TRIB
Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli
XIV Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria BALLETTI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 4339 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Antonio Laudando, C.F.: , ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Acerra (NA), Via Santolo Riemma n°4, pec:
Email_1
[...]
-APPELLANTE-
CONTRO
cod. fisc. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avv.
Alessandra Lanzetta ( ) e presso il suo studio elett.te dom.ta in CodiceFiscale_3
Napoli, Piazzetta Cariati n. 2, pec: Email_2
-APPELLATA-
NONCHE'
in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, sita in Napoli, alla Via A. Diaz, n. 11.
-APPELLATA
CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 44279/2023 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 08.01.2024 all'esito del giudizio R.G. n. 34044/2022. Conclusioni per l'appellante: “…Piaccia al Tribunale di Napoli, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare 1) riformata parzialmente la sentenza n°44279/23, resa dal G.d.P. di Napoli Dott.ssa Rita Santarpia in data 30.12.23 e depositata in cancelleria in data 08.01.24, causa civile iscritta al R.G. n°34044/22, con condanna degli odierni convenuti in solido, alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, in favore dell'appellante, che si quantificano nella misura di €. 337,00 (D. M. 37/2018) oltre accessori, ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che il Sig. Giudice riterrà condannare, con attribuzione al procuratore antistatario Avvocato Antonio Laudando;
2) per l'effetto condannare in solido i convenuti, al pagamento delle spese del giudizio di appello, in favore dell'appellante e con attribuzione al procuratore antistatario…”. Conclusioni per l'appellata: “…Si chiede dunque che l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, voglia rigettare l'appello, perché inammissibile e/o infondato, e condannare l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio…” FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 7 D.lgs. n. 150/2011 depositato il 06.07.2022 innanzi al Giudice di Pace di Napoli, il sig. conveniva in giudizio l' e Parte_1 Controparte_1 la onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 071 Controparte_2
20210002203451, avente ad oggetto il verbale di contravvenzione al Codice della Strada nr.
VE70/15387367 del 13/05/2019.
Il ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica del suddetto verbale. Si costituiva in giudizio l' (d'ora in poi anche ) Controparte_1 CP_3 mentre l'ente impositore, rimaneva contumace. Controparte_2 Il Giudice di pace di Napoli con la sentenza oggi gravata accoglieva l'opposizione stante la mancata prova in giudizio della notifica del verbale e, per l'effetto, annullava la cartella impugnata compensando integralmente le spese di lite “…attesa la peculiarità della vertenza…”. Con atto di citazione in appello notificato in data 23.02.2024, il sig. Parte_1 impugnava la suddetta sentenza, rilevando, in ragione del totale accoglimento della domanda, l'errata statuizione sulla compensazione delle spese di lite.
Secondo l'appellante le ragioni fornite dal Giudice di prime cure a sostegno della compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto degli articoli 91 e 92 cpc, non rientrerebbero tra quelle previste dalla legge, né tra le altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni” al di fuori di quelle espressamente menzionate e, pertanto, stante il totale accoglimento della spiegata opposizione, le parti resistenti avrebbero dovuto essere condannate al pagamento delle spese del giudizio di I grado. Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 e l'infondatezza delle deduzioni dell'appellante. La nonostante la rituale notifica dell'appello, non si costituiva in giudizio. Controparte_2 All'udienza del 20 novembre 2024, tenutasi mediante lo scambio di note scritte, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visti gli artt. 187, 189 e 281-sexies comma 3 cod. proc. civ., invitava le parti a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa in all'udienza del 22 gennaio 2025. All'esito della discussione - durante la quale i difensori rassegnavano le proprie conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.,. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, sebbene Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
§ 2. L'impugnazione è fondata e va accolta. Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la gravata sentenza per avere il Giudice di pace erroneamente disposto la compensazione delle spese, pur risultando la parte ricorrente totalmente vittoriosa. Orbene, come rilevato dall'appellante, la sentenza impugnata non contiene un'idonea e corretta motivazione in ordine alla decisione relativa alla compensazione delle spese di lite, atteso che dalla lettura della motivazione della sentenza emerge che la compensazione delle spese di lite è stata disposta “…attesa la peculiarità della vertenza..….”. Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 6 modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”. Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate. Orbene, alla luce della formulazione dell'art. 92 cpc, nella lettura data dalla Corte delle leggi, non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n. 263 del 2005), ma che la stessa possa essere disposta solo in analoghe ipotesi, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cpc. Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 cpc, II comma, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13.04.2018, n. 8196), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla “natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19.10.2015, n.
21083). Orbene, la giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale (alla luce della pronuncia della Corte Cost. del 2018 cit.), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16). Nel caso de quo il G.d.P. ha accolto la domanda ritenendo non raggiunta la prova della notifica del verbale di accertamento, per cui, non risultando notificate le violazioni entro il termine di legge, ha disposto l'annullamento della cartella opposta e ha compensato le spese di lite ““….attesa la peculiarità della vertenza...”. Premesso che non può certamente disconoscersi in capo all'opponente la facoltà e l'interesse ad impugnare la cartella esattoriale ritualmente notificatagli, interesse scaturente dalla mancata notificazione del prodromico verbale, va evidenziato che, nel caso di specie, la motivazione del primo giudice circa le spese si appalesa del tutto generica e non concordante con la disposizione normativa. Ed invero non ricorrono nel caso specie le “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, cpc., né si ravvisa nella pronuncia gravata alcuna soccombenza reciproca, essendo stata accolta integralmente l'opposizione proposta da Parte_1 Pertanto, in accoglimento dell'appello (Cass. n. 2570 del 31/01/2017; Cass. n. 24678 del 08/10/2018) i resistenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore di con attribuzione all'avvocato Antonio Laudando. Parte_1
Le spese si liquidano nel range valore medio/massimo, tenuto conto del valore della causa (1° scaglione) e della circostanza che non è stata espletata alcuna attività istruttoria. Rileva il Tribunale che la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella, va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti, entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Cass. Civ. n. 1070/2017).
Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico delle parti appellate in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede, in contumacia della che si dichiara: Controparte_2
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 44279/2023, resa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 08.01.2024, relativamente al capo relativo alle spese, condanna e la in Controparte_1 Controparte_2 solido, al pagamento in favore di delle spese del giudizio di primo grado, che Parte_1 liquida in euro 450,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Laudando, antistatario;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in Parte_2 euro 800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonio Laudando, antistatario.
Così deciso in Napoli, il 24 gennaio 2025
Il Giudice
dr.ssa Maria Balletti