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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 29/12/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 512/2025
REPY BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott.ssa AN Di RO Presidente rel.
dott. Massimo Canosa Giudice
dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in epigrafe indicata e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonelli Stefania, Parte 1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Martelli Rachelina, giusta CP 1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI: con nota congiunta depositata in data 10 dicembre 2025, i
Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto di regolare l'affidamento e mantenimento dei figli ratificando l'accordo dei genitori in data 7/10/2025.
FATTO E DIRITTO
وpremesso di aver Con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, Parte 1
da cui erano intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con CP 1
nati, in data 7 giugno 2025, i gemelli e [...] Persona 1
Persona 2 ha chiesto:
1) l'affidamento cd super-esclusivo ovvero, in subordine, affidamento esclusivo dei figli;
2) la corresponsione dell'assegno mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento della prole;
3) la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento dei neonati.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
il CP 1 fin dalla comunicazione della gravidanza, aveva mostrato un atteggiamento di disinteresse verso i nascituri e minaccioso nei propri confronti, ponendo finanche in dubbio la propria paternità, tanto da costringerla alla formale intimazione di sottoporsi al test del DNA, finalizzato all'accertamento della paternità;
dopo la nascita dei gemelli, si era rifiutato di dare loro il proprio cognome (nonostante l'avvenuto accertamento di paternità), di vederli e di contribuire al relativo mantenimento;
tale atteggiamento oppositivo e sfuggente del resistente dimostrava una totale inadeguatezza genitoriale, giustificando la richiesta di affidamento esclusivo cd "
rafforzato ". Nel costituirsi in giudizio, CP 1 ha rappresentato che le parti avevano raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'affidamento dei figli, giusta scrittura privata sottoscritta dai genitori in data 7/10/2025, del seguente tenore:
"1) la Sig.ra Parte 1 continuerà ad abitare insieme ai figli Persona 1
, presso l'immobile sito in Altino (CH)
[...] e Persona 2
alla Via Monte n. 6, di proprietà della Sig.ra
- C.F. Parte 2
C.F.
1 - madre della Sig.ra Parte 1
2) i figli minori Persona 1 e Persona 2
verranno affidati in via esclusiva alla madre, Sig.ra Parte 1 con
,
collocamento stabile degli stessi presso l'abitazione materna in Altino (CH) alla Via
Monte n. 6;
3) il padre. Sig. CP 1 eserciterà il proprio diritto/dovere di visita dei figli
'previo accordo minori Persona 1 Persona 2 e
Parte 1 e con la stessa stabilirà le almeno 24 ore prima con la madre relative modalità, tempi e luoghi di incontro;
corrisponderà alla Sig.ra Parte 1 entro il 4) il Sig. CP 1 giorno 15 del mese, la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori Persona 1 e Persona 2
[...] (ovvero € 300,00 per ciascun figlio); nel predetto importo deve intendersi compresa anche la quota dovuta per la retta inerente l'iscrizione all'Asilo Nido dei due gemelli ovvero per la spesa sostenuta per la baby-sitter;
continuerà a percepire per intero l'assegno unico5) la Sig.ra Parte 1 per i due figli minori Persona 1 e Persona 2
6) le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei figli: secondo i criteri individuati nelle linee guida elaborate dal CNF e recepite dal Tribunale di Lanciano
(CH); 7) il Sig CP 1 si riconosce debitore nei confronti della Sig.ra Parte 1
della somma di € 450,0, cosi dovuta:
[...]
• € 250,00 a titolo di rimborso spese straordinarie per i viaggi svolti dalla Sig.ra Parte 1 per recarsi all'Ospedale di Pescara durante la gravidanza;
• € 200,00 a titolo somme dovute per il mantenimento dei due gemelli e afferenti alle mensilità di luglio 2025 e agosto 2025.
La predetta somma di € 450.00 verrà versata dal Sig. CP_1 in favore della a mezzo n. 3 rate mensili di € 100.00 cada/una e n. 1 rata di Parte 3
€ 150.00, da corrispondere entro il giorno 5 del mese successivo alla firma del presente accordo acconsente all'autorizzazione al rilascio deiCP 1 8) il padre. Sig.
e per i minori, nonché di tutti i passaporti per la Sig.ra Parte 1
documenti equipollenti per l'espatrio:
9) le parti comunicheranno tra loro sulle questioni attinenti la cura. la salute e l'istruzione dei figli minori esclusivamente con messaggi trasmessi a mezzo gli indirizzi e-mail di cui sono già a conoscenza reciprocamente, ovvero:
- email della Sig.ra Parte 1 Email 1
-email del Sig CP 1 : di Email 2
10) le parti dichiarano altresì che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che. ed eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente;
11) contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, le parti rinunciano al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lanciano rubricato al N 512/2025 R.G.,
chiedendo congiuntamente la trasformazione del rito con contestuale deposito dell'accordo nel fascicolo telematico del suddetto giudizio;
12) le condizioni sopra indicate si applicheranno a partire dalla sottoscrizione del presente scrittura privata;
13) le parti provvederanno ognuna al pagamento delle spese legali maturate a favore dei propri avvocati, i quali sottoscrivono la presente ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F."
Pertanto, all'udienza in data 11 dicembre 2025 – sostituita, su richiesta congiunta dei
Procuratori delle parti, dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.-, stante l'accordo dei genitori la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il concordato regime di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre possa essere ratificato in quanto appare conforme al preminente interesse della prole, tenuto conto della tenerissima età dei gemelli, della pregressa inadeguata condotta genitoriale del padre e della necessità di favorire, con la collaborazione della madre (genitore amorevole ed affidabile), un graduale ed equilibrato rapporto padre- figli.
Le spese del presente giudizio, come concordemente richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona 1 e [...]
alla ricorrente, in base alle condizioni Persona 2
concordate dalle parti, come sopra trascritte;
2) dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Lanciano, 23 dicembre 2025
Il Presidente rel.
AN Di RO
REPY BBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LANCIANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
dott.ssa AN Di RO Presidente rel.
dott. Massimo Canosa Giudice
dott. Giovanni Nappi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in epigrafe indicata e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonelli Stefania, Parte 1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Martelli Rachelina, giusta CP 1
procura allegata alla comparsa di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI: con nota congiunta depositata in data 10 dicembre 2025, i
Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto di regolare l'affidamento e mantenimento dei figli ratificando l'accordo dei genitori in data 7/10/2025.
FATTO E DIRITTO
وpremesso di aver Con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, Parte 1
da cui erano intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con CP 1
nati, in data 7 giugno 2025, i gemelli e [...] Persona 1
Persona 2 ha chiesto:
1) l'affidamento cd super-esclusivo ovvero, in subordine, affidamento esclusivo dei figli;
2) la corresponsione dell'assegno mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento della prole;
3) la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per il corretto sostentamento dei neonati.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
il CP 1 fin dalla comunicazione della gravidanza, aveva mostrato un atteggiamento di disinteresse verso i nascituri e minaccioso nei propri confronti, ponendo finanche in dubbio la propria paternità, tanto da costringerla alla formale intimazione di sottoporsi al test del DNA, finalizzato all'accertamento della paternità;
dopo la nascita dei gemelli, si era rifiutato di dare loro il proprio cognome (nonostante l'avvenuto accertamento di paternità), di vederli e di contribuire al relativo mantenimento;
tale atteggiamento oppositivo e sfuggente del resistente dimostrava una totale inadeguatezza genitoriale, giustificando la richiesta di affidamento esclusivo cd "
rafforzato ". Nel costituirsi in giudizio, CP 1 ha rappresentato che le parti avevano raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'affidamento dei figli, giusta scrittura privata sottoscritta dai genitori in data 7/10/2025, del seguente tenore:
"1) la Sig.ra Parte 1 continuerà ad abitare insieme ai figli Persona 1
, presso l'immobile sito in Altino (CH)
[...] e Persona 2
alla Via Monte n. 6, di proprietà della Sig.ra
- C.F. Parte 2
C.F.
1 - madre della Sig.ra Parte 1
2) i figli minori Persona 1 e Persona 2
verranno affidati in via esclusiva alla madre, Sig.ra Parte 1 con
,
collocamento stabile degli stessi presso l'abitazione materna in Altino (CH) alla Via
Monte n. 6;
3) il padre. Sig. CP 1 eserciterà il proprio diritto/dovere di visita dei figli
'previo accordo minori Persona 1 Persona 2 e
Parte 1 e con la stessa stabilirà le almeno 24 ore prima con la madre relative modalità, tempi e luoghi di incontro;
corrisponderà alla Sig.ra Parte 1 entro il 4) il Sig. CP 1 giorno 15 del mese, la somma mensile di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori Persona 1 e Persona 2
[...] (ovvero € 300,00 per ciascun figlio); nel predetto importo deve intendersi compresa anche la quota dovuta per la retta inerente l'iscrizione all'Asilo Nido dei due gemelli ovvero per la spesa sostenuta per la baby-sitter;
continuerà a percepire per intero l'assegno unico5) la Sig.ra Parte 1 per i due figli minori Persona 1 e Persona 2
6) le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei figli: secondo i criteri individuati nelle linee guida elaborate dal CNF e recepite dal Tribunale di Lanciano
(CH); 7) il Sig CP 1 si riconosce debitore nei confronti della Sig.ra Parte 1
della somma di € 450,0, cosi dovuta:
[...]
• € 250,00 a titolo di rimborso spese straordinarie per i viaggi svolti dalla Sig.ra Parte 1 per recarsi all'Ospedale di Pescara durante la gravidanza;
• € 200,00 a titolo somme dovute per il mantenimento dei due gemelli e afferenti alle mensilità di luglio 2025 e agosto 2025.
La predetta somma di € 450.00 verrà versata dal Sig. CP_1 in favore della a mezzo n. 3 rate mensili di € 100.00 cada/una e n. 1 rata di Parte 3
€ 150.00, da corrispondere entro il giorno 5 del mese successivo alla firma del presente accordo acconsente all'autorizzazione al rilascio deiCP 1 8) il padre. Sig.
e per i minori, nonché di tutti i passaporti per la Sig.ra Parte 1
documenti equipollenti per l'espatrio:
9) le parti comunicheranno tra loro sulle questioni attinenti la cura. la salute e l'istruzione dei figli minori esclusivamente con messaggi trasmessi a mezzo gli indirizzi e-mail di cui sono già a conoscenza reciprocamente, ovvero:
- email della Sig.ra Parte 1 Email 1
-email del Sig CP 1 : di Email 2
10) le parti dichiarano altresì che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che. ed eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro reciprocamente;
11) contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, le parti rinunciano al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Lanciano rubricato al N 512/2025 R.G.,
chiedendo congiuntamente la trasformazione del rito con contestuale deposito dell'accordo nel fascicolo telematico del suddetto giudizio;
12) le condizioni sopra indicate si applicheranno a partire dalla sottoscrizione del presente scrittura privata;
13) le parti provvederanno ognuna al pagamento delle spese legali maturate a favore dei propri avvocati, i quali sottoscrivono la presente ai fini della rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.F."
Pertanto, all'udienza in data 11 dicembre 2025 – sostituita, su richiesta congiunta dei
Procuratori delle parti, dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.-, stante l'accordo dei genitori la causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il concordato regime di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre possa essere ratificato in quanto appare conforme al preminente interesse della prole, tenuto conto della tenerissima età dei gemelli, della pregressa inadeguata condotta genitoriale del padre e della necessità di favorire, con la collaborazione della madre (genitore amorevole ed affidabile), un graduale ed equilibrato rapporto padre- figli.
Le spese del presente giudizio, come concordemente richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona 1 e [...]
alla ricorrente, in base alle condizioni Persona 2
concordate dalle parti, come sopra trascritte;
2) dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Lanciano, 23 dicembre 2025
Il Presidente rel.
AN Di RO