Sentenza 21 novembre 1979
Massime • 1
Il principio secondo cui, nel rapporto fra cliente e professionisti associati in un unico studio professionale, ciascuno dei professionisti, nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisce sia per se, sia per i suoi colleghi secondo il principio della rappresentanza, ed e legittimato a ricevere, con effetti liberatori, l'intero compenso per l'opera prestata, opera solo nel caso di pagamento del compenso per una prestazione congiuntamente espletata, ma non puo estendersi a qualsiasi debito o credito contratto dai singoli professionisti, sia pure nell'ambito dell'attivita svolta in Forma associata, stante l'impossibilita di esercitare in Forma societaria l'attivita professionale. Ne consegue che non puo essere opposto in compensazione, al professionista che chiede il pagamento del proprio onorario, un credito vantato dal cliente genericamente nei confronti dello studio professionale, qualora manchi la prova che tutti i professionisti associati abbiano contratto nei confronti del cliente i debiti dedotti in compensazione, o che ne abbiano comunque tutti tratto vantaggio. ( V 1936/74, mass n 370166).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1979, n. 6065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6065 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1979 |
Testo completo
Il principio secondo cui, nel rapporto fra cliente e professionisti associati in un unico studio professionale, ciascuno dei professionisti, nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisce sia per se, sia per i suoi colleghi secondo il principio della rappresentanza, ed e legittimato a ricevere, con effetti liberatori, l'intero compenso per l'opera prestata, opera solo nel caso di pagamento del compenso per una prestazione congiuntamente espletata, ma non puo estendersi a qualsiasi debito o credito contratto dai singoli professionisti, sia pure nell'ambito dell'attivita svolta in Forma associata, stante l'impossibilita di esercitare in Forma societaria l'attivita professionale. Ne consegue che non puo essere opposto in compensazione, al professionista che chiede il pagamento del proprio onorario, un credito vantato dal cliente genericamente nei confronti dello studio professionale, qualora manchi la prova che tutti i professionisti associati abbiano contratto nei confronti del cliente i debiti dedotti in compensazione, o che ne abbiano comunque tutti tratto vantaggio. ( V 1936/74, mass n 370166).*