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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/11/2024, n. 3981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3981 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 889/2024 promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di cessazione effetti civili del matrimonio da e , Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 7.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Manzano (UD) in data 13.04.1996, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Manzano (UD) con atto numero 3, Parte II, Serie A, Anno 1996, e nel registro atti di matrimonio del Comune di Venezia con atto numero 10, Parte II, Serie B, Uff. 1, Anno 1996, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del
6.03.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 904/2024 pubbl. il 18.03.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del
7.11.2024, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nelle note congiunte e qui di seguito riportate:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dal IG.
[...]
e dalla IG.ra in Manzano (UD) il 13.04.1996, trascritto al Parte_1 Controparte_1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Manzano (UD) - atto n. 3, parte II, Serie A, anno 1996, nonché trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia – atto n. 10/p. 2/B/Uff. 1/1996, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile dei predetti Comuni di eseguire le prescritte annotazioni;
2) Il IG. provvederà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne ma ancora non autonoma economicamente, un contributo Persona_1 mensile di € 400,00.= che verrà versato nel c.c. intestato alla ragazza e si accollerà il 100% delle spese straordinarie (comprese a titolo esemplificativo spese mediche, universitarie, canone di locazione e spese per utenze alloggio fuori sede);
3) volendo provvedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 l. 898/1970, le parti intendono effettuare le seguenti attribuzioni e così: 3.1.) entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante atto notarile, il IG. trasferirà alla IG.ra Parte_1 CP_1
che si impegna ad accettare, la propria quota dell'immobile così identificato catastalmente al
[...]
Comune di Venezia – foglio 25, part. 22, sub 13, ZC 4, Cat. A/3, Cl. 3, vani 6,5, r.c. 801,31. Le spese notarili saranno a carico di entrambe le parti per la metà ciascuno, fermo restando che, trattandosi di atto di regolamentazione degli interessi coniugali, lo stesso andrà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della l.
6.3.1987 n. 74; 3.2.) la polizza del fondo pensione n. 6402652 presso e gli investimenti in Controparte_2 portafoglio per € 33.485,66 presso Poste Italiane, Filiale del Lido di Venezia, Via Doge Michiel, di cui è intestataria la IG.ra verranno a lei assegnati per l'intero; Controparte_1
3.3.) il TFR spettante al IG. in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con Parte_1 Contr all'atto della liquidazione verrà ripartito per la metà ciascuno;
3.4.) entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il IG. corrisponderà la somma di € 22.500,00 in favore della Parte_1
IG.ra ; Controparte_1
4) La IG.ra accetta tutte le attribuzioni di cui al punto 3) a titolo di corresponsione in unica CP_1 soluzione del contributo periodico (c.d. una tantum) ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970 e, per l'effetto, dichiara di non avere poi mai null'altro da avere o pretendere dal IG. in Parte_1 conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio e a nessun altro titolo e/o ragione e, per l'effetto, non potrà promuovere qualsiasi altra successiva domanda di contenuto economico nei confronti del IG. Parte_1
5) Con l'esecuzi tto adempimento degli obblighi contenuti nel presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla da avere o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale;
6) Le spese e i compensi di causa sono compensati tra le parti.”. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 13.04.1996, trascritto nel registro atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Manzano (UD) al numero 3, Parte II, Serie A, Anno 1996 e nel registro atti di matrimonio del Comune di Venezia al numero 10, Parte II, Serie B, Uff. 1, Anno 1996;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di ConIGlio del 7.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 889/2024 promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di cessazione effetti civili del matrimonio da e , Parte_1 Controparte_1 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 7.11.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Manzano (UD) in data 13.04.1996, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Manzano (UD) con atto numero 3, Parte II, Serie A, Anno 1996, e nel registro atti di matrimonio del Comune di Venezia con atto numero 10, Parte II, Serie B, Uff. 1, Anno 1996, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del
6.03.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 904/2024 pubbl. il 18.03.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del
7.11.2024, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nelle note congiunte e qui di seguito riportate:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dal IG.
[...]
e dalla IG.ra in Manzano (UD) il 13.04.1996, trascritto al Parte_1 Controparte_1 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Manzano (UD) - atto n. 3, parte II, Serie A, anno 1996, nonché trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia – atto n. 10/p. 2/B/Uff. 1/1996, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile dei predetti Comuni di eseguire le prescritte annotazioni;
2) Il IG. provvederà a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia maggiorenne ma ancora non autonoma economicamente, un contributo Persona_1 mensile di € 400,00.= che verrà versato nel c.c. intestato alla ragazza e si accollerà il 100% delle spese straordinarie (comprese a titolo esemplificativo spese mediche, universitarie, canone di locazione e spese per utenze alloggio fuori sede);
3) volendo provvedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 l. 898/1970, le parti intendono effettuare le seguenti attribuzioni e così: 3.1.) entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante atto notarile, il IG. trasferirà alla IG.ra Parte_1 CP_1
che si impegna ad accettare, la propria quota dell'immobile così identificato catastalmente al
[...]
Comune di Venezia – foglio 25, part. 22, sub 13, ZC 4, Cat. A/3, Cl. 3, vani 6,5, r.c. 801,31. Le spese notarili saranno a carico di entrambe le parti per la metà ciascuno, fermo restando che, trattandosi di atto di regolamentazione degli interessi coniugali, lo stesso andrà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19 della l.
6.3.1987 n. 74; 3.2.) la polizza del fondo pensione n. 6402652 presso e gli investimenti in Controparte_2 portafoglio per € 33.485,66 presso Poste Italiane, Filiale del Lido di Venezia, Via Doge Michiel, di cui è intestataria la IG.ra verranno a lei assegnati per l'intero; Controparte_1
3.3.) il TFR spettante al IG. in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con Parte_1 Contr all'atto della liquidazione verrà ripartito per la metà ciascuno;
3.4.) entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il IG. corrisponderà la somma di € 22.500,00 in favore della Parte_1
IG.ra ; Controparte_1
4) La IG.ra accetta tutte le attribuzioni di cui al punto 3) a titolo di corresponsione in unica CP_1 soluzione del contributo periodico (c.d. una tantum) ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970 e, per l'effetto, dichiara di non avere poi mai null'altro da avere o pretendere dal IG. in Parte_1 conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio e a nessun altro titolo e/o ragione e, per l'effetto, non potrà promuovere qualsiasi altra successiva domanda di contenuto economico nei confronti del IG. Parte_1
5) Con l'esecuzi tto adempimento degli obblighi contenuti nel presente accordo, le parti dichiarano di non aver più nulla da avere o pretendere l'uno dall'altro in conseguenza del matrimonio, dello scioglimento della comunione legale dei beni, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo tra loro cessato ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale;
6) Le spese e i compensi di causa sono compensati tra le parti.”. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 13.04.1996, trascritto nel registro atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del Comune di Manzano (UD) al numero 3, Parte II, Serie A, Anno 1996 e nel registro atti di matrimonio del Comune di Venezia al numero 10, Parte II, Serie B, Uff. 1, Anno 1996;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di ConIGlio del 7.11.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -