Art. 1. Articolo unico.
E' data facolta' al comune di Argenta di applicare, pel solo esercizio 1891, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tassa:
Tori L. 10 per ogni capo; buoi e manzi, manze e vacche, e vitelli slattati L. 4.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 18 dicembre 1891.
Reg. 182. Atti del Governo a f. 147. Mandillo.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.
G. Colombo.
E' data facolta' al comune di Argenta di applicare, pel solo esercizio 1891, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tassa:
Tori L. 10 per ogni capo; buoi e manzi, manze e vacche, e vitelli slattati L. 4.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1891.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addi' 18 dicembre 1891.
Reg. 182. Atti del Governo a f. 147. Mandillo.
Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli L. FERRARIS.
G. Colombo.