Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 03/04/2026, n. 6198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6198 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06198/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09483/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9483 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Errichiello e Marta Strazzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
IL TA S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione delle misure cautelari
- dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. n. 259/2003) concessa da OM AP e ARPA Lazio per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di ROMA - Municipio VI (ex VIII) - Via Bronte, snc - Foglio n. 1032, Mapp. n. 2013 della società IL TA S.p.A., e di ogni altro atto presupposto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell'Arpa, la Vap e/o il parere del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e risanamento degli inquinamenti di OM AP, la comunicazione di inizio lavori, il progetto definitivo della infrastruttura citata e l'analisi di impatto elettromagnetico nonché ogni altra autorizzazione concessa da parte resistente con riferimento all'impianto, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di estremi ignoti con cui OM AP ha abrogato e/o ritenuto caducato l'art. 4, co, 1, e art. 10 del "Regolamento per la localizzazione, l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi dell'art.8, comma 6, della L. n.36 del 22.02.2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4, delle NTA del PRG vigente, nonché per la adozione di un sistema di monitoraggio del sistema delle sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26 del 14/05/2015, ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
nonché per la condanna in forma specifica all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell'impianto e riduzione in pristino.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM AP e di IL TA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. GI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La vicenda che costituisce oggetto della presente controversia può essere così sinteticamente descritta.
Il 18 giugno 2024, IL TA S.p.A. (di seguito IL) trasmetteva a OM AP una nota con cui richiedeva all’Amministrazione “la disponibilità di un’area/sito preferenziali” all’interno di un’area dalla stessa individuata.
Non avendo ricevuto risposta, il 26 settembre 2024 IL presentava un’istanza ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base – costituita da un palo alto circa 30 metri e da antenne e parabole - in un’area situata nel Comune di OM, in via Bronte, snc, già oggetto di un contratto di locazione e destinata, secondo il Piano Regolatore Generale a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.
Il 30 settembre 2024, l’Arpa Lazio adottava parere tecnico favorevole.
Il 16 ottobre 2024, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di OM AP trasmetteva al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Servizio “Valutazioni Ambientali” l’istanza di IL, al fine di acquisire il relativo parere di competenza e richiedeva a IL di asseverare l’inesistenza di aree preferenziali.
IL dava riscontro con nota dell’8 novembre 2024, affermando quanto segue: «in riferimento alla richiesta di aree preferenziali, la scrivente non è a conoscenza di siti preferenziali di proprietà comunale e/o pubblica nell’area di interesse all’istallazione. Tale richiesta violerebbe le sentenze del Consiglio di Stato perché propone un’interpretazione dell’art. 3 difforme dall’interpretazione contenuta nelle sentenze. Infatti, così facendo codesto Spett.le Ente: a) ribadisce il divieto di installare in aree diverse dalle aree preferenziali individuate dall’art. 3; b) prevede che si possa derogare a tale divieto nei soli casi in cui sia “asseverata” – non “la difficoltà di funzionamento del servizio” (come affermato dal Consiglio di Stato), ma – l’impossibilità di garantire la copertura dei servizi; peraltro, codesto Spett.le Ente non ha mai fornito la mappa delle aree preferenziali a cui fare riferimento; la scrivente non ha ricevuto alcun riscontro alla richiesta inviata a mezzo pec in data 18/06/2024 (Rif. prot. PAU n. QI/2024/0128075 del 21/06/2024); si ritiene non dovuta la Dichiarazione sulla verifica della non esistenza di Aree Preferenziali in quanto la stessa non rientra né tra la documentazione richiesta dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina N 26 del 14.05.2015 né tra quella prevista nell’allegato 13 del D.Lgs 259/03. Per quanto sopra, comunica pertanto che si ritiene superata ogni problematica inerente la pratica in oggetto per il prosieguo dell’iter istruttorio ed il conseguente rilascio dell’attestazione di avvenuta autorizzazione».
Il 5 dicembre 2024, il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti chiedeva al gestore di «prevedere adeguati interventi di mitigazione di impatto ambientale viste le opere in progetto». Riscontrando tale nota, il 7 marzo 2025 IL evidenziava di aver adottato le suddette misure di mitigazione e che, per sopraggiunte esigenze tecniche, era stato necessario aggiornare l’impronta della stazione radio base. Trasmetteva inoltre l’elaborato grafico e la relazione tecnica aggiornati con le modifiche progettuali.
Il 13 marzo 2025, IL richiedeva alla Direzione Regionale lavori pubblici della Regione Lazio il rilascio dell’autorizzazione sismica.
L’11 aprile 2025, il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell’impianto «per gli aspetti relativi alla Valutazione Ambientale Preliminare».
Il 21 maggio 2025, la Direzione Regionale lavori pubblici della Regione Lazio, dopo aver richiamato il parere positivo espresso dalla Commissione sismica dell’Area Genio Civile, autorizzava IL «ad iniziare i lavori di Installazione Stazione Radio Base IL TA S.p.A. in zona sismica nel Comune di OM AP, in conformità al progetto esecutivo».
Il 22 maggio 2025, IL trasmetteva a OM AP e a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento una nota con cui: (i) dava atto che nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza non era «stato comunicato alla società alcun diniego o alcun atto idoneo a interrompere e/o sospendere il termine di formazione del silenzio assenso»; (ii) rilevava il conseguimento del titolo autorizzatorio unico per silenzio assenso in data 11 aprile 2025; (iii) evidenziava che «anche il termine perentorio di 7 giorni entro il quale il Comune avrebbe dovuto attestare l’avvenuta autorizzazione è decorso»; (iv) conclusivamente autocertificava l’ottenimento del titolo per silenzio assenso.
Il 27 maggio 2025, IL dava inizio ai lavori per la realizzazione della SRB.
In pari data, l’odierna ricorrente inviava a OM AP istanza di accesso agli atti, ricevendo riscontro il 17 luglio 2025.
2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato gli atti amministrativi propedeutici alla realizzazione dell’impianto in questione, meglio descritti in epigrafe.
In punto di fatto, ha esposto di essere proprietaria e residente in un immobile situato nelle immediate vicinanze del luogo ove ricade la SRB e che la realizzazione di essa costituisce un pericolo per la sua salute, oltre che un pregiudizio per il valore economico dell’immobile.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha articolato cinque motivi di impugnazione, così rubricati:
«I. Violazione e falsa applicazione della legge 36/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 44-49 del d.lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione del regolamento comunale per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di radio telecomunicazioni. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Nullità e/o annullabilità del titolo abilitativo per omissione di documentazione necessaria ai fini del rilascio del titolo. Mancata richiesta della sussistenza di aree preferenziali e omessa valutazione di siti alternativi»;
«II. Violazione e falsa applicazione della legge 36/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 44-49 del d.lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione del regolamento comunale per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di radio telecomunicazioni. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Nullità e/o annullabilità del titolo abilitativo per mancato rispetto delle distanze tra impianti ed edifici scolastici»;
«III. Violazione e falsa applicazione del codice della strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44, co. 5, del d.lgs. 259/2003. Violazione del PGT comunale, del regolamento edilizio comunale e delle norme attuative. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione»;
«IV. Violazione dell’art. 44, co. 7, del d.lgs. 259/2003. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione. Nullità e/o annullabilità del titolo abilitativo per violazione dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Omessa convocazione della conferenza dei servizi. Nullità e/o annullabilità del titolo abilitativo per omissione di atti necessari ai fini del rilascio»;
«V. Violazione dell’art. 32 cost. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 36 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 103 del 2024. Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza. Eccesso di potere per palese difetto di istruttoria. Omessa o carente motivazione. Omessa valutazione di ubicazioni alternative».
3. Si sono costituite in giudizio OM AP e IL, chiedendo il rigetto del ricorso. La prima ha depositato una relazione sulla controversia redatta dal Dipartimento Programmazione Urbanistica. La seconda ha depositato articolata memoria, prendendo posizione su ciascuno dei motivi dedotti dalla ricorrente.
4. In occasione dell’udienza camerale del 4 novembre 2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Le parti hanno poi depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
5. Infine, all’udienza pubblica del 24 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
7. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata ad IL per silentium , a causa della violazione, per quanto di maggiore interesse, dell’art. 3 del Regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26 del 14 maggio 2015 (di seguito il “Regolamento Comunale”), sostenendo che OM AP non avrebbe svolto alcuna istruttoria in merito alla presenza di aree preferenziali alternative rispetto a quella ove risulta essere sorto l’impianto.
Il motivo è fondato.
In proposito, va anzitutto ricordato che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale, «[i] gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile. Le aree del territorio definite come preferenziali per l’istallazione degli impianti sono:
a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell’Amministrazione Capitolina. L’assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà di OM AP ai gestori di Telefonia mobile avviene a titolo oneroso;
b) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
c) aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali: – Agro OMno, ad esclusione della Rete Ecologica; – Infrastrutture per la mobilità; – Infrastrutture tecnologiche; – Tessuti prevalentemente per attività; – Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani; – Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, ad esclusione dell’istruzione di base, attrezzature sanitarie ed assistenziali, residenze sanitarie per anziani, aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini;
d) aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione delle aree e dei siti di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:
a) l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (co-siting) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
b) l’alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui».
Come è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5301/2025; TAR Lazio, Sez. V Quater 10003/2025), la disposizione ora riportata impone lo svolgimento di una preventiva attività istruttoria sulla localizzazione dell’impianto.
Nel caso di specie una simile attività istruttoria non è stata svolta, atteso che:
i) con nota del 18 giugno 2024 IL ha richiesto a OM AP «la disponibilità di un’area/sito preferenziali» all’interno dell’area rappresentata nella planimetria allegata alla nota;
ii) l’Amministrazione non ha evaso la richiesta e IL ha, quindi, individuato autonomamente l’area di proprietà privata dove realizzare l’impianto, depositando l’istanza di autorizzazione;
iii) il Comune, con nota del 16 ottobre 2024, ha invitato IL a dichiarare la non esistenza di aree preferenziali;
iv) IL ha rilevato, in risposta, di non essere a conoscenza di «aree preferenziali di proprietà comunale e/o pubblica nell’area di interesse all’istallazione», evidenziando inoltre il contrasto tra tale richiesta e l’interpretazione che la consolidata giurisprudenza avrebbe dato del menzionato art. 3 e che era possibile derogare alle aree preferenziali in ragioni di possibili “difficoltà di funzionamento del servizio”; ha dunque ritenuto «non dovuta la dichiarazione sulla verifica della non esistenza di Aree Preferenziali in quanto la stessa non rientra né tra la documentazione richiesta dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina N 26 del 14.05.2015 né tra quella prevista nell’allegato 13 del D.Lgs 259/03»;
v) infine, IL ha autodichiarato l’avvenuta formazione dell’autorizzazione per silenzio.
È evidente, dunque, come sia stata sostanzialmente omessa una preventiva istruttoria specifica sulla sussistenza di aree preferenziali, in difformità con quanto previsto dal Regolamento Comunale.
Come affermato dal Consiglio di Stato in un caso analogo a quello qui in esame (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5301/2025), una «simile istruttoria non può, infatti, ridursi ad un mero carteggio tra le parti, privo di puntuali e analitiche verifiche sul punto. Né un simile modus procedendi può essere avallato dalle esigenze di semplificazione di cui al D.Lgs. n. 259/2003, che non oblitera, integralmente, il potere del Comune di gestione del territorio (v., sentenze n. 210/2021 e n. 10318/2022 della Sezione), che, ove esercitato con l’emanazione di un regolamento come quello in parola, non può, successivamente, essere denegato in sede di applicazione».
In proposito deve poi essere valutata, in primo luogo, l’ipotesi avanzata da IL, secondo cui la violazione dell’art. 3 del Regolamento Comunale andrebbe esclusa, in quanto l’area in questione rientra tra quelle preferenziali, essendo destinata a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”.
Ritiene il Collegio che tale deduzione non possa essere in questa sede valutata favorevolmente, trattandosi di una verifica che andava effettuata in sede procedimentale – nella comparazione con le eventuali ulteriori possibilità allocative – e che dovrà essere considerata, quindi, in sede di eventuale proposizione di una nuova istanza (cfr. in senso analogo Cons. Stato, Sez. VI, n. 5301/2025).
Del pari irrilevanti risultano le argomentazioni spese sul punto nella relazione redatta da OM AP – Dipartimento Programmazione Urbanistica, che evidenziano un intervento postumo dell’Amministrazione, come tale inidoneo a sanare il menzionato difetto istruttorio.
8. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 4 del Regolamento Comunale, in quanto l’antenna è stata realizzata «a circa 100 m dal liceo Scientifico Scienze Applicate/Tecnico Economico "Pertini-Falcone", ovvero un sito sensibile ai sensi dell’art. 4 dello stesso regolamento».
Il motivo è infondato, in quanto l’art. 4 succitato è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 206 del 2021), proprio nella parte in cui prevedeva il rispetto del limite distanziale di 100 metri da siti sensibili. In particolare, la detta sentenza, ripercorsa la ratio della normativa in materia, ha così statuito: «non appare convincente invece la decisione del Tar relativamente all’articolo 4 nella parte in cui si stabilisce che “è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m. calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno”. Tale disposizione si presenta infatti come un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale come affermato nella relazione tecnica depositata agli atti, non specificamente contraddetta dall’amministrazione. Il Comune avrebbe potuto indicare invece i siti sensibili come luoghi in cui non procedere tendenzialmente alle installazioni salvo comprovata necessità per mancanza di soluzioni alternative. Allo scopo sarebbe stato sufficiente non inserire al quarto comma dell’articolo 3 le parole “con l’obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all’articolo 4 del presente regolamento”. Inoltre, il calcolo della distanza a partire dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno, comprendendo anche le pertinenze dei siti sensibili, appare, specie per gli effetti che può determinare in alcune aree della città, come un ulteriore elemento di limitazione generalizzata».
Allo stato, dunque, non vi è una normativa comunale che precluda l’installazione di stazioni radio base in prossimità di siti sensibili (cfr. in questo senso Cons. Stato, Sez. VI, n. 8146/2025).
Va conseguentemente respinta anche la domanda della ricorrente di annullare il «provvedimento di estremi ignoti con cui OM AP ha abrogato e/o ritenuto caducato l'art. 4, co, 1, e art. 10» del Regolamento Comunale. Si tratta, infatti, di un atto inesistente, in quanto gli effetti caducatori sono ricollegabili direttamente alla menzionata sentenza del Consiglio di Stato.
9. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e della relativa normativa di attuazione, in quanto l’antenna – a suo dire collocata all’esterno del centro abitato – si trova a una distanza inferiore a 15 metri dal ciglio della strada.
Il motivo non è fondato. In proposito basti osservare che parte ricorrente assume l’applicabilità dell’art. 26, comma 2, del DPR 495/1992, ma non assolve l’onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti, ossia della collocazione della strada al di fuori del “centro abitato” (per come definito dall’art. 3 del Codice della Strada), oltre che della sua estraneità alle “zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale” (caratteristiche che comporterebbero l’applicazione di una disciplina meno stringente in materia di distanze dal confine stradale).
10. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 44, comma 7, del d.lgs. 259/2003, per non avere l’Amministrazione comunale indetto una conferenza dei servizi, sebbene nel procedimento in questione dovessero essere acquisiti il parere dell’ARPA, la Valutazione Ambientale Preventiva (VAP) del Dipartimento Ciclo Rifiuti e l’autorizzazione sismica.
Il motivo è infondato.
In proposito – in disparte il fatto che il Dipartimento Ciclo Rifiuti è organo dell’amministrazione procedente OM AP – va rilevato che tutti i suddetti atti (parere ARPA, VAP e autorizzazione sismica) sono stati rilasciati dalle amministrazioni competenti. Ne deriva che, anche a voler ammettere l’esistenza del lamentato vizio procedimentale, lo stesso non avrebbe inciso sull’esito del procedimento e, dunque, non sarebbe idoneo a determinare la validità del provvedimento autorizzatorio.
11. Con il quinto motivo, parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 32 Cost., dell’art. 14 della l. 36/2001 e dell’art. 9 del d.lgs. 103/2024, nonché del principio di precauzione e l’eccesso di potere, in quanto il parere ARPA – reso in modo pressoché automatizzato e dunque in assenza di qualsiasi valutazione sostanziale – non garantirebbe la tutela della salute della ricorrente, in considerazione degli effetti pregiudizievoli che su di essa possono avere le onde elettromagnetiche emesse dalla stazione radio base, anche se rispettose dei limiti normativamente previsti.
Il motivo è infondato.
Va infatti rilevato, in primo luogo, che la ricorrente non ha contestato il superamento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, pur non impugnando il suddetto strumento normativo.
In secondo luogo, il fatto che gli accertamenti compiuti dall’ARPA siano effettuati sulla base della documentazione e dei valori forniti dall’operatore di telefonia non consente di ritenere sussistenti i vizi lamentati, considerato che la ricorrente non ha in alcun modo dedotto, né tantomeno provato, errori od omissioni nella documentazione tecnica prodotta da IL.
12. Per le ragioni e nei limiti esposti, si ritiene che il ricorso debba essere accolto e che l’autorizzazione tacita oggetto di impugnazione debba essere annullata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l'autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 rilasciata da OM AP per la installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di OM - Municipio VI (ex VIII) - Via Bronte, snc (foglio n. 1032, mapp. n. 2013).
Condanna OM AP e IL TA S.p.A., in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida forfettariamente in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LL, Presidente
GI TR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TR | ES LL |
IL SEGRETARIO