TRIB
Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 12/03/2025, nella causa R.G. n. 45685/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
«««»»»
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Del Vecchio Massimiliano, per procura in atti;
RICORRENTE
E
per della legge sullo sciopero nei servizi Controparte_1 CP_2 pubblici essenziali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , per procura in atti;
RESISTENTE
«««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso depositato in data 11/12/2024;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 12/03/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 20 bis della Legge n. 146/1990, presentato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, la ha contestato la delibera n. 24/405 Parte_2 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di seguito “Commissione di Garanzia”), notificata il 26 novembre 2024. «««»»»
FATTI RILEVANTI Il 5 settembre 2024, la società ha segnalato alla Commissione di Controparte_3
Garanzia un'iniziativa programmata per il giorno successivo (6 settembre 2024) da parte della della delle sigle sindacali , e Controparte_4 Pt_1 Pt_2 CP_5 CP_6
.
[...]
L'iniziativa prevedeva un invito ai lavoratori delle aziende aderenti ad a Parte_3 donare il sangue. La Commissione di Garanzia, la mattina del 6 settembre 2024, ha inviato una comunicazione urgente via PEC, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della L.n. 146/1990, alle predette sigle sindacali, ritenendo che tale iniziativa potesse configurare una forma di sciopero occulto. Ha quindi chiesto alle Segreterie Regionali di revocare l'azione, segnalando il mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 2, comma 3, della L.n. 146/1990. Con una nota del 9 settembre 2024, le organizzazioni sindacali hanno comunicato l'impossibilità di adeguarsi alle richieste della Commissione. La con delibera n. 24/274, ha avviato un procedimento di Controparte_1 valutazione del comportamento delle sigle sindacali in base agli artt. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i) della L.n. 146/1990. Dopo un'audizione delle parti coinvolte, la Commissione ha concluso il procedimento con la delibera n. 24/405, ritenendo irregolare la condotta delle Segreterie Regionali e imponendo loro una sanzione consistente nella sospensione dal pagamento dei contributi sindacali per un importo complessivo di € 2.500,00.
«««»»»
MOTIVI DEL RICORSO La ha sostenuto che la disciplina della Legge n. 146/1990 non Parte_2 dovrebbe applicarsi al caso specifico, poiché l'attività svolta dalla parte datoriale non rientra nella definizione di servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2. Inoltre, ha affermato che la Commissione di Garanzia non fosse competente a intervenire, poiché la vicenda non riguardava uno sciopero, né tantomeno una sua forma occulta.
«««»»»
RICHIESTE DI PARTE RICORRENTE La ha chiesto: Parte_2
• La dichiarazione di nullità e illegittimità della delibera n. 24/405.
• L'annullamento della sanzione imposta.
• La revoca della sospensione del pagamento dei contributi sindacali.
• Il trasferimento delle somme già sospese in favore della ON
.
[...] CP_8
«««»»» COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA . Controparte_1
La Commissione di Garanzia si è costituita in giudizio, contestando nel merito e nella legittimità tutte le richieste avanzate dalla parte ricorrente, ritenendole prive di fondamento.
«««»»»
ANALISI DELLA VICENDA La Commissione di Garanzia ha ricostruito i fatti sulla base della delibera impugnata, confermando che la segnalazione iniziale della evidenziava un uso Controparte_3 improprio del diritto alla donazione del sangue (disciplinato dalla L.n. 584/1967), il quale avrebbe permesso ai lavoratori di astenersi dal lavoro per un'intera giornata con retribuzione garantita. Secondo la società segnalante, l'iniziativa era finalizzata a eludere le procedure previste dalla L.n. 146/1990 per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali. La dopo aver analizzato la documentazione fornita da ha CP_1 Controparte_3 ritenuto che l'iniziativa sindacale configurasse una forma di astensione collettiva dal lavoro occulta per motivi sindacali, richiedendo quindi il rispetto delle procedure di preavviso e di conciliazione previste dalla legge. Poiché tali procedure non erano state rispettate, la ha avviato il procedimento CP_1 sanzionatorio nei confronti delle sigle sindacali coinvolte.
«««»»»
VALUTAZIONE GIURIDICA La Commissione ha ritenuto che le attività delle aziende interessate rientrassero tra quelle regolate dalla L.n. 146/1990, in quanto connesse alla fornitura di servizi essenziali (es. assistenza clienti per settori telecomunicazioni, energia, bancario, istituzionale). La sanzione imposta (sospensione del pagamento dei contributi sindacali) è stata ritenuta proporzionata e in linea con i poteri conferiti alla Commissione dalla normativa vigente. In conclusione, la ha difeso la propria decisione, ribadendo la Controparte_1 legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente. Il ricorso in epigrafe ex art. 20 bis della Legge n. 146/1990 dovrà essere pertanto integralmente rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente ex art. 91 cod. proc, civ. e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
P.Q.M.
(come da dispositivo) Roma, 12/03/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
SENTENZA
«««»»»
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Del Vecchio Massimiliano, per procura in atti;
RICORRENTE
E
per della legge sullo sciopero nei servizi Controparte_1 CP_2 pubblici essenziali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , per procura in atti;
RESISTENTE
«««»»»
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso depositato in data 11/12/2024;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 12/03/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
«««»»»
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 20 bis della Legge n. 146/1990, presentato dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, la ha contestato la delibera n. 24/405 Parte_2 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di seguito “Commissione di Garanzia”), notificata il 26 novembre 2024. «««»»»
FATTI RILEVANTI Il 5 settembre 2024, la società ha segnalato alla Commissione di Controparte_3
Garanzia un'iniziativa programmata per il giorno successivo (6 settembre 2024) da parte della della delle sigle sindacali , e Controparte_4 Pt_1 Pt_2 CP_5 CP_6
.
[...]
L'iniziativa prevedeva un invito ai lavoratori delle aziende aderenti ad a Parte_3 donare il sangue. La Commissione di Garanzia, la mattina del 6 settembre 2024, ha inviato una comunicazione urgente via PEC, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della L.n. 146/1990, alle predette sigle sindacali, ritenendo che tale iniziativa potesse configurare una forma di sciopero occulto. Ha quindi chiesto alle Segreterie Regionali di revocare l'azione, segnalando il mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 2, comma 3, della L.n. 146/1990. Con una nota del 9 settembre 2024, le organizzazioni sindacali hanno comunicato l'impossibilità di adeguarsi alle richieste della Commissione. La con delibera n. 24/274, ha avviato un procedimento di Controparte_1 valutazione del comportamento delle sigle sindacali in base agli artt. 4, comma 4-quater, e 13, comma 1, lett. i) della L.n. 146/1990. Dopo un'audizione delle parti coinvolte, la Commissione ha concluso il procedimento con la delibera n. 24/405, ritenendo irregolare la condotta delle Segreterie Regionali e imponendo loro una sanzione consistente nella sospensione dal pagamento dei contributi sindacali per un importo complessivo di € 2.500,00.
«««»»»
MOTIVI DEL RICORSO La ha sostenuto che la disciplina della Legge n. 146/1990 non Parte_2 dovrebbe applicarsi al caso specifico, poiché l'attività svolta dalla parte datoriale non rientra nella definizione di servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2. Inoltre, ha affermato che la Commissione di Garanzia non fosse competente a intervenire, poiché la vicenda non riguardava uno sciopero, né tantomeno una sua forma occulta.
«««»»»
RICHIESTE DI PARTE RICORRENTE La ha chiesto: Parte_2
• La dichiarazione di nullità e illegittimità della delibera n. 24/405.
• L'annullamento della sanzione imposta.
• La revoca della sospensione del pagamento dei contributi sindacali.
• Il trasferimento delle somme già sospese in favore della ON
.
[...] CP_8
«««»»» COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA . Controparte_1
La Commissione di Garanzia si è costituita in giudizio, contestando nel merito e nella legittimità tutte le richieste avanzate dalla parte ricorrente, ritenendole prive di fondamento.
«««»»»
ANALISI DELLA VICENDA La Commissione di Garanzia ha ricostruito i fatti sulla base della delibera impugnata, confermando che la segnalazione iniziale della evidenziava un uso Controparte_3 improprio del diritto alla donazione del sangue (disciplinato dalla L.n. 584/1967), il quale avrebbe permesso ai lavoratori di astenersi dal lavoro per un'intera giornata con retribuzione garantita. Secondo la società segnalante, l'iniziativa era finalizzata a eludere le procedure previste dalla L.n. 146/1990 per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali. La dopo aver analizzato la documentazione fornita da ha CP_1 Controparte_3 ritenuto che l'iniziativa sindacale configurasse una forma di astensione collettiva dal lavoro occulta per motivi sindacali, richiedendo quindi il rispetto delle procedure di preavviso e di conciliazione previste dalla legge. Poiché tali procedure non erano state rispettate, la ha avviato il procedimento CP_1 sanzionatorio nei confronti delle sigle sindacali coinvolte.
«««»»»
VALUTAZIONE GIURIDICA La Commissione ha ritenuto che le attività delle aziende interessate rientrassero tra quelle regolate dalla L.n. 146/1990, in quanto connesse alla fornitura di servizi essenziali (es. assistenza clienti per settori telecomunicazioni, energia, bancario, istituzionale). La sanzione imposta (sospensione del pagamento dei contributi sindacali) è stata ritenuta proporzionata e in linea con i poteri conferiti alla Commissione dalla normativa vigente. In conclusione, la ha difeso la propria decisione, ribadendo la Controparte_1 legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente. Il ricorso in epigrafe ex art. 20 bis della Legge n. 146/1990 dovrà essere pertanto integralmente rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente ex art. 91 cod. proc, civ. e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
P.Q.M.
(come da dispositivo) Roma, 12/03/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile