Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
IL Prozzo, all'udienza del 05/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1203/2024;
TRA
, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1 introduttivo, dall'avv. Annamaria Calicchia;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro in carica;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13/11/2024 il ricorrente, Generale in quiescenza dell'Arma dei Carabinieri, deduceva:
- di aver prestato in data 17/03/2001 servizio di ordine pubblico, in qualità di
Comandante di contingente, in occasione della manifestazione organizzata a
Napoli in Piazza Garibaldi;
- di essere stato colpito durante i violenti scontri con i manifestanti da una sassaiola e di aver riportato una lesione lacero contusa nella regione auricolare destra trattata chirurgicamente;
1
- di aver presentato domanda di attribuzione dello stato di vittima del dovere al fine di ottenere i benefici assistenziali previsti dall'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005;
- di aver diritto al riconoscimento delle prestazioni previste in favore delle vittime del dovere.
Tanto premesso, il ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo annullamento/disapplicazione della riservata amministrativa del
[...]
Prot. 0001148 del 17/04/2024 (doc.01 cit.) nella parte in cui, ritenuta CP_1
la domanda improcedibile per intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 cc in combinato disposto con gli artt 2934 e 2935 cc, ha espresso diniego alla richiesta del Sig. di essere riconosciuto Vittima del Dovere e di Parte_1
ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente e/o consequenziale, antecedente e susseguente
1. Condannare il al riconoscimento in favore del ricorrente Controparte_1
Sig. dello status di vittima del dovere ex art. 1 comma 563 Parte_1
Legge 266/2005 nonché ex art. 82 L. 388/2000;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare tenuto il al Controparte_1
riconoscimento in favore del ricorrente dell'invalidità complessiva nella misura del del 29 (ventinove)% o, in subordine, del 17 (diciassette)% (secondo quanto specificato nella relazione medico-legale in atti) o in quella maggiore o minore
(ma salvo gravame) ritenuta di giustizia da stabilirsi ai sensi degli artt 3 e 4 DPR
181/2009 anche a mezzo di CTU che sin da ora s'invoca;
3. Conseguentemente dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il CP_1
convenuto alla concessione di tutti i benefici economici e giuridici previsti dalle norme in premessa e leggi collegate, tra cui in particolare: - speciale elargizione di euro 2.000,00 per punto di invalidità, maggiorato della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del decreto legge 159/2007 convertito in legge 222/2007;
2 comunque ed inoltre, in caso di percentuale pari o superiore al 25%:
- assegno vitalizio di euro 500,00 ex art 4 comma 238 L 350/2003, - speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 mensili di cui all'art 2 comma 105 della Legge
244/2007 entrambi soggetti a perequazione annuale ed esenti da Irpef.
4. Infine, con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione a corrispondere il relativo trattamento economico, con interessi e/o rivalutazione monetaria (secondo il valore più favorevole al ricorrente) decorrenti dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria dispese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
1.1. Il , pur avendo ricevuto valida notifica del ricorso a Controparte_1
mezzo pec in data 20/11/2024, non si costituiva in giudizio.
1.2. Acquista la documentazione, espletata ctu, disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1. Il ricorrente, Generale in quiescenza dell'Arma dei Carabinieri, ha dedotto di aver riportato lesioni durante un servizio di ordine pubblico predisposto in occasione di una manifestazione pubblica e ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere.
L'art. 1, della legge 23.12.2005 n. 266, ai commi da 562 a 565, prevede:
“562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di
10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
3 a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563
e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il D.P.R. n. 243/2006, all'art. 1, stabilisce:
“1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
4 2.2. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a)
e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (Cass. civ. Sezioni Unite, sent. n. 10791/2017; cass. civ., sez, lavoro, sent. n. 26012/2018).
Nessun dubbio, dunque, può esservi in merito alla spettanza dei benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005 e all'art. 1 del
D.P.R. n. 243/2006. Il ricorrente, infatti, ha subito dei danni durante lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico (doc. 3-5).
2.3. Resta da stabilire quali siano i criteri da utilizzare per accertare la misura dell'invalidità, la quale incide sull'entità delle prestazioni economiche spettanti alle vittime del dovere, in particolare, sulla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 206/04.
L'art. 1 della legge n. 302/1990 prevede: "1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale….
2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
5 perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale…".
L'art. 5 della legge n. 206/2004, stabilisce:
"1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000
Euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000
Euro per ogni punto percentuale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6….".
L'art. 6 della citata legge dispone: "1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale….".
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il D.P.R. n. 181/2009 “si propone di dettare una disciplina univoca e generale che consenta l'applicazione pratica dell'art. 6 della L. n. 206 del 2004, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e morale, senza tuttavia individuarne i criteri. La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) "necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione" del citato art. 6 ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata. Nelle disposizioni finali inoltre si prevede che le valutazioni dell'invalidità operate in difformità rispetto alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari previa domanda degli interessati;
si aggiunge che la determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata
6 in vigore della legge 216 citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato.
Tutto quanto riportato manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione dell'art. 6 della L.206/2004. In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione dell'art. 6 della L. 206 e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n.
11834/2014).
Più di recente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sent. n. 6217 del
24/02/2022), ha affermato i seguenti principi:
“All'art. 6, comma 1, della L. n. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo-regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge".
- I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009”.
Ai fini del riconoscimento della speciale elargizione rivendicata dal ricorrente, dunque, il calcolo della invalidità complessiva va compiuto tenendo conto dei criteri dettati dagli artt. 3 e 4 D.P.R. n. 181/2009.
Ebbene, secondo le risultanze della ctu, il Generale CC in pensione
[...]
, è risultato affetto da: “Esiti algodisfunzionali di valido trauma Pt_1 contusivo ATM dx con ferita lacero contusa regione inferiore antitrago”; Sussiste nesso di causalità tra le patologie sopra dette e l'infortunio occorso durante attività di ordine pubblico in data 17.03.2001; L'invalidità Complessiva (IC) espressa ai sensi dell'art. 3 e 4 del DM 181/2009 è pari al 7% (settepercento)”.
***
7 3. Il ricorso va, pertanto, accolto e il va condannato al Controparte_1
pagamento della c.d. speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della legge n.
206/2004 e all'art. 1 della legge n. 302/1990, commisurata alla percentuale di invalidità complessiva (I.C.) prevista dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R.
181/2009, del 7%, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del
[...]
nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. CP_1
n. 55/14 (cause di previdenza-scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00- valore medio per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto:
- dichiara il ricorrente vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005;
- condanna il al pagamento della c.d. speciale Controparte_1
elargizione di cui all'art. 5 comma 1 della legge n. 206/2004 e all'art. 1 della legge n. 302/1990, commisurata alla percentuale di invalidità complessiva
(I.C.) prevista dall'art. 4 comma 1 lett. d) del D.P.R. 181/2009, del 7%, oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa al saldo;
- condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 5.391,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Annamaria Calicchia;
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 05/06/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa IL Prozzo
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