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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ST IZ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 146/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. NUZZACHI ANTONIA Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
La ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 25.1.2024, ha affermato di essere stata assunta da nella persona dell'amministratrice unica sig.ra , Parte_2 CP_2
a far data dal 14.6.2019, con contratto a tempo indeterminato e per iniziali 24 ore settimanali, qualifica di operaia di VI Livello del CCNL Commercio e Terziario e mansioni di addetta al banco bar, con sede di lavoro sita in Gallarate (doc. n. 3). Ha sostenuto che, contrariamente all'orario contrattualmente previsto, ha in realtà sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 14.00, e che in caso di assenza della persona addetta a svolgere l'attività nel pomeriggio, doveva continuare a prestarla lei sino alle 21.00/21.30.
In data 8.12.2019 le veniva presentato un nuovo contratto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, di sole 12 ore settimanali (da lunedì a sabato, dalle 18.00 alle 20.00), con sede di lavoro in TO AR (doc. n. 4). La lavoratrice ha asserito che, tuttavia, continuava a prestare la propria attività presso il bar sito in Gallarate, col medesimo orario dalle 6.30 alle 14.00. In seguito alla cessione del punto vendita gallaratese, veniva effettivamente trasferita alla sede di TO AR
(con decorrenza, secondo quanto indicato nel modello Uni-Lav, dal 14.10.2020 – cfr. doc. n. 9).
La ricorrente ha specificato che in entrambi i bar era solita lavorare da sola, occupandosi della preparazione di cibo e bevande al banco, servizio ai tavoli, ordinazione di merci mancanti, servizio di cassa e attività di pulizia. Ha riferito, inoltre, di avere occasionalmente lavorato la domenica mattina, nonostante fosse il suo giorno libero.
In data 15.11.2022 la sig.ra rassegnava le proprie dimissioni (doc. n. 16), asserendo Parte_1
come tale decisione fosse imputabile al ritardo nei pagamenti delle buste paga, all'omessa corresponsione delle ore di straordinario e alla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro in relazione alle ore effettivamente prestate.
La ricorrente ha sostenuto il proprio diritto al superiore inquadramento contrattuale e alle differenze retributive per le ore complessivamente lavorate e non riconosciute, alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo dall'1.11.2022 al 10.11.2022, all'indennità di mensa e alla regolarizzazione contributiva. Ciò premesso, la lavoratrice ha convenuto in giudizio Parte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la lavoratrice
[...]
ha svolto attività lavorativa in favore della società resistente a far data dal 14.06.2019 sino al
15.11.2022 senza soluzione di continuità dalle ore 6:30 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato, al livello
V del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e per l'effetto condannare il in persona del Parte_2
suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze retributivi pari a complessivi
€ 15.116,05 , così meglio indicate in narrativa, oltre alla corresponsione del periodo di malattia dal
01.11 al 10.11.2022, pari ad € 457,84, oltre all'indennità di mensa per ulteriori € 2.220,65, ovvero alla/e diversa/e somma/e che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
in ogni caso: - condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al 15% spese generali da distarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario Avv. Antonia Nuzzachi”.
Alla prima udienza, accertata la regolarità della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta e ammessa la prova orale. Sentiti i testimoni ammessi nelle udienze del 18.9.2024 e del 13.11.2024, all'esito della seconda è stato concesso alla ricorrente termine sino al
15.12.2024 per depositare sintetica nota conclusiva. Letta quest'ultima, la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'esame testimoniale ha permesso di riscontrare positivamente quanto sostenuto dalla ricorrente.
In particolare, deve segnalarsi quanto affermato dal teste ex collega della Testimone_1
lavoratrice (cfr. verbale del 13.11.2024): “Ho lavorato con la ricorrente a TO AR presso il
[...]
per quasi due anni, io avevo mansioni di barista e anche la ricorrente. Il mio orario era di Pt_2
circa 7 /8 ore al pomeriggio mentre la ricorrente lavorava al mattino credo dalle 6.30/7.00 fino alle
13.30. Eravamo solo noi due che ci alternavamo. La domenica facevo il mattino dalle 7 alle 14.00 e la ricorrente era a casa di riposo. Il pomeriggio della domenica il bar era chiuso. In quel periodo io non avevo un giorno di riposo. Poi ho lavorato anche a Gallarate per circa tre settimane e anche la ricorrente era con me al lavoro a Gallarate, non ricordo che orari facessimo. Le nostre mansioni erano sempre quelle di barista. Confermo che le nostre mansioni erano quelle di cui ai capitoli 11-
13, preciso che la responsabile era la signora ” ADR Non avevamo una pausa per il pranzo o CP_2
la cena. Anzi preciso di aver lavorato prima a Gallarate per tre settimane circa e poi a TO”.
Ulteriori elementi di conferma sono stati offerti dagli altri due testimoni, entrambi clienti dei locali dove la ricorrente ha prestato servizio.
Il teste in particolare, ha così affermato (verbale del 13.11.2024): “Frequentavo il bar Tes_2
di Gallarate tutte le mattine alle 7.30/8 a bere il caffè e poi ho frequentato anche il bar a TO
AR. Vedevo la ricorrente al lavoro al 90% al mattino ma mi è capitato anche di andare al pomeriggio e di vederla al lavoro. Faceva la barista e serviva ai tavoli, preparava pizzette e simili, faceva anche le pulizie nel bar, io e la mia compagnia ci trovavamo molto bene quando c'era lei.
Ogni tanto c'era con lei qualcun altro, ma di solito era sola. Anche la domenica mattina andavo al bar e la trovavo al lavoro”.
La teste avventrice dell'esercizio commerciale di TO AR, ha confermato Testimone_3
di aver visto la ricorrente lavorare al mattino e al pomeriggio, svolgendo le mansioni indicate al ricorso in solitudine: “Abito dietro al bar di via Gorizia e al mattino alle 6 esco col mio cane, davanti al bar sento profumo di brioches, e vedevo tutte le mattine la ricorrente che disponeva sedie tavoli, poi ripasso alle 12.30 e anche in quell'orario la vedevo nel locale, qualche volta sono pure andata
a prendere un aperitivo e la ricorrente c'era. A fianco al bar c'è lo studio del mio medico di base e quindi passo davanti al bar anche di pomeriggio e la vedevo al lavoro nel bar, non so però riferire il periodo di tempo. Saltuariamente mi è capitato di vederla al lavoro nel bar anche la domenica mattina. (...) Confermo che svolgeva le attività che competono alla caffetteria, faceva le pulizie e alla cassa ho sempre visto solo lei, anche perché era da sola nel bar, solo qualche volta ho visto che la affiancava un ragazzo, ma per poco tempo”.
Va evidenziato che parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere della prova, rimanendo contumace non ha fornito prove contrarie rispetto a quanto affermato dalla lavoratrice nonché a quanto emerso dall'esame testimoniale.
Per quanto riguarda il richiesto superiore inquadramento contrattuale, si rileva quanto segue.
Appartengono al VI livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, Titolo XIII (“Pubblici esercizi”) nel quale la lavoratrice era stata formalmente inquadrata, “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”. Tra questi è ricompresa la figura del “commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore (…)”. Rientrano, invece, nell'invocato V livello, “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, tra i quali rientrano le figure di “cassiere bar (…) cameriere bar, tavola calda, self-service”. In considerazione delle mansioni svolte e accertate nel corso del presente giudizio, visto anche il grado di autonomia di cui la lavoratrice godeva nell'espletamento delle mansioni, può riconoscersi la sussistenza di quest'ultimo livello contrattuale. Conseguentemente, spettano alla ricorrente le differenze retributive legate al diverso inquadramento e alle ore effettivamente lavorate e non riconosciute.
Circa la quantificazione, ritiene questo Giudice di condividere i calcoli elaborati dall'Ufficio
[...]
di Varese, ai quali si rimanda (doc. nn. 18-22) secondo cui sono dovuti euro Controparte_3
15.116,05, di cui 1.559,28 per retribuzione ordinaria, 36,54 per festività, 530,09 per differenze sulla tredicesima mensilità, 9.435,25 per lavoro supplementare, 448,58 per quattordicesima mensilità,
80,30 per ferie, 16,81 per permessi, 3.009,19 a titolo di trattamento di fine rapporto. Si rimarca che la società convenuta, non costituendosi, non ha contestato o fornito una diversa ricostruzione dei suddetti conteggi.
Va riconosciuto, inoltre, il diritto della lavoratrice a vedersi corrisposta l'indennità di malattia per il periodo dall'1 al 10.11.2022, per la somma di euro 457,84 corrispondente a 10 giorni lavorativi. Si rileva, infatti, che nella busta paga di novembre 2022 (cfr. doc. n. 21) non risulta alcun pagamento CP_ da parte dell' dovendo pertanto lo stesso essere corrisposto dall'azienda. Anche in riferimento a tale voce la convenuta, non costituendosi, non ha fornito una diversa ricostruzione dei conteggi.
Deve riconoscersi, altresì, il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di mensa. Al riguardo, si ricorda che il teste ha dichiarato che nonostante l'orario lavorativo superasse Tes_1
abbondantemente le sei ore giornaliere non era stata loro riconosciuta la pausa per il pranzo o la cena. Sul punto si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, art. 8, comma 1, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. La fruizione di quest'ultimo e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato.
Non risulta che tale intervallo sia stato assicurato nel caso di specie. Né è emerso che la società abbia provveduto a corrispondere i buoni pasto alla dipendente. Ritiene questo Giudice, pertanto, che debba essere corrisposta l'indennità di mensa nella misura di euro 2.220,65 (euro 54,16 mensili,
x 41 mensilità), come da calcoli allegati agli atti e rimasti non contestati.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto in riferimento a tutte le domande ad eccezione di quella relativa alla regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente in ordine alla quale andava convenuto in giudizio anche l'istituto previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della società convenuta contumace.
P.Q.M.
dichiara che la sig.ra ha svolto attività lavorativa in favore di dal Parte_1 Parte_2
14.6.2019 al 15.11.2022, senza soluzione di continuità, dalle ore 6.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato, con inquadramento al livello V del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e, per l'effetto,
condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive pari a complessivi euro
15.116,05, oltre alla corresponsione del periodo di malattia dall'1.11.2022 al 10.11.2022, pari a euro
457,84, oltre all'indennità di mensa per euro 2.220,65, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per complessivi
2.200,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. TO AR, 13/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 146/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. NUZZACHI ANTONIA Parte_1
RICORRENTE
contro
:
in persona dell'amministratrice unica e legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
La ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 25.1.2024, ha affermato di essere stata assunta da nella persona dell'amministratrice unica sig.ra , Parte_2 CP_2
a far data dal 14.6.2019, con contratto a tempo indeterminato e per iniziali 24 ore settimanali, qualifica di operaia di VI Livello del CCNL Commercio e Terziario e mansioni di addetta al banco bar, con sede di lavoro sita in Gallarate (doc. n. 3). Ha sostenuto che, contrariamente all'orario contrattualmente previsto, ha in realtà sempre lavorato dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 14.00, e che in caso di assenza della persona addetta a svolgere l'attività nel pomeriggio, doveva continuare a prestarla lei sino alle 21.00/21.30.
In data 8.12.2019 le veniva presentato un nuovo contratto di lavoro, sempre a tempo indeterminato, di sole 12 ore settimanali (da lunedì a sabato, dalle 18.00 alle 20.00), con sede di lavoro in TO AR (doc. n. 4). La lavoratrice ha asserito che, tuttavia, continuava a prestare la propria attività presso il bar sito in Gallarate, col medesimo orario dalle 6.30 alle 14.00. In seguito alla cessione del punto vendita gallaratese, veniva effettivamente trasferita alla sede di TO AR
(con decorrenza, secondo quanto indicato nel modello Uni-Lav, dal 14.10.2020 – cfr. doc. n. 9).
La ricorrente ha specificato che in entrambi i bar era solita lavorare da sola, occupandosi della preparazione di cibo e bevande al banco, servizio ai tavoli, ordinazione di merci mancanti, servizio di cassa e attività di pulizia. Ha riferito, inoltre, di avere occasionalmente lavorato la domenica mattina, nonostante fosse il suo giorno libero.
In data 15.11.2022 la sig.ra rassegnava le proprie dimissioni (doc. n. 16), asserendo Parte_1
come tale decisione fosse imputabile al ritardo nei pagamenti delle buste paga, all'omessa corresponsione delle ore di straordinario e alla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro in relazione alle ore effettivamente prestate.
La ricorrente ha sostenuto il proprio diritto al superiore inquadramento contrattuale e alle differenze retributive per le ore complessivamente lavorate e non riconosciute, alla corresponsione dell'indennità di malattia per il periodo dall'1.11.2022 al 10.11.2022, all'indennità di mensa e alla regolarizzazione contributiva. Ciò premesso, la lavoratrice ha convenuto in giudizio Parte_2
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare che la lavoratrice
[...]
ha svolto attività lavorativa in favore della società resistente a far data dal 14.06.2019 sino al
15.11.2022 senza soluzione di continuità dalle ore 6:30 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato, al livello
V del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e per l'effetto condannare il in persona del Parte_2
suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle differenze retributivi pari a complessivi
€ 15.116,05 , così meglio indicate in narrativa, oltre alla corresponsione del periodo di malattia dal
01.11 al 10.11.2022, pari ad € 457,84, oltre all'indennità di mensa per ulteriori € 2.220,65, ovvero alla/e diversa/e somma/e che verrà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
in ogni caso: - condannare la convenuta alla regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al 15% spese generali da distarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario Avv. Antonia Nuzzachi”.
Alla prima udienza, accertata la regolarità della notifica del ricorso, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta e ammessa la prova orale. Sentiti i testimoni ammessi nelle udienze del 18.9.2024 e del 13.11.2024, all'esito della seconda è stato concesso alla ricorrente termine sino al
15.12.2024 per depositare sintetica nota conclusiva. Letta quest'ultima, la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'esame testimoniale ha permesso di riscontrare positivamente quanto sostenuto dalla ricorrente.
In particolare, deve segnalarsi quanto affermato dal teste ex collega della Testimone_1
lavoratrice (cfr. verbale del 13.11.2024): “Ho lavorato con la ricorrente a TO AR presso il
[...]
per quasi due anni, io avevo mansioni di barista e anche la ricorrente. Il mio orario era di Pt_2
circa 7 /8 ore al pomeriggio mentre la ricorrente lavorava al mattino credo dalle 6.30/7.00 fino alle
13.30. Eravamo solo noi due che ci alternavamo. La domenica facevo il mattino dalle 7 alle 14.00 e la ricorrente era a casa di riposo. Il pomeriggio della domenica il bar era chiuso. In quel periodo io non avevo un giorno di riposo. Poi ho lavorato anche a Gallarate per circa tre settimane e anche la ricorrente era con me al lavoro a Gallarate, non ricordo che orari facessimo. Le nostre mansioni erano sempre quelle di barista. Confermo che le nostre mansioni erano quelle di cui ai capitoli 11-
13, preciso che la responsabile era la signora ” ADR Non avevamo una pausa per il pranzo o CP_2
la cena. Anzi preciso di aver lavorato prima a Gallarate per tre settimane circa e poi a TO”.
Ulteriori elementi di conferma sono stati offerti dagli altri due testimoni, entrambi clienti dei locali dove la ricorrente ha prestato servizio.
Il teste in particolare, ha così affermato (verbale del 13.11.2024): “Frequentavo il bar Tes_2
di Gallarate tutte le mattine alle 7.30/8 a bere il caffè e poi ho frequentato anche il bar a TO
AR. Vedevo la ricorrente al lavoro al 90% al mattino ma mi è capitato anche di andare al pomeriggio e di vederla al lavoro. Faceva la barista e serviva ai tavoli, preparava pizzette e simili, faceva anche le pulizie nel bar, io e la mia compagnia ci trovavamo molto bene quando c'era lei.
Ogni tanto c'era con lei qualcun altro, ma di solito era sola. Anche la domenica mattina andavo al bar e la trovavo al lavoro”.
La teste avventrice dell'esercizio commerciale di TO AR, ha confermato Testimone_3
di aver visto la ricorrente lavorare al mattino e al pomeriggio, svolgendo le mansioni indicate al ricorso in solitudine: “Abito dietro al bar di via Gorizia e al mattino alle 6 esco col mio cane, davanti al bar sento profumo di brioches, e vedevo tutte le mattine la ricorrente che disponeva sedie tavoli, poi ripasso alle 12.30 e anche in quell'orario la vedevo nel locale, qualche volta sono pure andata
a prendere un aperitivo e la ricorrente c'era. A fianco al bar c'è lo studio del mio medico di base e quindi passo davanti al bar anche di pomeriggio e la vedevo al lavoro nel bar, non so però riferire il periodo di tempo. Saltuariamente mi è capitato di vederla al lavoro nel bar anche la domenica mattina. (...) Confermo che svolgeva le attività che competono alla caffetteria, faceva le pulizie e alla cassa ho sempre visto solo lei, anche perché era da sola nel bar, solo qualche volta ho visto che la affiancava un ragazzo, ma per poco tempo”.
Va evidenziato che parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere della prova, rimanendo contumace non ha fornito prove contrarie rispetto a quanto affermato dalla lavoratrice nonché a quanto emerso dall'esame testimoniale.
Per quanto riguarda il richiesto superiore inquadramento contrattuale, si rileva quanto segue.
Appartengono al VI livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, Titolo XIII (“Pubblici esercizi”) nel quale la lavoratrice era stata formalmente inquadrata, “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali”. Tra questi è ricompresa la figura del “commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore (…)”. Rientrano, invece, nell'invocato V livello, “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico - pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, tra i quali rientrano le figure di “cassiere bar (…) cameriere bar, tavola calda, self-service”. In considerazione delle mansioni svolte e accertate nel corso del presente giudizio, visto anche il grado di autonomia di cui la lavoratrice godeva nell'espletamento delle mansioni, può riconoscersi la sussistenza di quest'ultimo livello contrattuale. Conseguentemente, spettano alla ricorrente le differenze retributive legate al diverso inquadramento e alle ore effettivamente lavorate e non riconosciute.
Circa la quantificazione, ritiene questo Giudice di condividere i calcoli elaborati dall'Ufficio
[...]
di Varese, ai quali si rimanda (doc. nn. 18-22) secondo cui sono dovuti euro Controparte_3
15.116,05, di cui 1.559,28 per retribuzione ordinaria, 36,54 per festività, 530,09 per differenze sulla tredicesima mensilità, 9.435,25 per lavoro supplementare, 448,58 per quattordicesima mensilità,
80,30 per ferie, 16,81 per permessi, 3.009,19 a titolo di trattamento di fine rapporto. Si rimarca che la società convenuta, non costituendosi, non ha contestato o fornito una diversa ricostruzione dei suddetti conteggi.
Va riconosciuto, inoltre, il diritto della lavoratrice a vedersi corrisposta l'indennità di malattia per il periodo dall'1 al 10.11.2022, per la somma di euro 457,84 corrispondente a 10 giorni lavorativi. Si rileva, infatti, che nella busta paga di novembre 2022 (cfr. doc. n. 21) non risulta alcun pagamento CP_ da parte dell' dovendo pertanto lo stesso essere corrisposto dall'azienda. Anche in riferimento a tale voce la convenuta, non costituendosi, non ha fornito una diversa ricostruzione dei conteggi.
Deve riconoscersi, altresì, il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di mensa. Al riguardo, si ricorda che il teste ha dichiarato che nonostante l'orario lavorativo superasse Tes_1
abbondantemente le sei ore giornaliere non era stata loro riconosciuta la pausa per il pranzo o la cena. Sul punto si ricorda che, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, art. 8, comma 1, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. La fruizione di quest'ultimo e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato.
Non risulta che tale intervallo sia stato assicurato nel caso di specie. Né è emerso che la società abbia provveduto a corrispondere i buoni pasto alla dipendente. Ritiene questo Giudice, pertanto, che debba essere corrisposta l'indennità di mensa nella misura di euro 2.220,65 (euro 54,16 mensili,
x 41 mensilità), come da calcoli allegati agli atti e rimasti non contestati.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto in riferimento a tutte le domande ad eccezione di quella relativa alla regolarizzazione contributiva della posizione della ricorrente in ordine alla quale andava convenuto in giudizio anche l'istituto previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico della società convenuta contumace.
P.Q.M.
dichiara che la sig.ra ha svolto attività lavorativa in favore di dal Parte_1 Parte_2
14.6.2019 al 15.11.2022, senza soluzione di continuità, dalle ore 6.30 alle 14.00 dal lunedì al sabato, con inquadramento al livello V del CCNL Turismo Pubblici Esercizi e, per l'effetto,
condanna la società convenuta al pagamento delle differenze retributive pari a complessivi euro
15.116,05, oltre alla corresponsione del periodo di malattia dall'1.11.2022 al 10.11.2022, pari a euro
457,84, oltre all'indennità di mensa per euro 2.220,65, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione sino all'effettiva soddisfazione;
condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per complessivi
2.200,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. TO AR, 13/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari