Articolo 4 della Legge 1 luglio 1961, n. 731
Articolo 3
Versione
29 agosto 1961
Art. 4.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 agosto 1961