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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/08/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 479 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. VIRARDI MARIA ROSA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. TURSI MASSIMO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2019 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato lavoro alle dipendenze della con Controparte_2 le mansioni di bracciante agricolo per giorni 23 (ventitré) nel mese di maggio
2018, oltre ad aver effettuato lavoro straordinario e di non aver percepito alcuna retribuzione;
che il rapporto di lavoro previsto per 48 (quarantotto) giorni era interrotto anzitempo. Adiva, quindi, il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e per ottenere la retribuzione per le giornate di lavoro non retribuite, nonché per lo straordinario non pagato, oltre alla condanna al pagamento delle giornate di lavoro non svolto, con vittoria di spese.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva l'odierna resistente eccependo d'aver regolarmente pagato in contanti la retribuzione per il lavoro ordinario, nonché la insussistenza di prestazione di lavoro straordinario.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
La controversia, incardinata dinanzi allo scrivente Giudice Istruttore, si svolgeva con assunzione di prova testimoniale ed all'esito della stessa, concesso termine per note, veniva decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione.
DIRITTO
1. L'oggetto del contendere su cui si dibatte riguarda, dunque, la verifica dell'avvenuto pagamento di quanto scritto in busta paga, l'effettuazione del lavoro straordinario e la responsabilità del resistente per il rapporto di lavoro non svolto effettivamente.
Con riferimento al primo passaggio, dunque, si osserva che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533). Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, anche differita, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione. Fatte tali premesse di ordine generale, nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, alla sua durata, all'inquadramento retributivo ed alla contrattazione collettiva applicabile, contestandosi piuttosto la veridicità del mancato pagamento della retribuzione, regolarmente effettuato secondo quanto prospettato dalla resistente.
Con riferimento all'efficacia probatoria della busta paga, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass.
20/01/2016, n. 991; 17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981;
n. 1074/1986).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994
n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n.
12803).
La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento. Ebbene, nel caso di specie, il credito per la retribuzione per le mensilità in questione risulta in maniera chiara ed inequivoca dalle buste paga allegate alla produzione di parte resistente. Nel dettaglio, il lavoratore, sulla base della predetta documentazione, vanterebbe i seguenti crediti: € 1.032,00 a titolo di retribuzione del mese di maggio 2018.
Spetta, pertanto, al debitore provare l'estinzione dell'obbligazione retributiva.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente non ha validamente provato di aver regolarmente corrisposto la retribuzione dovuta, premesso che l'eccezione di avvenuto pagamento della somma dovuta – asseritamente versata in contanti prima del giudizio – non risulta supportata da alcuna prova, non potendo riconoscersi tale efficacia probatoria ai documenti versati in atti e stante l'inammissibilità di provare per testi tale circostanza.
Per quanto concerne le buste paga, infatti, è opportuno illustrare la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n.
1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav.
13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953
n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
L'adempimento di tale obbligo - la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro. Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza.
In particolare, la sottoscrizione, per ricevuta, apposta dal lavoratore sulla busta paga, non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta. Infatti, la frase "per ricevuta" può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cassazione Sezione Lavoro
n. 6267 del 24 giugno 1998, Pres. , Rel. Figurelli). Per_1
Alla stregua dei suesposti principi deve essere risolta la controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. I prospetti paga prodotti non recano in calce la sottoscrizione né per ricevuta né per quietanza;
quindi, sono inidonei non solo a costituire fonte di prova dell'estinzione dell'obbligazione, ma neanche a costituire la prova della avvenuta ricezione. Parimenti non si ritiene provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione attraverso l'espletamento della prova testimoniale. Infatti, non si ritengono valide le ragioni in base alle quali, a dispetto dell'impegno che richiede notevoli esborsi di denaro, la resistente non si sia curata della predisposizione una documentazione scritta, la cui omissione non può essere supplita da una mera prova testimoniale, peraltro resa da soggetti - e in verbali di udienza del 3.6.2025 Tes_1 Testimone_2
e del 21.1.2021 - la cui attendibilità (in ragione, rispettivamente, dell'impiego presso la resistente di e di parentela di con la resistente) CP_3 Parte_2
è comunque debole e priva di qualsivoglia riscontro esterno;
la resistente avrebbe dovuto, ai fini della prova della fisiologica estinzione dell'obbligazione, richiedere quietanze all'atto dei dedotti pagamenti in contanti, richiesta che non si è registrata nella realtà così come manifestatasi.
Per tali ragioni è dovuto il pagamento di euro 1.032,00 a titolo di corresponsione della paga base. In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, come noto, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati, in seguito alla pronuncia la Corte
Costituzionale, che, con sentenza 2 novembre 2000 n. 459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994
n. 724, opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria rispetto al quale però vanno chiariti i criteri di calcolo.
Questo giudice aderisce al principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) in merito alle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ., secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione. Pertanto, gli interessi legali vanno calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza periodica a far data dal giorno della maturazione fino al soddisfo.
2. Quanto alla prestazione di lavoro straordinario, dunque, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione straordinaria.
Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario, infatti, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. Al riguardo, è stato chiarito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav.,
29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076).
Ciò posto, dall'istruttoria espletata non è emerso un quadro probatorio che conferma la prospettazione attorea in ordine allo “sforamento” dell'orario di lavoro ordinario. Invero, i testi escussi - (verbale udienza Testimone_3 del 21.1.2021), (verbale di udienza del 07.05.2024) e Testimone_4 [...]
(verbale di udienza del 3.6.2025) - sono in controversie con la Tes_5 resistente aventi il medesimo oggetto;
premesso che “In una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato a loro volta altri separati analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, hanno un interesse di mero fatto, del quale il giudice può tener conto nel valutare la loro attendibilità” (Cass. civ. Sez. lavoro,
17/01/1987, n. 387), si osserva che, nel caso della valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi, questi non hanno cristallizzato con il dovuto rigore il riscontro esterno necessario per il soddisfacimento di un onere della prova così gravoso.
È rigettata, pertanto, la domanda concernente il compenso per il lavoro straordinario.
3. Va analizzata, infine, la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle giornate di lavoro non svolto.
Sul punto nevralgica si presenta la disamina dell'articolato normativo costituito dall'art 4 rubricato “Assunzione e fase lavorativa” Contratto Collettivo Provinciale per Operai Agricoli e Florovivaisti Provincia di Cosenza. Tale norma, al comma
6, recita: “La garanzia di occupazione (…) dell'operaio assunto per fase lavorativa viene meno o potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento dell'operazione colturale, a causa di avversità atmosferiche, particolari condizioni di mercato dei prodotti ed obiettive esigenze tecniche, non possa più effettuarsi
o debba sospendersi”. Nel caso di specie è stato dimostrato che la garanzia di occupazione è venuta meno in ragione delle avverse condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato il periodo di interesse, come si evince dai Bollettini di campagna (risultati di perizia) delle Generali ass.ni S.p.A. e dall'atto di quietanza relativo all'indennizzo del sinistro causato da eventi atmosferici (allegati alla produzione di parte resistente). Per tali ragioni, quindi, è da rigettarsi anche la domanda concernente la richiesta di condanna per il pagamento delle giornate di lavoro non svolto.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a € 1.032,00
a titolo di retribuzione. Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo.
4. Sulle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento, si ritiene giustificata la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a € 1.032,00, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese di giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. VIRARDI MARIA ROSA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. TURSI MASSIMO;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2019 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato lavoro alle dipendenze della con Controparte_2 le mansioni di bracciante agricolo per giorni 23 (ventitré) nel mese di maggio
2018, oltre ad aver effettuato lavoro straordinario e di non aver percepito alcuna retribuzione;
che il rapporto di lavoro previsto per 48 (quarantotto) giorni era interrotto anzitempo. Adiva, quindi, il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e per ottenere la retribuzione per le giornate di lavoro non retribuite, nonché per lo straordinario non pagato, oltre alla condanna al pagamento delle giornate di lavoro non svolto, con vittoria di spese.
Instauratosi correttamente il contraddittorio si costituiva l'odierna resistente eccependo d'aver regolarmente pagato in contanti la retribuzione per il lavoro ordinario, nonché la insussistenza di prestazione di lavoro straordinario.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
La controversia, incardinata dinanzi allo scrivente Giudice Istruttore, si svolgeva con assunzione di prova testimoniale ed all'esito della stessa, concesso termine per note, veniva decisa con sentenza completa di dispositivo e motivazione.
DIRITTO
1. L'oggetto del contendere su cui si dibatte riguarda, dunque, la verifica dell'avvenuto pagamento di quanto scritto in busta paga, l'effettuazione del lavoro straordinario e la responsabilità del resistente per il rapporto di lavoro non svolto effettivamente.
Con riferimento al primo passaggio, dunque, si osserva che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U.,
30/10/2001, n. 13533). Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, anche differita, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione. Fatte tali premesse di ordine generale, nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, alla sua durata, all'inquadramento retributivo ed alla contrattazione collettiva applicabile, contestandosi piuttosto la veridicità del mancato pagamento della retribuzione, regolarmente effettuato secondo quanto prospettato dalla resistente.
Con riferimento all'efficacia probatoria della busta paga, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (art. 2) (Cass.
20/01/2016, n. 991; 17/09/2012, n. 15523; 21/01/1989, n. 364; n. 5807/1981;
n. 1074/1986).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994
n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e Cass. 27 settembre 2000 n.
12803).
La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento. Ebbene, nel caso di specie, il credito per la retribuzione per le mensilità in questione risulta in maniera chiara ed inequivoca dalle buste paga allegate alla produzione di parte resistente. Nel dettaglio, il lavoratore, sulla base della predetta documentazione, vanterebbe i seguenti crediti: € 1.032,00 a titolo di retribuzione del mese di maggio 2018.
Spetta, pertanto, al debitore provare l'estinzione dell'obbligazione retributiva.
Nel caso di specie, tuttavia, la resistente non ha validamente provato di aver regolarmente corrisposto la retribuzione dovuta, premesso che l'eccezione di avvenuto pagamento della somma dovuta – asseritamente versata in contanti prima del giudizio – non risulta supportata da alcuna prova, non potendo riconoscersi tale efficacia probatoria ai documenti versati in atti e stante l'inammissibilità di provare per testi tale circostanza.
Per quanto concerne le buste paga, infatti, è opportuno illustrare la questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati.
In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n.
1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950; Cass. lav.
13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953
n. 4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato.
L'adempimento di tale obbligo - la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro. Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza.
In particolare, la sottoscrizione, per ricevuta, apposta dal lavoratore sulla busta paga, non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta. Infatti, la frase "per ricevuta" può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cassazione Sezione Lavoro
n. 6267 del 24 giugno 1998, Pres. , Rel. Figurelli). Per_1
Alla stregua dei suesposti principi deve essere risolta la controversia sottoposta all'attenzione del giudicante. I prospetti paga prodotti non recano in calce la sottoscrizione né per ricevuta né per quietanza;
quindi, sono inidonei non solo a costituire fonte di prova dell'estinzione dell'obbligazione, ma neanche a costituire la prova della avvenuta ricezione. Parimenti non si ritiene provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione attraverso l'espletamento della prova testimoniale. Infatti, non si ritengono valide le ragioni in base alle quali, a dispetto dell'impegno che richiede notevoli esborsi di denaro, la resistente non si sia curata della predisposizione una documentazione scritta, la cui omissione non può essere supplita da una mera prova testimoniale, peraltro resa da soggetti - e in verbali di udienza del 3.6.2025 Tes_1 Testimone_2
e del 21.1.2021 - la cui attendibilità (in ragione, rispettivamente, dell'impiego presso la resistente di e di parentela di con la resistente) CP_3 Parte_2
è comunque debole e priva di qualsivoglia riscontro esterno;
la resistente avrebbe dovuto, ai fini della prova della fisiologica estinzione dell'obbligazione, richiedere quietanze all'atto dei dedotti pagamenti in contanti, richiesta che non si è registrata nella realtà così come manifestatasi.
Per tali ragioni è dovuto il pagamento di euro 1.032,00 a titolo di corresponsione della paga base. In ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, come noto, per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati, in seguito alla pronuncia la Corte
Costituzionale, che, con sentenza 2 novembre 2000 n. 459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994
n. 724, opera nuovamente il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria rispetto al quale però vanno chiariti i criteri di calcolo.
Questo giudice aderisce al principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (sent. n. 38 del 29 gennaio 2001) in merito alle modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro, in base all'art. 429 cod. proc. civ., secondo cui gli interessi legali non devono essere calcolati sull'intero capitale rivalutato, ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'adempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore;
la base di calcolo degli interessi non è così quella massima bensì quella gradualmente incrementata per effetto della rivalutazione. Pertanto, gli interessi legali vanno calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza periodica a far data dal giorno della maturazione fino al soddisfo.
2. Quanto alla prestazione di lavoro straordinario, dunque, per quel che concerne i crediti da lavoro straordinario grava sul lavoratore l'onere di offrire la prova rigorosa di aver prestato attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro per suffragare la fondatezza dei crediti pretesi a titolo di prestazione straordinaria.
Ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario, infatti, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore, il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario. Al riguardo, è stato chiarito che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav.,
29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076).
Ciò posto, dall'istruttoria espletata non è emerso un quadro probatorio che conferma la prospettazione attorea in ordine allo “sforamento” dell'orario di lavoro ordinario. Invero, i testi escussi - (verbale udienza Testimone_3 del 21.1.2021), (verbale di udienza del 07.05.2024) e Testimone_4 [...]
(verbale di udienza del 3.6.2025) - sono in controversie con la Tes_5 resistente aventi il medesimo oggetto;
premesso che “In una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo dipendente possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato a loro volta altri separati analoghi giudizi nei confronti del comune datore di lavoro, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, hanno un interesse di mero fatto, del quale il giudice può tener conto nel valutare la loro attendibilità” (Cass. civ. Sez. lavoro,
17/01/1987, n. 387), si osserva che, nel caso della valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi, questi non hanno cristallizzato con il dovuto rigore il riscontro esterno necessario per il soddisfacimento di un onere della prova così gravoso.
È rigettata, pertanto, la domanda concernente il compenso per il lavoro straordinario.
3. Va analizzata, infine, la domanda volta ad ottenere la condanna al pagamento delle giornate di lavoro non svolto.
Sul punto nevralgica si presenta la disamina dell'articolato normativo costituito dall'art 4 rubricato “Assunzione e fase lavorativa” Contratto Collettivo Provinciale per Operai Agricoli e Florovivaisti Provincia di Cosenza. Tale norma, al comma
6, recita: “La garanzia di occupazione (…) dell'operaio assunto per fase lavorativa viene meno o potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento dell'operazione colturale, a causa di avversità atmosferiche, particolari condizioni di mercato dei prodotti ed obiettive esigenze tecniche, non possa più effettuarsi
o debba sospendersi”. Nel caso di specie è stato dimostrato che la garanzia di occupazione è venuta meno in ragione delle avverse condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato il periodo di interesse, come si evince dai Bollettini di campagna (risultati di perizia) delle Generali ass.ni S.p.A. e dall'atto di quietanza relativo all'indennizzo del sinistro causato da eventi atmosferici (allegati alla produzione di parte resistente). Per tali ragioni, quindi, è da rigettarsi anche la domanda concernente la richiesta di condanna per il pagamento delle giornate di lavoro non svolto.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda, la resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a € 1.032,00
a titolo di retribuzione. Sulle singole componenti del credito sono, inoltre, dovuti, ex art. 429 comma 3° c.p.c., gli interessi al saggio legale sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo.
4. Sulle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento, si ritiene giustificata la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma pari a € 1.032,00, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle stesse al saldo;
- rigetta le restanti domande;
- compensa le spese di giudizio.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO