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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/01/2024, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3088/2019 , vertente
TRA
(TARQUINIA (VT), 22/08/1979), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Laura Paladini;
ricorrente
E
(SAN GIOVANNI ROTONDO, 19/11/1972), con il Controparte_1 patrocinio delle avvocate Giulia Sarnari e Saveria Francesca Caporale;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 5-9-2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni della separazione dei 2
coniugi e , già pronunciata con sentenza in Parte_1 Controparte_1
data 11.1.21.
La coppia, unita in matrimonio nell'agosto 2009, non ha avuto figli, e le questioni da dirimere attengono alle contrapposte domande di addebito ed alla richiesta della moglie di ricevere un assegno di mantenimento.
1) L'addebito.
Afferma la ricorrente che il marito durante la vita comune avrebbe intrattenuto relazioni sessuali con terze persone;
si dichiara inoltre convinta che egli l'avrebbe sposata unicamente per nascondere (in particolare alla famiglia di origine, estremamente conservatrice) le proprie effettive inclinazioni, che lo portavano ad avere relazioni con persone transgender;
se quest'ultima affermazione resta circoscritta al rango di mera allegazione, priva di qualsiasi supporto probatorio, l'accusa di avere violato il dovere di fedeltà trova invece un consistente riscontro nella documentazione depositata in allegato al ricorso introduttivo,
relativa ad uno scambio di messaggi tra il resistente e tale
[...]
Si tratta di documentazione la cui provenienza e datazione Persona_1
non viene in alcun modo contestata dalla difesa del resistente, ed i cui contenuti devono pertanto ritenersi oggetto di ammissione;
è vero che da essi non si trae prova certa del passaggio all'atto ad opera dei due protagonisti, e tuttavia il tenore dello scambio di missive pone in luce una relazione connotata da estrema intensità e gli appellativi che i due si scambiano sono evocativi senza ombra di dubbio di un reciproco ed appassionato sentimento amoroso, che concreta certamente una rilevante offesa alla dignità del coniuge che ne venga a conoscenza;
si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcuni passaggi: “.. e poi volevo dirti 3
Per ancora ti amo ed ancora mille volte” …. “ mio una velocissima mail
Per_ per ridirti le parole di ieri sera, ti amo, tua ” … “ amore ben levata,
ho faticato ad addormentarmi era uno stato di grazia e di ansia insieme.
E' troppo forte, è troppo bello, e troppo grande, troppo meraviglioso.
Sono la persona più fortunata del mondo , sei la Dea più potente
dell'universo. Ti Amo. Non posso fare a meno di sentire il mio cuore che
batte come non ha mai fatto, solo per stare sempre con te”.). Ritiene il collegio che una comunicazione di questa natura, in quanto evocativa di una relazione connotata da grande intimità, concreti di per sé una violazione del dovere di fedeltà, giacché si traduce in uno scambio di intenzioni amorose che non può ritenersi tollerabile dal coniuge di uno dei due.
Le missive risalgono al mese di aprile 2018 e sono dunque tutte precedenti all'esplodere della crisi coniugale che entrambi collocano nel successivo mese di maggio;
vi sono dunque elementi sufficienti per affermare che la scoperta che il marito intrattenesse una relazione di tale natura con una terza persona abbia avuto un ruolo determinante nel venir meno di ogni prospettiva di vita comune.
Risulta invece infondata la domanda di addebito formulata dal resistente;
imputa in primo luogo alla moglie di aver trascurato la casa e CP_1
avere avuto meno attenzioni verso di lui per dedicarsi alla propria attività
di scultrice, nonché di avere smesso di accompagnarlo in occasioni sociali e conviviali;
si tratta di comportamenti all'evidenza irrilevanti ai fini dell'addebitabilità della separazione (che non può discendere dal mero ritiro dell'affettività, bensì da violazioni significative dei doveri matrimoniali, tra i quali non è dato annoverare l'assiduità nello svolgere 4
compiti domestici o nel prendere parte alla vita sociale del coniuge);
quanto alla dedotta infedeltà, sostiene che la moglie alla fine del CP_1
mese di giugno del 2018 sarebbe rientrata a casa in tarda notte e non accorgendosi che anche il marito era in casa avrebbe intrattenuto una conversazione telefonica con un uomo rivolgendosi a lui in modo intimo.
L'unico riscontro della circostanza è dato dalla deposizione dei testimoni e , i quali si sono limitati a riportare Tes_1 Testimone_2
quanto raccontato loro dal resistente, rendendo dunque una dichiarazione
de relato priva di valore probatorio;
Comito ha poi aggiunto che la propria compagna, avrebbe raccolto (in epoca imprecisata) da Persona_3
la confessione di essere attratta da un musicista di Parte_1
Milano; anche in questo caso (posto che l'attrazione provata per terze persone se non seguita da specifici comportamenti non è certamente causa di addebito) la testimonianza è ristretta alla riproduzione di informazioni di seconda mano, senza alcuna percezione diretta da parte del teste di fatti o situazioni rilevanti.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza riportata da alcuni testi del resistente i quali affermano che – a crisi ormai conclamata – la moglie avrebbe diffuso notizie screditanti o comunque relative a dati sensibili sul conto del marito, posto che le condotte (per quanto discutibili) poste in essere dopo la fine del consorzio di vita, non possono per definizione essere considerate la causa della separazione.
2) La domanda di mantenimento.
La ricorrente, oggi quarantacinquenne, svolgeva in passato l'attività di costumista, che ha abbandonato nel corso del matrimonio – durato circa 5
di una quota dell'abitazione dove risiede la madre, in Tuscania, non produttiva di reddito;
dichiara che dopo la separazione ha dedicato tutte le proprie energie al tentativo di affermarsi nella professione di scultrice;
sono documentate diverse iniziative che la vedono protagonista in eventi ed esibizioni artistiche, e tuttavia nei suoi estratti conto figurano quali voci di entrata unicamente gli assegni di mantenimento versati dal coniuge nella misura stabilita dalla Corte d' Appello (dinanzi a cui sono stati reclamati i provvedimenti presidenziali), oggi pari ad € 1228,06, per effetto dell'aggiornamento istat.
La ricorrente ha prodotto un contratto di locazione avente ad oggetto un piccolo appartamento in Tuscania, per un canone di € 350,00 mensili;
il contratto, peraltro non registrato, ha durata trimestrale con scadenza al
31.7.2021, sebbene nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da ultimo depositata la donna affermi di vivere ancora nello stesso immobile;
ella dichiara inoltre di aver fatto ricorso ad un prestito ad opera di un amico, e produce un foglio manoscritto asseritamente di pugno dell'asserito mutuante, scrittura la cui provenienza e datazione non sono tuttavia stati verificati, e che resta pertanto priva di valore probatorio.
Non vi è comunque evidenza della percezione di entrate (stabili od occasionali) diverse da quelle che provengono dall'assegno che le versa il coniuge.
Il resistente è un avvocato, titolare di un avviato studio legale, è
proprietario di 17 immobili;
due di essi si trovano a Roma, uno è la casa di abitazione (ex casa familiare), l'altro è adibito a studio legale;
tutti gli altri si trovano a Foggia;
cinque di essi – in proprietà piena - sono attualmente locati (per un ricavo mensile che egli dichiara 6
complessivamente pari a 2.929,00, senza produrre tuttavia i relativi contratti); vi sono poi altri 10 immobili, di cui egli afferma di detenere la sola nuda proprietà, e che non produrrebbero al momento alcun reddito,
ma che costituiscono comunque una risorsa potenziale;
gli estratti conto non registrano mese per mese entrate relative a tutti gli immobili locati, e vi è l'anomalia per cui l'importo di maggiore rilevanza (1.234,00 euro)
reca invariabilmente quale causale la dicitura “quota parte del canone di
locazione”; posto che si tratta del canone relativo ad un locale commerciale che il resistente afferma essere interamente di sua proprietà,
è ragionevole ipotizzare che una parte del corrispettivo venga versato con modalità non tracciabili o quantomeno che non transitano attraverso il conto corrente. La più recente dichiarazione dei redditi, tenuto conto dei redditi da locazione e da attività professionale, consente in ogni caso di calcolare la percezione di entrate nette annue per circa 47.300,00 euro.
Le prove testimoniali consentono di affermare che la coppia conducesse una vita agiata;
i coniugi vivevano in un immobile di proprietà di CP_1
in un quartiere residenziale, usufruivano di un aiuto per la gestione e la pulizia della casa, erano soliti trascorrere vacanze, anche all'estero; da ultimo il resistente si è sottoposto ad un intervento di trapianto tricologico,
notoriamente dal costo elevato (di cui vi è traccia nello scambio di messaggi tra la coppia e il medico, in atti), altro indicatore di una condizione economica tendenzialmente florida.
In tale contesto la misura del mantenimento determinata dalla Corte d'
Appello (€ 1.200,00 mensili) risultava indubbiamente equilibrata;
vi è
però un elemento nuovo, costituito dalla recentissima paternità del resistente, attestata dalla dichiarazione di nascita redatta presso la clinica [..
il 1 agosto 2023, evento che implicherà a carico del Org_1
resistente nuove responsabilità anche sul piano economico. Pertanto
ritiene il collegio che a far data dal mese di settembre 2023, l'importo dell'assegno di mantenimento debba essere ridotto ad € 1.100 mensili. Se
pure è vero che la ricorrente è persona in piena età lavorativa che potrebbe impegnarsi nella ricerca di una attività più remunerativa di quella artistica,
resta il fatto – che può dirsi pacifico – che la vita matrimoniale, durata circa 9 anni, si sia strutturata sul presupposto che i coniugi avrebbero vissuto dei soli redditi del marito, e la moglie si sarebbe occupata delle incombenze domestiche e avrebbe curato le proprie aspirazioni artistiche non preoccupandosi di contribuire al patrimonio familiare;
il tutto in una cornice di complessivo benessere;
pertanto, considerato che il vincolo matrimoniale è ancora in essere, si ritiene che il resistente sia tenuto a contribuire in misura significativa alle necessità della moglie.
Non può essere oggetto di restituzione in questa sede l'importo (richiesto da ) delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente in sede CP_1
di reclamo dalla Corte d' Appello;
la statuizione (per quanto contraria ad un consolidato orientamento, da ultimo espresso da Cass. 9344/23),
costituisce un capo autonomo e definitivo di un provvedimento giudiziale che non può essere modificato in questa sede e deve (=avrebbe dovuto)
se mai essere oggetto di autonoma impugnazione, a differenza della decisione assunta dalla CdA con riguardo alla misura dell'assegno, che può essere qui riveduta in quanto costituisce una regolazione meramente provvisoria dei rapporti economici tra le parti, destinata ad essere riassorbita nella sentenza che definisce il giudizio.
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto, maggiormente 8
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3088/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni della separazione personale dei coniugi e : Parte_1 Controparte_1
_ dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
_ fermi per il passato i provvedimenti previgenti, a decorrere dal mese di settembre 2023 pone a carico del resistente un assegno separativo CP_1
di €1.100,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione con base settembre 2023.
_ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€3.809, 00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
Roma, 13/01/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 anni - per dedicarsi alla scultura e alla vita domestica;
è proprietaria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3088/2019 , vertente
TRA
(TARQUINIA (VT), 22/08/1979), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Laura Paladini;
ricorrente
E
(SAN GIOVANNI ROTONDO, 19/11/1972), con il Controparte_1 patrocinio delle avvocate Giulia Sarnari e Saveria Francesca Caporale;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
v. note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 5-9-2023
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il collegio è chiamato a decidere delle condizioni della separazione dei 2
coniugi e , già pronunciata con sentenza in Parte_1 Controparte_1
data 11.1.21.
La coppia, unita in matrimonio nell'agosto 2009, non ha avuto figli, e le questioni da dirimere attengono alle contrapposte domande di addebito ed alla richiesta della moglie di ricevere un assegno di mantenimento.
1) L'addebito.
Afferma la ricorrente che il marito durante la vita comune avrebbe intrattenuto relazioni sessuali con terze persone;
si dichiara inoltre convinta che egli l'avrebbe sposata unicamente per nascondere (in particolare alla famiglia di origine, estremamente conservatrice) le proprie effettive inclinazioni, che lo portavano ad avere relazioni con persone transgender;
se quest'ultima affermazione resta circoscritta al rango di mera allegazione, priva di qualsiasi supporto probatorio, l'accusa di avere violato il dovere di fedeltà trova invece un consistente riscontro nella documentazione depositata in allegato al ricorso introduttivo,
relativa ad uno scambio di messaggi tra il resistente e tale
[...]
Si tratta di documentazione la cui provenienza e datazione Persona_1
non viene in alcun modo contestata dalla difesa del resistente, ed i cui contenuti devono pertanto ritenersi oggetto di ammissione;
è vero che da essi non si trae prova certa del passaggio all'atto ad opera dei due protagonisti, e tuttavia il tenore dello scambio di missive pone in luce una relazione connotata da estrema intensità e gli appellativi che i due si scambiano sono evocativi senza ombra di dubbio di un reciproco ed appassionato sentimento amoroso, che concreta certamente una rilevante offesa alla dignità del coniuge che ne venga a conoscenza;
si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcuni passaggi: “.. e poi volevo dirti 3
Per ancora ti amo ed ancora mille volte” …. “ mio una velocissima mail
Per_ per ridirti le parole di ieri sera, ti amo, tua ” … “ amore ben levata,
ho faticato ad addormentarmi era uno stato di grazia e di ansia insieme.
E' troppo forte, è troppo bello, e troppo grande, troppo meraviglioso.
Sono la persona più fortunata del mondo , sei la Dea più potente
dell'universo. Ti Amo. Non posso fare a meno di sentire il mio cuore che
batte come non ha mai fatto, solo per stare sempre con te”.). Ritiene il collegio che una comunicazione di questa natura, in quanto evocativa di una relazione connotata da grande intimità, concreti di per sé una violazione del dovere di fedeltà, giacché si traduce in uno scambio di intenzioni amorose che non può ritenersi tollerabile dal coniuge di uno dei due.
Le missive risalgono al mese di aprile 2018 e sono dunque tutte precedenti all'esplodere della crisi coniugale che entrambi collocano nel successivo mese di maggio;
vi sono dunque elementi sufficienti per affermare che la scoperta che il marito intrattenesse una relazione di tale natura con una terza persona abbia avuto un ruolo determinante nel venir meno di ogni prospettiva di vita comune.
Risulta invece infondata la domanda di addebito formulata dal resistente;
imputa in primo luogo alla moglie di aver trascurato la casa e CP_1
avere avuto meno attenzioni verso di lui per dedicarsi alla propria attività
di scultrice, nonché di avere smesso di accompagnarlo in occasioni sociali e conviviali;
si tratta di comportamenti all'evidenza irrilevanti ai fini dell'addebitabilità della separazione (che non può discendere dal mero ritiro dell'affettività, bensì da violazioni significative dei doveri matrimoniali, tra i quali non è dato annoverare l'assiduità nello svolgere 4
compiti domestici o nel prendere parte alla vita sociale del coniuge);
quanto alla dedotta infedeltà, sostiene che la moglie alla fine del CP_1
mese di giugno del 2018 sarebbe rientrata a casa in tarda notte e non accorgendosi che anche il marito era in casa avrebbe intrattenuto una conversazione telefonica con un uomo rivolgendosi a lui in modo intimo.
L'unico riscontro della circostanza è dato dalla deposizione dei testimoni e , i quali si sono limitati a riportare Tes_1 Testimone_2
quanto raccontato loro dal resistente, rendendo dunque una dichiarazione
de relato priva di valore probatorio;
Comito ha poi aggiunto che la propria compagna, avrebbe raccolto (in epoca imprecisata) da Persona_3
la confessione di essere attratta da un musicista di Parte_1
Milano; anche in questo caso (posto che l'attrazione provata per terze persone se non seguita da specifici comportamenti non è certamente causa di addebito) la testimonianza è ristretta alla riproduzione di informazioni di seconda mano, senza alcuna percezione diretta da parte del teste di fatti o situazioni rilevanti.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza riportata da alcuni testi del resistente i quali affermano che – a crisi ormai conclamata – la moglie avrebbe diffuso notizie screditanti o comunque relative a dati sensibili sul conto del marito, posto che le condotte (per quanto discutibili) poste in essere dopo la fine del consorzio di vita, non possono per definizione essere considerate la causa della separazione.
2) La domanda di mantenimento.
La ricorrente, oggi quarantacinquenne, svolgeva in passato l'attività di costumista, che ha abbandonato nel corso del matrimonio – durato circa 5
di una quota dell'abitazione dove risiede la madre, in Tuscania, non produttiva di reddito;
dichiara che dopo la separazione ha dedicato tutte le proprie energie al tentativo di affermarsi nella professione di scultrice;
sono documentate diverse iniziative che la vedono protagonista in eventi ed esibizioni artistiche, e tuttavia nei suoi estratti conto figurano quali voci di entrata unicamente gli assegni di mantenimento versati dal coniuge nella misura stabilita dalla Corte d' Appello (dinanzi a cui sono stati reclamati i provvedimenti presidenziali), oggi pari ad € 1228,06, per effetto dell'aggiornamento istat.
La ricorrente ha prodotto un contratto di locazione avente ad oggetto un piccolo appartamento in Tuscania, per un canone di € 350,00 mensili;
il contratto, peraltro non registrato, ha durata trimestrale con scadenza al
31.7.2021, sebbene nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da ultimo depositata la donna affermi di vivere ancora nello stesso immobile;
ella dichiara inoltre di aver fatto ricorso ad un prestito ad opera di un amico, e produce un foglio manoscritto asseritamente di pugno dell'asserito mutuante, scrittura la cui provenienza e datazione non sono tuttavia stati verificati, e che resta pertanto priva di valore probatorio.
Non vi è comunque evidenza della percezione di entrate (stabili od occasionali) diverse da quelle che provengono dall'assegno che le versa il coniuge.
Il resistente è un avvocato, titolare di un avviato studio legale, è
proprietario di 17 immobili;
due di essi si trovano a Roma, uno è la casa di abitazione (ex casa familiare), l'altro è adibito a studio legale;
tutti gli altri si trovano a Foggia;
cinque di essi – in proprietà piena - sono attualmente locati (per un ricavo mensile che egli dichiara 6
complessivamente pari a 2.929,00, senza produrre tuttavia i relativi contratti); vi sono poi altri 10 immobili, di cui egli afferma di detenere la sola nuda proprietà, e che non produrrebbero al momento alcun reddito,
ma che costituiscono comunque una risorsa potenziale;
gli estratti conto non registrano mese per mese entrate relative a tutti gli immobili locati, e vi è l'anomalia per cui l'importo di maggiore rilevanza (1.234,00 euro)
reca invariabilmente quale causale la dicitura “quota parte del canone di
locazione”; posto che si tratta del canone relativo ad un locale commerciale che il resistente afferma essere interamente di sua proprietà,
è ragionevole ipotizzare che una parte del corrispettivo venga versato con modalità non tracciabili o quantomeno che non transitano attraverso il conto corrente. La più recente dichiarazione dei redditi, tenuto conto dei redditi da locazione e da attività professionale, consente in ogni caso di calcolare la percezione di entrate nette annue per circa 47.300,00 euro.
Le prove testimoniali consentono di affermare che la coppia conducesse una vita agiata;
i coniugi vivevano in un immobile di proprietà di CP_1
in un quartiere residenziale, usufruivano di un aiuto per la gestione e la pulizia della casa, erano soliti trascorrere vacanze, anche all'estero; da ultimo il resistente si è sottoposto ad un intervento di trapianto tricologico,
notoriamente dal costo elevato (di cui vi è traccia nello scambio di messaggi tra la coppia e il medico, in atti), altro indicatore di una condizione economica tendenzialmente florida.
In tale contesto la misura del mantenimento determinata dalla Corte d'
Appello (€ 1.200,00 mensili) risultava indubbiamente equilibrata;
vi è
però un elemento nuovo, costituito dalla recentissima paternità del resistente, attestata dalla dichiarazione di nascita redatta presso la clinica [..
il 1 agosto 2023, evento che implicherà a carico del Org_1
resistente nuove responsabilità anche sul piano economico. Pertanto
ritiene il collegio che a far data dal mese di settembre 2023, l'importo dell'assegno di mantenimento debba essere ridotto ad € 1.100 mensili. Se
pure è vero che la ricorrente è persona in piena età lavorativa che potrebbe impegnarsi nella ricerca di una attività più remunerativa di quella artistica,
resta il fatto – che può dirsi pacifico – che la vita matrimoniale, durata circa 9 anni, si sia strutturata sul presupposto che i coniugi avrebbero vissuto dei soli redditi del marito, e la moglie si sarebbe occupata delle incombenze domestiche e avrebbe curato le proprie aspirazioni artistiche non preoccupandosi di contribuire al patrimonio familiare;
il tutto in una cornice di complessivo benessere;
pertanto, considerato che il vincolo matrimoniale è ancora in essere, si ritiene che il resistente sia tenuto a contribuire in misura significativa alle necessità della moglie.
Non può essere oggetto di restituzione in questa sede l'importo (richiesto da ) delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente in sede CP_1
di reclamo dalla Corte d' Appello;
la statuizione (per quanto contraria ad un consolidato orientamento, da ultimo espresso da Cass. 9344/23),
costituisce un capo autonomo e definitivo di un provvedimento giudiziale che non può essere modificato in questa sede e deve (=avrebbe dovuto)
se mai essere oggetto di autonoma impugnazione, a differenza della decisione assunta dalla CdA con riguardo alla misura dell'assegno, che può essere qui riveduta in quanto costituisce una regolazione meramente provvisoria dei rapporti economici tra le parti, destinata ad essere riassorbita nella sentenza che definisce il giudizio.
Le spese di lite sono poste a carico del convenuto, maggiormente 8
soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3088/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni della separazione personale dei coniugi e : Parte_1 Controparte_1
_ dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
_ fermi per il passato i provvedimenti previgenti, a decorrere dal mese di settembre 2023 pone a carico del resistente un assegno separativo CP_1
di €1.100,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione con base settembre 2023.
_ condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€3.809, 00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali;
Roma, 13/01/2024
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 anni - per dedicarsi alla scultura e alla vita domestica;
è proprietaria