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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FILIPPO LATTANZIO, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FRANCO PASUT, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria 8 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Franco Pasut CP_1
RESISTENTE
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
***
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La presente sentenza fa seguito alla rimessione della causa in istruttoria, avvenuta con sentenza parziale e non definitiva del 20.3.2025, con cui, in seguito all'accertamento che l'appalto stipulato fra (già e in data Parte_1 Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 22.3.2018 non risponde ai requisiti di cui agli artt. 1655 c.c. e 29, co. 1 del d.lgs. n. 276/2003 e che la seconda ha, dunque, illecitamente fornito manodopera in favore della prima, si è chiesto all' di integrare la documentazione prodotta a sostegno dei CP_1 conteggi in base ai quali è stata calcolata la contribuzione dovuta, ciò a fronte dei rilievi della parte ricorrente, la quale aveva osservato nel ricorso come nello stesso verbale vi fossero discrepanze fra gli imponibili indicati prima nella narrativa e poi nel prospetto di regolarizzazione allegato al verbale medesimo
Con nota depositata il 17.4.2025 l' ha depositato la documentazione sulla base della CP_1 quale sono stati elaborati i conteggi (contratti, LUL e fogli presenze) e un riepilogo analitico degli stessi.
Da tale prospetto (doc. 14 allegato alla nota 17.4.2025 dell' emerge la correttezza CP_1 degli importi imponibili indicati nel prospetto di regolarizzazione, rispetto a quelli, eventualmente difformi, indicati nel corpo del verbale di accertamento.
I criteri di determinazione di detto imponibile erano già stati indicati nel verbale e, sul punto, non erano state svolte nel ricorso specifiche contestazioni.
Dalla disamina congiunta di quanto riferito nel verbale di accertamento e di quanto ulteriormente riferito in accompagnamento alla produzione della documentazione versata in atti il 17.6.2025, emerge, in particolare, che gli Ispettori hanno individuato il periodo di Contro assunzione dei singoli lavoratori in questione da parte di facendo riferimento a quanto risultante dall'incrocio dei dati derivanti dalle comunicazioni al Centro per l'impiego della data di inizio e di cessazione del rapporto nonché dal LUL (nel caso di gli Ispettori hanno considerato il rapporto di lavoro come prolungatosi in Persona_1 nero - rispetto alla data formale di cessazione riportata nell'ultima proroga comunicata al al 31.1.2019 – sino al 17.4.2019: l'assunto ispettivo è confermato dalle Parte_2 dichiarazioni rese dal lavoratore, che ha riferito che il contratto non fu ulteriormente prorogato poiché egli era in attesa di rinnovare il permesso di soggiorno, ma che, dopo la scadenza della proroga, egli aveva continuato a lavorare presso senza soluzione di Pt_1 continuità, con mansioni diverse, occupandosi delle pulizie e delle attività nel laboratorio anziché delle consegne).
Gli Ispettori, poi, hanno esposto, come già evidenziato nella sentenza parziale del 20.3.2025, che le retribuzioni imponibili sono state calcolate in riferimento al CCNL aziende di panificazione (codice 127); che relativamente a ciascun lavoratore si è tenuto conto delle dichiarazioni rese, del livello corrispondente alla mansione, del tempo riportato nelle comunicazioni al Centro per l'Impiego e nel LUL (pieno o parziale), delle ore effettuate risultanti dal confronto tra il LUL e nei prospetti delle presenze recanti le ore giornaliere di lavoro;
che le ore di lavoro effettuate dai lavoratori in misura settimanale superiore a quella di assunzione (come riportate nei prospetti delle presenze e/o nel LUL) sono state considerate come ore straordinarie/supplementari; che, nel caso in cui risultassero assenze non richieste dal lavoratore, si è comunque fatto riferimento all'orario pagina 2 di 8 contrattuale;
che è stata assunta quale base imponibile per il calcolo dei contributi, ai sensi art. 12 L.153/69 e successive modificazioni, in ogni caso la retribuzione contrattualmente dovuta, nell'ipotesi in cui quella effettivamente erogata sia risultata inferiore.
La disamina delle singole posizioni, alla luce di quanto specificato dagli Ispettori, come sopra riepilogato, e alla luce della documentazione in atti, porta altresì a rilevare che, come evidenziato dalla difesa dell' nel corso dell'odierna discussione, il dato dell'imponibile CP_1 risultante dalle buste paga mensili è stato tenuto fermo, là dove superiore rispetto al minimo contrattuale, ma anche che, là dove non reperito il LUL, si è tenuto fermo l'imponibile contrattuale e, inoltre, che a tale ultimo dato (imponibile contrattuale) si è fatto riferimento nell'ipotesi in cui dal LUL risultassero imponibili inferiori.
La ricorrente ha contestato la suddetta ricostruzione, nella memoria depositata in data 5.6.2025, ritenendo che, essendo stati disconosciuti dall' i contratti stipulati dai CP_1 Contro lavoratori con la contribuzione debba essere quantificata, sempre ferme le contestazioni sull'an in ordine alle quali la ricorrente ha formulato riserva d'appello sulla sentenza parziale, solamente sulla base delle prestazioni orarie effettivamente rese a favore Contr della , le quali sarebbero comprovate unicamente dal Pt_1
La difesa, tuttavia, non appare condivisibile.
Va osservato, in primo luogo, che né nel ricorso, né per vero successivamente, è stata puntualmente contestata dalla ricorrente la presenza dei lavoratori in questione presso nei periodi ricostruiti dagli Ispettori e indicati nel verbale. Pt_1
Si richiama, al riguardo, che, secondo quanto già accertato, nella particolarità del caso di specie ciascuno dei lavoratori risulta avere lavorato in stretta compenetrazione con l'organizzazione della resistente, a diretto contatto con e con il legale Parte_3 rappresentante della società.
I lavoratori sentiti hanno, d'altra parte, dichiarato di non avere avuto rapporto alcuno con Contro
avendo avuto anche contatti preassuntivi con soggetti facenti capo a e di Pt_1
Contro avere, poi, avere lavorato, nel periodo in assunzione da parte di esclusivamente per la società ricorrente, circostanze che la società non ha smentito, trattandosi, semmai, nel presente giudizio, sulla base delle difese della società, di stabilire se la preposizione all'appalto da parte di e di fosse genuina o, anch'essa, CP_4 Persona_2 puramente formale, essendo gli stessi a propria volta – come in effetti risultato – pienamente inseriti nell'organizzazione dell'apparente committente.
Contro E', dunque, emerso che i lavoratori in questione siano stati assunti da appositamente per lavorare presso e che in effetti solo presso la ricorrente abbiano prestato attività Pt_1
Contro fino alla cessazione del rapporto con
Contro Dallo stesso contratto di appalto, d'altra parte, emerge l'impegno di a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni di personale (punto 8.1): elemento che, fermo pagina 3 di 8 rimanendo che l'appalto non riproduce le reali intese intercorse fra apparente committente e apparente appaltatore, risulta, però, ulteriormente significativo del fatto che presso Contro
giungessero a lavorare lavoratori, apparentemente assunti da Pt_1 nominativamente e singolarmente individuati e, pertanto, del fatto che sia sempre Pt_1 stata precisamente a conoscenza, giorno per giorno, di quali lavoratori – fra dipendenti Contro propri e dipendenti formalmente assunti da – stessero operando nella propria compagine organizzativa.
Sarebbe stato onere di quest'ultima, a fronte del complesso di elementi su indicato, Contro quantomeno allegare puntualmente che, a dispetto delle risultanze raccolte presso i lavoratori, in taluno dei giorni individuati o per una parte degli orari ricostruiti, non abbiano in realtà lavorato presso . Pt_1
Non solo, dunque, deve ritenersi pienamente dimostrata l'adibizione dei lavoratori in questione all'attività presso , per tutto il periodo indicato nei verbali, ma, Pt_1 conseguentemente, deve ritenersi corretto sia che gli imponibili siano stati accertati dall' nel caso in cui le presenze rilevate attraverso i LUL restituissero un imponibile CP_1 maggiore rispetto ai minimi contrattuali, con riferimento a detto maggior valore (evidentemente ipotizzando che i LUL restituiscano una maggiore attività, rispetto al minimo contrattuale); sia che, laddove non presenti i LUL, in costanza di rapporto, i lavoratori siano stati comunque considerati operativi e in forze presso , con addebito Pt_1 in tal caso dell'imponibile minimo. Contro Non si tratta, dunque, di stabilire se gli eventuali accordi stipulati tra i lavoratori e la possano essere opposti a , né di chiamare quest'ultima a rispondere della Pt_1 contribuzione relativa a prestazioni eventualmente concordate, in sede di assunzione, con la Contro
ma mai concretamente eseguite a favore della ricorrente, perché quanto accertato consente di concludere, quantomeno presuntivamente, che i lavoratori abbiano effettivamente lavorato come da contratto, in costanza di assunzione e in assenza di evidenze contrarie, e che tutte le prestazioni eseguite dai lavoratori alle dipendenze di Contro siano state svolte in favore di . Pt_1
Le mancanze del datore di lavoro (formale) in ordine alle registrazioni obbligatorie, d'altra parte, non possono ridondare in vantaggio del datore di lavoro effettivo: si rileva che eventuali titoli di assenza del dipendente o di sospensione del rapporto, come l'eventuale attività prestata dal dipendente in favore di altro committente (fermo rimanendo che, in concreto, detta eventualità deve escludersi per le ragioni indicate), avrebbero dovuto comunque risultare dal LUL, la cui eventuale mancanza non può che addebitarsi a irregolare tenuta delle registrazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro.
Nella memoria del 5.6.2025 parte ricorrente, nel proporre un computo alternativo degli imponibili basato esclusivamente sui LUL reperiti (facendo pari a zero l'imponibile in mancanza del LUL: aspetto di cui si è detto sopra), ha, inoltre, contestato, come da indicazioni fornite per ciascun lavoratore, la non corrispondenza tra gli imponibili di cui ai pagina 4 di 8 Contr prodotti e gli imponibili indicati, in somma maggiore, nella distinta contributiva allegata al verbale e richiamata in sede di memoria dall' CP_1
Neppure su tale ultimo punto la difesa della parte ricorrente può essere condivisa.
Dalla disamina dei prospetti di cui al doc. 14 alla luce della generale metodologia CP_1 esposta in ordine ai conteggi si ricava che l'imponibile è stato ricavato dai cedolini paga solo se superiore a quello contrattuale: diversamente, dunque, ove dal cedolino sia risultato un importo inferiore a quello contrattuale, si è fatto riferimento a quest'ultimo.
Tale modo di procedere deve ritenersi corretto. I contratti stipulati dai singoli lavoratori sono stati disconosciuti quanto al profilo della soggettività datoriale, non rispetto ad altri profili, che, dunque, vanno mantenuti fermi rispetto al datore di lavoro effettivo, quale reale titolare del rapporto avente le caratteristiche delineate dal contratto. Il rapporto, così come Contro instaurato fra i lavoratori e (formalmente) inoltre, risulta soggetto all'applicazione di minimi ed elementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore. E', dunque corretto, che l'imponibile sia stato ricostruito sulla base di quanto dovuto ai lavoratori, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito nel contratto individuale, se di favore rispetto al trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, o tenuto conto di tale trattamento economico minimo ai sensi art. 12 L.153/69, in caso contrario.
Alla luce delle suddette ragioni, dunque, le doglianze della parte opponente risultano infondate, dovendosi, pertanto, concludere che nel verbale sia stata correttamente accertata la misura dei contributi dovuti.
2. Contro Dagli stessi va, tuttavia, scorporata la somma già versata da (cfr. Cass., n. 18278/2019), pari a € 196,44.
L'eccezione opposta, sul punto, dall' deve essere disattesa. La mancata proposizione di CP_1 domanda amministrativa per lo scomputo di tale somma, da parte di , non preclude Pt_1 la procedibilità della relativa domanda giudiziale, dal momento che essa discende non da compensazione, bensì dalla già avvenuta estinzione, con il versamento effettivamente posto in essere, dell'obbligazione contributiva (Cass., n. 8451/2010), sicché per la corrispondente parte il credito non risulta più sussistente CP_1
L'opposizione, dunque, va accolta solo in relazione a tale punto.
3.
Va, infine, rigettato l'ultimo motivo di opposizione, relativo alla ritenuta erronea applicazione delle sanzioni amministrative previste per la fattispecie di evasione contributiva, in violazione dell'art. 116, comma 8, l. n. 338/2000, in luogo di quelle previste per la mera omissione contributiva, sanzionabile con l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (e comunque pagina 5 di 8 non superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge).
L'art. 116, co. 8 della l. n. 338/2000, nel testo ratione temporis applicabile, prevede: “
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
La norma individua chiaramente l'applicabilità della meno grave sanzione per il mero mancato o ritardato pagamento di contributi all'ipotesi in cui l'ammontare sia ricavabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie, ipotesi che nella specie non ricorre, poiché dal LUL del datore di lavoro, nonché dalle denunce contributive compilate coerentemente con quanto risultante dal libro unico, non sarebbe stato possibile ricavare il reale andamento del rapporto.
La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i CP_1 modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma.
Va richiamata la distinzione tra le due ipotesi, nella giurisprudenza della Suprema corte: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art 1, comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia pagina 6 di 8 CP_ CP_ annuale all' le registrazioni obbligatorie ed effettui la denunzia annuale all' dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa;
viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti”. (Sez. L, Sentenza n. 14727 del 02/10/2003, Rv. 567314 - 01). “L'art. 1 comma 217 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 va interpretato nel senso che sussiste la omissione contributiva prevista dalla lett. a) quando tutte le registrazioni obbligatorie e la denuncia siano in regola, e manca solo il pagamento;
sussiste viceversa l'ipotesi più grave di evasione contributiva prevista dalla lett. b) quando manchi anche uno solo di tali adempimenti, quali la denuncia”. (Cass.sez. lav sentenza n.1552- 05.02.2003)
Pertanto, la cd. omissione contributiva si verifica ogni qualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro, mentre l'evasione contributiva sussiste ogni qualvolta le già menzionate registrazioni o le denunce contributive mensili siano state omesse o occultate dal datore di lavoro ovvero siano non conformi al vero (in questo senso v., di recente, anche App. Torino, sent. n. 571/2023, r.g. n. 446/2023).
L'imputazione del rapporto di lavoro a datore di lavoro differente dall'effettivo ricade, alla luce dei suddetti principi, nella fattispecie dell'evasione, avendo la ricorrente del tutto omesso le registrazioni obbligatorie e le denunce dovute sulla base delle stesse, con evidente intento evasivo, ricavabile sia dall'occultamento in sé dei rapporti (nella loro realtà, come facenti capo alla apparente committente), sia dalla fittizia formalizzazione in capo all'apparente appaltatore. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, “l'omissione
o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.)” (Cass., n. 20446/2022; cfr. Cass. SS.UU., n. 4808/2005; n. 10509/2012; n. 4188/2013, n. 17119/2015; n. 5281/2017; n. 10427/2018).
4. pagina 7 di 8 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, pur dovendosi tener conto dell'accoglimento, per importo minimo e del tutto residuale, del capo di domanda relativo Contro alla compensazione con i contributi versati da per cui potrà riconoscersi la compensazione delle spese per il 5 %.
L'opponente va, pertanto, condannata a rifondere all' la residua frazione del 95 % CP_1 delle spese di lite che, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) nonché del numero e del grado di complessità delle questioni trattate, già operata la compensazione, si liquida in € 2424,40 per la fase di studio, € 1615,95 per la fase introduttiva, € 3.000 per la fase di trattazione e istruttoria ed € 3000 per la fase decisionale, così complessivamente in € 10.040,35 per compensi, oltre spese generali forfettarie e accessori come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 598/2021:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione per le ragioni di cui in motivazione, accerta il credito dell' al pagamento dei contributi obbligatori di cui al verbale CP_1 unico di accertamento e notificazione n. 2019007735/DDL del 30/10/2020 della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Novara, notificato in data 30/10/2020, nella misura di € 71.440,08;
2) rigetta l'opposizione nel resto;
3) compensa le spese fra le parti per il 5 % e condanna l'opponente a rifondere all' CP_1 la residua frazione del 95 %, liquidata complessivamente, già tenuto conto della compensazione, in € 10.040,35 per compensi, oltre spese generali forfettarie e accessori come per legge.
Novara, 19 giugno 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Il Giudice dott. Annalisa Boido, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza ex art. 429, co. 1 c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FILIPPO LATTANZIO, elettivamente domiciliata presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FRANCO PASUT, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria 8 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv. Franco Pasut CP_1
RESISTENTE
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
***
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
La presente sentenza fa seguito alla rimessione della causa in istruttoria, avvenuta con sentenza parziale e non definitiva del 20.3.2025, con cui, in seguito all'accertamento che l'appalto stipulato fra (già e in data Parte_1 Parte_1 Controparte_2
pagina 1 di 8 22.3.2018 non risponde ai requisiti di cui agli artt. 1655 c.c. e 29, co. 1 del d.lgs. n. 276/2003 e che la seconda ha, dunque, illecitamente fornito manodopera in favore della prima, si è chiesto all' di integrare la documentazione prodotta a sostegno dei CP_1 conteggi in base ai quali è stata calcolata la contribuzione dovuta, ciò a fronte dei rilievi della parte ricorrente, la quale aveva osservato nel ricorso come nello stesso verbale vi fossero discrepanze fra gli imponibili indicati prima nella narrativa e poi nel prospetto di regolarizzazione allegato al verbale medesimo
Con nota depositata il 17.4.2025 l' ha depositato la documentazione sulla base della CP_1 quale sono stati elaborati i conteggi (contratti, LUL e fogli presenze) e un riepilogo analitico degli stessi.
Da tale prospetto (doc. 14 allegato alla nota 17.4.2025 dell' emerge la correttezza CP_1 degli importi imponibili indicati nel prospetto di regolarizzazione, rispetto a quelli, eventualmente difformi, indicati nel corpo del verbale di accertamento.
I criteri di determinazione di detto imponibile erano già stati indicati nel verbale e, sul punto, non erano state svolte nel ricorso specifiche contestazioni.
Dalla disamina congiunta di quanto riferito nel verbale di accertamento e di quanto ulteriormente riferito in accompagnamento alla produzione della documentazione versata in atti il 17.6.2025, emerge, in particolare, che gli Ispettori hanno individuato il periodo di Contro assunzione dei singoli lavoratori in questione da parte di facendo riferimento a quanto risultante dall'incrocio dei dati derivanti dalle comunicazioni al Centro per l'impiego della data di inizio e di cessazione del rapporto nonché dal LUL (nel caso di gli Ispettori hanno considerato il rapporto di lavoro come prolungatosi in Persona_1 nero - rispetto alla data formale di cessazione riportata nell'ultima proroga comunicata al al 31.1.2019 – sino al 17.4.2019: l'assunto ispettivo è confermato dalle Parte_2 dichiarazioni rese dal lavoratore, che ha riferito che il contratto non fu ulteriormente prorogato poiché egli era in attesa di rinnovare il permesso di soggiorno, ma che, dopo la scadenza della proroga, egli aveva continuato a lavorare presso senza soluzione di Pt_1 continuità, con mansioni diverse, occupandosi delle pulizie e delle attività nel laboratorio anziché delle consegne).
Gli Ispettori, poi, hanno esposto, come già evidenziato nella sentenza parziale del 20.3.2025, che le retribuzioni imponibili sono state calcolate in riferimento al CCNL aziende di panificazione (codice 127); che relativamente a ciascun lavoratore si è tenuto conto delle dichiarazioni rese, del livello corrispondente alla mansione, del tempo riportato nelle comunicazioni al Centro per l'Impiego e nel LUL (pieno o parziale), delle ore effettuate risultanti dal confronto tra il LUL e nei prospetti delle presenze recanti le ore giornaliere di lavoro;
che le ore di lavoro effettuate dai lavoratori in misura settimanale superiore a quella di assunzione (come riportate nei prospetti delle presenze e/o nel LUL) sono state considerate come ore straordinarie/supplementari; che, nel caso in cui risultassero assenze non richieste dal lavoratore, si è comunque fatto riferimento all'orario pagina 2 di 8 contrattuale;
che è stata assunta quale base imponibile per il calcolo dei contributi, ai sensi art. 12 L.153/69 e successive modificazioni, in ogni caso la retribuzione contrattualmente dovuta, nell'ipotesi in cui quella effettivamente erogata sia risultata inferiore.
La disamina delle singole posizioni, alla luce di quanto specificato dagli Ispettori, come sopra riepilogato, e alla luce della documentazione in atti, porta altresì a rilevare che, come evidenziato dalla difesa dell' nel corso dell'odierna discussione, il dato dell'imponibile CP_1 risultante dalle buste paga mensili è stato tenuto fermo, là dove superiore rispetto al minimo contrattuale, ma anche che, là dove non reperito il LUL, si è tenuto fermo l'imponibile contrattuale e, inoltre, che a tale ultimo dato (imponibile contrattuale) si è fatto riferimento nell'ipotesi in cui dal LUL risultassero imponibili inferiori.
La ricorrente ha contestato la suddetta ricostruzione, nella memoria depositata in data 5.6.2025, ritenendo che, essendo stati disconosciuti dall' i contratti stipulati dai CP_1 Contro lavoratori con la contribuzione debba essere quantificata, sempre ferme le contestazioni sull'an in ordine alle quali la ricorrente ha formulato riserva d'appello sulla sentenza parziale, solamente sulla base delle prestazioni orarie effettivamente rese a favore Contr della , le quali sarebbero comprovate unicamente dal Pt_1
La difesa, tuttavia, non appare condivisibile.
Va osservato, in primo luogo, che né nel ricorso, né per vero successivamente, è stata puntualmente contestata dalla ricorrente la presenza dei lavoratori in questione presso nei periodi ricostruiti dagli Ispettori e indicati nel verbale. Pt_1
Si richiama, al riguardo, che, secondo quanto già accertato, nella particolarità del caso di specie ciascuno dei lavoratori risulta avere lavorato in stretta compenetrazione con l'organizzazione della resistente, a diretto contatto con e con il legale Parte_3 rappresentante della società.
I lavoratori sentiti hanno, d'altra parte, dichiarato di non avere avuto rapporto alcuno con Contro
avendo avuto anche contatti preassuntivi con soggetti facenti capo a e di Pt_1
Contro avere, poi, avere lavorato, nel periodo in assunzione da parte di esclusivamente per la società ricorrente, circostanze che la società non ha smentito, trattandosi, semmai, nel presente giudizio, sulla base delle difese della società, di stabilire se la preposizione all'appalto da parte di e di fosse genuina o, anch'essa, CP_4 Persona_2 puramente formale, essendo gli stessi a propria volta – come in effetti risultato – pienamente inseriti nell'organizzazione dell'apparente committente.
Contro E', dunque, emerso che i lavoratori in questione siano stati assunti da appositamente per lavorare presso e che in effetti solo presso la ricorrente abbiano prestato attività Pt_1
Contro fino alla cessazione del rapporto con
Contro Dallo stesso contratto di appalto, d'altra parte, emerge l'impegno di a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni di personale (punto 8.1): elemento che, fermo pagina 3 di 8 rimanendo che l'appalto non riproduce le reali intese intercorse fra apparente committente e apparente appaltatore, risulta, però, ulteriormente significativo del fatto che presso Contro
giungessero a lavorare lavoratori, apparentemente assunti da Pt_1 nominativamente e singolarmente individuati e, pertanto, del fatto che sia sempre Pt_1 stata precisamente a conoscenza, giorno per giorno, di quali lavoratori – fra dipendenti Contro propri e dipendenti formalmente assunti da – stessero operando nella propria compagine organizzativa.
Sarebbe stato onere di quest'ultima, a fronte del complesso di elementi su indicato, Contro quantomeno allegare puntualmente che, a dispetto delle risultanze raccolte presso i lavoratori, in taluno dei giorni individuati o per una parte degli orari ricostruiti, non abbiano in realtà lavorato presso . Pt_1
Non solo, dunque, deve ritenersi pienamente dimostrata l'adibizione dei lavoratori in questione all'attività presso , per tutto il periodo indicato nei verbali, ma, Pt_1 conseguentemente, deve ritenersi corretto sia che gli imponibili siano stati accertati dall' nel caso in cui le presenze rilevate attraverso i LUL restituissero un imponibile CP_1 maggiore rispetto ai minimi contrattuali, con riferimento a detto maggior valore (evidentemente ipotizzando che i LUL restituiscano una maggiore attività, rispetto al minimo contrattuale); sia che, laddove non presenti i LUL, in costanza di rapporto, i lavoratori siano stati comunque considerati operativi e in forze presso , con addebito Pt_1 in tal caso dell'imponibile minimo. Contro Non si tratta, dunque, di stabilire se gli eventuali accordi stipulati tra i lavoratori e la possano essere opposti a , né di chiamare quest'ultima a rispondere della Pt_1 contribuzione relativa a prestazioni eventualmente concordate, in sede di assunzione, con la Contro
ma mai concretamente eseguite a favore della ricorrente, perché quanto accertato consente di concludere, quantomeno presuntivamente, che i lavoratori abbiano effettivamente lavorato come da contratto, in costanza di assunzione e in assenza di evidenze contrarie, e che tutte le prestazioni eseguite dai lavoratori alle dipendenze di Contro siano state svolte in favore di . Pt_1
Le mancanze del datore di lavoro (formale) in ordine alle registrazioni obbligatorie, d'altra parte, non possono ridondare in vantaggio del datore di lavoro effettivo: si rileva che eventuali titoli di assenza del dipendente o di sospensione del rapporto, come l'eventuale attività prestata dal dipendente in favore di altro committente (fermo rimanendo che, in concreto, detta eventualità deve escludersi per le ragioni indicate), avrebbero dovuto comunque risultare dal LUL, la cui eventuale mancanza non può che addebitarsi a irregolare tenuta delle registrazioni obbligatorie da parte del datore di lavoro.
Nella memoria del 5.6.2025 parte ricorrente, nel proporre un computo alternativo degli imponibili basato esclusivamente sui LUL reperiti (facendo pari a zero l'imponibile in mancanza del LUL: aspetto di cui si è detto sopra), ha, inoltre, contestato, come da indicazioni fornite per ciascun lavoratore, la non corrispondenza tra gli imponibili di cui ai pagina 4 di 8 Contr prodotti e gli imponibili indicati, in somma maggiore, nella distinta contributiva allegata al verbale e richiamata in sede di memoria dall' CP_1
Neppure su tale ultimo punto la difesa della parte ricorrente può essere condivisa.
Dalla disamina dei prospetti di cui al doc. 14 alla luce della generale metodologia CP_1 esposta in ordine ai conteggi si ricava che l'imponibile è stato ricavato dai cedolini paga solo se superiore a quello contrattuale: diversamente, dunque, ove dal cedolino sia risultato un importo inferiore a quello contrattuale, si è fatto riferimento a quest'ultimo.
Tale modo di procedere deve ritenersi corretto. I contratti stipulati dai singoli lavoratori sono stati disconosciuti quanto al profilo della soggettività datoriale, non rispetto ad altri profili, che, dunque, vanno mantenuti fermi rispetto al datore di lavoro effettivo, quale reale titolare del rapporto avente le caratteristiche delineate dal contratto. Il rapporto, così come Contro instaurato fra i lavoratori e (formalmente) inoltre, risulta soggetto all'applicazione di minimi ed elementi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di settore. E', dunque corretto, che l'imponibile sia stato ricostruito sulla base di quanto dovuto ai lavoratori, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito nel contratto individuale, se di favore rispetto al trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva, o tenuto conto di tale trattamento economico minimo ai sensi art. 12 L.153/69, in caso contrario.
Alla luce delle suddette ragioni, dunque, le doglianze della parte opponente risultano infondate, dovendosi, pertanto, concludere che nel verbale sia stata correttamente accertata la misura dei contributi dovuti.
2. Contro Dagli stessi va, tuttavia, scorporata la somma già versata da (cfr. Cass., n. 18278/2019), pari a € 196,44.
L'eccezione opposta, sul punto, dall' deve essere disattesa. La mancata proposizione di CP_1 domanda amministrativa per lo scomputo di tale somma, da parte di , non preclude Pt_1 la procedibilità della relativa domanda giudiziale, dal momento che essa discende non da compensazione, bensì dalla già avvenuta estinzione, con il versamento effettivamente posto in essere, dell'obbligazione contributiva (Cass., n. 8451/2010), sicché per la corrispondente parte il credito non risulta più sussistente CP_1
L'opposizione, dunque, va accolta solo in relazione a tale punto.
3.
Va, infine, rigettato l'ultimo motivo di opposizione, relativo alla ritenuta erronea applicazione delle sanzioni amministrative previste per la fattispecie di evasione contributiva, in violazione dell'art. 116, comma 8, l. n. 338/2000, in luogo di quelle previste per la mera omissione contributiva, sanzionabile con l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (e comunque pagina 5 di 8 non superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge).
L'art. 116, co. 8 della l. n. 338/2000, nel testo ratione temporis applicabile, prevede: “
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento;
la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
La norma individua chiaramente l'applicabilità della meno grave sanzione per il mero mancato o ritardato pagamento di contributi all'ipotesi in cui l'ammontare sia ricavabile dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie, ipotesi che nella specie non ricorre, poiché dal LUL del datore di lavoro, nonché dalle denunce contributive compilate coerentemente con quanto risultante dal libro unico, non sarebbe stato possibile ricavare il reale andamento del rapporto.
La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all attraverso i CP_1 modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima norma.
Va richiamata la distinzione tra le due ipotesi, nella giurisprudenza della Suprema corte: “In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'art 1, comma duecentodiciassette, legge 23 dicembre 1996 n. 662 va interpretato nel senso che sussiste omissione contributiva quando il soggetto obbligato tenga regolarmente, effettuando la denunzia pagina 6 di 8 CP_ CP_ annuale all' le registrazioni obbligatorie ed effettui la denunzia annuale all' dalle quali l'istituto può desumere l'ammontare dei contributi dovuti, e manchi solo il pagamento o, eventualmente, la denuncia mensile ad esso connessa;
viceversa sussiste l'evasione contributiva quando l'istituto assicuratore non possa accertare dalle denunce o registrazioni obbligatorie l'ammontare dei contributi dovuti”. (Sez. L, Sentenza n. 14727 del 02/10/2003, Rv. 567314 - 01). “L'art. 1 comma 217 Legge 23 dicembre 1996, n. 662 va interpretato nel senso che sussiste la omissione contributiva prevista dalla lett. a) quando tutte le registrazioni obbligatorie e la denuncia siano in regola, e manca solo il pagamento;
sussiste viceversa l'ipotesi più grave di evasione contributiva prevista dalla lett. b) quando manchi anche uno solo di tali adempimenti, quali la denuncia”. (Cass.sez. lav sentenza n.1552- 05.02.2003)
Pertanto, la cd. omissione contributiva si verifica ogni qualvolta vi sia un ritardato pagamento dei contributi, risultante dalle registrazioni e dalle documentazioni obbligatorie regolarmente denunciate dal datore di lavoro, mentre l'evasione contributiva sussiste ogni qualvolta le già menzionate registrazioni o le denunce contributive mensili siano state omesse o occultate dal datore di lavoro ovvero siano non conformi al vero (in questo senso v., di recente, anche App. Torino, sent. n. 571/2023, r.g. n. 446/2023).
L'imputazione del rapporto di lavoro a datore di lavoro differente dall'effettivo ricade, alla luce dei suddetti principi, nella fattispecie dell'evasione, avendo la ricorrente del tutto omesso le registrazioni obbligatorie e le denunce dovute sulla base delle stesse, con evidente intento evasivo, ricavabile sia dall'occultamento in sé dei rapporti (nella loro realtà, come facenti capo alla apparente committente), sia dalla fittizia formalizzazione in capo all'apparente appaltatore. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, “l'omissione
o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo. E il fatto che l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento, restando il relativo accertamento intangibile in questa sede di legittimità se non nei casi di casi di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e succ. conf.)” (Cass., n. 20446/2022; cfr. Cass. SS.UU., n. 4808/2005; n. 10509/2012; n. 4188/2013, n. 17119/2015; n. 5281/2017; n. 10427/2018).
4. pagina 7 di 8 La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, pur dovendosi tener conto dell'accoglimento, per importo minimo e del tutto residuale, del capo di domanda relativo Contro alla compensazione con i contributi versati da per cui potrà riconoscersi la compensazione delle spese per il 5 %.
L'opponente va, pertanto, condannata a rifondere all' la residua frazione del 95 % CP_1 delle spese di lite che, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00) nonché del numero e del grado di complessità delle questioni trattate, già operata la compensazione, si liquida in € 2424,40 per la fase di studio, € 1615,95 per la fase introduttiva, € 3.000 per la fase di trattazione e istruttoria ed € 3000 per la fase decisionale, così complessivamente in € 10.040,35 per compensi, oltre spese generali forfettarie e accessori come per legge.
PQM
il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, definitivamente decidendo nel proc. n. 598/2021:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione per le ragioni di cui in motivazione, accerta il credito dell' al pagamento dei contributi obbligatori di cui al verbale CP_1 unico di accertamento e notificazione n. 2019007735/DDL del 30/10/2020 della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Novara, notificato in data 30/10/2020, nella misura di € 71.440,08;
2) rigetta l'opposizione nel resto;
3) compensa le spese fra le parti per il 5 % e condanna l'opponente a rifondere all' CP_1 la residua frazione del 95 %, liquidata complessivamente, già tenuto conto della compensazione, in € 10.040,35 per compensi, oltre spese generali forfettarie e accessori come per legge.
Novara, 19 giugno 2025
Il Giudice dott. Annalisa Boido
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