CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
GR OV, TO
PLAISANT ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - GL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259007057466 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259007057466 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259007057466 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259007057466 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 Srl rappr.ta e difesa come in atti: -
1. Annullare l'intimazione di pagamento n. 02520259007057466 notificata in data 18 giugno 2025 e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate-SS alla restituzione a favore della Ricorrente_1 Srl delle somme eventualmente riscosse a tale titolo;
2. con vittoria di spese, competenze professionali oltre accessori di Legge.
Resistente: Ag.entrate - SS - GL rappr.ta e difesa come in atti: -
A) Dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
B) con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 settembre 2025, Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
La società ha premesso di aver avuto conoscenza dell'esposizione debitoria risultante dalle cartelle di pagamento soltanto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520259007057466000, per l'importo complessivo di euro 1.965.924,45, avvenuta in data 18 giugno 2025.
L'impugnazione è stata proposta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
02520100029823040503, 02520110022374733503, 02520110035470042503, 02520110068741192503,
02520120009968718503, 02520130001258944503, 02520130014772551503, 02520140002880258503,
02520140009726068503, 02520150005141151503, 02520150007609691503.
A fondamento del ricorso, la società ha eccepito:
la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, deducendo che l'intimazione di pagamento non fornisce alcuna spiegazione né prova in ordine all'asserita responsabilità della società per le cartelle richiamate;
l'inesistenza di debiti, anche in via solidale, a carico della Ricorrente_1 S.r.l. con riferimento ai periodi d'imposta indicati nell'intimazione, evidenziando che la società è stata costituita nel 2019, mentre i debiti si riferiscono a periodi d'imposta anteriori alla sua costituzione;
l'omessa indicazione, nell'intimazione impugnata, del debitore principale e la mancata dimostrazione, da parte dell'Agente della riscossione, dell'avvenuta preventiva escussione di tale debitore;
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione. In particolare, anche alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 219/2023, l'Agente della riscossione sarebbe tenuto a notificare le cartelle sia al debitore principale sia al coobbligato solidale, a pena di nullità della procedura di riscossione;
la conseguente decadenza dal diritto alla riscossione;
l'intervenuta prescrizione dei crediti, in ragione dell'assenza di atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. In via preliminare, dagli atti del fascicolo processuale emerge che l'Agente della riscossione ha rappresentato come tutte le cartelle di pagamento inserite nell'intimazione oggetto del presente giudizio fossero già state impugnate dalla contribuente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di GL (ricorso depositato l'8 aprile
2025, R.G. n. 277/2025), nell'ambito di un'opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 02520241460000034005.
In quel giudizio la società aveva proposto, sostanzialmente, le medesime censure odierne: estraneità ai crediti azionati, omessa notifica delle cartelle, decadenza e prescrizione, anche successiva alle presunte notifiche dei titoli.
In tale sede, l'Agente della riscossione aveva prodotto non soltanto le relate di notifica delle cartelle, ma anche quelle relative a plurimi atti esattoriali successivi, idonei a interrompere la prescrizione.
La controversia è stata definita con sentenza n. 643/02/2025, depositata il 21 ottobre 2025, favorevole all'Agente della riscossione. Sono tuttora pendenti i termini per l'eventuale appello.
La ricorrente sostiene di ignorare il titolo della propria responsabilità, dichiarandosi sorpresa dall'azione esattoriale.
Tale prospettazione non trova riscontro negli atti.
La genesi della responsabilità è stata già esplicitata in precedenti atti notificati alla società e al suo amministratore – anch'essi oggetto di impugnazione – tra cui l'intimazione di pagamento n.
02520239013840945000, notificata l'11 febbraio 2024.
Inoltre, l'asserita sorpresa contrasta con la complessa operazione societaria che costituisce il fondamento della responsabilità, operazione che, per struttura e tempistica, non appare frutto di inconsapevolezza.
Dagli atti risulta che il sig. Rappresentante_1, attuale legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. (P.IVA P.IVA_1), era socio della Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 (C.F. P.IVA_1), di cui è poi divenuto socio unico, successivamente trasformata in società a responsabilità limitata.
La Ricorrente_1 S.a.s., prima della trasformazione, aveva quali soci Rappresentante_1 (accomandatario) e Nominativo_1 (accomandante).
I due soci hanno posto in essere una serie di operazioni riconducibili a un unico disegno, rilevante ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997, in quanto volto a sottrarre al Fisco il pagamento di un rilevante debito tributario – pari a euro 1.912.375,04 – derivante da iscrizioni a ruolo e cartelle emesse nei confronti della
Società_1 S.r.l.
Dall'atto pubblico di cessione d'azienda del 21 febbraio 2019 emerge che Nominativo_1 ha acquisito, per 85.000 dollari, da Nominativo_2, l'azienda di demolizione automezzi della Società_1 S. r.l.
La ricostruzione societaria è la seguente:
il 24 marzo 2011 le quote della Società_1 S.r.l. (detenute dai soci Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5) sono state cedute alla Società_2 Ltd;
il 3 maggio 2011 la Società_1 S.r.l. è stata cancellata dal registro imprese per trasferimento della sede a Londra, assumendo la denominazione Società_1 Ltd;
il 1° aprile 2014 la Società_1 Ltd è stata cancellata dal registro inglese;
il 19 gennaio 2016 è stata cancellata la Società_2 Ltd, il cui socio unico era la Società_3 Ltd, anch'essa cancellata il medesimo giorno;
unico socio della Società_3 Ltd era Nominativo_2. Costui, pertanto, ha ceduto a Nominativo_1 l'azienda della Società_1 S.r.l., poiché – come indicato nel rogito – al momento della cancellazione della società l'azienda sita in Iglesias era ancora presente nel patrimonio sociale.
Successivamente:
il 2 aprile 2019 è stata costituita ex novo la Ricorrente_1 di Rappresentante_1 S.a.s., con conferimento dell'azienda da parte di Nominativo_1; il 31 maggio 2019 Nominativo_1 ha receduto, lasciando Rappresentante_1 socio unico;
il 18 giugno 2019 la società è stata trasformata in Ricorrente_1 S.r.l., con valutazione di euro 420.000,00. L'esame complessivo degli atti e della loro tempistica induce a ritenere che la cessione e il successivo conferimento siano stati attuati in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5-ter, D.Lgs. 472/1997.
Numerose le anomalie riscontrate:
mancata allegazione, all'atto di cessione, di documentazione ufficiale del registro inglese attestante le vicende societarie;
pagamento del corrispettivo (85.000 dollari) mediante tre assegni emessi il 14 gennaio 2014, quindi cinque anni prima della cessione, peraltro senza firma di traenza e in contrasto con le prassi bancarie statunitensi
(che non consentono l'incasso oltre sei mesi); inclusione tra i beni ceduti di un capannone in Iglesias intestato alla Società_1 S.r.l. e/o ai soci Nominativo_3; richiesta, nel 2018, da parte di Nominativo_3 – qualificatosi rappresentante legale della Società_1 S. r.l. – di certificato di destinazione urbanistica, nonostante la società risultasse cancellata;
difformità tra i dati anagrafici e fiscali del sig. Nominativo_2 risultanti dall'atto di cessione e quelli presenti nell'Anagrafe tributaria: nell'atto egli è indicato come nato il [...], con codice fiscale CF_1; nell'Anagrafe tributaria risulta invece nato il [...], con codice fiscale CF_2.” sostanziale gratuità dell'operazione in capo a Nominativo_1, che si sarebbe accollato debiti senza apparente contropartita.
Tali elementi depongono per l'esistenza di un accordo fraudolento volto a impedire il recupero dei crediti tributari.
I commi 4 e 5 dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 disciplinano l'ipotesi specifica in cui la cessione sia sorretta da un accordo fraudolento. In particolare, il comma 4 stabilisce che, qualora la cessione sia attuata in frode ai crediti tributari, la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste dallo stesso articolo, anche quando il trasferimento avvenga mediante cessione frazionata di singoli beni. Il comma 5 introduce, inoltre, una presunzione legale relativa di frode nel caso in cui il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
Ne deriva che la disposizione in esame configura, tanto nell'ipotesi ordinaria quanto in quella di frode ai creditori, una responsabilità solidale del cessionario;
ciò che muta è il regime delle limitazioni. Nel primo caso, infatti, la responsabilità solidale incontra i limiti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 (beneficium excussionis, limite quantitativo entro il valore dell'azienda o del ramo ceduto, limite temporale, nonché esclusione per i debiti non risultanti, alla data del trasferimento, dagli atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti impositori). Nell'ipotesi di accordo fraudolento, invece, tali limitazioni vengono meno e opera, peraltro, la presunzione iuris tantum di frode prevista dal comma 5.
Un diverso apprezzamento avrebbe potuto assumere rilievo solo se la contribuente, nel dedurre l'erronea applicazione dei presupposti di cui al comma 4 da parte del giudice di appello, avesse contestato la sussistenza delle circostanze limitative della propria responsabilità solidale previste dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo;
profilo che, tuttavia, non risulta coltivato nel presente giudizio.
Pertanto, una volta notificata al cessionario la cartella di pagamento per far valere nei suoi confronti la responsabilità solidale per i debiti tributari della cedente e in assenza di specifiche contestazioni, rientra nel potere di qualificazione del giudice di merito individuare il titolo della responsabilità, verificando se ricorra l'ipotesi ordinaria — con le relative limitazioni — ovvero quella fondata sull'accordo fraudolento, con il diverso regime dell'onere probatorio delineato dai commi 4 e 5 dell'art. 14. Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell'imposta e delle sanzioni sul presupposto della responsabilità solidale della contribuente;
il giudice del gravame, sulla base degli elementi probatori offerti, ha correttamente ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 14, comma 4, ravvisando la sussistenza di un accordo fraudolento e, conseguentemente, una responsabilità solidale priva di limitazioni. Egli si è quindi pronunciato entro i limiti della domanda, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass., n. 10649/2022).
Con la sentenza n. 12713 del 13 maggio 2025, la Suprema Corte ha inoltre affermato che, ai fini del termine decadenziale per l'accertamento, occorre far riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, poiché la responsabilità del cessionario dipende dall'esistenza del debito della cedente.
La responsabilità della Ricorrente_1 S.r.l. concerne le seguenti cartelle notificate alla Società_1 S.r.l. (C. F. P.Iva_2):
n. 02520100029823040000 – IRPEF, IVA, IRAP 2006 – euro 497.372,43 – notificata il 28.5.2010;
n. 02520110022374733000 – TFR, IRPEF 2007 – euro 308.436,16 – notificata il 13.4.2011;
n. 02520110035470042000 – tasse automobilistiche 2005 – euro 1.907,60 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520110068741192000 – IRAP 2006 – euro 77.714,00 – notificata l'11.12.2012;
n. 02520120009968718000 – IRES, IVA 2008 – euro 254.266,14 – notificata il 25.6.2012;
n. 02520130001258944000 – IRAP 2009 – euro 72.171,95 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520130014772551000 – IRPEF, IRES, TFR 2009 – euro 545.835,28 – notificata il 14.6.2013;
n. 02520140002880258000 – IRAP 2010 – euro 43.149,49 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520140009726068000 – tasse automobilistiche 2008 – euro 2.484,43 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520150005141151000 – IRPEF, TFR 2011 – euro 107.215,48 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520150007609691000 – tasse automobilistiche 2009 – euro 1.822,08 – notificata il 30.9.2015.
Il 5 dicembre 2018 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02576201800001275000, con effetto interruttivo della prescrizione.
Le notifiche non sono mai state contestate dalla società originaria;
i titoli sono pertanto divenuti definitivi.
Trattandosi di responsabilità ex lege, non è necessaria la rinnovazione della notifica delle cartelle già validamente notificate alla cedente.
L'art. 25 DPR 602/1973 prevede che il concessionario notifichi la cartella “al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato”, con evidente alternatività.
La Suprema Corte con l'ordinanza 18117/2021, del 24.6.2021, ha chiarito che il concessionario può alternativamente notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato. In caso di cessione di ramo d'azienda, come nella specie, tra il cedente ed il cessionario si instaura un rapporto di solidarietà dipendente successiva. Ciò consente al concessionario di notificare la cartella esclusivamente al debitore principale, senza necessità di una ulteriore notifica nei confronti del coobbligato solidale
(cessionario).
Più di recente, la Cassazione, con la sentenza 10103/2023, richiamando il precedente 27713/2022, ha statuito: “in tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25“. La Corte di cassazione (ord. n. 26480/2020; n. 18117/2021; n. 10103/2023; n. 27713/2022) ha costantemente affermato che la notifica al debitore principale impedisce la decadenza anche nei confronti del coobbligato e che non è necessario notificare a quest'ultimo gli atti già notificati al cedente.
Le eccezioni della ricorrente, fondate sulla necessità di una “seconda” notifica, risultano dunque prive di fondamento.
La ricorrente richiama le modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023 alla L. 212/2000, in particolare l'art.
7- sexies, comma 3.
Tali disposizioni sono entrate in vigore il 18 gennaio 2024 e non possono applicarsi retroattivamente a fattispecie già perfezionate, pena l'irragionevole estinzione generalizzata dei crediti pregressi.
L'introduzione della nuova disciplina conferma, peraltro, che in precedenza non sussisteva l'obbligo di notificazione anche al coobbligato.
L'operato dell'Agenzia delle entrate-SS risulta conforme alla disciplina vigente ratione temporis.
Alla Ricorrente_1 S.r.l. sono stati notificati, nell'ordine:
l'intimazione di pagamento n. 02520239013840945000; la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202400000029000; la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 02520241460000034005;
l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
È pertanto giuridicamente e logicamente corretto proseguire l'azione nei confronti della cessionaria, previa messa in mora mediante intimazione di pagamento.
Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.
Le spese processuali seguono, come per regola, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di GL rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srl nei confronti dell'Ag.entrate - SS - GL e la condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Ag.entrate - SS - GL in complessivi euro 6500 oltre 15%.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAI SIMONETTA, Presidente
GR OV, TO
PLAISANT ANTONIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 754/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - GL
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259007057466 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259007057466 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259007057466 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520259007057466 IRAP a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 Srl rappr.ta e difesa come in atti: -
1. Annullare l'intimazione di pagamento n. 02520259007057466 notificata in data 18 giugno 2025 e, per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate-SS alla restituzione a favore della Ricorrente_1 Srl delle somme eventualmente riscosse a tale titolo;
2. con vittoria di spese, competenze professionali oltre accessori di Legge.
Resistente: Ag.entrate - SS - GL rappr.ta e difesa come in atti: -
A) Dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
B) con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 16 settembre 2025, Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
La società ha premesso di aver avuto conoscenza dell'esposizione debitoria risultante dalle cartelle di pagamento soltanto a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02520259007057466000, per l'importo complessivo di euro 1.965.924,45, avvenuta in data 18 giugno 2025.
L'impugnazione è stata proposta con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
02520100029823040503, 02520110022374733503, 02520110035470042503, 02520110068741192503,
02520120009968718503, 02520130001258944503, 02520130014772551503, 02520140002880258503,
02520140009726068503, 02520150005141151503, 02520150007609691503.
A fondamento del ricorso, la società ha eccepito:
la violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, deducendo che l'intimazione di pagamento non fornisce alcuna spiegazione né prova in ordine all'asserita responsabilità della società per le cartelle richiamate;
l'inesistenza di debiti, anche in via solidale, a carico della Ricorrente_1 S.r.l. con riferimento ai periodi d'imposta indicati nell'intimazione, evidenziando che la società è stata costituita nel 2019, mentre i debiti si riferiscono a periodi d'imposta anteriori alla sua costituzione;
l'omessa indicazione, nell'intimazione impugnata, del debitore principale e la mancata dimostrazione, da parte dell'Agente della riscossione, dell'avvenuta preventiva escussione di tale debitore;
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento indicate nell'intimazione. In particolare, anche alla luce della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 219/2023, l'Agente della riscossione sarebbe tenuto a notificare le cartelle sia al debitore principale sia al coobbligato solidale, a pena di nullità della procedura di riscossione;
la conseguente decadenza dal diritto alla riscossione;
l'intervenuta prescrizione dei crediti, in ragione dell'assenza di atti interruttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. In via preliminare, dagli atti del fascicolo processuale emerge che l'Agente della riscossione ha rappresentato come tutte le cartelle di pagamento inserite nell'intimazione oggetto del presente giudizio fossero già state impugnate dalla contribuente dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di GL (ricorso depositato l'8 aprile
2025, R.G. n. 277/2025), nell'ambito di un'opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 02520241460000034005.
In quel giudizio la società aveva proposto, sostanzialmente, le medesime censure odierne: estraneità ai crediti azionati, omessa notifica delle cartelle, decadenza e prescrizione, anche successiva alle presunte notifiche dei titoli.
In tale sede, l'Agente della riscossione aveva prodotto non soltanto le relate di notifica delle cartelle, ma anche quelle relative a plurimi atti esattoriali successivi, idonei a interrompere la prescrizione.
La controversia è stata definita con sentenza n. 643/02/2025, depositata il 21 ottobre 2025, favorevole all'Agente della riscossione. Sono tuttora pendenti i termini per l'eventuale appello.
La ricorrente sostiene di ignorare il titolo della propria responsabilità, dichiarandosi sorpresa dall'azione esattoriale.
Tale prospettazione non trova riscontro negli atti.
La genesi della responsabilità è stata già esplicitata in precedenti atti notificati alla società e al suo amministratore – anch'essi oggetto di impugnazione – tra cui l'intimazione di pagamento n.
02520239013840945000, notificata l'11 febbraio 2024.
Inoltre, l'asserita sorpresa contrasta con la complessa operazione societaria che costituisce il fondamento della responsabilità, operazione che, per struttura e tempistica, non appare frutto di inconsapevolezza.
Dagli atti risulta che il sig. Rappresentante_1, attuale legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. (P.IVA P.IVA_1), era socio della Ricorrente_1 S.a.s. di Rappresentante_1 (C.F. P.IVA_1), di cui è poi divenuto socio unico, successivamente trasformata in società a responsabilità limitata.
La Ricorrente_1 S.a.s., prima della trasformazione, aveva quali soci Rappresentante_1 (accomandatario) e Nominativo_1 (accomandante).
I due soci hanno posto in essere una serie di operazioni riconducibili a un unico disegno, rilevante ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 472/1997, in quanto volto a sottrarre al Fisco il pagamento di un rilevante debito tributario – pari a euro 1.912.375,04 – derivante da iscrizioni a ruolo e cartelle emesse nei confronti della
Società_1 S.r.l.
Dall'atto pubblico di cessione d'azienda del 21 febbraio 2019 emerge che Nominativo_1 ha acquisito, per 85.000 dollari, da Nominativo_2, l'azienda di demolizione automezzi della Società_1 S. r.l.
La ricostruzione societaria è la seguente:
il 24 marzo 2011 le quote della Società_1 S.r.l. (detenute dai soci Nominativo_3, Nominativo_4 e Nominativo_5) sono state cedute alla Società_2 Ltd;
il 3 maggio 2011 la Società_1 S.r.l. è stata cancellata dal registro imprese per trasferimento della sede a Londra, assumendo la denominazione Società_1 Ltd;
il 1° aprile 2014 la Società_1 Ltd è stata cancellata dal registro inglese;
il 19 gennaio 2016 è stata cancellata la Società_2 Ltd, il cui socio unico era la Società_3 Ltd, anch'essa cancellata il medesimo giorno;
unico socio della Società_3 Ltd era Nominativo_2. Costui, pertanto, ha ceduto a Nominativo_1 l'azienda della Società_1 S.r.l., poiché – come indicato nel rogito – al momento della cancellazione della società l'azienda sita in Iglesias era ancora presente nel patrimonio sociale.
Successivamente:
il 2 aprile 2019 è stata costituita ex novo la Ricorrente_1 di Rappresentante_1 S.a.s., con conferimento dell'azienda da parte di Nominativo_1; il 31 maggio 2019 Nominativo_1 ha receduto, lasciando Rappresentante_1 socio unico;
il 18 giugno 2019 la società è stata trasformata in Ricorrente_1 S.r.l., con valutazione di euro 420.000,00. L'esame complessivo degli atti e della loro tempistica induce a ritenere che la cessione e il successivo conferimento siano stati attuati in frode ai creditori, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5-ter, D.Lgs. 472/1997.
Numerose le anomalie riscontrate:
mancata allegazione, all'atto di cessione, di documentazione ufficiale del registro inglese attestante le vicende societarie;
pagamento del corrispettivo (85.000 dollari) mediante tre assegni emessi il 14 gennaio 2014, quindi cinque anni prima della cessione, peraltro senza firma di traenza e in contrasto con le prassi bancarie statunitensi
(che non consentono l'incasso oltre sei mesi); inclusione tra i beni ceduti di un capannone in Iglesias intestato alla Società_1 S.r.l. e/o ai soci Nominativo_3; richiesta, nel 2018, da parte di Nominativo_3 – qualificatosi rappresentante legale della Società_1 S. r.l. – di certificato di destinazione urbanistica, nonostante la società risultasse cancellata;
difformità tra i dati anagrafici e fiscali del sig. Nominativo_2 risultanti dall'atto di cessione e quelli presenti nell'Anagrafe tributaria: nell'atto egli è indicato come nato il [...], con codice fiscale CF_1; nell'Anagrafe tributaria risulta invece nato il [...], con codice fiscale CF_2.” sostanziale gratuità dell'operazione in capo a Nominativo_1, che si sarebbe accollato debiti senza apparente contropartita.
Tali elementi depongono per l'esistenza di un accordo fraudolento volto a impedire il recupero dei crediti tributari.
I commi 4 e 5 dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 disciplinano l'ipotesi specifica in cui la cessione sia sorretta da un accordo fraudolento. In particolare, il comma 4 stabilisce che, qualora la cessione sia attuata in frode ai crediti tributari, la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste dallo stesso articolo, anche quando il trasferimento avvenga mediante cessione frazionata di singoli beni. Il comma 5 introduce, inoltre, una presunzione legale relativa di frode nel caso in cui il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
Ne deriva che la disposizione in esame configura, tanto nell'ipotesi ordinaria quanto in quella di frode ai creditori, una responsabilità solidale del cessionario;
ciò che muta è il regime delle limitazioni. Nel primo caso, infatti, la responsabilità solidale incontra i limiti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 (beneficium excussionis, limite quantitativo entro il valore dell'azienda o del ramo ceduto, limite temporale, nonché esclusione per i debiti non risultanti, alla data del trasferimento, dagli atti dell'amministrazione finanziaria e degli enti impositori). Nell'ipotesi di accordo fraudolento, invece, tali limitazioni vengono meno e opera, peraltro, la presunzione iuris tantum di frode prevista dal comma 5.
Un diverso apprezzamento avrebbe potuto assumere rilievo solo se la contribuente, nel dedurre l'erronea applicazione dei presupposti di cui al comma 4 da parte del giudice di appello, avesse contestato la sussistenza delle circostanze limitative della propria responsabilità solidale previste dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo;
profilo che, tuttavia, non risulta coltivato nel presente giudizio.
Pertanto, una volta notificata al cessionario la cartella di pagamento per far valere nei suoi confronti la responsabilità solidale per i debiti tributari della cedente e in assenza di specifiche contestazioni, rientra nel potere di qualificazione del giudice di merito individuare il titolo della responsabilità, verificando se ricorra l'ipotesi ordinaria — con le relative limitazioni — ovvero quella fondata sull'accordo fraudolento, con il diverso regime dell'onere probatorio delineato dai commi 4 e 5 dell'art. 14. Nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria aveva richiesto il pagamento dell'imposta e delle sanzioni sul presupposto della responsabilità solidale della contribuente;
il giudice del gravame, sulla base degli elementi probatori offerti, ha correttamente ricondotto la fattispecie nell'alveo dell'art. 14, comma 4, ravvisando la sussistenza di un accordo fraudolento e, conseguentemente, una responsabilità solidale priva di limitazioni. Egli si è quindi pronunciato entro i limiti della domanda, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass., n. 10649/2022).
Con la sentenza n. 12713 del 13 maggio 2025, la Suprema Corte ha inoltre affermato che, ai fini del termine decadenziale per l'accertamento, occorre far riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, poiché la responsabilità del cessionario dipende dall'esistenza del debito della cedente.
La responsabilità della Ricorrente_1 S.r.l. concerne le seguenti cartelle notificate alla Società_1 S.r.l. (C. F. P.Iva_2):
n. 02520100029823040000 – IRPEF, IVA, IRAP 2006 – euro 497.372,43 – notificata il 28.5.2010;
n. 02520110022374733000 – TFR, IRPEF 2007 – euro 308.436,16 – notificata il 13.4.2011;
n. 02520110035470042000 – tasse automobilistiche 2005 – euro 1.907,60 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520110068741192000 – IRAP 2006 – euro 77.714,00 – notificata l'11.12.2012;
n. 02520120009968718000 – IRES, IVA 2008 – euro 254.266,14 – notificata il 25.6.2012;
n. 02520130001258944000 – IRAP 2009 – euro 72.171,95 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520130014772551000 – IRPEF, IRES, TFR 2009 – euro 545.835,28 – notificata il 14.6.2013;
n. 02520140002880258000 – IRAP 2010 – euro 43.149,49 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520140009726068000 – tasse automobilistiche 2008 – euro 2.484,43 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520150005141151000 – IRPEF, TFR 2011 – euro 107.215,48 – notificata il 30.9.2015;
n. 02520150007609691000 – tasse automobilistiche 2009 – euro 1.822,08 – notificata il 30.9.2015.
Il 5 dicembre 2018 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
02576201800001275000, con effetto interruttivo della prescrizione.
Le notifiche non sono mai state contestate dalla società originaria;
i titoli sono pertanto divenuti definitivi.
Trattandosi di responsabilità ex lege, non è necessaria la rinnovazione della notifica delle cartelle già validamente notificate alla cedente.
L'art. 25 DPR 602/1973 prevede che il concessionario notifichi la cartella “al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato”, con evidente alternatività.
La Suprema Corte con l'ordinanza 18117/2021, del 24.6.2021, ha chiarito che il concessionario può alternativamente notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo oppure al coobbligato. In caso di cessione di ramo d'azienda, come nella specie, tra il cedente ed il cessionario si instaura un rapporto di solidarietà dipendente successiva. Ciò consente al concessionario di notificare la cartella esclusivamente al debitore principale, senza necessità di una ulteriore notifica nei confronti del coobbligato solidale
(cessionario).
Più di recente, la Cassazione, con la sentenza 10103/2023, richiamando il precedente 27713/2022, ha statuito: “in tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25“. La Corte di cassazione (ord. n. 26480/2020; n. 18117/2021; n. 10103/2023; n. 27713/2022) ha costantemente affermato che la notifica al debitore principale impedisce la decadenza anche nei confronti del coobbligato e che non è necessario notificare a quest'ultimo gli atti già notificati al cedente.
Le eccezioni della ricorrente, fondate sulla necessità di una “seconda” notifica, risultano dunque prive di fondamento.
La ricorrente richiama le modifiche introdotte dal D.Lgs. 219/2023 alla L. 212/2000, in particolare l'art.
7- sexies, comma 3.
Tali disposizioni sono entrate in vigore il 18 gennaio 2024 e non possono applicarsi retroattivamente a fattispecie già perfezionate, pena l'irragionevole estinzione generalizzata dei crediti pregressi.
L'introduzione della nuova disciplina conferma, peraltro, che in precedenza non sussisteva l'obbligo di notificazione anche al coobbligato.
L'operato dell'Agenzia delle entrate-SS risulta conforme alla disciplina vigente ratione temporis.
Alla Ricorrente_1 S.r.l. sono stati notificati, nell'ordine:
l'intimazione di pagamento n. 02520239013840945000; la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202400000029000; la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 02520241460000034005;
l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
È pertanto giuridicamente e logicamente corretto proseguire l'azione nei confronti della cessionaria, previa messa in mora mediante intimazione di pagamento.
Il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto.
Le spese processuali seguono, come per regola, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I di GL rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srl nei confronti dell'Ag.entrate - SS - GL e la condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell'Ag.entrate - SS - GL in complessivi euro 6500 oltre 15%.