Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2171/2024, introdotta da:
, nato in [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SCALIA Manuela e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
, nata in [...] il [...], c.f. Controparte_2
. C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente:
“RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Novara, affinché sia disposta la comparizione personale delle parti ed affinché il Tribunale, esperiti gli incombenti di rito, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Sesto EN (VA) in data 19.09.2002, e trascritto nel registro CP_1 Controparte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Sesto EN al n. 11, Parte I, Serie A, Anno 2002, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza confermando le condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Varese n. 810/2021 pubblicata l'08.09.2021, passata in giudicato l'08.03.2022.”
* Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 27.11.2024, adiva il Tribunale di Novara per Controparte_1 ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Sesto EN (VA) in data 19.9.2002 con atto trascritto nei registri del predetto Comune Controparte_2 di Atto n. 11 - Parte I – Serie A– Anno 2002. Dall'unione tra i coniugi nasceva in data 09.11.2001. Per_1
Con sentenza n. 810 del 08.09.2021, il Tribunale di Varese pronunciava la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'obbligo del padre di provvedere all'integrale mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, le spese straordinarie ripartite al 50% tra i genitori;
Rappresentava il ricorrente che, dalla separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 L.898/70. Precisava, infine, che le parti economicamente autosufficienti. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 08.04.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica a parte resistente, ne dichiarava la contumacia e, procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente.
, nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “confermo la volontà di Controparte_1 divorziare. Mia figlia vive con me, non lavora e la mantengo io.”
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2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, con sentenza n. 810 del 08.09.2021, il Tribunale di Varese ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Pag. 2 Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le ulteriori domande Quanto alle ulteriori domande di parte ricorrente, relative alla conferma delle condizioni economiche previste dalla sentenza di separazione, deve evidenziarsi che il padre già contribuisce integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne, che non sembra aver ancora raggiunto l'indipendenza economica. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni, pertanto, per discostarsi da quanto statuito nella sentenza di separazione.
4. Spese di lite Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto della mancata costituzione della resistente, della necessaria pronuncia in punto status e della integrale conferma delle condizioni di separazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio del matrimonio contratto in Sesto EN (VA) in data 19.9.2002 con atto trascritto nei registri del Controparte_2 predetto Comune di Atto n. 11 - Parte I – Serie A– Anno 2002.
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. conferma le condizioni economiche relative alla figlia maggiorenne della coppia di cui alla sentenza n. 810/2021 emessa dal Tribunale di Varese;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 30.5.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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