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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come modificato dal D.L.vo
149/2022, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, facente parte integrante del verbale di udienza e vertente
T R A
, nato il [...] a [...], NJ, USA e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...], NJ, USA Parte_2
rappresentati ed assistiti dagli avv. Massimo De Mattia e Marco Mazzeschi
APPELLANTI
E
(C.F. ) in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO - CONTUMACE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, per i motivi di cui sopra, accogliere il presente appello promosso avverso l'ordinanza
r.g. n. 5056/2023 1 emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Roma, Sezione XVIII - Diritti della
Persona ed Immigrazione, Giudice Dott. Francesco Paolo Mansi, il 15.09.2023, pubblicata in pari data e comunicata il 19.09.2023, nella causa avente Rg. 63755/21 promossa dai sig.ri e , nei confronti del Parte_1 Parte_2
e, in totale riforma della stessa ed in integrale accoglimento delle Controparte_1
conclusioni rassegnate in primo grado, così provvedere:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, respinta ogni contraria e diversa istanza, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che il Sig. nato il [...] a [...], NJ, (USA), (C.F. Parte_1
) ed il Sig. nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
NJ, (USA), (C.F. ), sono cittadini italiani dalla nascita, C.F._2
ordinando alle competenti autorità amministrative ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rappresentando di essere diretti discendenti di nata a [...] il [...], cittadina italiana emigrata Persona_1
negli Stati Uniti d'America, ove in data 18.05.1945 diede alla luce la figlia
[...]
(che acquisì la cittadinanza statunitense iure soli), per poi Persona_2
naturalizzarsi cittadina statunitense nel 1956.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda (con ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c. n. 18815/2023 del 15.09.2023), ritenendo quale elemento ostativo il dettato dell'art 12 della L. n. 555/1912 secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col
r.g. n. 5056/2023 2 genitore esercente la patria potestà e acquistino la cittadinanza di uno stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”. Rilevava il Tribunale che l'art. 7 della stessa legge, di cui i ricorrenti invocavano l'applicabilità, era diretto a regolare situazioni del tutto distinte, essendo volto ad evitare che in applicazione di una legislazione straniera i figli di cittadini italiani si trovassero involontariamente a perdere la cittadinanza italiana consentendo così ai nati su territori ove la cittadinanza si acquisiva iure soli di essere bipolidi, al fine di mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della comune cittadinanza, mentre l'art. 12 prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per una diversa cittadinanza i figli minori dovessero seguire la medesima sorte, salva la facoltà, una volta compiuta la maggiore età, di riallacciare i legami con la madrepatria. Osservava infine il
Giudice di prime cure che non risultava che al compimento della maggiore età la figlia dell'ava si trovasse nelle condizioni di esercitare le facoltà previste dagli artt. 3 e 9 legge n. 555/1912 per riacquisire la cittadinanza italiana.
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 12 legge n. 555/1912, sostenendo l'irrilevanza ai fini della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per via materna dell'intervenuta naturalizzazione della Lo Giudice e deducendo l'applicabilità dell'art. 7 legge n. 555/1912, secondo la quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi”.
Norma questa che ha innovato la pregressa disciplina (codice civile del 1865,
Legge sull'emigrazione n. 23/1901) che non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età. Ad avviso degli appellanti, il regime di perdita della cittadinanza apprestato dall'art. 12 può invece trovare applicazione quando, a differenza del caso di specie, l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore abbia comportato una partecipazione volitiva del minore stesso, mentre nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore si verifica per il solo fatto che il genitore opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio. A sostegno della propria tesi gli appellanti hanno fatto riferimento a molteplici pronunce del Tribunale di Roma e anche di questa Corte nonché al r.g. n. 5056/2023 3 contenuto della Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del , Controparte_1
secondo la quale “in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero”.
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
I rapporti tra articolo 7 e articolo 12 legge 555/1912 sono stati così chiariti nella recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione n.
454 dell'08.01.2024.
“(…) Mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino
(iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata
(anche) a non creare degli apolidi.
r.g. n. 5056/2023 4 Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato
“straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età – il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la r.g. n. 5056/2023 5 potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza”.
I principi ora enucleati sono stati ribaditi nell'ancora più recente Sentenza n.
3564/2024 sempre della Prima Sezione Civile della Suprema Corte, nella quale si
è dato anche rilievo al fatto che “tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) che la successiva legge n. 555/1912 (art 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria potestà, e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni”.
Ora, nel caso in esame, gli appellanti rivendicano la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna (il padre di alla nascita di questa Persona_2
aveva già acquisito la cittadinanza statunitense perdendo quella italiana), sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 legge 555/2012 nella parte in cui prevedeva che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, dell'art. 1 n. 2 legge cit. nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza per via materna ad ipotesi di carattere residuale, dell'art. 2 comma secondo stessa legge, in quanto prevedeva che il riconoscimento da parte del padre straniero automaticamente comportasse, per il figlio minorenne, l'acquisto della cittadinanza straniera e la perdita di quella italiana, e dell'art. 10, in quanto stabiliva che il matrimonio con un cittadino straniero determinava l'automatica perdita della cittadinanza italiana e l'acquisto automatico di quella straniera se ciò era previsto dalle norme sulla cittadinanza applicabili al coniuge. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4466/2009 gli effetti di tale pronuncia e delle altre sentenze di incostituzionalità in materia di cittadinanza sono stati retroattivamente estesi a fattispecie discriminatorie intervenute prima del 1948.
Senonché, l'ordinanza appellata si conforma quanto all'interpretazione degli artt. 7 e 12 legge n. 555/1912 all'autorevole dictum dei giudici di legittimità
r.g. n. 5056/2023 6 precedentemente richiamato, dal quale anche questa Corte non intende discostarsi.
Non si ravvisa infatti alcuna interferenza tra le sfere di applicazione dell'art. 7 e dell'art. 12, prevedendo quest'ultima disposizione, e non già la prima che ha portata di norma generale, una regola speciale per il minorenne non emancipato che sia figlio del genitore che volontariamente perde la cittadinanza italiana, alla quale è del tutto avulsa qualsiasi automaticità tra perdita dello status civitatis da parte del genitore e acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio minore. E l'argomento letterale che fa leva sull'espressione
“acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” non appare perspicuo, essendo stato autorevolmente chiarito nelle pronunce in precedenza menzionate che tale espressione si riferisca anche a soggetto che già possieda la cittadinanza straniera;
ciò in quanto la norma è finalizzata a non creare degli apolidi. Mentre
l'art. 7 presupponeva il mantenimento della cittadinanza italiana in capo al genitore ed era norma volta ad evitare che, in applicazione di una legislazione straniera, i figli di cittadini italiani si trovassero a perdere involontariamente la cittadinanza italiana che veniva per l'appunto conservata dal genitore.
Come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, l'art. 7 e l'art. 12 delle legge n. 555/1912 sono “espressione del medesimo criterio guida, che è quello di preservare per quanto possibile l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare. E dunque, se con l'art. 7 si vuole evitare che da genitori italiani nascano figli stranieri, con l'art. 12 si prevede che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo stato, i figli minori seguano la medesima sorte, pur lasciando a loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli)”.
L'interpretazione propugnata dagli appellanti non spiega poi, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, per quale motivo il legislatore dell'epoca non avrebbe realizzato la stessa politica di conservazione dello status civitatis nei confronti dei figli degli emigrati naturalizzatisi all'estero che avessero seguito il genitore dopo essere già nati in Italia, nei confronti cioè di soggetti che mostravano indubbiamente una maggiore “italianità” rispetto ai r.g. n. 5056/2023 7 nati all'estero, destinati, come nel caso di , a rimanere estranei Persona_2
per tutta la vita alla società e probabilmente anche alla lingua italiana. L'ava degli odierni appellanti non risulta peraltro avere mai manifestato la volontà di riacquisire la cittadinanza italiana, perduta per effetto della naturalizzazione del genitore, né nei ristretti termini previsti dall'art. 3 legge 555/1912 ma nemmeno successivamente, posto che una simile manifestazione di volontà per quanto non tempestiva avrebbe potuto essere positivamente apprezzata, costituendo quella prevista dalla menzionata disposizione una fattispecie di riacquisto che non poteva essere conosciuta e conseguentemente attivata dall'interessato nei ristretti termini imposti dalla legge né era da costui ipotizzabile prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (v.
Corte Appello Roma, 09.12.2020 n. 6222).
Sul punto, questa Corte condivide il rilievo conclusivo del Tribunale, secondo cui le condizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana fissate dagli artt. 3 e 9 della legge n. 555/1912 “richiedono quale momento indefettibile, il ristabilire da parte dell'interessato un legame concreto con il territorio italiano. Ed è questo passaggio che non si rinviene nella storia dei discendenti di Persona_1
i quali a partire dalla migrazione dei loro avi, e dalla rinuncia di questi alla cittadinanza italiana, hanno interrotto il legame con la terra di origine e proseguito le loro esistenze radicandosi nella nazione americana”.
Di alcun rilievo è l'argomentazione che fa leva sulla presunta integrazione del dettato normativo della legge 555/1912 da parte della Circolare del
Ministero dell'Interno K 28.1. Il dettato normativo de quo, come visto, non abbisogna di essere integrato né tanto meno può essere integrato da una circolare ministeriale, che non è atto normativo ma un mero atto interno che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge che è chiamato ad applicare e che non è naturalmente nemmeno idoneo a disporre contra legem
o praeter legem.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, avendo, come detto, gli stessi appellanti fornito prova del fatto estintivo dello status da costoro rivendicato, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
r.g. n. 5056/2023 8 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
20.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5056/2023 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come modificato dal D.L.vo
149/2022, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2023, facente parte integrante del verbale di udienza e vertente
T R A
, nato il [...] a [...], NJ, USA e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...], NJ, USA Parte_2
rappresentati ed assistiti dagli avv. Massimo De Mattia e Marco Mazzeschi
APPELLANTI
E
(C.F. ) in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO - CONTUMACE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza e richiesta disattesa, per i motivi di cui sopra, accogliere il presente appello promosso avverso l'ordinanza
r.g. n. 5056/2023 1 emessa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Roma, Sezione XVIII - Diritti della
Persona ed Immigrazione, Giudice Dott. Francesco Paolo Mansi, il 15.09.2023, pubblicata in pari data e comunicata il 19.09.2023, nella causa avente Rg. 63755/21 promossa dai sig.ri e , nei confronti del Parte_1 Parte_2
e, in totale riforma della stessa ed in integrale accoglimento delle Controparte_1
conclusioni rassegnate in primo grado, così provvedere:
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, respinta ogni contraria e diversa istanza, per i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare che il Sig. nato il [...] a [...], NJ, (USA), (C.F. Parte_1
) ed il Sig. nato il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
NJ, (USA), (C.F. ), sono cittadini italiani dalla nascita, C.F._2
ordinando alle competenti autorità amministrative ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rappresentando di essere diretti discendenti di nata a [...] il [...], cittadina italiana emigrata Persona_1
negli Stati Uniti d'America, ove in data 18.05.1945 diede alla luce la figlia
[...]
(che acquisì la cittadinanza statunitense iure soli), per poi Persona_2
naturalizzarsi cittadina statunitense nel 1956.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda (con ordinanza ex art. 702-ter
c.p.c. n. 18815/2023 del 15.09.2023), ritenendo quale elemento ostativo il dettato dell'art 12 della L. n. 555/1912 secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col
r.g. n. 5056/2023 2 genitore esercente la patria potestà e acquistino la cittadinanza di uno stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”. Rilevava il Tribunale che l'art. 7 della stessa legge, di cui i ricorrenti invocavano l'applicabilità, era diretto a regolare situazioni del tutto distinte, essendo volto ad evitare che in applicazione di una legislazione straniera i figli di cittadini italiani si trovassero involontariamente a perdere la cittadinanza italiana consentendo così ai nati su territori ove la cittadinanza si acquisiva iure soli di essere bipolidi, al fine di mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della comune cittadinanza, mentre l'art. 12 prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per una diversa cittadinanza i figli minori dovessero seguire la medesima sorte, salva la facoltà, una volta compiuta la maggiore età, di riallacciare i legami con la madrepatria. Osservava infine il
Giudice di prime cure che non risultava che al compimento della maggiore età la figlia dell'ava si trovasse nelle condizioni di esercitare le facoltà previste dagli artt. 3 e 9 legge n. 555/1912 per riacquisire la cittadinanza italiana.
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto, nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 12 legge n. 555/1912, sostenendo l'irrilevanza ai fini della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per via materna dell'intervenuta naturalizzazione della Lo Giudice e deducendo l'applicabilità dell'art. 7 legge n. 555/1912, secondo la quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi”.
Norma questa che ha innovato la pregressa disciplina (codice civile del 1865,
Legge sull'emigrazione n. 23/1901) che non riconosceva la cittadinanza italiana al figlio di italiano naturalizzatosi straniero, indipendentemente dal limite di età. Ad avviso degli appellanti, il regime di perdita della cittadinanza apprestato dall'art. 12 può invece trovare applicazione quando, a differenza del caso di specie, l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del minore abbia comportato una partecipazione volitiva del minore stesso, mentre nessuna automatica perdita della cittadinanza italiana in capo al minore si verifica per il solo fatto che il genitore opti per la naturalizzazione in costanza di minore età del figlio. A sostegno della propria tesi gli appellanti hanno fatto riferimento a molteplici pronunce del Tribunale di Roma e anche di questa Corte nonché al r.g. n. 5056/2023 3 contenuto della Circolare n. K. 28. 1 datata 08.04.1991 del , Controparte_1
secondo la quale “in virtù della contemporanea operatività del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555 e delle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza di numerosi Paesi esteri d'antica emigrazione italiana … attributivi iure soli dello status civitatis, la prole nata sul territorio dello Stato di emigrazione (ad es. Stati Uniti d'America) da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana … quanto della cittadinanza dello Stato di nascita e permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero”.
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
I rapporti tra articolo 7 e articolo 12 legge 555/1912 sono stati così chiariti nella recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione n.
454 dell'08.01.2024.
“(…) Mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino
(iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata
(anche) a non creare degli apolidi.
r.g. n. 5056/2023 4 Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato
“straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età – il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la r.g. n. 5056/2023 5 potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza”.
I principi ora enucleati sono stati ribaditi nell'ancora più recente Sentenza n.
3564/2024 sempre della Prima Sezione Civile della Suprema Corte, nella quale si
è dato anche rilievo al fatto che “tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) che la successiva legge n. 555/1912 (art 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria potestà, e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni”.
Ora, nel caso in esame, gli appellanti rivendicano la cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna (il padre di alla nascita di questa Persona_2
aveva già acquisito la cittadinanza statunitense perdendo quella italiana), sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 legge 555/2012 nella parte in cui prevedeva che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, dell'art. 1 n. 2 legge cit. nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza per via materna ad ipotesi di carattere residuale, dell'art. 2 comma secondo stessa legge, in quanto prevedeva che il riconoscimento da parte del padre straniero automaticamente comportasse, per il figlio minorenne, l'acquisto della cittadinanza straniera e la perdita di quella italiana, e dell'art. 10, in quanto stabiliva che il matrimonio con un cittadino straniero determinava l'automatica perdita della cittadinanza italiana e l'acquisto automatico di quella straniera se ciò era previsto dalle norme sulla cittadinanza applicabili al coniuge. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4466/2009 gli effetti di tale pronuncia e delle altre sentenze di incostituzionalità in materia di cittadinanza sono stati retroattivamente estesi a fattispecie discriminatorie intervenute prima del 1948.
Senonché, l'ordinanza appellata si conforma quanto all'interpretazione degli artt. 7 e 12 legge n. 555/1912 all'autorevole dictum dei giudici di legittimità
r.g. n. 5056/2023 6 precedentemente richiamato, dal quale anche questa Corte non intende discostarsi.
Non si ravvisa infatti alcuna interferenza tra le sfere di applicazione dell'art. 7 e dell'art. 12, prevedendo quest'ultima disposizione, e non già la prima che ha portata di norma generale, una regola speciale per il minorenne non emancipato che sia figlio del genitore che volontariamente perde la cittadinanza italiana, alla quale è del tutto avulsa qualsiasi automaticità tra perdita dello status civitatis da parte del genitore e acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio minore. E l'argomento letterale che fa leva sull'espressione
“acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” non appare perspicuo, essendo stato autorevolmente chiarito nelle pronunce in precedenza menzionate che tale espressione si riferisca anche a soggetto che già possieda la cittadinanza straniera;
ciò in quanto la norma è finalizzata a non creare degli apolidi. Mentre
l'art. 7 presupponeva il mantenimento della cittadinanza italiana in capo al genitore ed era norma volta ad evitare che, in applicazione di una legislazione straniera, i figli di cittadini italiani si trovassero a perdere involontariamente la cittadinanza italiana che veniva per l'appunto conservata dal genitore.
Come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, l'art. 7 e l'art. 12 delle legge n. 555/1912 sono “espressione del medesimo criterio guida, che è quello di preservare per quanto possibile l'omogeneità della cittadinanza all'interno del medesimo nucleo familiare. E dunque, se con l'art. 7 si vuole evitare che da genitori italiani nascano figli stranieri, con l'art. 12 si prevede che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per la cittadinanza del nuovo stato, i figli minori seguano la medesima sorte, pur lasciando a loro alla maggiore età la possibilità di riallacciare il legame con la madrepatria (analogamente a quanto previsto per i destinatari dell'art. 7, che alla maggiore età potevano invece rinunciare alla cittadinanza italiana, mantenendo così solo quella acquistata iure soli)”.
L'interpretazione propugnata dagli appellanti non spiega poi, come ha correttamente rilevato il Giudice di prime cure, per quale motivo il legislatore dell'epoca non avrebbe realizzato la stessa politica di conservazione dello status civitatis nei confronti dei figli degli emigrati naturalizzatisi all'estero che avessero seguito il genitore dopo essere già nati in Italia, nei confronti cioè di soggetti che mostravano indubbiamente una maggiore “italianità” rispetto ai r.g. n. 5056/2023 7 nati all'estero, destinati, come nel caso di , a rimanere estranei Persona_2
per tutta la vita alla società e probabilmente anche alla lingua italiana. L'ava degli odierni appellanti non risulta peraltro avere mai manifestato la volontà di riacquisire la cittadinanza italiana, perduta per effetto della naturalizzazione del genitore, né nei ristretti termini previsti dall'art. 3 legge 555/1912 ma nemmeno successivamente, posto che una simile manifestazione di volontà per quanto non tempestiva avrebbe potuto essere positivamente apprezzata, costituendo quella prevista dalla menzionata disposizione una fattispecie di riacquisto che non poteva essere conosciuta e conseguentemente attivata dall'interessato nei ristretti termini imposti dalla legge né era da costui ipotizzabile prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (v.
Corte Appello Roma, 09.12.2020 n. 6222).
Sul punto, questa Corte condivide il rilievo conclusivo del Tribunale, secondo cui le condizioni per il riacquisto della cittadinanza italiana fissate dagli artt. 3 e 9 della legge n. 555/1912 “richiedono quale momento indefettibile, il ristabilire da parte dell'interessato un legame concreto con il territorio italiano. Ed è questo passaggio che non si rinviene nella storia dei discendenti di Persona_1
i quali a partire dalla migrazione dei loro avi, e dalla rinuncia di questi alla cittadinanza italiana, hanno interrotto il legame con la terra di origine e proseguito le loro esistenze radicandosi nella nazione americana”.
Di alcun rilievo è l'argomentazione che fa leva sulla presunta integrazione del dettato normativo della legge 555/1912 da parte della Circolare del
Ministero dell'Interno K 28.1. Il dettato normativo de quo, come visto, non abbisogna di essere integrato né tanto meno può essere integrato da una circolare ministeriale, che non è atto normativo ma un mero atto interno che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge che è chiamato ad applicare e che non è naturalmente nemmeno idoneo a disporre contra legem
o praeter legem.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, avendo, come detto, gli stessi appellanti fornito prova del fatto estintivo dello status da costoro rivendicato, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
r.g. n. 5056/2023 8 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte d'Appello del
20.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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