Articolo 21 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 20Articolo 22
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 21.

La cubatura, di cui agli articoli 10, 11 e 13, deve essere. calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso.

Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto.

Per la determinazione di tale cubatura si moltiplichera' la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999