo), al netto dell'opposizione, sul punto, avanzata anche dal Curatore Speciale all'udienza del 04.11.2025, se attuati, possono essere davvero destabilizzanti e fortemente nocivi per una bambina di soli 7 anni da poco compiuti e, peraltro, sortire l'effetto contrario rispetto a quello effettivamente voluto: riavvicinare, gradualmente, alla madre, riconsegnandola anche Per_3 alle cure materne.
D'altronde, l'uso della “forza”, nell'attuazione di provvedimenti aventi ad oggetto minori, è, peraltro, fortemente sconsigliato non solo dalla normativa sovranazionale, ma anche dai principi della giurisprudenza nazionale conformemente alla pronuncia di seguito riportata;
considerato, sul punto, come anche la Corte di cassazione, sezione Civile (ord. n. 9691/2022), in relazione all'uso della forza nell'ambito delle operazioni di prelievo dei minori ha perentoriamente stabilito come “..In proposito, sebbene l'istanza della PG non sia inerente al thema decidendum, non essendo in questa sede dibattute le modalità di esecuzione del provvedimento impugnato, per la rilevanza della questione, comunque connessa all'oggetto di causa, può osservarsi che la prospettata ed ordinata esecuzione coattiva del decreto della Corte
d'appello in questione, anche con il successivo Decreto del 21.11.2021, consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia, e a prescindere dai vizi del decreto come sopra rilevati, non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto in quanto prescinde del tutto dall'età del minore, ormai dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacità di discernimento, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore..”, decisum da cui, a prescindere dall'età posseduta dal minore, sia fortemente sconsigliato l'uso della forza nell'attuazione di provvedimenti riguardanti minori, fatta salva la presenza di situazione di pregiudizio imminente ed irreparabile (come violenze conclamate) che, invero, nel caso di specie non sono state riscontrate.
Il Tribunale, pertanto, ritiene come l'immediata attuazione dei provvedimenti vigenti, a cui è stato dato prontamente corso durante il giudizio e che viene ribadita, da ultimo, anche in tale sede, debba, tuttavia, necessariamente considerare le peculiarità del caso concreto, avendo ad oggetto un “facere” del tutto peculiare, ovvero riavvicinare alla figura materna che, Per_3 pertanto, può e deve essere attuato, ma, tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra riportati, con le precauzioni già disposte e di seguito precisate, tutte dirette a salvaguardare l'equilibrio psico-fisico di;
Per_3
Compiti attuativi del Servizio Sociale incaricato di CAVA DE' TIRRENI e di VI SU RE
(o altro Servizio Sociale eventualmente incaricato dal primo).
A tal fine, pertanto, vanno invero confermate le seguenti statuizioni, come rese, da ultimo, con il provvedimento emesso il 01.12.2025 ex art. 473 bis n. 38 c.p.c.:
- disporre l'immediata ripresa del cronoprogramma di riavvicinamento di alla madre, Per_3 da intendersi non solo quale mezzo finalizzato al ritorno presso il domicilio materno (fine ultimo del programma), ma anche quale strumento utile per favorire, medio tempore, il diritto di visita materno, come sopra individuato;
- delegare il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI a farsi supportare, in tale attuazione, dal
Servizio Sociale limitrofo, appartenente allo stesso Ambito territoriale e che il Servizio vorrà, con sollecitudine, individuare nei professionisti di riferimento, essendo all'uopo delegato, tenuto conto di come, dopo l'episodio del 07.10.2025, è emersa la necessità di introdurre, in detto percorso, figure professionali ulteriori ed esterne al Servizio che possano ricondurre, nell'alveo della serenità dei rapporti, il percorso che, comunque ed all'inizio, aveva dato ottimi risultati, favorendo, per l'effetto, anche una fattiva e responsabile collaborazione di entrambi i genitori (in particolare, della madre, tenuto conto delle perplessità come, sul punto, da costei manifestate e delle correlate richieste, in via subordinata, avanzate, per il tramite del proprio procuratore, all'attuazione del programma, di farsi supportare da altro Servizio Sociale);
- nuovamente invitare le parti a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare come, da ultimo, suggerito dalla relazione a firma congiunta del Servizi Sociali e della nominata Consulente, giacché il buon esito degli stessi è fondamentale per il pieno recupero del rapporto genitoriale materno e, comunque, per una gestione responsabile, serena e condivisa delle bambine;
- delegare, conformemente a quanto sopra e, per l'effetto, con la collaborazione di un SERVIZIO
SOCIALE LIMITROFO, appartenente allo stesso e come sopra Parte_6 individuato, il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI anche ad avvalersi di professionisti di fiducia ulteriori rispetto a quelli già individuati (e da ricondurre al Servizio come concretamente individuato), al fine di proseguire nell'attuazione del cronoprogramma di riavvicinamento di alla madre, con la consapevolezza, degli operatori e delle parti stesse Per_3 che eventuali momenti di arresto e regressione potranno anche essere fisiologicamente normali (tenuto conto delle resistenze, manifestate dalla bambina, durante tutto il processo e, da ultimo, nell'attuazione del cronoprogramma dopo i fatti del 07.10.2025) ma non affatto perentoriamente ostativi, ma, anzi, dovranno fungere da ulteriore momento di riflessione, per proseguire il programma positivamente iniziato, magari apportandovi correttivi e/o integrazioni;
- stante la complessità della vicenda e la necessità di dover, giorno per giorno, appurare come tale percorso si svolga, non appare opportuno dare, ex ante, dei vincoli e/o limiti alla sua attuazione, anche di tipo temporale (e d'altronde, non sarebbe nemmeno possibile, tenuto conto di come, dovendo attuare un provvedimento relativo ad una minore, le reazioni da questa manifestate, in corso di esecuzione, sono, ex ante, non preventivabili), salvo rendere le seguenti coordinate di massima, nei termini di seguito indicati:
1. quanto alle modalità, le stesse dovranno sempre e comunque salvaguardare i desiderata di
, nel senso di supportarla dolcemente nel recupero del rapporto genitoriale materno, Per_3 senza costringerla e ponendo in essere tutte le precauzioni tali da indurla, con gradualità, a ritrovare un rapporto di complicità amorevole con la madre;
2. quanto al fine, tuttavia, lo stesso deve necessariamente coincidere con il pieno recupero del rapporto genitoriale materno di (invero mai messo in discussione nemmeno dagli esiti Per_3 della C.T.U), posto che anche da questo non potrà che dipendere una crescita sana ed equilibrata della bambina;
3. quanto ai soggetti che vi prenderanno parte, il Servizio dovrà necessariamente dare priorità ai genitori (gli unici, pertanto che potranno e dovranno avere voce in capitolo, sempre, tuttavia, nel rispetto dei compiti come affidati dal Giudicante ai Servizi Sociali), escludendo, pertanto, interferente da parte di terzi che, in linea di principio, potrebbero agire con funzione ostativa nel recupero del rapporto genitoriale materno di , ma anche e soprattutto (giacché da Per_3 questo dipenderà il buon esito dei percorsi avviati) nel recupero di una relazione genitoriale equilibrata che, all'unisono, porti e a cooperare Parte_1 Controparte_1 responsabilmente, per dare alle loro figlie il diritto di vivere una crescita sana ed equilibrata;
4. il buon esito, pertanto, non potrà che dipendere, in tutta evidenza, dal comportamento che tutti gli attori della vicenda (parti in primis, Servizi Sociali, professionisti incaricati dal Servizio, et similia) assumeranno nella vicenda familiare, giacché dovranno responsabilmente collaborare al fine di remare in un'unica e salvifica direzione: tutelare il benessere psicofisico delle minori e, per quel che in tal sede rileva, di stessa che, appunto, non potrà che Per_3 coincidere con la necessità fisiologica, prima che giuridica, di alimentarsi dell'amore genitoriale della madre e del padre;
- pertanto, in relazione alle parti, sia che dovranno Parte_1 Controparte_1 essere, anche in tal sede, ammoniti, al fine di rispettare il cronoprogramma suddetto, senza frapporre ostacoli comportamenti alla sua attuazione, avendo cura, invero, di guardare – anteponendolo al proprio – al prioritario diritto di (e, naturalmente, anche di Per_3 Per_2
e ) di crescere in maniera sana ed equilibrata, senza turbamenti emotivi e di vivere, in Per_1 maniera spensierata, la loro tenera età;
- detto ammonimento, peraltro, non va affatto visto e percepito come una sanzione fine a se stessa, ma, più semplicemente, un'esortazione ad adoperarsi per entrambi, al fine di porre in essere comportamenti genitorialmente responsabili, scevri da intime convinzioni che, seppur comprensibili (il timore di un padre di vedere la propria figlia avere reazioni di sofferenza emotiva;
il timore di una madre di vedersi esautorata nell'attuazione delle scelte assunte per la propria figlia), nel corso del tempo potrebbero sortire l'effetto opposto a quello voluto e, peraltro, mai messo in discussione: il desiderio di amare incondizionatamente (ma anche Per_3
e ) e di viverla, senza differenza alcuna, nella sua delicata fase di crescita;
Per_1 Per_2
- in particolare, dovrà osservare le decisioni assunte, senza porre in Controparte_1 essere determinazioni (o comportamenti) che li contrastino, posto che ciò, all'evidenza, preclude l'ottimale attuazione dei programmi di recupero, come sopra individuati;
- , per le ipotesi in cui dovessero sorgere delle incomprensioni, con il Parte_1
nel corso dell'attuazione del programma di riavvicinamento a , dovrà CP_1 Per_3 impegnarsi ad assumere comportamenti idonei a salvaguardarne il confronto (che pur potrà verificarsi), rappresentando le proprie eventuali rimostranze con serenità agli operatori che saranno incaricati di attuare il programma suindicato;
- confermare, per l'effetto, l'educativa domiciliare già disposta (con la collaborazione del
Servizio Sociale di VI SU RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, già incaricato), ciò al fine di supportare il nucleo familiare in atti, tenuto conto, peraltro, anche delle criticità familiari riscontrate;
- del pari, delegare il Servizio Sociale incaricato (con la collaborazione del Servizio Sociale di
VI SU RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio
Sociale di CAVA DE' TIRRENI, già incaricato) ad avvalersi di propri professionisti di fiducia, ove ritenuto anche di psicologi o neuro-psichiatri infantili, affinché valutino se, in concreto, ricorrano i presupposti per prevedere degli ulteriori percorsi psicologico-individuali per le minori (e, in particolare, per ), anche tenuto conto degli esiti delle relazioni Per_3 neuropsichiatriche che, pur escludendo elementi psicopatologici, hanno, tuttavia, fatto emergere difficoltà relazionali (e quanto a anche di linguaggio), previa sottoposizione a Per_1 visita delle minori da parte di propri professionisti di fiducia e purché detti percorsi, all'esito della visita, non risultino superflui o addirittura dannosi;
- delegare il Servizio Sociale incaricato (con la collaborazione del Servizio Sociale di VI SU
RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio Sociale di CAVA
DE' TIRRENI, già incaricato) a supportare il diritto di visita materno nei confronti di in Per_3 conformità e nei termini che seguono, nella sezione relativa;
- all'uopo mandando altresì il Servizio (con la collaborazione del Servizio Sociale di VI
SU RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio Sociale di
CAVA DE' TIRRENI, già incaricato) a compiere attività di periodico monitoraggio sul nucleo familiare in premessa indicato;
- il Servizio Sociale incaricato di VI SU RE e, comunque, di quello eventualmente delegato a supporto del Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, già incaricato, dovrà, poi, relazionare, in ordine agli incombenti sopra disposti al Giudice Tutelare in sede, con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta la situazione e l'urgenza del caso concreto lo richieda (e, pertanto, anche prima della scadenza mensile);
- al Giudice Tutelare, poi, verrà comunicato il presente provvedimento, al fine di dare corso alla vigilanza attiva ex art. 337 c.c. e, pertanto, sorvegliare sui compiti come attribuiti al Servizio
e sei percorsi come disposti a favore delle minori e dei rispettivi genitori, nell'interesse delle prime.
DIRITTO DI VISITA.
Quanto a e e in relazione al diritto di visita paterno, vanno, per l'effetto, Per_1 Per_2 confermate le statuizioni provvisorie vigenti, ovvero: - il padre potrà esercitare il diritto di visita delle figlie il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e il fine settimana in via alternata dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
in occasione delle festività natalizie, le figlie staranno con la madre il giorno 24 e il 31 dicembre e con il padre il giorno 25 dicembre e il 1 gennaio e così' in prosieguo in via alternata negli anni successivi;
le figlie staranno con la madre a Pasqua e con il padre a Pasquetta e così in via alternata negli anni successivi;
- le figlie, inoltre, staranno con il padre e con la madre in occasione delle rispettive feste compleanno, di onomastico, della Festa del Papà e della Mamma, con diritto al recupero del giorno di visita ordinario, non fruito, nel primo giorno utile;
- durante il periodo estivo, poi, staranno con il padre almeno quindici giorni consecutivi che, in difetto di accordo, vanno individuati dal 01 a 15 agosto e con la madre dal 16 al
31 agosto, alternandosi di anno in anno.
Quanto a , invece, la regolamentazione del diritto di visita deve, naturalmente, intendersi Per_3 quella sopra indicata (da riferirsi alla madre, essendo provvisoriamente domiciliata presso il padre) che, tuttavia, troverà piena e pratica attuazione:
- in relazione al diritto di visita in sé, in fase di attuazione del piano di riavvicinamento della bambina alla madre, nel senso che il Servizio Sociale sopra delegato dovrà adoperarsi per consentire alla madre di poter usufruire dei giorni e degli orari di visita verso , attuando il piano di supporto come più volte indicato, trattandosi, per Per_3
l'effetto, di un diritto di visita supervisionato e supportato dal Servizio Sociale incaricato;
- con l'attuazione del piano di riavvicinamento di alla madre, peraltro, la logica Per_3 dovrà essere quella dell'affrancamento dal Servizio, onde consentire a
[...]
di esercitare, in forma libera, il diritto di visita nei confronti anche della Parte_1 figlia (tenuto conto di come e già siano domiciliate presso di lei); Per_3 Per_1 Per_2
- e, all'esito dell'attuazione integrale del piano di rientro della figlia presso il domicilio materno insieme alle sorelline, pertanto, il diritto di visita, come sopra disposto, sarà, invece, goduto dal padre come già avviene per e , giacché anche Per_1 Per_2 Per_3 sarà domiciliata presso la madre. A tal fine, pertanto, pur nella necessaria consapevolezza della necessità che le sorelline vivano, in via prevalente, insieme (ed essendo, anche a tale scopo, stato previsto il piano di riavvicinamento di alla madre), allo stato, tenuto conto: Per_3
- delle forti ed attuali resistenze manifestate da al rientro definitivo presso Per_3
l'abitazione materna che, ove eluse, potrebbero senz'altro cagionarle un pregiudizio irreparabile sotto il profilo della sua crescita sana ed equilibrata;
- dell'incongrua domiciliazione delle tre bambine presso il padre, tenuto conto di quanto sopra evidenziato in merito all'assenza, allo stato attuale, di elementi ostativi alla permanenza di e presso la madre (entrambe, oltretutto, molto legate a Per_1 Per_2 lei);
- della circostanza che, come anche emerso nella relazione del Servizio Sociale del
25.03.2025, i bisogni primari sono sempre stati garantiti alle bambine e che, invero, la necessitava di un supporto maggiore nella gestione delle bambine (ben Parte_1 tre), tant'è che, come emerso anche dall'ultima educativa del mese di ottobre, la propria madre si recava quotidianamente per supportarla;
- peraltro, dall'ultima relazione del 25.10.2025, anche le maestre di e Per_1 Per_2 chiariscono come, a fronte delle difficoltà inziali, oggi frequentino con regolarità e proficuamente la scuola e, peraltro, quanto a , anche dimostrando progressi Per_1 nell'apprendimento, laddove , pur indugiando, a volte, nell'entrare a scuola, Per_2 poi si relaziona positivamente con gli altri alunni e con le maestre stesse;
- d'altronde, dalla medesima relazione, pure l'andamento scolastico di ha un Per_3 andamento senz'altro positivo;
- dell'evidente necessità, tuttavia, di supportare la madre nella gestione quotidiana delle bambine, ciò, peraltro, anche attraverso l'educativa domiciliare già disposta e che il
Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, in uno al Servizio Sociale di VI SU RE
(o di altro Servizio a supporto come sopra chiarito) sono tenuti a proseguire, in uno ai percorsi come sopra disposti,
la domiciliazione di presso il padre deve intendersi quale passaggio provvisorio per un Per_3 completo e definitivo recupero delle prerogative genitoriali materne e del rapporto tra la bambina e la madre.
In esecuzione, pertanto, dei provvedimenti provvisori vigenti a supporto – ed invero mai modificati sotto tale profilo – del nucleo familiare, le parti, ovvero e Parte_1
sono, per l'effetto, invitate: Controparte_1 - a seguire percorsi di sostegno alla genitorialità e mediazione familiare, come, da ultimo, suggerito dalla relazione a firma congiunta del Servizi Sociali e della nominata
Consulente, giacché il buon esito degli stessi è fondamentale per il pieno recupero del rapporto genitoriale materno e, comunque, per una gestione responsabile, serena e condivisa delle bambine;
- , poi, è del pari invitata a seguire percorsi di sostegno individuale Parte_1
a cui, peraltro, ha dato atto di volervisi sottoporre con l'ultima produzione del
03.11.2025, di presa in carico per un percorso di psicoterapia che possa aiutarla a rapportarsi adeguatamente nei confronti delle figlie e nel rapporto con la figura genitoriale paterna;
- a tal fine, peraltro, si delega il Servizio Sociale di VI SU RE (o altro Servizio come individuato da quello di CAVA DE' TIRRENI), ciò, peraltro, tenuto conto delle frizioni che sono emerse tra la madre e detto ultimo Servizio e con la consapevolezza che la serenità delle parti che, autonomamente vorranno sottoporvisi, non potrà che passare anche dalla fiducia che ripongono nelle Istituzioni a cui sono affidate;
- anche peraltro, è del pari, invitato a seguire percorsi Controparte_1 psicoterapeutici individuali, come, da ultimo, emerso dalla relazione del Servizio Sociale del 25.10.2025, suggerendo il prosieguo presso il Dott. ; Parte_7
- resta, peraltro, inteso come, qualora e Parte_1 Controparte_1 decidano di sottoporsi, in autonomia, a visita e supporto presso professionisti da lei scelti (come, peraltro, da ultimo dato atto), i compiti dei Servizi Sociali incaricati rimarranno circoscritti alle altre e residue incombenze sopra ampiamente indicate.
Medio tempore, poi e tenuto conto di come il rapporto genitoriale materno, allo stato, sia in fieri ed oggetto, peraltro, anche del piano di attuazione del riavvicinamento e definitivo rientro di presso la madre, occorre senza indugio comunicare gli atti al Giudice Tutelare, affinché, Per_3 ex art. 337 c.c., eserciti i poteri di vigilanza ex lege riservatigli;
ciò, peraltro, anche tenuto conto della situazione familiare in divenire che, oggi, riguarda la coppia genitoriale e della necessità, pertanto che, sotto la supervisione del Giudice Parte_3
Tutelare, il Servizio continui a monitorare il nucleo familiare, attuando il piano disposto ed i percorsi di sostegno stabiliti e, ove necessario e fermo restando le relazioni periodiche, comunicare con solerzia fatti e/o accadimenti che necessitino di un pronto intervento del
Giudicante.
Infatti, all'esito del rientro definitivo di presso la madre – che il Servizio Sociale Per_3 documenterà con apposito verbale/relazione definitiva al Giudice Tutelare – e comunque riservando, sul punto al Giudice tutelare ogni più opportuna decisione, il piano di recupero del rapporto genitoriale materno potrà dirsi concluso con conseguente sopravvenuta efficacia delle statuizioni che, solamente per , sono state emesse in via “provvisoria”, ovvero subordinata Per_3 all'attuazione dei percorsi come sopra complessivamente indicati.
Va, infine, precisato come la domiciliazione di e presso la madre comporti, ipso Per_1 Per_2 iure, l'assegnazione della casa coniugale a , nel loro esclusivo interesse. Parte_1
Detta assegnazione, peraltro, è altresì disposta, ex ante, comunque anche nell'interesse di Per_3 che – perdurante il piano di rientro presso l'abitazione materna ed all'esito del pieno recupero del rapporto genitoriale materno, si conferma, allo stato, la sua domiciliazione provvisoria presso il padre, come sopra ampiamente chiarito – potrà giovarsene, all'uopo confermandone la domiciliazione definitiva presso la madre all'esito del completamento dei percorsi sopra indicati.
Con riguardo, poi, all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento della minore da porsi a carico del padre, vista la documentazione in atti, nonché, di fatto, comparata la rispettiva capacità reddituale nonché, più in generale, delle richieste delle parti,
si ritiene congruo confermare, sul punto, i provvedimenti provvisori emessi in sede di reclamo e, per l'effetto, disporre che il padre versi alla madre, per il mantenimento di e , Per_1 Per_2 con le modalità di cui in parte dispositiva, la somma di euro 400,00 mensili (di cui euro 200,00
a figlia), rivalutabili come di legge, disponendo la decorrenza dalla data della domanda processuale;
si ritiene detto importo congruo alla luce sia dell'età delle minori e della sua domiciliazione presso la madre, nonché, peraltro, valorizzando le dichiarazioni reddituali prodotte agli atti.
, infatti, oltre ad essere ammessa al gratuito patrocinio e a non disporre di Parte_1 una propria abitazione, non lavora, mentre (CUD 2021/2022/2023) ha Controparte_1 dichiarato redditi per circa euro 10,000,00 annui, usufruendo, peraltro, dell'aiuto costante e del supporto, anche pratico-logistico, della propria famiglia di origine. Detto importo, peraltro, è stato già disposto in via provvisoria, come risultante dalle modifiche intervenute in sede di reclamo e non sono intervenute, sotto il profilo economico-reddituale, variazioni tali da disporre difformemente.
Quanto a , poi, tenuto conto delle precarie condizioni economiche della , Per_3 Parte_1 anche avuto riguardo alla necessità di doversi occupare, in via prevalente, delle bambine e, corrispondentemente, dei redditi come maturati dal CP_1
- va posto a carico di questi, ovvero il padre, il mantenimento diretto ordinario di;
Per_3
- va, invero, posto a carico di questi il mantenimento di , quantificato in ulteriori Per_3 euro 200,00 mensili, da aggiungersi al mantenimento come già disposto in favore di e , con efficacia decorrente dal rientro definitivo di presso il Per_1 Per_2 Per_3 domicilio materno e, pertanto, all'esito della piena attuazione del programma.
, poi, anche in ragione dell'evidente sproporzione reddituale in suo Controparte_1 favore (godendo questi, oltretutto, del supporto, anche pratico-logistico, dei propri genitori), contribuirà nella misura del 70% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
In relazione, poi, all'Assegno Unico percepito per le minori, occorre disporre che il genitore collocatario della prole (il padre per;
la madre per e ) avrà diritto a Per_3 Per_1 Per_2 percepire la quota per intero e, per l'effetto, al 100% (ex plurimis, Corte di cassazione, ord. n.
4672/2025). Resta inteso come, al momento del rientro definitivo di presso la madre, costei avrà Per_3 diritto a percepire l'intera quota anche di lei.
I provvedimenti in tal sede resi, pertanto, riguardano – e per l'effetto, decidono – altresì le questioni come poste alla base del giudizio ex art. 333 c.c., come originariamente introdotto presso il Tribunale minorile e ciò, pertanto, sulla base delle ampie motivazioni come sopra rese.
Spese di lite.
Vi sono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti
[...]
e , tenuto conto della particolare natura del giudizio e Parte_8 Controparte_1 degli esiti della C.T.U. che, ha pur concluso per un affido condiviso, tuttavia, di fatto, imputando le difficoltà insorte nella gestione della prole all'elevata conflittualità emersa in corso di causa
(per la quale, oltretutto, sono stati suggeriti percorsi di sostegno individuale per entrambi i genitori), dando, peraltro, atto di come sia parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio con delibera del locale Consiglio del 29.09.2023, precisando come sulla relativa liquidazione si procederà con separato decreto.
Va, peraltro, dato atto di come le spese di C.T.U. sono poste a carico dei genitori
[...]
e con le modalità di cui al decreto di liquidazione Parte_1 Controparte_1 collegiale reso separatamente e, pertanto, nella misura del 50% ciascuno, come ivi previsto, dando, tuttavia, atto di come è parte ammessa al gratuito patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato e, pertanto, la relativa quota sarà posta a carico dell'Erario.
In relazione, infine, alle spese processuali per il nominato Curatrice Speciale, Avv. GAETANO
NOVI, si cui, del pari, si provvederà con separato decreto, ivi applicandovi la riduzione come prevista per legge, va, invero, dato atto come ex lege i compensi debbano essere posti a carico di entrambi i genitori ed in via solidale, tenuto conto del principio di responsabilità genitoriale che, pertanto, ha comportato la nomina del Curatore per l'evidente conflitto genitoriale Pt_2
– e processuale – generatosi, nonché degli esiti del presente giudizio, ove non è emersa una soccombenza processuale reciproca stricto sensu, i cui compensi, peraltro, saranno posti a carico delle parti ed a vantaggio dello Stato, essendo , e , per il tramite del Per_1 Per_2 Per_3 proprio Curatore Speciale, state ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 14.04.2024.
In relazione alla quantificazione, preso atto dell'istanza promossa, tenuto conto:
- della natura di procedimento di “volontaria giurisdizione”;
- del valore indeterminabile della controversia;
- della sua complessità media;
- applicando l'aumento del 10% per la difesa processuale di tre minori;
- comprendendo, pertanto, la liquidazione del merito e del sub-procedimento (R.G.V.G. n.
1049/2023 sub 1)
- tuttavia, applicando i parametri minimi per il sub-procedimento (tenuto conto della ridotta attività difensiva, ivi articolata) ed i medi, invece, per il procedimento principale,
si quantificano in complessivi euro 4440,00, da pagarsi in favore dello Stato, essendo le minori, astrattamente vittoriose, ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato e contenuti, peraltro, nella quantificazione come effettuata dal Curatore, oltre 15%, IVA e CPA come di legge.
Per la liquidazione delle spese di lite in favore del difensore di , e per i Parte_1 criteri adottati, parte ammessa al gratuito patrocinio con delibera del locale Consiglio del
29.09.2023, si rinvia al separato decreto collegiale.
In relazione, infine, alle domande di condanna processuale, ex art. 96 c.p.c. e comunque la condanna al risarcimento del danno, ex art. 473 bis n. 39 c.p.c., va, peraltro, dato atto di come non ne ricorrano i presupposti.
Infatti, a ben vedere:
- la necessità che entrambe le parti debbano seguire i percorsi individuali, ciò tenuto conto delle ampie motivazioni sul punto rese, a cui si fa espresso ed integrale rinvio;
- unitamente all'incontestabile conflitto genitoriale emerso in corso di causa (che, come più volte sottolineato dal Servizio Sociale) va assolutamente sopito, pena il pregiudizio delle minori ad una crescita sana ed equilibrata ed a tal fine sono finalizzati i percorsi complessivamente sopra disposti,
fanno emergere una corresponsabilità di entrambi i genitori che, se non è tale da incidere (ad oggi) sul regime di affidamento, per il quale la C.T.U. ed il Curatore speciale concludono per la forma condivisa, senz'altro opera con efficacia processuale escludente degli invocati presupposti a sostegno della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, come sopra costituito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 25/07/2023 e, poi, Parte_1 iscritto a ruolo Volontaria Giurisdizione con provvedimento presidenziale reso in pari data, contro , così provvede: Controparte_1
- rigetta le domande proposte ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 473 bis n. 39 c.p.c., per le ragioni di cui in parte motiva;
- affida , e in forma condivisa ad entrambi i genitori, che Per_3 Per_2 Persona_6 eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo,
- disponendo che le questioni di ordinaria amministrazione vengano esercitate, separatamente, da entrambi i genitori e durante il tempo nel quale il minore starà con ciascuno di essi;
- dispone che e siano prevalentemente domiciliate presso la madre, Per_2 Per_1
, alla quale è assegnata la casa coniugale;
Parte_1
- dispone che sia, allo stato, domiciliata presso il padre, , Per_3 Controparte_1
- con domiciliazione definitiva presso la madre, , all'esito Parte_1 dell'attuazione dei percorsi come individuati in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- dispone che e vedano il padre, , salvo diverso Per_1 Per_2 Controparte_1 accordo delle parti:
- il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 e il fine settimana in via alternata dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
- in occasione delle festività natalizie, le figlie staranno con la madre il giorno 24 e il 31 dicembre e con il padre il giorno 25 dicembre e il 1 gennaio e così' in prosieguo in via alternata negli anni successivi;
- con la madre a Pasqua e con il padre a Pasquetta e così in via alternata negli anni successivi;
- in occasione delle rispettive feste compleanno, di onomastico, della Festa del Papà e della Mamma, con diritto al recupero del giorno di visita ordinario, non fruito, il primo giorno utile;
- durante il periodo estivo, poi, staranno con il padre almeno quindici giorni consecutivi che, in difetto di accordo, vanno individuati dal 01 a 15 agosto e con la madre dal 16 al
31 agosto, alternandosi di anno in anno;
- dispone che veda la madre, conformemente al calendario sopra indicato, Per_3 subordinato all'attuazione del cronoprogramma di riavvicinamento e rientro di Per_3 presso il domicilio materno, per le ragioni di cui in parte motiva,
- restando inteso come, una volta attuato, pari diritto di vista spetterà al padre anche nei confronti di;
Per_3
- ammonisce al rispetto del percorso di riavvicinamento di Controparte_1 Per_3 presso la madre, adoperandosi per una collaborazione efficace ed efficiente con il
Servizio Sociale delegato di CAVA DE' TIRRENI, nonché con l'ulteriore SERVIZIO
SOCIALE INCARICATO a supporto, dell'Ambito territoriale di riferimento, essendo all'uopo delegato in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- ammonisce ad assumere, conseguentemente, comportamenti Parte_1 collaborativi nella gestione del cronoprogramma, astenendosi dal porre in essere eventuali reazioni incontrollate a comportamenti del (come sopra CP_1 ammonito) che, seppur mosse da intenti benevoli, tuttavia potrebbero provocare ritardi e/o impedimenti alla piena attuazione del cronoprogramma in parte motiva indicato;
- dispone che il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, in collaborazione con il Servizio Sociale di VI SU RE (o con altro Servizio come incaricato ai sensi del provvedimento attuativo del 01.12.2025, in tal sede interamente richiamato) ottemperi a tutto quanto statuito con il presente provvedimento (percorsi individuali di supporto per le minori;
percorsi di sostegno alla genitorialità per le parti;
mediazione familiare;
percorso di sostegno individuale per e ) e Parte_1 Controparte_1 ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva,
- previo continuo monitoraggio del nucleo familiare, relazioni periodicamente al Giudice
Tutelare, salvo che riscontrino, in concreto, situazioni di urgenza tali che inducono ad effettuare comunicazioni all'Ufficio del Giudice Tutelare anche prima della scadenza suindicata;
- dispone che le minori , e seguano percorsi psicologico- Per_3 Per_1 Per_2 individuali, all'uopo delegando il Servizio Sociale sopra indicato (nonché quelli ulteriormente delegati), in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- invita le parti a cominciare e/o proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità ed i percorsi individuali come in parte motiva indicati, all'uopo delegando il Servizio Sociale di CAVA DE' TIRRENI, in collaborazione con il Servizio Sociale di VI SU RE (o con altro Servizio come incaricato) e ciò in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- tenuto conto, poi: delle attuali esigenze del figlie del tenore di vita delle medesime goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza delle medesime presso ciascuno di essi, delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dalle dichiarazioni reddituali in atti, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
- dispone che quale genitore non domiciliatario della prole, Controparte_1 contribuisca al mantenimento di e previa corresponsione di un assegno Per_1 Per_2 mensile di € 400,00, da versare alla madre, a mezzo vaglia postale, Parte_1 bonifico bancario o postale, e/o ricarica Postepay, entro il giorno 4 di ogni mese;
- pone, in forma diretta, a carico di , quale genitore domiciliatario, Controparte_1 allo stato, di , il suo mantenimento ordinario;
Per_3
- dispone, inoltre, come, all'atto del rientro definitivo di presso la madre, Per_3
, quale genitore non domiciliatario della prole, Controparte_1
- contribuisca al suo mantenimento, da quantificarsi in euro 200,00 mensili, con le medesime modalità sopra richiamate per e;
Per_1 Per_2
- dispone i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- dispone che il mantenimento, come sopra quantificato (euro 400,00) per e Per_1
, decorra dalla data della domanda processuale, con decorrenza di quello Per_2 previsto per (euro 200,00) al momento del rientro definitivo presso la madre e ciò Per_3 in conformità e nei termini di cui in parte motiva;
- pone il 100% dell'Assegno Unico, percepito per e , a Per_1 Persona_5 vantaggio della madre, ; Parte_1
- pone invece il 100% dell'Assegno Unico, percepito per , a vantaggio del Persona_4 padre, , Controparte_1
- prevedendo sin d'ora come, all'atto del rientro definitivo di presso la madre, pari Per_3 quota sarà percepita da;
Parte_1
- determina che le spese straordinarie, sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico di nella misura del 70% e di nella Controparte_1 Parte_1 misura del 30%;
- manda la Cancelleria per la comunicazione al GIUDICE TUTELARE in sede, al quale, ex art. 337 c.c., è comunicato il presente provvedimento, onde consentirgli di poter effettuare la vigilanza attiva e, pertanto, attivare i Servizi Sociali sopra indicati di CAVA
DE' TIRRENI, VI SU RE (nonché gli ulteriori Servizi individuati a supporto) per le ragioni di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti e , dando atto Parte_8 Controparte_1 di come sia parte provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio a Spese Parte_8 dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 29.09.2023.
Pone le spese di C.T.U. come liquidate da separato decreto collegiale, in tal sede confermato anche avuto riguardo alla percentuale di ripartizione, ivi prevista tra i genitori
[...]
, ammessa al gratuito patrocinio e . Parte_8 Controparte_1
Pone le spese del Curatore Speciale in solido tra i genitori, e Parte_1 CP_1
e, per l'effetto,
[...]
condanna e al pagamento, in favore dello STATO, Parte_8 Controparte_1 delle spese sostenute dal Curatore Speciale e così per la somma di euro 4.400,00, oltre al rimborso del 15%, IVA e CPA come di legge, essendo le minori, , e Per_1 Per_2 [...] astrattamente vittoriose, ammesse al gratuito patrocinio. Per_4
Così deciso, nella Camera di consiglio del 23.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire