Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 128
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992

    La responsabilità della società è stata già esplicitata in precedenti atti notificati, tra cui un'intimazione di pagamento. La genesi della responsabilità è legata a una complessa operazione societaria che non appare frutto di inconsapevolezza.

  • Rigettato
    Inesistenza di debiti a carico della società

    La Corte ha ritenuto che la cessione e il successivo conferimento dell'azienda siano stati attuati in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5-ter, D.Lgs. 472/1997, configurando una responsabilità solidale del cessionario priva di limitazioni.

  • Rigettato
    Omessa indicazione del debitore principale e mancata preventiva escussione

    La Corte ha ritenuto che, in caso di cessione di azienda, tra cedente e cessionario si instaura un rapporto di solidarietà dipendente successiva, che consente al concessionario di notificare la cartella esclusivamente al debitore principale, senza necessità di ulteriore notifica al coobbligato solidale (cessionario). La notifica al debitore principale impedisce la decadenza anche nei confronti del coobbligato e non è necessario notificare a quest'ultimo gli atti già notificati al cedente.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ribadito che la notifica al debitore principale impedisce la decadenza anche nei confronti del coobbligato e che non è necessario notificare a quest'ultimo gli atti già notificati al cedente. Le eccezioni fondate sulla necessità di una 'seconda' notifica sono prive di fondamento.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti

    L'Agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle e di plurimi atti esattoriali successivi, idonei a interrompere la prescrizione. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 5 dicembre 2018 ha avuto effetto interruttivo della prescrizione. Le notifiche non sono mai state contestate dalla società originaria, rendendo i titoli definitivi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 128
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari
    Numero : 128
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo