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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1814/2024
Udienza del 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1814/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Notarianni
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: ex dipendente di - Fondo Controparte_2
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
ex IPOST - pensione anticipata “quota 100” nella gestione Cumulo e nel fondo Gestione privata. CP_1
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 05/07/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' esponendo:
[...] CP_1
- che in data 30/10/2021 aveva presentato domanda di pensione anticipata “quota 100” in regime di cumulo;
- che in data 11/11/2021 la suddetta domanda veniva rigettata da parte dell' in quanto non si sarebbe raggiunto il requisito CP_1 contributivo per la prestazione richiesta;
- che in data 15/12/2021 chiedeva all' l'estratto conto CP_1 certificativo relativamente alla posizione contributiva nel FPLD;
- che in data 21/12/2021 veniva emesso l'estratto conto certificativo indicante n. 343 settimane contributive dal 1° gennaio
1982 al 21 dicembre 1989;
- che, alla data del 31/12/2019 (di cessazione dal servizio con
, ella possiede, nella sola posizione contributiva CP_2 Controparte_2 relativa al fondo ex IPOST, n. 1559 contributi settimanali;
- che ai sensi della legge n. 388/2000, art. 80, ella ha diritto alla maggiorazione di servizio prevista per gli invalidi civili con percentuale di invalidità superiore al 74%, dal 17/10/2013 al 15/04/2021, data di riconoscimento della percentuale del 50%;
- che, avendo cessato il servizio in data 31/12/2019, la maggiorazione di servizio si quantifica in un anno e dodici giorni, pari a cinquantaquattro settimane.
1.1. La ricorrente ha quindi esposto che in data 30/11/2017, l' , CP_1
a seguito di domanda di ricongiunzione presentata il 27/05/2016, quantificava le settimane contributive in 390 contributi settimanali in luogo delle 343 settimane indicate nell'estratto conto certificativo,
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
sicché la somma dei contributi utili al 31/12/2019 risulta essere pari a n. 2003 contributi settimanali, pari a 38 anni e 6 mesi;
considerando che ella ha compiuto i 62 anni di età il 02/08/2021, l'accesso al pensionamento è maturato dal 1° dicembre 2021.
1.2. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia riconoscerle il trattamento pensionistico in “quota 100” e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione della predetta CP_1 prestazione pensionistica.
2. Si è costituito l' il quale ha concluso chiedendo che il CP_1
Tribunale voglia:
- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, spettando essa alla Corte dei Conti;
- gradatamente e salvo gravame, sempre in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso,
l'intervenuta decadenza, ovvero, in subordine, la sua improcedibilità;
- in via ulteriormente gradata, e salvo gravame, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e/o non provata;
- in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, disporre la decorrenza del trattamento pensionistico dalla c.d. finestra di accesso prevista dalle vigenti disposizioni normative.
3. L'eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile (cui ha pure aderito la ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza) è fondata e deve essere accolta.
4. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni attiene, a norma degli artt. 13
e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all' “an ed al quantum" di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico, ancorché tale decisione implichi un'indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegno medesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro pubblico ma solo sul trattamento pensionistico. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti in una controversia instaurata, ai soli fini pensionistici, richiedendo, dopo la cessazione del servizio, non al datore di lavoro, bensì soltanto dell'organo deputato alla liquidazione della pensione, il beneficio di dieci anni di anzianità in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti)» (Cass., Sez. Un., n. 12/2007).
4.1. Con specifico riferimento agli ex dipendenti di si CP_2
è statuito che «la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle (già ) che abbia Controparte_2 Controparte_3 direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie,
l'attribuzione di un trattamento pensionistico con i benefici di cui all'art.
2, comma secondo, legge n. 336 del 1970, che prevede, per gli orfani di guerra, la promozione al momento del collocamento a riposo alla qualifica immediatamente superiore a quella da ultimo ricoperta), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del “petitum” sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del
1994 - che ha trasformato l'Amministrazione postale in ente pubblico economico e, poi, in S.p.a. - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico» (Cass., Sez. Un., n.
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
16168/2011; conf.: Cass., Sez. Un., ord. n. 784/2021).
4.2. Sotto il profilo normativo, l'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 487/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71/1994, ha stabilito, infatti, che «a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente “
[...]
” provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni CP_2
e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo
a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro,
l' e l' in misura proporzionale alla durata Pt_2 Controparte_4 del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente “ ”». CP_2
L'IPOST (acronimo di “ ) è rimasto operativo Controparte_4 sino al 31 maggio 2010, ovvero sino a quando l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, ne ha sancito la soppressione, trasferendo le relative funzioni all' , ma senza mutare la natura pubblicistica dell'attuale CP_1
“ ” (ora gestito dall' ) né le regole di riparto Controparte_5 CP_1 della giurisdizione per quanto riguarda il trattamento pensionistico
(non a caso, la citata ordinanza n. 784/2021 delle Sezioni Unite, che ha affermato la giurisdizione contabile, vedeva come controparte dell'ex dipendente di proprio l' , successore a titolo CP_2 CP_1 universale di IPOST).
4.3. Anche la giurisprudenza di merito ha, quindi, ritenuto che «in relazione alla previsione di un onere economico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione alla giurisdizione alla
Corte dei Conti, trovando applicazione la regola dettata dal R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13 (recante approvazione del Testo Unico
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
delle leggi sulla Corte dei Conti), secondo cui la stessa Corte “giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello
Stato”, e dall'art. 62 dello stesso Testo Unico, secondo cui “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della
Corte”» (Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 128/2020 del 13-
14/02/2020, citata anche da parte resistente).
5. Poiché, per stessa ammissione di parte ricorrente, quest'ultima vanta n. 1559 contributi settimanali nella sola posizione contributiva nel fondo ex IPOST, è di tutta evidenza che (seppur tale fondo sia ora gestito dall' ) si verte in ipotesi di trattamento pensionistico che, CP_1 almeno in parte, sarebbe a carico dello Stato, sicché sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.
6. La ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite essendovi in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (doc. n. 9 allegato al ricorso).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario spettando essa alla Corte dei Conti;
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1814/2024 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Notarianni
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1 re P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: ex dipendente di - Fondo Controparte_2
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
ex IPOST - pensione anticipata “quota 100” nella gestione Cumulo e nel fondo Gestione privata. CP_1
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 05/07/2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio l' esponendo:
[...] CP_1
- che in data 30/10/2021 aveva presentato domanda di pensione anticipata “quota 100” in regime di cumulo;
- che in data 11/11/2021 la suddetta domanda veniva rigettata da parte dell' in quanto non si sarebbe raggiunto il requisito CP_1 contributivo per la prestazione richiesta;
- che in data 15/12/2021 chiedeva all' l'estratto conto CP_1 certificativo relativamente alla posizione contributiva nel FPLD;
- che in data 21/12/2021 veniva emesso l'estratto conto certificativo indicante n. 343 settimane contributive dal 1° gennaio
1982 al 21 dicembre 1989;
- che, alla data del 31/12/2019 (di cessazione dal servizio con
, ella possiede, nella sola posizione contributiva CP_2 Controparte_2 relativa al fondo ex IPOST, n. 1559 contributi settimanali;
- che ai sensi della legge n. 388/2000, art. 80, ella ha diritto alla maggiorazione di servizio prevista per gli invalidi civili con percentuale di invalidità superiore al 74%, dal 17/10/2013 al 15/04/2021, data di riconoscimento della percentuale del 50%;
- che, avendo cessato il servizio in data 31/12/2019, la maggiorazione di servizio si quantifica in un anno e dodici giorni, pari a cinquantaquattro settimane.
1.1. La ricorrente ha quindi esposto che in data 30/11/2017, l' , CP_1
a seguito di domanda di ricongiunzione presentata il 27/05/2016, quantificava le settimane contributive in 390 contributi settimanali in luogo delle 343 settimane indicate nell'estratto conto certificativo,
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
sicché la somma dei contributi utili al 31/12/2019 risulta essere pari a n. 2003 contributi settimanali, pari a 38 anni e 6 mesi;
considerando che ella ha compiuto i 62 anni di età il 02/08/2021, l'accesso al pensionamento è maturato dal 1° dicembre 2021.
1.2. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia riconoscerle il trattamento pensionistico in “quota 100” e, per l'effetto, condannare l' alla corresponsione della predetta CP_1 prestazione pensionistica.
2. Si è costituito l' il quale ha concluso chiedendo che il CP_1
Tribunale voglia:
- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione, spettando essa alla Corte dei Conti;
- gradatamente e salvo gravame, sempre in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso,
l'intervenuta decadenza, ovvero, in subordine, la sua improcedibilità;
- in via ulteriormente gradata, e salvo gravame, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e/o non provata;
- in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, disporre la decorrenza del trattamento pensionistico dalla c.d. finestra di accesso prevista dalle vigenti disposizioni normative.
3. L'eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice contabile (cui ha pure aderito la ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza) è fondata e deve essere accolta.
4. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni attiene, a norma degli artt. 13
e 62 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all' “an ed al quantum" di essa, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare e alla durata dell'assegno pensionistico, ancorché tale decisione implichi un'indagine sul contenuto degli atti amministrativi attributivi dell'assegno medesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di lavoro pubblico ma solo sul trattamento pensionistico. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti in una controversia instaurata, ai soli fini pensionistici, richiedendo, dopo la cessazione del servizio, non al datore di lavoro, bensì soltanto dell'organo deputato alla liquidazione della pensione, il beneficio di dieci anni di anzianità in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti)» (Cass., Sez. Un., n. 12/2007).
4.1. Con specifico riferimento agli ex dipendenti di si CP_2
è statuito che «la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle (già ) che abbia Controparte_2 Controparte_3 direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie,
l'attribuzione di un trattamento pensionistico con i benefici di cui all'art.
2, comma secondo, legge n. 336 del 1970, che prevede, per gli orfani di guerra, la promozione al momento del collocamento a riposo alla qualifica immediatamente superiore a quella da ultimo ricoperta), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del “petitum” sostanziale e il d.l. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del
1994 - che ha trasformato l'Amministrazione postale in ente pubblico economico e, poi, in S.p.a. - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico» (Cass., Sez. Un., n.
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
16168/2011; conf.: Cass., Sez. Un., ord. n. 784/2021).
4.2. Sotto il profilo normativo, l'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 487/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 71/1994, ha stabilito, infatti, che «a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente “
[...]
” provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni CP_2
e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo
a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro,
l' e l' in misura proporzionale alla durata Pt_2 Controparte_4 del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente “ ”». CP_2
L'IPOST (acronimo di “ ) è rimasto operativo Controparte_4 sino al 31 maggio 2010, ovvero sino a quando l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, ne ha sancito la soppressione, trasferendo le relative funzioni all' , ma senza mutare la natura pubblicistica dell'attuale CP_1
“ ” (ora gestito dall' ) né le regole di riparto Controparte_5 CP_1 della giurisdizione per quanto riguarda il trattamento pensionistico
(non a caso, la citata ordinanza n. 784/2021 delle Sezioni Unite, che ha affermato la giurisdizione contabile, vedeva come controparte dell'ex dipendente di proprio l' , successore a titolo CP_2 CP_1 universale di IPOST).
4.3. Anche la giurisprudenza di merito ha, quindi, ritenuto che «in relazione alla previsione di un onere economico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione alla giurisdizione alla
Corte dei Conti, trovando applicazione la regola dettata dal R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13 (recante approvazione del Testo Unico
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 1814/2024
delle leggi sulla Corte dei Conti), secondo cui la stessa Corte “giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello
Stato”, e dall'art. 62 dello stesso Testo Unico, secondo cui “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della
Corte”» (Corte d'Appello di Catania, sentenza n. 128/2020 del 13-
14/02/2020, citata anche da parte resistente).
5. Poiché, per stessa ammissione di parte ricorrente, quest'ultima vanta n. 1559 contributi settimanali nella sola posizione contributiva nel fondo ex IPOST, è di tutta evidenza che (seppur tale fondo sia ora gestito dall' ) si verte in ipotesi di trattamento pensionistico che, CP_1 almeno in parte, sarebbe a carico dello Stato, sicché sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.
6. La ricorrente deve essere dichiarata esente dal pagamento delle spese di lite essendovi in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (doc. n. 9 allegato al ricorso).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario spettando essa alla Corte dei Conti;
- dichiara la ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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