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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2024, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
R.G. N° 13789 - 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13789 del Ruolo Generale degli affari civili contenzioni per l'anno 2018, avente ad oggetto diritti reali e vertente
TRA Parte 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ; Parte 2
,nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 ), e Parte 3
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 rappresentati e
[...]
dall'Avv. Angelo Pica (C.F.alle liti in atti, difesi, giusta procura con il quale elettivamente domiciliano in Arzano (NA) alla C.F. 4
,
Via Saviano n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Lacatena;
ATTORI
E
Controparte 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 5 , e [...] ノ
CP_2 , nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 6 ), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Giovanni Basile (C.F.
C.F. 7 ) e Carmine Farina (C.F. C.F. 8
), con i quali elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) alla Via Nicola Fasano n. 5;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE Questo giudizio è stato instaurato innanzi ad altri magistrati ed è stato, poi, seguito dalla sottoscritta ad istruttoria in corso.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 04/12/2018, Parte 1
Part convenivano, per il giorno 19/03/2019, Parte 3 Parte_2 e
Controparte_1 e Controparte_2 assumendo: - che essi avanti all'intestato Tribunale و
istanti erano proprietari di unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
Giugliano in Campania alla via Massariola n. 77 (già via S. Nullo); il primo, dell'appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 6, categoria A2, classe 4, piano 1, vani 5, acquistato con atto di compravendita per notaio Per 1 del 27/03/2007 (Repertorio 995035 -
Raccolta 34345) da Persona 2 ; il secondo, dell'appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 5, categoria A2, classe 4, piano 1, vani 4, acquistato con atto di compravendita per notaio Per 3 del 30/06/2008 (Repertorio 133115 Raccolta 25400) da Persona 4
[...] a sua volta, acquistato da Persona 2 con atto per notaio Per 5
registrato il 10/05/2007; l'ultimo, dell'appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 1, categoria A2, classe 4, piano 2, vani 4, acquistato con atto di compravendita per notaio Per 6 del
31/05/2007 (Repertorio 26562 - Raccolta 3192) da Persona 2 - che gli intimati
Controparte_1 e Controparte_2 erano proprietari delle restanti unità immobiliari facenti parti del medesimo fabbricato, rispettivamente, appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 3, categoria A2, classe 3, piano T, vani 6,5; appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 4, categoria A2, classe 3, piano S, vani 5; entrambi acquistati con atto di compravendita del 26/05/2010 per notaio Per_1 (Repertorio 99905 Raccolta 38579); che l'acquisto dei cespiti era stato effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano alla data della loro stipula e con tutte le accessioni, accessori, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive legalmente esistenti e in uno ai proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato, tali per legge, destinazione ed uso, così come pervenuti alla parte venditrice;
- che il compendio immobiliare in questione, composto da seminterrato e tre livelli fuori terra (piano Terra, piano 1 e piano 2), era stato da Persona 2 nata Monte di DA (NA) 1'11/10/1938, costruito in assenza
,
di concessione edilizia, sul terreno di sua proprietà riportato in catasto terreni del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, acquistato con atto di compravendita per notaio Per 3 del 14/10/1974 e successivo atto di divisione per medesimo notaio del 24/06/1982; che a seguito di istanza del 28/03/1986 di
-
concessione in sanatoria, con provvedimento n. 1420/San/86 del 02/02/2007, il
Dirigente del Settore Territoriale del comune Giugliano in Campania rilasciava a Persona 2 la concessione in sanatoria dell'immobile di cui sopra;
- che [...]
Controparte_2 in assenza di autorizzazioni e titoli abilitativi, nel corso CP 1 e '
degli anni avevano realizzato opere e manufatti sugli spazi comuni condominiali, impedendo agli altri partecipanti della comunione di farne uso, destinando tutti gli interventi a servizio della loro esclusiva proprietà, alterando così la destinazione originaria e principale del bene e determinando la definitiva sottrazione dello stesso alla disponibilità degli altri aventi diritto;
- che con gli interventi posti in essere, gli intimati avevano: eliminato la zona verde antistante il lato sud-est e nord-est del fabbricato, sradicando vegetazione ed alberi, per dividerla in due parti ad uso delle loro esclusive proprietà; apposte barriere (cancelli, muretti e ringhiere); creato un nuovo passo carraio per consentire un autonomo accesso alla proprietà Controparte_2 ; occluso il collettore di raccolta delle acque nere posto nell'area est;
costruito sul suolo comune una struttura esterna ad uso cucina con l'aggiunta di una scala in cemento per raggiungere un vano wc ricavato nel sottosuolo;
prolungato le tettoie del piano terra onde ampliare gli spazi interni della proprietà esclusiva;
ampliato il terrazzo al livello. dotandolo di copertura e depositi in cemento a ridosso del muro di cinta;
impedito l'accesso dell'area limoneto;
inglobato il volume del locale tecnico posto a nord-ovest del fabbricato a quello interno della proprietà esclusiva;
murato il cancello sottostante alla scala d'ingresso ubicata a nord-est dell'edificio; realizzato un pozzetto per farvi affluire acque;
eliminato il passaggio pedonale e creato un varo carraio;
chiuso l'ingresso al seminterrato, aprendolo sul lato nord-est; costruito dei manufatti in cemento a ridosso del muro perimetrale;
altresì, avevano: modificato la distribuzione degli spazi interni dei loro appartamenti, con interessamento delle strutture murarie portanti del fabbricato, ottenendo un'ulteriore unità abitativa;
trasformato un deposito in locale abitativo con tutti i relativi servizi;
- che l'esperito tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata adesione degli invitati - intimati.
Tanto esposto chiedevano all'adita Giustizia: di condannare i convenuti, responsabili dei descritti abusi, a rimuovere, con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi, le opere e i manufatti realizzati, in quanto avrebbero compromesso la stabilità. del fabbricato, alterando il decoro architettonico del medesimo e precluso a tutti i condomini di fare uguale uso dei beni di proprietà comune;
di condannare, inoltre, i convenuti al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.
Si costituivano Controparte_1 e Controparte_2 con comparsa di costituzione e
,
risposta del 27/05/2019, a mezzo della quale eccepivano, genericamente,
l'inammissibilità delle domande attoree, e con contezza di specifiche osservazioni ne contestavano l'infondatezza in fatto e in diritto delle stesse, fornendo all'uopo una diversa ricostruzione della effettiva realtà sottesa alla vicenda processuale, evidenziavano: che gli attori avevano omesso di riferire che il fabbricato di cui fanno
-
parte tutte le unità immobiliari in parola, all'atto delle vendite effettuate dall'unica originaria proprietaria-costruttrice, si presentava nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all'attualità ovvero con tutte le relative pertinenze;
- che, invero, la venditrice
- costruttrice Persona 2 procedeva, con atti di compravendita di marzo e maggio
2007, alla dismissione delle unità immobiliari ubicate al primo e secondo piano e dei proporzionali diritti delle parti comuni e indivisibili, riservando a sé gli immobili ubicati al piano terra e seminterrato, successivamente alienati a maggio 2010 ai comparenti Controparte_1 e Controparte_2 compreso le aree antistanti, che per volere della stessa costruttrice, ma anche per la naturale configurazione di aree esterne, non potevano non essere ritenute, per la loro destinazione oggettiva e funzionale, annesse agli appartamenti da questi acquistati;
che la predetta condizione era. ravvisabile nelle delimitazioni dell'aree esterne, realizzate da parte dell'originaria proprietaria-costruttrice, consistenti nell'apposizione di cancelli, muretti, ringhiere che di fatto limitavano l'accesso e il godimento delle medesime prospiciente alle unità immobiliari attualmente di esclusiva proprietà dei comparenti, ponendole in tal guisa all'uso funzionale ed ornamentale di queste.
A sostegno dell'esposte difese, inoltre, asserivano: - che a riprova di quanto riferito, soccorreva la circostanza che sia in sede di trattative preliminari alla stipula dell'atto di compravendita che in sede di rogito, la costruttrice venditrice precisava agli
-
acquirenti, odierni convenuti, l'esatta configurazione dei beni oggetto del trasferimento, consegnando agli stessi una planimetria su cui venivano individuate "Le
Zone Condominiali e Pertinenze Allegato A: individuazione zone condominiali e pertinenze” (che veniva prodotta in copia priva di sottoscrizione e di autenticità quale documento allegato al rogito o al preliminare di vendita); - che dalla data di acquisto sino alla promossa causa, i convenuti provvedevano in via esclusiva alla cura e manutenzione delle aree antistanti agli immobili di loro proprietà; che gli attori non
-
avevano mai manifestato alcuna opposizione all'uso esclusivo delle predette aree pertinenziali, né avevano mai posto in essere alcuna attività manutentiva delle medesime aree;
- che l'asservimento di queste ultime alle unità immobiliari dei convenuti era data anche dalla collocazione delle medesime e della loro conformazione, come confermato anche dalla relazione dell'Arch. Persona 7
che negli atti pubblici di compravendita Pt 1 Per 4 (dante Parte 3 e causa dell'attrice Parte_2 ), al fine di disciplinare gli spazi condominiali (ad esclusione di quelli pertinenziali agli immobili situati al piano seminterrato ed al piano terra), si precisava che: "...la parte acquirente ha il diritto di parcheggiare un'autovettura nello spazio condominiale che sarà individuato nel regolamento di condominio;
a tal fine la parte acquirente conferisce alla parte venditrice mandato gratuito (anche nell'interesse della mandataria), con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 c.c., di predisporre e far redigere il regolamento di condominio del fabbricato con le annesse tabelle millesimali, che sarà depositato a norma di legge dopo la sua approvazione"; attività che comunque non veniva espletata.
Contestati i fatti assunti dagli attori e l'illegittimità di talune opere edilizie da questi realizzate, in particolare da nei loro immobili, Parte 1 e Parte_3 '
consistenti nella trasformazione ed eliminazione di finestre e porte, tali da costituire un'illegittima servitù a carico delle parti comuni del fabbricato e da incidere sul decoro architettonico del medesimo, spiegavano domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare che le aree antistanti alle unità immobiliari di proprietà di essi convenuti, erano di esclusiva pertinenza dei loro cespiti, e un'ulteriore domanda riconvenzionale e/o autonoma di condanna dei predetti attori ad eliminare le opere illegittimamente realizzate e a ripristinare lo stato dei luoghi a loro cura e spese;
concludevano per il rigetto delle domande attrici e l'accoglimento delle formulate domande riconvenzionali;
con spese di lite vinte.
Instaurato il regolare contradditorio, in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 19/03/2019, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 02/05/2019.
Successivamente, depositate le memorie ai sensi e per gli effetti di detta norma, in data
05/09/2019 la difesa dei convenuti depositava atto per notaio Persona 8 del
31/07/2019 (Repertorio 109832 - Raccolta 47304), con il quale le parti Persona 2
Controparte_1 e Controparte_2 rettificavano l'atto di compravendita rogato dallo stesso notaio del 26/05/2010 (Repertorio 99905 Raccolta 38579, precisando e
-
dichiarando che gli artt. 1) e 2) del citato atto di compravendita doveva ritenersi integrati, nel senso che la vendita in favore di Controparte_1 dell'appartamento al piano terra di vani 6,5, comprendeva anche l'annessa pertinenziale area urbana di circa mq 537, da cui si accede esclusivamente all'appartamento stesso (come riportato nel catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania, foglio 86, particella 392, sub
3, categoria A2, classe 3; foglio 86, particella 392, sub 8, mq 248 area urbana, categoria
F1; foglio 86, particella 392, sub 9, mq 289 area urbana, categoria F1), e che la vendita a favore di Controparte_2 dell'appartamento al piano seminterrato di vani 5, comprendeva anche l'annessa pertinenziale area urbana di circa mq 176, da cui si accede esclusivamente all'appartamento stesso (come riportato in catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania, foglio 86, particella 392, sub 4, categoria A2, classe 3; foglio 86, particella 392, sub 10, mq 130, area urbana, categoria F1; foglio
86, particella 392, sub 11, mq 46 area urbana, categoria F1).
All'udienza del 16/09/2019 l'Istruttore, attesa la natura della lite prettamente tecno- giuridica, ritenendo non rilevante e pleonastico la prova orale, disponeva la consulenza tecnica d'ufficio, nominando ausiliario l'Ing. Persona 9 1. Conferito l'incarico
peritale, in data 27/12/2021 veniva depositato l'elaborato peritale.
A seguito di rilievi critici sollevati da parte attrice, veniva affidato all'ausiliario un supplemento di perizia su quesiti di integrazione della c.t.u., così come formulati con ordinanza del 30/07/2022. Depositata in data 29/03/2023 il supplemento di perizia, all'udienza del 16/01/2024, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità della produzione di documento da parte dei convenuti per violazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., va rilevato che: la memoria n. 1 scadeva in data 31 maggio 2019, la memoria n. 2 scadeva in data 30 giugno 2019 e la memoria n. 3 scadeva in data 20 luglio 2019.
Si deve, all'uopo, constatare che la contestata tardiva produzione, effettuata con deposito in data 05/09/2019, conceme un atto di rettifica del 31/07/2019 per notaio
Per 1 della compravendita del 26/05/2010 a rogito del medesimo notaio.
Il termine perentorio a prova diretta di cui all'art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. (al pari di quello a prova contraria), è stato previsto dal codice di rito al fine di garantire un ordinato andamento del giudizio di primo grado, a tutela dell'ordine pubblico processuale.
Quindi, ulteriori documenti possono essere prodotti dopo la scadenza del termine a prova diretta, solo nelle seguenti ipotesi: - se si tratta di documenti a prova contraria, sono producibili al massimo con la memoria n. 3 (anch'essa sottoposta a termine -perentorio); se si tratta di documenti sopravvenuti dopo lo scadere della memoria n.
2 ed entro la memoria n. 3, sono producibili con la predetta ultima memoria;
- se sono, invece, venuti ad esistenza dopo lo scadere della memoria n. 3, questi sono producibili via via che sopraggiungono (ma nella prima occasione difensiva successiva alla loro genesi).
Per la produzione dei documenti sopravvenuti non serve invocare la rimessione in termini, essendo sufficiente richiamare la datazione verosimile del documento prodotto quale sopravvenienza;
se la parte, chiede di essere rimessa in termini per depositare documenti, deve allegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., di non avere potuto produrli in precedenza per causa a sé non imputabile (cfr. Tribunale di
Bologna, Sentenza n. 2748/2022 del 04/11/2022).
Orbene, la produzione di un documento, formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie, non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine), e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini
(Cassazione Civ. Sez. III, ordinanza n. 15879 del 13/06/2019).
Ai sensi dell'art. 817 cod. civile “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".
Non basta, però, che una cosa sia collegata ad un'altra perché possa parlarsi di pertinenza. Com'è stato evidenziato dalla Cassazione, in più occasioni (Cass. Civ. nn.
9911/06, 9563/05 e 13487/99; così anche Cass. Civ. n. 19206/2011) "...per la costituzione del vincolo pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 c.c., sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale (la quale non deve essere occasionale, ma durevole), e un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale (ovvero di porre -un bene pertinenza - in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti di un altro bene - principale -".
Il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e quella accessoria, si crea quando il titolare di entrambe le cose decide che una di esse deve essere funzionale all'altra.
La caratteristica delle pertinenze condominiali è che esse possono essere soggette a utilizzazione individuale, in quanto la loro destinazione d'uso non si pone in termini di necessità assoluta, ma riguarda l'utilizzo comune per i condomini (art. 1117 cod. civile). In condominio, però, esistono anche pertinenze di proprietà esclusiva.
Insomma, così come coesistono parti comuni con parti di proprietà esclusiva, in condominio possono esservi sia pertinenze condominiali, che appartengono a tutti, sia pertinenze di proprietà privata, che sono poi le stesse di una casa comune. Tuttavia, l'elenco delle parti comuni fornito dalla legge (art. 1117 cod. civile) non è tassativo né esaustivo. Il regolamento, ad esempio, potrebbe escludere dalla lista delle aree condominiali alcuni beni, attribuendoli alla proprietà esclusiva del singolo condomino. Si prenda il caso del sottotetto;
secondo la Corte di Cassazione (v. Cassazione Civ. sentenza n. 6143/2016), per accertare la natura condominiale o pertinenziale esclusiva del sottotetto di un condominio, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, può ritenersi pertinenza condominiale comune;
viceversa, allorché il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità
l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza esclusiva di tale appartamento.
In conclusione, in assenza di regolamento, o di titolo, ovvero di una fonte negoziale, che ne indichi chiaramente la natura, una pertinenza presente in condominio appartiene a tutti se essa è posta, funzionalmente e/o strutturalmente, al servizio dell'intero edificio e non a vantaggio solamente di una parte di esso o di una singola abitazione (v. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 28972 del 17/12/2020).
Venendo al caso di specie, dall'elaborato peritale dell'Ing. Persona 9 e dal supplemento di c.t.u., di cui questo Giudicante ne condivide le conclusioni per l'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario, emerge che le opere e i manufatti posti in essere dai CP_2 oggetto di controversia, non incidono su beni pertinenziali al fabbricato di cui fanno parte le unità abitative dei contendenti, e che le aree contestate, per loro stessa conformazione, devono intendersi a tutti gli effetti annesse alle unità abitative dei convenuti.
Nel supplemento di perizia sono state evidenziate delle difformità urbanistiche nei manufatti realizzati dai convenuti (v. pagg. 4 - 16), le quali si ritiene che debbano essere trattate in sede amministrativa e anche penale, qualora integrino ipotesi di reato.
In ogni caso, con l'atto di rettifica del 31/07/2019 per notaio Per_1 della compravendita del 26/05/2010 a rogito del medesimo notaio, la venditrice - costruttrice Persona 2 ha precisato e dichiarato che, ad integrazione degli artt. 1) e 2) dell'atto di compravendita, l'alienazione a favore dei CP_2 comprendeva anche le aree in questione.
A tal proposito, è doveroso rimarcare che il contenuto sostanziale dell'atto di alienazione degli immobili in favore dei convenuti, così come rettificato il
31/07/2019 per notaio Per 1 non risulta affatto che sia stato autonomamente impugnato da parte degli attori, i quali si sono limitati a contestarne l'ammissibilità della producibilità in questo giudizio.
La ulteriore domanda spiegata dai convenuti in via riconvenzionale, volta a sanzionare le opere abusive imputate agli attori, in particolare da Parte 1 e Parte_3
[...] non può trovare accoglimento, poiché dal materiale probatorio versato in atti e dalle risultanze di c.t.u. non si evidenziano significativi danni alla struttura e/o al decoro del fabbricato CP 3 Le spese, per il principio della soccombenza e tenuto conto del rigetto dei capi della domanda avanzata dagli attori e del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, in via solidale, cedono solidalmente in favore di Controparte 1 e [...] compensate di 2/3, a carico di Parte 1 CP 2 Parte 2 e le quali vanno determinate come in dispositivo, con riferimento Parte 3
,
al valore del presente giudizio e all'attività effettivamente svolta, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche in relazione allo scaglione di valore dichiarato dalle parti.
Gli oneri della c.t.u. sono completamente a carico del convenuto, con restituzione in favore degli attori di eventuali acconti corrisposti nel corso delle relative operazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - definitivamente pronunciando, nella causa riportata in epigrafe, sulle domande proposte dalle parti, disattesa e/o assorbita ogni altra eccezione, domanda ed istanza, così provvede:
1. rigetta i capi della domanda attorea e, per l'effetto, dichiara le aree antistanti le unità immobiliari di proprietà dei convenuti di esclusiva pertinenza dei rispettivi loro cespiti, così come precisato nell'atto di rettifica del 31/07/2019 per notaio Per 1
(Repertorio 109832, Raccolta 47304, registrato a Napoli 1 al n. 6749/1T) dell'atto di compravendita del 25/05/2010 (Repertorio 99905, Raccolta 38579, trascritto il
28/05/2010 ai nn. 25785/17682 e ai nn. 25786/17683), a rogito del medesimo notaio, riportate in catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania: per [...]
CP 1 , foglio 86, particella 392, sub 8 di mq 248, area urbana, categoria F1, e foglio 86, particella 392, sub 9 di mq 289, area urbana, categoria F1; per [...]
CP 2 , foglio 86, particella 392, sub 10 di mq 130, area urbana, categoria F1, e foglio 86, particella 392, sub 11 di mq 46, area urbana, categoria F1;
2. rigetta, perché non provata, l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti finalizzata alla declaratoria e alla censura di talune opere edilizie che sarebbero state realizzate abusivamente dagli attori, in particolare da Parte 1
nei loro immobili in danno della struttura e del decoro del Parte_3e
, CP 3 oltre al consequenziale ripristino dello stato dei luoghi;
fabbricato
3. condanna, in solido, gli attori al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, aumentate del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. 55/2014) e ridotte per compensazione di 2/3, in ragione della reietta ulteriore domanda riconvenzionale del convenuto, come sopra puntualizzato, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, in complessivi euro 4.061,06 per compensi professionali ed euro 100,00 per rimborso
(contributo unificato, marca da bollo, notifica...), oltre spese generali in misura del
15% dei compensi, Iva, se dovuta, e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, Avv. Basile Giovanni e Avv. Farina Carmine.
4. dispone, definitivamente, la liquidazione degli oneri della c.t.u. e il relativo carico, come da separato provvedimento;
5. dispone, altresì, la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza di definizione del procedimento (recante R.G. N° 13789/2018) nonché della relazione tecnica d'ufficio e del successivo supplemento, predisposti e depositati nel fascicolo informatico, rispettivamente, il 27/12/2021 e il 29/03/2023, dal nominato c.t.u. Ing. Persona 9 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord, al Sindaco pro-tempore e al Comando della Polizia
Municipale del comune di Giugliano in Campania, affinché valutino – in ordine alle difformità rilevate dal c.t.u. nei manufatti realizzati dai convenuti nonché ai presunti segnalati abusi edilizi attribuiti agli attori, in particolare a Parte 1 e
- l'adozione di ogni provvedimento di competenza a tutela Parte 3
degli interessi urbanistici ed edilizi sussistendone le condizioni ed i presupposti di legge.
Così deciso in Aversa, il 23 agosto 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
R.G. N° 13789 - 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13789 del Ruolo Generale degli affari civili contenzioni per l'anno 2018, avente ad oggetto diritti reali e vertente
TRA Parte 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ; Parte 2
,nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 ), e Parte 3
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 rappresentati e
[...]
dall'Avv. Angelo Pica (C.F.alle liti in atti, difesi, giusta procura con il quale elettivamente domiciliano in Arzano (NA) alla C.F. 4
,
Via Saviano n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Lacatena;
ATTORI
E
Controparte 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 5 , e [...] ノ
CP_2 , nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 6 ), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dagli Avv.ti Giovanni Basile (C.F.
C.F. 7 ) e Carmine Farina (C.F. C.F. 8
), con i quali elettivamente domiciliano in Pozzuoli (NA) alla Via Nicola Fasano n. 5;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE Questo giudizio è stato instaurato innanzi ad altri magistrati ed è stato, poi, seguito dalla sottoscritta ad istruttoria in corso.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 04/12/2018, Parte 1
Part convenivano, per il giorno 19/03/2019, Parte 3 Parte_2 e
Controparte_1 e Controparte_2 assumendo: - che essi avanti all'intestato Tribunale و
istanti erano proprietari di unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in
Giugliano in Campania alla via Massariola n. 77 (già via S. Nullo); il primo, dell'appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 6, categoria A2, classe 4, piano 1, vani 5, acquistato con atto di compravendita per notaio Per 1 del 27/03/2007 (Repertorio 995035 -
Raccolta 34345) da Persona 2 ; il secondo, dell'appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 5, categoria A2, classe 4, piano 1, vani 4, acquistato con atto di compravendita per notaio Per 3 del 30/06/2008 (Repertorio 133115 Raccolta 25400) da Persona 4
[...] a sua volta, acquistato da Persona 2 con atto per notaio Per 5
registrato il 10/05/2007; l'ultimo, dell'appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 1, categoria A2, classe 4, piano 2, vani 4, acquistato con atto di compravendita per notaio Per 6 del
31/05/2007 (Repertorio 26562 - Raccolta 3192) da Persona 2 - che gli intimati
Controparte_1 e Controparte_2 erano proprietari delle restanti unità immobiliari facenti parti del medesimo fabbricato, rispettivamente, appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 3, categoria A2, classe 3, piano T, vani 6,5; appartamento riportato al catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, sub 4, categoria A2, classe 3, piano S, vani 5; entrambi acquistati con atto di compravendita del 26/05/2010 per notaio Per_1 (Repertorio 99905 Raccolta 38579); che l'acquisto dei cespiti era stato effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano alla data della loro stipula e con tutte le accessioni, accessori, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive legalmente esistenti e in uno ai proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato, tali per legge, destinazione ed uso, così come pervenuti alla parte venditrice;
- che il compendio immobiliare in questione, composto da seminterrato e tre livelli fuori terra (piano Terra, piano 1 e piano 2), era stato da Persona 2 nata Monte di DA (NA) 1'11/10/1938, costruito in assenza
,
di concessione edilizia, sul terreno di sua proprietà riportato in catasto terreni del comune di Giugliano in Campania al foglio 86, particella 392, acquistato con atto di compravendita per notaio Per 3 del 14/10/1974 e successivo atto di divisione per medesimo notaio del 24/06/1982; che a seguito di istanza del 28/03/1986 di
-
concessione in sanatoria, con provvedimento n. 1420/San/86 del 02/02/2007, il
Dirigente del Settore Territoriale del comune Giugliano in Campania rilasciava a Persona 2 la concessione in sanatoria dell'immobile di cui sopra;
- che [...]
Controparte_2 in assenza di autorizzazioni e titoli abilitativi, nel corso CP 1 e '
degli anni avevano realizzato opere e manufatti sugli spazi comuni condominiali, impedendo agli altri partecipanti della comunione di farne uso, destinando tutti gli interventi a servizio della loro esclusiva proprietà, alterando così la destinazione originaria e principale del bene e determinando la definitiva sottrazione dello stesso alla disponibilità degli altri aventi diritto;
- che con gli interventi posti in essere, gli intimati avevano: eliminato la zona verde antistante il lato sud-est e nord-est del fabbricato, sradicando vegetazione ed alberi, per dividerla in due parti ad uso delle loro esclusive proprietà; apposte barriere (cancelli, muretti e ringhiere); creato un nuovo passo carraio per consentire un autonomo accesso alla proprietà Controparte_2 ; occluso il collettore di raccolta delle acque nere posto nell'area est;
costruito sul suolo comune una struttura esterna ad uso cucina con l'aggiunta di una scala in cemento per raggiungere un vano wc ricavato nel sottosuolo;
prolungato le tettoie del piano terra onde ampliare gli spazi interni della proprietà esclusiva;
ampliato il terrazzo al livello. dotandolo di copertura e depositi in cemento a ridosso del muro di cinta;
impedito l'accesso dell'area limoneto;
inglobato il volume del locale tecnico posto a nord-ovest del fabbricato a quello interno della proprietà esclusiva;
murato il cancello sottostante alla scala d'ingresso ubicata a nord-est dell'edificio; realizzato un pozzetto per farvi affluire acque;
eliminato il passaggio pedonale e creato un varo carraio;
chiuso l'ingresso al seminterrato, aprendolo sul lato nord-est; costruito dei manufatti in cemento a ridosso del muro perimetrale;
altresì, avevano: modificato la distribuzione degli spazi interni dei loro appartamenti, con interessamento delle strutture murarie portanti del fabbricato, ottenendo un'ulteriore unità abitativa;
trasformato un deposito in locale abitativo con tutti i relativi servizi;
- che l'esperito tentativo di mediazione aveva avuto esito negativo per la mancata adesione degli invitati - intimati.
Tanto esposto chiedevano all'adita Giustizia: di condannare i convenuti, responsabili dei descritti abusi, a rimuovere, con conseguente ripristino del preesistente stato dei luoghi, le opere e i manufatti realizzati, in quanto avrebbero compromesso la stabilità. del fabbricato, alterando il decoro architettonico del medesimo e precluso a tutti i condomini di fare uguale uso dei beni di proprietà comune;
di condannare, inoltre, i convenuti al pagamento dei danni e delle spese di giudizio.
Si costituivano Controparte_1 e Controparte_2 con comparsa di costituzione e
,
risposta del 27/05/2019, a mezzo della quale eccepivano, genericamente,
l'inammissibilità delle domande attoree, e con contezza di specifiche osservazioni ne contestavano l'infondatezza in fatto e in diritto delle stesse, fornendo all'uopo una diversa ricostruzione della effettiva realtà sottesa alla vicenda processuale, evidenziavano: che gli attori avevano omesso di riferire che il fabbricato di cui fanno
-
parte tutte le unità immobiliari in parola, all'atto delle vendite effettuate dall'unica originaria proprietaria-costruttrice, si presentava nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava all'attualità ovvero con tutte le relative pertinenze;
- che, invero, la venditrice
- costruttrice Persona 2 procedeva, con atti di compravendita di marzo e maggio
2007, alla dismissione delle unità immobiliari ubicate al primo e secondo piano e dei proporzionali diritti delle parti comuni e indivisibili, riservando a sé gli immobili ubicati al piano terra e seminterrato, successivamente alienati a maggio 2010 ai comparenti Controparte_1 e Controparte_2 compreso le aree antistanti, che per volere della stessa costruttrice, ma anche per la naturale configurazione di aree esterne, non potevano non essere ritenute, per la loro destinazione oggettiva e funzionale, annesse agli appartamenti da questi acquistati;
che la predetta condizione era. ravvisabile nelle delimitazioni dell'aree esterne, realizzate da parte dell'originaria proprietaria-costruttrice, consistenti nell'apposizione di cancelli, muretti, ringhiere che di fatto limitavano l'accesso e il godimento delle medesime prospiciente alle unità immobiliari attualmente di esclusiva proprietà dei comparenti, ponendole in tal guisa all'uso funzionale ed ornamentale di queste.
A sostegno dell'esposte difese, inoltre, asserivano: - che a riprova di quanto riferito, soccorreva la circostanza che sia in sede di trattative preliminari alla stipula dell'atto di compravendita che in sede di rogito, la costruttrice venditrice precisava agli
-
acquirenti, odierni convenuti, l'esatta configurazione dei beni oggetto del trasferimento, consegnando agli stessi una planimetria su cui venivano individuate "Le
Zone Condominiali e Pertinenze Allegato A: individuazione zone condominiali e pertinenze” (che veniva prodotta in copia priva di sottoscrizione e di autenticità quale documento allegato al rogito o al preliminare di vendita); - che dalla data di acquisto sino alla promossa causa, i convenuti provvedevano in via esclusiva alla cura e manutenzione delle aree antistanti agli immobili di loro proprietà; che gli attori non
-
avevano mai manifestato alcuna opposizione all'uso esclusivo delle predette aree pertinenziali, né avevano mai posto in essere alcuna attività manutentiva delle medesime aree;
- che l'asservimento di queste ultime alle unità immobiliari dei convenuti era data anche dalla collocazione delle medesime e della loro conformazione, come confermato anche dalla relazione dell'Arch. Persona 7
che negli atti pubblici di compravendita Pt 1 Per 4 (dante Parte 3 e causa dell'attrice Parte_2 ), al fine di disciplinare gli spazi condominiali (ad esclusione di quelli pertinenziali agli immobili situati al piano seminterrato ed al piano terra), si precisava che: "...la parte acquirente ha il diritto di parcheggiare un'autovettura nello spazio condominiale che sarà individuato nel regolamento di condominio;
a tal fine la parte acquirente conferisce alla parte venditrice mandato gratuito (anche nell'interesse della mandataria), con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 c.c., di predisporre e far redigere il regolamento di condominio del fabbricato con le annesse tabelle millesimali, che sarà depositato a norma di legge dopo la sua approvazione"; attività che comunque non veniva espletata.
Contestati i fatti assunti dagli attori e l'illegittimità di talune opere edilizie da questi realizzate, in particolare da nei loro immobili, Parte 1 e Parte_3 '
consistenti nella trasformazione ed eliminazione di finestre e porte, tali da costituire un'illegittima servitù a carico delle parti comuni del fabbricato e da incidere sul decoro architettonico del medesimo, spiegavano domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare che le aree antistanti alle unità immobiliari di proprietà di essi convenuti, erano di esclusiva pertinenza dei loro cespiti, e un'ulteriore domanda riconvenzionale e/o autonoma di condanna dei predetti attori ad eliminare le opere illegittimamente realizzate e a ripristinare lo stato dei luoghi a loro cura e spese;
concludevano per il rigetto delle domande attrici e l'accoglimento delle formulate domande riconvenzionali;
con spese di lite vinte.
Instaurato il regolare contradditorio, in occasione della prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il 19/03/2019, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex all'art. 183, comma 6, c.p.c. con decorrenza dal 02/05/2019.
Successivamente, depositate le memorie ai sensi e per gli effetti di detta norma, in data
05/09/2019 la difesa dei convenuti depositava atto per notaio Persona 8 del
31/07/2019 (Repertorio 109832 - Raccolta 47304), con il quale le parti Persona 2
Controparte_1 e Controparte_2 rettificavano l'atto di compravendita rogato dallo stesso notaio del 26/05/2010 (Repertorio 99905 Raccolta 38579, precisando e
-
dichiarando che gli artt. 1) e 2) del citato atto di compravendita doveva ritenersi integrati, nel senso che la vendita in favore di Controparte_1 dell'appartamento al piano terra di vani 6,5, comprendeva anche l'annessa pertinenziale area urbana di circa mq 537, da cui si accede esclusivamente all'appartamento stesso (come riportato nel catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania, foglio 86, particella 392, sub
3, categoria A2, classe 3; foglio 86, particella 392, sub 8, mq 248 area urbana, categoria
F1; foglio 86, particella 392, sub 9, mq 289 area urbana, categoria F1), e che la vendita a favore di Controparte_2 dell'appartamento al piano seminterrato di vani 5, comprendeva anche l'annessa pertinenziale area urbana di circa mq 176, da cui si accede esclusivamente all'appartamento stesso (come riportato in catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania, foglio 86, particella 392, sub 4, categoria A2, classe 3; foglio 86, particella 392, sub 10, mq 130, area urbana, categoria F1; foglio
86, particella 392, sub 11, mq 46 area urbana, categoria F1).
All'udienza del 16/09/2019 l'Istruttore, attesa la natura della lite prettamente tecno- giuridica, ritenendo non rilevante e pleonastico la prova orale, disponeva la consulenza tecnica d'ufficio, nominando ausiliario l'Ing. Persona 9 1. Conferito l'incarico
peritale, in data 27/12/2021 veniva depositato l'elaborato peritale.
A seguito di rilievi critici sollevati da parte attrice, veniva affidato all'ausiliario un supplemento di perizia su quesiti di integrazione della c.t.u., così come formulati con ordinanza del 30/07/2022. Depositata in data 29/03/2023 il supplemento di perizia, all'udienza del 16/01/2024, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità della produzione di documento da parte dei convenuti per violazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., va rilevato che: la memoria n. 1 scadeva in data 31 maggio 2019, la memoria n. 2 scadeva in data 30 giugno 2019 e la memoria n. 3 scadeva in data 20 luglio 2019.
Si deve, all'uopo, constatare che la contestata tardiva produzione, effettuata con deposito in data 05/09/2019, conceme un atto di rettifica del 31/07/2019 per notaio
Per 1 della compravendita del 26/05/2010 a rogito del medesimo notaio.
Il termine perentorio a prova diretta di cui all'art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. (al pari di quello a prova contraria), è stato previsto dal codice di rito al fine di garantire un ordinato andamento del giudizio di primo grado, a tutela dell'ordine pubblico processuale.
Quindi, ulteriori documenti possono essere prodotti dopo la scadenza del termine a prova diretta, solo nelle seguenti ipotesi: - se si tratta di documenti a prova contraria, sono producibili al massimo con la memoria n. 3 (anch'essa sottoposta a termine -perentorio); se si tratta di documenti sopravvenuti dopo lo scadere della memoria n.
2 ed entro la memoria n. 3, sono producibili con la predetta ultima memoria;
- se sono, invece, venuti ad esistenza dopo lo scadere della memoria n. 3, questi sono producibili via via che sopraggiungono (ma nella prima occasione difensiva successiva alla loro genesi).
Per la produzione dei documenti sopravvenuti non serve invocare la rimessione in termini, essendo sufficiente richiamare la datazione verosimile del documento prodotto quale sopravvenienza;
se la parte, chiede di essere rimessa in termini per depositare documenti, deve allegare e dimostrare, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., di non avere potuto produrli in precedenza per causa a sé non imputabile (cfr. Tribunale di
Bologna, Sentenza n. 2748/2022 del 04/11/2022).
Orbene, la produzione di un documento, formato dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie, non incorre nella decadenza di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6 (stante l'impossibilità di produrlo nell'anzidetto termine), e non richiede – in difetto di una maturata decadenza – alcuna preventiva istanza di rimessione in termini
(Cassazione Civ. Sez. III, ordinanza n. 15879 del 13/06/2019).
Ai sensi dell'art. 817 cod. civile “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".
Non basta, però, che una cosa sia collegata ad un'altra perché possa parlarsi di pertinenza. Com'è stato evidenziato dalla Cassazione, in più occasioni (Cass. Civ. nn.
9911/06, 9563/05 e 13487/99; così anche Cass. Civ. n. 19206/2011) "...per la costituzione del vincolo pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 c.c., sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale (la quale non deve essere occasionale, ma durevole), e un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale (ovvero di porre -un bene pertinenza - in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti di un altro bene - principale -".
Il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e quella accessoria, si crea quando il titolare di entrambe le cose decide che una di esse deve essere funzionale all'altra.
La caratteristica delle pertinenze condominiali è che esse possono essere soggette a utilizzazione individuale, in quanto la loro destinazione d'uso non si pone in termini di necessità assoluta, ma riguarda l'utilizzo comune per i condomini (art. 1117 cod. civile). In condominio, però, esistono anche pertinenze di proprietà esclusiva.
Insomma, così come coesistono parti comuni con parti di proprietà esclusiva, in condominio possono esservi sia pertinenze condominiali, che appartengono a tutti, sia pertinenze di proprietà privata, che sono poi le stesse di una casa comune. Tuttavia, l'elenco delle parti comuni fornito dalla legge (art. 1117 cod. civile) non è tassativo né esaustivo. Il regolamento, ad esempio, potrebbe escludere dalla lista delle aree condominiali alcuni beni, attribuendoli alla proprietà esclusiva del singolo condomino. Si prenda il caso del sottotetto;
secondo la Corte di Cassazione (v. Cassazione Civ. sentenza n. 6143/2016), per accertare la natura condominiale o pertinenziale esclusiva del sottotetto di un condominio, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, può ritenersi pertinenza condominiale comune;
viceversa, allorché il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità
l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza esclusiva di tale appartamento.
In conclusione, in assenza di regolamento, o di titolo, ovvero di una fonte negoziale, che ne indichi chiaramente la natura, una pertinenza presente in condominio appartiene a tutti se essa è posta, funzionalmente e/o strutturalmente, al servizio dell'intero edificio e non a vantaggio solamente di una parte di esso o di una singola abitazione (v. Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 28972 del 17/12/2020).
Venendo al caso di specie, dall'elaborato peritale dell'Ing. Persona 9 e dal supplemento di c.t.u., di cui questo Giudicante ne condivide le conclusioni per l'iter logico-tecnico seguito dall'ausiliario, emerge che le opere e i manufatti posti in essere dai CP_2 oggetto di controversia, non incidono su beni pertinenziali al fabbricato di cui fanno parte le unità abitative dei contendenti, e che le aree contestate, per loro stessa conformazione, devono intendersi a tutti gli effetti annesse alle unità abitative dei convenuti.
Nel supplemento di perizia sono state evidenziate delle difformità urbanistiche nei manufatti realizzati dai convenuti (v. pagg. 4 - 16), le quali si ritiene che debbano essere trattate in sede amministrativa e anche penale, qualora integrino ipotesi di reato.
In ogni caso, con l'atto di rettifica del 31/07/2019 per notaio Per_1 della compravendita del 26/05/2010 a rogito del medesimo notaio, la venditrice - costruttrice Persona 2 ha precisato e dichiarato che, ad integrazione degli artt. 1) e 2) dell'atto di compravendita, l'alienazione a favore dei CP_2 comprendeva anche le aree in questione.
A tal proposito, è doveroso rimarcare che il contenuto sostanziale dell'atto di alienazione degli immobili in favore dei convenuti, così come rettificato il
31/07/2019 per notaio Per 1 non risulta affatto che sia stato autonomamente impugnato da parte degli attori, i quali si sono limitati a contestarne l'ammissibilità della producibilità in questo giudizio.
La ulteriore domanda spiegata dai convenuti in via riconvenzionale, volta a sanzionare le opere abusive imputate agli attori, in particolare da Parte 1 e Parte_3
[...] non può trovare accoglimento, poiché dal materiale probatorio versato in atti e dalle risultanze di c.t.u. non si evidenziano significativi danni alla struttura e/o al decoro del fabbricato CP 3 Le spese, per il principio della soccombenza e tenuto conto del rigetto dei capi della domanda avanzata dagli attori e del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, in via solidale, cedono solidalmente in favore di Controparte 1 e [...] compensate di 2/3, a carico di Parte 1 CP 2 Parte 2 e le quali vanno determinate come in dispositivo, con riferimento Parte 3
,
al valore del presente giudizio e all'attività effettivamente svolta, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche in relazione allo scaglione di valore dichiarato dalle parti.
Gli oneri della c.t.u. sono completamente a carico del convenuto, con restituzione in favore degli attori di eventuali acconti corrisposti nel corso delle relative operazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - definitivamente pronunciando, nella causa riportata in epigrafe, sulle domande proposte dalle parti, disattesa e/o assorbita ogni altra eccezione, domanda ed istanza, così provvede:
1. rigetta i capi della domanda attorea e, per l'effetto, dichiara le aree antistanti le unità immobiliari di proprietà dei convenuti di esclusiva pertinenza dei rispettivi loro cespiti, così come precisato nell'atto di rettifica del 31/07/2019 per notaio Per 1
(Repertorio 109832, Raccolta 47304, registrato a Napoli 1 al n. 6749/1T) dell'atto di compravendita del 25/05/2010 (Repertorio 99905, Raccolta 38579, trascritto il
28/05/2010 ai nn. 25785/17682 e ai nn. 25786/17683), a rogito del medesimo notaio, riportate in catasto fabbricato del comune di Giugliano in Campania: per [...]
CP 1 , foglio 86, particella 392, sub 8 di mq 248, area urbana, categoria F1, e foglio 86, particella 392, sub 9 di mq 289, area urbana, categoria F1; per [...]
CP 2 , foglio 86, particella 392, sub 10 di mq 130, area urbana, categoria F1, e foglio 86, particella 392, sub 11 di mq 46, area urbana, categoria F1;
2. rigetta, perché non provata, l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti finalizzata alla declaratoria e alla censura di talune opere edilizie che sarebbero state realizzate abusivamente dagli attori, in particolare da Parte 1
nei loro immobili in danno della struttura e del decoro del Parte_3e
, CP 3 oltre al consequenziale ripristino dello stato dei luoghi;
fabbricato
3. condanna, in solido, gli attori al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti, aumentate del 30% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2, D.M. 55/2014) e ridotte per compensazione di 2/3, in ragione della reietta ulteriore domanda riconvenzionale del convenuto, come sopra puntualizzato, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, in complessivi euro 4.061,06 per compensi professionali ed euro 100,00 per rimborso
(contributo unificato, marca da bollo, notifica...), oltre spese generali in misura del
15% dei compensi, Iva, se dovuta, e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari, Avv. Basile Giovanni e Avv. Farina Carmine.
4. dispone, definitivamente, la liquidazione degli oneri della c.t.u. e il relativo carico, come da separato provvedimento;
5. dispone, altresì, la trasmissione a cura della Cancelleria di copia della presente sentenza di definizione del procedimento (recante R.G. N° 13789/2018) nonché della relazione tecnica d'ufficio e del successivo supplemento, predisposti e depositati nel fascicolo informatico, rispettivamente, il 27/12/2021 e il 29/03/2023, dal nominato c.t.u. Ing. Persona 9 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord, al Sindaco pro-tempore e al Comando della Polizia
Municipale del comune di Giugliano in Campania, affinché valutino – in ordine alle difformità rilevate dal c.t.u. nei manufatti realizzati dai convenuti nonché ai presunti segnalati abusi edilizi attribuiti agli attori, in particolare a Parte 1 e
- l'adozione di ogni provvedimento di competenza a tutela Parte 3
degli interessi urbanistici ed edilizi sussistendone le condizioni ed i presupposti di legge.
Così deciso in Aversa, il 23 agosto 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino