Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1191/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
9 aprile 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Parte_1
Delmiglio del Foro di Cremona e dall'Avv.to Moreno Merciari del
Foro di Modena, la prima procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
per quest'atto rappresentata da Controparte_1 CP_2
in persona del procuratore speciale Dott.
[...] Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giuseppe Carteni del Foro di Lodi,
procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cremona n.
455/2021 notificata il 20 ottobre 2021.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
- in via preliminare respingere l'eccezione di inammissibilità
dell'appello proposta da rappresentata da in Controparte_1 CP_2
quanto infondata, essendo l'atto di impugnazione specifico e formulato nel rispetto del dettato normativo.
- in via principale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza n. 455/2021 pronunciata dal Tribunale di Cremona, accogliere le domande svolte dall'appellante nella causa civile Parte_1
di primo grado avanti al Tribunale di Cremona n. 2416/2020 R.G., di opposizione a decreto ingiuntivo n. 749/2020, n. 1613/2020 R.G., ed in particolare chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia Voglia:
revocare il decreto ingiuntivo n. 749/2020, n. 1613/2020 R.G., emesso dal Tribunale di Cremona, oggetto dell'opposizione in primo grado,
per essere il ricorso per ingiunzione inammissibile e/o inesistente per inesistenza della procura alle liti e conseguentemente dichiarare il decreto ingiuntivo nullo per i motivi esposti nonché per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria,
carenza di legittimazione attiva e titolarità del diritto in capo a
[...]
CP_1
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, in accoglimento dell'appello, respingere tutte le domande proposte dalla - 3 -
società e per essa in quanto inammissibili Controparte_1 CP_2
per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, anche del difensore, nonché assenza di titolarità in capo all'appellata del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire e pertanto dichiarare che nulla è dovuto da alla stessa Parte_1 [...]
e per essa CP_1 CP_2
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e dichiarare inammissibile, inesistente e/o nullo e comunque privo di effetto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 749/2020, n.
1613/2020 R.G., del Tribunale di Cremona, accogliendo l'opposizione formulata in primo grado e il presente appello per i seguenti motivi:
- difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, anche del difensore dell'appellata, di titolarità del diritto dedotto in giudizio e carenza di legittimazione ad agire in capo alla società Controparte_1
e per essa CP_2
- per la nullità della fideiussione posta a fondamento del ricorso per ingiunzione e della domanda di pagamento formulata dall'appellata, in relazione al contenuto della predetta fideiussione,
anche in conformità della sopravvenuta sentenza delle Sezioni Unite n.
9479 del 6 aprile 2023, intervenuta in materia di clausole contrattuali abusive che, come nel caso in esame, non sono state oggetto di controllo da parte del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, nonché per tutte le motivazioni esposte in atti.
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare - 4 -
e dichiarare che nulla è dovuto da alla società Parte_1
e per essa e respingere tutte le domande Controparte_1 CP_2
formulate dall'appellata.
Con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., per le ragioni esposte in atti, con ogni consequenziale provvedimento;
Nel merito: Respingere la domanda degli appellanti in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 455/2021, pronunciata dal Tribunale di Cremona in data 23.9.2021,
per tutte le ragioni di cui in atti, nonché per quelle di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, in una con le istanze tutte in essi contenute ivi comprese quelle istruttorie;
In subordine: Condannare il Signor in Parte_1
qualità di fideiussore pro quota in favore della scrivente, a pagare l'importo di complessivi Euro 530.000,00, oltre agli interessi come sopra precisati fino al saldo, oltre spese ed interessi per le ragioni esposte in atti in via gradata.
In via istruttoria: con effetto devolutivo di tutte le istanze,
deduzioni ed allegazioni svolte in primo grado. - 5 -
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cremona, adito su ricorso della Controparte_1
e per essa la ingiungeva a il pagamento CP_2 Parte_1
della somma di € 530.000,00=, oltre a interessi e spese. Lo aveva Pt_1
prestato una fideiussione a favore della debitrice principale Parte_2
della Banca Agricola Mantovana s.p.a. (poi confluita nella Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), il cui credito era stato, appunto,
acquistato dalla Controparte_1
Lo interponeva opposizione avverso il suddetto Pt_1
provvedimento.
Resisteva la , e per essa la CP_1 CP_2
Con sentenza n. 455/2021 notificata il 20 ottobre 2021 il
Tribunale di Cremona respingeva l'opposizione e, per l'effetto,
confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando, altresì
l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
Lo interponeva appello avverso la suddetta decisione per Pt_1
i seguenti motivi:
- 1) Erroneità della sentenza del Tribunale di Cremona per non aver accertato e dichiarato l 'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza e/o nullità della procura alle liti ex art. 83 c.p.c., nonché per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.;
- 2) Erroneità della sentenza del Tribunale di Cremona per non aver accertato e dichiarato l 'inesistenza e/o nullità del decreto - 6 -
ingiuntivo opposto (e degli atti successivi) per carenza del potere di rappresentanza del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti come rappresentante di (quale mandataria di ); Controparte_4 Controparte_1
- 3) Erroneità della sentenza del Tribunale di Cremona per non aver accertato e dichiarato l'assenza della titolarità del credito vantato da nei confronti di oltre che la Controparte_1 Parte_1
carenza di legittimazione ad agire in capo alla stessa Controparte_1
- 4) Erroneità della sentenza del Tribunale di Cremona per non aver accertato e dichiarato la nullità della fideiussione azionata da per violazione dell'art. 1938 c.c.; Controparte_1
- 5) Erroneità della sentenza del Tribunale di Cremona per non aver accertato e dichiarato la nullità della fideiussione azionata da per violazione della disciplina in materia di Controparte_1
concorrenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990, oltre che per non aver neppure esaminato nel merito la relativa eccezione in quanto considerata a torto tardiva.
Resisteva la , per quest'atto rappresentata dalla CP_1
CP_2
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 aprile 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di appello lo lamenta “Erroneità Pt_1
della sentenza del Tribunale di Cremona per non aver accertato e
dichiarato l 'inesistenza e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto (e
degli atti successivi) per carenza del potere di rappresentanza del - 7 -
soggetto che ha rilasciato la procura alle liti come rappresentante di
(quale mandataria di )”. Osserva che Controparte_4 Controparte_1
non è stata fornita la prova circa il potere del dott. Controparte_3
procuratore speciale di di agire in rappresentanza della stessa e, CP_2
in particolare, di conferire il mandato al difensore, in quanto nel monitorio è stata prodotta una procura notarile che non contempla il nominativo del dott. mentre nell'opposizione sono Controparte_3
state prodotte, oltre alla semplice bozza di una procura notarile (doc.
13), una procura notarile (doc. 14) che, tuttavia, è stata prodotta tardivamente in giudizio, è un file “pdf” nativo sottoscritto digitalmente con estensione “p7m” solo dall'Avvocato Carteni e non contiene le sottoscrizioni, né analogica né elettronica, del delegante e del notaio.
Il motivo è fondato.
Invero la ha agito in giudizio tramite la mandataria CP_1 CP_2
e a sua volta la ha agito in giudizio in persona del procuratore CP_5
speciale dott. il quale ha conferito il mandato al difensore CP_3
Avv. Carteni.
Senonchè, quanto alla fase monitoria, è stata prodotta una procura speciale (doc. B) che non contempla affatto il nominativo del
Pertanto, il non era abilitato a rappresentare in CP_3 CP_3
giudizio la e a conferire il mandato al difensore. Ne consegue il CP_5
difetto di rappresentanza sostanziale nonchè processuale e, di riflesso,
la nullità della procura alle liti, del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo. - 8 -
Mentre, quanto alla fase di opposizione, è stata prodotta
(peraltro, tardivamente, solo con la memoria di replica istruttoria) una bozza di procura speciale al (doc. 13) e una procura speciale CP_3
al (doc. 14). Tale ultima procura, nella versione depositata CP_3
nel primo grado di giudizio, reca la firma digitale del difensore Avv.
Carteni, mentre, nella versione depositata in questo giudizio, non reca alcuna firma digitale.
L'opponente, nelle note scritte depositate in vista dell'udienza del 15 giugno 2021, ha tempestivamente contestato la conformità
all'originale, qualora esistente, della procura speciale al di CP_3
cui al doc. 14. Tale contestazione è stata effettuata in maniera inequivoca e specifica (“è un file “pdf” nativo sottoscritto digitalmente
con estensione “p7m” solo dall'Avvocato Carteni e non contiene le
sottoscrizioni, né analogica né elettronica, del delegante e del
notaio”), nei limiti in cui ciò è stato possibile per la parte che non ha avuto prima la disponibilità del documento de quo.
L'opposta, dal canto suo, non ha mai prodotto l'originale.
Né risulta una certificazione da parte del notaio circa la conformità della copia all'originale.
Il Tribunale ha superato il problema, motivando sulla base del fatto che la procura contiene gli estremi della registrazione e che l'eventuale vizio è sempre sanabile mediante l'esercizio del potere di cui all'art. 182 c.p.c..
Così testualmente: “Inoltre, parte opposta ha dato piena prova
dei poteri del “Dott. , che ha rilasciato la procura Controparte_3 - 9 -
alle liti di mediante il deposito di copia della procura CP_2
speciale notarile, firmata ed autenticata digitalmente (a quanto si
desume) dal notaio e comprensiva di estremi di registrazione (doc. 13-
14 parte opposta). Tale produzione (in particolare il doc. 14, identico
nel contenuto al doc. 13 – ad eccezione dell'indicazione degli estremi
di registrazione – ed ammissibile in quanto prova contraria avverso le
deduzioni svolte da parte opponente in seconda memoria) appare
idonea a superare le generiche (e ancora una volta meramente
formali) contestazioni di parte opponente, in quanto la presenza di
precisi estremi di registrazione: a) da un lato, permette di desumere,
in quanto precedente alla registrazione, l'effettiva apposizione della
firma digitale del notaio;
b) dall'altro, consente alla controparte di
verificare ed individuare l'atto originale, mediante estrazione di copia,
ed eventualmente contestarne la mancanza di firma in modo specifico,
circostanza che nel caso di specie non è avvenuta. L'inesistenza della
procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta
l'invalidità della fase monitoria, dell'ingiunzione e della domanda agli
effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di
opposizione, solo qualora l'opposto non produca in quest'ultimo una
nuova valida procura (Cass., sent. 26.02.2013 n.4780). Si rileva
comunque che, anche qualora si volesse ravvisare tuttora un difetto di
procura, ciò comporterebbe unicamente, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., la
possibilità concessa alla parte di sanare qualunque vizio attinente alla
procura, ivi inclusa la sua totale mancanza, nel corso del presente
giudizio di opposizione (v. Cass, sent. n. 23958/2020)”. - 10 -
La Corte osserva che, volta che è stata disconosciuta la conformità della copia all'originale, la copia è utilizzabile a condizione che l'interessato dimostri detta conformità
(Sez. L, Sentenza n. 2590 del 02/02/2009: “Ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il
disconoscimento della conformità all'originale non esclude il valore della
fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità
all'originale. Ne consegue che, anche nel rito del lavoro, l'eventuale produzione in
giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura -generale o speciale,
conferita per atto pubblico o scrittura privata- non determina automaticamente
la nullità o l'inesistenza dell'atto introduttivo per difetto di "jus postulandi",
ancorché sia stata disconosciuta dall'altra parte la conformità della copia
all'originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la
produzione dell'originale”). Tale principio si applica anche agli atti notarili
(Sez. 3, Sentenza n. 10501 del 08/05/2006: “La regola posta dall'art. 2719 cod. civ.
-secondo cui le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia di quelle
autentiche non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico
ufficiale competente ma anche qualora detta conformità non sia espressamente
disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nella attività
di disconoscimento alla parte interessata, anche se contumace- trova applicazione
anche relativamente a scritture raccolte da notaio, e in particolare alla procura con
cui il legale rappresentante di una società conferisce poteri rappresentativi a un
terzo perché quest'ultimo rilasci a sua volta mandato "ad litem" al difensore”). La
conformità della copia all'originale si dimostra vuoi mediante attestazione da parte del pubblico ufficiale che lo ha confezionato
(Sez. 2, Sentenza n. 25305 del 16/10/2008: “La garanzia di certezza che deve - 11 -
assistere l'autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in
modo espresso la conformità delle stesse all'originale, solo così potendosi acquisire
la sicurezza che sia stato presentato l'originale della scrittura e che la copia sia
conforme; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia
di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da parte del pubblico ufficiale
competente, della loro conformità all'originale e non al documento a lui esibito”),
vuoi mediante altri mezzi di prova, tra cui le presunzioni
(Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 03/02/2006: “Il disconoscimento della conformità di
una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719
cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto
dall'art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacchè mentre quest'ultimo,
in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la
contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare
la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le
presunzioni”).
Nel caso di specie, come dianzi accennato, non vi è alcuna attestazione da parte del notaio circa la conformità della copia all'originale, mentre la registrazione – elemento, questo, valorizzato dal giudice di primo grado – vale, al più, a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento, non già la conformità della copia all'originale.
Ne consegue che la copia non è utilizzabile in giudizio, non essendo stata dimostrata la sua conformità all'originale, e che pure la costituzione in giudizio della parte nella fase di opposizione è affetta dal medesimo vizio, che si ripercuote su tutti gli atti successivi fino alla - 12 -
sentenza.
Il Tribunale ha, dunque, errato laddove ha ritenuto l'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al dott. CP_3
In particolare, ha errato sia per aver ritenuto che la procura de
qua sia stata firmata ed autenticata digitalmente dal notaio (“a quanto
si desume”: il che, viceversa, e sicuramente, non è), sia per aver ritenuto che si tratti di una produzione ammissibile a prova contraria (il problema della costituzione in giudizio della parte non è afferente all'istruttoria), sia e soprattutto per aver dato peso alla registrazione e per aver sostanzialmente riversato sulla controparte l'onere di effettuare indagini volte ad accertare la conformità della copia all'originale.
Infine, ha errato nel richiamo all'art. 182 c.p.c..
Infatti, a fronte di una contestazione di radicale nullità della costituzione in giudizio (nella specie: per il vizio di rappresentanza sostanziale e processuale), competeva alla parte interessata l'onere di produrre immediatamente la documentazione atta a sanare il vizio,
senza attendere l'intervento ex officio del giudice
(Sez. 1 - , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021: “In tema di rappresentanza nel
processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di
rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem",
è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa
utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il
meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo
per il caso di rilievo officioso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione - 13 -
impugnata che aveva ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.,
la produzione della procura notarile conferita per la rappresentanza volontaria
della parte, sebbene la sua mancanza fosse stata già eccepita nella precedente fase
di merito)”. Conforme Sez. 2 - , Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020).
Va da sé che, non essendo utilizzabile in giudizio la procura prodotta nella fase di opposizione, non si può nemmeno ritenere, come ha fatto il primo giudice, che la totale mancanza di procura per quel che concerne la fase del monitorio sia stata sanata.
Di qui, solo per questo motivo, in virtù del principio della ragione più liquida, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, atteso il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale, la declaratoria di nullità della costituzione dell'appellata nel primo grado di giudizio e,
di conseguenza, la nullità di tutti gli atti dalla stessa compiuti, a partire dal ricorso per ingiunzione e, di ulteriore conseguenza, la nullità prima del decreto ingiuntivo e poi della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi,
quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 22.426,00= (di cui
€ 4.607,00= per la fase di studio, € 3.039,00= per la fase introduttiva,
€ 6.767,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 8.013,00= per la fase decisionale) e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi €
22.333,00= (di cui € 5.706,00= per la fase di studio, € 3.318,00= per la fase introduttiva, € 3.822,00= per la fase istruttoria/trattazione ed €
9.487,00= per la fase decisionale), oltre ad anticipazioni documentate
(contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive - 14 -
occorrende. La liquidazione viene effettuata sulla base del valore della causa (scaglione da € 520.000,00= ad € 1.000.000,00=), con compensi minimo per la terza fase e medio per tutte le altre.
La condanna alle spese viene pronunciata a carico del procuratore speciale dott. il quale ha agito come Controparte_3
falsus procurator. Infatti, l'attività da costui compiuta in assenza di potere rappresentativo, culminata nel conferimento della procura alle liti al difensore, non può riverberare alcun effetto sulla parte pseudo –
rappresentata, e rimane attività dello stesso pseudo – rappresentante, di cui egli si assume la responsabilità in via esclusiva, ragione per cui è
ammissibile una condanna in proprio alla rifusione delle spese di lite
(arg. ex Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12603 del 22/05/2018: “Il ricorso per cassazione
proposto dall'ex rappresentante di società (nella specie, in nome collettivo)
cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità della
operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo
conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio;
ne
consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il
quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha
conferito il mandato all'avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la
relativa sottoscrizione”).
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della costituzione dell'appellata nel primo grado di giudizio e, di - 15 -
conseguenza, la nullità di tutti gli atti dalla stessa compiuti, a partire dal ricorso per ingiunzione e, di ulteriore conseguenza, la nullità prima del decreto ingiuntivo e poi della sentenza impugnata;
- condanna il dott. in proprio a rifondere Controparte_3
all'appellante le spese di lite, liquidate, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi € 22.426,00 e, quanto al secondo grado di giudizio, in complessivi € 22.333,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 aprile
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti