TAR Genova, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 59
TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
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Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 9, par. 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della Legge 157/92

    Il Tribunale ha ritenuto che l'uccisione di specie protette per finalità ricreative o tradizionali non rientri tra gli 'impieghi misurati' consentiti dall'art. 9, par. 1, lett. c) della direttiva. Tali deroghe sono ammissibili solo per cattura o detenzione, mentre l'uccisione è ammessa solo per le ragioni di interesse pubblico superiore di cui all'art. 9, par. 1, lett. a). Inoltre, la Regione non ha dimostrato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti, come previsto dalla stessa direttiva.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo relativo all'assenza di dimostrazione della condizione generale di 'altre soluzioni soddisfacenti' (motivo n. 5), richiamando la propria giurisprudenza che afferma che la caccia amatoriale può essere soddisfatta con specie non protette, e che la Regione non ha evidenziato circostanze speciali per giustificare il prelievo di specie protette.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 59
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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