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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36244/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da Sig. , nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Silvia Toma, nei confronti del Controparte_1
ad Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...]
dello Stato;
Fatto
Il ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui l'autorità consolare italiana ad
Islamabad ha rigettato l'istanza di ricongiungimento familiare della madre nata in Parte_2
Pakistan il 01.01.1959.
In particolare, ha riferito di risiedere regolarmente e di aver ottenuto dalla Prefettura di Caserta in data 25.08.2022 il nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre. Dopo vari preavvisi di rigetto, l'Ambasciata ha emesso un decreto di diniego del visto in data 17 luglio 2024, notificato il 20 agosto 2024, sostenendo che la sig.ra non possiede i requisiti previsti dall'art. 29 del d.lgs. Pt_2
n. 286/1998.
L'odierno ricorrente con la domanda giudiziale ha insistito per il ricongiungimento della madre precisando di essere l'unico figlio in grado di provvedere alla madre in quanto l'unica sorella presente in Pakistan, risulta sprovvista di adeguati mezzi economici. Ancora ha precisato che la madre percepisce invero di una rendita annuale di circa 1.000 euro;
tale somma sarebbe tuttavia assolutamente insufficiente per condurre una vita dignitosa. A sostegno della sua richiesta ha documentato le ricevute attestanti i numerosi versamenti eseguiti nei confronti della madre da oltre sei anni e in modo continuativo.
Il ricorrente ha domandato quindi al Tribunale adito di annullare il provvedimento emesso dall' ad Islamabad e per l'effetto ordinare il rilascio del visto di ingresso in Controparte_1 CP_1
in favore della madre nata in [...] il [...]. Parte_2
Il costituendosi ha domandato un rinvio per consentire l'acquisizione di un documentato CP_1
rapporto informativo dettagliato sui fatti di causa, evidenziando inoltre che, in termini generali, la legalizzazione non è necessariamente finalizzata al rilascio del visto.
Con note di trattazione scritta del 3.02.2025 parte ricorrente ha prodotto le ricevute delle rimesse di denaro inviate alla madre nel periodo luglio2024-gennaio2025.
Diritto
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, nella specie, non vi sono incertezze circa il contenuto e la finalità della domanda. Per altro verso, in considerazione del tempo trascorso dal momento in cui la documentazione è stata resa disponibile con il deposito del ricorso, nonché del principio in virtù del quale la documentazione in possesso della pubblica amministrazione può essere agevolmente conosciuta dalle diverse articolazioni della stessa, ritiene che la causa possa essere decisa.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il Tribunale muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005).
Con riferimento alle domande presentate da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per il ricongiungimento con i genitori residenti nel paese d'origine, l'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs.
n. 286/98 prevede che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”
Nella specie, l'Amministrazione ha rigettato le domande di visto sul rilievo che la richiedente visto non ha dimostrato il suo mantenimento economico da parte del ricorrente. Recentemente la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un'ipotesi di ricongiungimento familiare sovrapponibile al caso di specie (unica differenza consistente nel fatto che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia in quel caso era titolare dello status di rifugiato) ha affermato: “In materia di ricongiungimento familiare dello straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato,
l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i principi contenuti nella Direttiva 2003/86/CE postula che l'art. 29, lett. d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis, comma 1 T.U.I. venga interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di
"genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare. Tale interpretazione - che risulta coerente con la previsione della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto - sovraintende l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29, lett. d) TUI, introdotta dal
D.Lgs. n. 160 del 2008, a modificazione di quella contenuta nel precedente D.Lgs. n. 5 del 2007 e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore. E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate". (Corte di Cassazione n.
20127/2021 del 9.02.2021).
Secondo la Corte di Cassazione quindi, presupposto necessario e sufficiente per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare di un genitore con il figlio regolarmente residente in CP_1
consiste nella prova del mantenimento del genitore da parte del figlio, non rilevando l'eventuale presenza, nel paese di origine, di altri figli che non sono in grado, tuttavia, di provvedere al suo mantenimento.
Nel caso di specie, in virtù della documentazione prodotta (ricevute delle continue rimesse di denaro effettuate dal ricorrente nei confronti della madre nel periodo anche precedente all'emissione del nulla osta), è possibile ritenere dimostrata la vivenza a carico del ricorrente del genitore richiedente il visto.
Merita pertanto di essere riconosciuto il diritto della signora nata in [...] il Parte_2
01.01.1959 al rilascio del visto richiesto.
Tenuto conto del fatto che l'accoglimento del ricorso dipende anche dall'applicazione di principi di natura giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e riconosce il diritto a nata in [...] il [...] al rilascio Parte_2
del visto per ricongiungimento familiare con il figlio sig. , nato in [...] il Parte_1
07.12.1994
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da Sig. , nato in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. Silvia Toma, nei confronti del Controparte_1
ad Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...]
dello Stato;
Fatto
Il ricorrente ha presentato ricorso avverso il provvedimento con cui l'autorità consolare italiana ad
Islamabad ha rigettato l'istanza di ricongiungimento familiare della madre nata in Parte_2
Pakistan il 01.01.1959.
In particolare, ha riferito di risiedere regolarmente e di aver ottenuto dalla Prefettura di Caserta in data 25.08.2022 il nulla osta al ricongiungimento familiare con la madre. Dopo vari preavvisi di rigetto, l'Ambasciata ha emesso un decreto di diniego del visto in data 17 luglio 2024, notificato il 20 agosto 2024, sostenendo che la sig.ra non possiede i requisiti previsti dall'art. 29 del d.lgs. Pt_2
n. 286/1998.
L'odierno ricorrente con la domanda giudiziale ha insistito per il ricongiungimento della madre precisando di essere l'unico figlio in grado di provvedere alla madre in quanto l'unica sorella presente in Pakistan, risulta sprovvista di adeguati mezzi economici. Ancora ha precisato che la madre percepisce invero di una rendita annuale di circa 1.000 euro;
tale somma sarebbe tuttavia assolutamente insufficiente per condurre una vita dignitosa. A sostegno della sua richiesta ha documentato le ricevute attestanti i numerosi versamenti eseguiti nei confronti della madre da oltre sei anni e in modo continuativo.
Il ricorrente ha domandato quindi al Tribunale adito di annullare il provvedimento emesso dall' ad Islamabad e per l'effetto ordinare il rilascio del visto di ingresso in Controparte_1 CP_1
in favore della madre nata in [...] il [...]. Parte_2
Il costituendosi ha domandato un rinvio per consentire l'acquisizione di un documentato CP_1
rapporto informativo dettagliato sui fatti di causa, evidenziando inoltre che, in termini generali, la legalizzazione non è necessariamente finalizzata al rilascio del visto.
Con note di trattazione scritta del 3.02.2025 parte ricorrente ha prodotto le ricevute delle rimesse di denaro inviate alla madre nel periodo luglio2024-gennaio2025.
Diritto
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, nella specie, non vi sono incertezze circa il contenuto e la finalità della domanda. Per altro verso, in considerazione del tempo trascorso dal momento in cui la documentazione è stata resa disponibile con il deposito del ricorso, nonché del principio in virtù del quale la documentazione in possesso della pubblica amministrazione può essere agevolmente conosciuta dalle diverse articolazioni della stessa, ritiene che la causa possa essere decisa.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il Tribunale muove dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello
Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso, o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006;
n.12661/2007; n.209/2005).
Con riferimento alle domande presentate da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per il ricongiungimento con i genitori residenti nel paese d'origine, l'art. 29, comma 1, lett. d), del d.lgs.
n. 286/98 prevede che lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per “genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.”
Nella specie, l'Amministrazione ha rigettato le domande di visto sul rilievo che la richiedente visto non ha dimostrato il suo mantenimento economico da parte del ricorrente. Recentemente la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un'ipotesi di ricongiungimento familiare sovrapponibile al caso di specie (unica differenza consistente nel fatto che lo straniero regolarmente soggiornante in Italia in quel caso era titolare dello status di rifugiato) ha affermato: “In materia di ricongiungimento familiare dello straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato,
l'interpretazione coerente con l'art. 8 CEDU e con i principi contenuti nella Direttiva 2003/86/CE postula che l'art. 29, lett. d) T.U.I. in combinato disposto con l'art. 29 bis, comma 1 T.U.I. venga interpretato nel senso che, dove la norma prevede che egli possa richiedere il ricongiungimento di
"genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza", debba intendersi che tali figli con loro conviventi siano in grado di provvedere al loro sostentamento economico, prevalendo, in mancanza di essi, ed in presenza della condizione di essere a carico del figlio rifugiato, il principio generale del diritto al ricongiungimento familiare. Tale interpretazione - che risulta coerente con la previsione della direttiva e con il principio di unità familiare e che può recedere soltanto ove ricorrano rischi per ordine pubblico o condizione di pericolosità dell'avente diritto - sovraintende l'esegesi della nuova formulazione dell'art. 29, lett. d) TUI, introdotta dal
D.Lgs. n. 160 del 2008, a modificazione di quella contenuta nel precedente D.Lgs. n. 5 del 2007 e non può essere formulata in termini restrittivi ma soltanto specificativi, dovendo comunque garantire la possibilità di ottenere, per gli ascendenti dello straniero al quale è stato riconosciuto "lo status di rifugiato", un visto di ingresso per il ricongiungimento al figlio in tutti i casi in cui i genitori non abbiano la possibilità di sostentamento nel paese di origine per mancanza di mezzi propri o forniti da altri eventuali familiari ivi presenti, a prescindere dall'età del genitore. E' compito del giudice di merito accertare, sulla base delle allegazioni e prove fornite dal richiedente, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con particolare riferimento alla assenza di pericolosità dell'ascendente ed alla condizione di "essere a carico" del rifugiato in termini di necessario sostentamento continuativo, e rendere una motivazione congrua e logica anche in relazione al diverso potere d'acquisto delle provvidenze a tale scopo erogate". (Corte di Cassazione n.
20127/2021 del 9.02.2021).
Secondo la Corte di Cassazione quindi, presupposto necessario e sufficiente per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare di un genitore con il figlio regolarmente residente in CP_1
consiste nella prova del mantenimento del genitore da parte del figlio, non rilevando l'eventuale presenza, nel paese di origine, di altri figli che non sono in grado, tuttavia, di provvedere al suo mantenimento.
Nel caso di specie, in virtù della documentazione prodotta (ricevute delle continue rimesse di denaro effettuate dal ricorrente nei confronti della madre nel periodo anche precedente all'emissione del nulla osta), è possibile ritenere dimostrata la vivenza a carico del ricorrente del genitore richiedente il visto.
Merita pertanto di essere riconosciuto il diritto della signora nata in [...] il Parte_2
01.01.1959 al rilascio del visto richiesto.
Tenuto conto del fatto che l'accoglimento del ricorso dipende anche dall'applicazione di principi di natura giurisprudenziale, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
p.q.m.
Accoglie il ricorso e riconosce il diritto a nata in [...] il [...] al rilascio Parte_2
del visto per ricongiungimento familiare con il figlio sig. , nato in [...] il Parte_1
07.12.1994
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2025
Il giudice
Corrado Bile