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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in funzione di Giudice Unico, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 1163 dell'anno 2017 del Registro Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
- (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
M. Tenace (pec: e C. di Dio (pec: Email_1
Email_2
ATTORE
E
- (C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Girardi (pec: Email_3
CONVENUTA
§§§
Oggetto: assicurazione contro i danni
Conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso: Parte_1
1 - di essere proprietario dell'autovettura FIAT 500L tg. ET932AW, assicurata per il furto con
CP_1
- che, in data 27.11.2015, il predetto mezzo, allorquando era nella disponibilità del padre veniva rubato da ignoti;
Controparte_2
- che, nell'immediatezza del fatto, il provvedeva a denunciare l'accaduto ai Controparte_2
Carabinieri di Sannicandro Garganico;
- che, in data 30.11.2015, l'attore provvedeva a denunciare il furto anche alla propria assicurazione;
- che, il giorno 04.12.2015, l'autovettura è stata rinvenuta dai Carabinieri della Compagnia di
San Severo “con numerose parti mancanti”, come meglio specificato nel verbale di restituzione;
- che, chiesta la liquidazione dell'indennizzo a quest'ultima non ha provveduto al CP_1
versamento dello stesso;
ritenuto quindi di aver diritto all'indennizzo per il furto subito, pari alla somma di € 11.790,00,
ha chiesto al Tribunale di Foggia la condanna di al pagamento della suddetta CP_1
somma in forza del contratto di assicurazione intercorso tra le parti, oltre rivalutazione e interessi e oltre alle spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro-tempore, la CP_1
quale, deducendo che la domanda ex adverso articolata fosse infondata, sia nell'an che nel
quantum debeatur, per non essere il rischio mai sorto né il danno conseguente provato, ha chiesto l'integrale rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa attraverso prove orali e documentali, il procedimento è stato rinviato da ultimo per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 23.01.2025.
Sulle conclusioni dei difensori delle parti mediante note depositate telematicamente, la causa è
stata trattenuta in decisione con provvedimento in data 22.02.2025, con assegnazione alle parti
2 dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Depositate le dette memorie, la causa è ora decisa.
§§§
La domanda attorea è risultata provata e deve essere quindi accolta.
§§§
Costituendosi in giudizio, la convenuta assicurazione ha allegato che, nell'istruire la pratica inerente al furto denunciato da parte attrice, era emerso che:
- in data 09.05.2015, lo stesso veicolo aveva subito un sinistro stradale, riportando ingenti danni,
soprattutto alla carrozzeria;
- il succitato sinistro fu gestito e liquidato da quale compagnia designata alla CP_3
gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- in quella occasione, il è stato risarcito con la corresponsione di € 9.900,00. Pt_1
Rilevata la parziale coincidenza tra i danni riportati nel succitato sinistro stradale e quelli reclamati a seguito del furto, la ha chiesto all'assicurato di produrre documentazione CP_1
comprovante, all'indomani del sinistro del 09.05.2015, l'avvenuta riparazione del mezzo.
In riscontro alla richiesta dell'assicurazione, il non ha prodotto alcun documento, Pt_1
motivandone l'assenza col fatto che il veicolo era stato riparato da lui personalmente in quanto carrozziere.
A sostegno dell'odierna domanda di risarcimento, invece, il ha prodotto Pt_1
documentazione attestante l'avvenuto ripristino del mezzo, anche con riguardo alla carrozzeria.
La convenuta ha eccepito all'assicurato:
1) la sussistenza stessa dell'evento furto assicurato (anche se molto genericamente);
2) soprattutto, la mancanza di prova dei danni effettivamente subiti, essendo emerso dalle indagini effettuate stragiudizialmente, secondo la prospettazione della convenuta compagnia,
3 come improbabile che il avesse di fatto riparato il mezzo a seguito del sinistro del Pt_1
09.05.2015.
§§§
Premesso che “nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto
dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio
assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe,
ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla
garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (da ultimo,
Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n. 30656, Rv. 64712001), ed inoltre che "la denuncia in
sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo
svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv.
560329-01)” (Cass. Civ. Sez. VI, 07/11/2022, n. 32637), nel caso in esame, l'attore ha compiutamente assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, essendo emerso dall'istruttoria sufficienti elementi che inducono a ritenere il rischio assicurato come verificatosi, cioè la sussistenza del furto rappresentato in denuncia.
Infatti, nel caso di specie, l'attore, in assenza di sostanziale contestazione da parte dell'assicurazione, ha allegato la presenza di testimoni oculari in grado di confermare l'accadimento del furto, con riguardo ovviamente alle fasi, sia di ultimo allontanamento dal veicolo, che di mancato successivo rinvenimento dell'auto, non potendosi richiedere di regola e per ovvie ragioni nei casi di furto la prova diretta del furto medesimo.
Invero, i testi, anche a prescindere dal (padre dell'attore e in possesso del Controparte_2
veicolo al momento del furto) e, in particolare, e indifferenti, Testimone_1 CP_4
hanno confermato che il giorno 27.11.2015, verso le ore 19,35, il ebbe a Controparte_2
parcheggiare la FIAT 500L, tg. ET932AW, di proprietà del figlio, in Sannicandro Garganico,
4 alla Via A. Petrucci, e che poco dopo, tornando a riprendere l'auto, lo stesso non l'ha più
rinvenuta.
Il in particolare ha precisato: “ho visto l'autovettura FIAT 500L tg. ET932AW Tes_1
regolarmente parcheggiata sulla via Petrucci, poiché quando il sig. ha Controparte_2
citofonato a casa mia mi sono affacciato sul balcone per controllare chi fosse” e, inoltre, che
“sono stato citofonato dal sig. che mi diceva del furto dell'auto. A quel punto mi sono Pt_1
affacciato e l'auto non c'era più”.
Invece, la ha precisato di conoscere i fatti di causa perché quel giorno CP_4
accompagnava il : “ero con il sig. ”, “siamo scesi dalla FIAT Controparte_2 Controparte_2
500L per andare a trovare il sig. che abitava là”, “quando siamo ritornati a Testimone_1
prendere l'autovettura la stessa non c'era più”.
Dunque entrambi i succitati testi hanno sostenuto di essere testimoni oculari dei fatti di causa,
avendo visto la macchina poco prima che avvenisse il furto e, successivamente, avendo potuto constatarne, insieme al il mancato ritrovamento. Pt_1
E' pur vero che, nella sua denuncia ai Carabinieri, il non risulta abbia subito Controparte_2
indicato il e la quali testimoni dell'evento furto, ma non sono Testimone_1 CP_4
emersi altri elementi per poter affermare l'inattendibilità dei detti testi (contraddizioni interne,
tra le testimonianze o altri elementi contrastanti), né la convenuta medesima ha sollevato concrete eccezioni al riguardo.
La mancata menzione dei detti testimoni nella denuncia può quindi essere attribuita a mera dimenticanza.
Anche la denunciata prossimità degli eventi inerenti al precedente sinistro del 09.05.15, già
risarcito e di poco precedente al furto del 27.11.15, appare essere conclusiva al fine di escludere la susisstenza del denunciato furto, che quindi può dirsi provato, non essendo stato offerto a supporto la sola denuncia, né il solo verbale di ritrovamento dell'auto priva di numerose parti.
5 §§§
A questo punto, le difese di parte convenuta (limitate peraltro al deposito della comparsa di costituzione e a quelle conclusionali) si sono più analiticamente concentrate sulla mancanza di prova dei danni effettivamente subiti in occasione del furto, stante in particolare la mancanza di prova dell'avvenuta riparazione degli ingenti danni subiti già nel primo sinistro, del 09.05.15,
risarcito dal fondo delle vittime della strada, come da perizie di parte depositate peraltro dalla medesima compagnia convenuta unitamente alla comparsa di costituzione.
E' pur vero innanzitutto che il verbale dei Carabinieri inerente al ritrovamento e che descrive le parti mancanti dell'auto, che si assume “cannibalizzata” a seguito del furto, con relativo report fotografico, non può attestare lo stato effettivo dell'autovettura precedente al furto medesimo.
Tuttavia, una volta fornita la prova del furto e quindi dovendosi ritenere verosimile il detto accadimento, anche il valore probatorio del detto verbale acqusisce maggior pregnanza, in quanto appare del tutto verosimile (anche) che il mezzo sia stato effettivamente sottratto al fine di asportare i pezzi effettivamente mancanti e, proseguendo nel ragionamento presuntivo,
comprova anche il verosimile buono stato dei pezzi, tanto da renderne profittevole la sottrazione per i ladri.
A quanto sopra si può aggiungere:
1) la testimonianza resa, anche sul punto, da parte dei testi sopra già richiamati, che hanno confermato la perfetta riparazione del mezzo;
2) e la prova fornita dall'attore della circolazione dell'auto in Roma alla data del 07.08.15, in occasione dell'elevazione di sanzione amministrativa per violazione del C.d.S., che non appare effettivamente compatibile, come pretenderebbe la convenuta, con una riparazione minima dei precedenti danni utile a rendere l'auto circolante, stanti proprio i danni emergenti dalle medesime perizie depositate dalla convenuta e relativo report fotografico.
6 Deve quindi ritenersi provata anche la verosimile riparazione del mezzo dopo il precedente sinistro, già risarcito.
Ne consegue che risulta anche accertato, in definitiva, l'inadempimento della compagnia assicuratrice convenuta, con riguardo al contratto a suo tempo stipulato con l'attore, rispetto all'obbligazione indennitaria alle condizioni ivi previste, dovendosi quindi disporre la condanna, a titolo risarcitorio, conseguente al detto inadempimento.
§§§
Quanto alla quantificazione dei danni subiti in occasione del furto, parte attorea non si è limitata a depositare le fatture delle riparazioni e dei ripristini, ma ne ha anche fornito prova a mezzo testimonianza dei soggetti che hanno presieduto ai detti interventi, i quali hanno altresì
confermato il pagamento delle dette fatture, compresa l'IVA correlata (dichiarazioni testimoniali di all'udienza 03.06.19, all'udienza 27.01.20, Tes_2 Testimone_3
all'udienza 19.10.20 e all'udienza del 08.02.21). Testimone_4 Testimone_5
Risulta quindi dalle dette fatture il complessivo importo delle riparazioni pari a € 11.749,40.
Con riguardo alle condizioni di polizza, dal contratto intercorso tra le parti emerge che il valore assicurato del mezzo fu di € 13.100,00, con previsione di uno scoperto del 10% e di una franchigia di € 500,00.
Il valore delle riparazioni sono comprese dunque entro il valore commerciale attribuito all'autovettura dalle parti al momento della stipula, che può peraltro considerarsi sostanzialmente conforme al valore commerciale da attribuirsi all'autovettura al momento del furto parziale, come emerge dalle medesime perizie di parte depositate dall'assicurazione convenuta, quasi coeve rispetto al furto.
Va applicato al detto danno, come da contratto, la riduzione corrispondente al maggior valore tra lo scoperto e la franchigia contrattuali e, pertanto, va in defintiva riconosciuto all'attore un risarcimento complessivo di € 10.574,46.
7 L'attore ha poi diritto al risarcimento del danno da ritardata corresponsione dell'indennizzo,
considerato che, per costante giurisprudenza, quello avente a oggetto il pagamento dell'indennizzo è un debito di valore (Cass. Civ. n. 10488/2009): con riguardo all'assicurazione contro i danni, il debito da indennizzo dell'assicuratore si configura come debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato ed è, pertanto, suscettibile di adeguamento automatico dal momento del sinistro alla liquidazione in base alla sopravvenuta svalutazione monetaria, oltre agli interessi per ritarato pagamento.
Ne consegue che l'importo risarcitorio sopra indicato, con decorrenza dalla data del furto
27.11.2015, deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
Sull'importo così complessivamente determinato, ormai liquido e quindi debito di valuta,
saranno dovuti dalla pubblicazione della sentenza gli interessi, moratori, nella misura legale sino al saldo effettivo (conf. Trib Napoli Nord, Sent. n. 3450 del 26.07.23).
§§§
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, al punto medio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con atto di citazione regolarmente Parte_1
notificato, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, così CP_1
provvede:
1) accoglie le domande attoree e, per l'effetto,
8 2) condanna la compagnia assicuratrice convenuta a versare all'assicurato agente la somma di
€ 10.574,46, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sulla somma annualmente rivalutata, a far data dal 27.11.2015 e sino alla data della pubblicazione della presente sentenza,
e oltre agli interessi legali sulla somma come sopra determinata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo;
3) condanna altresì la compagnia assicuratrice a rifondere le spese processuali sostenute dall'attore, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00, per onorari, oltre rimb.forf.
s.g. (15%) e oltre a iva e cpa se e come dovute per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Così deciso in data 17/06/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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