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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VIPIANA PIERA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Ligure - Via Boagno 11 17015 Celle Ligure SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI-TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI-TEFA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti. Chiede la compensazione della spese.
Resistente: insiste come in atti. Concorda sulla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, dello Studio_1 di Cossano sito in Torino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino aveva proposto, nei confronti del Comune di Celle Ligure (Sv), ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 15724 (notifica del 28/09/2023)
(All.1), relativo a Tari 2017-2018-2019-2020-2021-2022.
Il Comune di Celle Ligure si è costituito in giudizio, presentando controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di una prima udienza il dott. Ricorrente_1 e il Comune di Celle Ligure hanno depositato un atto in cui si dichiara che gli stessi “sono addivenuti a una conciliazione fuori udienza, per cui il ricorrente e il convenuto, il cui legale sottoscrive la presente per conferma, richiedono entrambi l'abbandono della causa”.
Ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. 546/1992 (Estinzione del processo per rinuncia al ricorso), “il processo si estingue per rinuncia al ricorso” (c. 1); “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo” (c. 3); “La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione” (c. 4); “Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo…” (c. 5).
Nella specie ricorrono tutte queste condizioni e quindi occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Quanto alle spese, il citato articolo 44, al comma 2, stabilisce: “il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro”.
Nella specie tale accordo sussiste, poiché, all'udienza del 15 dicembre 2025, la parte ricorrente chiesto la compensazione della spese e la parte resistente ha dichiarato di concordare sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VIPIANA PIERA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Ligure - Via Boagno 11 17015 Celle Ligure SV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI-TEFA 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86-2023-PROT.15724/2023 TARI-TEFA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti. Chiede la compensazione della spese.
Resistente: insiste come in atti. Concorda sulla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, dello Studio_1 di Cossano sito in Torino, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo e Torino aveva proposto, nei confronti del Comune di Celle Ligure (Sv), ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 15724 (notifica del 28/09/2023)
(All.1), relativo a Tari 2017-2018-2019-2020-2021-2022.
Il Comune di Celle Ligure si è costituito in giudizio, presentando controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di una prima udienza il dott. Ricorrente_1 e il Comune di Celle Ligure hanno depositato un atto in cui si dichiara che gli stessi “sono addivenuti a una conciliazione fuori udienza, per cui il ricorrente e il convenuto, il cui legale sottoscrive la presente per conferma, richiedono entrambi l'abbandono della causa”.
Ai sensi dell'art. 44 del d. lgs. 546/1992 (Estinzione del processo per rinuncia al ricorso), “il processo si estingue per rinuncia al ricorso” (c. 1); “la rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo” (c. 3); “La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione” (c. 4); “Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo…” (c. 5).
Nella specie ricorrono tutte queste condizioni e quindi occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Quanto alle spese, il citato articolo 44, al comma 2, stabilisce: “il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro”.
Nella specie tale accordo sussiste, poiché, all'udienza del 15 dicembre 2025, la parte ricorrente chiesto la compensazione della spese e la parte resistente ha dichiarato di concordare sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.