Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3683/2024 assunta in decisione nelle forme dell'art. 350 bis c.p.c. che richiama l'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 febbraio 2025 celebrata in trattazione scritta
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Stanislao Manfredonia presso il cui studio in
[...]
Boscotrecase (NA) alla via Annunziatella n. 63 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, p.i. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Feliciana Sodano presso il cui studio in
Pomigliano d'Arco (NA), alla via Pratola Ponte n. 14/16, elettivamente domicilia, giusta delega rilasciata in atti dal responsabile degli atti introduttivi del giudizio per la Campania,
a tanto autorizzato con procura speciale autenticata per atto notar del 25 Persona_1
luglio 2024, rep. n. 181515, racc. n. 12772, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1623/2024 pubblicata in data 3 giugno 2024, non notificata, in materia di opposizione a precetto.
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 29 luglio 2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 1623 pubblicata in data 3 giugno 2024 con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la domanda – qualificata ai sensi dell'art. 615 I comma c.p.c. – volta a sentire dichiarata nulla, annullabile o inefficace l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90183752 19/000 notificata il 5 settembre 2022 in ragione della cartella di pagamento n. 07120170096191044000 – ruolo emesso dalla Corte d'Appello di Napoli, assunta notificata in data 1° ottobre 2018, che ha negato essergli stata mai recapitata.
1.1. L'appello è stato affidato a tre motivi, oggetto di successivo esame, all'esito dei quali ha chiesto, previo accertamento della nullità della notifica della cartella di pagamento n.
0712017009619104400, che venga dichiarata la prescrizione del credito di € 6.750,06, nonché la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 07120229018375219/00 ad esso riferita, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
2. In data 30 settembre 2024 si è costituita in giudizio l' chiedendo alla Controparte_1
Corte di dichiarare l'improcedibilità o nullità dell'iniziativa avversaria o di giudicarla infondata per sua carenza di legittimazione.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio ma si è verificata la possibilità di consultare quello telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 febbraio 2025 la Corte ha assunto la causa in decisione nelle forme dell'art. 350 bis c.p.c. che richiama l'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 20 settembre 2022 ha Parte_1
presentato opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120229018375219/00 notificata in data 5 settembre 2022 con riguardo alla richiesta di pagamento di € 6.750,06 recata dalla cartella di pagamento n. 0712017009619104400.
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In via preliminare ha sostenuto che alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento sia decorso il termine di prescrizione, indicato di cinque anni, essendo il preteso suo debito risalente alla liquidazione delle somme a maggio 2012.
Ha poi dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento per più profili.
In primis ha opinato la nullità della pretesa non preceduta dalla notifica dell'invito di pagamento ai sensi dell'art. 212 del Testo Unico Spese Giustizia, nonché per la sua genericità in quanto l'ingiunzione di pagamento contiene soltanto la somma da corrispondere.
Ha rilevato la nullità dell'intimazione di pagamento anche per essere stata omessa ogni indicazione della forma di ricorso esperibile, del giudice cui indirizzare l'opposizione e dei termini entro cui formularla. Ha contestato un sostanziale difetto di motivazione per la quantificazione delle somme pretese in pagamento, comprensive degli interessi maturati senza alcuna specificazione del procedimento per determinarne l'importo e delle aliquote per ciascuna annualità prese a riferimento.
Ha così chiesto la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, per la fondatezza dei motivi di impugnazione e per essere il ricorrente privo di reddito in quanto beneficiario di assegno di invalidità civile.
4.2. In data 23 settembre 2022 il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sino all'udienza di comparizione delle parti.
4.3. In data 10 ottobre 2022 si è costituita in giudizio l' , rilevando Controparte_1
l'irricevibilità dell'atto di opposizione a precetto perché proposta oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 615 c.p.c. dalla notifica della cartella di pagamento che ha documentato essere avvenuta nella data indicata dalla successiva intimazione.
Ha poi negato la sua legittimazione passiva, stigmatizzando i differenti profili di responsabilità del e dell'ente impositore, ricordando che risponde solo CP_2 CP_3
delle attività riconducibili a vizi di formazione della cartella e di notifica di questa, come in caso d'errata individuazione dei contribuenti destinatari della pretesa, ma non della legittimità della pretesa creditoria.
5. Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1623/2024 ha rigettato le domande attoree perché infondate, compensando le spese di lite.
5.1. A sostegno del proprio convincimento il giudice di prime cure ha rilevato che l'impugnazione dell'intimazione di pagamento che segue un atto ipo-esattivo validamente
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda notificato possa avvenire solo per contestare i vizi propri di essa, non essendo suo tramite possibile introdurre questioni attinenti all'atto inoppugnato da cui origina il credito dell'ente impositore.
Ha escluso che il credito de quo vertitur sia prescritto per essere intervenuta la notifica dell'intimazione di pagamento entro il termine ordinario recato dall'art. 2946 c.c..
6. Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 29 luglio 2024, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado, di cui non sussiste prova di notifica, di data 3 giugno 2024, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
7. Con il primo motivo d'impugnazione ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado lamentando un difetto di motivazione sull'eccezione di prescrizione del credito, essendosi il giudice di prime cure limitato ad affermare l'operatività dell'art. 2946
c.c. e a evidenziare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, senza considerare che alla data in cui sarebbe avvenuta la notifica era ampiamente decorso il decennio, risalendo la pretesa sostanziale al 2012. Ha protestato omessa pronuncia e carenza di motivazione circa l'obiezione della nullità della notifica della cartella ex adverso documentata con la mera fotocopia di un atto, per altro attestante la ricezione della notifica da persona qualificatasi familiare, senza invio di raccomandata informativa, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla necessità di questa.
7.1. Il motivo è infondato.
La sua definizione assorbe anche i motivi successivi che recano doglianze che si sarebbero dovute proporre in precedenza, come prontamente obiettato dalla parte appellata.
Ma conviene procedere con ordine.
7.2. Giova premettere che ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n.602/1973, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Se l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del comma 3 del citato art. 50, ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis. L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
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Si tratta dunque di un atto che non novella la pretesa di pagamento recata da precedente cartella, ma che rende possibile la soddisfazione del credito da questa recato.
L'intimazione è senz'altro opponibile dinanzi al giudice ordinario quando il credito da soddisfare rientri nella sua cognizione, sia per vizi propri sia per eventuali difetti della serie procedimentale che ne ha preceduto la notifica. Le obiezioni ad essa muovibili sono dunque riconducibili all'opposizione esecutiva o agli atti esecutivi, ma è solo dei primi che può occuparsi la Corte d'Appello, in ragione del fatto che la decisione sull'opposizione riconducibile all'art. 617 I comma c.p.c. va ricorsa soltanto in Cassazione.
La Suprema Corte ha ammonito come l'ammessa facoltà di impugnare l'atto anticipatore della pretesa non esclude l'onere di impugnare l'atto tipico in cui quella pretesa era destinata a formalizzarsi, con sostanziale superfluità, dunque, della riconosciuta facoltà, perché, «se l'atto tipico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile si rivela inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti proprio dell'atto tipico»
(Cassazione n. 30376/2021). In altre parole, secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999, Cassazione n.
4475/1999, Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999; Cassazione n. 14821/2000,
Cassazione n. 190/2001; Cassazione n. 1308/2002). Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
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Nell'ambito delle ragioni riconducibili all'opposizione esecutiva, dunque, una volta appurato che l'intimazione di pagamento segue un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, va detto che essa non integra un nuovo e autonomo atto impositivo.
La mancata impugnazione dell'atto prodromico, nella fattispecie la cartella riportata dall'intimazione, come ancora recentemente ha avuto modo di ribadire la Corte di
Cassazione con ordinanza 3005 del 7 febbraio 2020, non può costituire oggetto di impugnazione attraverso l'atto successivo che lo indica. Il secondo atto (l'intimazione), infatti, come già detto, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (è il principio della c.d. irretrattabilità).
7.3. Dirimente per l'odierna decisione è allora verificare se la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata al al quale non sarebbe, in caso affermativo, permesso di Pt_1
recuperare il rimedio impugnatorio illo tempore non esperito.
Insorgendo contro la decisione di primo grado che ha accertato l'avvenuta notifica della prefata cartella, l'appellante ha contestato due profili su cui il Tribunale avrebbe omesso d pronunciare: il fatto che la prova della cartella e della sua notifica sia stata offerta tramite una copia cartacea e che non essendo stata la cartella recapitata direttamente nelle mani del destinatario, ma di un familiare (il coniuge) non sia stata inviata la comunicazione d'avvenuta notifica, la qual cosa vizierebbe radicalmente la notifica.
Si tratta di rilievi entrambi infondati.
7.3.1. Principiando dal primo, il disconoscimento, invece, riguarda la copia fotostatica di cui si è genericamente opinata la non corrispondenza al suo originale.
Sennonché, va ribadito il principio secondo cui la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche od onnicomprensive, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica non solamente del documento che si intende contestare, ma soprattutto degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. V, 5 luglio 2021, n. 18901; Cassazione civile, sez. II, 20 febbraio 2018, n. 4053; Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 2018, n. 882; Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4912; Cassazione civile, sez. VI, 13 giugno 2014, n.
13425; Cassazione civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4476).
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L'opponente, evidentemente persuaso da alcuni precedenti della Corte regolatrice cui si è richiamato, ha ritenuto invece sufficiente allegare il fatto che la prova sia stata assolta dalla con un documento offerto solo in copia (ma validato dalla corrispondenza del CP_1 suo contenuto sostanziale dall'allegato estratto di ruolo di cui la cartella è gemmazione ostensibile, essendo i documenti stati prodotti simultaneamente con la costituzione in primo grado). Egli non ha però mai negato l'esistenza di un originale, né dichiarato in quale parte la sua copia divergerebbe da esso.
Ma il riferimento che sovviene è all'art. 2719 c.c. che non stabilisce mai che in assenza di produzione degli originali la copie siano inutilizzabili (in argomento, Cassazione civile, sez.
VI, 16 febbraio 2023, n. 4988; Cassazione civile, sez. VI, 29 novembre 2022, n.
35049; Cassazione civile, sez. VI, 4 ottobre 2022, n. 28698; Cassazione civile, sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13323; Cassazione civile, sez. VI, 2 febbraio 2022, n. 3126; Cassazione civile, sez. VI, 8 settembre 2021, n. 24207; Cassazione civile, sez. VI, 2 ottobre 2020, n.
21054, Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2014, n. 7775).
Tutta la giurisprudenza sopra richiamata depone nel senso contrario in quanto è solamente in costanza di una assoluta negazione d'esistenza di un originale o di un'indicazione puntuale ed esatta della parte in cui la sua copia differirebbe da esso che la contestazione integra gli estremi per ritenere applicabile l'art. 2719 c.c..
La Corte regolatrice è talora pervenuta al principio per cui la contestazione di conformità all'originale di un documento prodotto in copia, per la quale l'art. 2712 c.c. richiama l'obiezione tanto ai “fatti”, tanto “alle cose medesime”, debba essere specificamente agganciata (ai fini di ammissibilità della contestazione) agli elementi di fatto che contraddistinguerebbero la distonia della copia prodotta rispetto all'originale
(cancellazioni, abrasioni, etc.), ammettendo che la contestazione possa ritenersi specifica negli stessi termini (“ovvero”) anche nel caso in cui “si neghi l'esistenza stessa d'un originale”
(Cassazione civile, n. 7775/2014, cit.; ripreso anche da Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre
2021, n. 40750).
Sennonché il secondo caso non è analogo alla “tradizionale” contestazione di conformità.
Posto che il disconoscimento di conformità di una copia all'originale presuppone che la copia prodotta sia difforme da un originale non prodotto, l'esistenza dello stesso originale non prodotto è il cardine per la valutazione del tipo di disconoscimento dell'efficacia probatoria della sua copia prodotta.
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È questo il presupposto in base al quale la Cassazione richiede la specificità della contestazione: esistenza di distonie nel contenuto o nella morfologia del documento prodotto in copia (abrasioni, cancellazioni e altro), tali da escludere che la copia prodotta possa considerarsi conforme all'originale non prodotto.
La specificità della contestazione di conformità si appunta, pertanto, sulle parti del contenuto del documento prodotto in copia e sulla conseguente allegazione che i fatti rappresentati dalla copia prodotta non possano essere equipollenti a quelli reali, ovvero che i fatti rappresentati dal documento prodotto in copia non possano né corrispondere, né coincidere con quelli rappresentati nel documento originale, supposto esistente.
L'art. 2719 c.c. ha per presupposto che vi sia un documento riproduttivo (copia) di un altro documento (originale) e comporta, in caso di mancato disconoscimento di conformità della copia all'originale, la traslazione dell'efficacia probatoria dell'originale sulla copia prodotta.
Viceversa, ove si escluda l'esistenza dell'originale, non vi sarebbe in tesi la possibilità di operare una comparazione, posto che la mancanza dell'originale farebbe cadere il necessario termine di comparazione al quale agganciare le difformità tali da escludere l'equipollente efficacia probatoria della copia ad esso.
È per questo che la contestazione circa l'esistenza di un originale non può attenere al disconoscimento di conformità o, quanto meno, non può fondare la specificità della contestazione di conformità.
Analogamente, l'assenza di originale quale presupposto della specificità della contestazione appare distonico anche rispetto agli effetti che produce il disconoscimento di conformità.
A parere della Cassazione, diversamente dal disconoscimento della sottoscrizione di un documento, nel caso in cui il disconoscimento attenga alla mera conformità della copia all'originale, la copia non perde del tutto la sua efficacia probatoria;
in questi casi il giudice può accertarne aliunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che il disconoscimento di conformità “se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (Cassazione civile, n. 9439/2010; Cassazione civile, n.
11269/2004; Cassazione civile, n. 2419/2006; Cassazione civile, n. 24456/2011; Cassazione civile, sez. V, 12 luglio 2021, n. 19813).
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In base a questo ragionamento si è tradizionalmente giunti a ritenere che il disconoscimento di conformità che attiene al contenuto del documento prodotto in copia
- e non alla provenienza o “paternità” del documento medesimo - ha un'efficacia minore rispetto al disconoscimento previsto dall'art. 215, II comma, c.p.c., consentendo l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l'accertamento della conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni
(Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2022, n. 13519; Cassazione civile, sez. V, 23 maggio 2018,
n. 12737; Cassazione civile, sez. lav., 17 febbraio 2015, n. 3122; Cassazione civile, sez. III, 4 marzo 2004, n. 4395; Cassazione civile, sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12794).
L'allegazione dell'inesistenza dell'originale (pur veicolata da un disconoscimento ex artt.
2712 e 2719 c.c.) non attiene propriamente a un disconoscimento di conformità (e, quindi, alla inibitoria della traslazione della efficacia probatoria dall'originale alla copia), bensì al fatto che la copia prodotta - in quanto priva di originale - sia stata artificiosamente creata.
Solo con quest'intento, a fronte della produzione di copia fotostatica di un inesistente originale, si confuta la documentazione prodotta da controparte e i fatti da questa rappresentati la cui verità è esclusa dall'inesistenza dell'originale.
Ove non si dica che il documento è frutto di artificiosa creazione rispetto ad un originale diverso e si voglia piuttosto espungere dall'ordinamento un documento che attesta fatti assunti non rispondenti al vero (come nel caso appunto della consegna della cartella di pagamento e della sua stessa esistenza, a prescindere dall'identità del destinatario, su cui oltre) necessita la querela di falso, proponibile anche avverso un documento prodotto in copia, in quanto finalizzata a rimuovere l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica dell'atto (Cassazione civile, sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718).
Venendo al caso di specie, la contestazione non ha riguardato l'avvenuta formazione del ruolo e della cartella, né le attività compiute per la sua partecipazione, né sono stati profilati elementi di distonia del contenuto della copia prodotta dall'originale.
Ne consegue che l'obiezione non ha fondamento ed è stata per questo superata dal
Tribunale.
7.3.2. Altra questione riguarda la notifica della cartella per la quale l'opponente odierno appellante ha mosso contestazioni per il fatto che essa, ancorché recapitata ad un consegnatario persona fisica diversa dal destinatario, non sia stata seguita dalla CP_4
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La contestazione sulla modalità della notifica con cui il ha ipotizzato l'assenza della Pt_1
raccomandata informativa richiama verosimilmente la giurisprudenza ispirata al precetto dell'art. 60 del d.P.R. 602/1973.
Va premesso che la consegna è avvenuta nell'indirizzo di residenza del (che non Pt_1
l'ha negato e che corrisponde a quello indicato anche nell'appello: via Fondo d'Orto, n. 42 in Castellammare di Stabia) a mani di familiare dichiarato convivente: la moglie, senza che alcuna allegazione e prova contraria sia stata data della cosa.
Si tratta di notifica che è stata ricevuta da , qualificatasi “moglie”, CP_5 nell'indirizzo di residenza, in data 1° ottobre 2018, cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata informativa (raccomandata n. 5730566486-3).
Ad ogni modo la Cassazione ha da tempo rilevato come “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione” (Cassazione civile, sez. trib., 19.03.2014, n. 6395). La recente giurisprudenza ha affermato che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”. Così si è espressa la Cassazione civile, VI sezione n. 35828/2022 del 18 ottobre 2022 nonché – con ragionamento a contrario – in altre ordinanze chiamate a pronunciarsi sul motivo di ricorso con il quale si è dedotta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 60 c. 1 lett. b) bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la erroneamente ritenuto legittima la notifica a Pt_2
mezzo posta della cartella di pagamento nonostante il mancato invio della raccomandata informativa della notifica perfezionata a mani della moglie del contribuente. Ebbene i giudici di legittimità hanno precisato quanto segue: “ritiene il Collegio, aderendo alla giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. Sez. 5, sentenza n. 2868 del 03.02.2017) che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove
l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte” (Corte di Cassazione, ordinanza del 4 maggio 2022, n.
14093; idem Cassazione n. 23656/2022 del 30 luglio 2022). Ma ove il procedimento notificatorio sia quello diretto i soli adempimenti esigibili sono quelli dell'art. 139 c.p.c. nella fattispecie ampiamente assolti e documentati (in argomento, da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 19.01.2023, n. 1686). Essendo stata curata la notifica in forma diretta, ossia avvalendosi dell'invio diretto ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 (sulla cui possibilità recentemente
Cass. sez. 5 civ. ordinanza n. 35822 del 22.12.2023) nel qual caso la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dal notificante, incombe al destinatario che contesti la validità della notificazione l'onere di fornire la prova contraria.
7.4. Come anticipato, l'avvenuta notifica della cartella si ripercuote sulle doglianze “di merito” dell'opposizione.
La cosa riguarda in primis la prescrizione maturata precedentemente alla notifica della cartella che si sarebbe potuta contestare solo impugnandola, mentre l'intimazione potrebbe esserlo laddove tra la notifica della cartella e la sua sia maturato un nuovo termine, la qual cosa non è stata.
Così non è perché tra ottobre 2018 e settembre 2022 non è affatto decorso il decennio che il
Tribunale ha giustamente considerato in coerenza con quanto stabilito dalla Corte regolatrice con l'ordinanza n. 20638 del 19 luglio 2021 in mancanza di espressa disposizione di legge contraria, corrisponde al termine ordinario di dieci anni (analogamente, Cassazione civile, sez. VI - 5, ordinanza n. 11555 dell'11 maggio 2018; Cassazione civile, sez. VI - 5, ordinanza n. 32308 dell'11 dicembre 2019 Cassazione civile, sez. VI - 5, ordinanza n. 10547
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del 15 aprile 2019; Cassazione civile, sez. VI - 5, ordinanza n. 12740 del 26 giugno 2020;
Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021)
In ciò si assorbe ogni ulteriore riflessione sull'incidenza della legislazione emergenziale da
Covid – 19 per il tempo di prescrizione della pretesa sostanziale contenuta nella cartella stessa.
7.5. Relativamente agli eccepiti vizi propri del provvedimento impugnato, si osserva che l'intimazione di pagamento di una cartella precedentemente notificata non è annullabile per insufficienza di motivazione così come previsto dalla legge n. 241/1990. In proposito si ritiene opportuno richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
21065 del 4 luglio 2022. Con la pronuncia appena richiamata la Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui l'avviso di intimazione ex art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n.
602/1973 è un atto vincolato, siccome redatto in relazione a un modello ministeriale, avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della Pubblica amministrazione può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
7.6. Né esiste in vizio di motivazione per le informazioni che secondo parte appellante sarebbero state omesse. Nei limiti in cui la cosa sia valutabile, è appena il caso di osservare come parte appellante, ad onta delle paventate difficoltà ad individuare l'Autorità giudiziaria cui ricorrere e il tempo entro cui farlo con profitto, ha esercitato in modo pieno il proprio diritto di difesa, per cui alcuna nullità sarebbe stata comunque pronunciabile ostandovi l'art. 156 c.p.c..
8. Nel suo secondo motivo d'appello ha censurato la decisione anche Parte_1 per non avere il Tribunale motivato nulla riguardo la sua eccezione di omesso invito bonario al pagamento, mai a lui notificato.
8.1. Il motivo è infondato.
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Valgono riguardo ad esso le ragioni già espresse stante la mancata impugnazione della cartella per cui la pretesa in essa contenuta è divenuta incontestabile nel giudizio che riguarda l'impugnazione dell'atto successivo.
9. Con il terzo motivo di appello ha censurato la nullità Parte_1
dell'ingiunzione di pagamento, in quanto formulata in maniera generica e vaga.
9.1. Il motivo è inammissibile.
Esso per come è formulato non indica quale statuizione attinge.
Da questo punto di vista l'impugnazione in parte qua non rispetta, nella tecnica redazionale,
l'art. 342 c.p.c., non avendo parte appellante censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionale che non ha condiviso, essendosi limitato a proporre la decisione contraria a sé favorevole.
10. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto alle spese del presente grado del giudizio. Esse si liquidano in base alle disposizioni vigenti contenute da ultimo nel D.M. del 13 agosto 2022 n. 147 ma moderando il parametro nei limiti inferiori in ragione del tenore delle questioni sollevate in appello che sono perfettamente sovrapponibili a quelle già esaminate nel primo grado del giudizio.
11. Va invece respinta la pretesa di parte appellata al ristoro del danno da lite temeraria non ravvisandosi elementi per ritenere integrata la fattispecie dell'art. 96 c.p.c. in nessuno dei due commi I e III) in base al quale è stata chiesta la condanna in ragione del fatto che dalle condotte processuali osservate non traspaiono gravi motivi - che il giudice deve enunciare in modo specifico (Cassazione civile, sez. I 02.03.2022 n. 6866 la cui motivazione richiama propri precedenti: Cass. n. 9203/2020; Cass. n. 27475/2019; Cass. n. 20878/2010) – sub specie di trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., ovvero
12. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 1623/2024 pubblicata in data 3 giugno 2024;
⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della in € 1.980,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in data 5 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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