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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/09/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1106/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, Parte_1 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4
, con il patrocinio dell'avv. DI LORETO PAOLO , elettivamente Parte_5 domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 44 61121 PESARO
Parte attrice in impugnazione di loco
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. FERRARA Controparte_1 EMANUELE ATTERITANO ANDREA ( ) PIAZZA C.F._1 VENEZIA 11 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARCHE, 1/3 00187 ROMA presso il difensore avv. FERRARA EMANUELE
pagina 1 di 6 Parte convenuta in impugnazione di lodo
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/03/2023 avente ad oggetto:
Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: dichiarare estinto il giudizio a spese compensate per rinuncia agli atti ritualmente accettata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La procedura arbitrale promossa da , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti della società Parte_4 Parte_5
sulla base della clausola Controparte_1
compromissoria di cui all'art.32 dello Statuto della società
[...]
, con richiesta da parte attrice di annullamento ovvero di Controparte_1
declaratoria di invalidità ed inefficacia della delibera assembleare del
28/01/2021, è stata definita con lodo 24/08/2022 con il quale il Collegio
Arbitrale, nelle persone dei signori Avvocati Barbara Scaramuccia, Giampiero
Rampinelli Rota e Roberto Trotti, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, ha dichiarato decaduta per tardività
l'impugnazione della delibera, e quindi assorbito l'esame delle ulteriori questioni, ponendo a carico di parte attrice le spese del procedimento.
Gli attori hanno impugnato il lodo con citazione notificata il 21/11/2022 pagina 2 di 6 rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti nel presente atto di impugnazione, dichiarare nullo e comunque invalido ed improduttivo di effetti il lodo arbitrale oggetto della presente impugnazione emesso a Brescia in data 24.8.2022 dal Collegio
Arbitrale indicato in epigrafe, con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
per la fase rescissoria:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le suesposte e documentate ragioni, annullare e, comunque, dichiarare invalida, inefficace ed improduttiva di effetti la delibera dell'assemblea dei soci assunta in data 28.1.2021 della società con sede legale in Desenzano del Garda (BS), Via Controparte_1
Colombare di Castiglione n. 1, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro
Imprese n. partita iva: in quanto assunta in P.IVA_1 P.IVA_2
violazione di legge ed approvata con il voto determinante di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., socio di maggioranza in palese conflitto di interessi con la stessa Controparte_1
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>
La società , costituendosi, così ha concluso: Controparte_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione: in via principale pagina 3 di 6 - respingere e rigettare l'avversa impugnazione del perché inammissibile Pt_6
e infondata, sotto ogni profilo, per tutte le ragioni esposte in atto;
in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta declaratoria di nullità del Lodo per ragioni diverse da quelle di cui all'art. 829,
I co., n. 10 c.p.c., accogliere le conclusioni come rassegnate nel Foglio di precisazione delle conclusioni depositato in arbitrato il 15 marzo 2022 e,
quindi,
A. In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza degli
Attori dal potere di impugnare la delibera dell'assemblea dei soci del 28
gennaio 2021 per tutte le ragioni indicate in atti;
B. in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda di parte attrice in quanto infondata per tutte le ragioni in fatto e in diritto indicate in atti;
C. in via istruttoria, per quanto occorrer possa, rigettare la richiesta di CTU
formulata dagli Attori nella memoria difensiva del 28 febbraio 2022 per tutte le ragioni indicate in atti;
D. in ogni caso, condannare gli Attori alla rifusione, in favore della Convenuta,
di tutte le spese relative al presente procedimento arbitrale, ivi comprese le spese di costituzione e funzionamento del Tribunale Arbitrale nonché delle competenze professionali inerenti il procedimento, oltre ogni accessorio di pagina 4 di 6 legge.
in ogni caso
- condannare gli Attori alla rifusione di spese, competenze e onorari del presente procedimento.>>
In data 26/04/2023 la parte attrice in impugnazione di lodo ha depositato agli atti pec di accettazione e avvenuta notifica dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio.
In data 28/04/2023 la parte convenuta in impugnazione di lodo ha depositato agli atti messaggio di posta elettronica certificata di notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, del 27 aprile 2023, della seguente consistenza:
- Ricevuta di accettazione;
- Ricevute di avvenuta consegna agli Avv.ti Di Loreto e Guardati contenenti:
o Atto di accettazione dell'altrui rinuncia del 27 aprile 2023 di Controparte_1
, firmata digitalmente (formati .p7m e .pdf);
[...]
o Relata di notifica, firmata digitalmente (formati .p7m e .pdf).
Disposto il rinvio d'ufficio della causa dall'udienza originariamente fissata per la data del 16/07/2025 a quella del 9/09/2025, e stabilita la celebrazione di quest'ultima con modalità cartolare, con nota 15/09/2025 la parte convenuta in impugnazione di lodo ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio senza pagina 5 di 6 alcuna statuizione sulle spese, perché non necessaria.
Come rilevato nella predetta nota, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo, (i) il 26 aprile 2023, gli Attori hanno notificato a mezzo pec la rinuncia agli atti del presente giudizio alla Convenuta;
(ii) il 27 aprile 2023, la
Convenuta ha notificato, sempre a mezzo pec, la relativa accettazione;
(iii)
rinuncia e accettazione sono già state depositate dalla Convenuta con nota di deposito del 28 aprile 2023 e dagli Attori con nota di deposito del 26 aprile
2023.
Va pertanto accolta la comune richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ex art.306 cpc, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara ex art.306 cpc l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti accettata;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1106/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, Parte_1 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4
, con il patrocinio dell'avv. DI LORETO PAOLO , elettivamente Parte_5 domiciliato in VIA SAN FRANCESCO 44 61121 PESARO
Parte attrice in impugnazione di loco
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. FERRARA Controparte_1 EMANUELE ATTERITANO ANDREA ( ) PIAZZA C.F._1 VENEZIA 11 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA MARCHE, 1/3 00187 ROMA presso il difensore avv. FERRARA EMANUELE
pagina 1 di 6 Parte convenuta in impugnazione di lodo
e posta in decisione all'udienza collegiale del 15/03/2023 avente ad oggetto:
Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: dichiarare estinto il giudizio a spese compensate per rinuncia agli atti ritualmente accettata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La procedura arbitrale promossa da , Parte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 [...]
e nei confronti della società Parte_4 Parte_5
sulla base della clausola Controparte_1
compromissoria di cui all'art.32 dello Statuto della società
[...]
, con richiesta da parte attrice di annullamento ovvero di Controparte_1
declaratoria di invalidità ed inefficacia della delibera assembleare del
28/01/2021, è stata definita con lodo 24/08/2022 con il quale il Collegio
Arbitrale, nelle persone dei signori Avvocati Barbara Scaramuccia, Giampiero
Rampinelli Rota e Roberto Trotti, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, ha dichiarato decaduta per tardività
l'impugnazione della delibera, e quindi assorbito l'esame delle ulteriori questioni, ponendo a carico di parte attrice le spese del procedimento.
Gli attori hanno impugnato il lodo con citazione notificata il 21/11/2022 pagina 2 di 6 rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte di appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti nel presente atto di impugnazione, dichiarare nullo e comunque invalido ed improduttivo di effetti il lodo arbitrale oggetto della presente impugnazione emesso a Brescia in data 24.8.2022 dal Collegio
Arbitrale indicato in epigrafe, con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
per la fase rescissoria:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le suesposte e documentate ragioni, annullare e, comunque, dichiarare invalida, inefficace ed improduttiva di effetti la delibera dell'assemblea dei soci assunta in data 28.1.2021 della società con sede legale in Desenzano del Garda (BS), Via Controparte_1
Colombare di Castiglione n. 1, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro
Imprese n. partita iva: in quanto assunta in P.IVA_1 P.IVA_2
violazione di legge ed approvata con il voto determinante di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t., socio di maggioranza in palese conflitto di interessi con la stessa Controparte_1
in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>
La società , costituendosi, così ha concluso: Controparte_1
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione: in via principale pagina 3 di 6 - respingere e rigettare l'avversa impugnazione del perché inammissibile Pt_6
e infondata, sotto ogni profilo, per tutte le ragioni esposte in atto;
in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta declaratoria di nullità del Lodo per ragioni diverse da quelle di cui all'art. 829,
I co., n. 10 c.p.c., accogliere le conclusioni come rassegnate nel Foglio di precisazione delle conclusioni depositato in arbitrato il 15 marzo 2022 e,
quindi,
A. In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza degli
Attori dal potere di impugnare la delibera dell'assemblea dei soci del 28
gennaio 2021 per tutte le ragioni indicate in atti;
B. in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda di parte attrice in quanto infondata per tutte le ragioni in fatto e in diritto indicate in atti;
C. in via istruttoria, per quanto occorrer possa, rigettare la richiesta di CTU
formulata dagli Attori nella memoria difensiva del 28 febbraio 2022 per tutte le ragioni indicate in atti;
D. in ogni caso, condannare gli Attori alla rifusione, in favore della Convenuta,
di tutte le spese relative al presente procedimento arbitrale, ivi comprese le spese di costituzione e funzionamento del Tribunale Arbitrale nonché delle competenze professionali inerenti il procedimento, oltre ogni accessorio di pagina 4 di 6 legge.
in ogni caso
- condannare gli Attori alla rifusione di spese, competenze e onorari del presente procedimento.>>
In data 26/04/2023 la parte attrice in impugnazione di lodo ha depositato agli atti pec di accettazione e avvenuta notifica dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio.
In data 28/04/2023 la parte convenuta in impugnazione di lodo ha depositato agli atti messaggio di posta elettronica certificata di notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, del 27 aprile 2023, della seguente consistenza:
- Ricevuta di accettazione;
- Ricevute di avvenuta consegna agli Avv.ti Di Loreto e Guardati contenenti:
o Atto di accettazione dell'altrui rinuncia del 27 aprile 2023 di Controparte_1
, firmata digitalmente (formati .p7m e .pdf);
[...]
o Relata di notifica, firmata digitalmente (formati .p7m e .pdf).
Disposto il rinvio d'ufficio della causa dall'udienza originariamente fissata per la data del 16/07/2025 a quella del 9/09/2025, e stabilita la celebrazione di quest'ultima con modalità cartolare, con nota 15/09/2025 la parte convenuta in impugnazione di lodo ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio senza pagina 5 di 6 alcuna statuizione sulle spese, perché non necessaria.
Come rilevato nella predetta nota, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo, (i) il 26 aprile 2023, gli Attori hanno notificato a mezzo pec la rinuncia agli atti del presente giudizio alla Convenuta;
(ii) il 27 aprile 2023, la
Convenuta ha notificato, sempre a mezzo pec, la relativa accettazione;
(iii)
rinuncia e accettazione sono già state depositate dalla Convenuta con nota di deposito del 28 aprile 2023 e dagli Attori con nota di deposito del 26 aprile
2023.
Va pertanto accolta la comune richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ex art.306 cpc, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
dichiara ex art.306 cpc l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti accettata;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 6 di 6