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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3288 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Buccoleri Mangiaracina, presso il cui studio a
Palermo, via P.Pe Belmonte n. 94, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Mancia, presso il cui studio a Palermo, via Galileo
Galilei n. 38, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/07/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 25/06/2014 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 940/2024 emessa da questo
Tribunale in data 13-15/02/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 02/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Art. 1 Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile di contribuzione al mantenimento dell'altro coniuge.
Art. 2 La figlia minorenne resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
e avrà quale domicilio prevalente l'abitazione della madre in Palermo, di fatto domiciliata in Via Falsomiele n. 140/G Palermo.
Art. 3 Per ciò che attiene al regime di visita della suddetta figlia minore, le parti, fermo restando l'impegno dei coniugi di adoperarsi al fine di favorire il maggior numero di incontri con l'altro genitore, e ciò nel precipuo interesse della minore ad avere un rapporto equilibrato e sereno con entrambi i genitori, in coerenza con il regime di affido condiviso, e fatto salvo ogni diverso accordo e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, convengono che il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore Pt_1
nei giorni di martedì e giovedì dalla fine dell'orario scolastico sino alle 21,00 Per_1 avendo cura sempre di riaccompagnarla a casa della madre. Nei fine settimana in cui il sig. non terrà con se la bambina secondo l'orario di cui infra, avrà facoltà di Pt_1 tenere la bambina con sé, oltre che al martedì e al giovedì, anche il venerdì, sempre dalla fine dell'orario scolastico sino alle 21,00 avendo cura sempre di riaccompagnarla a casa della madre. Avrà, inoltre, facoltà di tenere con sé la bambina, a settimane alterne, dalle
10,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica con facoltà di pernottamento nelle notti del sabato, avendo cura di riaccompagnarla a casa della madre, salvo diversa volontà della minore.
Le principali festività saranno trascorse dalla minore con entrambi i genitori, con il criterio dell'alternanza. In particolare, salvo diverso accordo, la figlia minore trascorrerà il 24 con il padre ed il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre con la madre ed il giorno 1 gennaio con il padre e così di seguito, sempre secondo il criterio dell'alternanza, quelle QU (Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e le altre riconosciute.
2 Durante le vacanze estive la madre, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti capoversi, trascorrerà con la figlia minore un periodo continuativo di quindici giorni durante il mese di agosto, da concordare preventivamente con il padre.
Il padre, d'altro canto, avrà facoltà di trascorrere un periodo continuativo di vacanza durante l'anno di giorni quindici, previo accordo con la madre.
Art. 4 Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore . Tale somma verrà corrisposta entro e non oltre il giorno quindici di ogni Per_1 mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del presente ricorso.
I coniugi si obbligano a far fronte alle spese necessarie al mantenimento della minore per il periodo di permanenza presso ciascuno di loro.
L'assegno verrà rivalutato ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita, così come risultante dagli indici ISTAT, senza necessità di richiesta da parte della sig.ra
. CP_1
Art. 5 Il sig. si obbliga a partecipare, nella misura del 50%, alle spese Parte_1 scolastiche, sportive e mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale) della figlia minore. Tali spese, verranno regolamentate in virtù delle modalità contenute nel
“Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli” elaborato dall'osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo, sottoscritto nel luglio
2019 dal Presidente del Tribunale, dal COA di Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia operanti sul territorio di Palermo, e successive modificazioni e integrazioni, cui si rimanda.
Art. 6 Per quanto attiene agli ulteriori rapporti economici e patrimoniali, i Signori CP_1
e dichiarano di avere già provveduto ad estinguere con
[...] Parte_1 reciproca soddisfazione ogni rapporto di debito/credito e, pertanto, convengono che nulla
è loro dovuto dall'altro coniuge a qualsiasi titolo.
Art. 7 I coniugi si danno il libero assenso al rilascio dei passaporti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
3 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 25/06/2014 da
, nato a [...] il [...] ( e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ), alle CP_1 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 02/07/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 30, parte I dell'anno 2014).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3288 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Buccoleri Mangiaracina, presso il cui studio a
Palermo, via P.Pe Belmonte n. 94, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Mancia, presso il cui studio a Palermo, via Galileo
Galilei n. 38, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 02/07/2025 le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 25/06/2014 alle condizioni concordate.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025 e con allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 940/2024 emessa da questo
Tribunale in data 13-15/02/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 02/07/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“Art. 1 Entrambe le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile di contribuzione al mantenimento dell'altro coniuge.
Art. 2 La figlia minorenne resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1
e avrà quale domicilio prevalente l'abitazione della madre in Palermo, di fatto domiciliata in Via Falsomiele n. 140/G Palermo.
Art. 3 Per ciò che attiene al regime di visita della suddetta figlia minore, le parti, fermo restando l'impegno dei coniugi di adoperarsi al fine di favorire il maggior numero di incontri con l'altro genitore, e ciò nel precipuo interesse della minore ad avere un rapporto equilibrato e sereno con entrambi i genitori, in coerenza con il regime di affido condiviso, e fatto salvo ogni diverso accordo e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, convengono che il sig. avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore Pt_1
nei giorni di martedì e giovedì dalla fine dell'orario scolastico sino alle 21,00 Per_1 avendo cura sempre di riaccompagnarla a casa della madre. Nei fine settimana in cui il sig. non terrà con se la bambina secondo l'orario di cui infra, avrà facoltà di Pt_1 tenere la bambina con sé, oltre che al martedì e al giovedì, anche il venerdì, sempre dalla fine dell'orario scolastico sino alle 21,00 avendo cura sempre di riaccompagnarla a casa della madre. Avrà, inoltre, facoltà di tenere con sé la bambina, a settimane alterne, dalle
10,00 del sabato sino alle 21,00 della domenica con facoltà di pernottamento nelle notti del sabato, avendo cura di riaccompagnarla a casa della madre, salvo diversa volontà della minore.
Le principali festività saranno trascorse dalla minore con entrambi i genitori, con il criterio dell'alternanza. In particolare, salvo diverso accordo, la figlia minore trascorrerà il 24 con il padre ed il 25 dicembre con la madre e il 31 dicembre con la madre ed il giorno 1 gennaio con il padre e così di seguito, sempre secondo il criterio dell'alternanza, quelle QU (Santa Pasqua e Lunedì dell'Angelo) e le altre riconosciute.
2 Durante le vacanze estive la madre, in aggiunta a quanto previsto nei precedenti capoversi, trascorrerà con la figlia minore un periodo continuativo di quindici giorni durante il mese di agosto, da concordare preventivamente con il padre.
Il padre, d'altro canto, avrà facoltà di trascorrere un periodo continuativo di vacanza durante l'anno di giorni quindici, previo accordo con la madre.
Art. 4 Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore . Tale somma verrà corrisposta entro e non oltre il giorno quindici di ogni Per_1 mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del presente ricorso.
I coniugi si obbligano a far fronte alle spese necessarie al mantenimento della minore per il periodo di permanenza presso ciascuno di loro.
L'assegno verrà rivalutato ogni anno in proporzione all'aumento del costo della vita, così come risultante dagli indici ISTAT, senza necessità di richiesta da parte della sig.ra
. CP_1
Art. 5 Il sig. si obbliga a partecipare, nella misura del 50%, alle spese Parte_1 scolastiche, sportive e mediche (non coperte dal servizio sanitario nazionale) della figlia minore. Tali spese, verranno regolamentate in virtù delle modalità contenute nel
“Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli” elaborato dall'osservatorio per la giustizia civile del distretto di Palermo, sottoscritto nel luglio
2019 dal Presidente del Tribunale, dal COA di Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in materia di famiglia operanti sul territorio di Palermo, e successive modificazioni e integrazioni, cui si rimanda.
Art. 6 Per quanto attiene agli ulteriori rapporti economici e patrimoniali, i Signori CP_1
e dichiarano di avere già provveduto ad estinguere con
[...] Parte_1 reciproca soddisfazione ogni rapporto di debito/credito e, pertanto, convengono che nulla
è loro dovuto dall'altro coniuge a qualsiasi titolo.
Art. 7 I coniugi si danno il libero assenso al rilascio dei passaporti”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
3 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 25/06/2014 da
, nato a [...] il [...] ( e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] ), alle CP_1 C.F._2 condizioni indicate nel ricorso congiunto del 02/07/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 30, parte I dell'anno 2014).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 25/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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