Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 27/02/2026, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03633/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12492/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12492 del 2025, proposto da Ca.Ri. Costruzioni s.r.l., CG Edilcoop – società coop., in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Di Pace, Ferdinando Ciancio, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec come da registri di giustizia;
contro
Ater - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comune di
Roma, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pellegrino, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Mds s.r.l., Ipomagi s.r.l., Consorzio Co.I.Ca. Consorzio Imprese Casertane, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della comunicazione ATER del 24.9.2025 prot. U-2025-0064635 con la quale l’RTI ricorrente è stato informato che la propria offerta presentata per il lotto 1 “è risultata non superare la verifica di anomalia” e, pertanto, “è [stata] esclusa”;
b) del verbale ATER di prosecuzione di procedura aperta del 23.9.2025 con il quale la Commissione giudicatrice ha dichiarato l’RTI “anomalo a sistema” estromettendolo dalla graduatoria del lotto 1;
c) della non conosciuta nota del 16.9.2025 prot. 62353, richiamata in seno al verbale di prosecuzione di procedura aperta del 23.9.2025, con la quale la Commissione giudicatrice avrebbe dichiarato che l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente per il lotto 1 “non presenta adeguata sostenibilità economica e non consente alla SA di formulare un giudizio sulla sua congruità complessiva”;
d) della comunicazione ATER del 4.9.2025 prot. U-2025-0058403 con la quale il RUP ha informato il raggruppamento concorrente che “l’offerta presentata ... relativamente al lotto 1 è stata giudicata dalla Commissione come anormalmente bassa” invitandolo “a presentare le spiegazioni previste dall’art. 110, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici”;
e) del verbale di prosecuzione di procedura aperta del 3.9.2025 con il quale la Commissione ha deciso di “sottoporre a verifica di anomalia” l’offerta del raggruppamento ricorrente, “risultando il ribasso offerto elevato”;
f) ove occorrer possa, del disciplinare di gara nella parte in cui, all’art. 21, prevede che l’indicazione “delle componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale” nella richiesta di giustificativa avvenga “se del caso”;
g) ove occorra e per quanto di interesse, del verbale della Commissione giudicatrice del 14.10.2025 e delle note ivi richiamate prot. I-2025-0070535 del 13.10.2025 (non conosciuta), con cui la commissione nella seduta di riservata del 7.10.2025 ha dichiarato che l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente per il lotto 2 “non presenta adeguata sostenibilità economica e non consente alla SA di formulare un giudizio sulla sua congruità complessiva”; e prot. I-2025-0070536 del 13.10.2025 (non conosciuta), con cui la commissione ha dichiarato che l’offerta presentata dal raggruppamento ricorrente per il lotto 2 “non presenta adeguata sostenibilità economica e non consente alla SA di formulare un giudizio sulla sua congruità complessiva”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ater del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il cons. AN IA GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20 ottobre 2025 (dep. 21.10) la CA.RI. Costruzioni srl e la CG Edicoop soc. coop., in proprio e quali, rispettivamente, mandataria e mandante del RTI costituendo, hanno impugnato gli atti, meglio descritti in epigrafe, della procedura di gara per l’affidamento di servizi di riparazione e manutenzione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di proprietà e/o in gestione ad ATER, in relazione alla procedura CIG B588E6338E, indetta con determina del 20/12/2024 n. 247, con i quali, per il lotto 1 (dei sei complessivi), sono state escluse e per il lotto 2 l’offerta è stata dichiarata non adeguatamente sostenibile.
Premettono le ricorrenti che il disciplinare di gara, all’art. 3, prevede che gli operatori economici avrebbero potuto concorrere per uno o più lotti, ma restare aggiudicatari solo di un lotto.
Per il lotto 1 il raggruppamento ricorrente aveva presentato un ribasso pari al 46,17%, classificandosi secondo in graduatoria e, sottoposta a verifica di anomalia, la Commissione aveva ritenuto che l’offerta non presentasse “adeguata sostenibilità economica” e non consentisse alla SA “di formulare un giudizio sulla sua congruità complessiva”.
Il suddetto giudizio era riportato nel verbale della seduta pubblica del 23.9.2025 richiamando, senza allegarla, la nota prot. n. 62353 del 16.9.2025 non pubblicata e non conosciuta nel contenuto dal raggruppamento ricorrente.
Con comunicazione del RUP datata 24/9/2025 si rappresentava che l’offerta “è risultata non superare la verifica di anomalia. Pertanto, ai sensi dell’art. 110, comma 5, è esclusa”.
Con nota del 7/10/2025, il RUP differiva l’accesso agli atti di gara all’esito dell’aggiudicazione della gara.
Con il ricorso in trattazione le ricorrenti articolavano i seguenti motivi di gravame:
1) “Illegittimità del subprocedimento di verifica: la dichiarazione di anomalia non è motivata sulla base di elementi specifici ma rimane del tutto vaga. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di esclusione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023. Violazione del principio del contraddittorio utile. Eccesso di potere: sviamento; motivazione assente o comunque contraddittoria; vizio di istruttoria; carenza dei presupposti”: parte ricorrente denuncia la genericità della richiesta di giustificativi ed altresì della motivazione dell’esclusione, benché il raggruppamento avesse presentato giustificativi analitici a sostegno della sostenibilità dell’offerta;
2) “Violazione del diritto ad un contraddittorio procedimentale pieno e leale. Violazione e falsa applicazione degli articoli 5, comma 2, e 110 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art 97 Cost.; dell’art. 69 della Direttiva n. 2014/24/UE. Violazione dei principi di efficienza, efficacia e economicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere: illogicità e ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; motivazione insufficiente e comunque contraddittoria; sviamento”: ove i giustificativi fossero stati, come si ricava dalle indicazioni della Commissione, insufficienti, la Stazione appaltante avrebbe dovuto attivare un ulteriore contraddittorio con il concorrente;
3) “Illegittimità del subprocedimento di verifica sotto altro profilo: non ricorre l’anomalia dell’offerta. Violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 sotto altro profilo. Eccesso di potere: difetto dei presupposti per l’esperimento della procedura anomalia; travisamento”, in quanto il ribasso offerto rientrava in “un range di ribassi ordinari dovuti ad una evidente sovrastima della base d’asta da parte della Stazione Appaltante”, confermato dalla circostanza che 13 offerte su 39 contenevano ribassi superiori al 40%;
4) “Illegittimità dell’art. 21 del disciplinare di gara. Violazione degli artt. 110 e 5 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere: irragionevolezza, sviamento”: parziale contrasto dell’art. 21 del disciplinare con il principio di buona fede di cui agli artt. 5 e 110 codice dei contratti nella parte in cui definisce come facoltativa l’indicazione degli elementi specifici che possano determinare il sospetto di una insostenibilità dell’offerta;
in subordine si solleva la questione pregiudiziale di contrasto dell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici con l’art. 69, par. 3, Dir. 2014/24/UE nella parte in cui non recepisce quanto prevede il paragrafo 3 dell’art. 69 della direttiva, che indica una struttura trifasica del procedimento di verifica dell’anomalia che consente al concorrente di interloquire con la stazione appaltante sui punti specifici da cui discende il sospetto di anomalia.
Il 22 ottobre 2025 si è costituita l’Ater del comune di Roma che, con successiva memoria del 30 ottobre 2025, ha eccepito l’improcedibilità/inammissibilità della domanda non essendosi ancora giunti alla conclusione del procedimento con le aggiudicazioni definitive per i restanti lotti ai quali il raggruppamento ricorrente ha partecipato e tenuto conto del fatto che le ricorrenti, prima di essere escluse, erano collocate al secondo posto della graduatoria, oltre al fatto che risultano impugnati atti endoprocedimentali il cui accesso è differito ai sensi dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici.
L’Ater ha altresì eccepito la violazione dell’art. 120, co. 13, c.p.a. per essere stati impugnati lotti differenti con un ricorso cumulativo e ha controdedotto nel merito delle doglianze.
Con memoria, depositata il 6 novembre 2025, in vista dell’udienza camerale, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare attesa l’intervenuta proposta di aggiudicazione del lotto 5 che avrebbe fatto venir meno il periculum in mora , dichiarando, tuttavia, la permanenza dell’interesse a ricorrere e replicando alle eccezioni formulate dall’Ater.
Alla Camera di Consiglio dell’11 novembre 2025 il Collegio, preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, ha fissato al 27 gennaio 2026 l’udienza di merito.
A seguito di ulteriore rinvio alla pubblica udienza del 24 febbraio 2026 parte ricorrente in udienza ha dichiarato a verbale essere cessata la materia del contendere, risultando confermata l’aggiudicazione di uno dei lotti della procedura e scaduti i termini per l’impugnazione da parte di eventuali controinteressati. La resistente ha preso atto della dichiarazione.
Trattenuta la causa in decisione, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, risultando soddisfatto l’interesse delle ricorrenti con l’avvenuta aggiudicazione (di uno dei lotti in gara) di cui alla determina direttoriale n. 3 dell’8 gennaio 2026.
L’esito del giudizio e la particolarità della vicenda consentono di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA GI, Presidente FF, Estensore
ANlisa Tricarico, Referendario
Francesca Sbarra, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN IA GI |
IL SEGRETARIO