CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA AN, Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1115/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
L.r. Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi N. 16 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 257 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2186/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Preliminarmente parte ricorrente chiede l'inammissibilità della costituzione dell'Ufficio per tardività, si riporta nel resto al ricorso.
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato due avvisi di accertamento esecutivi per omesso o parziale versamento del tributo comunale sui rifiuti ed irrogazione delle sanzioni, emessi dal Comune di Lecce per gli anni d'imposta 2021 (prot. n. 304 del 17.02.2025) e 2022
(prot. n. 257 del 24.02.2025). Il tributo in argomento veniva richiesto in relazione ad una struttura produttiva utilizzata dalla società ricorrente per l'attività di autotrasporto e deposito merci per conto terzi, costituita da un locale ad uso ufficio ed un altro ad uso autorimessa e magazzino ubicati in Indirizzo_1 del comune di Lecce. La società, dopo aver evidenziato la presenza di sentenze che hanno già accolto analoghi ricorsi per i seguenti precedenti anni d'imposta: 2016 (CTP di primo grado di Lecce, sentenza n. 1536/18 confermata dalla sentenza di rigetto dell'appello, proposto dal Comune di Lecce, della CGT di secondo grado della
Puglia n. 1634/2024 passata in giudicato) e 2018 – 2019 – 2020 (CGT di primo grado di Lecce, sentenza n. 1673/2024 passata in giudicato), eccepiva i seguenti motivi di gravame:
1. Esenzione per i rifiuti speciali a contrappeso dell'obbligo di provvedere in proprio.
2. Imballaggi terziari quali rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
3. Assenza/divieto di servizio pubblico riguardo al magazzino.
4. Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e la condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio con propri scritti difensivi, depositati in data 28.11.2025, con le quali contestava quanto eccepito dalla società ricorrente e, per l'effetto, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Al termine dell'udienza di trattazione il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È ben noto alle parti che questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sui temi in questione, ancorché con riferimento a precedenti periodi d'imposta, attraverso l'emissione delle seguenti sentenze: n. 1536/2018 emessa con riferimento all'anno d'imposta 2016 dalla 3° sezione di questa Corte (confermata dalla CGT di secondo grado della Puglia con sentenza n. 1634/24 passata in giudicato); n. 1673/2024 emessa dalla 1° sezione di questa Corte in relazione agli anni d'imposta 2018 – 2019 – 2020 e passata in giudicato. Tutte le predette sentenze sono state prodotte in atti ed i relativi giudizi hanno visto il coinvolgimento delle stesse parti che hanno trattato le medesime questioni oggetto di discussione con l'odierno ricorso. Questo collegio condivide pienamente il contenuto dei motivi posti alla base delle decisioni dei predetti contenziosi ed in particolare di quelli contenuti nella sentenza n. 1673/2024 che per comodità espositiva vengono di seguito riproposti:” È bene sottolineare che l'art. 1 c. 649 L.147/2013 prevede espressamente che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali, senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e quota variabile. Invero, in tema di TARI,
l'esenzione dal pagamento dell'imposta è prevista per quelle superfici in cui si formano i rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente” a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la riduzione, ovvero l'esclusione, delle superfici tassabili opera anche per quei particolari “rifiuti speciali” costituiti dagli imballaggi terziari, non assimilati, né ex lege assimilabili, ai rifiuti urbani ordinari, affermandosi che agli imballaggi terziari si applica la disciplina di cui all'art. 62, c. 3, D. lgs. 507/93, che stabilisce l'esclusione delle superfici in cui
“…per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali” …” allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi…”.
Orbene, la società contribuente ha comprovato e documentato che:
1. svolge l'attività di autotrasporto e deposito di merci per conto terzi;
2. dal 24/07/2017 occupa l'immobile sito in Lecce alla Indirizzo_1, composto da mq. 1830 ad uso magazzino e da mq. 175 adibiti ad uffici e servizi igienici;
3. di quanto innanzi la società ha dato formale comunicazione all'ente impositore che, tuttavia, non ha ritenuto di effettuare alcun controllo in merito, pur avendone facoltà;
4. provvedere in proprio, in quanto tenuta per legge, all'avvio al recupero dei rifiuti prodotti – in via continuativa e prevalente – nel proprio magazzino, costituiti da scarti di imballaggi terziari: rifiuti speciali non assoggettabili agli urbani (in particolare disimballo delle merci per conto terzi, che accoglie nel proprio magazzino e trasporta nelle varie destinazioni). Trattasi di imballaggi terziari in quanto finalizzati a manipolare le merci e a salvaguardarle durante il trasporto. Essi derivano infatti dal disimballo delle merci trasportate;
5. ha indicato gli spazi soggetti a produrre rifiuti ordinari, per i quali ha dichiarato di aver regolarmente corrisposto gli importi richiesti (sul punto non vi è contestazione dell'ente resistente).
Dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente questa Corte trae pieno convincimento che nei periodi di imposta di riferimento sussistessero le condizioni per l'esenzione della tassa limitatamente all'area del magazzino (mq. 1830) in cui si producevano – in via continuativa e prevalente – rifiuti speciali, stante la natura degli imballaggi terziari prodotti ed il carattere funzionale del magazzino all'attività svolta dalla società, che ha peraltro indicato all'amministrazione i locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali in esenzione ed ha documentalmente dimostrato l'esistenza di contratti e costi sostenuti per lo smaltimento di tali rifiuti.
È opportuno sottolineare, infine, che il citato art. 1, c. 649, L. 147/2013, prevede espressamente che nella determinazione delle superfici assoggettabili a TARI non si tenga conto di quelle ove si formano rifiuti speciali, senza alcuna distinzione tra quota fissa e quota variabile, e che i rifiuti che si formano nelle aree produttive de quo, in quanto non assimilabili a quelli urbani, si pongono al di fuori della privativa comunale.”
Per quanto innanzi esposto il ricorso va accolto restando assorbita l'analisi di ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2000/00.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA AN, Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1115/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
L.r. Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi N. 16 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 257 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2186/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Preliminarmente parte ricorrente chiede l'inammissibilità della costituzione dell'Ufficio per tardività, si riporta nel resto al ricorso.
L'Ufficio si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato due avvisi di accertamento esecutivi per omesso o parziale versamento del tributo comunale sui rifiuti ed irrogazione delle sanzioni, emessi dal Comune di Lecce per gli anni d'imposta 2021 (prot. n. 304 del 17.02.2025) e 2022
(prot. n. 257 del 24.02.2025). Il tributo in argomento veniva richiesto in relazione ad una struttura produttiva utilizzata dalla società ricorrente per l'attività di autotrasporto e deposito merci per conto terzi, costituita da un locale ad uso ufficio ed un altro ad uso autorimessa e magazzino ubicati in Indirizzo_1 del comune di Lecce. La società, dopo aver evidenziato la presenza di sentenze che hanno già accolto analoghi ricorsi per i seguenti precedenti anni d'imposta: 2016 (CTP di primo grado di Lecce, sentenza n. 1536/18 confermata dalla sentenza di rigetto dell'appello, proposto dal Comune di Lecce, della CGT di secondo grado della
Puglia n. 1634/2024 passata in giudicato) e 2018 – 2019 – 2020 (CGT di primo grado di Lecce, sentenza n. 1673/2024 passata in giudicato), eccepiva i seguenti motivi di gravame:
1. Esenzione per i rifiuti speciali a contrappeso dell'obbligo di provvedere in proprio.
2. Imballaggi terziari quali rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
3. Assenza/divieto di servizio pubblico riguardo al magazzino.
4. Inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi.
Concludeva con la richiesta di annullamento degli atti impugnati e la condanna di parte avversa al pagamento delle spese di lite.
Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio con propri scritti difensivi, depositati in data 28.11.2025, con le quali contestava quanto eccepito dalla società ricorrente e, per l'effetto, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Al termine dell'udienza di trattazione il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È ben noto alle parti che questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sui temi in questione, ancorché con riferimento a precedenti periodi d'imposta, attraverso l'emissione delle seguenti sentenze: n. 1536/2018 emessa con riferimento all'anno d'imposta 2016 dalla 3° sezione di questa Corte (confermata dalla CGT di secondo grado della Puglia con sentenza n. 1634/24 passata in giudicato); n. 1673/2024 emessa dalla 1° sezione di questa Corte in relazione agli anni d'imposta 2018 – 2019 – 2020 e passata in giudicato. Tutte le predette sentenze sono state prodotte in atti ed i relativi giudizi hanno visto il coinvolgimento delle stesse parti che hanno trattato le medesime questioni oggetto di discussione con l'odierno ricorso. Questo collegio condivide pienamente il contenuto dei motivi posti alla base delle decisioni dei predetti contenziosi ed in particolare di quelli contenuti nella sentenza n. 1673/2024 che per comodità espositiva vengono di seguito riproposti:” È bene sottolineare che l'art. 1 c. 649 L.147/2013 prevede espressamente che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali, senza operare alcuna distinzione tra quota fissa e quota variabile. Invero, in tema di TARI,
l'esenzione dal pagamento dell'imposta è prevista per quelle superfici in cui si formano i rifiuti speciali “in via continuativa e prevalente” a condizione che i produttori ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È stato inoltre chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che la riduzione, ovvero l'esclusione, delle superfici tassabili opera anche per quei particolari “rifiuti speciali” costituiti dagli imballaggi terziari, non assimilati, né ex lege assimilabili, ai rifiuti urbani ordinari, affermandosi che agli imballaggi terziari si applica la disciplina di cui all'art. 62, c. 3, D. lgs. 507/93, che stabilisce l'esclusione delle superfici in cui
“…per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali” …” allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi…”.
Orbene, la società contribuente ha comprovato e documentato che:
1. svolge l'attività di autotrasporto e deposito di merci per conto terzi;
2. dal 24/07/2017 occupa l'immobile sito in Lecce alla Indirizzo_1, composto da mq. 1830 ad uso magazzino e da mq. 175 adibiti ad uffici e servizi igienici;
3. di quanto innanzi la società ha dato formale comunicazione all'ente impositore che, tuttavia, non ha ritenuto di effettuare alcun controllo in merito, pur avendone facoltà;
4. provvedere in proprio, in quanto tenuta per legge, all'avvio al recupero dei rifiuti prodotti – in via continuativa e prevalente – nel proprio magazzino, costituiti da scarti di imballaggi terziari: rifiuti speciali non assoggettabili agli urbani (in particolare disimballo delle merci per conto terzi, che accoglie nel proprio magazzino e trasporta nelle varie destinazioni). Trattasi di imballaggi terziari in quanto finalizzati a manipolare le merci e a salvaguardarle durante il trasporto. Essi derivano infatti dal disimballo delle merci trasportate;
5. ha indicato gli spazi soggetti a produrre rifiuti ordinari, per i quali ha dichiarato di aver regolarmente corrisposto gli importi richiesti (sul punto non vi è contestazione dell'ente resistente).
Dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente questa Corte trae pieno convincimento che nei periodi di imposta di riferimento sussistessero le condizioni per l'esenzione della tassa limitatamente all'area del magazzino (mq. 1830) in cui si producevano – in via continuativa e prevalente – rifiuti speciali, stante la natura degli imballaggi terziari prodotti ed il carattere funzionale del magazzino all'attività svolta dalla società, che ha peraltro indicato all'amministrazione i locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali in esenzione ed ha documentalmente dimostrato l'esistenza di contratti e costi sostenuti per lo smaltimento di tali rifiuti.
È opportuno sottolineare, infine, che il citato art. 1, c. 649, L. 147/2013, prevede espressamente che nella determinazione delle superfici assoggettabili a TARI non si tenga conto di quelle ove si formano rifiuti speciali, senza alcuna distinzione tra quota fissa e quota variabile, e che i rifiuti che si formano nelle aree produttive de quo, in quanto non assimilabili a quelli urbani, si pongono al di fuori della privativa comunale.”
Per quanto innanzi esposto il ricorso va accolto restando assorbita l'analisi di ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglie il ricorso e condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2000/00.