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Sentenza 2 novembre 2024
Sentenza 2 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 02/11/2024, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di AN
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore dott. Oswald Leitner Consigliere Oggetto:
scioglimento ha pronunciato seguente del matrimonio SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 79/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ), il 09.02.1987, residente in [...], rappresentata e difesa dell'avv. Beatrice De CA,
appartenente al foro di Paola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 87032 Amantea (CS), alla via Scozia
9, in forza di mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio separato materialmente congiunto all'atto di appello
- appellante -
contro
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
1 (BZ) il 21.09.1978 ed ivi residente, Via Amalfi 43, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall´avv. Paola La Guardia del Foro di
AN, presso lo studio della quale, sito in 39100 AN
(BZ), P.zza Mazzini 49, ha eletto processuale domicilio
- appellato -
con l'intervento del Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 321/2024 del
Tribunale di AN di data 08.03.2024 /
12.03.2024 – scioglimento del matrimonio -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22.07.2024 con assegnazione del termine perentorio dell'11.09.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 01.10.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti,
successivamente rimessa in istruttoria e nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
si riporta alle conclusioni ed insiste nell'accoglimento dell'appello;
del procuratore di parte appellata:
contesta la documentazione prodotta ex adverso e conclude riportandosi alla comparsa di costituzione;
del Procuratore Generale
voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza del Tribunale di
2 AN d.d. 8.3.2024, rigettando l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 12.3.2024, pronunciata nel procedimento di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, il Tribunale di AN ha dichiarato lo scioglimento CP_1
del matrimonio tra le parti, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso il padre, rigettando la domanda di trasferimento della residenza del minore proposta dalla ricorrente , ha regolato il diritto di visita e Parte_1
disposto in ordine alle spese ordinarie e straordinarie relative al figlio minore.
A fondamento della decisione in ordine all'unico punto controverso, che era quello relativo al collocamento prevalente del figlio minore nato il [...], il giudice di primo Per_1
grado ha ritenuto che la situazione familiare del minore era stata caratterizzata da forti contrasti tra le parti e difficoltà
nella gestione del figlio, determinate dalle loro carenze genitoriali e aggravate dal disturbo comportamentale di cui è
affetto il minore (ADHD). Tale situazione si era stabilizzata grazie all'intervento del Tribunale per i minorenni e dei servizi sociali. Vi erano plurime ragioni che giustificavano la permanenza del minore in Alto Adige. Egli praticava con passione lo sport dell'hockey su ghiaccio, la sua rete sociale era situata a AN e la neuropsichiatra infantile e la psicologa
3 che seguivano il minore avevano confermato che per Per_1
erano fondamentali le proprie abitudini di vita e che per un eventuale trasferimento il minore avrebbe dovuto essere adeguatamente preparato. La mera conoscenza del personale scolastico della Calabria, riferita dalla madre e dal minore, non poteva considerarsi quale adeguata preparazione del ragazzo al nuovo ambiente, né la conoscenza e frequentazione di amici e parenti durante i periodi di vacanza corrispondevano ad una reale conoscenza dell'ambiente sociale. non era stato Per_1
adeguatamente preparato al cambiamento collegato a siffatto trasferimento, il quale avrebbe comportato anche una più
ridotta scelta in termini di formazione superiore e di attività
extrascolastiche. Il minore sarebbe dovuto andare ad abitare nell'appartamento del compagno della madre in un nucleo familiare di complessive otto persone, senza avere una stanza a sua disposizione. La madre non avrebbe potuto garantire un sostegno scolastico al minore, dovendosi già occupare di altri quattro figli ed essa si era inoltre dichiarata contraria a sottoporre ad una terapia farmacologica, che per lui era Per_1
necessaria. Le strutture sanitarie specializzate nella diagnosi e cura della ADHD erano poi lontane dal luogo di residenza della madre. Un eventuale trasferimento del figlio avrebbe comportato una grave compromissione del diritto di visita del padre e sottoposto il minore alle notorie difficoltà socio-
economiche che caratterizzano la Calabria rispetto alla
4 Provincia Autonoma di AN. Infine la condotta scolastica del minore era peggiorata nei mesi successivi alla sua audizione da parte del Giudice e al rigetto dell'istanza di trasferimento proposta in corso di causa. Tale circostanza, unitamente alle risposte date dal minore nel corso della sua audizione, erano indicative della manipolazione dello stesso da parte della madre.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
con atto di data 3.5.2024, formulando le conclusioni
[...]
sopra trascritte.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha esposto che nel giudizio di primo grado il minore era stato sentito per ben due volte e in entrambe le occasioni aveva dichiarato di avere da anni l'intenzione di andare a vivere in Calabria con la madre. Egli aveva manifestato un'abbondante conoscenza del posto dove sarebbe andato a vivere, aveva avuto modo di conoscere posti e l'ambiente scolastico, di creare nuove amicizie e di integrarsi bene con il territorio. In Calabria si era trasferita anche la nonna materna, che aiutava la madre nella gestione dei nipoti. La rete familiare del ragazzo si trovava pertanto in
Calabria e non in Alto Adige. Non vi era alcun elemento da cui si potesse ritenere provato che la madre avesse influenzato e manipolato il minore nel manifestare la sua scelta di vivere con la madre. L'opinione del minore non era stata presa in seria considerazione, tenuto conto della sua età e del suo grado di
5 discernimento, in violazione dell'art. 12 della Convenzione di
New York. Tale modus operandi aveva fatto sprofondare il minore in uno stato di sconforto, in quanto egli si era trovato sottoposto a due escussioni nel giro di un anno senza essere preso in considerazione. Non era poi vero che la condotta scolastica del minore fosse peggiorata proprio nei mesi successivi alla sua audizione da parte del Giudice e al rigetto dell'istanza di trasferimento, disposta in corso di causa, dal momento che il minore da anni riportava votazioni scolastiche disastrose, era destinatario di sanzioni disciplinari, era disattento e svogliato, tutte circostanze indicative della mancanza di una guida e di un supporto extrascolastico, che avrebbero dovuto essere assicurati dal padre. Non
corrispondeva al vero che il minore non fosse adeguatamente preparato ad un trasferimento, dal momento che non erano nuovi i posti in cui sarebbe andato a vivere, né le persone che vi abitavano e di cui si circondava, avendo consolidato con le stesse un forte legame. La sana crescita e lo sviluppo armonico della personalità del minore erano state compromesse dalle decisioni sinora assunte e dalla permanenza del minore presso l'abitazione paterna. Solo un trasferimento presso la madre avrebbe potuto colmare e sanare il bisogno di stabilità
ambientale, emotiva e psicologica di Questi frequentava Per_1
i luoghi abitati dalla madre da 12 anni e il suo equilibrio psicofisico era fortemente compromesso dall'assenza e dalla
6 lontananza forzata dalla madre, che si riverberava in ogni ambito, scolastico e relazionale. Il collocamento del minore presso la madre non poteva essere di ostacolo neppure al rapporto tra padre-figlio, potendo il primo fare visita al figlio alle condizioni delineate in primo grado nelle memorie congiunte, né
pregiudicare il preminente interesse del minore. Quanto allo sport da praticare una volta effettuato il trasferimento, Per_1
aveva dichiarato di essere disponibile eventualmente a cambiare attività e dedicarsi al calcio. Non corrispondeva al vero che presso l'abitazione della madre e del di lei compagno non avrebbe avuto a disposizione una stanza tutta per Per_1
sé. Non corrispondeva poi al vero che la madre si fosse opposta ad una eventuale terapia farmacologica per il figlio, avendo dichiarato, in sede di memoria di replica, che essa si sarebbe resa disponibile a sottoporre a la terapia farmacologica Per_1
ritenuta necessaria. Non corrispondeva al vero neppure il fatto che in Calabria la struttura sanitaria specializzata nella diagnosi e cura della ADHD più vicina fosse distante 60 km, dal momento che il centro più vicino si trovava a Lamezia Terme,
ad una distanza dal luogo di residenza della madre di soli 33
km. Infine la difesa ha censurato il fatto che la decisione di rigettare la richiesta di trasferimento del minore fosse fondata anche sulla circostanza della più florida situazione economica della Provincia di AN, sottolineando che il minore, prima di pensare ad un futuro lavorativo, aveva bisogno e diritto di
7 crescere serenamente, consolidando una personalità solida e forte, epurata da deficit emotivi che la distanza dalla figura materna gli arrecava e solo una volta raggiunta la maggiore età
avrebbe potuto fare eventualmente altre scelte relative all'attività lavorativa.
Con comparsa di costituzione di data 19.6.2024 è intervenuta nella procedura la Procura Generale, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata, osservando che il Tribunale aveva adeguatamente valutato come sfavorevole alla crescita e allo sviluppo del minore il suo Per_1
trasferimento in Calabria, che avrebbe comportato per lui un drastico mutamento di abitudini, scuola, abitazione, amicizia e anche di personale medico specialistico che lo stava seguendo con competenza a AN, essendo il minore affetto da disturbo ADHD. Ha aggiunto che il trasferimento avrebbe potuto determinare una compromissione della sua stabilità
emotiva ed una regressione dei risultati raggiunti, che si potevano ripercuotere sulla sua crescita equilibrata,
necessitando il minore di punti di riferimento e maggiore assistenza, che la madre non appariva in grado, allo stato, di fornire.
Con comparsa di risposta di data 24.6.2024 si è costituito in giudizio , contestando le deduzioni e richieste Controparte_1
avversarie e formulando le conclusioni trascritte. Egli ha preliminarmente esposto che controparte, nel proprio atto di
8 appello, non aveva sottolineato che il figlio è affetto da ADHD e che l'appellante nel febbraio 2017 aveva interrotto la relazione sentimentale con l'odierno appellato per poi trasferirsi, nel settembre 2017, in Calabria, lasciando a AN il figlio che all'epoca aveva sette anni. L'appellante, nel corso Per_1
degli anni, aveva già presentato per quattro volte la domanda di trasferimento del figlio e tale domanda era stata rigettata con provvedimenti motivati. L'istanza veniva riproposta ogni volta senza che fossero intervenute novità in grado di modificare la situazione complessiva. Il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni avevano rigettato la richiesta evidenziando che il minore godeva del massimo sostegno possibile in ambito scolastico, nonché dell'ottimo inserimento presso il centro diurno e nella squadra di hockey. Controparte aveva omesso di evidenziare che il figlio era affetto da ADHD, malattia che rendeva non solo un soggetto particolarmente fragile, ma Per_1
anche meno attendibile, in quanto meno consapevole dei suoi reali bisogni. La decisione di non accogliere l'istanza di trasferimento era maturata all'esito di corposa istruttoria, nel corso della quale erano stati interpellati soggetti qualificati che avevano in cura da anni il minore (dott.ssa e Persona_2
dott.ssa . L'appellato ha poi censurato gli argomenti Persona_3
su cui si fondava l'appello avversario: 1) In primo luogo si è
opposto ad una rinnovata audizione del minore, che aveva già
avuto strascichi psicologici negativi sul ragazzo. Al riguardo ha
9 poi evidenziato che la rilevanza della questione oggetto di appello doveva essere presa avendo riguardo ad un quadro più
ampio e complesso, del quale il desiderio di era solo una Per_1
parte. Questi non poteva avere ben chiare le sue attuali e reali esigenze, soffrendo anche della sindrome di ADHD ed appariva influenzato nelle risposte date in sede di audizione dalla madre.
Questa circostanza emergeva dagli screenshot delle conversazioni tra madre-figlio, dalle quali risultava che la madre si era ritagliata nella vita del figlio il ruolo di confidente/complice/suggeritore. Inoltre il giudice di primo grado aveva evidenziato come il peggioramento nel rendimento scolastico del minore si era verificato in concomitanza con l'esperienza del Tribunale, che aveva avuto forti ripercussioni su ovvero dopo ogni rientro dalle vacanze scolastiche Per_1
trascorse dal minore con la madre;
2) relativamente alla presenza in Calabria di una rete famigliare/idonea sistemazione abitativa, l'appellato ha evidenziato che il fatto di trovarsi circondato da un nucleo famigliare improvvisamente numeroso avrebbe rappresentato una fonte di distrazione per l'impegno scolastico del ragazzo. Ha fatto inoltre presente che dalla planimetria dell'abitazione dimessa da controparte non risultava che il minore avrebbe avuto a disposizione una stanza a suo esclusivo uso, disponendo l'alloggio di tre ambienti per due adulti e cinque minori. Non pareva neppure credibile che l'appellante avrebbe potuto seguire perfettamente Per_1
10 considerato che la stessa, oltre a lavorare, doveva occuparsi della crescita ed educazione di altri quattro bambini. Occorreva
poi considerare che tutte le garanzie di stabilità offerte dalla signora dipendevano dalla sua relazione con il sig. Pt_1
essendo la casa di proprietà di questi e lavorando CP_2
l'appellante presso di lui. Essa era anche inadempiente nel versare con regolarità il contributo di mantenimento per il figlio;
3) Infine l'appellante sottovalutava la complessità della questione di un eventuale trasferimento, dal momento che non poteva avere chiaro cosa significasse vivere tutto Per_1
l'anno confrontandosi con gli impegni scolastici, nuovi rapporti da tessere, difficoltà organizzative-logistiche dettate dal piccolo paese. In caso di trasferimento le certezze e i punti di riferimento, di cui hanno bisogno i soggetti affetti da ADHD,
sarebbero stati completamente stravolti. Il minore non poteva avere neppure chiaro cosa significasse la rinuncia all'hockey,
sport da lui praticato da tanti anni con grande interesse ed entusiasmo.
Nell'ambito del giudizio di appello la Corte ha ritenuto necessario rinnovare l'audizione del minore che è Persona_4
stata effettuata all'udienza del 22.7.2024. All'esito la causa è
stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti di termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Con
ordinanza di data 2.10.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, con fissazione di udienza in data 23.10.2024,
11 all'esito della quale la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio,
in cui il padre del minore abita a AN e la madre a FA,
comune della Calabria distante oltre 1.100 km da AN, non
è possibile, anche in regime di affidamento condiviso del minore, garantire una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, dovendo quindi trovare applicazione una deroga rispetto al predetto principio, secondo cui: “Il regime legale
dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela
dell'interesse morale e materiale della prole, deve
tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni
ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio,
tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare
un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine
di assicurare al minore la situazione più confacente al suo
benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass.
17.9.2020, n. 19323). Di questa circostanza le parti sono peraltro perfettamente consapevoli, dal momento che esse hanno formulato nel corso del giudizio di primo grado conclusioni che prevedono esattamente come verrà esercitato il diritto di visita del genitore non collocatario, a seconda che il figlio rimanga a vivere con il padre o con la madre.
12 Ciò posto, i motivi che il giudice di primo grado ha posto a fondamento del rigetto della richiesta di trasferimento del minore presso la madre non vengono condivisi dal presente collegio, dovendosi invece ritenere al riguardo fondate le censure proposte alla sentenza impugnata da parte dell'appellante.
1) Innanzitutto, non si ritiene ostativo al trasferimento presso la madre il fatto che il minore sia affetto da sindrome di ADHD,
patologia su cui le parti si sono soffermate a lungo nei propri scritti difensivi. A tale proposito si osserva in primo luogo che nessuna delle due parti si è detta contraria al fatto che Per_1
possa ricevere una terapia farmacologica per la cura di tale disturbo, terapia che avrebbe come effetto, per quanto affermato dalle testi e , di aumentare Persona_2 Persona_3
la concentrazione, senza mutamenti di carattere e di personalità e di fornire un supporto nella scuola e nelle relazioni sociali. Anche la madre, che inizialmente risultava essersi opposta, si è detta favorevole alla somministrazione del farmaco, che tuttavia non è stata possibile, per quanto affermato da parte appellante, per il fatto che in data
16.9.2024, data fissata per l'inizio della terapia, ha Per_1
deciso di non ricevere il farmaco e non sono stati presi ulteriori appuntamenti presso la struttura addetta alla relativa somministrazione. Per quanto attiene alla prosecuzione del percorso psicologico per la cura di tale sindrome ADHD, sia la
13 madre che il padre hanno dichiarato in modo convinto di volere che il figlio prosegua tale terapia, imputando piuttosto all'altro genitore il fatto che tale percorso non proseguirebbe in modo regolare e costante, posto che la madre ha dichiarato che sarebbe stato il padre ad opporsi al fatto che Per_1
frequentasse uno psicologo durante le vacanze estive o natalizie, mentre il padre ha negato tale circostanza,
affermando che in realtà la madre non si sarebbe interessata a fare seguire il figlio da uno psicologo durante i periodi di permanenza di presso di lei e stesso avrebbe Per_1 Per_1
detto, in sede di audizione, di essere stato da uno psicologo solo a AN, ma non in Calabria. Ad ogni modo si ritiene che,
sotto questo aspetto, dal trasferimento del figlio presso la madre non possa derivare un pregiudizio al minore, dal momento che l'appellante ha dichiarato che è stata individuata una psicologa che seguirebbe il minore nel suo percorso e una struttura di riferimento a Lamezia Terme. La Corte osserva che è molto importante che il percorso psicologico prosegua regolarmente dal momento che, come dichiarato dalla teste il Per_3
contesto scolastico è sempre molto difficile per chi ha l'ADHD e sicuramente si tratta di un periodo più problematico rispetto a quello vacanziero. Infine, entrambe le parti hanno dichiarato di non volere trascurare la cura della psoriasi, da cui è Per_1
afflitto e la madre ha altresì manifestato l'intenzione di rivolgersi ad un medico specializzato. Per quanto riguarda le
14 conseguenze che deriverebbero da un eventuale trasferimento di la dott.ssa e la dott.ssa hanno Per_1 Per_2 Per_3
affermato che, tenuto appunto conto di tale sindrome ADHD,
tale trasferimento dovrebbe essere adeguatamente preparato,
anche se la dott.ssa ha aggiunto di non essere in grado Per_3
di valutare se tale trasferimento possa costituire un problema per A tale proposito la Corte non ritiene che dal Per_1
trasferimento presso la madre possa derivare, a causa della presenza di questo disturbo, un rischio di regressione per il minore, come paventato dal giudice di primo grado, per il fatto che egli dovrà cambiare la propria realtà scolastica, sociale e ambientale. Innanzitutto, si osserva che il minore andrà a vivere in un ambiente da lui ben conosciuto, in quanto frequentato oramai da molti anni e per lunghi periodi dell'anno durante il periodo delle ferie scolastiche. In secondo luogo, a
FA vivono la madre, i fratelli e altri parenti di Per_1
ragione per cui il minore non sarà abbandonato a sé stesso, ma potrà vivere in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza, dal sostegno e dall'affetto di un nucleo familiare numeroso. Per quanto attiene alla questione scolastica,
quest'anno ha finito le scuole medie e in autunno, anche Per_1
rimanendo a AN, doveva in ogni caso cambiare scuola per iscriversi ad un istituto di scuola media superiore, ragione per cui dal trasferimento non deriva l'interruzione di un percorso scolastico in essere da lungo tempo, ma soltanto la modifica del
15 percorso scolastico iniziato in autunno da meno di due mesi. Né
si ritiene che vi sia il pericolo che presso la nuova scuola in
Calabria il minore possa riportare risultati scolastici peggiori rispetto a quelli di AN, a causa delle difficoltà che deriveranno dal fatto di non potere ricevere aiuto nello studio e tenuto conto dell'ambiente domestico in cui lo stesso dovrà
vivere. Per quanto attiene ad un eventuale supporto all'attività
di studio, la madre ha dichiarato di lavorare dal tardo pomeriggio sino alla chiusura serale, per cui essa avrà parte della giornata a disposizione da dedicare al figlio in caso Per_1
di necessità di un aiuto scolastico da parte sua. Per quanto riguarda poi in modo specifico l'abitazione in cui dovrà Per_1
vivere e studiare a seguito del trasferimento, la signora e Pt_1
lo stesso hanno dichiarato che egli avrà a disposizione, Per_1
all'interno dell'abitazione in cui vive il nucleo familiare, una stanza tutta per sé, ragione per cui si ritiene che egli potrà
dedicarsi allo studio con la necessaria concentrazione, anche se all'interno di un'abitazione in cui dovrà convivere con una famiglia numerosa. Infine si osserva che il percorso scolastico di anche durante la frequenza della scuola media a Per_1
AN, è comunque stato caratterizzato da difficoltà, come documentato ampiamente da parte appellante, che non paiono riconducibili ad un'opera di manipolazione posta in essere dalla madre nei confronti del figlio o al fatto che il minore sia stato sentito dall'organo giudicante nel corso del procedimento di
16 primo grado, quanto piuttosto alla sindrome di ADHD da cui è
affetto, dal momento che tali difficoltà sono perdurate nel tempo e non si sono concentrate soltanto nel periodo coincidente con l'audizione di in Tribunale e il rigetto provvisorio della Per_1
richiesta di trasferimento. Tenuto conto di questo aspetto non si può ragionevolmente ritenere che, se il minore rimanesse a
AN, i suoi risultati scolastici sarebbero più brillanti di quelli che potrebbe conseguire trasferendosi in Calabria.
2) Il minore ha manifestato in ripetute occasioni la sua volontà
di trasferirsi presso la madre, luogo in cui vivono anche i suoi fratelli, avuti dalla madre con il nuovo compagno e altri parenti di parte materna. Il minore è stato sentito dalla Corte
all'udienza del 22.7.2024 ed ha dimostrato in modo molto lucido di essere consapevole del luogo e dell'ambiente familiare in cui intende vivere e del percorso scolastico che ha intenzione di intraprendere per i prossimi anni, dichiarando di preferire il trasferimento presso la madre, pur affermando di volere bene ad entrambi i genitori. Egli non è apparso in alcun modo condizionato dalla madre nel rispondere alle domande che gli sono state poste dalla Presidente, né d'altro canto appare che la sindrome di ADHD possa avere influenzato in modo distorto la visione che il minore ha del suo immediato futuro e che egli ha delineato alla Corte con chiarezza.
3) Per quanto attiene agli ulteriori elementi ritenuti dal giudice di primo grado ostativi ad un trasferimento del minore presso la
17 madre si osserva quanto segue:
a) attività sportiva: verosimilmente dovrà modificare Per_1
attività sportiva, in quanto difficilmente potrà praticare in
Calabria l'hockey su ghiaccio, sport a cui si dedica da quando è
piccolo. Ad ogni modo il minore potrà continuare a svolgere un'attività sportiva extrascolastica, eventualmente il calcio,
sport che il ragazzo ha dichiarato di essere interessato a praticare;
b) scelta formativa: ha dichiarato di volere frequentare Per_1
una scuola secondaria superiore che si trova nelle vicinanze del paese dove abiterà. La frequentazione di tale istituto richiederà
un trasferimento quotidiano fino a Lamezia Terme (CZ), città
vicina a FA, che non appare particolarmente impegnativo,
potendo tale città essere raggiunta in poco tempo, in bus e in compagnia del figlio del compagno della madre;
c) rapporti sociali: il minore ha dichiarato di avere amicizie e conoscenze sia a AN che a FA. In particolare, i suoi amici di AN sono CA, e , mentre quelli Per_5 Per_6
di FA sono e dei quali due Per_7 Per_8 Per_1
studiano ed uno lavora. Pertanto il trasferimento non comporterà un isolamento del minore o la conseguenza di rimanere avulso dal contesto sociale, tale da incidere negativamente sul suo benessere psicofisico, né vi sono elementi per potere ritenere che la frequentazione a FA
della persone che ha indicato possa essere Per_1
18 pregiudizievole per il ragazzo. Egli ha anche espressamente dichiarato di volere rimanere lontano sia dal fumo che dal consumo di bevande alcoliche e quindi, si auspica, anche dall'accompagnarsi a cattive compagnie;
d) diverso sistema di welfare in Alto Adige rispetto alla Calabria:
a tale riguardo si ritiene corretta l'osservazione del Tribunale,
secondo cui la Provincia Autonoma di AN presenta una situazione di welfare particolarmente sviluppato e variegata offerta di formazione di qualità e lavoro, ma d'altro canto si osserva che il minore si trasferirà in una realtà in cui la madre e il compagno della stessa esercitano un'attività lavorativa, alla quale potrà eventualmente in un futuro avvicinarsi, se Per_1
interessato e, in ogni caso, come correttamente dedotto dalla difesa dell'appellante, è prematuro pensare già ad un futuro lavorativo, avendo il minore il bisogno di crescere serenamente e di consolidare la sua personalità, potendo eventualmente in futuro valutare l'opzione di trasferimento in realtà più rosee dal punto di vista economico;
e) diritto di visita da parte del padre: la distanza che intercorre tra i luoghi di residenza dei genitori non consente, come si è già
detto, una frequentazione paritaria del figlio da parte dei genitori e, quindi, per effetto del trasferimento del minore il diritto di visita da parte del padre non potrà che essere compresso ed esercitato secondo le modalità che le parti hanno indicato in sede di precisazione delle conclusioni in caso di
19 collocamento del figlio presso la madre. Si tratta peraltro della medesima compressione al diritto di visita che ha avuto la madre durante gli anni di collocamento prevalente del minore presso il padre.
In conclusione si ritiene che, tenuto conto degli elementi sopra considerati e della volontà manifestata da ragazzo Per_1
oramai quattordicenne e sufficientemente maturo, debba essere autorizzato il trasferimento di presso la madre e il Per_1
collocamento prevalente del minore presso di lei, non ritenendosi che tale trasferimento sia pregiudizievole al benessere psicofisico del minore, laddove invece si ritiene che sarebbe pregiudizievole il fatto di dovere eventualmente imporre che il minore continui ad abitare a AN, dove lo stesso non si trova più bene e dove non ha più intenzione di vivere e di studiare. Peraltro, al fine di garantire al minore una situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, è necessario che la madre si impegni a far proseguire a il percorso psicologico in essere, gli assicuri l'accesso alle Per_1
terapie che siano eventualmente necessarie per il trattamento del suo disturbo ADHD e della psoriasi e gli fornisca il promesso supporto per superare eventuali difficoltà in ambito scolastico.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere parzialmente riformata per quanto attiene al collocamento del minore ed ai consequenziali provvedimenti economici in punto di
20 mantenimento, così come formulati dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi quindi prevedere in particolare che:
1) fermo restando l'affidamento del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori in affidamento condiviso, il minore viene collocato prevalentemente presso la residenza della madre sita in FA (CZ), viale della Libertà 37, ove trasferirà la propria residenza, trasferimento che viene espressamente autorizzato;
2) il diritto/dovere di visita per il padre nei confronti di Per_1
avverrà nei seguenti termini durante le vacanze scolastiche:
- per quelle estive dal giorno dopo la chiusura della scuola sino al 25 agosto con rientro a FA entro le ore 17. Qualora
terminata la scuola, si volesse trattenere a FA per Per_1
motivi sportivi o ludici, i giorni di permanenza di a Per_1
FA verranno recuperati dal padre oltre la data del 25
agosto di cui sopra;
- per quelle invernali, ad anni alterni, dal 26 dicembre ovvero dal 23 dicembre, sino al giorno prima l'inizio della scuola entro le ore 17;
- per quelle di Pasqua dal giorno dopo la chiusura della scuola sino al giorno prima l'inizio della scuola entro le ore 17;
3) il sig. è tenuto alla corresponsione di un Controparte_1
assegno mensile di mantenimento per il figlio minore Per_1
nella misura di Euro 250,00 sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dello stesso, da versarsi entro il cinque
21 di ogni mese mediante accreditamento bancario sul conto corrente della signora Detto importo sarà soggetto a Pt_1
rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat nazionali con base di riferimento novembre 2023;
4) il signor farà inoltre fronte nella misura del Controparte_1
50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio. Le dette spese saranno suddivise al 50% tra i genitori,
con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta documentata. Saranno oggetto di rimborso in misura della metà
al genitore che le ha sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: quelle mediche non mutuabili,
previo accordo sulla scelta degli specialisti e sugli interventi da attuare (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentistiche in genere, i costi di ticket per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista), quelle scolastiche (iscrizioni e rette scolastiche, libri, gite scolastiche della durata superiore al giorno). Quelle extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi, etc.), saranno da concertarsi previamente tra i genitori con espresso richiamo,
quanto alla loro specifica determinazione, per quanto qui non specificatamente previsto, al Protocollo del Tribunale di AN
del 6 settembre 2018;
5) eventuali contributi statali e/o provinciali, quali ad esempio l'assegno Unico, saranno a favore di entrambe le parti in misura
22 del 50%;
6) entrambi i genitori si impegnano sin d'ora reciprocamente a sottoscrivere il rilascio ovvero il rinnovo dei documenti di viaggio (passaporto, carta identità) sui quali potrà essere iscritto il figlio minore per eventuali espatri a scopi turistici o sportivi.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio si ritiene che, pur in presenza di una soccombenza di parte appellata, vi siano gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi: tali motivi sono rappresentati dalla natura particolarmente delicata delle questioni affrontate nel presente giudizio, in quanto attinenti alla decisione,
sottratta alla disponibilità delle parti, del collocamento del minore presso il padre o la madre, i quali abitano a considerevole distanza l'uno dall'altro. Tale decisione ha reso necessario effettuare valutazioni in relazione a svariati aspetti,
rispetto ai quali le parti ragionevolmente hanno offerto dei punti di vista differenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dispone
quanto segue:
1) fermo restando l'affidamento del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori in affidamento condiviso, il minore viene
23 collocato prevalentemente presso la residenza della madre sita in FA (CZ), viale della Libertà 37, ove trasferirà la propria residenza, trasferimento che viene espressamente autorizzato;
2) il diritto/dovere di visita per il padre nei confronti di Per_1
avverrà nei seguenti termini durante le vacanze scolastiche:
- per quelle estive dal giorno dopo la chiusura della scuola sino al 25 agosto con rientro a FA entro le ore 17. Qualora
terminata la scuola, si volesse trattenere a FA per Per_1
motivi sportivi o ludici, i giorni di permanenza di a Per_1
FA verranno recuperati dal padre oltre la data del 25
agosto di cui sopra;
- per quelle invernali, ad anni alterni, dal 26 dicembre ovvero dal 23 dicembre, sino al giorno prima l'inizio della scuola entro le ore 17;
- per quelle di Pasqua dal giorno dopo la chiusura della scuola sino al giorno prima l'inizio della scuola entro le ore 17;
3) il sig. è tenuto alla corresponsione di un Controparte_1
assegno mensile di mantenimento per il figlio minore Per_1
nella misura di Euro 250,00 sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dello stesso, da versarsi entro il cinque di ogni mese mediante accreditamento bancario sul conto corrente della signora Detto importo sarà soggetto a Pt_1
rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat nazionali con base di riferimento novembre 2023;
4) il signor farà inoltre fronte nella misura del Controparte_1
24 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio. Le dette spese saranno suddivise al 50% tra i genitori,
con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta documentata. Saranno oggetto di rimborso in misura della metà
al genitore che le ha sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: quelle mediche non mutuabili,
previo accordo sulla scelta degli specialisti e sugli interventi da attuare (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentistiche in genere, i costi di ticket per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista), quelle scolastiche (iscrizioni e rette scolastiche, libri, gite scolastiche della durata superiore al giorno). Quelle extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi, etc.), saranno da concertarsi previamente tra i genitori con espresso richiamo,
quanto alla loro specifica determinazione, per quanto qui non specificatamente previsto, al Protocollo del Tribunale di AN
del 6 settembre 2018;
5) eventuali contributi statali e/o provinciali, quali ad esempio l'assegno Unico, saranno a favore di entrambe le parti in misura del 50%;
6) entrambi i genitori si impegnano sin d'ora reciprocamente a sottoscrivere il rilascio ovvero il rinnovo dei documenti di viaggio (passaporto, carta identità) sui quali potrà essere iscritto il figlio minore per eventuali espatri a scopi turistici o sportivi;
25 7) le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti.
AN, così deciso in data 23.10.2024
La Presidente dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore dott. Michele Paparella
Il Funzionario Giudiziario
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di AN
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Silvia Monaco Presidente
dott. Michele Paparella Consigliere estensore dott. Oswald Leitner Consigliere Oggetto:
scioglimento ha pronunciato seguente del matrimonio SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 79/2024 R.G.
promossa
da
, c.f. nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BZ), il 09.02.1987, residente in [...], rappresentata e difesa dell'avv. Beatrice De CA,
appartenente al foro di Paola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 87032 Amantea (CS), alla via Scozia
9, in forza di mandato e procura speciale ex art. 83 c.p.c. su foglio separato materialmente congiunto all'atto di appello
- appellante -
contro
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
1 (BZ) il 21.09.1978 ed ivi residente, Via Amalfi 43, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall´avv. Paola La Guardia del Foro di
AN, presso lo studio della quale, sito in 39100 AN
(BZ), P.zza Mazzini 49, ha eletto processuale domicilio
- appellato -
con l'intervento del Procuratore Generale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 321/2024 del
Tribunale di AN di data 08.03.2024 /
12.03.2024 – scioglimento del matrimonio -
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22.07.2024 con assegnazione del termine perentorio dell'11.09.2024 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 01.10.2024 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti,
successivamente rimessa in istruttoria e nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2024
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
si riporta alle conclusioni ed insiste nell'accoglimento dell'appello;
del procuratore di parte appellata:
contesta la documentazione prodotta ex adverso e conclude riportandosi alla comparsa di costituzione;
del Procuratore Generale
voglia la Corte d'Appello confermare la sentenza del Tribunale di
2 AN d.d. 8.3.2024, rigettando l'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza di data 12.3.2024, pronunciata nel procedimento di scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, il Tribunale di AN ha dichiarato lo scioglimento CP_1
del matrimonio tra le parti, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso il padre, rigettando la domanda di trasferimento della residenza del minore proposta dalla ricorrente , ha regolato il diritto di visita e Parte_1
disposto in ordine alle spese ordinarie e straordinarie relative al figlio minore.
A fondamento della decisione in ordine all'unico punto controverso, che era quello relativo al collocamento prevalente del figlio minore nato il [...], il giudice di primo Per_1
grado ha ritenuto che la situazione familiare del minore era stata caratterizzata da forti contrasti tra le parti e difficoltà
nella gestione del figlio, determinate dalle loro carenze genitoriali e aggravate dal disturbo comportamentale di cui è
affetto il minore (ADHD). Tale situazione si era stabilizzata grazie all'intervento del Tribunale per i minorenni e dei servizi sociali. Vi erano plurime ragioni che giustificavano la permanenza del minore in Alto Adige. Egli praticava con passione lo sport dell'hockey su ghiaccio, la sua rete sociale era situata a AN e la neuropsichiatra infantile e la psicologa
3 che seguivano il minore avevano confermato che per Per_1
erano fondamentali le proprie abitudini di vita e che per un eventuale trasferimento il minore avrebbe dovuto essere adeguatamente preparato. La mera conoscenza del personale scolastico della Calabria, riferita dalla madre e dal minore, non poteva considerarsi quale adeguata preparazione del ragazzo al nuovo ambiente, né la conoscenza e frequentazione di amici e parenti durante i periodi di vacanza corrispondevano ad una reale conoscenza dell'ambiente sociale. non era stato Per_1
adeguatamente preparato al cambiamento collegato a siffatto trasferimento, il quale avrebbe comportato anche una più
ridotta scelta in termini di formazione superiore e di attività
extrascolastiche. Il minore sarebbe dovuto andare ad abitare nell'appartamento del compagno della madre in un nucleo familiare di complessive otto persone, senza avere una stanza a sua disposizione. La madre non avrebbe potuto garantire un sostegno scolastico al minore, dovendosi già occupare di altri quattro figli ed essa si era inoltre dichiarata contraria a sottoporre ad una terapia farmacologica, che per lui era Per_1
necessaria. Le strutture sanitarie specializzate nella diagnosi e cura della ADHD erano poi lontane dal luogo di residenza della madre. Un eventuale trasferimento del figlio avrebbe comportato una grave compromissione del diritto di visita del padre e sottoposto il minore alle notorie difficoltà socio-
economiche che caratterizzano la Calabria rispetto alla
4 Provincia Autonoma di AN. Infine la condotta scolastica del minore era peggiorata nei mesi successivi alla sua audizione da parte del Giudice e al rigetto dell'istanza di trasferimento proposta in corso di causa. Tale circostanza, unitamente alle risposte date dal minore nel corso della sua audizione, erano indicative della manipolazione dello stesso da parte della madre.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
con atto di data 3.5.2024, formulando le conclusioni
[...]
sopra trascritte.
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha esposto che nel giudizio di primo grado il minore era stato sentito per ben due volte e in entrambe le occasioni aveva dichiarato di avere da anni l'intenzione di andare a vivere in Calabria con la madre. Egli aveva manifestato un'abbondante conoscenza del posto dove sarebbe andato a vivere, aveva avuto modo di conoscere posti e l'ambiente scolastico, di creare nuove amicizie e di integrarsi bene con il territorio. In Calabria si era trasferita anche la nonna materna, che aiutava la madre nella gestione dei nipoti. La rete familiare del ragazzo si trovava pertanto in
Calabria e non in Alto Adige. Non vi era alcun elemento da cui si potesse ritenere provato che la madre avesse influenzato e manipolato il minore nel manifestare la sua scelta di vivere con la madre. L'opinione del minore non era stata presa in seria considerazione, tenuto conto della sua età e del suo grado di
5 discernimento, in violazione dell'art. 12 della Convenzione di
New York. Tale modus operandi aveva fatto sprofondare il minore in uno stato di sconforto, in quanto egli si era trovato sottoposto a due escussioni nel giro di un anno senza essere preso in considerazione. Non era poi vero che la condotta scolastica del minore fosse peggiorata proprio nei mesi successivi alla sua audizione da parte del Giudice e al rigetto dell'istanza di trasferimento, disposta in corso di causa, dal momento che il minore da anni riportava votazioni scolastiche disastrose, era destinatario di sanzioni disciplinari, era disattento e svogliato, tutte circostanze indicative della mancanza di una guida e di un supporto extrascolastico, che avrebbero dovuto essere assicurati dal padre. Non
corrispondeva al vero che il minore non fosse adeguatamente preparato ad un trasferimento, dal momento che non erano nuovi i posti in cui sarebbe andato a vivere, né le persone che vi abitavano e di cui si circondava, avendo consolidato con le stesse un forte legame. La sana crescita e lo sviluppo armonico della personalità del minore erano state compromesse dalle decisioni sinora assunte e dalla permanenza del minore presso l'abitazione paterna. Solo un trasferimento presso la madre avrebbe potuto colmare e sanare il bisogno di stabilità
ambientale, emotiva e psicologica di Questi frequentava Per_1
i luoghi abitati dalla madre da 12 anni e il suo equilibrio psicofisico era fortemente compromesso dall'assenza e dalla
6 lontananza forzata dalla madre, che si riverberava in ogni ambito, scolastico e relazionale. Il collocamento del minore presso la madre non poteva essere di ostacolo neppure al rapporto tra padre-figlio, potendo il primo fare visita al figlio alle condizioni delineate in primo grado nelle memorie congiunte, né
pregiudicare il preminente interesse del minore. Quanto allo sport da praticare una volta effettuato il trasferimento, Per_1
aveva dichiarato di essere disponibile eventualmente a cambiare attività e dedicarsi al calcio. Non corrispondeva al vero che presso l'abitazione della madre e del di lei compagno non avrebbe avuto a disposizione una stanza tutta per Per_1
sé. Non corrispondeva poi al vero che la madre si fosse opposta ad una eventuale terapia farmacologica per il figlio, avendo dichiarato, in sede di memoria di replica, che essa si sarebbe resa disponibile a sottoporre a la terapia farmacologica Per_1
ritenuta necessaria. Non corrispondeva al vero neppure il fatto che in Calabria la struttura sanitaria specializzata nella diagnosi e cura della ADHD più vicina fosse distante 60 km, dal momento che il centro più vicino si trovava a Lamezia Terme,
ad una distanza dal luogo di residenza della madre di soli 33
km. Infine la difesa ha censurato il fatto che la decisione di rigettare la richiesta di trasferimento del minore fosse fondata anche sulla circostanza della più florida situazione economica della Provincia di AN, sottolineando che il minore, prima di pensare ad un futuro lavorativo, aveva bisogno e diritto di
7 crescere serenamente, consolidando una personalità solida e forte, epurata da deficit emotivi che la distanza dalla figura materna gli arrecava e solo una volta raggiunta la maggiore età
avrebbe potuto fare eventualmente altre scelte relative all'attività lavorativa.
Con comparsa di costituzione di data 19.6.2024 è intervenuta nella procedura la Procura Generale, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata, osservando che il Tribunale aveva adeguatamente valutato come sfavorevole alla crescita e allo sviluppo del minore il suo Per_1
trasferimento in Calabria, che avrebbe comportato per lui un drastico mutamento di abitudini, scuola, abitazione, amicizia e anche di personale medico specialistico che lo stava seguendo con competenza a AN, essendo il minore affetto da disturbo ADHD. Ha aggiunto che il trasferimento avrebbe potuto determinare una compromissione della sua stabilità
emotiva ed una regressione dei risultati raggiunti, che si potevano ripercuotere sulla sua crescita equilibrata,
necessitando il minore di punti di riferimento e maggiore assistenza, che la madre non appariva in grado, allo stato, di fornire.
Con comparsa di risposta di data 24.6.2024 si è costituito in giudizio , contestando le deduzioni e richieste Controparte_1
avversarie e formulando le conclusioni trascritte. Egli ha preliminarmente esposto che controparte, nel proprio atto di
8 appello, non aveva sottolineato che il figlio è affetto da ADHD e che l'appellante nel febbraio 2017 aveva interrotto la relazione sentimentale con l'odierno appellato per poi trasferirsi, nel settembre 2017, in Calabria, lasciando a AN il figlio che all'epoca aveva sette anni. L'appellante, nel corso Per_1
degli anni, aveva già presentato per quattro volte la domanda di trasferimento del figlio e tale domanda era stata rigettata con provvedimenti motivati. L'istanza veniva riproposta ogni volta senza che fossero intervenute novità in grado di modificare la situazione complessiva. Il Tribunale ordinario e il Tribunale per i Minorenni avevano rigettato la richiesta evidenziando che il minore godeva del massimo sostegno possibile in ambito scolastico, nonché dell'ottimo inserimento presso il centro diurno e nella squadra di hockey. Controparte aveva omesso di evidenziare che il figlio era affetto da ADHD, malattia che rendeva non solo un soggetto particolarmente fragile, ma Per_1
anche meno attendibile, in quanto meno consapevole dei suoi reali bisogni. La decisione di non accogliere l'istanza di trasferimento era maturata all'esito di corposa istruttoria, nel corso della quale erano stati interpellati soggetti qualificati che avevano in cura da anni il minore (dott.ssa e Persona_2
dott.ssa . L'appellato ha poi censurato gli argomenti Persona_3
su cui si fondava l'appello avversario: 1) In primo luogo si è
opposto ad una rinnovata audizione del minore, che aveva già
avuto strascichi psicologici negativi sul ragazzo. Al riguardo ha
9 poi evidenziato che la rilevanza della questione oggetto di appello doveva essere presa avendo riguardo ad un quadro più
ampio e complesso, del quale il desiderio di era solo una Per_1
parte. Questi non poteva avere ben chiare le sue attuali e reali esigenze, soffrendo anche della sindrome di ADHD ed appariva influenzato nelle risposte date in sede di audizione dalla madre.
Questa circostanza emergeva dagli screenshot delle conversazioni tra madre-figlio, dalle quali risultava che la madre si era ritagliata nella vita del figlio il ruolo di confidente/complice/suggeritore. Inoltre il giudice di primo grado aveva evidenziato come il peggioramento nel rendimento scolastico del minore si era verificato in concomitanza con l'esperienza del Tribunale, che aveva avuto forti ripercussioni su ovvero dopo ogni rientro dalle vacanze scolastiche Per_1
trascorse dal minore con la madre;
2) relativamente alla presenza in Calabria di una rete famigliare/idonea sistemazione abitativa, l'appellato ha evidenziato che il fatto di trovarsi circondato da un nucleo famigliare improvvisamente numeroso avrebbe rappresentato una fonte di distrazione per l'impegno scolastico del ragazzo. Ha fatto inoltre presente che dalla planimetria dell'abitazione dimessa da controparte non risultava che il minore avrebbe avuto a disposizione una stanza a suo esclusivo uso, disponendo l'alloggio di tre ambienti per due adulti e cinque minori. Non pareva neppure credibile che l'appellante avrebbe potuto seguire perfettamente Per_1
10 considerato che la stessa, oltre a lavorare, doveva occuparsi della crescita ed educazione di altri quattro bambini. Occorreva
poi considerare che tutte le garanzie di stabilità offerte dalla signora dipendevano dalla sua relazione con il sig. Pt_1
essendo la casa di proprietà di questi e lavorando CP_2
l'appellante presso di lui. Essa era anche inadempiente nel versare con regolarità il contributo di mantenimento per il figlio;
3) Infine l'appellante sottovalutava la complessità della questione di un eventuale trasferimento, dal momento che non poteva avere chiaro cosa significasse vivere tutto Per_1
l'anno confrontandosi con gli impegni scolastici, nuovi rapporti da tessere, difficoltà organizzative-logistiche dettate dal piccolo paese. In caso di trasferimento le certezze e i punti di riferimento, di cui hanno bisogno i soggetti affetti da ADHD,
sarebbero stati completamente stravolti. Il minore non poteva avere neppure chiaro cosa significasse la rinuncia all'hockey,
sport da lui praticato da tanti anni con grande interesse ed entusiasmo.
Nell'ambito del giudizio di appello la Corte ha ritenuto necessario rinnovare l'audizione del minore che è Persona_4
stata effettuata all'udienza del 22.7.2024. All'esito la causa è
stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti di termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Con
ordinanza di data 2.10.2024 la causa è stata rimessa in istruttoria, con fissazione di udienza in data 23.10.2024,
11 all'esito della quale la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio,
in cui il padre del minore abita a AN e la madre a FA,
comune della Calabria distante oltre 1.100 km da AN, non
è possibile, anche in regime di affidamento condiviso del minore, garantire una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, dovendo quindi trovare applicazione una deroga rispetto al predetto principio, secondo cui: “Il regime legale
dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela
dell'interesse morale e materiale della prole, deve
tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni
ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio,
tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare
un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine
di assicurare al minore la situazione più confacente al suo
benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass.
17.9.2020, n. 19323). Di questa circostanza le parti sono peraltro perfettamente consapevoli, dal momento che esse hanno formulato nel corso del giudizio di primo grado conclusioni che prevedono esattamente come verrà esercitato il diritto di visita del genitore non collocatario, a seconda che il figlio rimanga a vivere con il padre o con la madre.
12 Ciò posto, i motivi che il giudice di primo grado ha posto a fondamento del rigetto della richiesta di trasferimento del minore presso la madre non vengono condivisi dal presente collegio, dovendosi invece ritenere al riguardo fondate le censure proposte alla sentenza impugnata da parte dell'appellante.
1) Innanzitutto, non si ritiene ostativo al trasferimento presso la madre il fatto che il minore sia affetto da sindrome di ADHD,
patologia su cui le parti si sono soffermate a lungo nei propri scritti difensivi. A tale proposito si osserva in primo luogo che nessuna delle due parti si è detta contraria al fatto che Per_1
possa ricevere una terapia farmacologica per la cura di tale disturbo, terapia che avrebbe come effetto, per quanto affermato dalle testi e , di aumentare Persona_2 Persona_3
la concentrazione, senza mutamenti di carattere e di personalità e di fornire un supporto nella scuola e nelle relazioni sociali. Anche la madre, che inizialmente risultava essersi opposta, si è detta favorevole alla somministrazione del farmaco, che tuttavia non è stata possibile, per quanto affermato da parte appellante, per il fatto che in data
16.9.2024, data fissata per l'inizio della terapia, ha Per_1
deciso di non ricevere il farmaco e non sono stati presi ulteriori appuntamenti presso la struttura addetta alla relativa somministrazione. Per quanto attiene alla prosecuzione del percorso psicologico per la cura di tale sindrome ADHD, sia la
13 madre che il padre hanno dichiarato in modo convinto di volere che il figlio prosegua tale terapia, imputando piuttosto all'altro genitore il fatto che tale percorso non proseguirebbe in modo regolare e costante, posto che la madre ha dichiarato che sarebbe stato il padre ad opporsi al fatto che Per_1
frequentasse uno psicologo durante le vacanze estive o natalizie, mentre il padre ha negato tale circostanza,
affermando che in realtà la madre non si sarebbe interessata a fare seguire il figlio da uno psicologo durante i periodi di permanenza di presso di lei e stesso avrebbe Per_1 Per_1
detto, in sede di audizione, di essere stato da uno psicologo solo a AN, ma non in Calabria. Ad ogni modo si ritiene che,
sotto questo aspetto, dal trasferimento del figlio presso la madre non possa derivare un pregiudizio al minore, dal momento che l'appellante ha dichiarato che è stata individuata una psicologa che seguirebbe il minore nel suo percorso e una struttura di riferimento a Lamezia Terme. La Corte osserva che è molto importante che il percorso psicologico prosegua regolarmente dal momento che, come dichiarato dalla teste il Per_3
contesto scolastico è sempre molto difficile per chi ha l'ADHD e sicuramente si tratta di un periodo più problematico rispetto a quello vacanziero. Infine, entrambe le parti hanno dichiarato di non volere trascurare la cura della psoriasi, da cui è Per_1
afflitto e la madre ha altresì manifestato l'intenzione di rivolgersi ad un medico specializzato. Per quanto riguarda le
14 conseguenze che deriverebbero da un eventuale trasferimento di la dott.ssa e la dott.ssa hanno Per_1 Per_2 Per_3
affermato che, tenuto appunto conto di tale sindrome ADHD,
tale trasferimento dovrebbe essere adeguatamente preparato,
anche se la dott.ssa ha aggiunto di non essere in grado Per_3
di valutare se tale trasferimento possa costituire un problema per A tale proposito la Corte non ritiene che dal Per_1
trasferimento presso la madre possa derivare, a causa della presenza di questo disturbo, un rischio di regressione per il minore, come paventato dal giudice di primo grado, per il fatto che egli dovrà cambiare la propria realtà scolastica, sociale e ambientale. Innanzitutto, si osserva che il minore andrà a vivere in un ambiente da lui ben conosciuto, in quanto frequentato oramai da molti anni e per lunghi periodi dell'anno durante il periodo delle ferie scolastiche. In secondo luogo, a
FA vivono la madre, i fratelli e altri parenti di Per_1
ragione per cui il minore non sarà abbandonato a sé stesso, ma potrà vivere in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza, dal sostegno e dall'affetto di un nucleo familiare numeroso. Per quanto attiene alla questione scolastica,
quest'anno ha finito le scuole medie e in autunno, anche Per_1
rimanendo a AN, doveva in ogni caso cambiare scuola per iscriversi ad un istituto di scuola media superiore, ragione per cui dal trasferimento non deriva l'interruzione di un percorso scolastico in essere da lungo tempo, ma soltanto la modifica del
15 percorso scolastico iniziato in autunno da meno di due mesi. Né
si ritiene che vi sia il pericolo che presso la nuova scuola in
Calabria il minore possa riportare risultati scolastici peggiori rispetto a quelli di AN, a causa delle difficoltà che deriveranno dal fatto di non potere ricevere aiuto nello studio e tenuto conto dell'ambiente domestico in cui lo stesso dovrà
vivere. Per quanto attiene ad un eventuale supporto all'attività
di studio, la madre ha dichiarato di lavorare dal tardo pomeriggio sino alla chiusura serale, per cui essa avrà parte della giornata a disposizione da dedicare al figlio in caso Per_1
di necessità di un aiuto scolastico da parte sua. Per quanto riguarda poi in modo specifico l'abitazione in cui dovrà Per_1
vivere e studiare a seguito del trasferimento, la signora e Pt_1
lo stesso hanno dichiarato che egli avrà a disposizione, Per_1
all'interno dell'abitazione in cui vive il nucleo familiare, una stanza tutta per sé, ragione per cui si ritiene che egli potrà
dedicarsi allo studio con la necessaria concentrazione, anche se all'interno di un'abitazione in cui dovrà convivere con una famiglia numerosa. Infine si osserva che il percorso scolastico di anche durante la frequenza della scuola media a Per_1
AN, è comunque stato caratterizzato da difficoltà, come documentato ampiamente da parte appellante, che non paiono riconducibili ad un'opera di manipolazione posta in essere dalla madre nei confronti del figlio o al fatto che il minore sia stato sentito dall'organo giudicante nel corso del procedimento di
16 primo grado, quanto piuttosto alla sindrome di ADHD da cui è
affetto, dal momento che tali difficoltà sono perdurate nel tempo e non si sono concentrate soltanto nel periodo coincidente con l'audizione di in Tribunale e il rigetto provvisorio della Per_1
richiesta di trasferimento. Tenuto conto di questo aspetto non si può ragionevolmente ritenere che, se il minore rimanesse a
AN, i suoi risultati scolastici sarebbero più brillanti di quelli che potrebbe conseguire trasferendosi in Calabria.
2) Il minore ha manifestato in ripetute occasioni la sua volontà
di trasferirsi presso la madre, luogo in cui vivono anche i suoi fratelli, avuti dalla madre con il nuovo compagno e altri parenti di parte materna. Il minore è stato sentito dalla Corte
all'udienza del 22.7.2024 ed ha dimostrato in modo molto lucido di essere consapevole del luogo e dell'ambiente familiare in cui intende vivere e del percorso scolastico che ha intenzione di intraprendere per i prossimi anni, dichiarando di preferire il trasferimento presso la madre, pur affermando di volere bene ad entrambi i genitori. Egli non è apparso in alcun modo condizionato dalla madre nel rispondere alle domande che gli sono state poste dalla Presidente, né d'altro canto appare che la sindrome di ADHD possa avere influenzato in modo distorto la visione che il minore ha del suo immediato futuro e che egli ha delineato alla Corte con chiarezza.
3) Per quanto attiene agli ulteriori elementi ritenuti dal giudice di primo grado ostativi ad un trasferimento del minore presso la
17 madre si osserva quanto segue:
a) attività sportiva: verosimilmente dovrà modificare Per_1
attività sportiva, in quanto difficilmente potrà praticare in
Calabria l'hockey su ghiaccio, sport a cui si dedica da quando è
piccolo. Ad ogni modo il minore potrà continuare a svolgere un'attività sportiva extrascolastica, eventualmente il calcio,
sport che il ragazzo ha dichiarato di essere interessato a praticare;
b) scelta formativa: ha dichiarato di volere frequentare Per_1
una scuola secondaria superiore che si trova nelle vicinanze del paese dove abiterà. La frequentazione di tale istituto richiederà
un trasferimento quotidiano fino a Lamezia Terme (CZ), città
vicina a FA, che non appare particolarmente impegnativo,
potendo tale città essere raggiunta in poco tempo, in bus e in compagnia del figlio del compagno della madre;
c) rapporti sociali: il minore ha dichiarato di avere amicizie e conoscenze sia a AN che a FA. In particolare, i suoi amici di AN sono CA, e , mentre quelli Per_5 Per_6
di FA sono e dei quali due Per_7 Per_8 Per_1
studiano ed uno lavora. Pertanto il trasferimento non comporterà un isolamento del minore o la conseguenza di rimanere avulso dal contesto sociale, tale da incidere negativamente sul suo benessere psicofisico, né vi sono elementi per potere ritenere che la frequentazione a FA
della persone che ha indicato possa essere Per_1
18 pregiudizievole per il ragazzo. Egli ha anche espressamente dichiarato di volere rimanere lontano sia dal fumo che dal consumo di bevande alcoliche e quindi, si auspica, anche dall'accompagnarsi a cattive compagnie;
d) diverso sistema di welfare in Alto Adige rispetto alla Calabria:
a tale riguardo si ritiene corretta l'osservazione del Tribunale,
secondo cui la Provincia Autonoma di AN presenta una situazione di welfare particolarmente sviluppato e variegata offerta di formazione di qualità e lavoro, ma d'altro canto si osserva che il minore si trasferirà in una realtà in cui la madre e il compagno della stessa esercitano un'attività lavorativa, alla quale potrà eventualmente in un futuro avvicinarsi, se Per_1
interessato e, in ogni caso, come correttamente dedotto dalla difesa dell'appellante, è prematuro pensare già ad un futuro lavorativo, avendo il minore il bisogno di crescere serenamente e di consolidare la sua personalità, potendo eventualmente in futuro valutare l'opzione di trasferimento in realtà più rosee dal punto di vista economico;
e) diritto di visita da parte del padre: la distanza che intercorre tra i luoghi di residenza dei genitori non consente, come si è già
detto, una frequentazione paritaria del figlio da parte dei genitori e, quindi, per effetto del trasferimento del minore il diritto di visita da parte del padre non potrà che essere compresso ed esercitato secondo le modalità che le parti hanno indicato in sede di precisazione delle conclusioni in caso di
19 collocamento del figlio presso la madre. Si tratta peraltro della medesima compressione al diritto di visita che ha avuto la madre durante gli anni di collocamento prevalente del minore presso il padre.
In conclusione si ritiene che, tenuto conto degli elementi sopra considerati e della volontà manifestata da ragazzo Per_1
oramai quattordicenne e sufficientemente maturo, debba essere autorizzato il trasferimento di presso la madre e il Per_1
collocamento prevalente del minore presso di lei, non ritenendosi che tale trasferimento sia pregiudizievole al benessere psicofisico del minore, laddove invece si ritiene che sarebbe pregiudizievole il fatto di dovere eventualmente imporre che il minore continui ad abitare a AN, dove lo stesso non si trova più bene e dove non ha più intenzione di vivere e di studiare. Peraltro, al fine di garantire al minore una situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, è necessario che la madre si impegni a far proseguire a il percorso psicologico in essere, gli assicuri l'accesso alle Per_1
terapie che siano eventualmente necessarie per il trattamento del suo disturbo ADHD e della psoriasi e gli fornisca il promesso supporto per superare eventuali difficoltà in ambito scolastico.
La sentenza di primo grado deve pertanto essere parzialmente riformata per quanto attiene al collocamento del minore ed ai consequenziali provvedimenti economici in punto di
20 mantenimento, così come formulati dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi quindi prevedere in particolare che:
1) fermo restando l'affidamento del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori in affidamento condiviso, il minore viene collocato prevalentemente presso la residenza della madre sita in FA (CZ), viale della Libertà 37, ove trasferirà la propria residenza, trasferimento che viene espressamente autorizzato;
2) il diritto/dovere di visita per il padre nei confronti di Per_1
avverrà nei seguenti termini durante le vacanze scolastiche:
- per quelle estive dal giorno dopo la chiusura della scuola sino al 25 agosto con rientro a FA entro le ore 17. Qualora
terminata la scuola, si volesse trattenere a FA per Per_1
motivi sportivi o ludici, i giorni di permanenza di a Per_1
FA verranno recuperati dal padre oltre la data del 25
agosto di cui sopra;
- per quelle invernali, ad anni alterni, dal 26 dicembre ovvero dal 23 dicembre, sino al giorno prima l'inizio della scuola entro le ore 17;
- per quelle di Pasqua dal giorno dopo la chiusura della scuola sino al giorno prima l'inizio della scuola entro le ore 17;
3) il sig. è tenuto alla corresponsione di un Controparte_1
assegno mensile di mantenimento per il figlio minore Per_1
nella misura di Euro 250,00 sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dello stesso, da versarsi entro il cinque
21 di ogni mese mediante accreditamento bancario sul conto corrente della signora Detto importo sarà soggetto a Pt_1
rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat nazionali con base di riferimento novembre 2023;
4) il signor farà inoltre fronte nella misura del Controparte_1
50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio. Le dette spese saranno suddivise al 50% tra i genitori,
con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta documentata. Saranno oggetto di rimborso in misura della metà
al genitore che le ha sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: quelle mediche non mutuabili,
previo accordo sulla scelta degli specialisti e sugli interventi da attuare (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentistiche in genere, i costi di ticket per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista), quelle scolastiche (iscrizioni e rette scolastiche, libri, gite scolastiche della durata superiore al giorno). Quelle extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi, etc.), saranno da concertarsi previamente tra i genitori con espresso richiamo,
quanto alla loro specifica determinazione, per quanto qui non specificatamente previsto, al Protocollo del Tribunale di AN
del 6 settembre 2018;
5) eventuali contributi statali e/o provinciali, quali ad esempio l'assegno Unico, saranno a favore di entrambe le parti in misura
22 del 50%;
6) entrambi i genitori si impegnano sin d'ora reciprocamente a sottoscrivere il rilascio ovvero il rinnovo dei documenti di viaggio (passaporto, carta identità) sui quali potrà essere iscritto il figlio minore per eventuali espatri a scopi turistici o sportivi.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio si ritiene che, pur in presenza di una soccombenza di parte appellata, vi siano gravi motivi che giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi: tali motivi sono rappresentati dalla natura particolarmente delicata delle questioni affrontate nel presente giudizio, in quanto attinenti alla decisione,
sottratta alla disponibilità delle parti, del collocamento del minore presso il padre o la madre, i quali abitano a considerevole distanza l'uno dall'altro. Tale decisione ha reso necessario effettuare valutazioni in relazione a svariati aspetti,
rispetto ai quali le parti ragionevolmente hanno offerto dei punti di vista differenti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dispone
quanto segue:
1) fermo restando l'affidamento del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori in affidamento condiviso, il minore viene
23 collocato prevalentemente presso la residenza della madre sita in FA (CZ), viale della Libertà 37, ove trasferirà la propria residenza, trasferimento che viene espressamente autorizzato;
2) il diritto/dovere di visita per il padre nei confronti di Per_1
avverrà nei seguenti termini durante le vacanze scolastiche:
- per quelle estive dal giorno dopo la chiusura della scuola sino al 25 agosto con rientro a FA entro le ore 17. Qualora
terminata la scuola, si volesse trattenere a FA per Per_1
motivi sportivi o ludici, i giorni di permanenza di a Per_1
FA verranno recuperati dal padre oltre la data del 25
agosto di cui sopra;
- per quelle invernali, ad anni alterni, dal 26 dicembre ovvero dal 23 dicembre, sino al giorno prima l'inizio della scuola entro le ore 17;
- per quelle di Pasqua dal giorno dopo la chiusura della scuola sino al giorno prima l'inizio della scuola entro le ore 17;
3) il sig. è tenuto alla corresponsione di un Controparte_1
assegno mensile di mantenimento per il figlio minore Per_1
nella misura di Euro 250,00 sino al raggiungimento della piena indipendenza economica dello stesso, da versarsi entro il cinque di ogni mese mediante accreditamento bancario sul conto corrente della signora Detto importo sarà soggetto a Pt_1
rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat nazionali con base di riferimento novembre 2023;
4) il signor farà inoltre fronte nella misura del Controparte_1
24 50% alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio. Le dette spese saranno suddivise al 50% tra i genitori,
con diritto del genitore che le avrà anticipate ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta documentata. Saranno oggetto di rimborso in misura della metà
al genitore che le ha sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: quelle mediche non mutuabili,
previo accordo sulla scelta degli specialisti e sugli interventi da attuare (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentistiche in genere, i costi di ticket per farmaci corredate da prescrizione medica, spese per occhiali da vista), quelle scolastiche (iscrizioni e rette scolastiche, libri, gite scolastiche della durata superiore al giorno). Quelle extrascolastiche (corsi di musica, corsi estivi, colonie, campeggi, etc.), saranno da concertarsi previamente tra i genitori con espresso richiamo,
quanto alla loro specifica determinazione, per quanto qui non specificatamente previsto, al Protocollo del Tribunale di AN
del 6 settembre 2018;
5) eventuali contributi statali e/o provinciali, quali ad esempio l'assegno Unico, saranno a favore di entrambe le parti in misura del 50%;
6) entrambi i genitori si impegnano sin d'ora reciprocamente a sottoscrivere il rilascio ovvero il rinnovo dei documenti di viaggio (passaporto, carta identità) sui quali potrà essere iscritto il figlio minore per eventuali espatri a scopi turistici o sportivi;
25 7) le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti.
AN, così deciso in data 23.10.2024
La Presidente dott.ssa Silvia Monaco
Il Consigliere estensore dott. Michele Paparella
Il Funzionario Giudiziario
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