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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 07/11/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. RT CO Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. AZ ER Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 54/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 22/2020 del 07.01.2020, pubblicata il 14.01.2020, notificata il 16.01.2020
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.8.1946 e , C.F. nata a [...]_2 C.F._2
Armerina il 7.4.1951, rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Miriam Fanella giusta procura in atti
APPELLANTI
E
C.F. , con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_1
via V. Alfieri 1, rappresentata e difesa dall'avv. RI Mangiapane
C.F. , con sede legale in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
RI CC 131, nella qualità di mandataria con rappresentanza di
[...]
[..
[...] C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Santi CP_3 P.IVA_3
Mastroianni
APPELLATI
E
nata a [...] il [...] c.f. CP_4 C.F._3
nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_5 C.F._4
APPELLATI - CONTUMACI
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “Per l'attore si insiste nell'appello e si contestano, con richiesta di rigetto integrale, tutte le avverse domande, eccezioni e difese, per erroneità in fatto, infondatezza in diritto, carenza di prove. Si chiede pertanto l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto di appello e note di udienza
30.12.2020 e 30.11.2023, sempre con il rigetto delle avverse eccezioni di inammissibilità”.
Per l'appellata “Reitera tutte le domande, eccezioni e Controparte_1
difese formulate in tutti gli atti e scritti difensivi nei quali insiste. Insiste nel rigetto dell'atto di appello e delle domande tutte proposte da controparte. Si riporta a tutta la documentazione prodotta al momento della costituzione e nel corso del giudizio, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande Conclude come in memoria di costituzione ed in tutti gli scritti difensivi che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
con richiesta dei termini per comparsa conclusionale e memoria di replica. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “nel reiterare le domande e difese, Controparte_2
come gradatamente formulate in seno alla responsiva di costituzione e risposta nonché nel denegare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o conclusioni (come tali, inammissibili), rassegna le seguenti CONCLUSIONI
2 Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, nella composizione prevista dalla legge, quale giudice d'appello, reiectis adversis, accogliere le conclusioni per come gradatamente formulate dall'odierna concludente in seno alla comparsa di costituzione e risposta (datata 11.11.2020 e depositata il 18.11.2020), le quali,
ad ogni buon fine, devono intendersi, qui di seguito, integralmente ripetute e trascritte”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione notificato il 26.10.2015, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio e
[...] Parte_2 CP_5 [...]
, chiedendo: 1) di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione CP_4
decennale abbreviata ex art. 1159 c.c o, in subordine, per usucapione ordinaria,
dell'appartamento acquistato dagli attori con atto di compravendita in notaio
[...]
del 16.11.1990 (rep. 46072; racc. 10657), trascritto il 17.11.1990 ai nn. Per_1
8202 - 7199, posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di Via
ON La AC a Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via,
con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, abitato dagli stessi attori, corrispondente alla planimetria dell'U.I.U. di cui al foglio 132 particella
506 sub 40 del catasto fabbricati di Piazza Armerina, in atto catastalmente intestato presso Agenzia delle Entrate di Enna - Territorio servizi catastali in ditta nata a [...] il [...], con ordine al Conservatore CP_5
dei Registri Immobiliari di Enna presso Agenzia delle Entrate Ufficio del
Territorio di Enna di procedere alla relativa modificazione catastale e trascrizione;
2) di condannare la convenuta al pagamento, in CP_4
favore degli attori, degli oneri diretti e indiretti, fiscali e spese consequenziali
3 derivanti dal presente giudizio, ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, anche in via equitativa, nonché delle spese processuali;
3) di condannare alle spese processuali in caso di CP_5
opposizione alle domande proposte dagli attori.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) di aver acquistato da
, con atto di compravendita in notaio del 16.11.1990 Persona_2 Persona_1
(rep. 46072; racc. 10657) l'appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45, a sinistra salendo le scale, iscritto in catasto alla partita
9502, foglio 132, mappali 506/41 Via ON La AC n. 45 P 5°, cat. A/2,
vani 6,5 rendita L. 2.158; b) che solo molto tempo dopo la vendita, si sono accorti che l'immobile abitato dagli attori e posseduto uti dominus in buona fede,
continuativamente, senza violenza, è in realtà quello al Foglio 132 particella
506/40 del catasto fabbricati di Piazza Armerina, intestato catastalmente alla convenuta , la quale, a sua volta, con atto del 16.11.1990 rogato CP_5
dal Notaio , rep. 46073, ha acquistato sempre dai coniugi Persona_1 Per_2
per il prezzo di £ 70.000,00, un appartamento con ingresso dal civico 45
[...]
di Via ON La AC, piano 5° scala B, di tre vani ed accessori, a destra salendo le scale, in catasto al Foglio 132, particella 506/40, categoria A/3, Classe
3, vani 6, rendita € 362,55; c) che, come confermato con consulenza tecnica giurata redatta dal geom. del 10.3.2015, le planimetrie e Persona_3
le relative attribuzioni dei subalterni catastali degli immobili predetti risultano invertite nella loro assegnazione originaria, per cui l'immobile acquistato da
, posto al quinto piano, scala B, con ingresso dal civico 45 via CP_5
Mons. La AC sito a Piazza Armerina, a destra salendo le scale, dovrebbe essere identificato con il numero di particella 506/41e non invece con il numero
506/40, poiché l'immobile corrispondente a tale dato ultimo subalterno è quello a sinistra salendo le scale, acquistato e posseduto dagli attori.
4 Costituitasi in giudizio, non ha contestato la domanda di parte CP_5
attrice, rilevando che l'erronea identificazione catastale è comune e reciproca per entrambi gli immobili e ha chiesto di accogliere le domande attrici di intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile posseduto dagli attori (in catasto foglio
132 part. 506/40) e di condanna di al risarcimento dei danni, CP_4
senza porre a carico di alle spese processuali, attesa la non CP_5
contestazione delle domande proposte dagli attori.
non si è costituita in giudizio. CP_4
Con atto di intervento del 14.3.2016 si è costituita chiedendo Controparte_2
di dichiarare inammissibili o rigettare le domande avanzate dagli attori nei confronti della convenuta perché illegittimamente finalizzate a CP_5
pregiudicare le ragioni di credito della società intervenuta.
Con atto di intervento del 6.4.2016 si è costituita
[...]
chiedendo di dichiarare l'inammissibilità delle Controparte_6
domande attrici o, comunque, di rigettare le stesse ed in via riconvenzionale: a)
di dichiarare che i coniugi - hanno acquistato con atto di Parte_1 Pt_2
compravendita stipulato il 16.11.1990 in notaio (rep. n. 46072), Persona_4
trascritto nei RR.II. di Enna il 17.11.1990 ai nn. 8202/7199, un appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dai civico 45 di via ON La
AC Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, erroneamente indicato in atto come censito al N.C.E.U al foglio 132 pilla 506 sub 41; in realtà censito al
N.C.E.U. al foglio 132 particella 506 sub 40; e contestualmente, data l'inversione delle due particelle dei due appartamenti posti uno di fronte l'altro, di dichiarare che ha acquistato con atto di compravendita del 16/11/1990 in CP_5
notaio dott.ssa (rep. n. 46073) l'appartamento posto al quinto Persona_4
5 piano scala B, con ingresso civico 45, via ON La AC Piazza
Armerina, a destra salendo le scale, composto da tre vani, ed accessori, confinante con Via Mons. La AC, con cortile comune da due con proprietà Parte_3
erroneamente indicato in atto come censito al N.C.E.U. al foglio 132
[...]
particella 506 sub 40, in realtà censito al N.C.E.U. al foglio 132 particella 506 sub 41; b) per l'effetto, di ordinare alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Enna di procedere alla relativa annotazione sia nel titolo che nel pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, con esonero di responsabilità del Conservatore, fatti salvi i diritti dei terzi precedentemente iscritti;
c) di condannare le controparti o,
subordinatamente, chi di ragione e di diritto al pagamento in solido delle spese processuali.
Istruita la causa, all'udienza dell'11.7.2019 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di giorni sessanta per comparse conclusionali e venti per memorie di replica”.
Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con la sentenza n. 22/2020 del 07.01.2020,
pubblicata il 14.01.2020, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, nella contumacia di , CP_4
rigetta le domande attrici di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, abbreviata ex art. 1159 c.c. e ordinaria, della proprietà
dell'appartamento acquistato dagli attori con atto di compravendita in notaio
[...]
del 16.11.1990 (rep. 46072; racc. 10657), trascritto il 17.11.1990 ai nn. Per_1
8202 - 7199, posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di Via
ON La AC a Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via,
con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, abitato dagli stessi attori, corrispondente alla planimetria dell'U.I.U. di cui al foglio 132 particella
506 sub 40 del catasto fabbricati di Piazza Armerina;
6 rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti di
[...]
; CP_4
dichiara che l'appartamento acquistato da e Parte_1 Parte_2
con atto di compravendita in notaio del 16.11.1990 (rep. 46072; racc. Persona_1
10657), trascritto il 17.11.1990 ai nn. 8202 - 7199, posto al quinto piano scala B,
con ingresso dal civico 45 di Via ON La AC a Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, erroneamente indicato nell'atto come censito al N.C.E.U. del
Comune di Piazza Armerina al foglio 132 p.lla 506 sub 41, è in realtà censito in
NCEU al foglio 132 particella 506 sub 40; dichiara che l'appartamento acquistato da , con atto di CP_5
compravendita del 16/11/1990 in notaio dott.ssa (rep. n. 46073), Persona_4
posto al quinto piano scala B, con ingresso civico 45, a destra salendo le scale, composto da tre vani, ed accessori, confinante con Via Mons. La AC, con cortile comune da due lati e con proprietà , erroneamente Parte_4
indicato nell'atto come censito al N.C.E.U. del Comune di Piazza Armerina al foglio 132 p.lla 506 sub 40, è in realtà censito in NCEU al foglio 132 particella
506 sub 41;
dispone che la Conservatoria dei R.R.I.I. di Enna proceda alla rettifica del titolo in base al quale è presa l'iscrizione di ipoteca, ex artt. 2841 e 2886 comma 2 c.c., ad istanza e spese della parte interessata;
compensa interamente tra le parti le spese processuali”.
2. Per la riforma di detta sentenza e hanno Parte_1 Parte_2
interposto tempestivo gravame ancorato a quattro motivi in appresso esaminati.
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti domande: “piaccia alla
Corte Ecc.ma adita, disattese le contrarie domande, istanze, eccezioni e difese,
7 accogliere il presente appello ed in riforma totale, ed in ogni sua parte, della sentenza impugnata ritenere fondati i motivi di appello, dichiarare previamente sempre inammissibili e/o rigettare per erroneità ed infondatezza tutte le domande,
difese ed eccezioni proposte dai suddetti terzi intervenuti , Controparte_2 [...]
Controparte_7 Controparte_1
quest'ultima quale cessionaria dei crediti della
[...]
e per essa già ; Controparte_7 CP_8 CP_9
per l'effetto accogliere le domande proposte dagli attori in primo grado e dichiarare acquistata in favore degli attori, come prima casa per usucapione decennale abbreviata ex art. 1159 c.c. e/o, in subordine e senza recesso, per usucapione ordinaria, la proprietà dell'appartamento suddetto acquistato dagli attori per compravendita rogata dal Notaio il 16.11.1990 rep. Persona_4
46072 racc. 10657, trascritta il 17.11.1990, e precisamente appartamento posto al quinto piano scala B , con ingresso dal civico n.45 di Via ON La
AC Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori , confinante con detta via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, abitato dagli stessi attori,
corrispondente alla planimetria della U.I.U. di cui al foglio132, particella 506
sub 40 del catasto fabbricati di Piazza Armerina, attualmente catastato e intestato presso Agenzia delle Entrate - ufficio Provinciale di Controparte_10
catastali in ditta nata ad [...] il [...] , con ordine CP_5
all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Enna- Territorio – servizi catastali ed al Conservatore dei Registri Immobiliari di Enna Ufficio del
Territorio di Enna SPI di procedere alla relativa modificazione catastale e trascrizione.
Condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori CP_4
degli oneri diretti ed indiretti fiscali e spese conseguenziali derivanti dal presente
8 giudizio, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, costretti a promuovere il presente giudizio con tutte le spese da anticipare e conseguenziali e/o in subordine anche in via equitativa.
Con compensazione totale delle spese nei confronti di che ha CP_5
dichiarato sin dal primo grado del giudizio di aderire e di non opporsi alle domande formulate dagli attori – . Parte_1 Pt_2
Con condanna alle spese nei confronti dei suddetti terzi intervenuti CP_2
, e
[...] Controparte_6 CP_7 [...]
quale cessionario dei crediti della CP_1 Controparte_11
e/o, in subordine e senza recesso, stante la peculiarità
[...] CP_7
della fattispecie oggetto del presente giudizio con compensazione delle spese”.
Ha resistito al gravame eccependone preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestandone nel merito i motivi e chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio la nella qualità di mandataria Controparte_2
con rappresentanza di eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. del proposto gravame, contestandone nel merito i motivi e chiedendone il rigetto.
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e CP_4 [...]
, regolarmente citate e non costituite in giudizio. Controparte_5
4. Sempre in via preliminare, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati costituiti in giudizio, in relazione al quale gli stessi deducono l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, si osserva che l'eccezione debba ritenersi superata in quanto
9 implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità
di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
5. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati costituiti in giudizio,
contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
6. Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza e del procedimento per avere il Tribunale deciso la causa “sulla base di rilievi non previamente sottoposti alle parti, ponendo a fondamento della erronea decisione una questione rilevata d'ufficio, laddove a pag. 7 della sentenza si afferma che
“va disposto che la Conservatoria RR.II. di Enna procede alla rettifica del titolo in base al quale è presa l'iscrizione di ipoteca ex art. 2841 e 2886 comma 2 c.c. ad istanza e spese della parte interessata” e nel conseguente identico erroneo dispositivo”. Sostengono sul punto che nessuna domanda di “rettifica del titolo in
10 base al quale è presa l'iscrizione di ipoteca” era stata proposta dalle parti nel presente giudizio, neppure dai terzi intervenuti.
Ritengono quindi che non vi sarebbe corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e che il Giudice a norma art. 112 c.p.c. non avrebbe potuto pronunciarsi oltre i limiti delle domande proposte.
Le censure non colgono nel segno.
Risulta invero dagli atti di causa, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, e di tanto ha dato conto correttamente in sentenza il primo Giudice, che con l'atto di intervento del 6.4.2016 la intervenuta
[...]
, rilevando che le ipotesi in cui è riconosciuto al giudice Controparte_6
il potere di ordinare la rettifica/correzione di atti al Conservatore dei RR.II. sono tassative ed espressamente previste dalla legge, ha spiegato in riconvenzionale domanda di correzione di errore materiale del titolo in base al quale era stata presa l'iscrizione di ipoteca, e per effetto ordinarsi alla Conservatoria dei R.R.II. di Enna di procedere alla relativa annotazione sia nel titolo che nel pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, con esonero di responsabilità del Conservatore, fatti salvi i diritti dei terzi precedentemente iscritti.
Oltre a non dire che gli stessi appellanti in primo grado hanno chiesto ordinarsi
“all' Controparte_12
ed al Conservatore dei Registri Immobiliari di Enna Ufficio del Territorio di Enna
SPI di procedere alla relativa modificazione catastale e trascrizione”, reiterando detta richiesta in questo grado.
La pronunzia del Tribunale non risulta dunque essere stata adottata oltre i limiti delle domande fatte valere dalle parti o su questioni estranee al giudizio.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la nullità ed erroneità della sentenza per avere il primo Giudice omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati dalle due banche intervenute nel processo
11 di usucapione, la e la di e CP_2 Controparte_6 CP_6
. CP_6
Gli appellanti sostengono che gli interventi sono inammissibili in quanto i terzi intervenuti difettano di legittimazione attiva e di interesse ad agire, essendo solo titolari di diritto di credito nei confronti e . Parte_5 CP_4
Pur dandosi atto che il Tribunale nulla osserva in sentenza in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità degli interventi, rileva la Corte che l'eccezione non merita accoglimento essendo gli intervenuti creditori ipotecari titolari di diritto reale (di garanzia) sull'immobile oggetto della domanda di usucapione spiegata dagli appellanti in primo grado e come tali senz'altro legittimati ad intervenire in giudizio.
Secondo giurisprudenza della suprema Corte, infatti, “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito” (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2019, n.
29325).
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe
“erroneamente applicato al contratto di compravendita 16-11-1990 de quo la norma speciale degli artt. 2841 comma 2 c.c. e le altre norme richiamate in sentenza, invero previste dall'ordinamento solo per le ipoteche e le iscrizioni ipotecarie, laddove a pag. 7 rigo 2 segg. della motivazione si legge che “si può ordinare la rettificazione a istanza ed a spese della parte interessata” quindi
12 prescindendo dal consenso di tutte le parti contrattuali”, e sarebbe incorso in errore laddove ha disposto che la Conservatoria procedesse alla rettifica del titolo in base al quale era stata presa l'iscrizione di ipoteca ex art. 2841 e 2886 comma
2 c.c. ad istanza della parte interessata.
Anche tale censura è destituita di fondamento, non essendovi ragioni per dissentire dall'operato del Tribunale laddove, essendo rimasto pacificamente accertato in giudizio ed incontroverso tra le parti che l'appartamento acquistato da Parte_1
e con atto di compravendita in notaio del
[...] Parte_2 Persona_1
16.11.1990 (rep. 46072; racc. 10657), trascritto il 17.11.1990 ai nn. 8202 - 7199,
posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di Via ON La
AC a Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, erroneamente indicato nell'atto come censito al N.C.E.U. del Comune di Piazza Armerina al foglio 132 p.lla 506 sub 41, è in realtà censito in NCEU al foglio 132 particella 506 sub 40, e che l'appartamento acquistato da , con atto di compravendita del CP_5
16/11/1990 in notaio dott.ssa (rep. n. 46073), posto al quinto Persona_4
piano scala B, con ingresso civico 45, a destra salendo le scale, composto da tre vani, ed accessori, confinante con Via Mons. La AC, con cortile comune da due lati e con proprietà , erroneamente indicato nell'atto come Parte_4
censito al N.C.E.U. del Comune di Piazza Armerina al foglio 132 p.lla 506 sub 40,
è in realtà censito in NCEU al foglio 132 particella 506 sub 41, ha conseguentemente disposto che la Conservatoria dei R.R.I.I. di Enna procedesse alla rettifica del titolo in base al quale era stata presa l'iscrizione di ipoteca, così
come del resto richiesto dal terzo interveniente Controparte_6
e e dagli stessi appellanti.
[...] CP_6
13 Gli appellanti lamentano, col quarto motivo, l'errore del giudice di prime cure nell'aver rigettato la domanda di acquisto per intervenuta usucapione abbreviata e ordinaria dell'appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico n. 45 di via ON La AC di Piazza Armerina, dagli stessi acquistato per compravendita in Notar del 16.11.1990, sostenendo che il Tribunale non Per_1
avrebbe valutato e motivato sulle evidenze probatorie, documentali e testimoniali,
acquisite in giudizio, che avrebbero comprovato il possesso continuo ed non interrotto dell'immobile protrattosi per oltre un ventennio.
Il motivo è carente di specificità, in quanto non aggredisce la sentenza del
Tribunale nella parte in cui, relativamente alla domanda di usucapione, il giudice ha così statuito: “Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del sopra richiamato appartamento, del quale sono stati erroneamente indicati nell'atto di compravendita gli estremi catastali, invece corrispondenti a quelli dell'appartamento acquistato da CP_5
.
[...]
Va osservato che, nonostante l'erronea indicazione dei dati catastali nell'atto del
16.11.1990 (rep. 46072; racc. 10657), l'oggetto del contratto risulta essere comunque determinabile in base alla specifica descrizione dell'oggetto della compravendita (“[…] le seguenti unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Piazza Armerina Via Mons. G. La AC e precisamente: a) appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di via ON La
AC Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta Via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori;
[…]”).
Invero, “in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad
14 eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (Cass. 15.2.2017 n. 3996; Cass. 26.4.2010 n. 9896;
Cass. 14.5.2004 n. 9215).
Nella fattispecie, le parti contrattuali non hanno fatto esclusivo riferimento ai dati catastali per descrivere l'immobile e vi è contrasto tra i descritti confini dell'immobile compravenduto ed i dati catastali indicati (corrispondenti all'immobile acquistato dalla . CP_5
Da ciò consegue che l'oggetto della compravendita, malgrado il dato catastale errato, è comunque determinabile in base alla descrizione del bene, con indicazione dell'ubicazione, della consistenza e dei confini dell'immobile compravenduto, elementi che, prevalendo sull'erronea indicazione catastale, rendono il contratto conforme al disposto degli artt. 1325 e 1346 c.c., sicché
nessuna nullità ex art. 1418 comma 2 c.c. è nella specie configurabile, per cui il contratto di compravendita del 16.11.1990 ha prodotto effetti tra le parti e gli attori sono divenuti proprietari del bene oggetto del rapporto contrattuale.
Conseguentemente, va rigettata la domanda attrice di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'“appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di via ON La AC Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta Via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori”, in quanto gli attori avevano acquisito la titolarità del diritto di proprietà sul predetto immobile già in virtù dell'atto di compravendita del 16.11.1990 e non è giuridicamente configurabile l'acquisto per usucapione (abbreviata o ordinaria) della proprietà di un bene di cui il possessore è già proprietario (nella specie in base ad un titolo negoziale)” (pag.
4-5 Sentenza Tribunale).
15 Su queste argomentazioni, l'atto di appello è del tutto silente ed i motivi addotti a sostegno dell'auspicata riforma sono perciò del tutto avulsi da esse e come tali inammissibili.
Manca, infatti, la critica specifica e ragionata che la giurisprudenza considera requisito essenziale dell'atto di appello.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
8. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore, visto il valore della causa indicato nell'atto di appello.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e le appellate
[...]
e rimaste contumaci. Controparte_5 CP_4
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
e rigetta l'appello proposto da Controparte_5 CP_4 Parte_1
e avverso la sentenza n. 22/2020 emessa dal Tribunale di Enna il Parte_2
07.01.2020 e depositata il 14.01.2020, che conferma.
16 Condanna gli appellanti alla refusione in favore di elle Controparte_2
spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di delle Controparte_1
spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e Controparte_5
e rimaste contumaci.
[...] CP_4
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
AZ ER RT CO
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. RT CO Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. AZ ER Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 54/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto: Appello
avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 22/2020 del 07.01.2020, pubblicata il 14.01.2020, notificata il 16.01.2020
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.8.1946 e , C.F. nata a [...]_2 C.F._2
Armerina il 7.4.1951, rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Miriam Fanella giusta procura in atti
APPELLANTI
E
C.F. , con sede legale in Conegliano (TV), Controparte_1 P.IVA_1
via V. Alfieri 1, rappresentata e difesa dall'avv. RI Mangiapane
C.F. , con sede legale in Roma via Controparte_2 P.IVA_2
RI CC 131, nella qualità di mandataria con rappresentanza di
[...]
[..
[...] C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Santi CP_3 P.IVA_3
Mastroianni
APPELLATI
E
nata a [...] il [...] c.f. CP_4 C.F._3
nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_5 C.F._4
APPELLATI - CONTUMACI
Conclusioni delle parti.
Per gli appellanti: “Per l'attore si insiste nell'appello e si contestano, con richiesta di rigetto integrale, tutte le avverse domande, eccezioni e difese, per erroneità in fatto, infondatezza in diritto, carenza di prove. Si chiede pertanto l'accoglimento delle conclusioni precisate nell'atto di appello e note di udienza
30.12.2020 e 30.11.2023, sempre con il rigetto delle avverse eccezioni di inammissibilità”.
Per l'appellata “Reitera tutte le domande, eccezioni e Controparte_1
difese formulate in tutti gli atti e scritti difensivi nei quali insiste. Insiste nel rigetto dell'atto di appello e delle domande tutte proposte da controparte. Si riporta a tutta la documentazione prodotta al momento della costituzione e nel corso del giudizio, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande Conclude come in memoria di costituzione ed in tutti gli scritti difensivi che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti;
con richiesta dei termini per comparsa conclusionale e memoria di replica. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata “nel reiterare le domande e difese, Controparte_2
come gradatamente formulate in seno alla responsiva di costituzione e risposta nonché nel denegare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o conclusioni (come tali, inammissibili), rassegna le seguenti CONCLUSIONI
2 Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, nella composizione prevista dalla legge, quale giudice d'appello, reiectis adversis, accogliere le conclusioni per come gradatamente formulate dall'odierna concludente in seno alla comparsa di costituzione e risposta (datata 11.11.2020 e depositata il 18.11.2020), le quali,
ad ogni buon fine, devono intendersi, qui di seguito, integralmente ripetute e trascritte”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione notificato il 26.10.2015, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio e
[...] Parte_2 CP_5 [...]
, chiedendo: 1) di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione CP_4
decennale abbreviata ex art. 1159 c.c o, in subordine, per usucapione ordinaria,
dell'appartamento acquistato dagli attori con atto di compravendita in notaio
[...]
del 16.11.1990 (rep. 46072; racc. 10657), trascritto il 17.11.1990 ai nn. Per_1
8202 - 7199, posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di Via
ON La AC a Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via,
con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, abitato dagli stessi attori, corrispondente alla planimetria dell'U.I.U. di cui al foglio 132 particella
506 sub 40 del catasto fabbricati di Piazza Armerina, in atto catastalmente intestato presso Agenzia delle Entrate di Enna - Territorio servizi catastali in ditta nata a [...] il [...], con ordine al Conservatore CP_5
dei Registri Immobiliari di Enna presso Agenzia delle Entrate Ufficio del
Territorio di Enna di procedere alla relativa modificazione catastale e trascrizione;
2) di condannare la convenuta al pagamento, in CP_4
favore degli attori, degli oneri diretti e indiretti, fiscali e spese consequenziali
3 derivanti dal presente giudizio, ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, anche in via equitativa, nonché delle spese processuali;
3) di condannare alle spese processuali in caso di CP_5
opposizione alle domande proposte dagli attori.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto: a) di aver acquistato da
, con atto di compravendita in notaio del 16.11.1990 Persona_2 Persona_1
(rep. 46072; racc. 10657) l'appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45, a sinistra salendo le scale, iscritto in catasto alla partita
9502, foglio 132, mappali 506/41 Via ON La AC n. 45 P 5°, cat. A/2,
vani 6,5 rendita L. 2.158; b) che solo molto tempo dopo la vendita, si sono accorti che l'immobile abitato dagli attori e posseduto uti dominus in buona fede,
continuativamente, senza violenza, è in realtà quello al Foglio 132 particella
506/40 del catasto fabbricati di Piazza Armerina, intestato catastalmente alla convenuta , la quale, a sua volta, con atto del 16.11.1990 rogato CP_5
dal Notaio , rep. 46073, ha acquistato sempre dai coniugi Persona_1 Per_2
per il prezzo di £ 70.000,00, un appartamento con ingresso dal civico 45
[...]
di Via ON La AC, piano 5° scala B, di tre vani ed accessori, a destra salendo le scale, in catasto al Foglio 132, particella 506/40, categoria A/3, Classe
3, vani 6, rendita € 362,55; c) che, come confermato con consulenza tecnica giurata redatta dal geom. del 10.3.2015, le planimetrie e Persona_3
le relative attribuzioni dei subalterni catastali degli immobili predetti risultano invertite nella loro assegnazione originaria, per cui l'immobile acquistato da
, posto al quinto piano, scala B, con ingresso dal civico 45 via CP_5
Mons. La AC sito a Piazza Armerina, a destra salendo le scale, dovrebbe essere identificato con il numero di particella 506/41e non invece con il numero
506/40, poiché l'immobile corrispondente a tale dato ultimo subalterno è quello a sinistra salendo le scale, acquistato e posseduto dagli attori.
4 Costituitasi in giudizio, non ha contestato la domanda di parte CP_5
attrice, rilevando che l'erronea identificazione catastale è comune e reciproca per entrambi gli immobili e ha chiesto di accogliere le domande attrici di intervenuto acquisto per usucapione dell'immobile posseduto dagli attori (in catasto foglio
132 part. 506/40) e di condanna di al risarcimento dei danni, CP_4
senza porre a carico di alle spese processuali, attesa la non CP_5
contestazione delle domande proposte dagli attori.
non si è costituita in giudizio. CP_4
Con atto di intervento del 14.3.2016 si è costituita chiedendo Controparte_2
di dichiarare inammissibili o rigettare le domande avanzate dagli attori nei confronti della convenuta perché illegittimamente finalizzate a CP_5
pregiudicare le ragioni di credito della società intervenuta.
Con atto di intervento del 6.4.2016 si è costituita
[...]
chiedendo di dichiarare l'inammissibilità delle Controparte_6
domande attrici o, comunque, di rigettare le stesse ed in via riconvenzionale: a)
di dichiarare che i coniugi - hanno acquistato con atto di Parte_1 Pt_2
compravendita stipulato il 16.11.1990 in notaio (rep. n. 46072), Persona_4
trascritto nei RR.II. di Enna il 17.11.1990 ai nn. 8202/7199, un appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dai civico 45 di via ON La
AC Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, erroneamente indicato in atto come censito al N.C.E.U al foglio 132 pilla 506 sub 41; in realtà censito al
N.C.E.U. al foglio 132 particella 506 sub 40; e contestualmente, data l'inversione delle due particelle dei due appartamenti posti uno di fronte l'altro, di dichiarare che ha acquistato con atto di compravendita del 16/11/1990 in CP_5
notaio dott.ssa (rep. n. 46073) l'appartamento posto al quinto Persona_4
5 piano scala B, con ingresso civico 45, via ON La AC Piazza
Armerina, a destra salendo le scale, composto da tre vani, ed accessori, confinante con Via Mons. La AC, con cortile comune da due con proprietà Parte_3
erroneamente indicato in atto come censito al N.C.E.U. al foglio 132
[...]
particella 506 sub 40, in realtà censito al N.C.E.U. al foglio 132 particella 506 sub 41; b) per l'effetto, di ordinare alla Conservatoria dei R.R.I.I. di Enna di procedere alla relativa annotazione sia nel titolo che nel pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, con esonero di responsabilità del Conservatore, fatti salvi i diritti dei terzi precedentemente iscritti;
c) di condannare le controparti o,
subordinatamente, chi di ragione e di diritto al pagamento in solido delle spese processuali.
Istruita la causa, all'udienza dell'11.7.2019 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di giorni sessanta per comparse conclusionali e venti per memorie di replica”.
Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con la sentenza n. 22/2020 del 07.01.2020,
pubblicata il 14.01.2020, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, nella contumacia di , CP_4
rigetta le domande attrici di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione, abbreviata ex art. 1159 c.c. e ordinaria, della proprietà
dell'appartamento acquistato dagli attori con atto di compravendita in notaio
[...]
del 16.11.1990 (rep. 46072; racc. 10657), trascritto il 17.11.1990 ai nn. Per_1
8202 - 7199, posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di Via
ON La AC a Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via,
con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, abitato dagli stessi attori, corrispondente alla planimetria dell'U.I.U. di cui al foglio 132 particella
506 sub 40 del catasto fabbricati di Piazza Armerina;
6 rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti di
[...]
; CP_4
dichiara che l'appartamento acquistato da e Parte_1 Parte_2
con atto di compravendita in notaio del 16.11.1990 (rep. 46072; racc. Persona_1
10657), trascritto il 17.11.1990 ai nn. 8202 - 7199, posto al quinto piano scala B,
con ingresso dal civico 45 di Via ON La AC a Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, erroneamente indicato nell'atto come censito al N.C.E.U. del
Comune di Piazza Armerina al foglio 132 p.lla 506 sub 41, è in realtà censito in
NCEU al foglio 132 particella 506 sub 40; dichiara che l'appartamento acquistato da , con atto di CP_5
compravendita del 16/11/1990 in notaio dott.ssa (rep. n. 46073), Persona_4
posto al quinto piano scala B, con ingresso civico 45, a destra salendo le scale, composto da tre vani, ed accessori, confinante con Via Mons. La AC, con cortile comune da due lati e con proprietà , erroneamente Parte_4
indicato nell'atto come censito al N.C.E.U. del Comune di Piazza Armerina al foglio 132 p.lla 506 sub 40, è in realtà censito in NCEU al foglio 132 particella
506 sub 41;
dispone che la Conservatoria dei R.R.I.I. di Enna proceda alla rettifica del titolo in base al quale è presa l'iscrizione di ipoteca, ex artt. 2841 e 2886 comma 2 c.c., ad istanza e spese della parte interessata;
compensa interamente tra le parti le spese processuali”.
2. Per la riforma di detta sentenza e hanno Parte_1 Parte_2
interposto tempestivo gravame ancorato a quattro motivi in appresso esaminati.
Gli appellanti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti domande: “piaccia alla
Corte Ecc.ma adita, disattese le contrarie domande, istanze, eccezioni e difese,
7 accogliere il presente appello ed in riforma totale, ed in ogni sua parte, della sentenza impugnata ritenere fondati i motivi di appello, dichiarare previamente sempre inammissibili e/o rigettare per erroneità ed infondatezza tutte le domande,
difese ed eccezioni proposte dai suddetti terzi intervenuti , Controparte_2 [...]
Controparte_7 Controparte_1
quest'ultima quale cessionaria dei crediti della
[...]
e per essa già ; Controparte_7 CP_8 CP_9
per l'effetto accogliere le domande proposte dagli attori in primo grado e dichiarare acquistata in favore degli attori, come prima casa per usucapione decennale abbreviata ex art. 1159 c.c. e/o, in subordine e senza recesso, per usucapione ordinaria, la proprietà dell'appartamento suddetto acquistato dagli attori per compravendita rogata dal Notaio il 16.11.1990 rep. Persona_4
46072 racc. 10657, trascritta il 17.11.1990, e precisamente appartamento posto al quinto piano scala B , con ingresso dal civico n.45 di Via ON La
AC Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori , confinante con detta via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, abitato dagli stessi attori,
corrispondente alla planimetria della U.I.U. di cui al foglio132, particella 506
sub 40 del catasto fabbricati di Piazza Armerina, attualmente catastato e intestato presso Agenzia delle Entrate - ufficio Provinciale di Controparte_10
catastali in ditta nata ad [...] il [...] , con ordine CP_5
all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Enna- Territorio – servizi catastali ed al Conservatore dei Registri Immobiliari di Enna Ufficio del
Territorio di Enna SPI di procedere alla relativa modificazione catastale e trascrizione.
Condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori CP_4
degli oneri diretti ed indiretti fiscali e spese conseguenziali derivanti dal presente
8 giudizio, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, costretti a promuovere il presente giudizio con tutte le spese da anticipare e conseguenziali e/o in subordine anche in via equitativa.
Con compensazione totale delle spese nei confronti di che ha CP_5
dichiarato sin dal primo grado del giudizio di aderire e di non opporsi alle domande formulate dagli attori – . Parte_1 Pt_2
Con condanna alle spese nei confronti dei suddetti terzi intervenuti CP_2
, e
[...] Controparte_6 CP_7 [...]
quale cessionario dei crediti della CP_1 Controparte_11
e/o, in subordine e senza recesso, stante la peculiarità
[...] CP_7
della fattispecie oggetto del presente giudizio con compensazione delle spese”.
Ha resistito al gravame eccependone preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestandone nel merito i motivi e chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio la nella qualità di mandataria Controparte_2
con rappresentanza di eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. del proposto gravame, contestandone nel merito i motivi e chiedendone il rigetto.
La Corte all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e CP_4 [...]
, regolarmente citate e non costituite in giudizio. Controparte_5
4. Sempre in via preliminare, sulla eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati costituiti in giudizio, in relazione al quale gli stessi deducono l'inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, si osserva che l'eccezione debba ritenersi superata in quanto
9 implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo in limine litis quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità
di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile dalla Corte, alla luce dell'oggetto della causa e delle disquisizioni interpretative di fatto e di diritto sottoposte al suo vaglio, giustificative prima facie di un esame di merito.
5. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati costituiti in giudizio,
contenendo il gravame la specifica indicazione delle parti della sentenza impugnata, degli errori che, in tesi, il Tribunale avrebbe commesso e delle ragioni che militerebbero per la rivisitazione della sentenza nei termini auspicati dagli appellanti.
6. Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza e del procedimento per avere il Tribunale deciso la causa “sulla base di rilievi non previamente sottoposti alle parti, ponendo a fondamento della erronea decisione una questione rilevata d'ufficio, laddove a pag. 7 della sentenza si afferma che
“va disposto che la Conservatoria RR.II. di Enna procede alla rettifica del titolo in base al quale è presa l'iscrizione di ipoteca ex art. 2841 e 2886 comma 2 c.c. ad istanza e spese della parte interessata” e nel conseguente identico erroneo dispositivo”. Sostengono sul punto che nessuna domanda di “rettifica del titolo in
10 base al quale è presa l'iscrizione di ipoteca” era stata proposta dalle parti nel presente giudizio, neppure dai terzi intervenuti.
Ritengono quindi che non vi sarebbe corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e che il Giudice a norma art. 112 c.p.c. non avrebbe potuto pronunciarsi oltre i limiti delle domande proposte.
Le censure non colgono nel segno.
Risulta invero dagli atti di causa, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, e di tanto ha dato conto correttamente in sentenza il primo Giudice, che con l'atto di intervento del 6.4.2016 la intervenuta
[...]
, rilevando che le ipotesi in cui è riconosciuto al giudice Controparte_6
il potere di ordinare la rettifica/correzione di atti al Conservatore dei RR.II. sono tassative ed espressamente previste dalla legge, ha spiegato in riconvenzionale domanda di correzione di errore materiale del titolo in base al quale era stata presa l'iscrizione di ipoteca, e per effetto ordinarsi alla Conservatoria dei R.R.II. di Enna di procedere alla relativa annotazione sia nel titolo che nel pignoramento e nella relativa nota di trascrizione, con esonero di responsabilità del Conservatore, fatti salvi i diritti dei terzi precedentemente iscritti.
Oltre a non dire che gli stessi appellanti in primo grado hanno chiesto ordinarsi
“all' Controparte_12
ed al Conservatore dei Registri Immobiliari di Enna Ufficio del Territorio di Enna
SPI di procedere alla relativa modificazione catastale e trascrizione”, reiterando detta richiesta in questo grado.
La pronunzia del Tribunale non risulta dunque essere stata adottata oltre i limiti delle domande fatte valere dalle parti o su questioni estranee al giudizio.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la nullità ed erroneità della sentenza per avere il primo Giudice omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità degli interventi spiegati dalle due banche intervenute nel processo
11 di usucapione, la e la di e CP_2 Controparte_6 CP_6
. CP_6
Gli appellanti sostengono che gli interventi sono inammissibili in quanto i terzi intervenuti difettano di legittimazione attiva e di interesse ad agire, essendo solo titolari di diritto di credito nei confronti e . Parte_5 CP_4
Pur dandosi atto che il Tribunale nulla osserva in sentenza in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità degli interventi, rileva la Corte che l'eccezione non merita accoglimento essendo gli intervenuti creditori ipotecari titolari di diritto reale (di garanzia) sull'immobile oggetto della domanda di usucapione spiegata dagli appellanti in primo grado e come tali senz'altro legittimati ad intervenire in giudizio.
Secondo giurisprudenza della suprema Corte, infatti, “Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., promossa dall'usucapiente avverso l'espropriazione immobiliare del bene usucapito” (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 13.11.2019, n.
29325).
Con il terzo motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale avrebbe
“erroneamente applicato al contratto di compravendita 16-11-1990 de quo la norma speciale degli artt. 2841 comma 2 c.c. e le altre norme richiamate in sentenza, invero previste dall'ordinamento solo per le ipoteche e le iscrizioni ipotecarie, laddove a pag. 7 rigo 2 segg. della motivazione si legge che “si può ordinare la rettificazione a istanza ed a spese della parte interessata” quindi
12 prescindendo dal consenso di tutte le parti contrattuali”, e sarebbe incorso in errore laddove ha disposto che la Conservatoria procedesse alla rettifica del titolo in base al quale era stata presa l'iscrizione di ipoteca ex art. 2841 e 2886 comma
2 c.c. ad istanza della parte interessata.
Anche tale censura è destituita di fondamento, non essendovi ragioni per dissentire dall'operato del Tribunale laddove, essendo rimasto pacificamente accertato in giudizio ed incontroverso tra le parti che l'appartamento acquistato da Parte_1
e con atto di compravendita in notaio del
[...] Parte_2 Persona_1
16.11.1990 (rep. 46072; racc. 10657), trascritto il 17.11.1990 ai nn. 8202 - 7199,
posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di Via ON La
AC a Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori, erroneamente indicato nell'atto come censito al N.C.E.U. del Comune di Piazza Armerina al foglio 132 p.lla 506 sub 41, è in realtà censito in NCEU al foglio 132 particella 506 sub 40, e che l'appartamento acquistato da , con atto di compravendita del CP_5
16/11/1990 in notaio dott.ssa (rep. n. 46073), posto al quinto Persona_4
piano scala B, con ingresso civico 45, a destra salendo le scale, composto da tre vani, ed accessori, confinante con Via Mons. La AC, con cortile comune da due lati e con proprietà , erroneamente indicato nell'atto come Parte_4
censito al N.C.E.U. del Comune di Piazza Armerina al foglio 132 p.lla 506 sub 40,
è in realtà censito in NCEU al foglio 132 particella 506 sub 41, ha conseguentemente disposto che la Conservatoria dei R.R.I.I. di Enna procedesse alla rettifica del titolo in base al quale era stata presa l'iscrizione di ipoteca, così
come del resto richiesto dal terzo interveniente Controparte_6
e e dagli stessi appellanti.
[...] CP_6
13 Gli appellanti lamentano, col quarto motivo, l'errore del giudice di prime cure nell'aver rigettato la domanda di acquisto per intervenuta usucapione abbreviata e ordinaria dell'appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico n. 45 di via ON La AC di Piazza Armerina, dagli stessi acquistato per compravendita in Notar del 16.11.1990, sostenendo che il Tribunale non Per_1
avrebbe valutato e motivato sulle evidenze probatorie, documentali e testimoniali,
acquisite in giudizio, che avrebbero comprovato il possesso continuo ed non interrotto dell'immobile protrattosi per oltre un ventennio.
Il motivo è carente di specificità, in quanto non aggredisce la sentenza del
Tribunale nella parte in cui, relativamente alla domanda di usucapione, il giudice ha così statuito: “Parte attrice ha agito in giudizio chiedendo di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione del sopra richiamato appartamento, del quale sono stati erroneamente indicati nell'atto di compravendita gli estremi catastali, invece corrispondenti a quelli dell'appartamento acquistato da CP_5
.
[...]
Va osservato che, nonostante l'erronea indicazione dei dati catastali nell'atto del
16.11.1990 (rep. 46072; racc. 10657), l'oggetto del contratto risulta essere comunque determinabile in base alla specifica descrizione dell'oggetto della compravendita (“[…] le seguenti unità immobiliari facenti parte dell'edificio sito in Piazza Armerina Via Mons. G. La AC e precisamente: a) appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di via ON La
AC Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta Via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori;
[…]”).
Invero, “in tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad
14 eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene” (Cass. 15.2.2017 n. 3996; Cass. 26.4.2010 n. 9896;
Cass. 14.5.2004 n. 9215).
Nella fattispecie, le parti contrattuali non hanno fatto esclusivo riferimento ai dati catastali per descrivere l'immobile e vi è contrasto tra i descritti confini dell'immobile compravenduto ed i dati catastali indicati (corrispondenti all'immobile acquistato dalla . CP_5
Da ciò consegue che l'oggetto della compravendita, malgrado il dato catastale errato, è comunque determinabile in base alla descrizione del bene, con indicazione dell'ubicazione, della consistenza e dei confini dell'immobile compravenduto, elementi che, prevalendo sull'erronea indicazione catastale, rendono il contratto conforme al disposto degli artt. 1325 e 1346 c.c., sicché
nessuna nullità ex art. 1418 comma 2 c.c. è nella specie configurabile, per cui il contratto di compravendita del 16.11.1990 ha prodotto effetti tra le parti e gli attori sono divenuti proprietari del bene oggetto del rapporto contrattuale.
Conseguentemente, va rigettata la domanda attrice di accertamento dell'acquisto della proprietà dell'“appartamento posto al quinto piano scala B, con ingresso dal civico 45 di via ON La AC Piazza Armerina, a sinistra salendo le scale, con ingresso di fronte composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta Via, con cortile comune e con altro appartamento dei venditori”, in quanto gli attori avevano acquisito la titolarità del diritto di proprietà sul predetto immobile già in virtù dell'atto di compravendita del 16.11.1990 e non è giuridicamente configurabile l'acquisto per usucapione (abbreviata o ordinaria) della proprietà di un bene di cui il possessore è già proprietario (nella specie in base ad un titolo negoziale)” (pag.
4-5 Sentenza Tribunale).
15 Su queste argomentazioni, l'atto di appello è del tutto silente ed i motivi addotti a sostegno dell'auspicata riforma sono perciò del tutto avulsi da esse e come tali inammissibili.
Manca, infatti, la critica specifica e ragionata che la giurisprudenza considera requisito essenziale dell'atto di appello.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
8. All'esito raggiunto, in applicazione del principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti alla refusione delle spese di questo grado di giudizio in favore degli appellati costituiti in giudizio, nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi aggiornamenti per cause comprese nel quinto scaglione di valore, visto il valore della causa indicato nell'atto di appello.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e le appellate
[...]
e rimaste contumaci. Controparte_5 CP_4
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
e rigetta l'appello proposto da Controparte_5 CP_4 Parte_1
e avverso la sentenza n. 22/2020 emessa dal Tribunale di Enna il Parte_2
07.01.2020 e depositata il 14.01.2020, che conferma.
16 Condanna gli appellanti alla refusione in favore di elle Controparte_2
spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Condanna gli appellanti alla refusione in favore di delle Controparte_1
spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Nulla sulle spese del grado nel rapporto tra gli appellanti e Controparte_5
e rimaste contumaci.
[...] CP_4
Dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 30 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
AZ ER RT CO
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