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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/10/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 71-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. 71-1/2025 per l'ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex artt. 66, 74 e ss. CCII, o in subordine per l'apertura della liquidazione controllata dei beni, promosso da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Aroli, 10/B, con l'avv. Gessica Mattei e con l'ausilio dell'OCC, nella persona del Gestore della Crisi, avv. Manuela Marino;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del
23/07/2025, emesso a seguito di modifica al piano apportata su autorizzazione del Giudice,
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta, oltre che di regolarità formale della medesima;
richiamata altresì la relazione dell'OCC nominato Commissario giudiziale, depositata in data 29/08/2025, dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazione di voto negativo, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); in particolare, il creditore ha ommesso di esprimere Parte_4 voto favorevole in quanto, per la parte del proprio credito garantito da privilegio, è prevista l'integrale soddisfazione, mentre il credito chirografario risulta già integralmente ristorato da
; Parte_5
il creditore ha mancato di aderire alla proposta eccependo l'erronea Parte_6 collocazione del proprio credito, assistito da privilegio ex artt. 2745 c.c. e 2751 bis c.c., tra quelli chirografari ab origine, ha contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa
1 liquidatoria, nonché, in sede di memoria di replica, la sussistenza di atti in frode, e dunque la meritevolezza della debitrice per aver omesso di dichiarare, all'atto Parte_2 della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, la sussistenza di altri rapporti in corso intestati al richiedente;
previa regolare instaurazione del contradditorio con il debitore in ordine all'opposizione del creditore all'udienza del 09/10/2025 è stata riservata la decisione;
Parte_6
la domanda di omologazione della proposta familiare di concordato minore merita accoglimento, previo rigetto dell'opposizione avanzata dal predetto creditore e avendo raggiunto le maggioranze di cui all'art. 79 CCII, per i seguenti
MOTIVI risulta titolare di un contratto di prestito, sottoscritto in data 07/11/2018 da Parte_6
, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della Parte_2 pensione intestata alla medesima. Sostiene, pertanto, che per effetto della cessione, il credito sia stato trasferito al cessionario unitamente alle relative garanzie e privilegi a norma dell'art. 1263 c.c. Di talché ne contesta la collocazione tra i crediti chirografari.
La cessione del quinto, che costituisce modalità di restituzione rateale di un finanziamento concesso nel caso di specie al pensionato, ha ad oggetto crediti futuri il cui trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza esplicando il contratto, pur essendo perfetto, efficacia meramente obbligatoria.
Ne deriva che la cessione del quinto della pensione non comporta l'acquisizione del privilegio ex art. 2751 bis c.c. per l'intero importo finanziato all'atto della stipulazione del contratto poiché i ratei pensionistici sono un credito non ancora sorto per il percipiente la cui cessione si perfeziona nel momento in cui vengono ad esistenza.
All'atto dell'introduzione della procedura concorsuale e della sospensione del versamento del 1/5 della pensione in favore del creditore, disposta ai fini di mantenere inalterata la par condicio creditorum, i crediti futuri rappresentati dai ratei della pensione restano nella disponibilità del debitore.
Di talché la finanziaria è legittimata a far valere le residue quote del finanziamento, scadute e non pagate al momento dell'apertura della procedura cui va riconosciuta natura chirografaria, nell'ambito della procedura concorsuale. Ne discende la corretta collocazione del credito in chirografo.
Quando al contegno di , all'atto della compilazione del modulo in sede Parte_2 di richiesta del finanziamento in parola, non sussistono gli estremi dell'atto in frode precludente l'ammissione alla procedura.
Il comportamento della ricorrente, tuttalpiù di natura omissiva, non appare infatti caratterizzato dall'animus nocendi tale da impedire l'accesso alla procedura. Come
2 emerso infatti in sede di udienza, al modulo in questione può essere attribuita efficacia probatoria limitata (qualora non la si voglia addirittura escludere), quanto all'eventuale intenzione fraudolenta della contraente, tenuto conto che appare inficiato, oltre che dalla contestata omissione, da altri errori come quello inerente anche l'indicazione dei soggetti compenti il nucleo familiare produttori di reddito (vi risulta infatti ricompresa la madre della ricorrente) tali da far sorgere fondati dubbi sull'accuratezza nella compilazione che doveva essere diligentemente valutata dall'istituto di credito. Ulteriormente, nel merito del finanziamento in parola e a riprova della buona fede della contraente, risulta come
, fino alla data della sospensione disposta all'atto dell'apertura della Parte_2 procedura da sovraindebitamento, abbia sempre diligentemente adempiuto nei termini agli obblighi derivanti dal finanziamento di cui si discute.
Vanno da ultimo respinte le contestazioni del creditore circa la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta di concordato, in primo luogo tenuto conto che nell'ambito della liquidazione controllata l'intero patrimonio del debitore è vincolato al soddisfacimento dei creditori e non è opponibile alla massa la cessione dei crediti venuti ad esistenza dopo l'apertura della procedura. Più specificamente, poi, in quanto al creditore che in ipotesi di liquidazione controllata non Parte_6 percepirebbe alcuna somma, è garantita una soddisfazione nella misura dell'11,90% del proprio credito anche in forza della previsione dell'apporto di finanza esterna non disponibile nella diversa procedura a carattere esclusivamente liquidatorio.
Tanto premesso, respinta ogni opposizione, previa verifica dell'ammissibilità e fattibilità del piano e del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, il Giudice procede all'omologazione del concordato minore.
Il piano di concordato prevede un attivo pari ad € 151.080,00 (composto da € 15.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte di conoscente dei ricorrenti, € 25.000,00 quale corrispettivo per l'acquisto da parte di terzo del diritto di nuda proprietà per la quota di 1/3 su immobile sito nel Comune di Jesi, via R. Sanzio, 1, € 44.080,00 derivante dalla vendita della quota di ½ del diritto di proprietà sull'immobile sito nel
Comune di Jesi (AN), via degli Spaldi, 7, € 13.000,00 quale quota parte della successione legittima mortis causa di , madre di € 54.000,00 da finanza Persona_1 Parte_1 propria ricavata dai redditi pensionistici dei ricorrenti - pari ad € 900,00 per 12 mensilità per
5 anni dall'omologa), da distribuire ai creditori nei seguenti termini e secondo le seguenti classi:
• pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 23.821,28 (di cui pagamento del credito OCC e pagamento delle spese legali per il 75%, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, oltre alla costituzione di un fondo spese di euro 2.700,00);
3 • pagamento integrale del creditore privilegiato, ipotecario I grado, Controparte_1
(I classe) per euro 56.930,29, di cui euro 30.000,00 entro 30 giorni dal
[...] passaggio in giudicato della sentenza di omologa e per i restanti euro 26.930,29 in 23 rate mensili da euro 1.170,88;
• l'accantonamento nella misura del 100% del credito di euro 8.127,12, previsto per il caso di surrogazione di , creditore privilegiato ex art. 9, comma Parte_5
5, D. Lgs. 123/1998 (II classe), il cui pagamento avverrebbe entro 24 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
• pagamento integrale dei creditori privilegiati per euro 10.215,32, di cui euro 1.495,00, quale residua quota delle spese legali in privilegio ex art. 2751 bis, comma II, c.c., euro
277,09 spettanti all'Inps quale credito privilegiato gen. Mob. 1 grado (debito
[...] ed euro 8.443,23 spettanti all'Inps quale credito privilegiato gen. Mob. 1 grado Pt_1
(debito (III classe), entro 24 mesi dal passaggio in giudicato della Parte_3 sentenza di omologa;
• pagamento nella misura del 50% (€ 33.807,32) del credito vantato dai creditori assistiti da privilegio gen. Mob. grado 13-18-19 pari complessivamente ad euro 67.614,64, di cui euro 67.536,45 in favore di Agenzia ed euro 78,19 in favore del Tribunale di Parte_7
Macerata (IV classe), entro 48 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
• il pagamento nella misura del 40% (€ 2.944,44) del credito vantato dai creditori assistiti da privilegio gen. Mob. Grado 20 pari ad euro 7.486,11, di cui euro 1.131,15 in favore di (debito ed euro 6.354,96 in favore di Parte_8 Parte_1 Pt_8
(debito (V classe), entro 48 mesi dal passaggio in giudicato
[...] Parte_3 della sentenza di omologa;
• il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 11,90% (€ 15.112,71) del credito vantato dai creditori privilegiati degradati a chirografari pari ad euro 38.298,99 e di quelli chirografari ab origine pari ad euro 88.698,56 (VI classe), entro 60 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII e ha raggiunto la maggioranza anche per classi.
In particolare, si rileva che tutte le masse hanno raggiunto le maggioranze previste ad eccezione della massa Campanelli Marina ove però, aggregando i valori della classe 6
(chirografi) imputabili alla ricorrente (per complessivi €. 38.367,69 di cui €. 31.255,19 aderenti al piano della massa congiunta €. 7.112,50 non aderenti al Parte_9 piano della classe 6 (chirografi) della massa €. 7.112,50), la classe Parte_2 raggiunge la maggioranza del 81,46%.
4 Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76
C.C.I.I. in cui aveva già espresso il proprio parere, ha confermato nella propria relazione il parere favorevole all'omologazione del concordato minore, riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.
I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.
Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dai debitori possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria il cui attivo sarebbe inferiore a quello ritraibile dalla presente procedura anche grazie all'apporto di finanza esterna.
In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCI,
OMOLOGA il concordato minore familiare proposto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._2 Parte_3
5 , nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Aroli, 10/B;
CONFERMA la nomina dell'OCC, avv. Manuela Marino;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che i debitori provvedano alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentiti i debitori, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ancona, li 14/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. 71-1/2025 per l'ammissione alla procedura familiare di concordato minore ex artt. 66, 74 e ss. CCII, o in subordine per l'apertura della liquidazione controllata dei beni, promosso da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Aroli, 10/B, con l'avv. Gessica Mattei e con l'ausilio dell'OCC, nella persona del Gestore della Crisi, avv. Manuela Marino;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del
23/07/2025, emesso a seguito di modifica al piano apportata su autorizzazione del Giudice,
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità giuridica della proposta, oltre che di regolarità formale della medesima;
richiamata altresì la relazione dell'OCC nominato Commissario giudiziale, depositata in data 29/08/2025, dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazione di voto negativo, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); in particolare, il creditore ha ommesso di esprimere Parte_4 voto favorevole in quanto, per la parte del proprio credito garantito da privilegio, è prevista l'integrale soddisfazione, mentre il credito chirografario risulta già integralmente ristorato da
; Parte_5
il creditore ha mancato di aderire alla proposta eccependo l'erronea Parte_6 collocazione del proprio credito, assistito da privilegio ex artt. 2745 c.c. e 2751 bis c.c., tra quelli chirografari ab origine, ha contestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa
1 liquidatoria, nonché, in sede di memoria di replica, la sussistenza di atti in frode, e dunque la meritevolezza della debitrice per aver omesso di dichiarare, all'atto Parte_2 della sottoscrizione della richiesta di finanziamento, la sussistenza di altri rapporti in corso intestati al richiedente;
previa regolare instaurazione del contradditorio con il debitore in ordine all'opposizione del creditore all'udienza del 09/10/2025 è stata riservata la decisione;
Parte_6
la domanda di omologazione della proposta familiare di concordato minore merita accoglimento, previo rigetto dell'opposizione avanzata dal predetto creditore e avendo raggiunto le maggioranze di cui all'art. 79 CCII, per i seguenti
MOTIVI risulta titolare di un contratto di prestito, sottoscritto in data 07/11/2018 da Parte_6
, rimborsabile mediante cessione pro solvendo di n. 120 quote della Parte_2 pensione intestata alla medesima. Sostiene, pertanto, che per effetto della cessione, il credito sia stato trasferito al cessionario unitamente alle relative garanzie e privilegi a norma dell'art. 1263 c.c. Di talché ne contesta la collocazione tra i crediti chirografari.
La cessione del quinto, che costituisce modalità di restituzione rateale di un finanziamento concesso nel caso di specie al pensionato, ha ad oggetto crediti futuri il cui trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza esplicando il contratto, pur essendo perfetto, efficacia meramente obbligatoria.
Ne deriva che la cessione del quinto della pensione non comporta l'acquisizione del privilegio ex art. 2751 bis c.c. per l'intero importo finanziato all'atto della stipulazione del contratto poiché i ratei pensionistici sono un credito non ancora sorto per il percipiente la cui cessione si perfeziona nel momento in cui vengono ad esistenza.
All'atto dell'introduzione della procedura concorsuale e della sospensione del versamento del 1/5 della pensione in favore del creditore, disposta ai fini di mantenere inalterata la par condicio creditorum, i crediti futuri rappresentati dai ratei della pensione restano nella disponibilità del debitore.
Di talché la finanziaria è legittimata a far valere le residue quote del finanziamento, scadute e non pagate al momento dell'apertura della procedura cui va riconosciuta natura chirografaria, nell'ambito della procedura concorsuale. Ne discende la corretta collocazione del credito in chirografo.
Quando al contegno di , all'atto della compilazione del modulo in sede Parte_2 di richiesta del finanziamento in parola, non sussistono gli estremi dell'atto in frode precludente l'ammissione alla procedura.
Il comportamento della ricorrente, tuttalpiù di natura omissiva, non appare infatti caratterizzato dall'animus nocendi tale da impedire l'accesso alla procedura. Come
2 emerso infatti in sede di udienza, al modulo in questione può essere attribuita efficacia probatoria limitata (qualora non la si voglia addirittura escludere), quanto all'eventuale intenzione fraudolenta della contraente, tenuto conto che appare inficiato, oltre che dalla contestata omissione, da altri errori come quello inerente anche l'indicazione dei soggetti compenti il nucleo familiare produttori di reddito (vi risulta infatti ricompresa la madre della ricorrente) tali da far sorgere fondati dubbi sull'accuratezza nella compilazione che doveva essere diligentemente valutata dall'istituto di credito. Ulteriormente, nel merito del finanziamento in parola e a riprova della buona fede della contraente, risulta come
, fino alla data della sospensione disposta all'atto dell'apertura della Parte_2 procedura da sovraindebitamento, abbia sempre diligentemente adempiuto nei termini agli obblighi derivanti dal finanziamento di cui si discute.
Vanno da ultimo respinte le contestazioni del creditore circa la convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta di concordato, in primo luogo tenuto conto che nell'ambito della liquidazione controllata l'intero patrimonio del debitore è vincolato al soddisfacimento dei creditori e non è opponibile alla massa la cessione dei crediti venuti ad esistenza dopo l'apertura della procedura. Più specificamente, poi, in quanto al creditore che in ipotesi di liquidazione controllata non Parte_6 percepirebbe alcuna somma, è garantita una soddisfazione nella misura dell'11,90% del proprio credito anche in forza della previsione dell'apporto di finanza esterna non disponibile nella diversa procedura a carattere esclusivamente liquidatorio.
Tanto premesso, respinta ogni opposizione, previa verifica dell'ammissibilità e fattibilità del piano e del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, il Giudice procede all'omologazione del concordato minore.
Il piano di concordato prevede un attivo pari ad € 151.080,00 (composto da € 15.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte di conoscente dei ricorrenti, € 25.000,00 quale corrispettivo per l'acquisto da parte di terzo del diritto di nuda proprietà per la quota di 1/3 su immobile sito nel Comune di Jesi, via R. Sanzio, 1, € 44.080,00 derivante dalla vendita della quota di ½ del diritto di proprietà sull'immobile sito nel
Comune di Jesi (AN), via degli Spaldi, 7, € 13.000,00 quale quota parte della successione legittima mortis causa di , madre di € 54.000,00 da finanza Persona_1 Parte_1 propria ricavata dai redditi pensionistici dei ricorrenti - pari ad € 900,00 per 12 mensilità per
5 anni dall'omologa), da distribuire ai creditori nei seguenti termini e secondo le seguenti classi:
• pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 23.821,28 (di cui pagamento del credito OCC e pagamento delle spese legali per il 75%, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, oltre alla costituzione di un fondo spese di euro 2.700,00);
3 • pagamento integrale del creditore privilegiato, ipotecario I grado, Controparte_1
(I classe) per euro 56.930,29, di cui euro 30.000,00 entro 30 giorni dal
[...] passaggio in giudicato della sentenza di omologa e per i restanti euro 26.930,29 in 23 rate mensili da euro 1.170,88;
• l'accantonamento nella misura del 100% del credito di euro 8.127,12, previsto per il caso di surrogazione di , creditore privilegiato ex art. 9, comma Parte_5
5, D. Lgs. 123/1998 (II classe), il cui pagamento avverrebbe entro 24 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
• pagamento integrale dei creditori privilegiati per euro 10.215,32, di cui euro 1.495,00, quale residua quota delle spese legali in privilegio ex art. 2751 bis, comma II, c.c., euro
277,09 spettanti all'Inps quale credito privilegiato gen. Mob. 1 grado (debito
[...] ed euro 8.443,23 spettanti all'Inps quale credito privilegiato gen. Mob. 1 grado Pt_1
(debito (III classe), entro 24 mesi dal passaggio in giudicato della Parte_3 sentenza di omologa;
• pagamento nella misura del 50% (€ 33.807,32) del credito vantato dai creditori assistiti da privilegio gen. Mob. grado 13-18-19 pari complessivamente ad euro 67.614,64, di cui euro 67.536,45 in favore di Agenzia ed euro 78,19 in favore del Tribunale di Parte_7
Macerata (IV classe), entro 48 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa;
• il pagamento nella misura del 40% (€ 2.944,44) del credito vantato dai creditori assistiti da privilegio gen. Mob. Grado 20 pari ad euro 7.486,11, di cui euro 1.131,15 in favore di (debito ed euro 6.354,96 in favore di Parte_8 Parte_1 Pt_8
(debito (V classe), entro 48 mesi dal passaggio in giudicato
[...] Parte_3 della sentenza di omologa;
• il pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 11,90% (€ 15.112,71) del credito vantato dai creditori privilegiati degradati a chirografari pari ad euro 38.298,99 e di quelli chirografari ab origine pari ad euro 88.698,56 (VI classe), entro 60 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.
La proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII e ha raggiunto la maggioranza anche per classi.
In particolare, si rileva che tutte le masse hanno raggiunto le maggioranze previste ad eccezione della massa Campanelli Marina ove però, aggregando i valori della classe 6
(chirografi) imputabili alla ricorrente (per complessivi €. 38.367,69 di cui €. 31.255,19 aderenti al piano della massa congiunta €. 7.112,50 non aderenti al Parte_9 piano della classe 6 (chirografi) della massa €. 7.112,50), la classe Parte_2 raggiunge la maggioranza del 81,46%.
4 Pertanto, l'OCC, riportandosi al contenuto della relazione particolareggiata ex art. 76
C.C.I.I. in cui aveva già espresso il proprio parere, ha confermato nella propria relazione il parere favorevole all'omologazione del concordato minore, riscontrando la fattibilità della proposta, nonché la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.
Sussistono, con riferimento al controllo delle suddette maggioranze, le condizioni di legittimità delle operazioni di voto e corretto risulta il processo di formazione della volontà dei creditori che hanno espresso la dichiarazione di voto, previa completa informazione.
I creditori sono stati infatti posti in condizione di conoscere la proposta, con comunicazione ex art. 78 CCII inviata a tutti quelli che risultavano nell'elenco nominativo depositato dalla debitrice con il ricorso ex art. 75 CCII, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione del Tribunale e la comunicazione del termine entro il quale far pervenire la dichiarazione di voto.
Tutti i creditori, pertanto, sono stati messi in condizione di poter ricevere una corretta informazione e maturare un consapevole giudizio onde far pervenire la dichiarazione di adesione (o di mancata adesione) alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.
Circa la fattibilità del piano, posto che è preclusa al Tribunale la valutazione della sua convenienza economica, essa va intesa quale effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento dello scopo perseguito (i.e. l'idoneità delle concrete modalità proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria). Al riguardo l'OCC nella propria relazione ex art. 76 CCII ha ritenuto che la proposta di accordo per il superamento dello stato di sovraindebitamento avanzata dai debitori possa ritenersi attendibile e attuabile nei tempi prospettati;
ciò con argomentazioni adeguatamente documentate e motivate dalle quali non vi è motivo per discostarsi.
Ha altresì attestato che è assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, concludendo per la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria il cui attivo sarebbe inferiore a quello ritraibile dalla presente procedura anche grazie all'apporto di finanza esterna.
In conclusione, per tutte le esposte ragioni, la verifica di ammissibilità giuridica e di fattibilità del piano deve dirsi positiva e, considerato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 CCII, sussistono i presupposti per l'omologa del concordato minore.
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCI,
OMOLOGA il concordato minore familiare proposto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._2 Parte_3
5 , nato a [...] il [...], tutti residenti in [...]
Aroli, 10/B;
CONFERMA la nomina dell'OCC, avv. Manuela Marino;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che i debitori provvedano alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentiti i debitori, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ancona, li 14/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello
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