Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/04/2026, n. 6954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6954 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06954/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- del 17 agosto 2022, notificato in data 14 ottobre 2022, con cui il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente in data 4 luglio 2018 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. TI US AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 17 agosto 2022, n. -OMISSIS-, notificato il 14 ottobre 2022, l’amministrazione resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -OMISSIS- in data 4 luglio 2018, ritenendo che « nella fattispecie concreta in considerazione non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello privato del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione la p.a. resistente ha richiamato quanto evidenziato nel preavviso di diniego ex art. 10- bis , l. n. 241/1990 in ordine al fatto che:
- a carico dell’istante risultava essere stato instaurato un procedimento penale per il reato di « ricettazione » (che era stato sospeso dal Tribunale di Trani con ordinanza dell’11 maggio 2015 per irreperibilità dell’istante ex art. 420- quater c.p.p.);
- il medesimo istante nella presentazione della sua domanda « non aveva autocertificato la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ».
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha lamentato l’illegittimità per « eccesso di potere per falsa presupposizione dei fatti, carente e contraddittoria istruttoria, insufficienza e illogicità della motivazione; [nonché per] violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l. n. 91/1992 [e per] violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 », osservando – in sintesi – che la p.a. aveva rigettato la sua istanza all’esito di una istruttoria superficiale e con una motivazione inadeguata, in quanto non aveva adeguatamente considerato:
- che quanto acclarato in sede istruttoria circa il fatto che il procedimento penale era stato sospeso per irreperibilità dimostrava, all’evidenza, che il sig. -OMISSIS- non aveva mai avuto notizia dell’esistenza del procedimento penale che l’amministrazione aveva posto alla base del suo diniego (circostanza che era idonea anche a spiegare le ragioni per cui non ne avesse dichiarato l’esistenza nell’ambito della domanda di concessione della cittadinanza);
- che il predetto procedimento penale non poteva giustificare di per sé il rigetto della domanda dell’istante in quanto lo stesso era da ricondursi « all’incauto acquisto di un telefonino [effettuato nel 2010] risulta [to] di illecita provenienza » e non poteva « certamente ritenersi sufficiente a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità » del richiedente.
3. Con relazione depositata in data 17 novembre 2025, l’amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 13 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso – nella parte in cui lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato per difetto di istruttoria e di motivazione – deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
5.1. Deve innanzitutto premettersi che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
Tale espressione comporta che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue « una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale » (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4447).
5.2. È noto, poi, che l’ampia discrezionalità esercitata dalla p.a. nel provvedimento di concessione della cittadinanza « si esplica in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta » (Consiglio di Stato, III, 23 luglio 2018, n. 4446) e che l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo « quando quest’ultimo sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile » (Consiglio di Stato, II, 31 maggio 2021, n. 4151), ovvero quando l’amministrazione « ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità mediante un giudizio prognostico escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o commettere fatti di rilievo penale » (Tar Lazio, I- ter , 11 febbraio 2021, n. 1719).
5.3. La giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito che « il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è fondato su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadin i» (Consiglio di Stato, III, 28 maggio 2021, n. 4122) e che « l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante […] , atteso che la concessione della cittadinanza – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri » (cfr. Tar Lazio, I- ter , 3 giugno 2021, n. 6541).
5.4. In considerazione dell’elevata discrezionalità del potere esercitato dalla p.a. in detta materia, la giurisprudenza ha quindi evidenziato che « il sindacato sulla valutazione compiuta dalla stessa, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole » (cfr. Tar Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943).
5.5. Ciò premesso sulla natura del potere esercitato dalla p.a. e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo in materia, il Collegio ritiene che la censura di difetto di istruttoria e di motivazione formulata da parte ricorrente sia fondata.
5.6. E, infatti, nel caso di specie, il provvedimento ministeriale gravato si è limitato a fondare il giudizio di inaffidabilità del richiedente sulla circostanza che a carico dello stesso fosse pendente un procedimento penale per « ricettazione » di cui non era stata data evidenza nella domanda di concessione della cittadinanza, evidenziando come tale circostanza assumeva un duplice rilievo ostativo alla concessione della cittadinanza al ricorrente sia sotto il profilo della dichiarazione non veritiera resa in sede di presentazione della domanda, sia sotto il profilo del rilievo che la vicenda penale in cui il ricorrente era stato coinvolto aveva nella valutazione della sua affidabilità.
E, tuttavia, al riguardo deve osservarsi:
- che il ricorrente ha fornito in sede processuale adeguati elementi per dimostrare di non avere mai avuto contezza della pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti, notando che il Tribunale di Trani aveva, prima, sospeso il procedimento penale nei suoi confronti per irreperibilità e, poi, dichiarato l’estinzione del reato che gli era stato contestato per intervenuta prescrizione con sentenza che documentava la sua persistente irreperibilità, senza mai notificargli alcun atto al suo vero indirizzo di residenza che – a far data dal 2011 – era a Trani (e non più a Barletta, come invece indicato negli atti del procedimento penale);
- che il ricorrente ha altresì documentato in sede processuale che il procedimento penale che lo ha riguardato riguardava la condotta « di aver acquistato o comunque ricevuto [nel 2010] il telefono cellulare-OMISSIS- di illecita provenienza ».
Tali circostanze – che la p.a. avrebbe potuto considerare autonomamente se avesse svolto opportuni approfondimenti istruttori dopo aver acquisito il certificato del Casellario giudiziale del richiedente (unico documento che il Ministero ha ritenuto di versare in atti a comprova dell’istruttoria svolta) – non sono state adeguatamente vagliate dalla p.a. che omettendo ogni valutazione sulla scusabilità della mancata dichiarazione del procedimento penale da parte dell’istante (che già dal certificato del Casellario giudiziale versato in atti emergeva essere stato dichiarato irreperibile dal Tribunale di Trani) ha adottato il diniego gravato solo sulla base dell’esistenza di un procedimento penale non dichiarato per il reato di ricettazione, omettendo ogni specifica analisi sulla concreta condotta per cui il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale (e sullo sfondo fattuale nell’ambito della quale la stessa aveva avuto luogo) al fine di valutare in maniera adeguata l’impatto pregiudizievole che la stessa poteva (e può) assumere nel giudizio di affidabilità del richiedente, alla luce di tutti gli altri elementi rilevanti.
5.7. Epperò – tenuto conto di tutte le specifiche circostanze del caso così come già emergenti dalla scarna istruttoria svolta dall’amministrazione – il Collegio ritiene che la p.a. avesse il dovere:
- per un verso, di svolgere un’approfondita istruttoria al fine di accertare in concreto: a) se l’istante avesse mai effettivamente avuto notizia dell’esistenza del procedimento penale non dichiarato; b) quale fosse in concreto la condotta per cui il richiedente era stato sottoposto a procedimento penale al fine di valutare in concreto il possibile impatto pregiudizievole che la stessa poteva assumere nelle valutazioni proprie del procedimento di concessione della cittadinanza;
- per altro verso, di effettuare una più scrupolosa disamina del livello di integrazione raggiunto dal sig. -OMISSIS- al fine di valutare se, nel complesso della condotta di vita dell’aspirante cittadino, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa, tutti gli elementi ritenuti rilevanti denotassero un’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano;
- e quindi, in ultimo, in altri termini, di valutare se il sig. -OMISSIS- avesse o meno effettiva conoscenza del procedimento penale in cui era stato coinvolto al momento in cui lo stesso ha presentato la propria domanda e se il comportamento del 2010 per cui il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale (valutato nella sua concretezza) potesse essere ragionevolmente considerato anche dopo diversi anni di distanza come significativo indice di un mancato inserimento sociale e, quindi, di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale o se, al contrario, detta condotta, tenuto conto, nel complesso, del suo concreto manifestarsi e del tempo in cui la stessa è stata posta in essere, oltre che della più generale condotta di vita dell’istante, della sua permanenza sul territorio nazionale, dei suoi legami familiari, della sua attività lavorativa e di tutti gli elementi ritenuti rilevanti a tal fine, non possa (più) reputarsi sufficiente a denotare quella mancata adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento che preclude il rilascio della cittadinanza
5.8. Tali puntuali valutazioni non appaiono essere state compiute dalla p.a. (come dimostra altresì la scarna motivazione del provvedimento gravato) con ciò che ne consegue in termini di illegittimità del diniego impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione.
6. Per tutte le ragioni sopra illustrate il ricorso è fondato e deve essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione da adottarsi nel rispetto dei principi conformativi di cui alla presente decisione.
7. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie – possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TO, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TI US AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI US AM | RA TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.