Art. 5. Onere finanziario 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1985 e successivi, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 427 , ed all' articolo 14 della legge 7 agosto 1985, n. 428 .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 427/1985 , sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e' il seguente:
"Art. 9 (Onere finanziario). - 1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 428/1985 , sul riordinamento dei servizi periferici del Ministero del tesoro, e' il seguente:
"Art. 14 (Onere finanziario). - L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 30 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 20 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni - riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro - adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 427/1985 , sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e' il seguente:
"Art. 9 (Onere finanziario). - 1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 428/1985 , sul riordinamento dei servizi periferici del Ministero del tesoro, e' il seguente:
"Art. 14 (Onere finanziario). - L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 30 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 20 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni - riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro - adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".