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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. PE PU, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
235/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIA LETIZIA PETTINEO, il quale dà atto di avere formulato a controparte una proposta di risoluzione bonaria della controversia che non è stata accettata.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Riserva di depositare istanza di liquidazione.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA COCO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
A domanda del Giudice le parti dichiarano che l'ordinanza del Sindaco non è stata impugnata.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PE PU, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Letizia Pettineo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO con sede in Via E. L. Controparte_1
Pellegrino 176 (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria Coco, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione avverso decreto di rilascio immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Con ricorso del 21 febbraio 2025 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto di rilascio dell'alloggio popolare sito in Motta d'Affermo c. da Dietro Mola,
Pal. B int. 5 emesso ex art. 18 d.P.R. n. 1035/1972 dall' Controparte_1
(in seguito, semplicemente,
[...] CP_1
2 Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa del 3 aprile 2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
2. – È pacifico che, ove intenda rientrare nella disponibilità di un alloggio occupato sine titulo da soggetto non assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a quest'ultimo, l'ente gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica non deve necessariamente ricorrere agli ordinari rimedi di diritto privato, ben potendosi avvalere anche delle speciali misure di autotutela ex art. 18 d.P.R. n. 1035/1972, alla cui stregua“[i]l presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare
l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte
e di documenti. Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni” (v. Cass., n. 1432/2017).
La previsione appena citata, da un lato, non esige l'osservanza delle formalità prescritte per i rimedi ordinari e, dall'altro lato, si qualifica alla stregua di un atto di autotutela o di gestione del patrimonio (v. Cass., n. 28897/2024), il cui presupposto è il difetto di un titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie l'opponente non ha allegato o altrimenti richiamato un titolo contrattuale a sostegno delle proprie doglianze, ma ha invero confermato l'abusiva occupazione, affermando che “venuta a conoscenza che l'alloggio in questione era libero da CP_1 numerosissimi anni, essendo a rischio sfratto perché morosa nel pagamento dei canoni della precedente abitazione, mossa esclusivamente dallo stato di necessità come sopra rappresentato, e ritenendo di possedere i requisiti di legge per l'assegnazione, si è determinata ad occuparlo” (cfr. le deduzioni successive alla prima diffida di rilascio del 23 ottobre 2024 prot. 12697, cui al doc. 3 allegato al ricorso introduttivo) e chiedendo una regolarizzazione del rapporto con mai avvenuta né di fatto né di diritto. CP_1
Nondimeno, è ius receptum che “l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordine di rilascio per occupazione senza titolo di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica emanato dal presidente di uno è costituito - nel caso in cui sussista al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario - CP_1
3 dall'accertamento circa la sussistenza o meno del diritto dell'opponente al godimento dell'alloggio, in relazione alle domande ed eccezioni concretamente formulate dalle parti, a prescindere dalla eventuale motivazione del provvedimento di rilascio, il quale ha il valore giuridico di una pura e semplice intimazione, la cui eventuale dichiarazione di illegittimità è meramente conseguenziale all'accertamento circa l'esistenza di un titolo al godimento dell'alloggio” (Cass., n. 6866/1995).
Ebbene, nella fattispecie, non può ignorarsi che con ordinanza n. 5 del 27 gennaio
2025 il Sindaco del Comune di Motta D'Affermo ha ordinato di affidare a Pt_1
“in via eccezionale e temporanea, in uso l'alloggio popolare sito C/Da Dietro Mola Pal B.
[...] int. 5, per anni 1 dalla presente” (v. doc. 6 allegato al ricorso), oggetto del decreto di rilascio in questa sede impugnato.
È allora evidente che un provvedimento siffatto costituisce valido titolo – si noti – provvisorio di occupazione dell'immobile e, in quanto tale, permette di escludere la sussistenza del presupposto applicativo dell'art. 18 d.P.R. n. 1035/1972.
Né il Tribunale, ammettendo che l'ordinanza fosse viziata (questione, invero, non compiutamente prospettata dall'opposto), potrebbe procedere alla sua disapplicazione: il temporaneo diritto di permanere nell'alloggio invocato dall'opponente trova il suo fondamento proprio nel provvedimento sindacale che, pertanto, non costituisce un mero antecedente logico della controversia (v., più di recente, Cass., n. 24464/2025). Diversamente, infatti, in mancanza di impugnazione principale da parte dell'Ente gestore (cui il provvedimento è stato pure comunicato), la perentorietà dei termini per il ricorso al giudice amministrativo verrebbe elusa.
L'opposizione è dunque fondata e ogni altra questione risulta assorbita.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza, anche tenuto conto che la rinuncia dell'opposto alla domanda risarcitoria (con atto depositato il 4 aprile 2025) “determina la cessazione della materia del contendere e avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (v., e.g., Cass., n.
18255/2004). Nondimeno, poiché l'ordinanza sindacale è stata adottata successivamente all'emissione del decreto di rilascio, ancorché la stessa non sia stata impugnata ovvero il decreto non sia stato ritirato in auto-tutela dall'Ente, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensarne la metà
4 Esse, pertanto, vanno poste a carico di Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal
[...]
D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della non particolare complessità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo. Ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 235/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha titolo per Parte_1 rimanere nell'alloggio popolare sito in Motta d'Affermo c. da Dietro Mola, Pal. B int.
5 sino al 27 gennaio 2026;
2) condanna rifondere all' Controparte_1 Pt_2 metà delle spese di lite, che liquida in € 1.453,00 oltre spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., se dovute, come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 2 ottobre 2025
Il Giudice
PE PU
5
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. PE PU, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
235/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARIA LETIZIA PETTINEO, il quale dà atto di avere formulato a controparte una proposta di risoluzione bonaria della controversia che non è stata accettata.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Riserva di depositare istanza di liquidazione.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MARIA COCO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
A domanda del Giudice le parti dichiarano che l'ordinanza del Sindaco non è stata impugnata.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PE PU, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 235/2025 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maria Letizia Pettineo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO con sede in Via E. L. Controparte_1
Pellegrino 176 (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Maria Coco, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione avverso decreto di rilascio immobile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– Con ricorso del 21 febbraio 2025 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto di rilascio dell'alloggio popolare sito in Motta d'Affermo c. da Dietro Mola,
Pal. B int. 5 emesso ex art. 18 d.P.R. n. 1035/1972 dall' Controparte_1
(in seguito, semplicemente,
[...] CP_1
2 Nella resistenza del convenuto, costituitosi con comparsa del 3 aprile 2025, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
2. – È pacifico che, ove intenda rientrare nella disponibilità di un alloggio occupato sine titulo da soggetto non assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a quest'ultimo, l'ente gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica non deve necessariamente ricorrere agli ordinari rimedi di diritto privato, ben potendosi avvalere anche delle speciali misure di autotutela ex art. 18 d.P.R. n. 1035/1972, alla cui stregua“[i]l presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare
l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte
e di documenti. Al provvedimento si applica il dodicesimo comma dell'art. 11. Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni” (v. Cass., n. 1432/2017).
La previsione appena citata, da un lato, non esige l'osservanza delle formalità prescritte per i rimedi ordinari e, dall'altro lato, si qualifica alla stregua di un atto di autotutela o di gestione del patrimonio (v. Cass., n. 28897/2024), il cui presupposto è il difetto di un titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie l'opponente non ha allegato o altrimenti richiamato un titolo contrattuale a sostegno delle proprie doglianze, ma ha invero confermato l'abusiva occupazione, affermando che “venuta a conoscenza che l'alloggio in questione era libero da CP_1 numerosissimi anni, essendo a rischio sfratto perché morosa nel pagamento dei canoni della precedente abitazione, mossa esclusivamente dallo stato di necessità come sopra rappresentato, e ritenendo di possedere i requisiti di legge per l'assegnazione, si è determinata ad occuparlo” (cfr. le deduzioni successive alla prima diffida di rilascio del 23 ottobre 2024 prot. 12697, cui al doc. 3 allegato al ricorso introduttivo) e chiedendo una regolarizzazione del rapporto con mai avvenuta né di fatto né di diritto. CP_1
Nondimeno, è ius receptum che “l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordine di rilascio per occupazione senza titolo di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica emanato dal presidente di uno è costituito - nel caso in cui sussista al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario - CP_1
3 dall'accertamento circa la sussistenza o meno del diritto dell'opponente al godimento dell'alloggio, in relazione alle domande ed eccezioni concretamente formulate dalle parti, a prescindere dalla eventuale motivazione del provvedimento di rilascio, il quale ha il valore giuridico di una pura e semplice intimazione, la cui eventuale dichiarazione di illegittimità è meramente conseguenziale all'accertamento circa l'esistenza di un titolo al godimento dell'alloggio” (Cass., n. 6866/1995).
Ebbene, nella fattispecie, non può ignorarsi che con ordinanza n. 5 del 27 gennaio
2025 il Sindaco del Comune di Motta D'Affermo ha ordinato di affidare a Pt_1
“in via eccezionale e temporanea, in uso l'alloggio popolare sito C/Da Dietro Mola Pal B.
[...] int. 5, per anni 1 dalla presente” (v. doc. 6 allegato al ricorso), oggetto del decreto di rilascio in questa sede impugnato.
È allora evidente che un provvedimento siffatto costituisce valido titolo – si noti – provvisorio di occupazione dell'immobile e, in quanto tale, permette di escludere la sussistenza del presupposto applicativo dell'art. 18 d.P.R. n. 1035/1972.
Né il Tribunale, ammettendo che l'ordinanza fosse viziata (questione, invero, non compiutamente prospettata dall'opposto), potrebbe procedere alla sua disapplicazione: il temporaneo diritto di permanere nell'alloggio invocato dall'opponente trova il suo fondamento proprio nel provvedimento sindacale che, pertanto, non costituisce un mero antecedente logico della controversia (v., più di recente, Cass., n. 24464/2025). Diversamente, infatti, in mancanza di impugnazione principale da parte dell'Ente gestore (cui il provvedimento è stato pure comunicato), la perentorietà dei termini per il ricorso al giudice amministrativo verrebbe elusa.
L'opposizione è dunque fondata e ogni altra questione risulta assorbita.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza, anche tenuto conto che la rinuncia dell'opposto alla domanda risarcitoria (con atto depositato il 4 aprile 2025) “determina la cessazione della materia del contendere e avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (v., e.g., Cass., n.
18255/2004). Nondimeno, poiché l'ordinanza sindacale è stata adottata successivamente all'emissione del decreto di rilascio, ancorché la stessa non sia stata impugnata ovvero il decreto non sia stato ritirato in auto-tutela dall'Ente, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensarne la metà
4 Esse, pertanto, vanno poste a carico di Controparte_1
liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal
[...]
D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto della non particolare complessità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo. Ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 235/2025 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che ha titolo per Parte_1 rimanere nell'alloggio popolare sito in Motta d'Affermo c. da Dietro Mola, Pal. B int.
5 sino al 27 gennaio 2026;
2) condanna rifondere all' Controparte_1 Pt_2 metà delle spese di lite, che liquida in € 1.453,00 oltre spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., se dovute, come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 2 ottobre 2025
Il Giudice
PE PU
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