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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 24 Marzo 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6049/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala CP_1 edictis;
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 rapp.ta e difesa dall' avv.to Gaetano Biasucci;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.09.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 9007182864, notificata in data 22.08.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 32820160001659604000 e n. 32820170004795909000 inerenti contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2015-2016-2017. A sostegno del proprio ricorso deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo per i contributi IVS, rilevando di non esser mai stato titolare di alcuna posizione CP_1
Esponeva, più in particolare: di aver presentato, in data 19.10.2012, denuncia presso la Camera di Commercio di Caserta, dichiarando che l'impresa “Esteban di Di Donato Davide”, iscritta nel registro delle imprese di Caserta al n. REA 242455, non fosse ad egli riconducibile non avendo mai presentato alcuna domanda di iscrizione presso la CCIIAA, né mai esercitato alcuna attività commerciale non riconoscendo, inoltre, la firma apposta sulla documentazione presentata presso il registro delle imprese in data 26.02.2008; di aver richiesto formalmente, in data 12.03.2015, la cancellazione della propria posizione CP_1 con l'annullamento di tutte le cartelle di pagamento ad essa imputate;
che, con sentenza n. 1001/2019, il Tribunale di S. Maria C.V. statuiva che la firma, apparentemente riconducibile al ricorrente, in realtà, era apocrifa, così come la compilazione del documento di iscrizione alla CCIA non poteva esser allo stesso attribuita, sicché, veniva, “accertata la mancanza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione separata, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente creditore a procedere in sede esecutiva sulla base degli importi relativi ai crediti contributivi di cui alle cartelle di pagamento”. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione della esecutività degli atti impugnati, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e delle suindicate cartelle ad essa sottese, vinte le spese con distrazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio gli Enti resistenti che con varie argomentazioni, resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. L' nel costituirsi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'opposizione ex CP_1 art. 24 D.lgs. 46/99; nel merito, rilevava, che la posizione previdenziale era stata cessata con decorrenza 1.02.2016, alla data di chiusura della Partita IVA, pertanto, con provvedimento del 14.06.2021 si era proceduto allo sgravio delle cartelle dovendosi ritenere, come dovute, soltanto parte della 1ª Rata dell'IVS 2016; concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi cessata materia del contendere con riferimento ai periodi successivi a febbraio 2016; rigettarsi il ricorso per la restante parte, con condanna al pagamento delle spese di lite. L' , invece, eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti il merito della controversia evidenziando la propria estraneità al processo di formazione del ruolo;
nel merito, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ECCEZIONI PRELIMINARI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA ADER In via preliminare, va vagliata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva LLEN
. Essa è fondata. Controparte_3
Invero, i motivi di ricorso attengono esclusivamente al merito della pretesa creditoria, di cui è unico titolare l'istituto previdenziale. MERITO – PAZIALE DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Nel merito, va premesso che, per come evincibile dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione e per come ribadito dall' in memoria di costituzione, la contribuzione CP_1 oggetto di causa riguarda la 1ª e 2ª Rata dell'IVS dovuta sul reddito minimale dell'anno 2015, la 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Rata dell'IVS dovuta sul minimale di reddito dell'anno 2016, ed infine, la 1ª e 2ª Rata dell'IVS dovuta sul minimale di reddito dell'anno 2017. All'atto della costituzione in giudizio l' ha depositato provvedimento di sgravio in CP_1 autotutela della contribuzione relativa all'intera annualità 2017, nonché al 2016, con eccezione della 1ª Rata dell'IVS 2016. In relazione a tali partite creditorie (relative al periodo successivo alla chiusura della partita IVA), allora, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, alla luce del provvedimento di sgravio in atti, non residua alcun interesse alla definizione in sede contenziosa della controversia. Residua, tuttavia, l'esame delle doglianze attoree con riguardo all'annualità 2015 e alla prima rata 2016 (antecedenti la chiusura della partita IVA). MERITO – ANNUALITÀ 2015 E 2016 In relazione alle pretese creditorie dell' per tali annualità il ricorso va, purtroppo, CP_1 respinto. Ed invero, è versata in atti prova della regolare notifica degli avvisi di addebito, avvenuta rispettivamente in data 12.05.16 e 12.02.18, dunque in epoca successiva alla conoscenza, da parte del ricorrente, dell'apertura a proprio nome dell'impresa “Esteban di Di Donato Davide”. Sul punto si richiamano, in quanto condivise, le motivazioni contenute nella sentenza n. 1001/2019 (in atti), a mente della quale “Il medesimo ragionamento, però, non può essere fatto in relazione agli avvisi di addebito indicati alle lettere da l) a m), essendo stati notificati tutti in epoca successiva al 19.11.2012, di talché la certezza definitivamente acquisita che non vi fossero i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e la pretesa contributiva non avendo mai richiesto l'iscrizione di alcuna ditta è un fatto non già sopravvenuto, ma preesistente alla notifica degli avvisi di addebito che, dunque, andavano opposti nei modi e nei termini di cui all'art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999. Donde, la cristallizzazione del credito contributivo ivi indicato ed il rigetto al riguardo della presente opposizione”. Ed infatti, è noto che l'art. 24 D.Lgs. n. 46/99 prevede un termine di 40 giorni (decorrente dalla notifica del titolo) espressamente qualificato come perentorio per proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo. Tale termine, per come precisato anche a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14692/07; n. 17978/08) è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Il concetto, del resto, è stato ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità: “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile” (Cass. n. 6713/22). Facendo concreta applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue che il ricorrente, ricevuta la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, avrebbe dovuto impugnarli nel termine indicato dalla legge, onde contestare il merito della pretesa creditoria. Al contrario, l'inerzia dell'istante, pur consapevole della frode perpetrata a suo nome, non consente in questa sede al Tribunale di vagliare il merito della pretesa, stante l'inutile decorso del termine previsto per l'instaurazione del giudizio. Come pure rilevato dalla Corte di cassazione, siffatta ricostruzione del sistema di impugnazione in materia di crediti previdenziali nemmeno fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per presunto contrasto con l'art. 24 Cost., dal momento che il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del Legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione. Non appare dirimente, in proposito, la richiesta di cancellazione indirizzata all' posto CP_1 lo specifico onere imposto dalla legge di impugnare le cartelle di pagamento nel termine perentorio di 40 giorni. SPESE DI LITE Le spese di lite, nel caso di specie vanno integralmente compensate tra le parti, atteso lo sgravio in autotutela (che è avvenuto in epoca precedente la notifica dell'intimazione), il parziale rigetto e tenuto conto, ad ogni modo, della peculiarità del caso oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle annualità 2017 e alla seconda rata anno 2016;
2) rigetta, nel resto, il ricorso;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.03.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 24 Marzo 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6049/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli e Itala CP_1 edictis;
, in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 rapp.ta e difesa dall' avv.to Gaetano Biasucci;
- resistenti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.09.2023 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2023 9007182864, notificata in data 22.08.2023, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 32820160001659604000 e n. 32820170004795909000 inerenti contributi IVS fissi/percentuale sul minimale per gli anni 2015-2016-2017. A sostegno del proprio ricorso deduceva l'insussistenza del presupposto impositivo per i contributi IVS, rilevando di non esser mai stato titolare di alcuna posizione CP_1
Esponeva, più in particolare: di aver presentato, in data 19.10.2012, denuncia presso la Camera di Commercio di Caserta, dichiarando che l'impresa “Esteban di Di Donato Davide”, iscritta nel registro delle imprese di Caserta al n. REA 242455, non fosse ad egli riconducibile non avendo mai presentato alcuna domanda di iscrizione presso la CCIIAA, né mai esercitato alcuna attività commerciale non riconoscendo, inoltre, la firma apposta sulla documentazione presentata presso il registro delle imprese in data 26.02.2008; di aver richiesto formalmente, in data 12.03.2015, la cancellazione della propria posizione CP_1 con l'annullamento di tutte le cartelle di pagamento ad essa imputate;
che, con sentenza n. 1001/2019, il Tribunale di S. Maria C.V. statuiva che la firma, apparentemente riconducibile al ricorrente, in realtà, era apocrifa, così come la compilazione del documento di iscrizione alla CCIA non poteva esser allo stesso attribuita, sicché, veniva, “accertata la mancanza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione separata, con conseguente declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente creditore a procedere in sede esecutiva sulla base degli importi relativi ai crediti contributivi di cui alle cartelle di pagamento”. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa sospensione della esecutività degli atti impugnati, dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata e delle suindicate cartelle ad essa sottese, vinte le spese con distrazione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio gli Enti resistenti che con varie argomentazioni, resistevano al ricorso chiedendone il rigetto. L' nel costituirsi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, la tardività dell'opposizione ex CP_1 art. 24 D.lgs. 46/99; nel merito, rilevava, che la posizione previdenziale era stata cessata con decorrenza 1.02.2016, alla data di chiusura della Partita IVA, pertanto, con provvedimento del 14.06.2021 si era proceduto allo sgravio delle cartelle dovendosi ritenere, come dovute, soltanto parte della 1ª Rata dell'IVS 2016; concludeva, dunque, chiedendo dichiararsi cessata materia del contendere con riferimento ai periodi successivi a febbraio 2016; rigettarsi il ricorso per la restante parte, con condanna al pagamento delle spese di lite. L' , invece, eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva in ordine alle questioni inerenti il merito della controversia evidenziando la propria estraneità al processo di formazione del ruolo;
nel merito, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ECCEZIONI PRELIMINARI – LEGITTIMAZIONE PASSIVA ADER In via preliminare, va vagliata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva LLEN
. Essa è fondata. Controparte_3
Invero, i motivi di ricorso attengono esclusivamente al merito della pretesa creditoria, di cui è unico titolare l'istituto previdenziale. MERITO – PAZIALE DECLARATORIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Nel merito, va premesso che, per come evincibile dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione e per come ribadito dall' in memoria di costituzione, la contribuzione CP_1 oggetto di causa riguarda la 1ª e 2ª Rata dell'IVS dovuta sul reddito minimale dell'anno 2015, la 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Rata dell'IVS dovuta sul minimale di reddito dell'anno 2016, ed infine, la 1ª e 2ª Rata dell'IVS dovuta sul minimale di reddito dell'anno 2017. All'atto della costituzione in giudizio l' ha depositato provvedimento di sgravio in CP_1 autotutela della contribuzione relativa all'intera annualità 2017, nonché al 2016, con eccezione della 1ª Rata dell'IVS 2016. In relazione a tali partite creditorie (relative al periodo successivo alla chiusura della partita IVA), allora, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, alla luce del provvedimento di sgravio in atti, non residua alcun interesse alla definizione in sede contenziosa della controversia. Residua, tuttavia, l'esame delle doglianze attoree con riguardo all'annualità 2015 e alla prima rata 2016 (antecedenti la chiusura della partita IVA). MERITO – ANNUALITÀ 2015 E 2016 In relazione alle pretese creditorie dell' per tali annualità il ricorso va, purtroppo, CP_1 respinto. Ed invero, è versata in atti prova della regolare notifica degli avvisi di addebito, avvenuta rispettivamente in data 12.05.16 e 12.02.18, dunque in epoca successiva alla conoscenza, da parte del ricorrente, dell'apertura a proprio nome dell'impresa “Esteban di Di Donato Davide”. Sul punto si richiamano, in quanto condivise, le motivazioni contenute nella sentenza n. 1001/2019 (in atti), a mente della quale “Il medesimo ragionamento, però, non può essere fatto in relazione agli avvisi di addebito indicati alle lettere da l) a m), essendo stati notificati tutti in epoca successiva al 19.11.2012, di talché la certezza definitivamente acquisita che non vi fossero i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e la pretesa contributiva non avendo mai richiesto l'iscrizione di alcuna ditta è un fatto non già sopravvenuto, ma preesistente alla notifica degli avvisi di addebito che, dunque, andavano opposti nei modi e nei termini di cui all'art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999. Donde, la cristallizzazione del credito contributivo ivi indicato ed il rigetto al riguardo della presente opposizione”. Ed infatti, è noto che l'art. 24 D.Lgs. n. 46/99 prevede un termine di 40 giorni (decorrente dalla notifica del titolo) espressamente qualificato come perentorio per proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo. Tale termine, per come precisato anche a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14692/07; n. 17978/08) è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Il concetto, del resto, è stato ribadito anche di recente dalla Corte di legittimità: “allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile” (Cass. n. 6713/22). Facendo concreta applicazione di tali principi al caso di specie, ne consegue che il ricorrente, ricevuta la notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, avrebbe dovuto impugnarli nel termine indicato dalla legge, onde contestare il merito della pretesa creditoria. Al contrario, l'inerzia dell'istante, pur consapevole della frode perpetrata a suo nome, non consente in questa sede al Tribunale di vagliare il merito della pretesa, stante l'inutile decorso del termine previsto per l'instaurazione del giudizio. Come pure rilevato dalla Corte di cassazione, siffatta ricostruzione del sistema di impugnazione in materia di crediti previdenziali nemmeno fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per presunto contrasto con l'art. 24 Cost., dal momento che il diritto di difesa del debitore è previsto e tutelato dalle norme di legge in esame, mentre rientra nelle facoltà discrezionali del Legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione. Non appare dirimente, in proposito, la richiesta di cancellazione indirizzata all' posto CP_1 lo specifico onere imposto dalla legge di impugnare le cartelle di pagamento nel termine perentorio di 40 giorni. SPESE DI LITE Le spese di lite, nel caso di specie vanno integralmente compensate tra le parti, atteso lo sgravio in autotutela (che è avvenuto in epoca precedente la notifica dell'intimazione), il parziale rigetto e tenuto conto, ad ogni modo, della peculiarità del caso oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle annualità 2017 e alla seconda rata anno 2016;
2) rigetta, nel resto, il ricorso;
3) compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.03.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli