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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 812/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Kennedy 440, Barcellona Pozzo di Gotto, presso lo studio dell'Avv. Rocco
Bruzzese che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Consolare Valeria 6,
presso lo studio dell'Avv. Anna Gemellaro che la rappresenta e difende CP_1
per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: lesione personale (appello avverso la sentenza n. 476/22
R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 18 novembre 2022 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 476/22 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona P.G. aveva rigettato la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti della avente ad oggetto il risarcimento Controparte_1
1 dei danni da lui subiti in occasione di un sinistro verificatosi in data 15 novembre
2011 nella Via Centineo Portosalvo di Barcellona P.G.; il riferiva che, Pt_1
mentre percorreva alla guida della sua motoape tale strada, all'altezza dell'industria agrumaria GE, aveva perso il controllo del mezzo a causa di un'ampia e profonda buca del manto stradale, cappottando. Il mezzo aveva riportati danni e l'appellante aveva subito lesioni personali.
Con il primo motivo di gravame il censurava la sentenza impugnata per Pt_1
non avere il giudice di primo grado correttamente valutato le risultanze dell'istruttoria svolta;
in particolare, le dichiarazioni dei testimoni escussi avevano fornito riscontro alla ricostruzione della dinamica del sinistro descritta in citazione. Il teste aveva dichiarato di aver trovato la motoape del Tes_1
ribaltata ed appoggiata al muretto subito dopo il sinistro e anche il teste Pt_1
Tes_
aveva descritto in modo puntuale i luoghi, dando atto della presenza delle buche nella sede stradale e delle dimensioni delle stesse. Non poteva, peraltro, imputarsi al danneggiato la circostanza che alcun testimone fosse presente sui luoghi al momento del sinistro. Chiedeva quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'ente appellato al risarcimento dei danni per le lesioni personali da lui riportate, quantificati in € 20.000,00, e per i danni subiti dal mezzo, indicati in € 1.819,00.
, costituendosi, contestava la fondatezza delle Controparte_1
censure svolte dal e chiedeva il rigetto dell'appello. Pt_1
L'appello è infondato.
Il teste , ispettore di Polizia Municipale, ha riferito di essere Testimone_3
intervenuto sui luoghi il giorno successivo rispetto al sinistro, in data 16.11.2011,
a seguito della chiamata da parte di , genero dell'attore, e di Controparte_2 avere accertato, durante l'intervento, ..che sulla strada Centineo-Portosalvo, nei pressi dell'industria agrumaria GE (tratto pianeggiante), esistevano diverse buche nella sede stradale, fuori dal centro abitato, e che sul muro laterale della stessa strada e per terra vi erano tracce di un sinistro (strisciate per terra e sul muro, con tracce di vernice e sbriciolamento della muratura in cemento e pietra); le buche, di diametro di circa un metro e mezzo ciascuna, erano più di tre
e poste a distanza di tre-quattro metri l'una dall'altra; ha inoltre precisato che si
2 tratta di una zona molto trafficata per i camion che si recano presso l'industria agrumaria e di non aver riscontrato acqua presente nelle buche stradali.
Il teste , genero del , recatosi sui luoghi subito dopo Controparte_2 Pt_1
il sinistro, ha dichiarato di avere trovato la motoape semi ribaltata ed appoggiata al muretto, che è servito da argine;
..di avere visto la buca piena d'acqua piovana;
era una buca profonda e nel tratto interessato, vi erano altre due-tre buche ed il manto stradale si presentava deformato.
I testi hanno descritto la situazione dei luoghi;
la mancanza in atti di fotografie raffiguranti la strada, le buche del manto stradale, il mezzo del in Pt_1
posizione di quiete dopo il sinistro, tuttavia, unitamente alla assenza di testimoni presenti al momento del fatto, impedisce di comprendere l'esatta dinamica del sinistro, se le buche stradali fossero o meno visibili e, soprattutto, se il , Pt_1
con la diligenza adeguata alle condizioni dei luoghi, al mezzo da lui condotto (una motoape il cui equilibrio è certamente più precario di un'autovettura) abbia mantenuto una velocità moderata considerato anche l'orario (ore 17,00 del mese di novembre).
Si osserva, infatti, che la S.C. è costante nel ritenere che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca (Cass. Civ. Sez. 3, 20 luglio 2023 n. 21675), considerato anche che quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode
(Cass. Civ. Sez. 3, 9 maggio 2024 n. 12663).
La S.C. ha, inoltre, precisato che, in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass. Civ. Sez. 3, 18
3 dicembre 2024 n. 33129, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un per le CP_3
lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto;
cfr. anche Cass. Civ. Sez. 3, 18 luglio 2023 n. 20986).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 476/22 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento, a favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € 4.500,00 per compensi (€ 900,00
[...] fase studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1.200,00 fase trattazione, € 1.600,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 7 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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