Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di NA Il Tribunale nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Nel procedimento di reclamo introdotto da
(C.F. ) con Avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Caroni del Foro di NA
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. , con Avv. Elisabetta Controparte_1 C.F._2
Ganetti del Foro di NA
RECLAMATA
Per la riforma dell'Ordinanza emessa in data 10/2/2025 dal Tribunale di NA, in composizione monocratica ,nell'ambito del procedimento ex art. 473 bis 69 c.p.c. iscritto al n. 1887-24 ha pronunciato , in Camera di Consiglio ,la seguente
[...] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del Parte_2
Tribunale di NA in composizione monocratica, emessa il 10.02.2025, confermativa del decreto dell'11.10.2024, del seguente tenore : “
Ordina a di cessare la condotta pregiudizievole e Parte_1 violenta tenuta nei confronti della ricorrente e della figlia minorenne
; - di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare sita in Per_1
Casole d'Elsa, Loc. Pievescola, Via Pian dei Campi 17; - di astenersi dall'avvicinarsi alla predetta casa familiare nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalla coniuge e dalla figlia , ivi compresi il Per_1
e la palestra da costei frequentata, per mesi 4.” Per_1
Il terme della durata dell'ordine di protezione è stato prorogato , con l'ordinanza impugnata , a mesi sei .
Si è costituita che ha chiesto il rigetto del reclamo . Controparte_1
Le parti sono comparse , separatamente, davanti al Giudice istruttore all'udienza del 20.3.2025 e all'esito della loro audizione e della discussione , la decisione sul reclamo è stata rimessa al Collegio.
I fatti posti a base dell'ordine di protezione sono due e riguardano uno la signora e l'altro la figlia minore . CP_1 Per_1
- Il primo addebito è costituito da un episodio avvenuto all'interno della casa familiare in data 31/05/2024 allorchè , secondo il racconto dell' odierna reclamata , il coniuge le avrebbe provocato ustioni alla schiena premendole volontariamente una pentola piena d'acqua bollente dopo averla immobilizzata contro il muro, con conseguente necessità di accesso al Pronto Soccorso
( del quale è allegato referto) e quindi presentazione della denuncia querela del 05/06/2024 .
- Il secondo grave addebito sarebbe scaturito dalle dichiarazioni della figlia minore , oggi di anni 13 ,che avrebbe narrato Per_1 di episodi di molestie sessuali subite dal padre , nel corso degli anni 2019-2020, oggetto di denuncia in data 11/07/2024 che ha poi dato origine ad un procedimento penale e all' esame della minore in sede di incidente probatorio .
In questa sede il Collegio è chiamato a valutare la ricorrenza dei presupposti per l'ordine di protezione adottato.
Deve , in via generale , osservarsi che l'adozione dell'ordine di protezione presuppone che la condotta addebitata a carico della parte nei cui confronti è chiesto il provvedimento restrittivo abbia cagionato o possa cagionare pregiudizio grave all'integrità fisica, morale o alla libertà personale della parte ricorrente. ( art. 473 bis 69 c.p.c.)
- Orbene, quanto all'episodio del 31.5.2024, se non può in assoluto escludersi la compatibilità della dinamica con un possibile incidente domestico atteso il ristretto spazio in cui si muovevano i due coniugi- come evidenziato dalla fotografia della cucina e dalle dichiarazioni delle parti - l'uno ( ) con la Parte_1 pentola d'acqua bollente in mano, pronto a scolare la pasta, e l'altra ( ) che , appena accanto , si muoveva Controparte_1 nell'intento di prendere qualcosa da mangiare , tuttavia la profondità della lesione ( come da referto del Pronto Soccorso ustione di 1 -2 grado), considerato che la signora non CP_1 aveva la schiena nuda ma coperta da una maglietta , sia pure leggera , lascia dubbi sulla non intenzionalità del gesto . Non vi sono del resto altri elementi che possano portare ad una più esatta ricostruzione dell'episodio.
Ritiene il Collegio che , da solo , quest'episodio , pur grave per quanto detto , considerato che la convivenza tra le parti si è protratta sino al
20 settembre 2024 , senza che altro accadesse, che la stessa reclamata ha dichiarato di non avere alcun timore nei confronti del marito , non avrebbe giustificato forse , da solo, un ordine di protezione specie di lunga durata .
Tuttavia i fatti posti a base dell'ordine di protezione sono due e ai fini del vaglio della fondatezza del reclamo, devono essere considerati nel loro complesso e non isolatamente .
- Il secondo addebito riveste oggettivamente maggiore gravità .Si tratta di episodi che, così come narrati dalla minore – e totalmente negati dal reclamante che ha fornito la propria versione rifiutando categoricamente la responsabilità dei comportamenti attribuiti – ove rispondessero , anche solo in parte , alla realtà, giustificherebbero l'adozione della misura e non tanto per un pericolo di reiterazione ( i fatti risalirebbero a circa 6 anni fa e non si sarebbero più verificati) ma piuttosto perché la ripresa della vita familiare ( peraltro per breve tempo essendo già prevista la prima udienza per la separazione giudiziale ) arrecherebbe , soprattutto alla minore, pregiudizio in termini di perdità di serenità, timore rispetto a possibili reazioni del padre con il quale il rapporto le appare come compromesso ( cfr risposte date in sede d'incidente probatorio).
riconosciuta dalla consulente nominata dal Testimone_1 giudice penale come una ragazzina in grado di riferire le cose che le sono accadute in sede d'incidente probatorio ha in effetti raccontato , tra le lacrime , trattenute fino all'inizio del racconto, che all'età di circa 6/7 anni era andata a dormire , per sua scelta , con il papà ( la mamma svolgeva il turno di notte da infermiera) e che una o due volte è accaduto che il padre l'abbia accarezzata nelle parti intime , anche in modo prolungato;
ha raccontato, rispondendo alla giudice , che tali episodi le sono tornati in mente quando aveva circa 11 anni ma che ha trovato il coraggio di raccontare solo in occasione dell'episodio del
31.5.2024 occorso alla mamma .
E' bene ricordare che in applicazione della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la l. n. 77 del 2013), il giudice, è tenuto nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ad adottare le necessarie tutele per proteggere le parti che appaiano come vittime da possibili condizionamenti o comportamenti che ne possano minare anche solo l'integrita' psicologica .
Recita l'art. 51 della detta Convenzione - Valutazione e gestione dei rischi .
“ Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorita' competenti di valutare il rischio di letalita', la gravita' della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno”
E l'art 56 - Misure di protezione
“ Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni”
Pur ammettendo di non trovarsi al cospetto di una fattispecie che esprima, in termini di pericolo , particolare gravità ( e in effetti in sede penale non sono state ritenute sussistenti esigenze cautelari a carico del sig. ) tuttavia ,nel quadro sopra descritto , l'unica Pt_1 garanzia di sicurezza – così da scongiurare tensioni , timori di ritorsioni , condizionamenti nei comportamenti quotidiani- pare essere quella di evitare la convivenza tra le parti ( la madre è comunque colei che ha sporto la denuncia non solo per sé anche per i fatti narrati dalla minore ) e tra il padre e la figlia minore con l'unico strumento Per_1
a disposizione del giudice ovvero l'ordine per la protezione dei soggetti che la invocano.
Ogni approfondimento è riservato alla causa di separazione e al procedimento penale .
- Quanto alle spese lamenta il reclamante che la soccombenza, in ogni denegato caso, avrebbe dovuto considerarsi reciproca, visto che la Sig.ra aveva avanzato anche richiesta di CP_1 condanna del Sig. che sapeva privo di retribuzione, al Pt_1 pagamento di un assegno mensile di € 600,00, domanda che è stata respinta.La doglianza non può condividersi considerata la natura accessoria della disposizione di pagamento di assegno periodico che nulla toglie alla sostanziale soccombenza del ricorrente che è colui che ha dato causa esclusiva al procedimento secondo il principio di causalità ( Cass. Sez. un.,
31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. 3438-16) .
Anche su tale punto l'ordinanza impugnata dev'essere confermata .
- In ordine alle spese del presente procedimento , liquidate come in dispositivo , sui minimi tabellari ,in ragione della ripetitività delle questioni e dell'attività processuale svolta per fase di studio introduttiva e trattazione, non possono che seguire la soccombenza considerato che , pur comprendendo il Collegio
l'esigenza del reclamante di veder riconosciute le proprie ragioni a fronte di addebiti certamente disonoranti , tuttavia non avrebbe dovuto essere estranea alla proposizione del reclamo la considerazione dell'imminenza dell'avvio del giudizio di separazione ( prima udienza 8.4.2025 ) e della scadenza del termine dell'ordine di protezione ( mesi 6 dall' 11.10.2025)
Infine, stante l'avvenuto rigetto dell'impugnazione (introdotta dopo l'entrata in vigore della L. n. 228/12, il cui articolo 1, comma 17 ha modificato il D.P.R. 115/02), ricorre, per la parte soccombente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR testé menzionato, l'obbligo aggiuntivo di versamento a favore dello Stato di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rideterminato a norma del comma 1-bis dello stesso articolo: ciò in quanto l'opinione prevalente, richiamando le recenti istruzioni ministeriali (Circolare 11/05/12 2012), parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale;
di talché, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 c. p.c., deve ritenersi impugnazione pure il reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, così provvede
1) Rigetta il reclamo proposto da e per l'effetto Parte_1 conferma in ogni sua parte l'ordinanza impugnata
2) Pone a carico del reclamante il pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.112,00 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e c.p.a e iva come per legge.
3) Dà atto dell'obbligo aggiuntivo di versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in NA , Camera di Consiglio 25.3.2025
Il Presidente Paolo Bernardini Il Giudice estensore Marianna Serrao Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.