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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, nella persona della dott.ssa Valentina Santa Cruz, in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., secondo la formulazione applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Silvia
Cadeddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macomer, Corso Umberto I n.
166,
- attore-
contro
nato in [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), residente a[...]; C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), ivi CP_1 C.F._3
residente nella Via Nazionale n. 157, , nata in [...] il Controparte_2
28.05.1970, (C.F. ) residente a [...]
4; , nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
), residente a [...]; C.F._5 CP_4
nata a [...] il [...], (C.F. ), residente a [...]
[...] C.F._6
nella Via Istria n. 22; , nato a [...] il [...], (C.F. CP_5
), ivi residente nella Via Regina Margherita n. 29; C.F._7 [...]
, nato a [...] il [...], (C.F. , residente a CP_6 C.F._8
Loceri (NU) nella Via Fabrizio De Andrè n. 7; , nata a [...] il Controparte_7 20.12.1965, (C.F. ), residente a [...]
Margherita n.79; , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_8
), residente a [...] [...]
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente ad CP_9 C.F._11
Arzachena (OT), Località Calu Granu;
, nata a [...] Controparte_10
il 11.07.1965, (C.F. ), e residente a [...] nel Vicolo Giacomo C.F._12
Matteotti n. 27; , nata a [...] il [...], (C.F. CP_11
), residente a Porto Sant'Elpidio, nella Via San Giovanni Bosco n. C.F._13
26; , nato a [...] il [...], (C.F. ), CP_12 C.F._14
residente a [...], , nata a [...] il CP_6
21/10/1956, (C.F. ), ivi residente, nella Via Umberto n. 43; C.F._15 CP_13
, nato ad [...] il [...], (C.F. ), residente a
[...] C.F._16
Bosa (OR) nel Vico Della Maddalena n. 2; , nata ad [...] il Controparte_14
10.08.1960, (C.F. ), residente a [...]
n. 30; , nato in [...] il [...], (C.F. CP_15 C.F._18
residente a [...]; Controparte_16
; ; ;
[...] Controparte_17 Controparte_18 [...]
; , nata a [...] il [...], (C.F. CP_19 Parte_2
); ; ; C.F._19 CP_20 Controparte_21 [...]
; ; Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
; ; ;
[...] Controparte_25 Controparte_26 [...]
; ; Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29
; , se viventi o loro eredi se defunti; eredi di
[...] Controparte_30
(C.F. ) nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 C.F._20
il 26.01.1995; eredi di nato a [...] il [...], (C.F. Persona_2
e deceduto a Lanusei il 30.11.1995; eredi di , C.F._21 Persona_3
nata a [...] il [...], (C.F. ) e deceduta a Nuoro il C.F._22
01/07/2011; , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_31
); eredi di , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._23 Persona_4
); eredi di , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._24 CP_9
); eredi di , nata a [...] il C.F._25 Persona_5
14/02/1906, ( ); eredi di , nata a [...] il CodiceFiscale_26 Persona_6
18/06/1927; eredi di ; eredi di Persona_7 Persona_8
(C.F. ), nata a [...] il [...] e deceduta in Cagliari il C.F._27 19.04.2011; , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_10
); eredi di , nata a [...] il [...], (C.F. C.F._28 Parte_3
) e, per detti ultimi soggetti non identificati, anche i loro eredi e/o C.F._29
aventi causa;
- convenuti contumaci-
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “1) Accertare in capo al signor , nato a [...] il Parte_1
20/05/1972 – C.F. , residente a [...]
n. 10, il possesso continuo ed interrotto e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena ed esclusiva proprietà degli immobili distinti al
NCT del Comune di Flussio (OR) al Foglio 5 Mappale 172 e al Foglio 6 Mappali 86, 95, 98,
99, 105, 106, 107,108, 110, 113, 114, 115,116, 118, 119, 123, 124, 163, 164, 273, 299 ( già
274), 301 (già 112) e 307 (già 128) per il maturarsi del tempo previsto ex lege, ordinando al
Conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni. 2) Spese compensate, salvo resistenza dei convenuti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio i soggetti Parte_1 indicati in epigrafe al fine di ottenere l'accertamento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto della piena proprietà, in forza di usucapione ex art. 1158 c.c., degli immobili aventi carattere rurale siti nel Comune di Flussio (OR), distinti al NCT al foglio 5, mappale 172 e al foglio 6, mappali 86, 95, 98, 99,105, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 115,116, 118, 119,
123, 124, 163, 164, 273, 299 ( già 274), 301 (già 112) e 307 (già 128), esponendo di averne avuto il possesso uti dominus in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto dal 2002, costruendovi - in qualità di imprenditore agricolo - la propria azienda agro-zootecnica e utilizzandoli quale pascolo ed erbaio per il proprio gregge.
2. I convenuti, pur regolarmente evocati in giudizio (alcuni dei quali mediante notifica nelle forme ordinarie ed altri, non identificabili anche con riferimento ad eventuali eredi, mediante notifica per pubblici proclami), non si sono costituiti e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, dopodiché è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., secondo la formulazione applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023. 4. In limine, si precisa, con riguardo alla regolarità del contraddittorio, che dall'esame della documentazione versata in atti da parte ricorrente (comprensiva, tra l'altro, dei certificati di morte e dei certificati storici di famiglia, nonché delle visure storiche del catasto e delle ispezioni ipotecarie recante le iscrizioni e le trascrizioni avvenute nel ventennio), il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti degli odierni convenuti, intestatari catastali o eredi degli intestatari catastali dei beni per cui è causa, e risulta altresì esaurire l'ambito dei soggetti astrattamente controinteressati all'accoglimento della domanda.
5. La domanda proposta è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Il possesso ultraventennale esclusivo, pacifico e ininterrotto esercitato da sul Parte_1
compendio immobiliare in questione può ritenersi pienamente dimostrato, anzitutto, alla luce delle dichiarazioni rese nel corso dell'espletamento della prova testimoniale all'udienza del
24.10.2024.
Nello specifico, i testi e dopo aver riconosciuto nelle Tes_1 Testimone_2
fotografie e nelle planimetrie loro esibite i fondi oggetto di causa, hanno riferito concordemente che ne aveva avuto la piena disponibilità a decorrere Parte_1 dall'anno 2002, realizzandovi la propria azienda agro-zootecnica, utilizzandoli quale pascolo ed erbaio per il proprio gregge e provvedendo alla relativa manutenzione, pulizia e custodia, mediante sfalcio del fieno e delle sterpaglie. L'attore aveva provveduto, inoltre, a recintare i terreni e ad apporvi dei cancelli d'ingresso, dei quali era l'unico a detenere le chiavi e, secondo quanto riferito in particolare dal teste a costruire un ovile ed un Tes_1
paddock, nei quali svolgeva in modo continuativo la propria attività imprenditoriale, sui fondi distinti al foglio 6, mapp. 301 (già 112) e 299 (già 274).
Si tratta di testimoni del tutto disinteressati e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la coerenza della deposizione, per la loro conoscenza diretta delle circostanze di fatto dedotte, in virtù dei rapporti di vicinato derivanti dall'esser proprietari di terreni confinanti.
Le attività allegate e provate costituiscono chiaramente manifestazione di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà: in particolare, ai fini della prova della possessio ad usucapionem di un terreno, la sua recinzione e manutenzione, nonché il suo sfruttamento diretto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale e la sua modificazione a tale scopo, con la realizzazione di opere materiali, quali condotte indicative della volontà di comportarsi come unico proprietario e tali da escludere, specularmente, la volontà di detenere il bene anche per conto altrui o su autorizzazione altrui, sono suscettibili di configurare, di per sé, la manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà, per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che l'immobile è utilizzato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà (cosa che nel caso di specie non
è avvenuta).
A tal proposito, si osservi che la mancata costituzione di alcuno dei numerosi soggetti evocati in giudizio, pur non potendo dare luogo all'applicazione del principio di non contestazione, costituisce senz'altro un elemento ulteriore che può essere liberamente apprezzato dal giudice per trarne elementi di convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e che, nel caso di specie, unitamente agli altri elementi, concorre a ritenere fondata la domanda di parte attrice, confermando l'atteggiamento inerte tenuto per più di venti anni dai numerosi intestatari catastali, che hanno così mostrato di non avere pretese da avanzare sul bene in questione.
Sotto il profilo documentale, corroborano la prospettazione attorea la concessione edilizia n.
02/2008 a rilasciata a dal Comune di Flussio, accompagnata dal progetto di Parte_1 costruzione dell'ovile e del paddock da lui commissionato ai Dott. Parte_4
(docc. 76 e 77 in fasc. ricorrente).
[...] Persona_9
Per tali ragioni, in forza dell'art. 1158 c.c., deve dichiararsi in favore di Parte_1
l'acquisto per usucapione della piena proprietà degli immobili aventi carattere rurale siti nel
Comune di Flussio (OR), distinti al NCT al foglio 5, mappale 172 e al foglio 6, mappali 86,
95, 98, 99,105, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 115,116, 118, 119, 123, 124, 163, 164, 273,
299 (già 274), 301 (già 112) e 307 (già 128).
La sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari e non deve essere rivolto dal Giudice alcun ordine specifico in tal senso.
6. Trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà nel corso della quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attorea né prima né durante il processo, le spese del giudizio devono restare a carico di chi le ha anticipate, con conseguente integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 947/2023 R.G.:
1) accerta e dichiara che è pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta Parte_1
usucapione ventennale ex art. 1158, degli immobili distinti al NCT del Comune di Flussio
(OR) al Foglio 5, Mappale 172 e al Foglio 6, Mappali 86, 95, 98, 99, 105, 106, 107,108, 110, 113, 114, 115,116, 118, 119, 123, 124, 163, 164, 273, 299 ( già 274), 301 (già 112) e 307
(già 128);
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Oristano, il 31.12.2024
Il giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, nella persona della dott.ssa Valentina Santa Cruz, in funzione di
Giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., secondo la formulazione applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 947 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti da intendersi posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Silvia
Cadeddu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macomer, Corso Umberto I n.
166,
- attore-
contro
nato in [...] il [...], (C.F. Controparte_1
), residente a[...]; C.F._2 [...]
, nata a [...] il [...], (C.F. ), ivi CP_1 C.F._3
residente nella Via Nazionale n. 157, , nata in [...] il Controparte_2
28.05.1970, (C.F. ) residente a [...]
4; , nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_3
), residente a [...]; C.F._5 CP_4
nata a [...] il [...], (C.F. ), residente a [...]
[...] C.F._6
nella Via Istria n. 22; , nato a [...] il [...], (C.F. CP_5
), ivi residente nella Via Regina Margherita n. 29; C.F._7 [...]
, nato a [...] il [...], (C.F. , residente a CP_6 C.F._8
Loceri (NU) nella Via Fabrizio De Andrè n. 7; , nata a [...] il Controparte_7 20.12.1965, (C.F. ), residente a [...]
Margherita n.79; , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_8
), residente a [...] [...]
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente ad CP_9 C.F._11
Arzachena (OT), Località Calu Granu;
, nata a [...] Controparte_10
il 11.07.1965, (C.F. ), e residente a [...] nel Vicolo Giacomo C.F._12
Matteotti n. 27; , nata a [...] il [...], (C.F. CP_11
), residente a Porto Sant'Elpidio, nella Via San Giovanni Bosco n. C.F._13
26; , nato a [...] il [...], (C.F. ), CP_12 C.F._14
residente a [...], , nata a [...] il CP_6
21/10/1956, (C.F. ), ivi residente, nella Via Umberto n. 43; C.F._15 CP_13
, nato ad [...] il [...], (C.F. ), residente a
[...] C.F._16
Bosa (OR) nel Vico Della Maddalena n. 2; , nata ad [...] il Controparte_14
10.08.1960, (C.F. ), residente a [...]
n. 30; , nato in [...] il [...], (C.F. CP_15 C.F._18
residente a [...]; Controparte_16
; ; ;
[...] Controparte_17 Controparte_18 [...]
; , nata a [...] il [...], (C.F. CP_19 Parte_2
); ; ; C.F._19 CP_20 Controparte_21 [...]
; ; Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
; ; ;
[...] Controparte_25 Controparte_26 [...]
; ; Controparte_27 Controparte_28 Controparte_29
; , se viventi o loro eredi se defunti; eredi di
[...] Controparte_30
(C.F. ) nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 C.F._20
il 26.01.1995; eredi di nato a [...] il [...], (C.F. Persona_2
e deceduto a Lanusei il 30.11.1995; eredi di , C.F._21 Persona_3
nata a [...] il [...], (C.F. ) e deceduta a Nuoro il C.F._22
01/07/2011; , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_31
); eredi di , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._23 Persona_4
); eredi di , nato a [...] il [...], (C.F. C.F._24 CP_9
); eredi di , nata a [...] il C.F._25 Persona_5
14/02/1906, ( ); eredi di , nata a [...] il CodiceFiscale_26 Persona_6
18/06/1927; eredi di ; eredi di Persona_7 Persona_8
(C.F. ), nata a [...] il [...] e deceduta in Cagliari il C.F._27 19.04.2011; , nata a [...] il [...], (C.F. Controparte_10
); eredi di , nata a [...] il [...], (C.F. C.F._28 Parte_3
) e, per detti ultimi soggetti non identificati, anche i loro eredi e/o C.F._29
aventi causa;
- convenuti contumaci-
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “1) Accertare in capo al signor , nato a [...] il Parte_1
20/05/1972 – C.F. , residente a [...]
n. 10, il possesso continuo ed interrotto e, per l'effetto, dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della piena ed esclusiva proprietà degli immobili distinti al
NCT del Comune di Flussio (OR) al Foglio 5 Mappale 172 e al Foglio 6 Mappali 86, 95, 98,
99, 105, 106, 107,108, 110, 113, 114, 115,116, 118, 119, 123, 124, 163, 164, 273, 299 ( già
274), 301 (già 112) e 307 (già 128) per il maturarsi del tempo previsto ex lege, ordinando al
Conservatore le necessarie trascrizioni e volturazioni. 2) Spese compensate, salvo resistenza dei convenuti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha convenuto in giudizio i soggetti Parte_1 indicati in epigrafe al fine di ottenere l'accertamento, in proprio favore, dell'avvenuto acquisto della piena proprietà, in forza di usucapione ex art. 1158 c.c., degli immobili aventi carattere rurale siti nel Comune di Flussio (OR), distinti al NCT al foglio 5, mappale 172 e al foglio 6, mappali 86, 95, 98, 99,105, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 115,116, 118, 119,
123, 124, 163, 164, 273, 299 ( già 274), 301 (già 112) e 307 (già 128), esponendo di averne avuto il possesso uti dominus in modo esclusivo, pacifico e ininterrotto dal 2002, costruendovi - in qualità di imprenditore agricolo - la propria azienda agro-zootecnica e utilizzandoli quale pascolo ed erbaio per il proprio gregge.
2. I convenuti, pur regolarmente evocati in giudizio (alcuni dei quali mediante notifica nelle forme ordinarie ed altri, non identificabili anche con riferimento ad eventuali eredi, mediante notifica per pubblici proclami), non si sono costituiti e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, dopodiché è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., secondo la formulazione applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023. 4. In limine, si precisa, con riguardo alla regolarità del contraddittorio, che dall'esame della documentazione versata in atti da parte ricorrente (comprensiva, tra l'altro, dei certificati di morte e dei certificati storici di famiglia, nonché delle visure storiche del catasto e delle ispezioni ipotecarie recante le iscrizioni e le trascrizioni avvenute nel ventennio), il contraddittorio risulta correttamente instaurato nei confronti degli odierni convenuti, intestatari catastali o eredi degli intestatari catastali dei beni per cui è causa, e risulta altresì esaurire l'ambito dei soggetti astrattamente controinteressati all'accoglimento della domanda.
5. La domanda proposta è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento.
Il possesso ultraventennale esclusivo, pacifico e ininterrotto esercitato da sul Parte_1
compendio immobiliare in questione può ritenersi pienamente dimostrato, anzitutto, alla luce delle dichiarazioni rese nel corso dell'espletamento della prova testimoniale all'udienza del
24.10.2024.
Nello specifico, i testi e dopo aver riconosciuto nelle Tes_1 Testimone_2
fotografie e nelle planimetrie loro esibite i fondi oggetto di causa, hanno riferito concordemente che ne aveva avuto la piena disponibilità a decorrere Parte_1 dall'anno 2002, realizzandovi la propria azienda agro-zootecnica, utilizzandoli quale pascolo ed erbaio per il proprio gregge e provvedendo alla relativa manutenzione, pulizia e custodia, mediante sfalcio del fieno e delle sterpaglie. L'attore aveva provveduto, inoltre, a recintare i terreni e ad apporvi dei cancelli d'ingresso, dei quali era l'unico a detenere le chiavi e, secondo quanto riferito in particolare dal teste a costruire un ovile ed un Tes_1
paddock, nei quali svolgeva in modo continuativo la propria attività imprenditoriale, sui fondi distinti al foglio 6, mapp. 301 (già 112) e 299 (già 274).
Si tratta di testimoni del tutto disinteressati e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, oltre che per la coerenza della deposizione, per la loro conoscenza diretta delle circostanze di fatto dedotte, in virtù dei rapporti di vicinato derivanti dall'esser proprietari di terreni confinanti.
Le attività allegate e provate costituiscono chiaramente manifestazione di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà: in particolare, ai fini della prova della possessio ad usucapionem di un terreno, la sua recinzione e manutenzione, nonché il suo sfruttamento diretto per l'esercizio di un'attività imprenditoriale e la sua modificazione a tale scopo, con la realizzazione di opere materiali, quali condotte indicative della volontà di comportarsi come unico proprietario e tali da escludere, specularmente, la volontà di detenere il bene anche per conto altrui o su autorizzazione altrui, sono suscettibili di configurare, di per sé, la manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà, per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 c.c. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che l'immobile è utilizzato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà (cosa che nel caso di specie non
è avvenuta).
A tal proposito, si osservi che la mancata costituzione di alcuno dei numerosi soggetti evocati in giudizio, pur non potendo dare luogo all'applicazione del principio di non contestazione, costituisce senz'altro un elemento ulteriore che può essere liberamente apprezzato dal giudice per trarne elementi di convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e che, nel caso di specie, unitamente agli altri elementi, concorre a ritenere fondata la domanda di parte attrice, confermando l'atteggiamento inerte tenuto per più di venti anni dai numerosi intestatari catastali, che hanno così mostrato di non avere pretese da avanzare sul bene in questione.
Sotto il profilo documentale, corroborano la prospettazione attorea la concessione edilizia n.
02/2008 a rilasciata a dal Comune di Flussio, accompagnata dal progetto di Parte_1 costruzione dell'ovile e del paddock da lui commissionato ai Dott. Parte_4
(docc. 76 e 77 in fasc. ricorrente).
[...] Persona_9
Per tali ragioni, in forza dell'art. 1158 c.c., deve dichiararsi in favore di Parte_1
l'acquisto per usucapione della piena proprietà degli immobili aventi carattere rurale siti nel
Comune di Flussio (OR), distinti al NCT al foglio 5, mappale 172 e al foglio 6, mappali 86,
95, 98, 99,105, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 115,116, 118, 119, 123, 124, 163, 164, 273,
299 (già 274), 301 (già 112) e 307 (già 128).
La sentenza costituisce titolo autonomo per la trascrizione presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari e non deve essere rivolto dal Giudice alcun ordine specifico in tal senso.
6. Trattandosi di azione di accertamento del diritto di proprietà nel corso della quale i convenuti, rimasti contumaci, non hanno contestato la pretesa attorea né prima né durante il processo, le spese del giudizio devono restare a carico di chi le ha anticipate, con conseguente integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 947/2023 R.G.:
1) accerta e dichiara che è pieno ed esclusivo proprietario, per intervenuta Parte_1
usucapione ventennale ex art. 1158, degli immobili distinti al NCT del Comune di Flussio
(OR) al Foglio 5, Mappale 172 e al Foglio 6, Mappali 86, 95, 98, 99, 105, 106, 107,108, 110, 113, 114, 115,116, 118, 119, 123, 124, 163, 164, 273, 299 ( già 274), 301 (già 112) e 307
(già 128);
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Oristano, il 31.12.2024
Il giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz