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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2120 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, P. IVA Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rosa P.IVA_1
OPPONENTE
E
P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Damiano
Libonati
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20 settembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con decreto Ingiuntivo n. 504/2020 emesso da questo Tribunale, la società
[...]
ha ingiunto alla “ “ il pagamento della CP_1 Parte_1 complessiva somma di euro 11.360,00 oltre interessi nonché spese del procedimento pari ad euro 145,00 per spese vive ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre iva e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15 % del compenso con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c in favore del difensore del ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato la Parte_1
, conveniva in giudizio, la società per sentire
[...] CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Dichiarare Nullo e privo di effetto alcuno l'opposto decreto ingiuntivo e, per
l'effetto, revocarlo e, conseguentemente, dichiarare che niente deve l'opponente per tutti i motivi meglio esposti in narrativa: in accoglimento della domand a riconvenzionale formalmente spiegata condannare la società Controparte_1 alla restituzione in favore dell'opponente della somma di E. 3.000,00
[...] indebitamente percepita, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
con vittoria, in ogni caso, di spese e dei compensi tutti del procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la convenuta opposta che contestava le avverse deduzioni nonché le conclusioni di parte oppon ente perché palesemente infondate in fatto e diritto e chiedeva la provvisoria esecuzione al
Decreto Ingiuntivo n. 504/2020 opposto, risultando l'opposizione non fondata su prova scritta né di facile soluzione. Pertanto, chiedeva al giudice di accogliere le conclusioni rassegnate: “Voglia l'On.Le Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertate le causali di cui in narrativa: IN VIA
PRELIMINARE : Concedere la provvisoria esecuzione al DECRETO Ingiuntivo n.
504/2020 opposto, emesso dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento monitorio n.1327/2020, risultando l'opposizione non fondata su prova scritta né di facile soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO confermare il D.I. n.
504/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari, in data 24 luglio 2020, rigettando
l'opposizione spiegata perché infondata in fatto e diritto, per tutti i m otivi spiegati sopra;
per l'effetto condannare la al Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 11.360,00 oltre interessi nonché spese
Pagina 2 di 5 del procedimento pari ad euro 145,00 per spese vive ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre iva e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore;
rigettare la domanda riconvenzionale spiegata perché infondata;
condannare comunque l'opponente, come sopra rappresentata e difeso al pagamento della somma che sarà accertata in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
In via preliminare, deve ritenersi irrilevante, ai fini della decisione della controversia, l'eccezione di illegittimità del titolo, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
In ogni caso, l'eccezione è infondata, atteso che la domanda è stata proposta sulla base di fatture e dei relativi registri iva.
Si osserva che la presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale dell'ordinanza a propria firma - alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto – del 14.02.2022 qui confermata in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Nel merito.
La presente controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in relazione alla quale sul creditore grava l'onere di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò premesso, nel caso di specie l'esistenza del titolo deve ritenersi certamente provata.
Pagina 3 di 5 Con riferimento alla quantità di merce consegnata parte opponente versava in atti documenti si trasporto, nella specie n. 1 del 7.11.2019 n. 2 dell'8.11.2019, n. 3 del
9.11.2019, n. 4 del 19.11.2019, n. 5 del 20.11.2019, n. 6 del 21.11.2019, n.7 del
23.11.2019, n. 8 del 25.11.2019 per un peso complessivo di prodotto pari a 417,80 quintali di olive, il cui valore al prezzo pattuito in contratto di €. 52,00 al quintale, ammontava ad €. 21.725,60.
La società opponente versava alla a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura di quintali 417,80 di olive la complessiva somma di €. 24.000,00, mediante n. 4 bonifici bancari di €. 6.000,00 cadauno effettuati in data 25.10.2019, 16.11.2019, 11.12.2019 e 24.12.2019 (cfr.:documenti n. 10-11-12 e 13) importo superiore di €. 3.300,00 al dovuto per la quantità de qua.
Parte opposta nell'atto costitutivo stila : si precisa che la stima presunta e non vincolante, calcolata da entrambe le parti, al momento della sottoscrizione del contratto (ottobre 2019) ha subito una diminuzione a causa sia delle cattive condizioni atmosferiche che hanno abbattuto una buona parte del raccolto e sia perché l'acquirente non ha inteso più prelevare le olive per ragioni, a tutt'oggi sconosciute, con grave danno del venditore che, a fronte di una stima molto più alta (q.li 2000) , alla fine ha venduto circa un terzo del prodotto stimato.
Segue che l'importo a credito di parte opposta deve essere calcolato sulla scorta del prodotto consegnato.
Parte opposta versava in atti i documenti di trasporto (fino alla numerazione 8 prodotti anche da parte opponente) dall'1 al 13 per un totale complessivo di q.
650,43 pari all'importo di euro 33.800,00.
Rilevato che la società opponente versava e provava il pagamento della somma di euro 24.000,00 residua a credito dell'opposta la somma di euro 9.800,00.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di euro 9.800,00 (euro 33.800,00 –
24.000,00) in favore di parte opposta, oltre interessi moratori per come stabiliti in contratto ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisf o.
Segue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da parte oppo nete sulla scorta delle motivazioni ut supra.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Sulle spese processuali.
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Pagina 4 di 5 Di conseguenza, anche laddove si addivenga alla revoca del decreto ingiuntivo opposto non viene meno la condanna dell'ingiunto-opponente al pagamento delle spese di entrambe le fasi processuali, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, salvo il potere del giudice di tenere conto dei limiti della somma definitivamente attribuita al creditore agli effetti dell'applicazione dell'art. 92 c.p.c. (cfr.: giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte, in relazione alla quale si richiamano, esemplificativamente, Cass. 19.2.1993
n. 2019 e 9.4.1986 n. 2493).
Pertanto, in applicazione di siffatti principi, tenuto conto del parziale accoglimento dell'atto di opposizione per l'effetto della riduzione dell'esposizione debitoria si ritiene compensare per 1/2 le spese di giudizio, condannando per il residuo 1/2
l'opponente al pagamento delle competenze processuali liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunziando sull'opposizione iscritta al n. 2120/2020 - ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della opposta della somma di Euro
9.800,00 oltre interessi di cui in motivazione;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta delle spese processuali nella misura di 1/2, qui liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge compensando il residuo mezzo , che distrae in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Castrovillari il 10 marzo 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2120 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, P. IVA Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Rosa P.IVA_1
OPPONENTE
E
P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Damiano
Libonati
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 20 settembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con decreto Ingiuntivo n. 504/2020 emesso da questo Tribunale, la società
[...]
ha ingiunto alla “ “ il pagamento della CP_1 Parte_1 complessiva somma di euro 11.360,00 oltre interessi nonché spese del procedimento pari ad euro 145,00 per spese vive ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre iva e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15 % del compenso con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c in favore del difensore del ricorrente.
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato la Parte_1
, conveniva in giudizio, la società per sentire
[...] CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“Dichiarare Nullo e privo di effetto alcuno l'opposto decreto ingiuntivo e, per
l'effetto, revocarlo e, conseguentemente, dichiarare che niente deve l'opponente per tutti i motivi meglio esposti in narrativa: in accoglimento della domand a riconvenzionale formalmente spiegata condannare la società Controparte_1 alla restituzione in favore dell'opponente della somma di E. 3.000,00
[...] indebitamente percepita, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
con vittoria, in ogni caso, di spese e dei compensi tutti del procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la convenuta opposta che contestava le avverse deduzioni nonché le conclusioni di parte oppon ente perché palesemente infondate in fatto e diritto e chiedeva la provvisoria esecuzione al
Decreto Ingiuntivo n. 504/2020 opposto, risultando l'opposizione non fondata su prova scritta né di facile soluzione. Pertanto, chiedeva al giudice di accogliere le conclusioni rassegnate: “Voglia l'On.Le Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertate le causali di cui in narrativa: IN VIA
PRELIMINARE : Concedere la provvisoria esecuzione al DECRETO Ingiuntivo n.
504/2020 opposto, emesso dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento monitorio n.1327/2020, risultando l'opposizione non fondata su prova scritta né di facile soluzione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO confermare il D.I. n.
504/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari, in data 24 luglio 2020, rigettando
l'opposizione spiegata perché infondata in fatto e diritto, per tutti i m otivi spiegati sopra;
per l'effetto condannare la al Parte_1 pagamento della complessiva somma di euro 11.360,00 oltre interessi nonché spese
Pagina 2 di 5 del procedimento pari ad euro 145,00 per spese vive ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre iva e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore;
rigettare la domanda riconvenzionale spiegata perché infondata;
condannare comunque l'opponente, come sopra rappresentata e difeso al pagamento della somma che sarà accertata in corso di giudizio;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.
Precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c. viene per la decisione.
^^^
In via preliminare, deve ritenersi irrilevante, ai fini della decisione della controversia, l'eccezione di illegittimità del titolo, posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.
In ogni caso, l'eccezione è infondata, atteso che la domanda è stata proposta sulla base di fatture e dei relativi registri iva.
Si osserva che la presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale dell'ordinanza a propria firma - alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto – del 14.02.2022 qui confermata in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Nel merito.
La presente controversia ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, in relazione alla quale sul creditore grava l'onere di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò premesso, nel caso di specie l'esistenza del titolo deve ritenersi certamente provata.
Pagina 3 di 5 Con riferimento alla quantità di merce consegnata parte opponente versava in atti documenti si trasporto, nella specie n. 1 del 7.11.2019 n. 2 dell'8.11.2019, n. 3 del
9.11.2019, n. 4 del 19.11.2019, n. 5 del 20.11.2019, n. 6 del 21.11.2019, n.7 del
23.11.2019, n. 8 del 25.11.2019 per un peso complessivo di prodotto pari a 417,80 quintali di olive, il cui valore al prezzo pattuito in contratto di €. 52,00 al quintale, ammontava ad €. 21.725,60.
La società opponente versava alla a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura di quintali 417,80 di olive la complessiva somma di €. 24.000,00, mediante n. 4 bonifici bancari di €. 6.000,00 cadauno effettuati in data 25.10.2019, 16.11.2019, 11.12.2019 e 24.12.2019 (cfr.:documenti n. 10-11-12 e 13) importo superiore di €. 3.300,00 al dovuto per la quantità de qua.
Parte opposta nell'atto costitutivo stila : si precisa che la stima presunta e non vincolante, calcolata da entrambe le parti, al momento della sottoscrizione del contratto (ottobre 2019) ha subito una diminuzione a causa sia delle cattive condizioni atmosferiche che hanno abbattuto una buona parte del raccolto e sia perché l'acquirente non ha inteso più prelevare le olive per ragioni, a tutt'oggi sconosciute, con grave danno del venditore che, a fronte di una stima molto più alta (q.li 2000) , alla fine ha venduto circa un terzo del prodotto stimato.
Segue che l'importo a credito di parte opposta deve essere calcolato sulla scorta del prodotto consegnato.
Parte opposta versava in atti i documenti di trasporto (fino alla numerazione 8 prodotti anche da parte opponente) dall'1 al 13 per un totale complessivo di q.
650,43 pari all'importo di euro 33.800,00.
Rilevato che la società opponente versava e provava il pagamento della somma di euro 24.000,00 residua a credito dell'opposta la somma di euro 9.800,00.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento di euro 9.800,00 (euro 33.800,00 –
24.000,00) in favore di parte opposta, oltre interessi moratori per come stabiliti in contratto ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisf o.
Segue il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da parte oppo nete sulla scorta delle motivazioni ut supra.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Sulle spese processuali.
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.
Pagina 4 di 5 Di conseguenza, anche laddove si addivenga alla revoca del decreto ingiuntivo opposto non viene meno la condanna dell'ingiunto-opponente al pagamento delle spese di entrambe le fasi processuali, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, salvo il potere del giudice di tenere conto dei limiti della somma definitivamente attribuita al creditore agli effetti dell'applicazione dell'art. 92 c.p.c. (cfr.: giurisprudenza consolidata della Suprema
Corte, in relazione alla quale si richiamano, esemplificativamente, Cass. 19.2.1993
n. 2019 e 9.4.1986 n. 2493).
Pertanto, in applicazione di siffatti principi, tenuto conto del parziale accoglimento dell'atto di opposizione per l'effetto della riduzione dell'esposizione debitoria si ritiene compensare per 1/2 le spese di giudizio, condannando per il residuo 1/2
l'opponente al pagamento delle competenze processuali liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunziando sull'opposizione iscritta al n. 2120/2020 - ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore della opposta della somma di Euro
9.800,00 oltre interessi di cui in motivazione;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta delle spese processuali nella misura di 1/2, qui liquidate in Euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge compensando il residuo mezzo , che distrae in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Castrovillari il 10 marzo 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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