Versione
25 febbraio 1967
25 febbraio 1967
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, altresi', a provvedere, con propri decreti, alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attuazione, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, di cui agli ex articoli 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , e 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748 , e, correlativamente, alla modifica delle denominazioni del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, altresi', a provvedere, con propri decreti, alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attuazione, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, di cui agli ex articoli 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , e 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748 , e, correlativamente, alla modifica delle denominazioni del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/1967, n. 2087Provvedimento: A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale, con sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, della Corte costituzionale, degli artt. 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904,concernente la sistemazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade statali di primaria importanza e l'integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale, per inosservanza dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione, e stata emanata la legge 4 febbraio 1967, n. 25, che prevede (art. 5) una nuova disciplina per la copertura della spesa in sostituzione della normativa dichiarata incostituzionale e convalida (art. 5) l'approvazione da parte del ministero dei l l. P P., dei progetti delle …Leggi di più...
- espropriazione per pubblico interesse (o utilita)·
- effetti·
- nuova disciplina dettata dalla legge n 25 del 1967·
- competenza e giurisdizione·
- dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 1 e 4 della legge n 904 del 1959