Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2025, proposto da
Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC), Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Associazione WWF Italia ETS, LNDC Animal Protection Associazione di Promozione Sociale, Associazione LIPU Lega Italiana Protezione degli LI e Associazione ENPA Ente Nazionale Protezione Animali (odv), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Federazione Italiana della Caccia e ANUU Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Regionale della Regione IA n. 335/2025, seduta n. 3929 del 10.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. C) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della Legge 157/92 delle specie fringuello (IN Coelebs) e storno (RN vulgaris). Stagione venatoria 2025/26”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione IA, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Federazione Italiana della Caccia e di ANUU Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe sei associazioni ambientaliste hanno impugnato: 1) la deliberazione della giunta regionale della Regione IA n. 335/2025, seduta n. 3929 del 10.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. C) della Direttiva 2009/147/CE e dell’art. 19-bis della Legge 157/92 delle specie fringuello (IN Coelebs) e storno (RN vulgaris). Stagione venatoria 2025/26”; 2) il parere di ISPRA del 16.1.2025 ed il nulla osta del 12.6.2025, prot. DAR 9894 alla tabella di riparto dei quantitativi.
Espongono: - che, in data 18.11.2024, la Regione IA chiedeva ad ISPRA di esprimere un parere sulla “piccola quantità” di uccelli, delle specie protette storno e fringuello, per poterne autorizzare la caccia in deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva LI del 2009 e dell’articolo 19- bis della legge 157/1992; - che, nel parere del 16.1.2025, ISPRA, pur premettendo che non sarebbe possibile “determinare la piccola quantità in modo scientificamente attendibile, a causa della mancanza di dati affidabili per una serie di parametri demografici che dovrebbero essere raccolti in una vasta area geografica che ricomprende diversi Paesi europei ed extra europei” , nondimeno affermava che i quantitativi proposti dalla Regione IA (230.242 storni e 581.302 fringuelli prelevabili nell’autunno 2025 in Italia) possono essere considerati “contenuti” e che, quindi, si tratterebbe di quantità “relativamente piccole” , tali da non comportare “significativi rischi di impatto demografico sulle popolazioni complessive delle due specie, sempre se considerate a scala europea” ; - che i quantitativi di uccelli protetti cacciabili nella Regione IA è stato poi suddiviso, mediante un semplice calcolo numerico (numero uccelli diviso numero di cacciatori regionali) dalla Conferenza Stato Regioni, con deliberazione del 12 giugno 2025, tra le regioni che avevano manifestato l’intenzione di autorizzare le deroghe; - che ai 12.371 cacciatori liguri sono toccati 11.058 storni e 25.984 fringuelli; - che, pertanto, con la deliberazione di giunta regionale n. 335/2025 del 10.7.2025 la Regione IA autorizzava la caccia, in deroga al divieto stabilito ex lege, delle specie NG (IN coelebs) e RN (RN vulgaris) per la stagione venatoria 2025/2026, con avvio al 1° ottobre 2025.
Svolta una premessa sul quadro normativo applicabile al prelievo in deroga delle specie non cacciabili, a sostegno del gravame hanno dedotto otto motivi di ricorso, come segue.
A. Quanto al parere ISPRA
1. Illegittimità per violazione dell’articolo 9, par. 1), lett. c) della direttiva 2009/147/CE – difetto di motivazione – eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e del grave difetto di istruttoria – violazione del principio di precauzione.
Il parere di ISPRA sarebbe affetto da difetto di istruttoria quanto a) alla determinazione della piccola quantità, alla luce della giurisprudenza europea ed italiana, che ha stabilito che la piccola quantità consiste nell’1% della mortalità naturale delle popolazioni interessate, considerando il trend demografico delle specie bersaglio; b) ad un’omessa, autonoma valutazione dei dati forniti dalla Regione IA; c) alla disponibilità di dati, relativi ai paesi UE ed extra UE, concernenti le aree di origine degli uccelli che raggiungono l’Italia, il numero di coppie nidificanti nelle aree di origine nell’anno precedente a quello in cui si intende chiedere la deroga, la frazione di uccelli che, dalle aree di origine, raggiungono l’Italia, la produttività media delle coppie nidificanti nella stagione precedente a quella in cui si intende autorizzare la deroga, nonché la mortalità naturale; d) alla pretermissione del principio di precauzione, che postula la prevalenza delle esigenze di tutela avanzata e preventiva.
B. Quanto alla deliberazione della Conferenza Stato Regioni del 12.6.2025.
2. Errata applicazione e violazione dell’articolo 19 bis della legge 157/1992, comma 3 – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione - Illegittimità in via derivata.
Anche la deliberazione della Conferenza Stato Regioni del 12.6.2025 sarebbe affetta da difetto di istruttoria e di motivazione, giacché la ripartizione tra le regioni interessate del numero di capi prelevabili sarebbe il frutto di un mero calcolo matematico, senza alcuna valutazione di congruità circa la quantità di uccelli abbattibili a livello nazionale.
C. Quanto alla DGR 335/2025.
3. Illegittimità per violazione dell’articolo 19 bis della legge 157/1992, dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, difetto di motivazione e/o motivazione del tutto insufficiente, errata e non pertinente.
La misura attivata non avrebbe alcun carattere di eccezionalità, ma punterebbe, surrettiziamente, ad introdurre, anno per anno, una disciplina giuridica stabilmente sostitutiva di quella generale, di divieto di caccia delle specie protette.
4. Illegittimità per violazione dell’articolo 19 bis della legge 157/1992, dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, difetto di motivazione e/o motivazione del tutto insufficiente, errata e non pertinente.
A sorreggere la deroga di carattere eccezionale sarebbero richiamate tradizioni e prassi – anche culinarie – liguri, ovvero possibili benefici di carattere ambientale ed economico, che, come già affermato dalla giurisprudenza comunitaria, non possono giustificare giuridicamente la deroga al divieto di caccia al fringuello ed allo storno.
5. Violazione dell’articolo 9, par. 1) lett. c) della direttiva 2009/147/CE – Difetto di motivazione (quanto alla omessa dimostrazione di altre soluzioni soddisfacenti).
La Regione non motiverebbe alcunché circa la assenza di soluzioni alternative soddisfacenti idonee ad evitare il ricorso alla deroga.
6. Violazione dell’articolo 9, par. 1) lett. c) della direttiva 2009/147/CE – Violazione dell’articolo 19 bis , comma 3, della legge 157/1992 - Difetto di motivazione – eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta.
L’articolo 9, paragrafo 1, lett. c.) della direttiva 2009/147/CE subordina l’esercizio della deroga a condizioni “rigidamente controllate” e non a semplici, ordinari, “controlli” e “particolari forme di vigilanza”, onde la più permissiva legislazione nazionale dovrebbe essere disapplicata.
In particolare, non sarebbero sufficienti le misure di limitazione delle attività di caccia svolte in deroga alle regole generali (numero massimo di catture giornaliere e stagionali; giornate di caccia per cacciatore; scheda regionale per l’annotazione dei capi abbattuti), né le misure di controllo, che, trattandosi di attività in deroga, dovrebbero essere rafforzate, e non potrebbero esaurirsi nella mera rendicontazione dei capi abbattuti dal singolo cacciatore.
7. Violazione dell’articolo 19 bis della legge 157/1992 e dell’articolo 9, par. 1), lett. c) della direttiva 2009/147/CE.
L’articolo 19 bis della legge n. 157/1992 stabilisce che le deroghe “non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione” , come nel caso dello storno, che non gode di uno status di conservazione favorevole.
8. Illegittimità per violazione dell’articolo 9, paragrafo 1), lett. c) della direttiva 2009/147/CE.
Non sarebbe consentita la possibilità di un prelievo selettivo, stante la pratica impossibilità di distinguere le specie del fringuello e della peppola.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l’ISPRA Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e la Regione IA, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con atto di intervento ad opponendum si sono costituite in giudizio anche la Federazione Italiana della Caccia e la ANUU – Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, instando per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 25.9.2025, n. 241 la sezione ha accolto l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Giova premettere come, nonostante sia trascorsa la stagione venatoria in cui è stata autorizzata la caccia in deroga al fringuello ed allo storno (dal 1° ottobre al 16 novembre 2025), sussista da entrambe le parti l’interesse - anche soltanto strumentale o morale - alla decisione della causa, ai fini dell’accertamento della regola di diritto conformativa della futura attività amministrativa, trattandosi di questione suscettibile di ripresentarsi periodicamente in occasione di ogni stagione venatoria, mediante l’adozione di provvedimenti con efficacia limitata per un tempo incompatibile con la fisiologica durata del processo amministrativo.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto, sotto il profilo, già evidenziato nell’ordinanza cautelare della sezione 25.9.2025, n. 241, concernente l’assenza, nella deliberazione della Giunta Regionale della Regione IA n. 335/2025, di obiettive ragioni giustificative dell’autorizzazione al prelievo in deroga delle specie fringuello (IN coelebs) e storno (RN vulgaris), riconducibili a quelle tassativamente previste in astratto dalla direttiva “uccelli” 30.11.2009, n. 2009/147/CE.
Vale la pena di rammentare che, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, le due specie in oggetto sono tra quelle che non possono essere fatte oggetto di autorizzazione di atti di caccia da parte della legislazione nazionale italiana, ex art. 7 della direttiva: la specie IN coelebs in quanto menzionata nell’allegato I alla direttiva, non richiamato nell’art. 7, che ammette la possibilità di autorizzare atti di caccia delle sole specie elencate all'allegato II parte A e parte B; la specie RN vulgaris in quanto menzionata nell’allegato II parte B tra quelle che possono essere cacciate “soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate” : e, nel caso di specie, nella tabella di cui all’allegato II, l’Italia non figura tra gli Stati che possono autorizzarne la caccia ex art. 7 paragrafo 3 della direttiva.
Nondimeno, nella fattispecie la Regione IA ha attivato il prelievo in deroga delle specie fringuello e storno ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c), direttiva 2009/147/CE, facendo leva sullo scopo di “salvaguardare una caccia tradizionale fortemente radicata nel territorio, non solo per quanto attiene alla tecnica venatoria, ma anche quale retaggio storico, culturale e folcloristico, nonché quale componente gastronomica tipica della cucina rurale” .
Occorre preliminarmente circoscrivere bene il thema decidendum .
Questo giudice non è chiamato a decidere se – come afferma la Regione, e come invece negano le associazioni ricorrenti - la caccia al fringuello e allo storno abbia in IA “un peso culturale rilevante”, e se, come tale, essa sia “meritevole” di essere salvaguardata “in deroga”: tale questione postula infatti l’applicazione di concetti culturali, di natura metagiuridica, trattandosi di valutare se una tradizione – peraltro, contra legem - in tal senso effettivamente esista, se essa sia “meritevole” di essere tramandata e, ancora, se possa dirsi tuttora viva ed operante e non sia invece andata perduta per desuetudine, considerato che “sono ormai 20 anni che Regione IA non adotta provvedimenti di deroga ai sensi dell’art. 9, par. 1, lett. c), direttiva 2009/147/CE per consentire la caccia alle specie in questione” (così la memoria Federcaccia 19.9.25, p. 9/19; nello stesso senso la memoria regionale 19.9.2025, p. 9/15).
Si tratta invece di stabilire, da un punto di vista strettamente giuridico, se un tipo tradizionale di caccia a fini ricreativi diffuso a livello regionale e con un peso culturale in tesi rilevante possa essere ricondotto ad una forma di “impiego misurato” di determinati uccelli in piccole quantità ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. c) della direttiva 30.11.2009, n. 2009/147/CE, al fine di derogare al generale divieto di caccia di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva.
Già si è visto, infatti, che la legislazione nazionale italiana non può autorizzare atti di caccia nei confronti delle due specie ai sensi dell’art. 7 della direttiva.
Ritiene il collegio che alla questione debba darsi risposta negativa, sussistendo tra gli artt. 5 e 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30/11/2009, n. 2009/147/CE un chiarissimo rapporto di regola ed eccezione.
In particolare, ai sensi dell’art. 5 della direttiva, “Fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto: a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote; d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva; e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura” .
Una prima osservazione – sulla quale si tornerà in seguito – riguarda il fatto che, sebbene l’art. 5 della direttiva li vieti entrambi, i concetti di “atto di caccia” mediante uccisione o mediante cattura (dal latino capio, is, cēpi, captum capĕre : prendere, fare prigioniero) sono tenuti ben distinti dalla direttiva (cfr. le lettere a) ed e) sopra citate, nonché l’art. 6 della direttiva).
L’art. 9 della direttiva, recepito nell’art. 19- bis della legge 11.2.1992, n. 157, che ad esso rinvia, contiene la disciplina delle ipotesi di “deroga” al divieto generale di cui al precedente art. 5, e così dispone: “1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. 2 Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare: a) le specie che formano oggetto delle medesime; b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate; d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; e) i controlli che saranno effettuati […]” .
Come detto, si tratta di un rapporto di regola (il divieto di atti di caccia mediante uccisione, cattura e detenzione – art. 5 della direttiva) ed eccezione (le deroghe ex art. 9), sicché occorre partire dalla considerazione che non si tratta tanto di “contemperare” diversi interessi in conflitto, quanto di verificare se la disposta deroga rientri nelle ipotesi previste dall’art. 9 della direttiva, che sicuramente sono eccezionali, e dunque tassative e di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. cod. civ.).
Ed allora occorre dire che, mentre il divieto generale (artt. 5 e 7) concerne l’uccisione, la cattura e la detenzione delle specie protette, e mentre l’art. 9 paragrafo 1 lett. a) consente senz’altro, in considerazione di determinati, superiori interessi (quali, in primis, la salute e la sicurezza pubblica), la caccia mediante uccisione delle spese protette, l’artt. 9 paragrafo 1 lett. c) della direttiva, richiamato dalla Regione, ammette la deroga “per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità” .
Ora, volendo interpretare le parole utilizzate dalla direttiva secondo il senso fatto palese dal loro significato “proprio” e dalla loro connessione (art. 12 disp. prel. cod. civ.), occorre considerare che l’espressione “altri [id est, ulteriori, n.d.r.] impieghi misurati” segue “la cattura” e “la detenzione”, ma non l’uccisione, che non viene neppure menzionata (essendo oggetto precipuo della deroga di cui alla precedente lettera a), sicché a nessun costo può ritenersi che un atto di caccia mediante uccisione di uccelli di una determinata specie protetta possa integrare un loro “impiego” (= utilizzo), men che meno “misurato” - qualunque cosa ciò possa voler dire - autorizzabile in deroga al divieto generale di cui agli artt. 5 e 7 paragrafo 3 della direttiva.
Né potrebbe sostenersi che nel concetto di cattura debba ritenersi ricompreso quello di uccisione.
Anche a voler prescindere dal significato proprio delle due parole - l’uccisione e la cattura essendo concetti che il senso comune considera tra loro alternativi - sta di fatto che, come osservato sopra, la direttiva li tiene logicamente ben distinti tra gli “atti di caccia” menzionati, citandoli sempre separati dalla particella disgiuntiva “o”, sia nell’enunciazione della regola (cfr. l’art. 5 paragrafo 1 lett. a), che vieta “di ucciderli o di catturarli” , nonché l’art. 7 paragrafi 2 e 3), che nell’enunciazione delle eccezioni (cfr. l’art. 9 paragrafo 2 lett. b), a mente del quale le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare “i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati” ).
In tal senso deve necessariamente concludersi che, ferme le possibili eccezioni al divieto di uccisione di specie protette in assenza di “altre soluzioni soddisfacenti” per le ragioni di superiore - in quanto così direttamente individuato dal legislatore europeo - interesse generale di cui art. 9, paragrafo 1 lett. a) (salute e sicurezza pubblica, sicurezza aerea, prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, protezione della flora e della fauna), l’intento di dare continuità ad una pratica venatoria tradizionale fortemente radicata in un determinato territorio non possa giustificare la “necessità” di una deroga ex art. 9, paragrafo 1 lett. c) della direttiva «LI», in quanto la “uccisione” di esemplari di una specie protetta non può mai integrare un “impiego”, giacché nell’ambito degli atti di caccia tale termine è considerato dalla direttiva, in un’ottica eccezionale di deroga, complementare alla sola cattura ed alla detenzione, ma non alla uccisione.
Donde la fondatezza del terzo e del quarto motivo di ricorso, con i quali è contestata la sussistenza delle eccezionali condizioni previste dall’art. 9 paragrafo 1 lett. c della direttiva 30.11.2009, n. 2009/147/CE per poter autorizzare in deroga la caccia alle specie protette dello storno e del fringuello.
E tutto ciò, a prescindere dal numero di esemplari che rappresentano la “piccola quantità”, e dalla legittimità del parere di ISPRA e della ripartizione del quantitativo di uccelli protetti cacciabili operata dalla Conferenza Stato Regioni tra quelle che avevano manifestato l’intenzione di autorizzare le deroghe in tal senso.
Né tale soluzione appare in contrasto con quella giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. (cfr., p.e., Corte di giustizia Comunità Europee, Sez. VI, Sent., 16/10/2003, n. 182/02) secondo la quale la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali e ricreativi “può” corrispondere ad un impiego misurato autorizzato ai sensi dell’art. 9 par. 1 lett. c) della citata direttiva: giurisprudenza che dev’essere opportunamente contestualizzata (come visto, l’art. 7 paragrafo 3 della direttiva consente alle legislazioni nazionali di “alcuni” Stati membri di autorizzare atti di caccia nei confronti delle specie elencate all'allegato II, parte B, come lo storno) e che non è affatto smentita, a patto di precisare che tale caccia in deroga può esplicarsi soltanto mediante cattura, detenzione o altro “impiego”, ma giammai mediante uccisione delle specie protette, che è autorizzabile in deroga soltanto nelle ipotesi di cui all’art. 9 paragrafo 1 lett. a) della direttiva, ovvero per superiori “necessità” di interesse pubblico, non certo per recessive finalità individuali di carattere amatoriale, ricreativo o culinario.
Del resto, se proprio occorre trovare un significato giuridico all’aggettivo “misurato”, predicato dell’“impiego” di determinati uccelli in piccole quantità, questo non può che rinvenirsi nel rapporto di proporzionalità e adeguatezza tra fine perseguito e mezzo utilizzato: nel senso che, se l’uccisione di specie protette costituisce certamente una soluzione accettabile e misurata in vista di superiori “necessità” di interesse “pubblico” (la deroga di cui all’art. 9 paragrafo 1 lett. a), certamente non lo è rispetto ad attività individuali di carattere meramente ricreativo e amatoriale, per quanto radicate nelle tradizioni locali.
Dunque, la volontà di salvaguardare una forma di caccia tradizionale con il fucile non può costituire un “impiego misurato” di determinate specie protette ex art. 9 paragrafo 1 lett. c) della direttiva 30.11.2009, n. 2009/147/CE, vuoi perché, postulando l’uccisione degli uccelli, tale atto di caccia esorbita dal concetto di “impiego”; vuoi perché il fine perseguito, di carattere ricreativo ed amatoriale, eccede quelli di interesse “generale” per i quali soltanto è consentito abbattere specie protette, e dunque non è neppure “misurato”.
Si tratta di una conclusione già compiutamente rappresentata da ISPRA alla Regione IA nel corso dell’istruttoria, laddove, nella relazione tecnica 16.5.2024 sul calcolo della “piccola quantità”, ha concluso nel senso che “per consentire la caccia nei confronti di specie protette, in alternativa al ricorso alle deroghe di cui alla lettera c del comma 1 dell’art. 9 della direttiva 2009/147/CE, si dovrebbe piuttosto richiedere un ampliamento dell’elenco delle specie cacciabili attraverso una modifica dell’Allegato II della citata direttiva. Una tale richiesta risulterebbe più sostenibile sul piano tecnico soprattutto nel caso di specie, come lo storno, già oggetto di prelievo venatorio in altri Stati Membri dell’Unione Europea” (cfr. doc. 6 delle produzioni 1.9.2025 di parte ricorrente, p. 6/7).
Ma il ricorso è fondato anche sotto il distinto profilo della omessa dimostrazione della condizione generale della assenza di “altre soluzioni soddisfacenti” ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 della direttiva LI (motivo n. 5), dove l’aggettivo “soddisfacenti” evoca ancora una volta il principio comunitario di proporzionalità e adeguatezza tra mezzo e fine.
In proposito la sezione, con la sentenza 1.8.2018, n. 668, non riformata sul punto dalla sentenza del Consiglio di Stato, IV, 31.1.2024, n. 982, nel respingere il ricorso della Regione IA avverso la nota ISPRA n. 26747/T –A61 del 31.5.2017 (che aveva espresso parere sfavorevole al prelievo in deroga, ed omesso la determinazione della cd. “piccola quantità” nei confronti, tra l’altro, delle specie storno e fringuello), ha già affermato che, quand’anche la caccia amatoriale agli uccelli selvatici possa giustificare il prelievo in deroga ai sensi dell’art. 9 della direttiva, ciò possa avvenire soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, di talché la caccia alle specie protette esaurisca del tutto la possibilità di caccia amatoriale all’avifauna: “in altre parole poiché l’esigenza di caccia amatoriale può essere soddisfatta, di norma, mediante il prelievo di qualsiasi specie avicola non protetta normalmente sussisteranno rispetto al prelievo di specie protette soluzioni alternative soddisfacenti consistenti, appunto, nel prelievo venatorio di specie non protette”.
E nel caso di specie la Regione, nella deliberazione di giunta regionale n. 335/2025, non ha evidenziato alcuna circostanza speciale che giustifichi il prelievo venatorio a fini amatoriali di specie protette, che non possa essere soddisfatta altrimenti, ovvero mediante il prelievo venatorio di specie non protette (cfr., in tal senso, anche l’ordinanza del Consiglio di Stato 31.10.2025, n. 3968, che, nel riformare un’ordinanza cautelare di primo grado del T.A.R. Lombardia su questione analoga, ha considerato “che i dubbi relativi alla sussistenza del requisito pregiudiziale di legittimità della caccia in deroga ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE, costituito appunto dalla assenza di altre soluzioni soddisfacenti, implica la possibile illegittimità della impugnata delibera della Giunta Regionale della Lombardia a prescindere dal numero di esemplari che rappresentano la “piccola quantità” ) .
Le spese seguono come di regola la soccombenza nei confronti della Regione IA, e sono liquidate in dispositivo, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della giunta regionale della Regione IA n. 335/2025 del 10.7.2025.
Condanna la Regione IA al pagamento, in favore delle associazioni ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA LL, Presidente
LO LI, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LI | CA LL |
IL SEGRETARIO